Regolamento (CE) n.1118/09 della Commissione, del 20/11/09,recante modifica del regolamento (CE) n.318/07 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

21.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari
per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare
l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ( 2 )
stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni
nella Comunità di determinati volatili diversi dal
pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti
volatili dopo l’importazione.
(2) In base all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007
gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e
agli altri Stati membri un elenco dei numeri di riconoscimento
degli impianti e delle stazioni di quarantena
riconosciuti ubicati sul proprio territorio. Nell’allegato V
di tale regolamento si trova un elenco di impianti e
stazioni di quarantena riconosciuti.
(3) L’Austria ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di
quarantena riconosciuti ed ha presentato alla Commissione
un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni.
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco di
impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato
V del regolamento (CE) n. 318/2007.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento
(CE) n. 318/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è cancellata la
seguente voce relativa all’Austria:
«AT
AUSTRIA
AT-3-HO-Q-1»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
21.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/3

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Regolamento (CE) n. 1117/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

21.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale
21.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/1

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Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:307:0001:0002:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 271 del 20-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 30 ottobre 2007, in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale il predetto stato di emergenza e’ stato prorogato, da ultimo, fino al 30 ottobre 2009; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Viste le note della regione Marche del 16 ottobre e del 2 novembre 2009, con le quali si chiede un’ulteriore proroga dello stato d’emergenza, rappresentando l’esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori per consentire la realizzazione di ulteriori iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche; Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione e le attivita’ gia’ programmate finalizzate al superamento della situazione emergenziale in rassegna; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, e’ prorogato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=09A13849&tmstp=1258790585125

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 271 del 20-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2009, in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Vista la nota del 29 ottobre 2009 del presidente della Regione autonoma della Sardegna – Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale si rappresenta la necessita’ di una proroga dello stato di emergenza in considerazione che la programmazione delle risorse finanziarie e’ tutt’ora in corso; Considerato che il complesso delle attivita’ gia’ programmate per il superamento del contesto emergenziale in argomento richiede ulteriori tempi di attuazione; Considerata, inoltre, l’esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e’ prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=09A13749&tmstp=1258790585125