REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2009, n. 109 Legge regionale n. 27/2007, art. 28.

Regolamento recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Veneza Giulia n. 17 del 29 aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all’articolo 28, il quale: 1) al comma 1, prevede che le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge regionale, possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa’ cooperative), al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonche’ iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica e all’incremento dell’occupazione e che tali fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da societa’ per azioni o da associazioni; 2) al comma 2, stabilisce che le associazioni sopra citate, qualora non posseggano la personalita’ giuridica, devono essere riconosciute dall’Amministrazione regionale; 3) al comma 4, dispone che con regolamento regionale sono disciplinati: a) i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che intendono costituire i fondi mutualistici e per l’approvazione dei relativi statuti, nonche’ per l’approvazione degli statuti delle societa’ e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi; b) i criteri e le modalita’ per la vigilanza sulle societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici; Ritenuto di procedere all’emanazione dell’allegato Regolamento recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27; Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 815; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all’articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0480&tmstp=1259566637266

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 dicembre 2008, n. 54

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 – Disciplina delle attivita’ culturali).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5 del 27 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»; Visto l’art. 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attivita’ culturali); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1424 di data 6 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 – Disciplina delle attivita’ culturali)»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 di data 10 ottobre 2008 recante «Modifica della deliberazione n. 1424 di data 6 giugno 2008 avente come oggetto «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 -Disciplina delle attivita’ culturali); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3441 di data 30 dicembre 2008 recante «Ulteriore modifica della deliberazione n. 1424 del 6 giugno 2008 avente come oggetto «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 – Disciplina delle attivita’ culturali)», cosi’ come modificata dalla deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2008»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Centro servizi culturali S.Chiara 1. Il Centro servizi culturali S. Chiara, di seguito denominato Centro, e’ un ente pubblico economico della Provincia Autonoma di Trento, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara) e disciplinato dall’articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attivita’ culturali). 2. Il Centro ha sede a Trento, via Santa Croce, n. 67. 3. Questo regolamento disciplina le attivita’, l’organizzazione e il funzionamento del Centro, secondo quanto previsto dall’articolo 22 delle legge provinciale n. 15 del 2007 e dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).

Art. 2

Compiti e attivita’

1. Il Centro svolge i compiti e le attivita’ previsti
dall’articolo 22, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2007 e
in particolare:
a) programma e promuove l’offerta culturale nell’ambito dello
spettacolo;
b) organizza iniziative, anche per quanto riguarda la
produzione teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale;
c) realizza manifestazioni e iniziative promosse da soggetti
pubblici e privati, comprese le iniziative culturali di rilevanza
provinciale richieste dalla Provincia;
d) fornisce i servizi culturali di rilievo provinciale;
e) assicura i necessari supporti organizzativi per la
realizzazione del TrentoFilmfestival.
2. Il Centro, anche al di fuori delle strutture individuate
dall’articolo 14, puo’ organizzare su incarico di soggetti pubblici e
privati specifiche attivita’ culturali.
3. Il Centro promuove forme di coordinamento della propria
offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici e
privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici
operanti nell’ambito della produzione e della circuitazione di
spettacoli.
4. Si considerano strutture culturali di rilievo provinciale gli
immobili che possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita’ culturali che interessano un ambito territoriale
sovracomunale con riferimento al circuito culturale di rilievo
provinciale, nazionale e internazionale.
5. Si considerano servizi culturali di rilievo provinciale le
attivita’ connesse con lo svolgimento di attivita’ culturali che
interessano un ambito territoriale sovracomunale con riferimento al
circuito culturale di rilievo provinciale, nazionale e
internazionale.

Art. 3

Strutture gestite dal Centro

1. Il Centro gestisce le strutture culturali di proprieta’ della
Provincia e del Comune di Trento individuate dall’articolo 14 e
affidate al Centro ovvero messe a disposizione da Comuni o loro forme
associative, secondo le modalita’ previste dal medesimo articolo.

Art. 4

Enti aderenti al Centro

1. Oltre alla Provincia Autonoma di Trento e al Comune di Trento
possono aderire al Centro gli enti pubblici e loro forme associative
che affidano al Centro la gestione di strutture culturali o servizi
culturali da inserire nella programmazione delle attivita’ del
Centro.
2. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Centro, la
Giunta provinciale delibera sulle richieste di adesione al Centro
stesso, sentiti il Comune di Trento e gli altri enti aderenti,
tenendo anche conto della rilevanza provinciale delle strutture e dei
servizi culturali che si intendono affidare al Centro medesimo.
3. I soggetti che aderiscono al Centro partecipano alla
designazione dei componenti del Comitato d’indirizzo ai sensi
dell’articolo 11, comma 2 lettera c).

Art. 5 Principi, metodi e strumenti del Centro 1. Il Centro e’ organizzato e svolge le proprie attivita’ ispirandosi ai seguenti principi: a) distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione e amministrazione; b) semplicita’, funzionalita’ ed economicita’ nell’organizzazione dell’attivita’ culturale e artistica; c) sostegno alla mobilita’ delle idee e delle risorse umane; d) trasparenza nelle procedure di selezione del personale e promozione della loro crescita professionale; e) promozione della conoscenza della cultura e dell’arte; f) valutazione indipendente dell’organizzazione e dei risultati delle attivita’ svolte sulla base di criteri condivisi. 2. Il Centro, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, partecipa al sistema dello spettacolo trentino e coopera con gli altri soggetti culturali operanti nel settore dello spettacolo. 3. Il Centro regola i propri rapporti con la Provincia Autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali sulla base di convenzioni; nell’ambito della convenzione con la Provincia sono regolati e gestiti i progetti che la Provincia stessa affida al Centro. 4. Il Centro, nell’esercitare le proprie funzioni nel campo delle attivita’ culturali, coordina i propri interventi, anche tramite apposite convenzioni ed accordi, con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio provinciale, in particolare con i soggetti convenzionati con la Provincia. 5. Il Centro puo’ conseguire le proprie finalita’ anche attraverso: a) la realizzazione di progetti di ricerca, convegni, lezioni e seminari; b) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attivita’, nonche’ di convenzioni, con enti pubblici e privati; c) l’attivita’ di diffusione, anche con riferimento al settore dell’editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicita’.

Art. 6 Organi 1. Sono organi del Centro: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato d’indirizzo; d) il Direttore; e) il Collegio dei revisori.

Art. 7 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e’ l’organo di gestione del Centro ed e’ composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale nel rispetto del principio della equa rappresentativita’ di genere. Un membro del Consiglio di amministrazione e’ nominato d’intesa con il Comune di Trento e uno d’intesa con il Comune di Rovereto nel caso in cui lo stesso aderisca al Centro. 2. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra esperti con comprovata esperienza di carattere manageriale nel settore pubblico o privato, con particolare riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo strategico. 3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. 4. Il Consiglio di amministrazione puo’ essere sciolto anticipatamente con delibera motivata della Giunta provinciale in caso di gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento o di grave e reiterate irregolarita’ di gestione. Con la stessa delibera la Giunta nomina un commissario, il quale provvede all’ordinaria amministrazione del Centro ed entro i sei mesi successivi promuove la ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Qualora sia il Presidente a compiere analoghe violazioni o irregolarita’ la Giunta provinciale puo’ procedere alla revoca dell’incarico e alla nomina di un nuovo Presidente. 5. Il Consiglio di amministrazione approva: a) il programma pluriennale di attivita’, contenente anche i progetti e i piani di attivita’, il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio secondo quanto stabilito dalle direttive in materia di formazione del bilancio emanate dalla Provincia e dal documento pluriennale di indirizzo approvato dal Comitato d’indirizzo; b) il regolamento per l’organizzazione e il personale che disciplina la struttura organizzativa del Centro, nonche’ l’ordinamento del personale, secondo norme di diritto privato facendo riferimento ai contratti collettivi di categoria individuati nel regolamento medesimo; c) il regolamento di contabilita’; d) la nomina del Direttore e i contenuti del relativo contratto; e) le convenzioni, i contratti e i capitolati generali fatta eccezione per quelli delegati al direttore; f) le liti attive e passive; g) le spese di investimento del Centro; h) l’affidamento del servizio di cassa, l’istituzione di servizi di cassa interni, l’assunzione di prestiti e di anticipazioni di cassa; i) il conferimento di particolari attribuzioni al direttore; j) gli altri compiti non espressamente individuati in capo agli altri organi del Centro o quelli ad esso demandati dalla legge provinciale n. 15 del 2007, dal presente regolamento o da altre disposizioni di legge. 6. Alla scadenza del mandato quinquennale i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina ed insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione o fino al termine stabilito dalla legge. 7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 8. La Provincia determina i gettoni di presenza, le indennita’ ed i rimborsi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e ai membri del Consiglio di amministrazione e i compensi spettanti ai revisori dei conti tenendo conto dei limiti previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

Art. 8

Presidente

1. La Giunta provinciale nomina il Presidente ed un
Vicepresidente, che durano in carica cinque anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro. Al
Presidente spetta in particolare di:
a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
b) stipulare le convenzioni ed i contratti, ivi inclusi quelli
di assunzione del personale fatta eccezione per gli atti delegati al
direttore;
c) vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di amministrazione e sulla gestione del Centro ad opera del
direttore.
3. Il Presidente adotta nei casi di urgenza e di necessita’ i
provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione con
esclusione di quelli relativi alle lettere a), b), c), d), e), del
comma 5 dell’articolo 7, da sottoporre alla ratifica del Consiglio
stesso nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Presidente puo’ delegare al Vicepresidente l’esercizio di
proprie attribuzioni o la firma di atti o contratti la cui adozione o
stipulazione sia di propria competenza.
5. Parimenti il Presidente puo’ delegare al Direttore l’adozione
o la firma di atti di propria competenza, nei casi e secondo le
modalita’ previste nel regolamento concernente l’organizzazione e il
personale.
6. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto. Di esse e
della loro revoca e’ data notizia al Consiglio di amministrazione.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento.
8. Il Presidente puo’ partecipare alle sedute del Comitato
d’indirizzo, senza diritto di voto.

Art. 9 Collegio dei revisori dei conti 1. La gestione finanziaria del Centro e’ affidata al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti e’ composto da tre membri in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori contabili, ed e’ nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni. 2. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 3. Il Collegio dei revisori dei conti nomina al proprio interno il presidente del collegio stesso, che deve essere iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti o all’Albo dei ragionieri e periti commerciali. 4. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge il Collegio verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. Esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonche’ sulle variazioni. Ha, in particolare, l’obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio d’amministrazione. Copia della relazione e’ accompagnata al rendiconto. 5. Il Collegio dei revisori dei conti adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilita’ dei revisori e’ quella prevista all’articolo 2407 del codice civile.

Art. 10 Direttore 1. All’Amministrazione del Centro e’ preposto un Direttore, con accertati requisiti di managerialita’ e di competenza e professionalita’ in campo culturale, artistico, della gestione teatrale e della gestione delle risorse umane. Il Direttore e’ responsabile della conduzione del Centro e delle sue attivita’, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 2. In particolare il direttore: a) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione; b) predispone i progetti, i piani di attivita’, il programma pluriennale di attivita’, il bilancio preventivo e il bilancio d’esercizio, i rendiconti da sottoporre al Consiglio di amministrazione; c) dirige il personale del Centro e ne organizza l’attivita’; d) assume i provvedimenti per la gestione del personale secondo le disposizioni del regolamento interno del Centro; e) provvede agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione; f) firma gli atti di incasso e di pagamento, nonche’ gli altri atti attribuiti alla sua competenza. 3. Il Direttore e’ assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale e puo’ essere riconfermato alla scadenza. La nomina, il licenziamento, la revoca o la sospensione dalla carica del Direttore sono disposti dal Consiglio di amministrazione e firmati dal presidente. 4. In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Consiglio di amministrazione, salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento interno del Centro, affida temporaneamente le sue funzioni ad altro dipendente del Centro o, quando cio’ non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 11 Comitato d’indirizzo 1. Il Comitato d’indirizzo e’ l’organo che stabilisce gli obiettivi e le linee di programmazione dell’attivita’ artistica e culturale del Centro, tenuto conto del quadro generale degli interventi di rilievo provinciale realizzati da soggetti pubblici e privati. 2. Il Comitato d’indirizzo e’ nominato dalla Giunta provinciale ed e’ composto da un numero minimo di 7 ad uno massimo di 11 rappresentanti degli aderenti al Centro, di cui: a) quattro designati dalla Provincia, di cui uno indicato dalle minoranze del Consiglio provinciale, che durano in carica per cinque anni; b) tre designati dal Comune di Trento, che durano in carica per cinque anni; c) fino a quattro designati, uno ciascuno, dagli altri enti o loro forme associative che hanno conferito al Centro strutture o servizi, che durano in carica per tre anni; se gli enti aderenti sono in numero superiore a quattro gli stessi concordano le designazioni. 3. Il Comitato d’indirizzo elegge un proprio Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato d’indirizzo, cura i rapporti con gli altri organi del Centro e puo’ partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione. 4. Il Comitato d’indirizzo delibera a maggioranza dei componenti e definisce in autonomia la disciplina che regola il proprio funzionamento. 5. Il Comitato d’indirizzo: a) predispone e approva il documento pluriennale di indirizzo, da aggiornare annualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento; b) esprime pareri e proposte, autonomamente o su richiesta del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Direttore.

Art. 12

Gestione e finanziamento

1. La gestione del Centro deve essere informata a criteri di
efficienza ed economicita’ in relazione al carattere imprenditoriale
dell’ente.
2. Le entrate del Centro sono costituite:
a) dai concorsi sugli oneri di gestione e di investimento
assegnati dalla Provincia, dal Comune di Trento e dagli altri enti
aderenti al Centro;
b) dai finanziamenti e corrispettivi per l’organizzazione e
realizzazione di manifestazioni e attivita’ culturali affidate dalla
Provincia, dal Comune di Trento, da altri comuni e da soggetti
pubblici e privati;
c) altre entrate o contributi a qualsiasi titolo affidati al
Centro.
3. Il Centro presenta alla Provincia, al Comune di Trento e agli
eventuali altri aderenti al Centro stesso, entro il 31 luglio di ogni
anno un documento articolato secondo i contenuti indicati al
successivo comma 4, accompagnato da un budget previsionale ai fini
della determinazione per l’esercizio successivo degli oneri a carico
di ciascuno degli enti aderenti.
4. Le proposte di cui al comma 3 devono indicare in particolare:
a) le attivita’ di cui il Centro e’ incaricato dalla Provincia,
dal Comune di Trento e da altri enti aderenti al Centro stesso e da
altri soggetti pubblici e privati con i finanziamenti previsti a
carico dei medesimi enti;
b) le attivita’ che il Centro intende realizzare in proprio;
c) le attivita’ di gestione delle strutture affidate al Centro
medesimo, con i relativi finanziamenti;
d) il programma degli investimenti con i relativi
finanziamenti.
5. Le attivita’ realizzate, a qualsiasi titolo, per conto terzi
dovranno comunque essere gestite sulla base di un finanziamento
completo delle stesse assicurato dai terzi medesimi.
6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative a
bilanci, compreso quello consuntivo, al documento pluriennale di
indirizzo e al programma pluriennale di attivita’, nonche’ dei
regolamenti e le loro variazioni, debbono essere trasmesse alla
Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dall’adozione per la
loro approvazione da parte della medesima Giunta.

Art. 13 Personale 1. Il personale del Centro e’ disciplinato dalle norme di diritto privato e dai contratti collettivi di categoria. 2. Puo’ essere utilizzato personale messo a disposizione dagli enti pubblici aderenti al Centro secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Art. 14

Strutture

1. La Provincia e il Comune di Trento mettono a disposizione del
Centro, a titolo gratuito, rispettivamente il Teatro Sociale di
Trento, comprensivo di Palazzo Festi e dell’area archeologica del
SASS, e il Complesso ex Santa Chiara attraverso un’apposita
convenzione nella quale dovranno essere stabilite le modalita’
relative alla gestione ordinaria e alla manutenzione sia ordinaria
che straordinaria, assicurando i relativi oneri. Con le stesse
modalita’ la Provincia e il Comune di Trento possono assegnare al
Centro la gestione di altre strutture.
2. La messa a disposizione del Centro di strutture di altri
comuni, o loro forme associative, e’ disciplinata da apposite
convenzioni, secondo i criteri e le modalita’ di cui al comma 1. Con
le stesse modalita’ i comuni e gli altri soggetti interessati possono
assegnare al Centro la gestione di servizi culturali.
3. Le attivita’ del Centro di cui all’articolo 1, sono svolte con
finalita’ non lucrative.

Art. 15

Patrimonio e mezzi

1. Il patrimonio del Centro e’ costituito dai beni mobili ed
immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprieta’ nonche’ dal fondo
di dotazione e da eventuali altre riserve di capitale.

Art. 16 Strumenti di programmazione 1. I1 Centro adotta quali strumenti di programmazione: a) il documento pluriennale di indirizzo; b) il programma pluriennale di attivita’; c) il bilancio preventivo.

Art. 17 Documento pluriennale di indirizzo 1. Il documento pluriennale di indirizzo e’ lo strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi che il Centro intende perseguire nel periodo di riferimento. Esso e’ elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e con le particolari prescrizioni fissate negli strumenti di programmazione del Comune di Trento e degli eventuali altri enti aderenti al Centro. 2. Il documento pluriennale di indirizzo deve essere elaborato tenendo conto delle risorse a disposizione del Centro. 3. Il documento ha durata triennale ed e’ aggiornato annualmente e puo’ essere riformulato ad avvenuta nomina di un nuovo Comitato di indirizzo. 4. Il documento pluriennale di indirizzo deve essere trasmesso per l’approvazione alla Giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione.

Art. 18

Programma pluriennale di attivita’

1. Il programma pluriennale di attivita’ e’ lo strumento di
specificazione del documento pluriennale di indirizzo che fissa le
attivita’ del Centro da perseguire nel periodo di riferimento.
2. Il programma pluriennale di attivita’ ricomprende, in rapporto
alle scelte ed agli obiettivi prefissati, il piano di sviluppo delle
attivita’ e dei servizi ed il programma di investimento, ed espone le
relative previsioni di costo e modalita’ di finanziamento
compatibilmente con le risorse del bilancio di previsione. Evidenzia
inoltre le previsioni in ordine alla determinazione dei concorsi per
le attivita’ e i servizi resi agli enti partecipanti e ai soggetti
terzi.
3. Il programma ha durata triennale ed e’ aggiornato annualmente
in coerenza con il documento pluriennale di indirizzo e riformulato
ad avvenuta nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.
4. Il programma, oltre agli interventi di competenza del Centro,
riporta pure relativamente alle strutture messe a disposizione dal
Comune di Trento, dalla Provincia e da eventuali altri enti
proprietari, gli interventi di manutenzione straordinaria, di
ammodernamento e di rinnovo, di competenza dei predetti enti, che
risultino necessari per l’efficienza e la funzionalita’ delle
strutture.
5. Il programma deve essere trasmesso per l’approvazione alla
Giunta provinciale congiuntamente al bilancio di previsione.

Art. 19 Bilancio preventivo 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo. Il bilancio preventivo deve essere redatto per centri di costo, al fine di consentire la valutazione dei relativi risultati economici di esercizio. 2. Il predetto bilancio, che dovra’ chiudere in pareggio, deve essere accompagnato: a) dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre precedente, nonche’ dai dati di preconsuntivo della gestione dell’anno in corso; b) dai dati relativi alle previsioni di cassa; c) da una relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo. 3. Il bilancio preventivo con la documentazione accompagnatoria e’ trasmesso entro il 31 dicembre agli altri enti pubblici e le loro forme associative che hanno affidato al Centro la gestione di strutture o di servizi culturali. 4. L’esercizio finanziario del Centro coincide con l’anno solare. 5. Il bilancio preventivo deve essere trasmesso per l’approvazione alla Giunta provinciale.

Art. 20

Bilancio d’esercizio

1. Il bilancio d’esercizio e’ deliberato entro il 30 aprile
dell’anno successivo. Il bilancio e’ redatto ai sensi del codice
civile e dovra’ mettere in evidenza i costi e i risultati conseguiti
in relazione ai centri di costo.
2. 11 bilancio d’esercizio e’ redatto secondo le prescrizioni
degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. A1 bilancio d’esercizio deve essere allegato il conto dei
flussi delle entrate e delle uscite di cassa.
4. L’eventuale utile netto d’esercizio risultante dal bilancio
d’esercizio dovra’ essere destinato al fondo di dotazione.
5. Nel caso di perdita d’esercizio dovranno essere analizzate
specificatamente le cause che hanno determinato il risultato negativo
d’esercizio, nonche’ indicati puntualmente i provvedimenti per
ricondurre in equilibrio la gestione del Centro. In sede di
approvazione del bilancio deve essere stabilito come si procede alla
copertura della perdita.
6. Il bilancio d’esercizio e’ trasmesso entro 30 giorni dalla sua
approvazione alla Provincia, al Comune di Trento, agli altri enti
pubblici e le loro forme associative che hanno affidato al Centro la
gestione di strutture o di servizi culturali.

Art. 21

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e’ affidato, in base ad apposita
convenzione, ad un istituto di credito, il quale custodisce ed
amministra altresi’ i titoli pubblici e privati di proprieta’ del
Centro.
2. Il Centro puo’ avvalersi, per specifiche gestioni, anche dei
servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari.
3. Il Consiglio di amministrazione puo’ altresi’ istituire
servizi di cassa interni per gli incassi e i pagamenti che e’
necessario effettuare in contanti.
4. Le procedure da adottare per i servizi di cassa interni di cui
al comma 3 del presente articolo dovranno essere previste dal
regolamento di contabilita’ di cui al presente Statuto.
5. Il Centro per la gestione del servizio di tesoreria puo’
avvalersi, ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4
(Servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento e degli
enti funzionali) alle medesime condizioni, della banca affidataria
del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 22 Scritture contabili 1. Il Centro deve tenere le scritture contabili e la documentazione secondo le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. 2. Le scritture contabili debbono comunque consentire, avvalendosi di specifiche tecniche di controllo di gestione, la rilevazione dei costi e dei ricavi per centri di responsabilita’ e per centri di costo.

Art. 23 Prestiti 1. Il Centro non puo’ ricorrere ad operazioni di indebitamento salvo espressa deroga concessa d’intesa dalla Provincia e dal Comune di Trento, fatto salvo il ricorso a operazioni necessarie per risolvere temporanee carenze di liquidita’.

Art. 24 Regolamento di contabilita’ 1. Le modalita’ di formazione degli strumenti di programmazione, nonche’ le disposizioni in materia di contabilita’ e di gestione economico-finanziaria non previste dal presente Statuto sono disciplinate da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25

Programmi di investimento

1. Per il finanziamento dei programmi di investimento previsti
negli strumenti di programmazione il Centro provvede:
a) con contributi in conto capitale della Provincia previsti
dalla vigente legislazione, del Comune di Trento o di altri enti
proprietari;
b) con i fondi all’uopo accantonati nel proprio bilancio.
2. In luogo dell’effettuazione diretta degli interventi di
investimento sulle strutture, le convenzioni, per la messa a
disposizione del Centro di strutture del Comune di Trento e della
Provincia Autonoma di Trento o di altri enti proprietari, possono
prevedere di affidare al Centro medesimo l’effettuazione degli
interventi, previa approvazione dei programmi di intervento e
somministrazione dei finanziamenti necessari.

Art. 26

Scioglimento del Centro

1. In caso di scioglimento del Centro, la Giunta provinciale,
d’intesa con il Comune di Trento, nomina un liquidatore definendone i
poteri e compensi. Il liquidatore nello svolgimento delle operazioni
di liquidazione, dopo aver realizzato gli attivi e pagate le poste
debitorie, attribuira’ l’eventuale patrimonio netto risultante agli
enti pubblici che hanno aderito al Centro, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) in percentuale rapportata al capitale di dotazione conferito
da ciascun ente aderente;
b) l’assegnazione dei beni mobili in dotazione al Centro e
facenti parte integrante degli immobili, ai rispettivi proprietari
degli immobili;
c) l’assegnazione dei rimanenti beni mobili a ciascun ente che
ha contribuito finanziariamente all’acquisto dei beni medesimi.

Art. 27 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento e’ abrogata la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro Servizi culturali S. Chiara). Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; b) articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10; c) articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 28 Entrata in vigore 1. Questo regolamento entra in vigore il 15 luglio 2009. 2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 22, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2007, gli organi del Centro nominati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 continuano ad operare fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Il presente decreto sara’ pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 31 dicembre 2008 DELLAI (Registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2009, registro 1, foglio 1) (Registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2009, registro 1, foglio 1)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0423&tmstp=1259566637266

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 12

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CEE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 46 del 28-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n.
26
del 30 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La Regione, in conformita’ alla normativa comunitaria e ai
principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare
riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e 85/337/CEE
del consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
nonche’ al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in
materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione
di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.
2. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell’azione
ambientale e dello sviluppo sostenibile, e’ rivolto a:
a) contribuire all’ordinato sviluppo delle attivita’ antropiche
attraverso l’integrazione delle valenze ambientali nella
pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilita’
paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle
opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell’ambiente e
della salute;
b) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
nelle politiche settoriali e nell’elaborazione, adozione e
approvazione di piani e di programmi;
c) contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei
programmi ambientali, statali ed europei;
d) assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei
piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che
possono avere effetti o impatti significativi sull’ambiente;
e) garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui
alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
f) assicurare la tempestiva e completa informazione ai
cittadini.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio; b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio; c) effetti ambientali: l’alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione; d) impatti ambientali: l’alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche’ di eventuali malfunzionamenti; e) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall’Unione europea, nonche’ le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale; g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita’ all’art. 10 e all’allegato E; h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformita’ alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici; i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformita’ alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici; j) studio preliminare ambientale: l’elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell’allegato G; k) studio di impatto ambientale: l’elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art. 19 e dell’allegato H; l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull’ambiente; m) verifica di assoggettabilita’: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo; n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. E un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 59/2005; p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto; q) autorita’ competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente; r) autorita’ procedente: l’ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l’ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma; s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita’ in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti; t) pubblico: una o piu’ persone fisiche o giuridiche nonche’, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonche’ sull’adeguatezza del piano di monitoraggio; v) dichiarazione di sintesi: l’informazione fornita dall’autorita’ procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si e’ tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche’ le ragioni per le quali e’ stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.

Art. 3 Struttura competente 1. Alla struttura competente sono assicurate terzieta’ e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo. 2. La struttura competente: a) cura le attivita’ tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS; b) fornisce il supporto all’autorita’ procedente e al proponente per l’applicazione delle valutazioni ambientali; c) esprime il proprio parere sull’assoggettabilita’ delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17; d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza; e) collabora, nell’ambito della VAS, con l’autorita’ procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonche’ l’impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalita’ di monitoraggio di cui all’art. 14; f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS; g) verifica l’attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all’art. 1, comma 2, e comunicando all’autorita’ procedente e al proponente un proprio parere; h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso; i) esprime il parere di VIA; j) esprime, in conformita’ alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

Art. 4 Disposizioni procedurali generali 1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione e’ preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformita’ a quanto disposto nel capo IV della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, la struttura competente puo’ concludere con l’autorita’ procedente, con le altre autorita’ ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita’ di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti. 3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e’ facolta’ del proponente presentare alla struttura competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. La struttura competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, contemperando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. La struttura competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 5 Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti 1. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e’ coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione e’ di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato I del decreto legislativo n. 59/2005. E’ comunque assicurata l’unicita’ della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse. 2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all’art. 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo art. 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalita’ di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure da’ atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalita’ di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. 3. La verifica di assoggettabilita’ di cui all’art. 17 puo’ essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell’ambito della VAS. In tale caso, le modalita’ di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. 4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia’ sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonche’ gli esiti del monitoraggio di cui all’art. 14.

Art. 6

Ambito di applicazione della VAS

1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:
a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualita’
dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti
sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale
comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei
suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle
finalita’ di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC),
si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell’art.
7 della legge regionale n. 8/2007.
2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano
l’uso di piccole aree a livello locale nonche’ per le modifiche
minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS e’
necessaria qualora la struttura competente valuti che possano
comunque avere effetti negativi significativi sull’ambiente.
3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
negativi significativi sull’ambiente.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal
segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello
stato di emergenza o di calamita’, ai sensi della normativa statale e
regionale vigente in materia di protezione civile;
d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali
comunali e intercomunali, di cui all’art. 14 della legge regionale 6
aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta), che apportano variazioni tese a
ridurre eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente.
5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia’ sottoposti a
VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti ne’ a VAS ne’
alla verifica di assoggettabilita’ di cui all’art. 8. Negli altri
casi, la VAS e la verifica di assoggettabilita’ di strumenti
attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti
che non siano gia’ stati oggetto di valutazione nelle medesime
procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Art. 7 Modalita’ di svolgimento 1. La VAS e’ avviata dall’autorita’ procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, ove previsto; b) la concertazione di avvio del processo di VAS; c) l’elaborazione del rapporto ambientale; d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni; e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; f) la decisione; g) l’informazione sulla decisione; h) il monitoraggio. 2. La fase di valutazione e’ effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa e’ preordinata a garantire che gli effetti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 8 Verifica di assoggettabilita’ 1. L’autorita’ procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all’allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri. 2. La struttura competente, in collaborazione con l’autorita’ procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilita’ ambientali connesse all’argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo. 3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l’acquisizione di eventuali osservazioni. 4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull’ambiente. 5. La struttura competente, sentita l’autorita’ procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 6. Il risultato della verifica di assoggettabilita’, comprese le motivazioni, e’ reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione. 7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilita’ per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, e’ reso pubblico: a) unitamente alla pubblicazione di cui all’art. 11, comma 2, in caso di assoggettabilita’; b) con le modalita’ di cui all’art. 15 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall’art. 30, comma 3, in caso di non assoggettabilita’.

Art. 9 Concertazione di avvio del processo di VAS 1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorita’ procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell’allegato D. 2. L’autorita’ procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attivita’ di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1. 3. La struttura competente, in collaborazione con l’autorita’ procedente o con il proponente, ove non gia’ individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione. 4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sol-levate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all’art. 10.

Art. 10 Redazione del rapporto ambientale 1. La redazione del rapporto ambientale spetta all’autorita’ procedente o al proponente. 2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall’Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonche’ dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali. 3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilita’ ambientale, nonche’ gli indicatori ambientali di riferimento e le modalita’ per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi dell’allegato E, gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente, nonche’ le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. 4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia’ effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Art. 11 Partecipazione 1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, e’ trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell’avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l’espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal comune proponente. 2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l’autorita’ procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente: a) il titolo della proposta di piano o di programma; b) il proponente; c) l’autorita’ procedente; d) l’indicazione delle sedi ove puo’ essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del comune stesso; dell’avvenuta adozione e’ data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facolta’ di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6. 4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell’autorita’ procedente e del proponente, affinche’ questi abbiano l’opportunita’ di esprimersi. 5. La struttura competente pubblica nel sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell’autorita’ procedente o del proponente. 6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque puo’ prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all’autorita’ procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 7. Le procedure di deposito, pubblicita’ e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 12 Procedimento di valutazione ambientale strategica 1. La struttura competente, in collaborazione con l’autorita’ procedente o con il proponente, cura l’istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 11, comma 6. 2. Ove necessario, l’autorita’ procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l’approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale. 3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonche’ degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima. 4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione sono trasmessi all’organo competente per l’approvazione del piano o del programma.

Art. 13 Informazione sull’approvazione del piano o del programma 1. L’atto di approvazione del piano o del programma contiene: a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell’art. 12, comma 1; b) la dichiarazione di sintesi; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 14. 2. L’autorita’ procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell’avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l’indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell’istruttoria. Tale avviso e’ reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell’autorita’ procedente e del proponente.

Art. 14 Monitoraggio 1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita’ prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive. 2. Il monitoraggio e’ effettuato dall’autorita’ procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione. 3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 e’ effettuato dal comune proponente. 4. Il piano o programma individua le responsabilita’ e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. 5. Delle modalita’ di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, e’ data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell’autorita’ procedente e del proponente. 6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell’ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 15

Ambito di applicazione della VIA

1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere
impatti significativi sull’ambiente:
a) i progetti di cui all’allegato A e le loro modifiche
sostanziali;
b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi
dell’art. 17.
2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti
all’interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e
dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (norme per l’istituzione
di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste,
sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo
singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5,
commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del
servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di
salvaguardare l’incolumita’ delle persone e di mettere in sicurezza
gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita’. In
tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione
trasmessa dalle autorita’ che dispongono tali interventi:
a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni
relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e’ stata
concessa;
b) informa la commissione europea, tramite il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a
disposizione del pubblico.

Art. 16

Modalita’ di svolgimento

1. La VIA e’ avviata dal proponente e comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, ove
previsto;
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;
e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli
esiti delle consultazioni;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e’
conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA
negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia’ oggetto
della VAS e’ adeguatamente motivato.

Art. 17 Verifica di assoggettabilita’ 1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilita’: a) i progetti di cui all’allegato B; b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B; c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal comune territorialmente interessato. 2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell’allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico. 3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse. 4. La struttura competente individua altresi’ i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l’espressione di eventuali osservazioni. 5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all’allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull’ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilita’. 6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull’ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26. 7. L’esito della verifica di assoggettabilita’, comprese le motivazioni, e’ reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1. Il proponente, al fine di definire la portata delle
informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il
relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, puo’
richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con
la struttura competente e i soggetti competenti in materia
territoriale ed ambientale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla
struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di
lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale,
corredato:
a) del progetto preliminare;
b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell’elenco
delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera o
dell’intervento.
3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il
proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed
ambientale, nella quale:
a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche
con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,
l’esistenza di eventuali incompatibilita’ con la normativa vigente;
b) esamina le principali alternative, compresa l’alternativa
zero;
c) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del
progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare
nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e
dei metodi di valutazione disponibili e della possibilita’ per il
proponente di raccogliere i dati richiesti.
4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni
dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1.

Art. 19

Studio di impatto ambientale

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a
tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del
procedimento, sono a carico del proponente.
2. Lo studio di impatto ambientale e’ predisposto secondo le
indicazioni di cui all’allegato H e nel rispetto degli esiti della
consultazione di cui all’art. 18, qualora attivata.
3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una
sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del progetto, nonche’ dei dati e delle informazioni contenuti nello
studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di
consentirne un’agevole comprensione e riproduzione da parte del
pubblico.

Art. 20

Presentazione dell’istanza

1. L’istanza di VIA e’ presentata alla struttura competente dal
proponente ed e’ corredata:
a) del progetto definitivo;
b) dello studio di impatto ambientale;
c) della sintesi non tecnica;
d) dell’elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e
assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all’esercizio dell’opera o dell’intervento.
2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresi’, essere
presentata copia conforme all’originale su supporto informatico.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al
comma 1, la struttura competente verifica la completezza della
documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in
accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso
tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il
progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la
struttura competente individua i soggetti competenti in materia
territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell’art. 22.
4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata
ai sensi del comma 3, e’ depositata dal proponente presso gli uffici
della struttura competente nel numero di copie dalla medesima
richiesto e presso i Comuni nel cui territorio e’ realizzata l’opera
o l’intervento.
5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al
comma 4, provvede a:
a) dare notizia dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione
nel sito web della Regione, nonche’ mediante pubblicazione di un
avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’albo pretorio
dei comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le
informazioni essenziali relative al progetto, l’indicazione delle
sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i
termini entro i quali e’ possibile presentare osservazioni;
b) trasmettere l’istanza, completa degli allegati, ai soggetti
competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora
la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla
osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi
al patrimonio culturale.
6. Dalla data della pubblicazione dell’avviso nel Bollettino
ufficiale della Regione decorrono i termini per l’informazione e la
partecipazione e per la valutazione e la decisione.
7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione
regionale, deve essere data comunicazione dell’avvenuto deposito ed
essere fornita una breve descrizione del progetto, con l’indicazione
delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza.
8. Sul sito web della Regione e’ pubblicato e aggiornato l’iter
del procedimento ed e’ data notizia dell’eventuale presentazione di
modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=46&redaz=009R0669&tmstp=1259566637266

LEGGE 13 novembre 2009, n. 172 Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 28-11-2009

testo in vigore dal: 13-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 376 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «376. Il numero dei Ministeri e’ stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo’ essere superiore a sessantatre’ e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione». 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1: 1) il numero 10) e’ sostituito dal seguente: «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 2) dopo il numero 12) e’ aggiunto il seguente: «13) Ministero della salute»; b) all’articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»; c) all’articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»; d) all’articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»; e) all’articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita’ regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita’ tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»; 2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»; 3) dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente: «b-bis) monitoraggio della qualita’ delle attivita’ sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento». 3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gia’ attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonche’ le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. 7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonche’, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, e di cui all’articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresi’ fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208. 8. Nelle more dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ delle misure previste dall’articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalita’ delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e’ fatta salva la possibilita’ di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonche’ di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l’anno 2008 secondo le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell’attuazione delle suddette misure. 9. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia’ considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1. 10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l’anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l’anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 11. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1691): Presentato dal Presidente del Consiglio (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 15 luglio 2009. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 21 luglio 2009 con pareri delle commissioni 5ª, 11ª e 12ª. Esaminato dalla commissione il 28 luglio; 16 e 23 settembre 2009. Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2009 (atto n. 1691-A) relatore sen. Vizzini. Esaminato in aula il 22 settembre 2009 e approvato il 30 settembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2766): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni V, XI, XII e questioni regionali. Esaminato dalla commissione il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 ottobre 2009. Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato 1’11 novembre 2009.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
– La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)».
– Il testo dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge, e’ il seguente:
«Art. 2 (Ministeri). – 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell’interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
13) Ministero della salute.».
– Il testo dell’art. 23 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dalla presente legge, e’ il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. E’
istituito il Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di
bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento
della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il
settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
Ministero svolge altresi’ i compiti di vigilanza su enti e attivita’
e le funzioni relative ai rapporti con autorita’ di vigilanza e
controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
– Il testo dell’art. 24, comma 1, lettera b) del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente legge, e’
il seguente:
«Art. 24 (Aree funzionali). – 1. Il Ministero svolge, in
particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) (omissis);
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello
Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei
relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo
operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno
finanziario previsto dalla lettera a), nonche’ alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle
innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, ivi
inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall’ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita’ amministrativa e
contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici
centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle
ragionerie provinciali dello Stato;».
– Il testo dell’art. 47-bis, del citato decreto legislativo n.
300 del 1999, come modificato dalla presente legge, e’ il seguente:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. E’
istituito il Ministero della salute.
2. Nell’ambito e con finalita’ di salvaguardia e di gestione
integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
dignita’ della persona umana e alla salute, sono attribuite al
Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute umana,di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario, di sanita’ veterinaria, di tutela
della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli
alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le
funzioni del Ministero della sanita’. Il Ministero, con modalita’
definite d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esercita la vigilanza sull’Agenzia per i servizi sanitari regionali
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
– Il testo dell’art. 47-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente
legge, e’ il seguente:
«Art. 47-ter (Aree funzionali). – 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in
materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle
malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive;
prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita’ tecniche sanitarie regionali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i
profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione
europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita’ veterinaria: tutela
della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e
vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all’impiego in
medicina e sull’applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria,
relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi
sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del
personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della salute nei
luoghi di lavoro.».
b-bis) monitoraggio della qualita’ delle attivita’ sanitarie
regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni
erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.».
– Il testo dell’art. 47-quater del citato decreto legislativo, n.
300 del 1999 e’ il seguente:
«Art. 47-quater (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero
di dipartimenti non puo’ essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali di cui all’art. 47-ter.».
– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
– Il testo dell’art. 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008,
e’ il seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i
Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via
amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente
decreto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di
bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2004, n. 223.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003, n. 129.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
297 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro del lavoro), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182.
– Il testo dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ il seguente:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). – 1. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi
inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche’ gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i
rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti,
secondo principi di efficienza, razionalita’ ed economicita’,
operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e
di quelli di livello non generale, in misura non inferiore,
rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal
fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale
sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita’
dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall’art. 1,
comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura
non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono
funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma 1, le
amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi,
forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonche’ l’utilizzo congiunto
delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e
periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell’ambito
delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle
procedure previste dall’art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1,
lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi’
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al
comma 1, ai sensi dell’art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno
gia’ adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita’ di
provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche’ nelle
disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle
esigenze di compatibilita’ generali nonche’ degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle corrispondenti economie con l’adozione di
provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato,
inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure
concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dai commi 1 e 4 e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
– La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2006, n. 299, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 1, comma 527, della citata legge n. 296 del
2006 e’ il seguente:
«527. Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523
possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo
indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita’, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25
milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le modalita’ di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.».
– Il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e’ il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’
dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali
le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
«regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro,
nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilita’ eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del
presente articolo, si provvede al periodico riordino delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che
sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete..
– Il testo dell’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999 e’ il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull’organizzazione). – 1.
L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le
relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e
la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti
o con decreti del ministro emanati ai sensi dell’art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l’art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione
dei ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all’istituzione del
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita’ tra i diversi
dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei
requisiti di professionalita’ richiesti per l’esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in
materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del
personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.».
– Il testo dell’art. 1, commi 7, 8 e 11, della legge 24 dicembre
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007
su previdenza, lavoro e competitivita’ per favorire l’equita’ e la
crescita sostenibili, nonche’ ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e’ il seguente:
«Art. 1. – 1.-6. (Omissis).
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e
la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono
integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla
possibilita’ di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a
realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita’ strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano
industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti
previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9.-10. (Omissis).
11. In funzione delle economie rivenienti dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento
di cui all’ultimo periodo del presente comma, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al
comma 10, a decorrere dall’anno 2011. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ per
l’accertamento delle economie riscontrate in seguito all’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni
della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.».
– Il testo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per
la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138 e’ il seguente:
«Art. 1. – 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive
ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) e’ istituito presso il Ministero della salute il Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con
analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle
malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con
l’Istituto superiore di sanita’, con l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita’, con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di
assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche’ con gli organi
della sanita’ militare. Il Centro opera con modalita’ e in base a
programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute.
Per l’attivita’ e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese
per il personale, e’ autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per
l’anno 2004, 25.450.000 euro per l’anno 2005 e 31.900.000 euro a
decorrere dall’anno 2006;
b) e’ istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico
sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione
e di diagnosi, collegato con l’Istituto superiore di sanita’ e altre
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l’Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto
nazionale di genetica molecolare – INGM»; sono autorizzate le
seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l’anno 2004, di euro
6.508.000 per l’anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall’anno
2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un
programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonche’,
per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell’Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell’Istituto, nonche’ per le attrezzature del medesimo, previa
presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in
collaborazione con gli Stati Uniti d’America, relativi alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela
della salute nei settori dell’oncologia, delle malattie rare e del
bioterrorismo e’ autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l’anno
2004, 12.585.000 euro per l’anno 2005 e 12.720.000 euro per l’anno
2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
– Il testo dell’art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.
393 (Proroga della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonche’ dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27 e’ il seguente:
«Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario). – 1. E’ disposta la
realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato
od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in
relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza
umanitaria, nonche’ di tutto il personale della pubblica
amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta
servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze
diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro
convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono
svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria
militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le
modalita’, le condizioni e i criteri per l’attuazione del presente
articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari
importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una
relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanita’
sullo stato di salute del personale militare e civile italiano
impiegato nei territori della ex Jugoslavia.».
– Il testo dell’art. 5, comma 2 del citato decreto-legge n. 393
del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001,
e’ il seguente:
« 2. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 4-bis,
valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si
provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno per lire 7.000 milioni nell’anno 2001 e per
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonche’
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione per lire 18.000 milioni nell’anno 2001 e per lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
– La legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2008, n. 303, supplemento ordinario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-28&task=dettaglio&numgu=278&redaz=009G0182&tmstp=1259566129245