REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 14 Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 11 del 6 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in
materia di qualita’ della normazione);
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del
Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Che l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 57/2008
annovera fra i beneficiari del contributo di solidarieta’ per le
famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, in
subordine al coniuge o convivente ed ai figli, gli ascendenti
fiscalmente a carico, oppure, in mancanza anche di questi, i fratelli
e le sorelle minori di eta’ o fiscalmente a carico;
2. Che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde
a finalita’ di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione
di solidarieta’ da parte della comunita’ regionale verso le famiglie
colpite dall’evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le piu’
immediate necessita’ conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle
di una adeguata assistenza legale;
3. Che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni,
l’articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le
predette finalita’, nella parte in cui pone specifiche limitazioni,
connesse a situazioni fiscali, per l’accesso al contributo da parte
degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di
incidenti mor tali sul luogo di lavoro;
4. Che l’art. 3 della legge regionale n. 57/2008 richiede
pertanto di essere modificato per la rimozione delle predette
limitazioni;
5. Che tale modifica non comporta la necessita’ di modificare
anche la norma finanziaria della legge regionale n. 57/2008, in
quanto incide sugli elementi a suo tempo considerati ai fini della
determinazione della previsione di spesa;

Si approva la presente legge:
Art. 1

Modifiche all’art. 3 della legge regioanale n. 57/2008

1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 2008,
n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarieta’ per le famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro), subito dopo le
parole: «gli ascendenti» le parole: «fiscalmente a carico» sono
soppresse.
2. Alla fine del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n.
57/2008 le parole: «minori di eta’ o fiscalmente a carico» sono
soppresse.

La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 30 marzo 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0451&tmstp=1259566637267

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 12 Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
n. 10 del 1° aprile 2009)

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0449&tmstp=1259566637267

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 aprile 2009, n. 101

Modifiche al regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunita’ e per la valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n.16 del 22 aprile 2009) IL PRESIDENTE Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 e’ stato istituito il Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili, nel quale sono confluite competenze gia’ del Servizio pari opportunita’ e del Servizio attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili (oggi Servizio attivita’ ricreative e sportive); Atteso che con proprio decreto 27 agosto 2008, n. 0217/Pres. le competenze in materia di pari opportunita’ e politiche giovanili sono state delegate all’Assessore regionale al lavoro, universita’ e ricerca e che conseguentemente il Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili e’ stato incardinato nella Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, dalla quale dipende gerarchicamente e funzionalmente; Visto l’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modifiche, che autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere spese per la realizzazione diretta di iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani; Visto l’art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 – 2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche, in base al quale l’Amministrazione regionale realizza proprie iniziative per attuare politiche di pari opportunita’ tra donna e uomo; Visto l’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizione collegate alla legge finanziaria 2003) esuccessive modifiche, recante disposizioni’ in merito all’acquisto di beni e servizi; Visti l’art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalita’ istituzionali) e successive modifiche, che autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere spese dirette, l’art. 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994) e l’art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) che prevedono tipologie di spesa analoghe; Richiamato il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunita’ e per la valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con proprio decreto 10 settembre 2007, n. 0277/Pres.; Considerato che appare opportuno, oltre che necessario, estendere l’applicazione di detto regolamento a tutte le attivita’ del neo costituito Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili, provvedendo contestualmente a una revisione approfondita dell’articolato, con l’inserimento di norme adeguate al fine di consentire una piu’ agile gestione per l’acquisizione in economia di beni e servizi, fermi restando i principi della vigente normativa in materia, con specifico riferimento ai limiti di valore e alle procedure poste a salvaguardia di un corretto rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti fornitori; Preso atto che appare necessario procedere anche a delle modificazioni formali per adeguare il testo del regolamento alle necessita’ del neo istituito Servizio; Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca – Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili; Ritenuto di poter procedere all’approvazione del regolamento di cui si tratta, nella considerazione che corrisponde alle esigenze operative del Servizio pari opportunita’ e politiche giovanili e ai principi della normativa di settore; Richiamata la legge di contabilita’ regionale 8 agosto 2007, n. 21; Visto l’art. 42 dello Statuto d’autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli – Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009 n. 776; Decreta: 1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento recante «Modifiche al regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari opportunita’ e per la valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0477&tmstp=1259566637267

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 111

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell’ambiente.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (Legge finanziaria 2009), ed in particolare l’art. 4,
commi da 18 a 21, che disciplina la concessione di contributi per la
realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni concernenti la
tutela dell’ambiente;
Rilevato che la suddetta legge prevede l’approvazione di’
apposito regolamento per la definizione delle modalita’ di
presentazione delle domande e dei criteri di’ assegnazione dei
contributi;
Vista la legge regionale n. 17 febbraio 2004, n. 4 recante
«Riforma dell’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge
regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale n. 27 marzo
1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti
del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario
dell’ERSA»;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n.
1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’ordinamento degli uffici dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di
programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale»;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n.
851;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi
di cui all’art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale n. 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione
di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela
dell’ambiente», nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0482&tmstp=1259566637266