Regolamento (CE) n. 1139/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

27.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore
gli atti che non hanno più alcun effetto reale.
(2) La decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell’8 luglio
1991, concernente la conclusione, da parte della ComunitÃ
economica europea, di un accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità economica europea e
l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo
ad una garanzia di credito per assicurare l’esportazione
di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in
Unione sovietica ( 1 ), e il regolamento (CEE) n. 599/91
del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia
di credito per l’esportazione di prodotti agricoli ed
alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia,
dell’Ungheria, della Polonia, della Romania, della
Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia in
Unione Sovietica ( 2 ), facevano fronte ad una situazione
temporanea e hanno pertanto cessato di avere effetto.
(3) Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del
22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio
che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti
dai negoziati di cui all’articolo XXIV, paragrafo 6 del
GATT, a seguito dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia
all’Unione europea ( 3 ), è stato incorporato nel regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune ( 4 ), e, di conseguenza, ha
cessato di avere effetto.
(4) La decisione 96/620/CE del Consiglio, del 1 o ottobre
1996, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che fissa, a partire dal 1 o gennaio 1994, l’importo
aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali,
applicabile all’importazione nella Comunità di olio
d’oliva non trattato originario del Marocco ( 5 ), dava applicazione
ad un accordo successivamente sostituito e la
decisione 2002/958/CE del Consiglio, del 28 novembre
2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che prevede una deroga temporanea, per l’importazione
nella Comunità di pomodori originari del
Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro ( 6 ), era di
carattere temporaneo. Tali atti hanno pertanto cessato di
avere effetto.
(5) Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del
14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile
ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco
dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che
introduce un contingente tariffario per le importazioni
di residui della fabbricazione degli amidi di granturco
(farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei
codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli
Stati Uniti d’America ( 7 ), è stato adottato nel contesto
di una controversia commerciale con gli Stati Uniti
d’America, nel frattempo risolta. Pertanto, detto regolamento
non ha più alcuna valenza pratica.

Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del
22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente
tariffario comunitario per l’importazione di carni della
specie bovina disossate, secche ( 1 ), era di carattere temporaneo
e ha pertanto cessato di avere effetto.
(7) Le seguenti misure riguardanti alcuni Stati sono diventate
obsolete in seguito all’adesione di tali Stati all’Unione
europea: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del
26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio
di lettere che proroga l’accordo relativo al punto 2
dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea
e la Repubblica socialista di Romania in materia di
scambi nel settore ovino e caprino ( 2 ); ii) decisione
93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 3 ); iii) decisione
93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini ( 4 ); iv)
decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, concernente la conclusione di un accordo tra la
Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 5 ); v) regolamento
(CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari per taluni vini originari della Bulgaria,
dell’Ungheria e della Romania ( 6 ); vi) regolamento (CE)
n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce
talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari
comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede
l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni
agricole previste dagli accordi con l’Estonia, la Lettonia
e la Lituania sul libero scambio e sull’istituzione di
misure di accompagnamento, al fine di tener conto
dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati
commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ( 7 );
vii) regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del
24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione
dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea, la ComunitÃ
europea del carbone e dell’acciaio, e la Comunità europea
dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena,
dall’altra ( 8 ); viii) regolamento (CE) n. 2658/98 del
Consiglio, del 19 gennaio 1998, concernente l’approvazione
di uno scambio di lettere tra la Comunità europea
e la Repubblica d’Ungheria relativo a talune modalitÃ
d’importazione per i prodotti agricoli ( 9 ); ix) decisione
1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa
alla conclusione del protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay
Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del
regime preferenziale in vigore ( 10 ); x) regolamento (CE) n.
1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all’applicazione di misure specifiche per l’importazione di
succhi e mosti d’uva originari di Cipro ( 11 ); xi) regolamento
(CE) n. 678/2001 del Consiglio, del 26 febbraio
2001, concernente la conclusione di accordi in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e
la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d’Ungheria e la
Romania, dall’altro, relativi a concessioni commerciali
preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande
spiritose ( 12 ); xii) decisione 2002/63/CE del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione
europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell’Uruguay
Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale
esistente ( 13 ); xiii) regolamento (CE) n. 1361/2002 del
Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni
sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e
transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo
europeo con la Lituania ( 14 ); xiv) decisione
2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere
conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti
nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ( 15 );
xv) decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo
2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che
istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 16 ); xvi) decisione 2003/463/CE del Consiglio,
del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Estonia, dall’altra, per tenere conto dei
risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 17 ); xvii) decisione
2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 1 ); xviii) decisione 2003/298/CE del Consiglio,
del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica ceca, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 2 ); xix) decisione
2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 3 ); xx) decisione 2003/452/CE del Consiglio, del
26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri che agiscono nel
quadro dell’Unione europea, da una parte, e la Repubblica
di Slovenia, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 4 ); xxi) decisione
2004/484/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 5 ).
(8) A fini di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno
abrogare i suddetti regolamenti e le suddette decisioni
obsoleti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 599/91, (CE) n.
933/95, (CE) n. 3093/95, (CE) n. 1926/96, (CE) n. 410/97,
(CE) n. 1804/98, (CE) n. 2658/98, (CE) n. 1037/1999, (CE)
n. 2249/1999, (CE) n. 678/2001 e (CE) n. 1361/2002 e le
decisioni 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE,
93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE,
2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE,
2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE e
2004/484/CE.
2. L’abrogazione dei regolamenti e delle decisioni di cui al
paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti
comunitari adottati in base ai regolamenti e alle decisioni di cui
sopra.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
27.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0001:0003:IT:PDF

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009 Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 26-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l’art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e’ stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche’ misure
urgenti di tutela ambientale;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3657/2008, n. 3682/2008, n. 3686/2008, n. 3692/2008, n.
3705/2008, n. 3730/2009, n. 3743/2009, n. 3745/2009, n. 3768/2009, n.
3770/2009, n. 3785/2009, n. 3804/2009, n. 3812/2009;
Ravvisata l’assoluta necessita’ di adottare ogni occorrente misura
per consentire, da parte del Sottosegretario all’emergenza rifiuti,
di garantire la continuita’ il superamento della situazione di
emergenza;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita’ nelle attivita’
da porre in essere per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad effettuare una
anticipazione finanziaria di euro 3 milioni alla contabilita’
speciale n. 5146 intestata alla Missione finanziaria di cui all’art.
1, comma 1, lettera d), dell’ordinanza di protezione civile n. 3682
del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del
Fondo della protezione civile.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 sara’ restituita al
Dipartimento della protezione civile non appena si renderanno
disponibili le residue risorse stanziate dalla delibera del CIPE del
6 marzo 2009 e non ancora ripartite.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-26&task=dettaglio&numgu=276&redaz=09A14366&tmstp=1259310063781

DECRETO 29 ottobre 2009, n. 169 Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione,detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 26/10/95,n.504

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 26-11-2009

testo in vigore dal: 11-12-2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d’ora in poi denominato Testo unico, ed in particolare l’articolo 5, che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, l’articolo 18, relativo all’individuazione dei poteri e dei compiti di controllo attribuiti agli uffici e ai funzionari dell’amministrazione finanziaria nonche’ dalla vigente normativa sulla vigilanza permanente presso gli impianti di produzione di prodotti energetici; Visto l’articolo 23 del Testo unico con il quale si stabilisce che l’amministrazione finanziaria, allo scopo di verificare il rispetto delle norme stabilite in materia di produzione, deposito, trasformazione e impiego di prodotti energetici, puo’ prescrivere l’installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l’impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; Visto l’articolo 67 del Testo unico che prevede che le norme regolamentari per l’applicazione dello stesso Testo unico, con particolare riferimento all’accertamento e contabilizzazione dell’imposta, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione; Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, concernente le norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell’abbuono; Visto l’accordo siglato tra l’Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 per l’inizio della sperimentazione nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali di un nuovo sistema informatizzato del processo di gestione delle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti in tempo reale, denominato Infoil; Considerata la sperimentazione svolta nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali del sistema Infoil; Considerato che tale sistema ha come scopo quello di snellire e semplificare i controlli fiscali svolti nelle operazioni di movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti senza compromettere la correttezza, la completezza e la tempestivita’ delle informazioni aventi rilevanza fiscale; Ritenuta la necessita’ di disciplinare, dopo il completamento della sperimentazione, le modalita’ per l’adesione al nuovo sistema di controllo; Vista la positiva valutazione espressa dal Comando generale della Guardia di finanza; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 maggio 2009, n. 1483/09; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-12700/UCL del 23 settembre 2009; A d o t t a il presente regolamento: Art. 1 Definizione del regime 1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici, nei quali i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell’ Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto. 2. E’ ritenuto idoneo un sistema informatizzato di controllo in grado di: a) rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti; b) registrare le quantita’ introdotte ed estratte, e la relativa densita’, rilevate anche attraverso misurazione indiretta. 3. Il rilevamento del dato della densita’ dei prodotti finiti ottenuti negli stabilimenti di produzione e’ effettuato dal depositario autorizzato attraverso il prelievo sistematico di campioni, secondo le modalita’ stabilite dall’Agenzia delle dogane. 4. L’accertamento e la liquidazione dell’imposta afferente i prodotti ottenuti negli impianti di lavorazione sono effettuati dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente avvalendosi dei dati forniti dal sistema informatizzato, secondo le modalita’ stabilite dalla stessa Agenzia delle dogane. 5. Negli impianti di produzione, i prodotti gia’ accertati che residuano al termine delle operazioni di estrazione da un serbatoio sono reimmessi nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto. L’effettuazione di tali operazioni comporta, conformemente alla previsione dell’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, l’annullamento del carico d’imposta relativo al prodotto residuo del serbatoio. 6. Le eventuali differenze tra le risultanze contabili, i dati forniti dal sistema informatizzato e quelli rilevati manualmente in misura superiore a quanto consentito, dovranno essere giustificate dal depositario autorizzato e, in mancanza di cio’, troveranno applicazione le vigenti disposizioni sanzionatorie in materia.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota alle premesse:
– Si riportano i testi degli articoli 5, 18 e 23 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). – 1. La fabbricazione, la
lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in
regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono
escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base
forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e’ autorizzato
dall’amministrazione finanziaria. L’esercizio del deposito fiscale e’
subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di
cui all’art. 63. A ciascun deposito fiscale e’ attribuito un codice
di accisa.
3. Il depositario e’ obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli
prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento
dell’imposta che grava sulla quantita’ massima di prodotti che
possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla
capacita’ di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso,
l’importo della cauzione non puo’ essere inferiore all’ammontare
dell’imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In
presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici. L’amministrazione finanziaria ha
facolta’ di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita’. Tale esonero puo’ essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed
in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla
notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio
della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita’ dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a
controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale
e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria
deve assicurare, tenendo conto dell’operativita’ dell’impianto, la
tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario
autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l’arredamento e le
attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il
funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per
l’attivita’ di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta,
fuori dell’orario ordinario d’ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali
dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal
presente articolo nonche’ del divieto di estrazione di cui all’art.
3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per
le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della
licenza fiscale di esercizio.».
«Art. 18 (Poteri e controlli). – 1. L’amministrazione finanziaria
esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei
tributi relativi all’imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo’
applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed
ordinare, a spese del depositario autorizzato, l’attuazione delle
opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi
fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura. Presso
i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di
fabbrica che, per l’effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se
necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di
finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della
speciale tessera di riconoscimento di cui all’art. 31 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno
facolta’ di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell’accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte
sulla produzione e sui consumi; possono, altresi’, accedere
liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei
luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati
prodotti sottoposti ad accisa o dove e’ custodita documentazione
contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e
documenti. Essi hanno pure facolta’ di prelevare, gratuitamente,
campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito
verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre
a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su
richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all’acquisizione
degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e
sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d’imposta o chiunque partecipi,
anche come utilizzatore, all’attivita’ industriale o commerciale
attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati,
notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti
alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad
aziende ed istituti di credito o all’amministrazione postale di
trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti
intrattenuti con il cliente, secondo le modalita’ e i termini
previsti dall’art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell’accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti
utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi
ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in
caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti
reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l’amministrazione
finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i
quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al
comma 1 od uffici doganali, e’ disciplinato, anche riguardo alle
competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi
presso soggetti che svolgono attivita’ di produzione e distribuzione
di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a
fini diversi da quelli tributari, l’osservanza di disposizioni
nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario
coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell’amministrazione finanziaria, munito della
speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del
segnale di cui all’art. 24 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta’ di effettuare i servizi di controllo sulla
circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche
mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno
altresi’ facolta’, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli
al carico, nonche’ di procedere, gratuitamente, al prelevamento di
campioni.».
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). – 1. Il
regime del deposito fiscale e’ consentito per le raffinerie, per gli
altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti
energetici di cui all’art. 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad
esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00),
del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC
2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’art. 21, commi
4 e 5, nonche’ per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime
di deposito fiscale puo’ essere autorizzata per i depositi, per uso
commerciale, di prodotti energetici di capacita’ superiore a 3000
metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di
capacita’ superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti
petroliferi di capacita’ inferiore, quando risponde ad effettive
necessita’ operative e di approvvigionamento dell’impianto.
2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del
trasferimento e dell’impiego dei prodotti energetici,
l’amministrazione finanziaria puo’ prescrivere l’installazione di
strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento
delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo’,
altresi’, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con
l’impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti
prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per
quantita’ e qualita’ dal competente ufficio tecnico di finanza.
4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo
che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell’art. 6,
comma 6.
5. La licenza di cui all’art. 5 per la gestione in regime di
deposito fiscale degli stabilimenti di produzione dei prodotti
energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato
per violazioni all’accisa sui prodotti energetici per le quali e’
stabilita la pena della reclusione.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto ministeriale 18
settembre 1997, n. 383 (Regolamento recante norme per la
determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella
lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della
concessione dell’abbuono):
«Art. 1 (Cali di lavorazione degli oli minerali). – 1. In caso di
rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, d’ora in avanti denominato «testo unico», di oli minerali
soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo
massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso
l’abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi e’ fissato nella
misura dell’1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso
od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.
2. A richiesta dell’operatore puo’ essere riconosciuto
dall’ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le
rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo
superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti
effettuati dall’UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di
lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma
1.
3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su
autorizzazione dell’amministrazione finanziaria, promiscuamente con
materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l’effettuazione
di tali operazioni comporta l’annullamento del carico d’impresa sui
prodotti sottoposti alle medesime.».

testo in vigore dal: 11-12-2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d’ora in poi denominato Testo unico, ed in particolare l’articolo 5, che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, l’articolo 18, relativo all’individuazione dei poteri e dei compiti di controllo attribuiti agli uffici e ai funzionari dell’amministrazione finanziaria nonche’ dalla vigente normativa sulla vigilanza permanente presso gli impianti di produzione di prodotti energetici; Visto l’articolo 23 del Testo unico con il quale si stabilisce che l’amministrazione finanziaria, allo scopo di verificare il rispetto delle norme stabilite in materia di produzione, deposito, trasformazione e impiego di prodotti energetici, puo’ prescrivere l’installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l’impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; Visto l’articolo 67 del Testo unico che prevede che le norme regolamentari per l’applicazione dello stesso Testo unico, con particolare riferimento all’accertamento e contabilizzazione dell’imposta, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione; Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, concernente le norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell’abbuono; Visto l’accordo siglato tra l’Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 per l’inizio della sperimentazione nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali di un nuovo sistema informatizzato del processo di gestione delle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti in tempo reale, denominato Infoil; Considerata la sperimentazione svolta nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali del sistema Infoil; Considerato che tale sistema ha come scopo quello di snellire e semplificare i controlli fiscali svolti nelle operazioni di movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti senza compromettere la correttezza, la completezza e la tempestivita’ delle informazioni aventi rilevanza fiscale; Ritenuta la necessita’ di disciplinare, dopo il completamento della sperimentazione, le modalita’ per l’adesione al nuovo sistema di controllo; Vista la positiva valutazione espressa dal Comando generale della Guardia di finanza; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 maggio 2009, n. 1483/09; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-12700/UCL del 23 settembre 2009; A d o t t a il presente regolamento: Art. 1 Definizione del regime 1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici, nei quali i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell’ Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto. 2. E’ ritenuto idoneo un sistema informatizzato di controllo in grado di: a) rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti; b) registrare le quantita’ introdotte ed estratte, e la relativa densita’, rilevate anche attraverso misurazione indiretta. 3. Il rilevamento del dato della densita’ dei prodotti finiti ottenuti negli stabilimenti di produzione e’ effettuato dal depositario autorizzato attraverso il prelievo sistematico di campioni, secondo le modalita’ stabilite dall’Agenzia delle dogane. 4. L’accertamento e la liquidazione dell’imposta afferente i prodotti ottenuti negli impianti di lavorazione sono effettuati dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente avvalendosi dei dati forniti dal sistema informatizzato, secondo le modalita’ stabilite dalla stessa Agenzia delle dogane. 5. Negli impianti di produzione, i prodotti gia’ accertati che residuano al termine delle operazioni di estrazione da un serbatoio sono reimmessi nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto. L’effettuazione di tali operazioni comporta, conformemente alla previsione dell’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, l’annullamento del carico d’imposta relativo al prodotto residuo del serbatoio. 6. Le eventuali differenze tra le risultanze contabili, i dati forniti dal sistema informatizzato e quelli rilevati manualmente in misura superiore a quanto consentito, dovranno essere giustificate dal depositario autorizzato e, in mancanza di cio’, troveranno applicazione le vigenti disposizioni sanzionatorie in materia.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota alle premesse:
– Si riportano i testi degli articoli 5, 18 e 23 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). – 1. La fabbricazione, la
lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in
regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono
escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base
forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e’ autorizzato
dall’amministrazione finanziaria. L’esercizio del deposito fiscale e’
subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di
cui all’art. 63. A ciascun deposito fiscale e’ attribuito un codice
di accisa.
3. Il depositario e’ obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli
prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento
dell’imposta che grava sulla quantita’ massima di prodotti che
possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla
capacita’ di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso,
l’importo della cauzione non puo’ essere inferiore all’ammontare
dell’imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In
presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici. L’amministrazione finanziaria ha
facolta’ di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita’. Tale esonero puo’ essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed
in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla
notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio
della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita’ dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a
controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale
e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria
deve assicurare, tenendo conto dell’operativita’ dell’impianto, la
tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario
autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l’arredamento e le
attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il
funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per
l’attivita’ di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta,
fuori dell’orario ordinario d’ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali
dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal
presente articolo nonche’ del divieto di estrazione di cui all’art.
3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per
le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della
licenza fiscale di esercizio.».
«Art. 18 (Poteri e controlli). – 1. L’amministrazione finanziaria
esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei
tributi relativi all’imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo’
applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed
ordinare, a spese del depositario autorizzato, l’attuazione delle
opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi
fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura. Presso
i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di
fabbrica che, per l’effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se
necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di
finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della
speciale tessera di riconoscimento di cui all’art. 31 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno
facolta’ di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell’accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte
sulla produzione e sui consumi; possono, altresi’, accedere
liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei
luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati
prodotti sottoposti ad accisa o dove e’ custodita documentazione
contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e
documenti. Essi hanno pure facolta’ di prelevare, gratuitamente,
campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito
verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre
a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su
richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all’acquisizione
degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e
sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d’imposta o chiunque partecipi,
anche come utilizzatore, all’attivita’ industriale o commerciale
attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati,
notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti
alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad
aziende ed istituti di credito o all’amministrazione postale di
trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti
intrattenuti con il cliente, secondo le modalita’ e i termini
previsti dall’art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell’accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti
utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi
ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in
caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti
reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l’amministrazione
finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i
quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al
comma 1 od uffici doganali, e’ disciplinato, anche riguardo alle
competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi
presso soggetti che svolgono attivita’ di produzione e distribuzione
di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a
fini diversi da quelli tributari, l’osservanza di disposizioni
nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario
coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell’amministrazione finanziaria, munito della
speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del
segnale di cui all’art. 24 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta’ di effettuare i servizi di controllo sulla
circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche
mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno
altresi’ facolta’, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli
al carico, nonche’ di procedere, gratuitamente, al prelevamento di
campioni.».
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). – 1. Il
regime del deposito fiscale e’ consentito per le raffinerie, per gli
altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti
energetici di cui all’art. 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad
esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00),
del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC
2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’art. 21, commi
4 e 5, nonche’ per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime
di deposito fiscale puo’ essere autorizzata per i depositi, per uso
commerciale, di prodotti energetici di capacita’ superiore a 3000
metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di
capacita’ superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti
petroliferi di capacita’ inferiore, quando risponde ad effettive
necessita’ operative e di approvvigionamento dell’impianto.
2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del
trasferimento e dell’impiego dei prodotti energetici,
l’amministrazione finanziaria puo’ prescrivere l’installazione di
strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento
delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo’,
altresi’, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con
l’impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti
prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per
quantita’ e qualita’ dal competente ufficio tecnico di finanza.
4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo
che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell’art. 6,
comma 6.
5. La licenza di cui all’art. 5 per la gestione in regime di
deposito fiscale degli stabilimenti di produzione dei prodotti
energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato
per violazioni all’accisa sui prodotti energetici per le quali e’
stabilita la pena della reclusione.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto ministeriale 18
settembre 1997, n. 383 (Regolamento recante norme per la
determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella
lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della
concessione dell’abbuono):
«Art. 1 (Cali di lavorazione degli oli minerali). – 1. In caso di
rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, d’ora in avanti denominato «testo unico», di oli minerali
soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo
massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso
l’abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi e’ fissato nella
misura dell’1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso
od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.
2. A richiesta dell’operatore puo’ essere riconosciuto
dall’ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le
rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo
superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti
effettuati dall’UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di
lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma
1.
3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su
autorizzazione dell’amministrazione finanziaria, promiscuamente con
materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l’effettuazione
di tali operazioni comporta l’annullamento del carico d’impresa sui
prodotti sottoposti alle medesime.».

Art. 3

Rilascio dell’ autorizzazione

1. L’Ufficio delle dogane territorialmente competente, effettuata
la verifica dell’istanza di cui all’articolo 2, promuove per il
tramite della Direzione regionale sovraordinata l’acquisizione del
parere obbligatorio e vincolante da parte dell’Area centrale
tecnologie per l’innovazione sugli aspetti informatici e di
connessione relativi all’attivazione e gestione del sistema. La
sperimentazione del sistema informatizzato, in parallelo alla
procedura ordinaria, dovra’ concludersi entro sei mesi dal
ricevimento dell’istanza.
2. Si prescinde dalla sperimentazione qualora si tratti di
stabilimento nel quale il programma informatizzato oggetto
dell’istanza sia stato gia’ attivato da almeno sei mesi dalla data
della richiesta, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui
all’articolo 2, nell’ambito del programma sperimentale condotto
dall’Agenzia delle dogane.
3. Conclusi gli adempimenti propedeutici di cui al comma 1,
l’Ufficio delle dogane territorialmente competente rilascia, ove
nulla osti, l’autorizzazione all’impiego della procedura di cui
all’articolo 1.

Art. 4 Adempimenti del depositario autorizzato 1. Il depositario, autorizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, assume la piena responsabilita’ delle operazioni di rilevanza fiscale contenute nella dichiarazione di programma giornaliero di lavorazione che si impegna a comunicare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro le ore 17 del giorno precedente all’inizio delle operazioni. Eventuali variazioni al programma giornaliero sono comunicate, al piu’ tardi, un’ora prima dell’inizio delle operazioni oggetto di variazione. Per le estrazioni a mezzo autobotti nel programma giornaliero non e’ necessario riportare il dettaglio della singola estrazione. Analoga responsabilita’ e’ assunta in carico dal depositario autorizzato per tutti gli altri dati ed eventi operativi, rilevanti ai fini delle accise, registrati nel sistema informatico. 2. Il depositario autorizzato e’ tenuto a conservare per due mesi i campioni delle partite di prodotti accertate, secondo le modalita’ stabilite dall’Agenzia delle dogane. Qualora l’Ufficio delle dogane territorialmente competente abbia provveduto a prelevare un campione e ad inviarlo in analisi al competente Laboratorio chimico specializzato, il depositario e’ tenuto a conservare i restanti esemplari del campione fino alla conclusione dell’accertamento analitico ivi comprese eventuali revisioni di analisi. 3. Presso i depositi fiscali autorizzati e’ eseguito una volta l’anno l’inventario ordinario fisico delle giacenze e, in particolare, l’inventario delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, per il calcolo delle perdite di lavorazione.

Art. 5 Attivita’ di controllo 1. Per i depositi fiscali muniti dell’autorizzazione prevista dall’articolo 3, comma 3, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue controlli periodici mediante interventi diretti, per accertarsi della regolarita’ delle operazioni di rilevanza fiscale e dell’esattezza dei dati forniti dagli strumenti automatici di misura, tenendo conto dei limiti di incertezze di misura previsti. 2. Per i depositi di cui al comma 1 che dispongano di idonei sistemi per la rilevazione automatica a distanza delle quantita’ di materie prime o semilavorati introdotte o di prodotti finiti estratti, della densita’ dei prodotti finiti contenuti nell’intero parco serbatoi, o per il prelievo automatico dei campioni di prodotti estratti, nonche’ di ulteriori sistemi automatizzati di controllo, l’Agenzia delle dogane adotta forme semplificate di controllo. 3. In presenza di irregolarita’ rilevate ai sensi dei commi 1 e 2, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 o delle istruzioni impartite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente procede alla revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 3, fatta salva la possibilita’ di valutare distintamente le singole fattispecie in ragione della comprovata buona fede del depositario autorizzato. 4. Il Corpo della guardia di finanza, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esercita le funzioni di vigilanza di competenza, accedendo, se ritenuto necessario, ai dati di cui all’articolo 1. 5. Per i depositi fiscali di produzione muniti dell’autorizzazione prevista dall’articolo 3, comma 3, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue altresi’ controlli periodici mediante il prelievo di campioni di prodotti estratti, tesi all’accertamento di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa
alla qualita’ della benzina e del combustibile diesel.
«Art. 8 (Accertamenti sulla conformita’ dei combustibili). – 1.
L’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2, e’
effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti
dall’art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli
uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal
Corpo della guardia di finanza.
2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell’Agenzia
delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un
numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell’Allegato
IV.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei
campioni di combustibili si effettua:
a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili
immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad
accertamento volto a verificarne la quantita’ e le qualita’, ai fini
della classificazione fiscale;
b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili
immagazzinati nel serbatoio del deposito;
c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui
combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati
sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita’
operative stabiliti dall’Allegato V. Non si applica quanto previsto
dall’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio
ed il Corpo della guardia di finanza provvedono altresi’
all’accertamento delle infrazioni di cui all’art. 9, comma 4. Il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette a
tali organi i piani approvati con le modalita’ previste dall’Allegato
III o adottati ai sensi dell’art. 9, comma 3.».

Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 ottobre 2009 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l’11 novembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 286

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-26&task=dettaglio&numgu=276&redaz=009G0181&tmstp=1259309848323

Affidamento dei figli e audizione dei minori nelle procedure giudiziarie. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rieti, con decreto del 17 aprile 2007, sui ricorsi riuniti del 15 settembre e del 13 ottobre 2006 di Ah. Ke. Ag. e Ca.Gi. , coniugi consensualmente separati con omologa del (OMESSO), affermata la propria giurisdizione in luogo di quella dei giudici finlandesi, s’e’ dichiarato incompetente sulle istanze di modifica delle disposizioni accessorie alla separazione, presentate dalla donna in rapporto al diritto di visita del padre ai due figli Ma. e C.M. , nati ad (OMESSO) il (OMESSO) e il (OMESSO), affidati nell’accordo omologato alla madre che, per ragioni di lavoro, si era trasferita in (OMESSO) con loro, domandando in quel paese pure il divorzio dal marito in data successiva, e sulla richiesta del Ca. di affidamento esclusivo a lui dei figli condotti all’estero contro la sua volonta’, con ogni altra statuizione consequenziale.

La Corte d’appello di Roma, sui reclami di entrambe le parti, con il decreto di cui in epigrafe, ha riaffermato la giurisdizione del giudice italiano impugnata dalla Ah. , in base alle regole sulla litispendenza tra giudizi in materia di affidamento di minori pendenti in piu’ Stati membri della CE, per essere stato adito il giudice italiano prima di quello finlandese, che, nel suo provvedimento interinale del 18 gennaio 2007, aveva disposto provvisoriamente incontri in quel paese tra padre e figli, in attesa della decisione della predetta Corte di merito.

E’ stato invece accolto l’appello del Ca. sulla competenza del primo giudice, da questo denegata a favore del tribunale per i minorenni, per essere stati i due figli sottratti e trattenuti illecitamente all’estero (Convenzione de L’Aja del 28 maggio 1970 e Legge 15 gennaio 1994, n. 64), affermandosi che in primo grado si erano chieste modifiche di patti accessori alla separazione, su cui doveva decidere il tribunale, ai sensi dell’articolo 710 c.p.c.. La Corte di merito, ha affidato al Ca. i due minori, senza disporre la loro audizione chiesta con le conclusioni dal P.G. assegnandogli la casa familiare in (OMESSO) e confermando la sanzione irrogata alla donna di euro 5000,00 ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., per aver violato le disposizioni concordate in sede di separazione consensuale.

In secondo grado e’ stata invece respinta la richiesta del Ca. di un contributo a carico della moglie per il mantenimento dei figli, ritenendosi non provata la capacita’ contributiva di lei, condannata alle spese del grado per la soccombenza.

Per la cassazione di tale decreto propone ricorso principale di dodici motivi la Ah. , cui resiste il Ca. con controricorso e ricorso incidentale di due motivi, cui controparte replica con altro controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevato che i due ricorsi proposti in questa sede gia’ risultano iscritti con un solo numero di Ruolo generale e devono quindi valutarsi unitariamente.

1.1. Vanno rigettate le eccezioni del Ca. di inammissibilita’ del ricorso principale in rapporto alla procura al difensore della Ah. , rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al ricorso, ritenuta priva del requisito della specialita’ e a causa della natura non decisoria ne’ definitiva del decreto impugnato, sempre modificabile e comunque emesso allo stato degli atti.

La procura in calce al ricorso e’ apposta su foglio congiunto ad esso e in essa vi e’ delega agli avvocati Martignetti a rappresentare e difendere la Ah. nel presente giudizio; nell’atto non si evidenziano espressioni incompatibili con la volonta’ della donna di essere rappresentata e difesa nella fase di legittimita’ conseguente al ricorso cui esso accede (Cass. 7 marzo 2006 n. 5868, 5 settembre 2005 n. 17768, 12 luglio 2005 n. 14611, 13 agosto 2004 n. 15738, 19 aprile 2002 n. 5722).

Le stesse sentenze citate nel controricorso del Ca. a sostegno della eccezione evidenziano che il contenuto della procura determina la inammissibilita’ della impugnazione soltanto qualora, dalla lettura di essa, sorgano dubbi in ordine al giudizio cui l’atto si riferisce, che rendano incompatibile la procura e il conferimento di poteri al difensore per il ricorso per cassazione (con Cass. n. 9173 del 2003 citata in ricorso, cfr. Cass. 21 marzo 2005 n. 6070 e 16 dicembre 2004 n. 23381).

In rapporto alla ricorribilita’ ex articolo 111 Cost., dei decreti emessi dalla Corte d’appello sui reclami contro i provvedimenti del tribunale sulle istanze di modifica di disposizioni accessorie alla separazione, essa certamente sussiste per il carattere di stabilita’ – sia pure temporanea e non permanente – di tali atti giurisdizionali, che li rende idonei al giudicato ebus sic stantibus, anche se ne e’ possibile la modifica per circostanze sopravvenute con altro procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all’eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cosi’ Cass. 7 dicembre 2007 n. 25619 e 18 agosto 2006 n. 18187, 28 giugno 2006 n. 18627, 16 maggio 2005 n. 10229, 30 dicembre 2004 n. 24265, tra altre).

Tale conclusione non esclude la preclusione del ricorso per cassazione contro i provvedimenti urgenti emessi in via provvisoria e interinale nel corso del giudizio di separazione, a seguito di reclamo alla Corte d’appello contro le disposizioni date dal presidente nella comparizione personale dei coniugi, o dal G.I. in corso di causa (Cass. 6 novembre 2008 n. 26631).

Diversa e’ pure la fattispecie di cui all’articolo 317 bis c.c., relativa alla potesta’ genitoriale sul figlio naturale, nella quale il giudice, anche d’ufficio, interviene con propri provvedimenti ell’esclusivo interesse del figlio, senza incidere su pregresse statuizioni con valore di giudicato, per cui non e’ necessario che tali atti abbiano natura decisoria e idoneita’ a divenire con il medesimo effetto di legge tra le parti (S.U. ord. 8 aprile 2008 n. 9042, S.U. 30 novembre 2007 n. 25008, S.U. 15 luglio 2003 n. 11026 e 12 luglio 2002 n. 10128).

La stabilita’ del provvedimento giurisdizionale, che lo rende idoneo a divenire giudicato, puo’ essere permanente o temporanea e, anche in tale secondo caso, allorche’ l’atto incida su diritti soggettivi delle parti, come accade nella fattispecie, e’ ovvia la sua decisorieta’ che ne comporta la ricorribilita’ ai sensi dell’articolo 111 Cost. (sul tema, cfr. S.U. 9 gennaio 2001 n. 1). Infine, per le pronunce emesse successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, come quella oggetto di ricorso, anche le carenze motivazionali denunciate in alcuni motivi dell’impugnazione principale e in quella incidentale, sono prospettabili ai sensi dell’articolo 111 Cost., in rapporto dell’articolo 360 c.p.c., u.c., novellato dalla Legge del 2006, che qualifica violazione di legge il n. 5 del comma 1 della norma del codice di rito, in relazione ai principi del giusto processo, che non puo’ che svolgersi nel contraddittorio tra le parti e concludersi con una pronuncia motivata, come sancito dalla norma costituzionale (in tal senso Cass. 5 giugno 2009 n. 12990 e 3 novembre 2008 n. 26426).

Tali principi valgono pure allorche’ oggetto di impugnazione sia un decreto, che in astratto puo’ mancare di motivazione se non e’ espressamente imposta per legge (articoli 737 e 135 c.p.c.), e se prevista, e’ sommaria, dovendo dare conto delle ragioni per le quali i giudici incidono sui diritti delle parti per i principi del giusto processo (Cass. 13 febbraio 2004 n. 2776).

Nella concreta fattispecie i ricorsi, principale e incidentale, sono entrambi ammissibili anche per le parti in cui deducono carenze o difetti di motivazione del decreto impugnato.

2.1. I primi quattro motivi del ricorso principale propongono la questione di giurisdizione, denunciando il primo violazioni di legge e gli altri tre vizi motivazionali del decreto.

Si denuncia in primo luogo violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 12 del Regolamento del Consiglio della C.E. 27 novembre 2003 n. 2201/2003 dal decreto di merito che afferma la giurisdizione del giudice italiano invece di quella del giudice finlandese, per essersi i due figli minori del cui affidamento si tratta stabilmente trasferiti in (OMESSO) pochi giorni prima dell’inizio del procedimento italiano da parte della Ah. . Il citato Regolamento, all’articolo 8, prevede la competenza generale delle autorita’ giurisdizionali dello Stato membro per le domande relative alla responsabilita’ genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro, alla data in cui sono adite e nel caso Ma. e C.M. vivevano in (OMESSO) dal (OMESSO), mentre Ca.Gi. ha adito il Tribunale di Rieti, chiedendo il loro affidamento esclusivo solo nell’ottobre successivo, oltre tre mesi dopo che i minori avevano lasciato la loro pregressa residenza italiana.

Il quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., e’ il seguente: Dica la Cassazione se la Corte di appello di Roma, avendo dichiarato in motivazione che i minori erano stati trasferiti in (OMESSO) pochi giorni prima dell’inizio del procedimento italiano promosso dal Ca. dinanzi al Tribunale di Rieti, per ottenere l’affido esclusivo dei figli, abbia errato nell’affermare la propria giurisdizione in luogo di quella del giudice finlandese, disapplicando l’articolo 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, non essendo piu’ l’Italia il paese di residenza abituale dei figli minori.

Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso denunciano carenze motivazionali del decreto impugnato in ordine ai presupposti di fatto della rilevata giurisdizione del giudice italiano.

Dalla Corte di merito si afferma che nessuna delle parti ha chiesto l’affidamento dei minori in forza della Convenzione dell’Aja, essendosi domandata piu’ semplicemente, una modifica delle condizioni della separazione, ma cosi non si giustifica la giurisdizione del giudice italiano, per il citato articolo 8 che collega il potere di decidere al luogo ove risiede il minore al momento della domanda che nel caso era quello finlandese.

Il terzo motivo di ricorso censura il decreto d’appello, per avere fondato la affermazione della propria giurisdizione sul fatto che la stessa ricorrente si era rivolta al Tribunale di Rieti per poi scoprire che questo non aveva giurisdizione; in realta’ la Ah. ha chiesto il 15 settembre 2006, nei tre mesi dal trasferimento dei figli, al giudice italiano la modifica del solo diritto di visita ai figli del padre, in ragione della ultrattivita’ della residenza per tale tempo prevista nell’articolo 9 del citato Regolamento CE.

Dopo oltre tre mesi dal cambio di residenza dei figli, il Ca. ad ottobre ha richiesto l’affidamento esclusivo dei figli, sul quale poteva decidere solo l’autorita’ giudiziaria finlandese e il decreto non giustifica la giurisdizione del giudice italiano.

Il quarto motivo di ricorso censura le carenze motivazionali del decreto in ordine alla circostanza in esso riportata che i giudici finlandesi avrebbero riconosciuto la giurisdizione dei giudici italiani, adottando solo provvedimenti urgenti e provvisori sugli incontri padre-figli, fino alla decisione dei giudici italiani.

Il Tribunale di Helsinki con provvedimento del 5 novembre 2007 ha riconosciuto la prevenzione della controversia sul diritto di visita del padre ai figli, di cui alla domanda della madre, e ha provveduto su di esso provvisoriamente, nulla affermando in ordine al loro affidamento esclusivo al Ca. , avendo su tale domanda giurisdizione il giudice finlandese, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 e dovendo solo esso pronunciarsi sui diritti di visita accessori, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso Regolamento.

2.2. La questione della mancata audizione dei minori nel procedimento di merito e’ dedotta nel quinto e sesto motivo del ricorso principale; anzitutto si denuncia violazione dell’articolo 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, dell’articolo 6 capo B della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, aperta alla firma a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77, dell’articolo 23 del citato Regolamento CE n. 2001/2003, dell’articolo 155 sexies c.c., applicabile in via estensiva o almeno analogica al procedimento di modifica delle condizioni di separazione, nonche’ degli articoli 3, 21 e 111 Cost..

Afferma la Ah. che la Corte d’appello erroneamente non ha ascoltato i due minori, dei quali, nel corso del secondo grado, il primo, Ma. , ha compiuto dodici anni, mentre l’altro, M. , pur avendo solo dieci anni, era dotato di capacita’ di discernimento, che avrebbe imposto la sua audizione ai sensi delle norme indicate, tenuto conto che il P.G. in data 6 luglio 2007 aveva chiesto che la Corte ai fini della richiesta modifica del regime di affidamento voglia procedere alla necessaria istruttoria, verificando anche tramite l’audizione diretta dei minori, quale sia il regime di affidamento piu’ adeguato alle esigenze dei medesimi e quale il piu’ idoneo collocamento. Il quesito di diritto di cui all’articolo 366 bis c.c., e’ il seguente: dica la S.C. se il mancato ascolto nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Roma del minore Ca. Ma. , che aveva compiuto 12 anni nel corso del secondo grado e il mancato ascolto del minore M. all’epoca di dieci anni, e, comunque, il mancato accertamento della capacita’ di discernimento di quest’ultimo ai fini dell’ascolto da parte dell’autorita’ giudiziaria italiana, possa essere considerato violazione del principio dell’ascolto introdotto nell’ordinamento dalle Convenzioni internazionali, che ne riconoscono la rilevanza di cui si e’ dedotta la violazione, oltre che della Legge 15 gennaio 1994, n. 64, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 e dell’articolo 155 sexies c.c., applicabile in via estensiva o analogica anche alla modifica delle condizioni di separazione. A tale censura e’ connessa quella di cui al sesto motivo di ricorso, che lamenta l’omessa motivazione sul punto della mancata audizione dei minori, in rapporto alla modifica del loro affidamento, cosi’ privandosi loro del diritto di manifestare le proprie ragioni in una vicenda essenziale per la loro vita.

2.3. Il settimo e ottavo motivo di ricorso censurano il decreto per insufficiente motivazione sul ribaltamento dello affidamento dei minori alla madre concordato nella separazione consensuale con l’affidamento esclusivo al padre, senza considerare la volonta’ manifestata dai figli di voler vivere con la madre e il fatto che essi non avevano piu’ rapporti con il padre e avevano sofferto di disturbi psichici alla ripresa dei rapporti con lui. Nell’ottavo motivo, si deduce il carattere apodittico della presunta idoneita’ del padre a svolgere il compito di affidatario, con la esclusione immotivata che egli potesse assumere in futuro comportamenti pregiudizievoli ai figli, in rapporto alla modestia delle risultanze istruttorie del secondo grado.

Il nono e decimo motivo lamentano insufficiente motivazione del decreto in ordine all’affermazione che i minori sarebbero stati inseriti in un ambiente a loro estraneo, risultando invece che essi dalla nascita avevano trascorso le vacanze in (OMESSO) e in rapporto alla rilevata inidoneita’ della ricorrente a svolgere i compiti di affidataria, apoditticamente affermata, nonostante la donna avesse evidenziato la sua capacita’ di proteggere la prole anche dai comportamenti pregiudizievoli del padre.

L’undicesimo motivo del ricorso principale chiede che, con la cassazione del decreto, nella statuizione sull’affidamento al padre, sia ripristinata l’assegnazione della casa familiare alla madre, sotto il profilo dell’insufficiente motivazione a base di entrambe le predette statuizioni della Corte di merito, mentre il dodicesimo motivo deduce erronea valutazione della condotta della ricorrente nella fattispecie, che avrebbe determinato la irrogazione della sanzione di euro 5000,00, di cui all’articolo 709 ter c.p.c., per inadempimento delle condizioni concordate della separazione consensuale.

3. Nel controricorso, il Ca. deduce che i figli sono stati trasferiti definitivamente in (OMESSO) non nel (OMESSO) ma dopo l’(OMESSO) di quell’anno, essendo stati fino a tale ultima data in (OMESSO), a (OMESSO), nella casa familiare. Non e’ applicabile L’articolo 9 del regolamento CE n. 2001 del 2003 alla fattispecie, perche’ la residenza abituale dei minori alla data delle domande non era in (OMESSO) e la norma citata disciplina la sola ipotesi di lecito trasferimento dei minori da uno ad altro Stato membro della U.E. e non il caso di illecita sottrazione dei minori, come il presente, per il quale la donna e’ stata condannata con decreto ai sensi dell’articolo 388 c.p..

L’articolo 12 del Regolamento n. 2201/2003 prevede inoltre il potere di decidere delle autorita’ giurisdizionali dello Stato membro, la cui giurisdizione sia stata accettata dalle parti, e nel caso entrambi i coniugi hanno adito il Tribunale di Rieti, da loro stessi riconosciuto competente.

Il Tribunale di Helsinki, con sentenza del 5 novembre 2007, ha dichiarato competente a decidere su affidamento e diritto di visita dei figli dei coniugi Ah. – Ca. , la Corte d’appello di Roma gia’ adita su tali questioni, risolvendo in favore di questa la litispendenza internazionale.

In rapporto alle denunciate insufficienze motivazionali, il Ca. ritiene che la natura di decreto della decisione impugnata ne consente una motivazione sommaria, confermando che i minori non sono stati ascoltati, perche’ la madre non li ha condotti in (OMESSO), allorche’ il Tribunale di Rieti li aveva convocati per due volte per tale audizione.

3.1. Il ricorso incidentale del Ca. censura il decreto di merito in primo luogo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 155 c.c., commi 2 e 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte d’appello di Roma disposto, contestualmente all’affido esclusivo dei figli al padre, la revoca del contributo posto a carico di questo per il loro mantenimento nella separazione consensuale omologata.

Ad avviso del ricorrente incidentale, venuto a mancare l’affidamento alla madre, consegue automatica la cessazione della causa dell’attribuzione patrimoniale in favore di lei.

Il quesito ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. chiede a questa Corte di dire se, per quanto disposto dall’articolo 155 c.c., la revoca dell’affidamento alla madre dei figli minori Ma. e M. e il contestuale loro affidamento al padre comporti quale necessaria conseguenza la revoca del contributo al mantenimento per i figli a carico del Ca. in favore della Ah. , stabilito in sede di separazione consensuale.

3.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia poi la motivazione contraddittoria del decreto impugnato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere ritenuto non esservi elementi di prova per porre a carico di controparte, quale genitore non affidatario, un contributo da corrispondere all’affidatario per il mantenimento dei figli.

Si deduce violazione dell’articolo 155 c.c., commi 2 e 4, per non avere il decreto imposto detto contributo a carico della madre, essendovi documentazione sufficiente per disporre tale contributo da parte della donna, come i documenti dal n. 35 al n. 42, allegati al fascicolo di parte, che fanno riferimento all’attivita’ di professore universitario della donna, come una delle ragioni giustificatrici del trasferimento ad (OMESSO).

Se il ricorrente incidentale, autista, doveva contribuire al mantenimento dei figli con euro 500,00 al mese, certamente la donna avrebbe potuto corrispondere allo stesso titolo una somma maggiore al padre dei minori.

4.1. I primi quattro motivi del ricorso principale, attinenti alla questione di giurisdizione sono infondati e da rigettare. Effettivamente il criterio di collegamento su cui si fonda il riparto di giurisdizione tra autorita’ giurisdizionali di Stati membri della U.E., in ordine alle decisioni sull’affido e le modalita’ di visita a figli minori, in base all’articolo 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, e’ quello della residenza abituale del figlio, per il rapporto di prossimita’ del minore al giudice che deve decidere sulle modalita’ di vita di lui (su tale criterio cfr. S.U. 24 marzo 2006 n. 6585 e 7 marzo 2005 n. 4807 e sul principio di prossimita’, utile per individuare il giudice territorialmente competente in rapporto all’affidamento di minori, cfr. la recente S.U. 9 dicembre 2008 n. 28975).

La Corte d’appello – si afferma nel ricorso principale – non avrebbe tenuto conto che i minori si erano trasferiti in (OMESSO) dal (OMESSO), prima dell’inizio dell’azione della Ah. per la modifica del diritto di visita del Ca. ai figli, per cui esattamente ella aveva adito il Tribunale di Rieti nel settembre successivo, cioe’ nei tre mesi dal mutamento di residenza abituale dei minori, come consentito dall’articolo 9 del Regolamento CE citato, che sancisce, per tale limitato periodo di tempo, la ultraattivita della preesistente residenza abituale dei minori, come criterio di collegamento per individuare tra le autorita’ giudiziarie degli Stati della U.E., quella avente giurisdizione in caso di trasferimento di uno dei coniugi con i figli in altro Stato membro della comunita’.

Peraltro, il concetto di residenza abituale dei minori, come centro di vita e di relazioni degli stessi, corrisponde a fatti accertabili dal solo giudice del merito la cui decisione non a censurabile per cassazione se motivatamente accertata, (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22507 e 10 ottobre 2003 n. 15145): la Corte d’appello ha ricostruito le circostanze relative alla vita di Ca. Ma. e M. , evidenziando che essi avevano sempre vissuto a (OMESSO) fino alla separazione dei genitori e solo nel (OMESSO) erano stati condotti in (OMESSO) dalla madre, che si era impegnata in sede di separazione a rimanere in (OMESSO) e a risiedervi con i figli.

Ad avviso dei giudici di merito, la Ah. aveva dedotto, nel ricorso introduttivo dell’azione da lei iniziata dinanzi al Tribunale di Rieti nel settembre 2006 che, a quella data, ella aveva intenzione di trasferire la residenza propria e dei figli in (OMESSO) e non che il trasferimento era gia’ avvenuto.

In sostanza, alla data di tale ricorso (5 – 15 settembre 2006), poteva presumersi sussistere ancora lo stabile rapporto dei minori con la casa familiare in (OMESSO), la quale nel giugno precedente, con la omologazione, era stata assegnata alla madre, perche’ continuasse a vivervi con i figli.

Alla data della domanda di modifica dell’affidamento dei figli da parte del Ca. ((OMESSO)), lo stesso, avendo appreso, dal ricorso della moglie per la prima volta la intenzione di lei di trasferirsi con i figli in (OMESSO), ben poteva ritenere sussistere la giurisdizione del Tribunale di Rieti, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento CE 2201/2003, potendo egli escludere, in base alle notizie fornite dalla controparte, che fossero gia’ decorsi tre mesi dal cambio di residenza abituale dei minori, per cui egli pure poteva fruire della ultraattivita’ della giurisdizione italiana di cui al citato articolo 9 del Regolamento CE, facendo decorrere il termine trimestrale, per i principi del giusto processo e del contraddittorio, dalla intervenuta comunicazione a lui della mutata abituale residenza dei minori, ancora non avvenuta secondo le deduzioni del ricorso della Ah. all’inizio del mese di (OMESSO).

A tale conoscenza fa del resto chiaro riferimento l’articolo 10 del medesimo Regolamento CE, per il caso di illecito trasferimento all’estero dei minori, che, per tale sua natura, deve presumersi non conosciuto da chi agisce per la modifica delle condizioni della separazione consensuale ex, articoli 711 e 710 c.p.c..

Correttamente quindi il Ca. ha chiesto al giudice italiano, l’affidamento in via esclusiva dei figli Ma. e M. , a rettifica di quanto concordato con la moglie nella separazione consensuale, nel termine di tre mesi dalla data in cui egli ha avuto consapevolezza del possibile trasferimento della residenza abituale dei minori in (OMESSO), ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento CE, indipendentemente dalla illiceita’ del mutamento della dimora abituale operato da controparte in violazione degli accordi di separazione, come accertato in sede penale.

Se l’autonomia dei due ricorsi delle parti, riuniti dal Tribunale di Rieti, esclude che la donna abbia accettato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di affidamento esclusivo del Ca. , sulla quale anzi ella ha sollevato subito l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 12 del Regolamento per radicare i poteri cognitivi sulla domanda nel giudice italiano, certamente sussiste la connessione e litispendenza delle due cause riunite dinanzi al giudice italiano con quella di divorzio iniziata dal Ah. successivamente dinanzi al Tribunale di Helsinki, che ha espressamente riconosciuto detta connessione.

L’articolo 19 del Regolamento CE piu’ volte citato chiarisce che nei casi di litispendenza e/o connessione, l’autorita’ giudiziaria adita successivamente, deve dichiarare la propria incompetenza a favore di quella investita della stessa questione o di questione connessa, anche se puo’ emettere i provvedimenti urgenti di cui all’articolo 20 nell’interesse dei minori.

Nel caso, correttamente il Tribunale di Helsinki ha dato le disposizioni urgenti relative ai minori Ca. , riconoscendo pero’ la giurisdizione del giudice italiano preventivamente adito sull’affidamento oggetto della domanda del padre e sul diritto di visita oggetto dell’azione della madre, non potendosi accogliere la deduzione di cui al ricorso principale sulla differenza tra le questioni proposte ai due giudici dei diversi Stati membri, apparendo esse almeno strettamente connesse se non identiche in rapporto al carattere accessorio di esse nel processo di divorzio, con conseguente applicabilita’ della disciplina che precede, per cui competente e’ comunque il giudice adito per primo e quindi quello italiano.

Se e’ vero che si e’ esattamente tenuto distinto il diritto di visita dall’istituto dell’affidamento, in rapporto al trasferimento all’estero o al mancato rientro di minori, che non si ritengono sottratti illecitamente all’altro genitore allorche’ l’allontanamento avviene ad opera dell’affidatario con il quale i minori devono convivere come nel caso (Cass. 2 luglio 2007 n. 14960, 14 luglio 2006 n. 16092 e 5 maggio 2006 n. 10374), non e’ pero’ contestato che tale mobilita’ internazionale e mutabilita’ della residenza abituale, era stata convenzionalmente esclusa dai coniugi nelle condizioni da loro concordate della separazione, tanto che la ricorrente, come gia’ detto, e’ stata anche condannata penalmente per mancata esecuzione dell’accordo omologato dal Tribunale di Rieti e ai sensi dell’articolo 388 c.p..

Esattamente la Corte d’appello ha qualificato illecito il mancato rientro dei minori in (OMESSO), rilevando come il Ca. non avesse agito nella fattispecie in base alle Convenzioni dell’Aja del 1970 e 1980, per ottenere il ritorno dei figli nella casa familiare, con il ripristino del suo diritto di visita a mezzo dell’Autorita’ centrale di cui a tali accordi e ai sensi della Legge 15 gennaio 1994, n. 64, di ratifica di essi, per cui la presente azione ha potuto continuare e non s’e’ dovuta sospendere in attesa dell’esito del procedimento di rientro dei figli (Cass. 15 ottobre 1997 n. 10090).

La rilevata violazione degli accordi di separazione, per effetto del trasferimento in (OMESSO) della residenza propria e dei minori ad opera della madre, in rapporto alla giurisdizione, comporta l’applicabilita’ dell’articolo 10 del Regolamento piu’ volte citato, per cui resta competente a decidere della responsabilita’ genitoriale sui minori il giudice della pregressa residenza abituale dei minori fino alla data dell’acquisizione della nuova residenza, finche’ non sia decorso un anno da quando chi aveva diritto a chiedere il ripristino del diritto di visita o il rientro, ha avuto conoscenza del cambio di residenza, per cui, anche per tale profilo, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, da confermare in questa sede, con il rigetto del ricorso principale sulla questione relativa.

E’ infatti infondata anche la censura di cui al secondo motivo di ricorso principale, avendo esattamente la Corte di merito richiamato le citate Convenzioni de L’Aja, ratificate con la legge n. 64 del 1994, per riaffermare la sua giurisdizione, anche se non in collegamento all’articolo 10 del Regolamento CE citato, essendo rilevante la circostanza che l’ Ah. si fosse rivolta al giudice italiano nel (OMESSO), informando della sua intenzione di trasferirsi all’estero solo in questa data e cosi’ rimettendo in termini il Ca. per proporre al giudice italiano la domanda di affidamento esclusivo (terzo motivo di ricorso), fermo restando il corretto richiamo alla decisione interlocutoria dei giudici finlandesi sui minori e alla litispendenza e connessione rilevata da costoro, che ancora una volta comporta il potere di decidere dei giudici italiani (quarto motivo).

4.2. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono da ritenere invece fondati nei limiti che seguono, in rapporto alla mancata audizione dei figli nel presente procedimento, destinato a regolare in via esclusiva o prevalente interessi primari degli stessi minori, anche se Ma. ha compiuto dodici anni nel periodo tra la riserva della decisione e la pubblicazione del decreto impugnato (marzo 2008), mancando in questo atto ogni pronuncia motivata, anche di rigetto, sulla richiesta del P.G. del luglio 2007 di audizione dei due adolescenti e di ulteriore istruzione della causa, prima di decidere sulla modifica dello affidamento esclusivo alla madre concordato a giugno del 2006, riconoscendolo in favore del solo padre nel luglio 2008 dopo soli due anni dalla precedente soluzione (sull’obbligo di motivazione in ordine alla richiesta di audizione dei minori e al rigetto di essa, cfr. Cass. 23 luglio 2007 n. 6899).

Invero i minori che, ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento (in tal senso sembra, sia pure con aperture, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15145), sono stati esattamente ritenuti portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale (cosi’ C. Cost. 30 gennaio 2002 n. 1).

Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione (sul rilievo di tali interessi per la denuncia del vizio processuale del mancato ascolto dei minori cfr. Cass. 12 giugno 2007 n. 13761 e 18 giugno 2005 n. 13173, non rilevando i principi di insindacabilita’ della decisione di non procedere all’ascolto dei minori, in caso di potenziale dannosita’ di essa per i soggetti non sentiti, di cui a Cass. 27 luglio 2007 n. 16753, in difetto di qualsiasi pronuncia dei giudici di merito in tal senso).

L’audizione dei minori che, nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, non e’ imposta per legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e 19 dicembre 2003 n. 19544), anche in tale procedura si e’ pero’ ritenuta in genere opportuna, se possibile (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e la citata n. 15145 del 2003).

Tale audizione era prevista dall’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 che ritiene sussistere, in caso di riconoscimento della capacita’ di discernimento del minore, il diritto di questo di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, dandogli la possibilita’ di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda.

In base a tale norma sovranazionale l’ascolto dei minori oggetto del procedimento nelle opposizioni allo stato di adottabilita’ si e’ ritenuto di regola necessario (Cass. 9 giugno 2005 n. 12168, 26 novembre 2004 n. 22235, 21 marzo 2003 n. 4124, 16 luglio 2000 n. 9802, tutte al seguito di Cass. 13 luglio 1997 n. 9802).

L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori e’ divenuta comunque obbligatoria con l’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n. 16753 del 2007).

La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (in tal senso Cass. ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata).

In conclusione, il quesito conclusivo del quinto motivo di ricorso puo’ avere risposta positiva, in rapporto alla dedotta violazione dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e dell’articolo 155 sexies c.c., introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54, dovendosi ritenere necessaria l’audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l’omesso ascolto, con conseguente fondatezza anche del sesto motivo d’impugnazione nei limiti ora indicati e necessita’ di cassare l’intero decreto in rapporto alla dedotta omissione dei giudici di merito.

Neppure rileva in questa sede il tentativo del tribunale di Rieti di ascoltare i minori non andato a buon fine in un contesto nel quale pero’ il primo giudice si e’ dichiarato incompetente a provvedere sull’affido dei figli al padre.

4.3. Restano quindi assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e quello incidentale.

Sara’ il giudice del rinvio che potra’ tenero conto se sussistente della volonta’ manifestata dai minori di rimanere a vivere con la madre (settimo motivo) e dovra’ rivalutare l’affermata idoneita’ del Ca. e essere affidatario dei figli (ottavo motivo).

L’esigenza di audizione dei due minori per interpellarli sul loro affidamento, in ordine al loro ambiente di vita in (OMESSO) e in (OMESSO) e sulla capacita’ della madre di esercitare la potesta’ genitoriale, comporta assorbimento anche del nono e decimo motivo di ricorso, in rapporto all’assegnazione della casa familiare e all’eventuale sanzione ai sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., alla Ah. , per inadempimento delle condizioni della separazione (undicesimo e dodicesimo motivo).

Anche i due motivi di ricorso incidentale, in quanto relativi alla revoca del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, di cui alla separazione consensuale, e alla condanna della madre a contribuire al mantenimento dei figli, devono riservarsi al giudizio di rinvio, all’esito dell’istruttoria da compiere e previa valutazione dell’interesse dei minori.

5. In conclusione questa Corte, riuniti i due ricorsi contro lo stesso decreto della Corte d’appello di Roma, deve rigettare i primi quattro motivi di quello principale, confermando la giurisdizione del giudice italiano, e accogliere il quinto e sesto motivo, che censurano la omessa audizione immotivata dei due minori prima della modifica dell’affidamento in favore del padre, con conseguente cassazione del decreto impugnato e assorbimento degli altri motivi della impugnazione principale e di quella incidentale e rinvio della presente causa ad altra sezione della stessa Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perche’ si pronunci sulle domande delle parti, procedendo alla necessaria istruttoria e provvedendo su di esse e sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso della Ah. e, confermata la giurisdizione del giudice italiano, accoglie il quinto e sesto motivo della stessa impugnazione, dichiarando assorbiti i residui motivi di questa e quella incidentale del Ca. ; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d’appello.

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