Regolamento (CE) n. 1153/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/50 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 144, paragrafo
1, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del
12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni
di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo
di associazione e dall’accordo interinale tra la ComunitÃ
europea e lo Stato di Israele ( 2 ), in particolare l’articolo 2,
vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre
2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti
agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della
pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2,
dell’allegato del protocollo n. 1 e dell’allegato del protocollo n.
2 e alle modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra ( 3 ), in particolare
l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il contingente tariffario IL 1 previsto all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ( 4 ),
recante il numero d’ordine 09.4092 e di cui ai codici
NC 0207 25, 0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40,
0207 27 50, 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tacchino)
stabilisce una riduzione dei dazi doganali del
100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate.
(2) Il contingente tariffario IL 2 previsto all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d’ordine
09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32, 0207 33,
0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione
dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo
annuo di 560 tonnellate.
(3) In virtù dell’accordo sotto forma di scambio di lettere tra
la Comunità europea e lo Stato d’Israele approvato con la
decisione 2009/855/CE (di seguito «l’accordo»), i quantitativi
e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL
1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in
vigore il 1 o gennaio 2010.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1384/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal
testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dall’anno contingentale 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0050:0051:IT:PDF

Regolamento (CE) n.1152/09 della Commissione,del 27/11/09,che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione

2006/504/CE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’AutoritÃ
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l’articolo 53,
paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2006/504/CE della Commissione, del
12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per
l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni
paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da
aflatossine di tali prodotti ( 2 ) è stata più volte e profondamente
modificata. Alcune norme devono essere ancora
una volta sostanzialmente modificate per tener specificamente
conto della situazione della contaminazione da
aflatossine di determinati prodotti disciplinati da detta
decisione. Occorre altresì che le disposizioni siano direttamente
applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi;
di conseguenza è opportuno sostituire la decisione
2006/504/CE con il presente regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione,
del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi
di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 3 ), stabilisce
i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti
alimentari per tutelare la salute pubblica. In determinati
prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi è possibile
osservare frequenti superamenti di questi tenori massimi
di aflatossine. Questo tipo di contaminazione costituisce
una grave minaccia per la salute pubblica nella ComunitÃ
e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello
comunitario.
(3) Ai fini della tutela della salute pubblica è importante che
nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino
anche i prodotti alimentari composti che contengano
in quantità significativa i prodotti alimentari contemplati
da questo stesso regolamento. Per agevolare l’applicazione
dei controlli ai prodotti alimentari trasformati
e composti mantenendo nel contempo un’efficacia elevata
dei controlli, è opportuno innalzare la soglia di
controllo per i prodotti composti. Per lo stesso motivo
va innalzato da 5 kg a 20 kg il limite per l’esclusione
delle partite dal campo di applicazione del regolamento.
Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali
per verificare la presenza di aflatossine nei prodotti
alimentari composti che contengano i prodotti alimentari
contemplati dal presente regolamento in misura inferiore
al 20 %. Le soglie citate dovranno essere riviste se, in
relazione ai prodotti alimentari composti che contengano
i prodotti alimentari oggetto del presente regolamento in
misura inferiore al 20 %, i dati dei controlli dovessero
evidenziare, in diversi casi, la non conformità alla legislazione
comunitaria relativa ai tenori massimi di aflatossine.
(4) La nomenclatura combinata (NC) è cambiata per quanto
concerne determinate categorie di prodotti alimentari disciplinate
dal presente regolamento. È opportuno modificare
di conseguenza i codici NC nel presente regolamento.
(5) L’esperienza ha dimostrato che per le partite non conformi
di noci del Brasile non sgusciate non sono più
necessarie ulteriori condizioni, giacché tali partite possono
essere trattate in base alle disposizioni generali applicabili
alle partite non conformi; di conseguenza è opportuno
abrogare tali ulteriori condizioni. Per quanto
concerne le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati
Uniti d’America, è opportuno abrogare, in quanto non
più necessarie, le disposizioni transitorie relative ai laboratori
non riconosciuti dal dipartimento dell’Agricoltura
statunitense (USDA) per l’analisi delle aflatossine.
(6) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del
24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli
ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti
di origine non animale e che modifica la decisione
2006/504/CE della Commissione ( 4 ) prevede l’impiego
di un documento comune di entrata per notificare preventivamente
l’arrivo delle partite e fornire informazioni
sui controlli ufficiali effettuati. È opportuno stabilire l’utilizzo
di questo documento e formulare note esplicative
specifiche per la sua compilazione in applicazione del
presente regolamento.

(7) L’attuale frequenza dei controlli dovrà essere rivista in
base al numero e alla natura delle notifiche nel sistema
di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, ai volumi
degli scambi, all’esito delle ispezioni dell’Ufficio alimentare
e veterinario e ai risultati dei controlli.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei
seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti
che li contengono:
a) i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso
provenienti:
i) noci del Brasile con guscio di cui al codice NC
0801 21 00;
ii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio;
b) i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa
provenienti:
i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
c) i seguenti prodotti alimentari originari dell’Egitto o da esso
provenienti:
i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore ad 1 kg);
iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
d) i seguenti prodotti alimentari originari dell’Iran o da esso
provenienti:
i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
ii) pistacchi tostati di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e
2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
e) i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da
essa provenienti:
i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;
ii) nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate di cui al
codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;
iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
iv) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;
v) pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di
cui ai codici NC 1106 30 90, 2007 10 o 2007 99;
vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi
i miscugli di cui al codice NC 2008 19.
vii) farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di
cui al codice NC 1106 30 90;
viii) nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai
codici NC 0802 22 00 e 2008 19;
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/41
f) i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti
d’America o da essi provenienti, rientranti nel piano di campionamento
volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary
Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall’Almond
Board of California nel maggio 2006:
i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC
0802 11 o 0802 12;
ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in
imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1
kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto
netto uguale o inferiore a 1 kg);
iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti mandorle;
g) i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti
d’America, non rientranti nel piano di campionamento volontario
per la ricerca delle aflatossine:
i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC
0802 11 o 0802 12;
ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in
imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1
kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto
netto uguale o inferiore a 1 kg);
iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti mandorle.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari
il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti
alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari
di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), in percentuale
inferiore al 20 %.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e
all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio ( 1 ).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) per «punto designato per l’importazione» si intende qualsiasi
punto designato dall’autorità competente, attraverso il quale
è consentito importare nella Comunità i prodotti alimentari
di cui all’articolo 1;
b) per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo
ingresso fisico di una partita nella Comunità.
Articolo 3
importazione nella ComunitÃ
Le partite dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1 (di seguito
denominate «i prodotti alimentari») possono essere importate
nella Comunità solo nel rispetto delle procedure stabilite dal
presente regolamento.
Articolo 4
Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle
analisi
1. I prodotti alimentari presentati all’importazione nella ComunitÃ
sono accompagnati dai risultati del campionamento e
delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al
modello di cui all’allegato I, compilato, firmato e verificato da
un rappresentante autorizzato:
a) del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b) dell’Amministrazione statale per l’ispezione delle importazioni/
esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare
cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla
Cina;
c) del ministero egiziano dell’Agricoltura, per i prodotti alimentari
provenienti dall’Egitto;
d) del ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari
provenienti dall’Iran;
e) della direzione generale per la tutela e il controllo del ministero
dell’Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di
Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia;
f) del dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA),
per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America.
L 313/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009
( 1 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
2. I certificati sanitari sono redatti in una lingua ufficiale del
paese esportatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro
importatore.
Le autorità competenti interessate possono decidere il ricorso a
una qualsiasi altra lingua che i funzionari preposti alla certificazione
o i funzionari che effettuano i controlli ufficiali siano in
grado di comprendere.
3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido per
l’importazione di prodotti alimentari nella Comunità unicamente
entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.
4. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 devono
essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n.
401/2006 della Commissione ( 1 ), o secondo metodi equivalenti.
5. Ogni partita dei prodotti alimentari è contrassegnata da un
codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento
e delle analisi, nonché sul certificato sanitario di cui
al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione)
della partita è contrassegnato da tale codice.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le partite dei prodotti
alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), possono
essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai
risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario.
Articolo 5
Notifica preventiva delle partite
Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano
preventivamente la data e l’ora previste dell’arrivo fisico
della partita presso il primo punto di ingresso nonché la natura
della partita.
A tal fine essi compilano la parte I del documento comune di
entrata (DCE) di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento
(CE) n. 669/2009 e lo trasmettono all’autorità competente del
primo punto di ingresso almeno un giorno lavorativo prima
dell’arrivo fisico della partita.
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento
gli operatori del settore alimentare tengono conto delle
note esplicative di cui all’allegato II.
Articolo 6
Punti designati per l’importazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono il
rispetto delle seguenti condizioni da parte dei punti designati
per l’importazione:
a) la presenza di personale qualificato per l’effettuazione dei
controlli ufficiali sulle partite dei prodotti alimentari;
b) l’esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni
e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto
stabilito dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006;
c) la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in
un luogo protetto presso il punto designato per l’importazione.
Nel caso in cui per il prelievo dei campioni si renda
necessario il trasporto della partita, quest’ultima deve poter
essere posta sotto il controllo ufficiale dell’autorità competente
a partire dal punto designato per l’importazione;
d) la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare
in buone condizioni le partite dei prodotti alimentari
trattenute, in attesa dei risultati delle analisi;
e) la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature
di campionamento adeguate;
f) la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle
aflatossine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni
in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi
entro un termine stabilito.
2. Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del
pubblico un elenco aggiornato dei punti designati per l’importazione.
Gli Stati membri li comunicano alla Commissione.
3. Gli operatori del settore alimentare garantiscono che della
partita di prodotti alimentari venga scaricato il quantitativo necessario
a consentire un campionamento rappresentativo.
Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio,
l’operatore mette a disposizione dell’ispettore ufficiale le
apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali
apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento
rappresentativo.

Articolo 7
Controlli ufficiali
1. Tutti i controlli ufficiali che precedono l’autorizzazione
all’immissione in libera pratica nella Comunità e la compilazione
del documento comune di entrata sono effettuati entro
15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata all’importazione
ed è materialmente disponibile per il campionamento
presso il punto designato per l’importazione.
2. L’autorità competente del primo punto di ingresso garantisce
che i prodotti alimentari destinati all’importazione nella
Comunità siano sottoposti a controlli documentali in modo
da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 4
relative ai risultati del campionamento e delle analisi e al certificato
sanitario.
Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e
delle analisi e dal certificato sanitario di cui all’articolo 4, paragrafo
1, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta
nella Comunità a fini di importazione e va invece
rispedita nel paese di origine o distrutta.
3. L’autorità competente del primo punto di ingresso autorizza
il trasferimento della partita a un punto designato per
l’importazione previo l’espletamento favorevole dei controlli di
cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata
dal certificato in originale.
4. L’autorità competente del punto designato per l’importazione
preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza
indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto
dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare
la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine
totali prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità.
5. Il campionamento per le analisi di cui al paragrafo 4 è
effettuato:
a) sul 100 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal
Brasile;
b) su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti
dalla Cina;
c) su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti
dall’Egitto;
d) su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti
dall’Iran;
e) su circa il 10 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole
e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da
iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria
di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di
cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da
iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna
categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla
Turchia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punti
da iii) a vii);
f) a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli
Stati Uniti d’America di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera
f);
g) su ciascuna partita di prodotti alimentari provenienti dagli
Stati Uniti d’America di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera
g).
6. Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:
a) compilano la sezione pertinente della parte II del documento
comune di entrata (DCE);
b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi;
c) timbrano e firmano l’originale del DCE;
d) fanno e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento,
l’autorità competente tiene conto delle note esplicative
di cui all’allegato II.
7. Durante il trasferimento e fino all’immissione in libera
pratica la partita è accompagnata dal DCE in originale.
8. L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata
alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore
del settore alimentare o del suo rappresentante, di un documento
comune di entrata o del suo equivalente elettronico
debitamente compilato dall’autorità competente una volta che
siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati
favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.
9. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione
una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli
ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari. Le
relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun
trimestre.
L 313/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009
Articolo 8
Frazionamento delle partite
Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando
non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autoritÃ
competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo
quanto disposto dall’articolo 7.
In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione
della partita è accompagnata da una copia autenticata del
documento comune di entrata fino all’immissione in libera pratica.
Articolo 9
Ulteriori condizioni per le importazioni di prodotti
alimentari dagli Stati Uniti d’America
1. Per quanto concerne le importazioni dagli Stati Uniti
d’America, le analisi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, devono
essere effettuate da un laboratorio riconosciuto dall’USDA per
l’analisi delle aflatossine.
2. Il certificato sanitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che
accompagna le partite dei prodotti alimentari di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), contiene un riferimento al
piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.
Articolo 10
Costi
Sono a carico dell’operatore del settore alimentare tutti i costi
dei controlli ufficiali, compresi il campionamento, le analisi, il
magazzinaggio e le eventuali misure adottate per la non conformità.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 2006/504/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano
le importazioni dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, le quali abbiano lasciato il paese di origine anteriormente
al 1 o luglio 2010 accompagnate dal certificato sanitario
di cui alla decisione 2006/504/CE.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/45

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0040:0049:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009.

che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’AutoritÃ
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l’articolo 53,
paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2008/433/CE della Commissione, del
10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni
l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina,
o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione
da oli minerali ( 2 ), è stata adottata per proteggere
la sanità pubblica a seguito della constatazione
nell’aprile 2008 di elevati livelli di paraffina minerale
nell’olio di girasole proveniente dall’Ucraina.
(2) Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione
dell’instaurazione di un adeguato sistema di
controllo in grado di certificare che tutte le partite di
olio di girasole destinate all’esportazione nella ComunitÃ
europea non contengano livelli di oli minerali tali da
rendere l’olio di girasole inidoneo al consumo umano.
(3) Le particolarità di questo sistema di controllo e di certificazione
sono state valutate dai servizi della Commissione
e dagli Stati membri e discusse durante la riunione
del comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali il 20 giugno 2008. Si è concluso che
tale sistema di controllo e di certificazione poteva essere
accettato.
(4) L’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea
ha effettuato un’ispezione in Ucraina dal 16 al
24 settembre 2008 al fine di valutare i sistemi in funzione
per il controllo della contaminazione da olio minerale
dell’olio di girasole destinato ad essere esportato
nella Comunità ( 3 ). Il gruppo d’ispettori è giunto alla conclusione
che le autorità ucraine hanno introdotto il
nuovo sistema di controllo ufficiale per evitare la presenza
di olio minerale nell’olio di girasole destinato alla
Comunità e che detto sistema offre garanzie sufficienti a
tal fine. Tuttavia, questi risultati hanno dimostrato che la
ricerca effettuata dalle autorità ucraine non aveva rivelato
la fonte della contaminazione a causa della mancanza di
un campionamento ufficiale e del relativo follow-up.
(5) Tenuto conto del livello di rischio e conformemente
all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2008/433/CE,
gli Stati membri hanno controllato tutte le partite di olio
di girasole originario dell’Ucraina per accertare che esse
non contenessero un livello inaccettabile di olio minerale
e che le informazioni figuranti nel certificato richiesto
fossero corrette. I risultati di detti controlli attestano l’accuratezza
e l’affidabilità del sistema di controllo e certificazione
istituito dalle autorità ucraine. Tutti i risultati
analitici hanno confermato l’esattezza dei livelli di olio
minerale indicati nel certificato.
(6) È opportuno stabilire che il campionamento delle partite
di olio di girasole per rilevare la presenza di olio minerale
deve essere eseguito conformemente alle disposizioni in
materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n.
333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio,
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti
alimentari ( 4 ) e la norma internazionale ISO 5555:2003
relativa al campionamento degli oli e grassi animali e
vegetali.
(7) Di conseguenza, è opportuno riesaminare gli attuali
provvedimenti. Dato che si tratta di modifiche sostanziali
e che le disposizioni sono direttamente applicabili e obbligatorie
in tutti i loro elementi, la decisione
2008/433/CE va sostituita dal presente regolamento,
che potrebbe essere riesaminato in un secondo tempo
sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli
Stati membri.
(8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica all’olio di semi di girasole,
greggio e raffinato, classificato al codice NC 1512 11 91 o al
codice TARIC 1512 19 90 10 (di seguito «olio di girasole»),
originario dell’Ucraina o proveniente da tale paese.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «paraffina minerale» si
intendono gli idrocarburi saturi nell’intervallo C10-C56 da fonti
esterne ad eccezione degli alcani C27, C29 e C31 che per l’olio
di girasole sono considerati di origine endogena.
Articolo 3
Certificazione e notifica preventiva
1. L’olio di girasole importato nella Comunità non contiene
più 50 mg/kg di paraffina minerale.
2. Ciascuna partita di olio di girasole presentata all’importazione
è corredata da un certificato conforme all’allegato, che
attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina
minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da
un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025
per l’analisi dell’olio minerale presente nell’olio di girasole, indicando
i risultati del campionamento e dell’analisi della presenza
di olio minerale, l’incertezza di misura del risultato analitico,
nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione
(LOQ) del metodo analitico.
3. Il certificato e l’acclusa relazione analitica sono firmati da
un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell’Ucraina.
4. Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un
codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione
analitica contenente i risultati dell’analisi e del campionamento e
nei documenti commerciali che accompagnano la partita.
5. L’analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un
campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento
(CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO
5555:2003.
6. Almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della
partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i
loro rappresentanti notificano al primo punto d’entrata la data e
l’ora previste.
Articolo 4
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti di uno Stato membro controllano
che ogni partita di olio di girasole presentata all’importazione
sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a
norma dell’articolo 3, paragrafo 2.
Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per
accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di
girasole presentate all’importazione nella Comunità, per garantire
che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina
minerale.
Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema
di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite
nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in
quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell’incertezza di
misura.
2. Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite
per l’immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati
entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è
presentata per essere importata e fisicamente disponibile per
essere campionata.
Articolo 5
Frazionamento delle partite
Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli
ufficiali da parte dell’autorità competente a norma
dell’articolo 4.
In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei
documenti ufficiali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, autenticati
dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il
frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione
della partita fino all’immissione in libera pratica.
Articolo 6
Provvedimenti in caso di non conformitÃ
I provvedimenti nei confronti di partite di olio di girasole non
conformi sono adottati conformemente all’articolo 19 del regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
( 1 ).

Articolo 7
Costi
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento,
dall’analisi, dall’immagazzinamento e da eventuali
provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a
carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.
Articolo 8
Abrogazione
La decisione 2008/433/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 9
Provvedimenti transitori
In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano
le importazioni di partite di olio di girasole originario
dell’Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1 o gennaio
2010, corredate del certificato previsto all’articolo 1 della decisione
2008/433/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0036:0039:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

28.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori ( 1 ), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia
di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 2 ), in
particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( 3 ), in particolare
l’articolo 44, paragrafo 1,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi ( 4 ), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 89/665/CEE and 92/13/CEE, modificate dalla
direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
( 5 ), consentono agli Stati membri di stabilire una
riduzione dei termini per chiedere la privazione di effetti
di un contratto pubblico, qualora l’ente aggiudicatore o
l’amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso
di aggiudicazione di appalto a norma rispettivamente
della direttiva 2004/17/CE o della direttiva
2004/18/CE, senza aver precedentemente pubblicato il
bando di gara, a condizione che nell’avviso di aggiudicazione
di appalto venga indicata la motivazione della decisione
di aggiudicare lo stesso senza la previa pubblicazione
di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
(2) I modelli di formulari per gli avvisi di aggiudicazione di
appalti sono riportati negli allegati III e VI del regolamento
(CE) n. 1564/2005 della Commissione, del
7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari
per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente
alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/17/CE e 2004/18/CE ( 6 ). Al fine di garantire la
piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE,
quali modificate dalla direttiva 2007/66/CE, è opportuno
adeguare i modelli di formulari per tali avvisi in modo
che gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici
possano includervi la motivazione di cui
all’articolo 2 septies delle direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE.
(3) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE prevedono l’utilizzo
dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante al
fine di garantire su base volontaria la trasparenza prima
dell’aggiudicazione dell’appalto. È necessario definire un
modello di formulario per tale avviso.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n.
1564/2005 di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del
7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per
la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici»;

2) dopo la prima citazione sono inserite le seguenti basi giuridiche:
«vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori (*), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie
in materia di procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di
trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni (**), in particolare l’articolo 3 bis,
3) è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 3 bis delle
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata
in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione
della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (*), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli
di formulari che figurano nell’allegato XIV del presente regolamento.
4) l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del
presente regolamento;
5) l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del
presente regolamento;
6) il testo dell’allegato III del presente regolamento è aggiunto
come allegato XIV.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0003:0035:IT:PDF