Regolamento (CE) n. 1149/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

28.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0001:0002:IT:PDF

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 9 Incentivi a favore dei piccoli comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione
del principio di sussidiarieta’ e reciprocita’, persegue lo sviluppo
sociale, civile ed economico dei territori dei piccoli comuni,
attraverso la promozione ed il sostegno delle attivita’ economiche,
sociali, ambientali, culturali in essi esercitate e la tutela e la
valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale
custodito in tali comuni, favorendo altresi’ l’adozione di misure in
favore dei cittadini residenti e delle attivita’ economiche, con
particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. Ai fini della presente legge per i piccoli comuni si intendono
quelli con popolazione fino a mille abitanti sulla base dell’ultima
rilevazione demografica.
3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la
Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.
4. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie
dell’informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni
nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

Art. 2 Linee generali di intervento 1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto della realta’ sociale, delle situazioni di marginalita’ socio-economica e infrastrutturale e della qualita’ della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali. 2. Le situazioni di marginalita’ socio-economica e infrastrutturale sono individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali. 3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale puo’ avvalersi di studi ed elaborazioni, anche gia’ esistenti, effettuati da universita’ o da enti pubblici o privati di ricerca. 4. Nell’ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la giunta regionale determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d’intesa con la commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai comuni che versano in situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun comune e’ determinato dalla giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento. 5. Se il comune realizza le attivita’ e gli interventi in forma associata, puo’ beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta. 6. Non e’ concesso il contributo per le spese che risultano gia’ interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati. 7. Termini e modalita’ per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3 Interventi per l’erogazione di servizi utili alla collettivita’ 1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la giunta regionale e’ autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettivita’ nei piccoli comuni. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l’erogazione di servizi utili alla collettivita’ presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali. 3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attivita’ commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettivita’, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati. 4. La giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attivita’ degli istituti scolastici nei piccoli comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprieta’ regionale dismessi. 5. La giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale nei comuni di cui all’art. 1 della presente legge, puo’ erogare forme aggiuntive di sostegno all’indennita’ di residenza cosi’ come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche al volume di fatturato.

Art. 4

Semplificazione delle rendicontazioni

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore
ad euro 20 mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni
con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, e’ sufficiente la
presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una
certificazione attestante l’ammontare totale delle spese sostenute e
la loro coerenza con le finalita’ del finanziamento concesso.

Art. 5

Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero
dei centri abitati, la giunta regionale dispone incentivi finanziari
e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento
ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro
che trasferiscono la loro residenza o la sede di effettivo
svolgimento della propria attivita’ economica da un comune della
regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da comuni di
altre regioni ad un comune in situazioni di marginalita’ di cui
all’art. 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti,
impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del
beneficio.
2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in
euro 2 mila annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualita’
consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della
sede di effettivo svolgimento dell’attivita’ economica. Il diritto al
premio di insediamento si consegue per i trasferimenti effettuati
dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3. La giunta regionale definisce coti proprio atto, sentita la
competente commissione consiliare, i criteri e le modalita’ di
assegnazione dei benefici di cui al comma 1.

Art. 6

Agevolazioni tributarie ed economiche

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa nazionale, la salvaguardia delle attivita’ commerciali e
artigianali nei piccoli comuni di cui all’art. 1, in condizioni di
marginalita’ socio-economica, attraverso agevolazioni tributarie e
interventi volti al sostegno di tali attivita’, proposti dagli
operatori di concerto con i comuni interessati.
2. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la
competente commissione consiliare, i criteri per l’assegnazione degli
incentivi di cui al comma 1.

Art. 7 Attivita’ e servizi 1. Per garantire le finalita’ di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni l’efficienza, la qualita’ dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunita’ locale, con particolare riferimento ai centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo di lucro di attivita’ sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai giovani, agli anziani ed alle categorie piu’ deboli e svantaggiate. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di aggregazione e di esercizio di diverse attivita’ economiche e sociali, incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici viciniori, di centri multifunzionali in cui concentrare la pluralita’ di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed associazionismo culturale e ricreativo. 3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o sottoutilizzati, mediante l’erogazione ai comuni di un contributo una tantum quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per un massimo di euro 100 mila per ogni comune.

Art. 8

Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tradizionali e tipici

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della
cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei
prodotti agro-alimentari tipici dei piccoli comuni, attraverso la
implementazione dei percorsi enogastronomici del Molise.
2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi
enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato
alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla
tutela delle produzioni di qualita’ e delle tradizioni culturali ed
alimentari locali.
3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in
materia di denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella
cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari
tradizionali, preceduti dalla dicitura, posta sotto il nome del
comune e scritta in caratteri minori rispetto a quest’ultimo, «luogo
di produzione del» seguita dal nome del prodotto.

Art. 9

Interventi a favore dei residenti

1. La Regione concede ai residenti nei piccoli comuni contributi
per:
a) iniziative nel campo dei servizi alla persone e in
particolare dei servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza,
dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio e di altre
attivita’ educative e associative;
b) agevolazioni per favorire l’insediamento e il mantenimento
della residenza, anche per l’acquisto dell’abitazione principale, per
la ristrutturazione di vecchi edifici o case;
c) contributo spese una tantum per ogni nuova nascita od
adozione avvenuta all’interno di famiglie residenti nel comune nella
misura di:
1) euro 2 mila per il primo figlio;
2) euro 5 mila per il secondo figlio;
3) euro 10 mila per il terzo figlio;
4) euro 15 mila per ogni figlio successivo al terzo.
I contributi previsti per i figli successivi al primo sono
ripartiti in tre rate annue consecutive di pari importo, previa
verifica del mantenimento della residenza.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali
altre forme di agevolazione o contribuzione gia’ stabilite per le
medesime finalita’.
3. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la
competente commissione consiliare, i criteri e le modalita’ di
assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10 Interventi per la mobilita’ 1. La Regione eroga ai piccoli comuni contributi finalizzati: a) alla manutenzione della rete stradale comunale; b) all’attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilita’, in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap. 2. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita’ di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 11

Politiche di sostegno alla permanenza delle popolazioni residenti nei
piccoli comuni

1. La Regione Molise promuove la permanenza di una stabile
popolazione residente nei piccoli comuni mediante i seguenti
interventi:
a) erogazione di un contributo ordinario fino a 30 mila euro in
favore dei comuni che abbiano deliberato aliquote piu’ favorevoli
dell’imposta comunale sugli immobili in favore dei proprietari che
stipulano contratti di locazione a canone agevolato;
b) sostegno alla sperimentazione di percorsi di forme di
teleinsegnamento e di attivita’ extrascolastiche.

Art. 12 Politiche di sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei piccoli comuni 1. La Regione Molise promuove la permanenza di uno stabile tessuto economico di piccole e medie imprese (PMI) nei piccoli comuni mediante interventi a sostegno di forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all’e-commerce, e di iniziative volte alla promozione del territorio e dei prodotti tipici, alla valorizzazione e potenziamento del turismo culturale ed eno-gastronomico.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che
prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita’
a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono
oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
2. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale, entro il
31 dicembre di ogni anno, in merito agli interventi effettuati ai
sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 della presente legge.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede mediante gli stanziamenti previsti nella U.P.B. n. 526 del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.
2. Per gli esercizi successivi si provvedera’ con le stesse leggi
approvative dei bilanci.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0343&tmstp=1259566637267

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 8 Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 5 del 16 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge detta nuove norme in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i principi di
efficienza e di riduzione della spesa ai sensi dell’art. 2, comma 38,
della 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. L’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione e la
gestione del servizio idrico integrato coincide con l’intero
territorio regionale, cosi’ come disposto dall’art. 2, comma 1, della
legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5.

Art. 3

Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato

1.Tutte le funzioni e i compiti assegnati all’Autorita’ di ambito
dalla legge regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e da altra normativa di settore sono svolti dalla
Regione.
2. Per la partecipazione degli enti locali alle attivita’ di cui
al comma 1, e’ istituito il Comitato di ambito per il servizio idrico
integrato, di seguito denominato Comitato di ambito, con funzioni
consultive e propositive.
3. L’Autorita’ di ambito istituita ai sensi della legge regionale
n. 5/1999 e’ soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del
decreto del presidente della giunta regionale di cui all’art. 9,
comma 2.

Art. 4 Comitato di ambito 1. Il Comitato di ambito e’ nominato dal presidente della giunta regionale ed e’ composto: a) dall’assessore regionale competente in materia di servizio idrico integrato; b) dai presidenti delle province; c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia; d) dai sindaci di quindici comuni individuati dall’Assemblea dei rappresentanti di tutti i comuni della regione. 2. L’Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro delegati, e’ convocata dal presidente della giunta regionale ed e’ presieduta, nell’ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso, dal rappresentante del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del comune con maggiore popolazione risultante dall’ultimo censimento. 3. L’Assemblea e’ validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. 4. Per garantire la rappresentativita’ territoriale, i quindici comuni di cui al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei ambiti territoriali delle Comunita’ montane e nel numero di tre per i restanti comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di Campobasso e di Isernia. 5. L’individuazione di cui al comma 4 e’ effettuata dall’Assemblea, su proposta formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di comuni di cui allo stesso comma 4 con le seguenti modalita’: a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari propongono un comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento ed un comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; b) i rappresentanti dei restanti comuni, con esclusione di Campobasso e di Isernia, propongono un comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento e due comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 6. L’individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza, l’Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici. 7. In fase di prima attuazione della presente legge l’Assemblea e’ convocata, nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal presidente in carica dell’Autorita’ di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l’Assemblea effettua, con le procedure di cui ai precedenti commi, l’individuazione dei quindici comuni componenti del Comitato di ambito.

Art. 5 Poteri sostitutivi 1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell’art. 4, il presidente della giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine, provvede in sostituzione del presidente dell’Autorita’ di ambito o dell’Assemblea. 2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresi’, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata dal presidente della giunta regionale, per le successive individuazioni previste al comma 6 dell’art. 4.

Art. 6

Funzionamento del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito e’ presieduto dall’Assessore regionale
e, in caso di impedimento o di assenza, dal vice-presidente
individuato dal Comitato stesso nella prima seduta valida.
2. I presidenti delle province ed i sindaci, in caso di
impedimento, delegano di volta in volta un assessore a partecipare al
Comitato di ambito.
3. Il Comitato di ambito e’ convocato dal presidente quando sia
necessario acquisire il parere ai sensi dell’art. 7, comma 1, quando
il presidente ne ritenga opportuna la consultazione o quando ne
facciano richiesta almeno cinque componenti.
4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della
maggioranza dei rappresentanti degli enti locali.
5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
di organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario
dallo stesso indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di
segretario del Comitato di ambito.

Art. 7 Funzioni del Comitato di ambito 1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla giunta regionale ai fini: a) dell’approvazione del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti; b) dell’approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato; c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione; e) della definizione della programmazione regionale relativa alle infrastrutture idriche di proprieta’ degli enti locali. 2. Il Comitato di ambito, inoltre, puo’ essere consultato e puo’ formulare proposte su qualsiasi questione attinente all’organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato. 3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la giunta regionale puo’ procedere prescindendone. 4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono puntualmente motivati dalla giunta regionale. 5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della Regione.

Art. 8

Struttura tecnica

1. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura
regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato. Con atto di organizzazione si provvede ad individuarne la
nuova articolazione sulla base delle funzioni assegnate con la
presente legge, individuando anche l’unita’ operativa organica di
supporto al Comitato di ambito.

Art. 9

Liquidazione dell’Autorita’ di ambito costituita ai sensi della legge
regionale n. 5/1999

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il direttore generale della direzione regionale
competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato
provvede, avvalendosi della collaborazione del dirigente di cui
all’art. 8, comma 1, e dell’eventuale supporto di un esperto esterno,
alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di
determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso
dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza
dell’Autorita’ di ambito istituita ai sensi della legge regionale n.
5/1999 ed il relativo risultato finale differenziale, la consistenza
netta della dotazione patrimoniale. Lo stesso direttore generale
propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro
rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte della
Regione delle attivita’ di cui alla presente legge.
2. Nei successivi trenta giorni la giunta regionale approva il
conto patrimoniale straordinario e demanda al presidente il
trasferimento alla Regione Molise della consistenza netta della
dotazione patrimoniale dell’Autorita’ di ambito mantenendo, ove
possibile, i vincoli di destinazione previsti nel bilancio
dell’Autorita’ stessa. Il presidente della giunta Regionale provvede
con proprio decreto entro i successivi quindici giorni.
3. La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi dell’Autorita’ di ambito residuanti.

Art. 10

Destinazione delle economie

1. Le economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione
della presente legge, come accertate dalla giunta regionale e
comunicate al Ministro dell’economia e delle finanze, sono destinate
al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione
ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di
supporto nel territorio regionale, nonche’ al contenimento delle
tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi dell’art. 2, comma
38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.

Art. 11

Personale dell’Autorita’ di ambito

1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le
professionalita’ acquisite, la Regione Molise subentra nei contratti
a tempo determinato con il personale non dirigenziale, in servizio
presso l’Autorita’ di ambito alla data di entrata in vigore della
presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e rientrante
nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica approvata
dalla stessa Autorita’, sui posti liberi e disponibili di pari
qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di
conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall’art.
3, comma 1.
2. Il personale trasferito dall’Autorita’ di ambito viene
assegnato, con il decreto del presidente della giunta regionale di
cui all’art. 9, comma 2, alla struttura regionale competente in
materia di organizzazione del servizio idrico integrato.
3. La giunta regionale e’ autorizzata ad attivare ogni procedura
intesa a non disperdere le esperienze e le professionalita’ acquisite
dal personale di cui al comma 1, procedendo prioritariamente, ove
consentito dalle vigenti disposizioni concernenti misure di
coordinamento della finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda
del medesimo personale che risulti in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge
presso l’Autorita’ di ambito, purche’ sia stato assunto a seguito
della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per supportare l’attuazione del «Progetto operativo
risorse idriche» nell’ambito del Programma operativo nazionale di
assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro
comunitario di sostegno 2000/2006.

Art. 12 Norma di rinvio 1. Con successiva legge regionale, da adottarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata la forma di gestione del servizio idrico integrato nell’unico ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti dall’art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 38, fermo restando quanto disposto all’art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/ 2006 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunita’ montane.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o
incompatibili con la presente legge.
2. Fino all’effettiva attivazione della forma di gestione
unitaria, gli enti locali continuano a gestire i servizi idrici di
competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0342&tmstp=1259566637267

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 3 Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 25 novembre 1976, n. 58 «Istituzione della Consulta femminile regionale» e successive modifiche 1. Alla legge regionale 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e’ sostituito dal seguente: «Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’»; b) l’art. 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’). – 1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonche’ degli articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunita’, di seguito denominata Consulta.»; c) al primo comma dell’art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonche’ sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo e’ considerato a tutti gli effetti positivo;»; 2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) propone agli organi consiliari iniziative da sottopone al Parlamento, dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunita’;»; 3) alla lettera d), le parole: «Consulte femminili» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di pari opportunita’»; 4) alla lettera f) le parole: «ed incontri» sono sostituite dalle seguenti: «, incontri ed iniziative congiunte»; 5) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f-bis) promuove l’istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti degli organismi regionali di pari opportunita’;»; 6) dopo la lettera f-bis) e’ inserita la seguente: «f-ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che si sono contraddistinti nei diversi ambiti;»; d) dopo l’art. 3 e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis (Durata in carica). – 1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attivita’ di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di decadenza della precedente.»; e) all’art. 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo comma, le parole: «l’emancipazione e la liberazione della donna» sono sostituite dalle seguenti: «il percorso di crescita della donna attraverso la sua emancipazione e liberazione;»; 2) al quarto comma, le parole: «La partecipazione alle sedute della Consulta e’ gratuita.» sono sostituite dalle seguenti: «Alle componenti della Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, e’ corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria «D», comprensivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.»; f) dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente: «4-bis (Organi). – 1. Gli organi della Consulta sono: a) l’assemblea; b) la presidente; c) le due vice-presidenti; d) la tesoriera; e) l’esecutivo; f) il comitato delle garanti.»; g) dopo l’art. 4-bis e’ inserito il seguente: «4-ter (Assemblea). – 1. L’assemblea della Consulta e’ composta dai componenti effettivi e supplenti degli organismi di cui all’art. 4. Ne fanno altresi’ parte le consigliere regionali e la consigliera di parita’ regionale. 2 . Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto e’ riservato ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi componenti supplenti. 3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della Consulta. 4. L’assemblea e’ presieduta, fino alla elezione delle componenti dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva piu’ anziana. 5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la meta’ piu’ uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione. 6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione degli organi o modifiche al regolamento di cui all’art. 10 sono valide quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la meta’ piu’ uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda convocazione e’ richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.»; h) dopo l’art. 4-ter e’ inserito il seguente: «4-quarter (Votazioni). – 1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna rappresentante puo’ delegare il proprio voto ad un altro organismo. 2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli organi o le modifiche al regolamento, e’ richiesta la maggioranza dei voti delle presenti che si esprimono in modo palese. 3. Per l’elezione della presidente e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti. 4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, e’ richiesta la maggioranza dei voti delle presenti. 5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio segreto. 6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica votazione. 7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che: a) siano componenti effettivi della Consulta, purche’ l’organismo di appartenenza non sia gia’ rappresentato negli altri organi della Consulta; b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per piu’ di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione di garante, delle persone che: a) siano componenti supplenti della Consulta, purche’ l’organismo di appartenenza non sia gia’ rappresentato negli altri organi della Consulta; b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per piu’ di due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano. 9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’art. 10 e’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si esprimono in modo palese.»; i) dopo l’art. 4-quater e’ inserito il seguente: «4-quinquies (Ufficio di presidenza). – 1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne eresponsabile e da due vicepresidenti, e’ rappresentativo dell’intera assemblea. 2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; l) dopo l’art. 4-quinquies e’ inserito il seguente: «4-sexies (Esecutivo). – 1. L’esecutivo e’ composto da: a) la presidente e le due vice-presidenti; b) la tesoriera; c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro. 2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo. 3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni e’ richiesto il voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.»; m) dopo l’art. 4-sexies e’ inserito il seguente: «4-septies (Comitato delle garanti). – 1. Il comitato delle garanti e’ composto da tre persone, scelte tra le componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realta’ presenti nella medesima. 2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; n) dopo l’art. 4-septies e’ inserito il seguente: «4-octies (Tesoriera). – 1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione dell’assemblea. 2. La tesoriera dura in carica due anni e puo’ essere confermata per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; o) al primo comma dell’art. 5, le parole: «attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ assemblea senza giustificati motivi.»; p) all’art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al secondo comma, dopo le parole: «consiliare competente» sono inserite le seguenti: «in materia di pari opportunita’»; 2) al terzo comma, le parole: «fino alla scadenza della legislature» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di decadenza della Consulta»; 3) al quarto comma, le parole: «della Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio»; 4) al sesto comma, le parole da: «a rotazione» fino a: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio di presidenza»; q) all’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «La Regione chiede il parere preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunita’ ed i finanziamenti destinati all’attivita’ della Consulta medesima.»; 2) al terzo comma, le parole da: «che deve riportare» fino a: «minoranza» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio di presidenza, sentito l’esecutivo»; r) al primo comma dell’art. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della stessa.»; s) l’art. 9 e’ sostituito dal seguente: «Art. 9. (Disposizioni finanziarie). – 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009, e’ istituito, nell’ambito dell’UPB R11, il capitolo denominato «Spese per l’attivita’ della Consulta femminile regionale per le pari opportunita’», alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio. 2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: ”Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato regionale per le comunicazioni.”»; t) l’art. 11 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Disposizione transitoria). – 1. L’art. 3-bis si applica a decorrere dalla data di costituzione della nuova Consulta.».

Art. 2 Disposizione transitoria 1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento necessarie ai fini dell’adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell’adeguamento, restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 marzo 2009 MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0560&tmstp=1259566637267