DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attivita’ di contrasto e di gestione dell’afflusso di extracomunitari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 274 del 24-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari sul
territorio italiano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato,
da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Considerato il rilevante numero di dichiarazioni di emersione dal
lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari presentate dai datori
di lavoro ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, con conseguente necessita’ di consentire l’espletamento, in
termini di somma urgenza, di tutte le misure organizzative necessarie
ad un efficace gestione delle procedure amministrative di
regolarizzazione delle posizioni lavorative corrispondenti alle
predette dichiarazioni di emersione;
Considerato altresi’ che le attivita’ necessarie al contrasto ed
alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle
Amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su
quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui
si rende necessario, anche in relazione alle nuove dimensioni del
fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e strategie che
assicurino un livello di operativita’ almeno non inferiore a quello
attuale;
Ravvisata pertanto la necessita’ di continuare a fronteggiare la
persistente situazione di criticita’ in rassegna con l’esercizio di
poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura
eccezionale;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i
presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per la proroga dello stato d’emergenza in rassegna su
tutto il territorio nazionale;
Vista la nota del Ministro dell’interno del 17 novembre 2009 con la
quale e’ stata rappresentata la necessita’ di un’ulteriore proroga
dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 2009 ;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di
emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l’afflusso di
extracomunitari nel territorio nazionale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-24&task=dettaglio&numgu=274&redaz=09A14317&tmstp=1259133001558

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168 Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonche’ di trasferimenti erariali ai comuni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 274 del 24-11-2009

testo in vigore dal: 24-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare disposizioni relative al differimento del versamento di parte dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Differimento del versamento di acconti d’imposta 1. Il versamento di venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009 e’ differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno gia’ provveduto al pagamento dell’acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 4. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale fine, dalla contabilita’ speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, e’ versata nell’anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ incrementata, per l’anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l’anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.

Art. 2. Trasferimenti erariali ai comuni 1. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell’interno una apposita certificazione del maggiore gettito accertato a tutto l’anno 2009 dell’imposta comunale sugli immobili, derivante dall’applicazione dei commi da 33 a 38, nonche’ da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalita’ e termini stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno. 2. Per l’anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell’interno e’ autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all’ottanta per cento della differenza tra l’importo certificato per l’anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-24&task=dettaglio&numgu=274&redaz=009G0174&tmstp=1259133001558

LEGGE 24 novembre 2009, n. 167 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 274 del 24-11-2009

testo in vigore dal: 25-11-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 24 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2724): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca (Gelmini) il 25 settembre 2009. Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla XI commissione il 6, 7, 8, 13 e 14 ottobre 2009. Esaminato in aula il 19 ed il 20 ottobre 2009 ed approvato il 21 ottobre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1835): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente , il 23 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 28 ottobre 2009. Esaminato dalla 7ª commissione il 28 ottobre 2009; il 3, 4, 5, 11, 12 e 17 novembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 18 novembre 2009.

Avvertenza
Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale. n.
223 del 25 settembre 2009.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le
modifiche apportate alla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 46.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-24&task=dettaglio&numgu=274&redaz=009G0179&tmstp=1259133001558

Raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 308/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) Nelle sue conclusioni del 12 giugno 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a definire una base coerente per l’uso coordinato dello spettro reso disponibile grazie al passaggio dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione
digitale (il cosiddetto dividendo digitale), su base
non esclusiva e non vincolante. Vi dovrebbero essere
inclusi in particolare gli aspetti tecnici, l’analisi dei costi
e l’impatto socioeconomico delle varie opzioni, nonché le
condizioni normative per l’accesso alle frequenze.
(2) Anche il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del
24 settembre 2008 «Trarre il massimo beneficio dal dividendo
digitale in Europa: un approccio comune all’uso
dello spettro liberato dal passaggio al digitale» ( 1 ), ha sottolineato
i possibili vantaggi di un approccio coordinato
all’uso dello spettro nell’Unione europea per realizzare
economie di scala, sviluppare servizi senza fili interoperabili
ed evitare la frammentazione che condurrebbe a un
uso non ottimale di questa risorsa limitata. Il Parlamento
ha perciò invitato gli Stati membri a collaborare attivamente
per superare gli ostacoli nazionali alla (ri)distribuzione
efficiente del dividendo digitale.
(3) In precedenza, nelle conclusioni del 1 o dicembre 2005, il
Consiglio aveva già invitato gli Stati membri a portare a
termine il passaggio al digitale per quanto possibile entro
il 2012.
(4) In base al quadro normativo per le comunicazioni elettroniche
gli Stati membri hanno il compito di incoraggiare
l’uso efficiente dello spettro radio e garantirne la
gestione efficace. In connessione con il principio di una
migliore regolamentazione questo presuppone la necessitÃ
di allocare lo spettro radio in modo da ottenere i
maggiori benefici possibili per la collettività in termini
culturali, economici e sociali. Alla luce dei diversi contesti
nazionali e delle diverse situazioni preesistenti è necessario,
tuttavia, che questo principio sia applicato gradualmente
e con sufficiente flessibilità.
(5) I potenziali vantaggi sociali ed economici dei servizi futuri
che sfrutteranno le frequenze del dividendo digitale
non si potranno realizzare appieno fin tanto che non
saranno liberate le porzioni dello spettro radio che erano
o sono ancora utilizzate per l’emittenza radiotelevisiva in
forma analogica. Inoltre, la tecnologia della televisione
digitale terrestre è sempre più accessibile per utenti e
consumatori a prezzi convenienti. Molti Stati membri
hanno già «spento» le tecnologie di radiotrasmissione
analogica e molti altri hanno deciso che entro il 2012
tutte le trasmissioni radiotelevisive useranno la tecnologia
digitale.
(6) È quindi essenziale attuare una politica europea coerente
per la transizione alla tecnologia digitale e lo spegnimento
delle trasmissioni analogiche, in modo da poter
portare a termine quanto prima questo passaggio in linea
con i piani già presentati da alcuni Stati membri. Se per
farlo sono concessi aiuti statali, è necessario che siano
rispettate le regole in materia di aiuti di Stato.

(7) L’attuale crisi economica ha evidenziato l’urgenza di mettere
una porzione sufficiente dello spettro radio a disposizione
dello sviluppo di un’infrastruttura ad alta velocitÃ
senza fili, destinata a fornire servizi a banda larga, per
realizzare incrementi di produttività e risparmi di costi in
tutti i settori dell’economia. Questo è in linea con gli
obiettivi del Piano di ripresa economica approvato dal
Consiglio europeo il 12 dicembre 2008, che si prefigge
di raggiungere la copertura al 100 % della banda larga tra
il 2010 il 2013. Come sottolineato nel documento sui
punti chiave del Consiglio «Competitività» del 2 marzo
2009, quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto
usando le tecnologie senza fili, ad esempio nelle zone
rurali dove l’infrastruttura cablata pone problemi pratici
non indifferenti. Lo spegnimento tempestivo della radiotrasmissione
analogica è quindi essenziale per garantire
che i nuovi servizi resi possibili dall’uso dello spettro
radio liberato dal dividendo digitale contribuiscano efficacemente
agli sforzi di ripresa economica in atto
nell’UE.
(8) Nell’ambito della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni
dell’UIT del giugno 2006 (RRC-06) e della Conferenza
mondiale delle radiocomunicazioni dell’UIT
(WRC-07) del novembre 2007 sono già stati conclusi
accordi internazionali con i quali si è deciso che a partire
dal 2015, o anche prima di tale data attraverso, se necessario,
un coordinamento tecnico con altri paesi, una
parte delle frequenze del dividendo digitale (la sottobanda
790-862 MHz), sia allocata soprattutto ai servizi mobili
accanto ai servizi fissi e di radiotrasmissione. Inoltre alcuni
Stati membri hanno già annunciato che stanno programmando
o valutando concretamente l’idea di aprire la
sottobanda 790-862 MHz per servizi diversi dalla radiotrasmissione
terrestre ad alta potenza.
(9) Tenendo conto di tali sviluppi è urgente sviluppare un
approccio coordinato all’uso del dividendo digitale
nell’Unione europea per evitare che si venga a creare
una situazione di frammentazione tra gli Stati membri.
In caso contrario il mercato unico dei servizi e delle
attrezzature ne risulterebbe ostacolato, andrebbero perdute
le connesse economie di scala e il dividendo digitale
non sarebbe in grado di contribuire efficacemente alla
ripresa economica dell’UE. Inoltre per raggiungere
quest’obiettivo la Commissione potrebbe assistere gli Stati
membri nelle trattative con i paesi terzi, su base bilaterale
o multilaterale.
(10) Nel suo parere del 18 settembre 2009 sul dividendo
digitale, il gruppo per la politica dello spettro radio ha
raccomandato che la Commissione europea adotti entro
il 31 ottobre 2009 provvedimenti per ridurre al minimo
l’incertezza a livello UE quanto alla capacità degli Stati
membri di liberare la sottobanda 790-862 MHz in modo
da promuovere la crescita, la competitività e l’innovazione
nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche. Il medesimo gruppo ha incoraggiato anche
gli Stati membri che stanno mettendo la sottobanda 790-
862 MHz a disposizione di nuovi o più efficaci servizi e
reti di comunicazioni elettroniche ad applicare, in particolare,
i principi della neutralità del servizio e della tecnologia,
secondo condizioni atte a garantire l’assenza di
ripercussioni negative sui servizi emittenti.
(11) Dagli studi compiuti sugli aspetti socioeconomici di un
approccio coordinato al dividendo digitale è emerso che
si potrebbero trarre vantaggi socioeconomici significativi
da un’attribuzione coordinata a livello UE di una parte
del dividendo digitale a nuovi usi, come i servizi a banda
larga nelle zone rurali e, più in generale, in termini di
riduzione del divario della banda larga connesso alla
mancata disponibilità di tali servizi.
(12) Per questi motivi la Commissione intende adottare nei
prossimi mesi una decisione per fissare requisiti tecnici
armonizzati per l’uso futuro della sottobanda 790-
862 MHz per le reti di comunicazioni elettroniche di
potenza medio-bassa. È opportuno che questa misura
tecnica di attuazione sia adottata con l’assistenza del comitato
per lo spettro radio, ai sensi dell’articolo 4 della
decisione sullo spettro radio ( 1 ). Uno Stato membro sarebbe
tenuto ad applicare le condizioni tecniche armonizzate
solo se e in quanto decida di aprire la banda di
frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione.
(13) Per preparare questa armonizzazione tecnica la Commissione
ha affidato alla Conferenza europea delle poste e
delle telecomunicazioni (la CEPT) il compito di definire
condizioni tecniche applicabili alla sottobanda 790-
862 MHz, ottimizzate per le reti di comunicazioni senza
fili, fisse o mobili, ma non limitate a queste reti. La CEPT
ha quindi presentato alla Commissione una serie di relazioni
contenenti le condizioni tecniche meno restrittive, e
i relativi orientamenti, da applicare alle stazioni di base e
alle stazioni terminali che operano nella sottobanda 790-
862 MHz per gestire il rischio di interferenze dannose.
(14) Poiché l’ulteriore utilizzo della sottobanda 790-862 MHz
per la radiodiffusione ad alta potenza in uno Stato membro
potrebbe ostacolare gravemente l’allocazione di parte
delle frequenze del dividendo digitale a nuovi usi possibili
in Stati membri confinanti, visto che i segnali ad alta
potenza viaggiano su lunghe distanze e possono causare
interferenze dannose, gli Stati membri, pur senza essere
obbligati a ritirare le emittenti ad alta potenza o ad aprire
questa sottobanda ai servizi di comunicazioni elettroniche,
dovrebbero tuttavia agevolare in futuro la riorganizzazione
della stessa sottobanda per permetterne, a lungo
termine, l’uso ottimale da parte dei servizi di comunicazioni
elettroniche di potenza medio-bassa.
(15) È quindi essenziale che gli Stati membri non introducano
misure nazionali che possano compromettere l’applicazione
di atti comunitari alle stesse frequenze, in particolare
qualsiasi misura tecnica di armonizzazione applicabile
a nuovi servizi di comunicazioni elettroniche da
attivare nella sottobanda 790-862 MHz,

RACCOMANDA:
1. Che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a
garantire che tutti i servizi di radiodiffusione televisiva
terrestre usino la tecnologia di trasmissione digitale e
cessino di usare la tecnologia analogica sul loro territorio
entro il 1 o gennaio 2012.
2. Che gli Stati membri sostengano le iniziative regolamentari
atte a stabilire condizioni armonizzate di uso della
sottobanda 790-862 MHz nella Comunità per servizi di
comunicazioni elettroniche diversi dai servizi di radiodiffusione,
e ad essi complementari, e si astengano dall’adozione
di ogni provvedimento che possa ostacolare o impedire
lo sviluppo di detti servizi di comunicazione nella
medesima sottobanda.
3. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0024:0026:IT:PDF