Cassazione II civile, n. 23084 del 30/10/2009 Semaforo rosso, circolazione stradale, sanzione, multa, contestazione (2009-11-26)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

S. L. propone ricorso per Cassazione contro il Comune di Pregnana Milanese, che non ha svolto difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Rho n. (…….) che ha respinto l’opposizione avverso il verbale della polizia locale del (……) emesso per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con il rosso). La sentenza fa riferimento alla omologazione dell’apparecchiatura ed al fatto che nessun elemento sia stato concretamente eccepito in ordine ad un possibile non corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 201 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 23, dell’art. 2697 c.c., omessa ed insufficiente motivazione.

Osserva la Corte che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiatura a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all’epoca della contestazione.

Questa Corte suprema (Cass. 8465/2006) ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile. Non è decisivo, al riguardo, il fatto che l’art. 384 reg. att. C.d.S. ricomprenda nell’ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l’attraversamento dell’incrocio col semaforo rosso perchè trattasi di norma regolamentare che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili. Peraltro, la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo al crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi, che solo la presenza del vigile può evitare. Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento dei ricorso e la decisione nel merito mentre la particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza del 3 novembre 2009, n.23206 Lavoro, subordinato, irregolare, onere della prova (2009-11-26)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha parzialmente accolto l’appello della società (omissis) s.r.l. contro la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso l’atto di irrogazione di sanzioni con il quale le era stato contestato l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

La (omissis) s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso va disattesa. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa risulta infatti soddisfatto mediante la testuale trascrizione della parte in fatto della sentenza impugnata e la stessa formulazione dei motivi di ricorso, integrata dai necessari chiarimenti in fatto.

2.- Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice ordinario, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche ove esse conseguano alla violazione di norme non aventi natura tributaria.

2.1.- Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicché, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS. UU. 28545/08), deve rilevarsi che la ricorrente nulla deduce riguardo al fatto che l’appello della società, accolto parzialmente per ragioni dì merito, riguardasse anche la questione di giurisdizione.

3. – Con il secondo motivo la ricorrente censura 1′ applicazione retroattiva dell’art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, che ha ridotto la sanzione, esplicitamente effettuata dal giudice tributario in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Rileva l’Agenzia che il d.lgs. n. 472 del 1997 concerne esclusivamente le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie e non è quindi applicabile nel caso di specie.

3.1.- Il secondo motivo e fondato.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme ; non tributarie) in materia di assunzioni, in mancanza di una diversa disposizione di legge, opera il principio generale di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale comporta l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, eventualmente più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, destinato ad operare, nella sola materia tributaria, una deroga al generale principio della irretroattività della leqqe, che resta invece valido per la disciplina generale dell’illecito amministrativo (cfr. Cass. 24053/04).

4.- Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta il vizio di omessa motivazione quanto alla circostanza relativa alla durata – ritenuta implicitamente pari al solo giorno di accesso – dei rapporti di lavoro irregolari, mentre con il quarto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, si duole, sul punto, del malgoverno dei principi in tema di onere della prova.

4.1.- Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente attesa l’evidente connessione, sono fondati.

Con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, convertito nella legge n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno nei quale è stata elevata contestazione della violazione.

Ne discende che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1° gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1° gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento), e che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che (come nella specie) nonostante la mancanza di prova annulli l’atto di irrogazione delle sanzioni.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando dalla stessa sentenza che la società datrice di lavoro non ha in effetti soddisfatto l’onere probatorio su di essa gravante riguardo alla data di inizio, eventualmente successiva al 1° gennaio, dei rapporti di lavoro in questione, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società.

Appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P Q M

la Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 20 ottobre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Regolamento (CE) n. 1155/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

28.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/57

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo
comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione
della denominazione «Truskawka kaszubska»/«kaszëbskô
malëna», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna
dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla
registrazione della suddetta denominazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento
è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/57

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0057:0058:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1154/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009.

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti
che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi
con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n.
1981/94 e (CE) n. 934/95 ( 1 ), in particolare l’articolo 5, paragrafo
1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i
prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce
e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n.
1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo
euromediterraneo che istituisce un’associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e lo Stato di Israele, dall’altra (in appresso: «l’accordo»)
che è stato approvato con decisione 2009/855/CE del
Consiglio ( 2 ).
(2) L’accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti
agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di
Israele e alcune modifiche dei contingenti tariffari in vigore
per tali prodotti, stabiliti dal regolamento (CE) n.
747/2001. A differenza del passato, l’accordo non prevede
concessioni tariffarie nell’ambito di quantitativi di
riferimento.
(3) Per applicare le disposizioni relative ai nuovi contingenti
tariffari, alle modifiche dei contingenti tariffari esistenti e
all’abolizione dei quantitativi di riferimento occorre modificare
il regolamento (CE) n. 747/2001.
(4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo
anno di applicazione è opportuno prevedere, in conformitÃ
all’accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il
cui periodo contingentale inizia prima dell’entrata in vigore
dell’accordo stesso siano ridotti proporzionalmente
al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
(5) Poiché l’accordo entra in vigore il 1 o gennaio 2010, è
opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere
da tale data.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal
testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
L 313/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0052:0056:IT:PDF