DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009, n. 171

Regolamento di modifica dell’articolo 51, comma 2, dello Statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 277 del 27-11-2009

testo in vigore dal: 12-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni; Visto l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello Statuto dell’Associazione italiana della Croce rossa; Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; Ritenuta la necessita’ di procedere alla modifica dell’articolo 51 dello Statuto; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione; Sentito il Commissario straordinario dell’Associazione italiana della Croce rossa; Decreta: Art. 1 1. Il comma 2 dell’articolo 51 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, e’ cosi’ sostituito: «2. il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana puo’ essere nominato per non piu’ di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2009 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali La Russa, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 161

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge
20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi
di specialita’ medicinali, nonche’ in materia sanitaria), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490:
«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.».
– Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 recante:
«Disposizioni urgenti per snellire ed incrementare la funzionalita’
della Croce rossa italiana», convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 19 gennaio 2005, n. 1, e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2004, n. 273.
– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-27&task=dettaglio&numgu=277&redaz=009G0183&tmstp=1259565936330

DECRETO-LEGGE 27 novembre 2009, n. 170 Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 277 del 27-11-2009

testo in vigore dal: 12-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per abrogare l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, entrato in vigore il 25 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 1. E’ abrogato l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167. 2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-27&task=dettaglio&numgu=277&redaz=009G0184&tmstp=1259565936330

Regolamento (CE) n. 1141/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 312/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale
L 312/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0006:0007:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1140/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.

Che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 312/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.11.2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
considerando quanto segue:
(1) Ai fini della ristrutturazione del settore lattiero-caseario nella Comunità, l’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ( 2 ), dà agli Stati membri la facoltà di accordare un’indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera e di alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate.
(2) Per incoraggiare ulteriormente la necessaria ristrutturazione
del settore, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze
a carico dei produttori di latte, previsto
dall’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, sia calcolato in base alla quota nazionale
previa detrazione delle quote individuali riscattate in virtù
dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a condizione che
le quote liberate rimangano nella riserva nazionale nel
corso dell’anno considerato.
(3) Data la necessità di rafforzare gli strumenti finanziari per
l’ulteriore ristrutturazione del settore, è opportuno autorizzare
gli Stati membri a utilizzare per la ristrutturazione
le entrate supplementari generate grazie a questo nuovo
metodo di calcolo.
(4) È opportuno applicare questo metodo di calcolo in via
temporanea, per i periodi di dodici mesi che iniziano il
1 o aprile 2009 e il 1 o aprile 2010 ed esclusivamente per
le consegne di latte, onde limitare la misura allo stretto
necessario.
(5) A norma dell’articolo 186 del regolamento (CE)
n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure in
caso di turbativa dei mercati di determinati prodotti agricoli,
qualora i prezzi sul mercato interno aumentino o
diminuiscano sensibilmente. Tale articolo non contempla
tuttavia il latte e i prodotti lattiero-caseari.
(6) Di fronte alle gravi difficoltà del mercato lattiero e alla
crescente volatilità dei prezzi risulta appropriato ampliare
la portata dell’articolo 186 del regolamento (CE) n.
1234/2007 al latte e ai prodotti lattiero-caseari, dando
così alla Commissione la possibilità di reagire prontamente
e con flessibilità alle eventuali turbative del mercato.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 1234/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:
1) l’articolo 78 è così modificato:
a) dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i
periodi di dodici mesi che iniziano il 1 o aprile 2009 e il
1 o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte,
il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato
in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita
a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali
per le consegne confluite nella riserva nazionale in
applicazione dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a
decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima
riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo
di dodici mesi.»;
b) dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. La differenza tra l’importo del prelievo sulle
eccedenze risultante dall’applicazione del paragrafo 1 bis e
quello risultante dall’applicazione del paragrafo 1, primo
comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare
misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.»;

2) all’articolo 79 è aggiunto il seguente comma:
«Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1 o aprile 2009 e il 1 o aprile 2010 ed esclusivamente per le
consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli
articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in
applicazione dell’articolo 78, paragrafo 1 bis.1»;
3) all’articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e
dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di
uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0004:0005:IT:PDF