Cassazione II Civile n.23820/2009 Animali, cani, guinzagli, comuni, contestazione immediata, contestazione differita, ausiliari del traffico (2009-11-20)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Fatto e diritto

Il Giudice di Pace di Carovilli con sentenza del 31/12/2005 rigettava l’opposizione proposta da […] avverso il Comune di Pescolanciano, per l’annullamento del verbale di due ordinanze ingiunzione – n.3 e 4 del 2005 – emesse dal Sindaco di quel comune, per sanzionare la circolazione in centro abitato di due cani privi di guinzaglio e museruola. Rilevava che non era necessaria la contestazione immediata delle violazioni; che la contestazione successiva era stata adeguata e che risultava incontrovertibilmente che i cani del […] circolavano liberamente e incustoditi in prossimità di abitazioni.

[…] ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 luglio 2006. Il Comune di Pescolanciano ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato.

Preliminarmente va disatteso il rilievo, contenuto in controricorso, relativo al disposto dell’art.366 bis c.p.c. e alla mancata formulazione dei quesiti ivi previsti. La norma è erroneamente invocata, poiché essa si applica ai ricorsi avverso sentenze rese dopo il 2 marzo 2006, mentre quella impugnata è stata pronunciata nel 2005.

Con il primo e secondo motivo di ricorso il […] lamenta che non sia stata dichiarata la nullità delle ordinanze opposte, in quanto non precedute da contestazione immediata dell’illecito o almeno dalla mancata indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione stessa.

Le censure non hanno pregio. Per sostenerle il ricorrente invoca principi dettati da questa Corte con riferimento alle violazioni del codice della strada, rette dalla normativa speciale. Per contro va ricordato che in tema di sanzioni amministrative, ad eccezione delle infrazioni al codice della strada, per le quali vige una disciplina specifica, l’art.14 della legge 24 novembre 1981,n.689 [1], consente la contestazione differita della violazione quando non vi sia stata possibilità – condizione da intendere in senso ampio – di contestazione immediata. Ne consegue la possibilità di indicare le ragioni del differimento della contestazione anche in sede giudiziaria, come lo stesso ricorrente afferma essere avvenuto nella specie, qualora l’opponente sollevi contestazione sul punto. (Cass. 4287/05; 3128/05).

Risulta invece fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che non sia stata indicata la norma di legge violata, ma soltanto un’ordinanza comunale, che vieta la circolazione degli animali in centro abitato. Deduce inoltre che egli aveva rispettato l’ordinanza, poiché il proprio cane si trovava lungo un tratturo nei pressi della propria abitazione e non nel centro abitato. La sentenza impugnata presta il fianco alla doglianza, (che non è inammissibile censura di merito, ma attiene alla motivazione resa sul punto relativo alla nozione di centro abitato), giacché il Giudice di Pace ha desunto l’esistenza della violazione dal fatto che i cani del […] circolavano liberamente "in prossimità di altre abitazioni, e dunque nel pieno centro abitato del comune", circostanza riscontrata dalla cartografia in atti. Il giudicante ha quindi equiparato al centro abitato la presenza di alcune abitazioni, ma tale equiparazione è concettualmente errata, poiché la mera presenza di "altre abitazioni" (è da intendere oltre quella dell’opponente) non è di per sé prova della ubicazione in centro abitato. È invece positivo riscontro del contrario, poiché altrimenti sia il verbale, contestato sul punto, che la sentenza avrebbero potuto (e dovuto) indicare il nome della via in cui avvenne il fatto e gli altri elementi oggettivi e inequivocabili che connotano la nozione di centro abitato, senza ricorrere a un’indicazione presuntiva talmente vaga da fornire implicitamente prova della inconsistenza dell’ipotesi sostenuta.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche con riguardo al giudizio di primo grado.

Si fa luogo, con decisione ex art.384 c.p.c., all’accoglimento dell’originaria opposizione, giacché non sono da esperire ulteriori accertamenti di fatto per dichiarare la nullità degli atti opposti, a causa dell’errata nozione di centro abitato applicata dal Giudice di Pace.

P.Q.M.

La Corte rigetta primo e secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione originaria. Condanna parte controricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 600,00 per onorari e 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado e in euro 400,00 per onorari e 200 per spese con riguardo al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile tenuta il 20 maggio 2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 NOVEMBRE 2009-11-18

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n.22769/2009 Fisco, tributi, compensi fuori busta, onere della prova, civile (2009-11-20)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

SENTENZA

Svolgimento del processo

[…] impugnava l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per il periodo d’imposta 1991 emesso, in relazione a compensi "fuori busta" corrispostigli quell’anno come lavoratore dipendente dalla […], a seguito della verifica eseguita presso quest’ultima dalla Guardia di finanza di Como.

La Commissione tributaria provinciale di Imperia accoglieva il ricorso.

Rilevava che, evidenziatosi, in sede di verifica presso la società un rilevante ammanco, erano state raccolte le dichiarazioni prima dell’impiegata […] e quindi, a distanza di mesi, dei responsabile amministrativo della […], dalle quali era emerso che parte delle some mancanti erano state corrisposte, come compensi fuori busta, ai dipendenti di vari cantieri, fra cui quello di […]. I documenti extracontabili esibiti, posti a fondamento dell’accertamento, di univoca provenienza da persone addette e preposte all’amministrazione della società indagata, venivano ritenuti, infatti, "costituire una semplice presunzione che, in mancanza di riscontri più diretti facenti capo al contribuente, non poteva assumere il valore di prova dell’effettiva riscossione di compensi fuori busta e quindi dell’evasione contestata".

La Commissione tributaria regionale di Genova, adita in appello dall’ufficio finanziario, rigettava il gravame. Riteneva infatti fosse assente qualsiasi prova, non essendo stato prodotto "il processo verbale, con eventuali allegati oltre alle dichiarazioni degli interrogati… anche unitamente ad uno stralcio o una fotocopia, sia pure incompleta, del brogliaccio", che avrebbero consentito al contribuente una più adeguata presa di conoscenza, ed eventualmente una difesa di merito, e quindi ad esso giudice d’appello "la possibilità di esame di un materiale probatorio più o meno esaustivo sul quale esprimere il proprio convincimento".

L’ufficio finanziario si era invece limitato "ad una labiale asserzione dei fatti, mai allegando supporti documentali". Attese altresì le doglianze generiche dell’appellante circa il "negato rilievo probatorio della documentazione extra-contabile, mai messa peraltro a disposizione" del giudice nè in primo grado che in appello, "gli elementi, probatoria sia pur presuntivi, vengono a mancare di quel carattere di gravità, univocità e rilevanza che debbono contraddistinguerli per addivenire a livello di prova".

Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione i Ministero delle finanze e l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

All’udienza del 7 dicembre 2007 veniva disposta la riunione al ricorso, originariamente rubricato al r.g.n. 7635 del 2001, e già fissato in Camera di consiglio – a seguito della quale era disposta ex art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica, ritualmente eseguita agli eredi del contribuente, deceduto nel […] -, dell’atto relativo alla rinnovazione della notifica, che per un disguido, al momento del deposito, era stato iscritto a ruolo con il numero di r.g. 23017 del 2006, come se si trattasse di un nuovo ricorso.

Motivi della decisione

I ricorsi, del tutto identici, essendo l’iscrizione a ruolo del "secondo" frutto di errore, vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 3 e 4, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3", censura la sentenza sostenendo, per un verso, che il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, conferirebbero valore di prova, in relazione alla rettifica del reddito, anche a contabilità informale ed occulta, sicchè il rinvenimento di una seconda contabilità informale costituirebbe indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non registrati nella contabilità ufficiale, valido per sorreggere l’accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette e dell’IVA ;

per altro verso, per avere la CTR omesso di chiedere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, il deposito dei documenti emergenti dagli allegati all’avviso di accertamento, ivi compreso il verbale di sommarie informazioni a carico di […] che richiamava tutta una serie di documenti comprovanti la fondatezza dell’accertamento.

Il ricorso è infondato.

Quanto all’asserita violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, invero, il giudice d’appello non ha affatto negato l’utilizzabilità degli atti indicati (processo verbale con eventuali allegati, dichiarazioni degli interrogati R. e dell’amministratore della società, fotocopia sia pure incompleta del brogliaccio) – dai quali emergerebbe la "seconda contabilità informale" -, atti che secondo l’amministrazione conterrebbero la prova della maggiore pretesa avanzata con l’atto impositivo – da parte del giudice d’appello, al fine dichiarato di formare, in base agli stessi, il proprio convincimento. Ma si è, piuttosto, limitato a riscontrare l’omessa produzione di tale seconda contabilità informale, definendo di conseguenza del tatto privi di qualsiasi supporto probatorio gli elementi indiziari posti dall’ufficio a fondamento della sua pretesa.

La mancata esibizione di idonea documentazione è stata inequivocabilmente avvalorata dall’amministrazione con la censura concernente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 3 e 4, ovverosia per il mancato esercizio di poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice di secondo grado.

In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitiglidal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, perchè tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte (Cass. n. 2847 del 2006, n. 10267 del 2005, n. 4040 e n. 8439 del 2004, ex pluribus).

Alla stregua di tale principio è corretta la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che l’appello andava rigettato in assenza di qualsiasi prova, attese altresì le doglianze generiche in ordine al negato rilievo probatorio della documentazione extra contabile, mai messa peraltro a disposizione della commissione di primo e secondo grado, di talchè gli elementi probatori, ancorchè presuntivi, "venivano a mancare di quel carattere di gravità, univocità e rilevanza che debbono contraddistinguerli per addivenire a livello di prova".

In base a queste considerazioni il ricorso va rigettato.

Non occorre provvedere in merito alle spese di giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 OTTOBRE 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Decisione della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

21.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/7

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ( 1 ), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 82/894/CEE concerne la notifica dei focolai delle malattie degli animali elencate nel suo allegato I.
(2) La decisione 2005/176/CE della Commissione ( 2 ) stabilisce
la codificazione e i codici per la notifica delle malattie
degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE. L’allegato
X/01 di detta decisione elenca i codici delle regioni
veterinarie della Germania.
(3) La Germania ha modificato i nomi e i confini delle sue
regioni veterinarie. La modifica di queste regioni interessa
il sistema di notifica delle malattie degli animali. Le regioni
attualmente elencate in tale sistema vanno perciò
sostituite con le nuove regioni. È pertanto opportuno
modificare di conseguenza l’allegato X/01 della decisione
2005/176/CE.
(4) La decisione 2005/176/CE va quindi modificata di conseguenza.
(5) Allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni
trasmesse, gli allegati della presente decisione non vanno
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato X/01 della decisione 2005/176/CE è sostituito dall’allegato
della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0007:0007:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1119/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 307/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione
nel settore dei cereali ( 2 ), in particolare l’articolo 2,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a
decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal
regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione ( 3 ).
(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media
dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre
procedere ad un corrispondente adeguamento dei
dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n.
1090/2009.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1090/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono
sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0004:0006:IT:PDF