Direttiva 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009.

Che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. (1)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 308/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell’alimentazione degli animali ( 1 ), in particolare l’articolo 8,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati
all’alimentazione degli animali che presentano un
contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli
massimi fissati nell’allegato I della medesima.
(2) Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione
di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti
dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti
la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico
ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni
livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti
dell’industria della filettatura del pesce sono materie
prime importanti nella produzione di farina di pesce e
di olio di pesce destinati all’uso in mangimi composti, in
particolare nei mangimi per pesci.
(3) L’aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi
ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali
marini e nei mangimi per pesce non comporta
alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico.
Dato che i potenziali effetti negativi dell’arsenico
per la salute animale ed umana sono determinati dalla
frazione inorganica in un particolare prodotto destinato
all’alimentazione animale o umana e i composti organici
dell’arsenico presentano un potenziale di tossicità molto
basso ( 2 ), l’aumento dei livelli dell’arsenico totale non influisce
sulla tutela della salute animale o della salute pubblica.
(4) Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi
per l’arsenico si riferiscono all’arsenico totale, dato che
non esiste un metodo standard per l’analisi dell’arsenico
inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono
un’analisi del contenuto di arsenico inorganico,
tuttavia, l’allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico.
(5) Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in
misura significativa sul risultato analitico dell’arsenico totale,
è opportuno stabilire una procedura di estrazione da
utilizzare nei controlli ufficiali.
(6) Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da
organizzazioni interessate indicano livelli significativi di
arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale
dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione
del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio ( 3 ). È opportuno definire i livelli
massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la
salute pubblica e quella degli animali.
(7) Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell’AutoritÃ
europea per la salute alimentare del 10 giugno
2008 ( 4 ) risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina
potrebbero non garantire una completa protezione
di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali
effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di
latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare
livelli massimi più bassi.
(8) Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di
Datura sp., dal parere dell’EFSA del 9 aprile 2008 ( 5 )
risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in
tutte le specie di Datura, è opportuno, per garantire la
protezione della salute degli animali, in particolare dei
suini, estendere i livelli massimi per la Datura stramonium
L. di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte
le specie di Datura.

(9) Per quanto concerne il ricino (Ricinus communis L.), dal
parere dell’EFSA del 10 giugno 2008 ( 1 ) risulta che, dati i
simili effetti tossici delle tossine di Ricinus communis L.
(ricino), Croton tiglium L. (crotina) e Abrus precatorius L
(abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per Ricinus
communis L di cui all’allegato I della direttiva
2002/32/CE, anche a Croton tiglium L. e Abrus precatorius
L, separatamente o in associazione.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva
2002/32/CE.
(11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il
Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato
nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1 o luglio 2010. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni
e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente
direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento
alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0020:0023:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1127/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

24.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308/17

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione
nel settore dei cereali ( 2 ), in particolare l’articolo 2,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a
decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal
regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione ( 3 ).
(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media
dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre
procedere ad un corrispondente adeguamento dei
dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n.
1090/2009.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1090/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono
sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0017:0019:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1126/2009 della Commissione, del 23/11/09, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n.933/02 della Commissione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 308/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica,
della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla
conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ( 1 ),
in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, e
l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura
istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli,
del 24 giugno 2008, in merito all’adattamento degli
allegati 1 e 2 ( 2 ), detti allegati 1 e 2 dell’accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio
di prodotti agricoli (di seguito «l’accordo») sono
stati sostituiti.
(2) L’allegato 2 dell’accordo, nella sua versione modificata,
stabilisce le concessioni tariffarie accordate dalla ComunitÃ
alle importazioni di prodotti agricoli originari della
Svizzera. Alcune di queste concessioni tariffarie si applicano
ai contingenti tariffari gestiti ai sensi degli articoli
308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa
talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
( 3 ).
(3) A fini di chiarezza, è opportuno stabilire le disposizioni
di applicazione di tali contingenti tariffari per i prodotti
agricoli in un unico atto legislativo che sostituisca il
regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione ( 4 ).
Conformemente all’accordo i contingenti tariffari devono
essere aperti per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e
il 31 dicembre.
(4) Poiché la decisione n. 2/2008 del Comitato misto per
l’agricoltura entrerà in vigore il 1 o gennaio 2010, il presente
regolamento deve essere applicabile a decorrere da
questa stessa data.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera
elencati nell’allegato sono aperti annualmente alle aliquote doganali
di cui all’allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla
Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e
308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 933/2002 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0014:0016:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1125/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009.

Che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.2, la parte III.3 e la parte III.7 dell’allegato I.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

24.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308/5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( 1 ), in particolare l’articolo 27,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( 2 ), prevede moduli obbligatori esaustivi di notificazione
degli aiuti di Stato.
(2) A seguito dell’adozione da parte della Commissione della
comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilitÃ
dei casi di aiuto di Stato alla formazione soggetti a notifica
individuale ( 3 ) e della comunicazione della Commissione
sui criteri di valutazione della compatibilità degli
aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
soggetti a soglia di notifica individuale ( 4 ), è necessario
modificare parte dei moduli di notificazione allegati al
regolamento (CE) n. 794/2004.
(3) A causa di un errore riscontrato, è necessario modificare
una parte del modulo di notificazione allegato al regolamento
(CE) n. 794/2004.
(4) Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere
modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte III.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è
sostituita dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La parte III.3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è
sostituita dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
La parte III.7.a, domanda 2.3, e la parte III.7.b, domanda 2.3,
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 sono modificate
in conformità dell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0005:0013:IT:PDF