Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009.

che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare [notificata con il numero C(2009) 9094]

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica,
che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni
89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE ( 1 ),
in particolare l’articolo 67, paragrafo 2, e l’articolo 87,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta
da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e
talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a
meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori
in relazione a tale epizoozia.
(2) L’articolo 65 della direttiva 2003/85/CE impone agli Stati
membri di provvedere affinché la manipolazione dei virus
vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca, diagnosi o
produzione di vaccini sia effettuata soltanto nei laboratori
riconosciuti elencati nell’allegato XI e operanti in conformitÃ
alle norme di biosicurezza di cui all’allegato XII di
tale direttiva.
(3) Nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE
sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare
virus vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca e
diagnosi. Nella parte B di tale allegato sono elencati i
laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta
epizootica per la produzione di vaccini.
(4) La Francia ha comunicato ufficialmente alla Commissione
che uno dei suoi laboratori nazionali di riferimento e un
laboratorio in cui sono prodotti vaccini non sono più
considerati rispondenti alle norme di biosicurezza di
cui all’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE.
(5) I Paesi Bassi hanno ufficialmente informato la Commissione
di un’ulteriore modifica della denominazione del
laboratorio nazionale autorizzato a manipolare virus
vivi dell’afta epizootica e dell’acquisizione da parte della
società privata «Lelystad Biologicals BV, Lelystad» della
parte dell’ex Central Institute for Animal Disease Control
(CIDC-Lelystad) autorizzata a manipolare virus vivi
dell’afta epizootica per la produzione di vaccini.
(6) È pertanto necessario modificare gli elenchi dei laboratori
autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica
figuranti nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.
(7) Il punto 1 dell’allegato XII della direttiva 2003/85/CE
stabilisce norme di biosicurezza per i laboratori che manipolano
virus vivi dell’afta epizootica. Tali laboratori
sono tenuti a rispettare i requisiti minimi precisati nei
«Minimum standards for Laboratories working with
foot-and-mouth virus in vitro and in vivo» adottati dalla
commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica
nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985 e
modificati nel 1993.
(8) Il punto 1 dell’allegato XV della direttiva 2003/85/CE
dispone che tutti i laboratori nazionali che manipolano
virus vivi dell’afta epizootica sono tenuti ad operare nelle
condizioni di elevata sicurezza precisate nei «Minimum
Standards for Laboratories working with foot-and-mouth
disease virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione
europea per la lotta contro l’afta epizootica nella
26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985, modificati
dall’appendice 6(ii) della relazione della 30esima
sessione, tenutasi a Roma nel 1993.
(9) Inoltre, il punto 7 dell’allegato XVI della direttiva
2003/85/CE dispone che il laboratorio comunitario di
riferimento deve operare in accertate condizioni di rigorosa
sicurezza, conformemente a quanto precisato nei
«Minimum Standards for Laboratories working with
foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» adottati
dalla commissione europea per la lotta contro l’afta
epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma
nell’aprile 1985, modificati dall’appendice 6(ii) della relazione
della 30esima sessione, del 1993, di cui all’allegato
XII di tale direttiva.

(10) Dopo l’insorgenza nel 2007 di un focolaio di afta epizootica
in uno Stato membro, conseguente alla fuga di
un virus dell’afta epizootica da un laboratorio, i «Minimum
Standards for Laboratories working with foot-andmouth
disease virus in vitro and in vivo» («norme di
biosicurezza») sono stati modificati. A seguito delle discussioni
sulle norme di biosicurezza svoltesi con gli Stati
membri nel quadro del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali, la versione modificata
di tali norme è stata adottata il 29 aprile 2009
nella 38esima sessione generale della commissione europea
per la lotta contro l’afta epizootica ( 1 ) ed è inclusa
nella relazione della 38esima sessione generale della commissione
europea per la lotta contro l’afta epizootica,
Roma 28-30 aprile 2009. La nuova versione sostituisce
le norme di biosicurezza stabilite nel 1985 e modificate
nel 1993. Gli allegati XII, XV e XVI della direttiva
2003/85/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
(11) La direttiva 2003/85/CE deve quindi essere modificata di
conseguenza.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE sono
modificati come indicato nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0008:0010:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2009

Concernente l’aiuto di Stato C 5/07 (ex N 469/05) relativo all’attenuazione dell’obbligo di informazione imposto alle compagnie di navigazione marittima soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio [notificata con il numero C(2009) 4522]

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente
ai detti articoli ( 1 ),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) Con lettera del 13 settembre 2005 ( 2 ), la Danimarca ha
notificato alla Commissione una modifica al regime danese
di tassazione sul tonnellaggio, autorizzato inizialmente
con decisione del 12 marzo 2002 ( 3 ) (caso N
563/01).
(2) La modifica è stata registrata come aiuto notificato con il
numero N 469/05. Tale modifica è stata introdotta dalla
legge n. 408 del 1 o giugno 2005.
(3) Con lettere del 28 ottobre 2005, 19 maggio e 29 agosto
2006 ( 4 ), la Commissione ha chiesto alle autorità danesi
l’invio di informazioni supplementari, che sono state trasmesse
con le risposte del 22 novembre 2005, del
30 giugno 2006 e del 29 settembre 2006 ( 5 ).
(4) Con decisione del 7 febbraio 2007, la Commissione ha
deciso di aprire il procedimento di indagine formale (di
seguito «la decisione di apertura»), ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,
del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell’articolo 93 del trattato CE ( 6 ) (di seguito «regolamento
sugli aiuti di Stato»). Con decisione del 4 aprile
2007, la Commissione ha adottato una decisione rettificativa
che modifica la decisione di apertura su richiesta
delle autorità danesi. Una comunicazione di sintesi della
decisione e del testo completo della lettera nella lingua
originale, e della sua versione rettificata, è stata pubblicata
a pagina 6 della Gazzetta ufficiale C 135 del
19 giugno 2007 ( 7 ).

(5) Con lettera del 7 marzo 2007 ( 8 ), la Danimarca ha presentato
le sue osservazioni in merito alla decisione di
apertura. Solo una terza parte interessata ha presentato
le proprie osservazioni con lettera del 19 luglio 2007 ( 9 ).
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1. Descrizione della misura notificata sul regime di
tassazione del tonnellaggio
(6) La misura notificata è stata descritta nella decisione di
apertura e sarà ricordata in questa sezione.
(7) Le operazioni commerciali tra due società appartenenti
allo stesso gruppo devono avvenire sulla base del principio
di piena concorrenza. Secondo questo principio si
deve procedere a verificare la coerenza dei prezzi nelle
transazioni tra affiliate appartenenti allo stesso gruppo
con i prezzi di mercato. Per consentire all’amministrazione
fiscale di controllare il rispetto di questo principio,
le società devono fornire tutte le informazioni necessarie
sulle loro operazioni commerciali con affiliate appartenenti
allo stesso gruppo.
(8) La legge n. 408 del 1 o giugno 2005 esonera le compagnie
di navigazione danesi soggette alla tassa danese sul
tonnellaggio ( 10 ) dall’obbligo di fornire alle autorità fiscali
tutte le informazioni necessarie concernenti le transazioni
finanziarie che esse effettuano con società straniere appartenenti
allo stesso gruppo.
(9) Più precisamente, l’articolo 1, paragrafo 9, della suddetta
legge recita: «i paragrafi da 1 a 8 non si applicano alle
società ecc. che dichiarano il loro reddito a norma della
legge sulla tassazione del tonnellaggio rispetto alle transazioni
controllate con soggetti giuridici o stabilimenti
permanenti esteri [cfr. paragrafo 1(2)-(4)] quando le entrate
derivanti da tali transazioni sono trasferite alle entrate
soggette alla tassa sul tonnellaggio». I paragrafi da 1
a 8 a cui l’articolo fa riferimento sono quelli
dell’articolo 3B(9) della legge sull’amministrazione fiscale
(legge consolidata 869 del 12 agosto 2004, modificata
da ultimo dall’articolo 1 della legge 1441 del
22 dicembre 2004). Questi paragrafi riguardano due importanti
obblighi imposti a tutte le società danesi che
operano in Danimarca, cioè:
a) comunicazione sistematica, assieme al risultato della
tassa sul reddito, di informazioni relative alle operazioni
commerciali effettuate con le affiliate estere;
nonché
b) preparazione della documentazione scritta sulle modalitÃ
con cui sono stati fissati prezzi e condizioni di
queste operazioni. Tale documentazione deve essere
presentata alle autorità fiscali solo se richiesta.
(10) In effetti, gli emendamenti notificati prevedono l’esenzione
delle società soggette alla tassa sul tonnellaggio
da entrambi i suddetti obblighi in relazione alle operazioni
transfrontaliere mentre restano in vigore nel caso di
operazioni concluse tra affiliate in Danimarca.
(11) La misura notificata pertanto avrà un impatto sul «principio
di piena concorrenza» di cui alla sezione 2.11.1
della decisione iniziale del 12 marzo 2002 che approva
il regime danese sul tonnellaggio ( 11 ), in quanto essa modificherÃ
l’obbligo di fornire informazioni e registrazioni
imposto alle società soggette alla tassa sul tonnellaggio
per quanto riguarda le loro operazioni transfrontaliere.
(12) L’esenzione dall’obbligo di fornire informazioni e registrazioni
è specifico per le società soggette alla tassazione
sul tonnellaggio.
2.2. Descrizione del regime vigente
(13) Il regime di tassazione sul tonnellaggio è descritto nelle
decisioni della Commissione del 12 marzo 2002 relativa
al caso N 563/01 e del 7 febbraio 2007 relativa al caso
N 469/05. Le sue principali caratteristiche sono richiamate
nella presente sezione.
(14) Le entrate derivanti da tutte le operazioni ammissibili e
imponibili nell’ambito del regime di tassazione sul tonnellaggio
sono pari ad un importo forfettario corrispondente
alla somma degli importi fissi determinati per ciascuna
nave in funzione del suo tonnellaggio, a prescindere
dal profitto effettivo realizzato dalla compagnia marittima,
nel modo seguente:
fino a 1 000 t nette DKK 7 (~ 0,90 EUR)
per 100 t nette al
giorno
tra 1 001 e 10 000 t nette DKK 5 (~ 0,70 EUR)
per 100 t nette al
giorno
tra 10 001 e 25 000 t nette DKK 3 (~ 0,40 EUR)
per 100 t nette al
giorno
> 25 000 t nette DKK 2 (~ 0,30 EUR)
per 100 t nette al
giorno.
(15) Le entrate così calcolate sono tassate all’aliquota ordinaria
dell’imposta sulle società.

(16) In vigore con effetto dal 1 o gennaio 2001, questo regime
interessa le imprese soggette all’imposta sul reddito in
Danimarca (quelle che hanno una base operativa fissa
in Danimarca) e che prestano servizi di trasporto marittimo.
Il regime è aperto anche alle imprese straniere che
si registrano in Danimarca trasferendovi la propria sede
amministrativa. Solo le entrate risultanti da operazioni di
trasporto marittimo sono interessate dal regime.
(17) Le compagnie di navigazione sono libere di adottare o
meno il regime. La scelta deve essere effettuata al più
tardi all’atto dell’invio della dichiarazione dei redditi per
l’anno in cui la tassazione sul tonnellaggio è stata applicata
per la prima volta. La decisione relativa alla scelta del
regime è vincolante per un periodo di 10 anni. In Danimarca
le compagnie di navigazione appartenenti allo
stesso gruppo devono effettuare la stessa scelta con riguardo
al regime di tassazione sul tonnellaggio. Quando
una compagnia di navigazione opta per questo regime
fiscale, tutte le sue navi e tutte le operazioni che soddisfano
le condizioni sono soggette a tale regime.
(18) Secondo le informazioni in possesso della Commissione,
attualmente la Danimarca applica solo un altro regime a
favore degli operatori dei trasporti marittimi, oltre a
quello di tassazione sul tonnellaggio: si tratta dell’esonero
per i proprietari delle navi dal pagamento dell’imposta sul
reddito e degli oneri sociali per i marittimi che lavorano
a bordo delle navi ammissibili (cosiddetto regime
DIS) ( 12 ).
2.3. Durata
(19) Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le
autorità danesi si sono impegnate con lettera del
14 febbraio 2006 a notificare ancora la modifica giÃ
notificata entro 10 anni. La misura in esame scadrà pertanto
alla fine del 2015.
2.4. Dotazione finanziaria
(20) Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le
autorità danesi hanno comunicato che tale modifica non
dovrebbe avere conseguenze finanziarie per il regime in
vigore. Gli aiuti individuali non saranno interessati dalla
modifica prevista.
3. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’APERTURA DEL
PROCEDIMENTO DI INDAGINE
(21) Nella sua decisione di apertura del procedimento, la
Commissione ha manifestato due preoccupazioni principali
in merito alla misura notificata:
— in primo luogo occorre stabilire se la Danimarca
possa garantire che, dopo l’attuazione della misura
notificata, le sue autorità fiscali siano ancora in grado
di individuare i tentativi di evasione fiscale da parte
delle affiliate straniere delle compagnie di navigazione
soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio
e di informarne il paese straniero interessato.
Qualora ciò non avvenga, la Commissione si è chiesta
se altri paesi, compresi gli Stati membri diversi dalla
Danimarca, debbano assumersi l’onere di verificare
tutte le operazioni transfrontaliere con le imprese
soggette alla tassa danese sul tonnellaggio (la maggior
parte delle quali sono molto probabilmente imprese
stabilite in Danimarca),
— in secondo luogo, la Commissione si è chiesta se la
disparità di trattamento, per quanto riguarda l’obbligo
di fornire informazioni e registrazioni, operato fra le
imprese beneficiarie che hanno solo affiliate nazionali
non ammissibili alla tassa sul tonnellaggio e quelle
che hanno solo affiliate straniere, possa considerarsi
legittima. Alla luce della giurisprudenza della causa
Matra ( 13 ), tale disparità di trattamento potrebbe incidere
negativamente sulla compatibilità del regime.
(22) La Commissione ha ricordato che le misure di separazione
sono essenziali per garantire l’ermeticità dei regimi
di tassazione sul tonnellaggio.
(23) In particolare, se la misura di separazione riguardante le
transazioni commerciali non è applicata efficacemente,
settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro
in questione o in altri paesi, possono usufruire della
possibilità di evadere l’imposta sulle società effettuando
transazioni commerciali con un’affiliata soggetta al regime
di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro
interessato.
(24) La Commissione ha inoltre espresso il timore che la
modifica della misura di separazione oggetto della notifica
possa condurre a una situazione in cui le attivitÃ
imponibili in altri paesi, e quindi non coperte dal regime
di tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, possano beneficiare
indebitamente di quest’ultimo effettuando transazioni
a prezzi non equi con affiliate stabilite in Danimarca
che hanno adottato tale regime.

(25) La Commissione ha presso atto che le autorità fiscali
danesi intendono mantenere la possibilità di effettuare
verifiche ex post di transazioni intra-gruppo che interessano
società danesi soggette alla tassazione sul tonnellaggio.
4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DANESI SULLA
DECISIONE DI APRIRE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE
(26) Con lettera del 15 marzo 2007 ( 14 ), le autorità danesi
hanno reagito alla decisione di apertura dichiarando di
non avere ulteriori osservazioni da fare e rinviando alle
risposte da esse fornite in precedenza con le lettere del
22 novembre 2005, del 30 giugno 2006 e del
29 settembre 2006.
(27) La lettera del 22 novembre 2005 dichiara quanto segue:
«Il regime notificato non comporterà alcun trasferimento
di risorse statali alle società beneficiarie. Si tratta di una
riduzione del requisito di comunicazione e documentazione
che non riveste alcun valore economico in sé. Il
regime notificato pertanto non comporta alcun vantaggio
finanziario o fiscale aggiuntivo, ecc. rispetto ai regimi
precedentemente approvati dalla Commissione. Le compagnie
di navigazione soggette alla tassazione sul tonnellaggio
devono rispettare il principio di piena concorrenza
per tutte le loro transazioni controllate. Il regime notificato
non muta questo stato di cose. Il regime si limita a
prevedere un alleggerimento dell’obbligo di documentare
il rispetto del principio di piena concorrenza, per determinate
transazioni controllate.»
(28) Nella loro lettera del 30 giugno 2006, le autorità danesi
hanno dichiarato che prima dell’entrata in vigore della
legge 408 del 1 o giugno 2005, l’obbligo di fornire informazioni
e registrazioni si applicava solo alle transazioni
transfrontaliere tra affiliate. La suddetta legge ha esteso
quest’obbligo alle transazioni tra una società danese in
regime di tassazione sul tonnellaggio e una affiliata soggetto
di imposta in Danimarca e non soggetta alla tassazione
sul tonnellaggio.
(29) Nella loro lettera del 29 settembre 2006, le autoritÃ
danesi hanno indicato quanto segue in merito alla questione
se paesi stranieri, compresi gli Stati membri diversi
dalla Danimarca, debbano assumersi l’onere di verificare
tutte le transazioni transfrontaliere con le imprese soggette
alla tassa danese sul tonnellaggio:
«Le autorità fiscali di un paese hanno il dovere di verificare
le dichiarazioni dei redditi di imprese e persone
fisiche soggetti di imposta in tale paese. Nell’ambito di
impegni internazionali può anche essere necessario inviare
informazioni ad altri Stati, sia volontariamente
che dietro richiesta.
È nella competenza delle stesse autorità fiscali dello Stato
membro decidere come esercitare i propri compiti di
controllo. È di cruciale importanza per le autorità fiscali
danesi che il gettito fiscale danese sia tutelato tenendo
conto delle risorse disponibili. Questo significa anche che
il suo lavoro di controllo si concentrerà naturalmente su
quei soggetti di imposta che, in seguito ad una analisi di
rischio, richiedono uno stretto monitoraggio.
La modifica proposta al regime danese di tassazione sul
tonnellaggio non cambia questo stato di cose. Esso può
invece incidere sulle possibilità delle autorità fiscali danesi
di rispettare le richieste di informazioni provenienti dalle
autorità fiscali di altri paesi.
Nel caso del trasferimento di prezzi in particolare, può
risultare difficile ottenere, dopo che il fatto è avvenuto, le
necessarie prove che le transazioni intra-gruppo sono
state effettuate secondo il principio di piena concorrenza.
Spesso, la base di comparazione da utilizzare per la valutazione
non sarà completa. È pertanto molto più facile
ottenere le necessarie registrazioni nel momento in cui
avviene la transazione interna al gruppo. Il dovere di
fornire le registrazioni è un chiaro incentivo permanente
per assicurare il materiale a sostegno della conclusione
che le transazioni interne sono state effettuate in conformitÃ
del principio di piena concorrenza.
Il significato dell’emendamento notificato è che quanti
sono soggetti alla tassa sul tonnellaggio sono esentati
dall’obbligo di fornire le registrazioni se le transazioni
riguardano società di gruppi stranieri. Beneficiando
dell’esenzione tali soggetti non saranno sottoposti al requisito
di assicurare il materiale su base permanente, o in
realtà, di sostenere la conclusione che le transazioni con
quelle società del gruppo sono state effettuate in conformitÃ
del principio di piena concorrenza. Una richiesta
proveniente da un altro paese di fornire informazioni
può essere soddisfatta solo se esiste il materiale, ad esempio
i conti della società con relativi voucher. Le autoritÃ
danesi tuttavia, non possono chiedere che venga compilato
del materiale aggiuntivo solo per essere usato dalle
autorità fiscali di un altro Stato. Se un soggetto di imposta
non ha l’obbligo di fornire delle registrazioni, non
sarà possibile, ad esempio, esigere che lo stesso soggetto
rediga una analisi comparativa a beneficio di un altro
Stato. In questo senso l’esenzione può danneggiare gli
altri paesi.»
(30) La stessa lettera del 29 settembre 2006 dichiara quanto
segue in merito alla questione se, dopo l’introduzione
della misura notificata, la sua separazione resterebbe ermetica
di fronte a qualsiasi tentativo di evasione fiscale
da parte di affiliate straniere di società di navigazione
soggette al regime danese della tassazione sul tonnellaggio:
«Per avere tale certezza, sarebbe necessario che, almeno
una volta all’anno, tutti gli organismi soggetti alla tassazione
sul tonnellaggio con società di gruppi esteri, venissero
controllati e che tutte le transazioni tra le due parti
venissero verificate a tale riguardo. Una iniziativa di questo
tipo sarebbe però del tutto impensabile. Le autoritÃ
danesi devono rendere prioritarie le loro risorse e cercare
di ottimizzare il loro lavoro di controllo.

Le norme applicabili sono un segno del fatto che si sono
fatti tentativi per cercare di istituire la migliore separazione
possibile nei confronti dell’evasione fiscale. La modifica
notificata, l’esenzione dall’obbligo di fornire informazioni
e registrazioni, indebolirà in qualche misura tale
separazione. Di qui la notifica alla Commissione.»
(31) Con la lettera summenzionata, le autorità danesi hanno
annunciato che la modifica avrebbe indebolito «in qualche
misura» la separazione, specificando tuttavia che «in
qualche misura significa in qualche misura». Secondo le
autorità danesi, «se anche l’altro Stato membro interessato
da una transazione transfrontaliera dispone di un
regime di tassazione sul tonnellaggio, l’emendamento
non avrà alcuna conseguenza. I problemi possono sorgere
solo con i paesi che non hanno attuato tale regime
di tassazione sul tonnellaggio. In questo caso è importante,
tuttavia, se il paese ha introdotto esso stesso un
obbligo di fornire registrazioni o non ha ritenuto necessario
imporre tale obbligo sui suoi soggetti di imposta.»
(32) Sulla questione di come giustificare una disparità di trattamento,
in merito all’obbligo di fornire informazioni e
registrazioni, tra società che sono soggette al regime danese
di tassazione sul tonnellaggio e quelle che non lo
sono (ma che sono soggette all’imposta danese sulle società),
le autorità danesi hanno risposto che la dichiarazione
speciale sui redditi, inclusa la non disponibilità di
detrazioni, significa che l’obbligo di fornire informazioni
e registrazioni è meno rilevante per i soggetti alla tassa
sul tonnellaggio.
5. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
(33) Solo un terzo interessato, l’Associazione degli armatori
danesi, Danmarks Rederiforening, ha reagito alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della comunicazione di
sintesi della decisione di apertura.
(34) Con lettera del 19 luglio 2007 ( 15 ), l’Associazione degli
armatori danesi ricorda che una compagnia di navigazione
danese deve, come in precedenza, agire in condizioni
di piena concorrenza sia sul piano interno, tra
l’attività soggetta alla tassazione sul tonnellaggio e l’attivitÃ
generale, che sul piano esterno, in relazione a societÃ
di gruppi stranieri. La società deve inoltre continuare a
poter fornire le prove dei prezzi praticati.
(35) L’Associazione degli armatori danesi sottolinea che, secondo
la misura notificata, le società non devono fornire
in anticipo le informazioni relative alle transazioni commerciali
con affiliate estere, ma solo quando ne sono
richieste.
(36) Per quanto riguarda la questione se sia legittimo adottare
un trattamento differenziato delle società sotto il profilo
delle procedure amministrative, l’Associazione degli armatori
danesi osserva che la Commissione non può certamente
essere del parere che determinate società debbano
sottostare a oneri amministrativi superflui semplicemente
per trovarsi nelle stesse condizioni, dal punto di
vista della concorrenza, di altre società nei cui confronti
le autorità ritengono necessarie le procedure in questione.
6. COMMENTI DELLA DANIMARCA SULLE OSSERVAZIONI
DEI TERZI
(37) La Danimarca non ha inviato commenti sulle osservazioni
presentate dall’Associazione degli armatori danesi.
7. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
7.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE
(38) Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza
».
(39) Attraverso il regime di tassazione sul tonnellaggio le autoritÃ
danesi concedono un vantaggio, diminuendo la
tassa sulle società che questo settore dovrebbe altrimenti
pagare, attraverso risorse statali, favorendo in tal modo
determinate imprese in quanto la misura è specifica al
settore della navigazione internazionale. Tali sussidi minacciano
di falsare la concorrenza e potrebbero incidere
sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto tali attività di
navigazione si svolgono essenzialmente su un mercato
mondiale.
(40) La Commissione ritiene che la misura notificata non
modifichi la qualifica del regime in quanto aiuto di Stato
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
(41) Si tratta quindi di stabilire se le misure previste modifichino
la valutazione espressa nella decisione della Commissione
del 12 marzo 2002 ( 16 ) sulla compatibilità generale
del regime con il mercato comune.
7.2. Compatibilità della misura
(42) Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse, il che
offre una possibile base per una deroga al divieto generale
degli aiuti di Stato. Nella fattispecie, la Commissione
ritiene che la misura notificata debba essere esaminata
alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
CE.

(43) In particolare, gli aiuti a favore del settore marittimo
devono essere esaminati alla luce degli Orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi
del 2004 ( 17 ) (di seguito «gli orientamenti»).
7.2.1. L’allentamento delle misure di separazione
(44) Come ricordato nella decisione di apertura, una delle
principali condizioni per la compatibilità con il mercato
comune dei regimi di tassazione sul tonnellaggio è l’attuazione
delle misure di separazione che accompagnano
tali regimi. In particolare questa condizione è posta dalla
sezione 3.1, ultimo comma, degli orientamenti, che recita
«quindi nei casi in cui un armatore sia anche attivo in
altri settori commerciali, sarà chiesta la tenuta di una
contabilità trasparente per evitare un effetto diffusivo
dell’aiuto su attività non connesse con i trasporti marittimi
».
(45) Le misure di separazione che costituiscono un elemento
integrante del regime sono intese a garantire che nessun’altra
attività al di fuori del trasporto marittimo, nello
Stato membro interessato, in un altro Stato membro o in
un paese terzo, possa beneficiare indirettamente del regime.
Se il regime di tassazione sul tonnellaggio, in seguito
alla modifica, offrisse la possibilità di beneficiare
della tassa per attività non marittime, la sua compatibilitÃ
verrebbe rimessa in questione.
(46) Una delle principali misure di separazione consiste nel
verificare, sulla base del principio di piena concorrenza,
le transazioni commerciali fra imprese soggette alla tassa
sul tonnellaggio e le loro eventuali affiliate (o la parte
delle imprese in questione soggetta alla normale imposta
sulle società), che possono essere imprese nazionali o
straniere.
(47) In effetti, anche se le autorità danesi ritengono che un
obbligo di comunicazione e documentazione non abbia
valore economico in sé stesso, esso è nei fatti collegato
alle transazioni finanziarie che hanno una natura economica
propria; se la misura di separazione riguardante le
transazioni commerciali non è applicata efficacemente,
settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro
in questione o in altri paesi, possono usufruire della
possibilità di evadere l’imposta sulle società effettuando
transazioni commerciali con un’affiliata soggetta al regime
di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro
interessato, senza che ciò sia giustificato da un qualsiasi
obiettivo legittimo di interesse comune.
(48) Inoltre, quando le misure di separazione si dimostrano
inefficaci o è probabile che lo siano, anche parzialmente,
la Commissione ritiene che il regime di tassazione sul
tonnellaggio possa portare ad una possibilità di evasione
fiscale a danno di altri Stati membri o di paesi SEE.
(49) Già per queste ragioni, l’allentamento delle misure di
separazione deve essere considerato in grado di alterare
le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse
comune. Il regime, in queste circostanze, sarebbe incompatibile
con il mercato comune.
7.2.2. La distinzione tra affiliate nazionali ed estere
(50) Inoltre, alla Commissione risulta che le autorità danesi, in
applicazione della misura di separazione basata sul principio
di piena concorrenza, intendono continuare a verificare
le transazioni fra due imprese affiliate, quando una
di esse beneficia della tassa sul tonnellaggio, come hanno
fatto finora, ma solo se entrambe le imprese sono soggetti
di imposta in Danimarca.
(51) Di conseguenza, mentre la verifica delle transazioni infranazionali
con un’impresa soggetta alla tassazione sul
tonnellaggio rimarrebbe sotto il controllo e la responsabilitÃ
delle autorità fiscali danesi, la verifica delle transazioni
transfrontaliere fra un’impresa che beneficia della
tassa sul tonnellaggio in Danimarca e un’affiliata estera
sarebbe compito del paese straniero interessato, il che
porterebbe ad una mancanza di controllo e vigilanza
per quanto riguarda le transazioni finanziarie internazionali.
(52) Ne consegue che la misura notificata modifica il regime
danese della tassazione sul tonnellaggio, approvato dalla
Commissione nel 2002 ( 18 ), in quanto essa esenta le societÃ
soggette alla tassazione sul tonnellaggio dagli obblighi
che erano in vigore nel 2002. Le attività diverse dal
trasporto marittimo esercitate in un altro Stato membro
o in un paese SEE da un’affiliata di un’impresa soggetta
alla tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, potrebbero
più facilmente beneficiare della tassa danese sul tonnellaggio
e sfuggire alla normale imposta sulle società nello
Stato membro o nel paese SEE interessato. Questo viene
riconosciuto dalla Danimarca quando afferma che la misura
di separazione in questione verrebbe «in qualche
misura» alleggerita. I principi di non discriminazione e
di parità di trattamento per tutte le società del settore
devono però essere applicati; le autorità danesi presumono
che le frodi e l’evasione fiscale nelle transazioni
commerciali non siano frequenti, tuttavia, anche se così
fosse, i controlli appaiono necessari per assicurare una
prassi accurata nelle transazioni internazionali.
(53) La Commissione ritiene che la misura di separazione
concernente le transazioni intra-gruppo deve proteggere
contro le distorsioni del mercato comune che derivano
anche dai vantaggi per le società affiliate nello Stato
membro interessato e negli altri Stati membri. Altrimenti,
le conseguenze dell’evasione fiscale attraverso una societÃ
soggetta alla tassazione sul tonnellaggio danneggerebbero
gravemente il funzionamento del mercato comune.

(54) Di conseguenza, la Commissione ritiene che lo Stato
membro che ha introdotto un regime di tassazione sul
tonnellaggio debba trattare le transazioni intra-gruppo
transfrontaliere (transazioni transfrontaliere che potrebbero
favorire società affiliate in qualsiasi altro Stato membro
o Stato SEE) come se queste transazioni favorissero
tali società sul suo proprio territorio. In altri termini, uno
Stato membro, ai fini dell’attuazione della misura di separazione
concernente le transazioni intra-gruppo, deve
applicare alle transazioni di una società soggetta alla tassazione
sul tonnellaggio con una affiliata estera, gli stessi
standard che esso applica alle transazioni con una societÃ
nazionale non soggetta alla tassazione sul tonnellaggio.
(55) Secondo i principi di non discriminazione e parità di
trattamento, lo Stato membro della tassa sul tonnellaggio
deve imporre lo stesso obbligo di fornire informazioni e
registrazioni, secondo la misura di separazione in questione,
sulle transazioni infranazionali (il che può essere a
detrimento di questo Stato membro) e alle transazioni
transfrontaliere (il che può essere a detrimento degli altri
Stati membri o di Stati SEE). Queste informazioni sono
effettivamente essenziali per controllare il trasferimento
dei prezzi all’interno di un gruppo di società.
(56) Allentando le verifiche che le autorità danesi devono
effettuare sulle transazioni tra una società soggetta al
regime danese di tassazione sul tonnellaggio e una delle
sue affiliate estere, la Danimarca disattende i principi di
non discriminazione e di parità di trattamento. Così facendo,
la Danimarca trasferisce almeno parte dell’onere di
accertare il rispetto degli obiettivi del sistema e di eventuali
possibili distorsioni del mercato comune all’altro
Stato membro e allo Stato SEE dove la società affiliata
non soggetta alla tassa sul tonnellaggio, interessata dalla
transazione, viene tassata.
(57) Pertanto, la Commissione conclude che la misura notificata
porterà ad un indebolimento della misura di separazione
rispetto ad un altro Stato membro o ad uno
Stato SEE.
(58) Inoltre, la Commissione ritiene non giustificata la disparitÃ
di trattamento, per quanto riguarda l’obbligo di fornire
informazioni e registrazioni, fra le imprese beneficiarie
che hanno solo affiliate nazionali non ammissibili
alla tassa sul tonnellaggio e quelle che hanno solo affiliate
estere. La misura creerebbe in tal modo una distorsione
non giustificata di concorrenza tra società che hanno
affiliate estere e quelle che non ne hanno.
(59) Di conseguenza, gli effetti della misura notificata sono
tali che alterano le condizioni degli scambi in misura
contraria all’interesse comune, ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non soddisfano
al requisito di cui alla sezione 3.1, ultimo comma, degli
orientamenti. Pertanto, la misura in questione deve essere
dichiarata incompatibile con il mercato comune ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE.
7.3. Conclusioni
(60) In conclusione, la Commissione ritiene che la misura
notificata porti a distorsioni contrarie all’interesse comune
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CE rendendo quindi il regime danese di tassazione
sul tonnellaggio incompatibile con il mercato
comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato
CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura notificata consistente nell’abrogare per gli armatori
soggetti alla tassa danese sul tonnellaggio l’obbligo, imposto
altrimenti a tutte le altre società, di fornire alle autorità fiscali
danesi informazioni commerciali su tutte le transazioni commerciali
concluse con affiliate estere, sulla base della legge n.
408 del 1 o giugno 2005, è incompatibile con il mercato comune.
A detta misura non può pertanto essere data esecuzione.
Articolo 2
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca
informa la Commissione circa i provvedimenti presi per
conformarvisi.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0001:0007:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279 del 30-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2008, con cui lo stato di emergenza inerente alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2009; Vista la nota n. 490115 in data 8 settembre 2009 con cui il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 ha trasmesso la relazione delle attivita’ poste in essere per fronteggiare la situazione di crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, indicando gli interventi da porre in essere per il definitivo superamento dell’emergenza in questione; Vista la nota del 14 settembre 2009 con cui il Presidente della regione Veneto ha rappresentato l’esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attivita’ poste in essere dal Commissario delegato; Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessita’ di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato; Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un’ulteriore proroga dello stato di emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza inerente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2010. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-30&task=dettaglio&numgu=279&redaz=09A14364&tmstp=1259738553007

Cassazione civile, sez. II, n. 23342 del 04.11.2009 Consulenza, incarico, valore, criteri (2009-11-26)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Incarico di consulenza, valore della pratica, controversia, precisazioni

La Sezione II

Con sentenza del 10/27.6.02 il Tribunale di Milano, decidendo nei giudizi riuniti aventi ad oggetto la determinazione del compenso per attività professionale dovuto dalla s.p.a. … al dottore commercialista M.U., già consulente di parte della società in un procedimento arbitrale, nonchè l’opposizione al decreto ingiuntivo per L. 458.971.440 da quest’ultimo ottenuto, ritenendo ai sensi dell’art. 31 della tariffa professionale, in relazione al valore della pratica di L. venti miliardi, adeguato il già corrisposto compenso di L. 170.000.000, revocava il decreto opposto, rigettava la richiesta dell’opponente di restituzione della somma di L. 20.000.000 e compensava le spese del giudizio per due quinti, ponendole per il resto a carico del M..

Quest’ultimo proponeva appello, al quale resisteva la società appellata, propendo gravame incidentale. Con sentenza del 9.6-20.7.04 la Corte di Milano rigettava le reciproche impugnazioni e dichiarava interamente compensate le spese del giudizio. Disattesa la richiesta dell’appellante incidentale (per non avere ritenuto sufficientemente provata l’eccezione secondo la quale il compenso preventivamente pattuito sarebbe stato commisurato a quello ottenuto dal c.t.u., nella specie poi liquidato in L. 150.000.000, con conseguente eccedenza dei corrisposti acconti, il primo di L. 20.000.000 ed il secondo di L. 150.000.000), consideravano, essenzialmente, i giudici di appello, quanto alle maggiori pretese del M., che l’ammontare del compenso, in una fattispecie nella quale il compito era consistito nella determinazione del fatturato netto, in un certo arco di tempo, prodotto dalla società …", non avrebbe potuto che essere commisurato al valore della controversia e non anche, come preteso dall’appellante, a tutti gli elementi (contratti, voci di spesa, ricavi, utili, o comunque beni di qualsiasi genere) esaminati nel corso delle operazioni di consulenza, non potendo ogni passaggio della verifica essere autonomamente preso in considerazione ai fini della liquidazione di un separato compenso, essendo invece sufficiente una valutazione complessiva dell’attività svolta durante le operazioni peritali. Ed a tal fine poco o punto rilevava la parziale modifica dell’iniziale quesito, valsa solo a precisare i metodi calcolo con riferimento ai vari periodi, prescrivendosi, quanto a quello dal secondo semestre del 1991 fino al 1993, il metodo "a campione", e quanto al successivo, fino al primo semestre 1996, quello analitico.

Il valore della praticaci sensi dell’art. 31 della tariffa di cui al D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, andava desunto da quello della particolare domanda formulata dalla società …, avente ad oggetto le royalties richieste in relazione ai contratti in corso con la società Italiana Manifatture, nell’ambito della quale la determinazione del fatturato netto (che nella specie era risultato di L. 92.374.302.196) rappresentava solo un passaggio necessario al calcolo del valore effettivo di tale pretesaci fini della quale era stata disposta la consulenza; restavano invece indifferenti ai fini della determinazione del valore della consulenza le altre reciproche domande, ancorchè di valore molto superiore, che attenendo a questioni diverse, erano estranee all’oggetto dell’incarico peritale.

A tale risultato conduceva anche l’applicazione dell’art. 45, comma 3 della tariffa che, in materia contrattuale, faceva riferimento all’ammontare dei corrispettivi pattuiti, che nella specie, dunque, erano quelli delle royalties pretese nel giudizio arbitrale, il cui ammontare di L. 20.000.000.000, tenuto conto dei criteri tabellari (percentuale dello 0,5% sullo scaglione sub a) di cui all’art. 31) avrebbe comportato un compenso di L. 100.000.000, rispetto al quale quello superiore in concreto corrisposto, di L. 170.000.000, era più che esaustivo, anche tenendo conto degli ulteriori elementi (qualità, quantità ed urgenza delle prestazioni), la cui inadeguata considerazione l’appellante principale aveva lamentato.

Nè poteva valere il richiamo al maggior compenso percepito dagli arbitri, tenuto conto della diversità e complessità del compito dei medesimi, chiamati ad occuparsi anche di altre domande delle parti e tenuto conto, infine, che la consulenza del dott. M. si era risolta in una relazione di nove pagine, una memoria di due pagine e mezza e nelle osservazioni conclusive, il cui impegno complessivo era stato contenuto entro i mesi di luglio e settembre 1996, essendo si in gran parte trattato di assistere alle operazioni svolte dal CTU. Contro tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e "vizio di ultrapetizione", si lamenta che la corte di merito non abbia tenuto conto della preclusione del giudicato interno, che si sarebbe formato in ordine all’affermazione del primo giudice, non impugnata da alcuna delle parti e solo tardivamente censurata dalla difesa della s.p.a. … nella comparsa conclusionale di secondo grado, secondo la quale per valore della pratica sulla base del quale D.P.R. 10 ottobre 1994, n 645, ex art. 31 avrebbero dovuto calcolarsi le spettanze del consulente tecnico, doveva intendersi "il valore della o delle domane proposte in sede arbitrale"; indebitamente, pertanto, e travalicando le stesse richieste delle parti i giudici di appello avrebbero determinato detto valore con criteri diversi.

Con il secondo motivo, deducente violazione, falsa applicazione della norma sopra indicata, "errore di valutazione e/o travisamento delle tavole processuali", carenze e contraddittorietà di motivazione, si lamenta l’erronea individuazione del reale valore della pratica, che avrebbe dovuto essere desunto non solo dai compensi percentuali dovuti alla società …, ma anche dalle altre domande oggetto della controversia arbitrale, in particolare dai danni "multimiliardari" derivanti dalla "rottura del contratto": in concreto dall’importo di L. 100.645.092.520, ottenuto sommando L. 13.982.731.738 richieste dalla suddetta a L. 86.752.360.520 pretesi dall’altra società. In tal senso farebbe stato il "giudicato" di cui al precedente motivo di ricorso.

In subordine si sostiene che, comunque, il valore della pratica avrebbe dovuto essere desunto dall’ammontare del "fatturato netto", per la cui determinazione in particolare era stata disposta dagli arbitri la consulenza tecnica e che era in concreto risultato dell’importo di L. 92.374.302.196. Ritenendo tale accertamento solo un "passaggio" ai fini della quantificazione della royalties, e non questa una mera conseguenza del primo, i giudici di merito avrebbero indebitamente sottovalutato e "snaturato" l’attività peritale, la cui indagine era stata precipuamente indirizzata e svolta al fine di determinare il dato economico in questione.

Con il terzo e quarto motivo vengono dedotte carenze e contraddittorietà di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione, rispettivamente, del D.P.R. n. 645 del 1994, art. 3, comma 2 e art. 6, comma 2 per non avere, i giudici di merito, tenuto conto degli altri criteri concorrenti, con il valore della pratica, alla determinazione degli onorari, indicati, dalla prima delle citate disposizioni nella natura caratteristiche, durata dell’incarico e nel risultato economico conseguito, nonchè della possibilità di maggiorazione dei compensi, fino al 50%, dalla seconda prevista per le prestazioni compiute in condizioni di disagio ed urgenza.

Si evidenzia, a sostegno del primo motivo, la rilevante mole di documentazione esaminata e l’esito favorevole delle indagini effettuate, che avevano consentito il "recupero" di un fatturato di quasi dieci L. miliardi, ed a sostegno del secondo, i ristretti tempi in cui ebbe a svolgersi l’indagine peritale, svolta tra il 12 luglio ed il 13 settembre 1996, peraltro dopo modifica degli iniziali quesiti, disposta con provvedimento del 18/7, su proposta della società ….

Nessuno dei motivi d’impugnazione è meritevole di accoglimento.

Palesemente infondata è la tesi della formazione di un giudicato in ordine alla questione del valore della pratica, posto che il primo giudice, dopo avere affermato che per valore della pratica doveva intendersi quello della domanda, era pervenuto al rigetto della pretesa del M., ritenendo congrua la somma di L. 170.000.000 dal medesimo ricevuta, in quanto più che esaustiva in relazione ad un petitum di L. 20 miliardi (l’importo delle pretese royalties per la cui determinazione era stata disposta l’indagine tecnica diretta all’accertamento del fatturato), così chiaramente disattendendo la tesi secondo la quale il valore avrebbe dovuto desumersi dalle diverse e maggiori richieste delle parti, oggetto di autonomi capi di domanda, o addirittura dal coacervo di quelle reciprocamente proposte, o, ancora ed in subordine, da quello dell’accertato fatturato netto. Il giudicato interno, infatti, è configurabile solo con riferimento a capi autonomi della decisione aventi una propria individualità (v. tra le altre Cass. n. 1869/05), o ad accertamenti di fatto funzionali ad un decisum che non abbia formato oggetto d’impugnazione, ma non anche in ordine a mere affermazioni argomentative o rationes decidendi (v. Cass. n. 20885/04), tanto meno ove poste a base di decisioni che, come nella specie, siano state impugnate dall’una e dall’altra parte (sull’impossibilità di formazione del giudicato su questioni pregiudiziali, costituenti presupposto di capi della decisione fatti oggetto d’impugnazione v. tra le altre Cass. 7039/06, 11318/05). Quest’ultima circostanza evidenzia anche l’infondatezza della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che, una volta impugnata, hinc et inde, la decisione di primo grado, l’effetto devolutivo del gravame comportava la necessità per i giudici di appello di verificare e, se del caso, ampliare o chiarire la correttezza delle argomentazioni addotte dal primo giudice.

Nel caso di specie, peraltro, l’affermazione del primo giudice, che si vorrebbe interpretare in senso conforme alla tesi sostenuta dall’odierno ricorrente, è di segno inequivocamente opposto, in quanto posta a base di una decisione reiettiva di tale tesi, recependo, invece, quella secondo la quale la disposizione di cui al D.P.R. n. 645 del 1994, art. 31 nell’ancorare il valore della pratica a quella della domanda o delle domande oggetto della controversia nell’ambito della quale sia svolta l’incarico di consulente, va intesa in senso funzionale, vale a dire con riferimento a quelle sole domande rispetto alle quali si sia resa necessaria la consulenza e non anche a tutte le altre, quand’anche in qualche modo connesse, formulate nel corso del medesimo giudizio. Tale interpretazione deve ritenersi la sola logica e corretta, non essendo concepibile che la retribuzione di una prestazione professionale sia ancorata ad elementi estranei all’ambito dell’indagine svolta dal consulente, quali sarebbero altre domande o capi di domanda, in relazione ai quali, non avendo ravvisato il giudice la necessità di ricorrere, ai fini della relativa decisione, all’ausilio dello stesso, il relativo compenso sarebbe del tutto privo di causale.

Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi conforme a diritto la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di assumere a base della determinazione del valore della pratica, ai fini della liquidazione del compenso dovuto al consulente di parte, il valore di quel capo della domanda, relativo alle cd. royalties pretese dalla società …, per la cui quantificazione, da operarsi sulla base degli importi dei fatturati netti nei periodi in contestazione, gli arbitri avevano ritenuto di doversi avvalere della collaborazione di un consulente tecnico di ufficio (alle cui operazioni l’odierno ricorrente partecipò quale c.t. di parte).

La tesi secondo la quale la consulenza tecnica sarebbe stata disposta non solo in funzione della suddetta domanda (quantificata in L. venti miliardi), ma anche di altre, dall’una e dall’altra parte formulate, assommanti a circa L. 106 miliardi, costituisce una mera asserzione di parte, non corredata da alcun riscontro nella sentenza impugnataci cui accertamento al riguardo, basato sull’esame della documentazione prodotta in causa, segnatamente dagli atti del procedimento arbitrale, costituisce un dato fattuale incensurabile nella presente sede, in quanto rimesso all’accertamento del giudice di merito.

Nè fondata è, poi, la tesi subordinata, secondo la quale il valore, al quale ancorare l’importo del compenso professionale, sarebbe stato quello del fatturato netto accertato, essendo di tutta evidenza come quest’ultimo non abbia di per sè costituito l’oggetto della domanda devoluta al giudizio arbitrale, e dunque della pratica intesa nel già chiarito significato di cui al D.P.R. n. 345 del 1994, art. 31 ma solo un dato economico – contabile sulla base del quale avrebbe dovuto essere quantificato il petitum di quel capo di domanda, funzionale al quale risultava il disposto accertamento peritale.

Disattesi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di ricorso, non miglior sorte meritano i rimanenti, che, non evidenziando alcuna effettiva carenza o illogicità dell’apparato argomentativo della decisione, nè malgoverno dei criteri normativi di cui al D.P.R. n. 645 del 1994, art. 3, comma 2, e art. 6, comma 2 si risolvono nel palese tentativo di rimettere in discussione incensurabili apprezzamenti discrezionali, che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato. Come si è riferito nell’ultima parte della narrativa, i giudici di appello hanno proceduto ad una valutazione complessiva dell’attività professionale compiuta dal M., nell’ambito della quale hanno tenuto sufficientemente conto, contrariamente a quanto lamentato, non solo del valore della pratica, ma anche della natura e delle caratteristiche della prestazione e dei tempi entro i quali la stessa si era svolta, non tralasciando di valutare il risultato utile conseguito, costituito dall’accertamento di quel fatturato netto alla cui ricostruzione la corte di merito ha ritenuto che l’odierno ricorrente, nella sua veste di consulente di parte, avesse attivamente contribuito. Ed è proprio in considerazione di tali elementi, menzionati dall’art. 3, comma 2, cit. D.P.R., che i giudici di appello hanno ritenuto congrua la corresponsione del compenso dal M. percepito, eccedente del 70% quello a percentuale che al medesimo sarebbe spettato in base allo scaglione tariffario ed, in concreto, risultato anche superiore a quello liquidato dal collegio arbitrale al consulente tecnico di ufficiosi riguardo opportunamente evidenziando come la durata dell’incarico, costituita essenzialmente dall’assistenza alle operazioni del c.t.u., si fosse svolta in un arco di tempo contenuto (tra luglio a settembre) e l’impegno profuso materializzato in alcuni elaborati di mole non particolarmente rilevante. Tali considerazioni sono sufficienti per rigettare il terzo motivo di ricorso.

Quanto alla mancata valutazione, lamentata nel quarto mezzo d’impugnazione, delle assunte 1,, vale a dire in misura inferiore a quella in concreto accordata. Peraltro trattasi di una facoltà discrezionale, il cui esercizio è riservato al giudice di merito e che, pertanto, non è sindacabile nella presente sede, allorquando, come nella specie, criteri di valutazione complessiva della natura, caratteristiche, durata, risultati e valore della prestazione siano stati adeguatamente esplicitati, senza incorrere, come nel caso di specie, in alcuna illogicità o palese violazione delle prescrizioni tariffarie. A ciò aggiungasi che la tesi delle condizioni di "disagio ed urgenza", che avrebbero caratterizzato lo svolgimento dell’incarico, riposa esclusivamente su asserzioni di parte, tenuto conto dell’adeguato lasso di tempo, di cui già si è detto, concesso al c.t.u. per l’esame della documentazione e considerato, quanto alla parziale modifica dei quesiti, che la stessa, come riferito nel mezzo d’impugnazione, intervenne (il 18/7) dopo pochi giorni dalla formulazione originaria (12/7) e fu, peraltro, sollecitata dallo stesso odierno ricorrente, circostanze sufficienti ad escludere eventuali – difficoltà derivanti dalla necessità di far fronte, entro ristretti limiti temporali, ad indagini del tutto impreviste.

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di resistenza della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.