DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 271 del 20-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre 2007 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza,
fino al 31 ottobre 2008, nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno
per gli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre
2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2008 con il quale e’ stato prorogato lo stato di emergenza,
fino al 31 ottobre 2009, nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno
per gli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre
2007;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del 29 settembre 2009 del Commissario delegato di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del
16 gennaio 2008 con la quale si rappresenta la necessita’ di
un’ulteriore proroga dello stato di emergenza in considerazione che
il complesso delle attivita’ poste e da porre in essere in relazione
alla situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di
attuazione necessari per la realizzazione di interventi idonei a
ricondurre la situazione di fatto in un contesto ordinario;
Viste le note del presidente della Regione Abruzzo e del presidente
della Regione Marche rispettivamente del 2 e del 16 ottobre 2009 con
le quali si rappresenta l’esigenza di continuare ad avvalersi dei
poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto
emergenziale inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7
ottobre 2007;
Considerato, pertanto, necessario proseguire le attivita’ gia’
programmate e consentire la conclusione delle opere in corso di
esecuzione;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e
7 ottobre 2007.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=09A13745&tmstp=1258790585124

LEGGE 20 novembre 2009, n. 165 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 271 del 20-11-2009

testo in vigore dal: 21-11-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 20 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1773): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’interno (Maroni) il 21 settembre 2009. Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 21 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 22 settembre 2009. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 22 e 30 settembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 7 ottobre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2775): Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 7 ottobre 2009 con pareri del comitato per la legislazione e la commissione V. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 13, 14, 20 e 21 ottobre 2009. Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1773-B): Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 novembre 2009 con parere della commissione 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 28 ottobre 2009 ed il 4 novembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 17 novembre 2009. Avvertenza: Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 219 del 21 settembre 2009. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 46.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=009G0175&tmstp=1258790585124

Tribunale di Torre Annunziata sez. Castellammare di Stabia Insidia, competenza, danni, beni mobili, danni alla persona, civile (2009-11-19)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Sezione distaccata di Castellammare di Stabia

———————————– SENTENZA ———————————–

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice monocratico dell’Ufficio in intestazione, dott. Ernesto Anastasio, al termine della discussione, decide con sentenza la causa di cui in epigrafe

tra

Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Di Falco e Antonino Cascone, e domiciliata, giusta procura generale alle liti per notar Satta Flores del 23 maggio 2006, in Napoli, piazza Matteotti n. 1 – Appellante –

e

P.B., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Longobardi e Vincenzo La Mura, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambi in Gragnano alla via T. Sorrentino n. 74 – Appellata –

avente ad oggetto: “appello avverso sentenza n. 3811/06 del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dep. 29.5.06”.

Si dà immediata lettura del dispositivo (v. parte finale del presente verbale) e della seguente “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.).

FATTO E DIRITTO

È opportuno premettere che lo stile redazionale della presente sentenza (incorporata nel verbale di udienza) si conforma alle “esigenze di semplificazione ed accelerazione” proprie del modello decisorio ex art. 281 sexies c.p.c. (secondo l’insegnamento della recente giurisprudenza: Cass., Sez. II, 11 gennaio 2006 n. 216), di modo che non si procede né alla trascrizione delle conclusioni delle parti né ad un’analitica disamina dello svolgimento del processo. In particolare, si dà per letta la sentenza di primo grado. Comunque, per la migliore comprensibilità della motivazione, si avrà cura di inquadrare nella concreta dinamica processuale le questioni affrontate.

Con sentenza parziale depositata il 29 maggio 2006, il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia riteneva la propria competenza per materia in ordine all’azione civile di risarcimento dei danni promossa da P.B. contro la Provincia di Napoli, in caso di c.d. insidia con danni alla persona; in questo modo il Giudice di prime cure disattendeva l’eccezione formulata dalla Provincia, secondo la quale questo tipo di controversie, scaturendo dalla ipotetica lesione di un diritto avente ad oggetto l’incolumità della persona, non rientra nella competenza per materia del Giudice di Pace, circoscritta in virtù dell’art. 7 co. 1 c.p.c. alle controversie sui beni mobili (entro il limite di valore dei cinque milioni di vecchie lire). In buona sostanza, secondo la tesi della Provincia, le cause in materia di risarcimento del danno biologico (sempreché non si tratti, ovviamente, di c.d. infortunistica stradale) esulerebbero dalla competenza del Giudice di Pace, in quanto esse non sarebbero relative a “beni mobili”, bensì alla “persona”; quest’ultima, non costituendo “cosa”, non potrebbe nemmeno rientrare nella categoria dei “beni” (cfr. art. 810 c.c.).

Sul punto la motivazione del Giudice di Pace – a parte le pur condivisibili precisazioni sulla nozione di insidia e di circolazione stradale, che si fanno proprie – consta principalmente di un argomento, che si riporta testualmente: «Erra […] la difesa dell’Amministrazione quando, seguendo una peregrina tesi del GdP di Torre Annunziata, identifica quale oggetto della domanda la persona di P.B. e non la somma chiesta dalla stessa a titolo di risarcimento, per altro contenuta nei limiti della competenza per valore».

Avverso questa sentenza, propone appello – con atto notificato a mezzo posta (cfr. art. 149, co. 3, c.p.c.) il 29 giugno 2007 – la Provincia di Napoli, ripropo­nendo la questione di incompetenza per materia, ed aggiungendo alle argomentazioni già svolte sul punto in primo grado il richiamo di alcuni precedenti di altri Giudici di Pace.

P.B. si costituiva ed eccepiva diffusamente la inammissibilità dell’appello, sottolineando di aver notificato la sentenza in data 7 giugno 2006 presso la Cancelleria del Giudice di Pace, e sostenendo che tale notifica fosse idonea, giusta l’art. 82 R.D. 22.1.1934 n. 37, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. In via subordinata, nel merito (o, per meglio dire, in punto di competenza), l’appellata chiedeva la conferma della sentenza parziale del Giudice di Pace, sostanzialmente condividendone gli argomenti.

L’appello è ammissibile ma infondato.

L’art. 82 cit. non è applicabile nel caso di specie, perché pacificamente gli avvocati che hanno difeso la Provincia in primo grado risultano iscritti all’Albo del Tribunale di Torre Annunziata, e quindi non operavano extra districtum e non erano soggetti alla disciplina testé richiamata, che è di stretta interpretazione costituendo essa – mercé la fictio iuris della domiciliazione in Cancelleria – sostanzialmente una deroga al principio espresso dall’art. 170 c.p.c.; perciò la disposizione de qua, dettata con univoco riferimento al procuratore operante extra districtum, non può estendersi al caso oggi in esame, in cui i procuratori hanno difeso la Provincia davanti al Tribunale ove essi sono iscritti all’Albo. Vero è che la Provincia è domiciliata (con i suoi difensori) in Napoli, ma resta il fatto che, non potendo applicarsi l’art. 82 cit., per far decorrere il termine breve di impugnazione occorreva notificare la sentenza presso il procuratore della parte e nel domicilio eletto, come risultante dalla procura generale alle liti. Ciò non è avvenuto, e dunque l’appello proposto entro l’anno e quarantacinque giorni dalla Provincia risulta ammissibile.

Veniamo, quindi, alla questione della competenza.

Occorre premettere che, in ossequio al canone tantum devolutum quantum appellatum, non ci si dovrà occupare di competenza per valore, ma solo di competenza per materia. Solo su quest’ultima, infatti, la Provincia ha formulato un motivo di appello.

Al riguardo, la sopra riferita tesi della Provincia non può essere liquidata come peregrina: essa trova un riscontro giurispru­denziale in alcune pronunce dei Giudici di Pace; inoltre, in comparsa conclusionale la difesa dell’Ente cita – replicando all’argomenta­zione del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, sopra virgolettata – uno scrittore di indiscussa autorità, il quale evidenzia come nel caso di danni alla persona il credito risarcitorio, in quanto mero strumento di tutela, non è che un aspetto della situazione assoluta di cui gode il soggetto, da essa derivato e dunque privo di effettiva autonomia.

Ad avviso di questo giudicante, giova ammettere che le controversie in materia di risarcimento del danno biologico non sono ontologicamente “relative a beni mobili”, perché il punto di riferimento, nell’applicazione del cit. criterio di competenza per materia ex art. 7, co. 1, c.p.c. è (anche) la causa petendi (da identificarsi, nel caso di specie, nella lesione del diritto alla salute e all’incolumità fisica) anziché il (solo) petitum (da identificarsi, ovviamente, in una somma di denaro a titolo risarcitorio). Se il criterio de quo dovesse riferirsi al petitum, dovrebbero p. es. attribuirsi alla competenza del Giudice di Pace le cause di minor importo relative al pagamento di canoni, o al rimborso di spese, nei rapporti di locazione immobiliare, e questo sarebbe un risultato manifestamente contrario alla legge: cfr., in motivazione, Cass., Sez. III, 28.5.04 n. 10300, laddove si stabilisce che “a termini dell’art. 7 Cod. Proc. Civ., il Giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili, onde le locazioni immobiliari, come quella di specie [trattandosi, nel caso esaminato dalla S.C., di rimborso per spese di pitturazione delle scale], esulano dalla sua competenza”.

Peraltro, questo rilievo, pur corretto, non appare decisivo.

Ed invero, l’appellante non considera che la dicotomia beni mobili / beni immobili è così importante nel sistema che essa trascende la materia dei beni stricto sensu, e – per così dire – solca trasversalmente tutto il campo dei diritti. La prova di ciò è nell’art. 813 c.c., rubricato per l’appunto «Distinzione dei diritti», che si riporta per esteso: «Salvo che dalla legge risulti diversa­mente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposi­zioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti». Non c’è motivo di ritenere che questa norma non si applichi in ambito processuale.

E quindi:

pur essendo vero che i “beni”, in senso civilistico, appartengono al genus delle cose (art. 810 c.c.);

pur essendo vero che il diritto al risarcimento del danno biologico trova la sua fonte nel diritto alla salute (art. 32 Cost.), il quale indubbiamente attiene alla persona, e non alle cose (né ai “beni”);

pur essendo vero che nella valutazione della competenza per materia non si può prescindere dalla causa petendi, non essendo risolutivo il riferimento al petitum di tipo pecuniario (e sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata va emendata o quantomeno integrata);

è, tuttavia, preminente la considerazione che, nella generale “distinzione dei diritti” introdotta anche ai fini processuali dall’art. 813 c.c., il diritto alla salute, non avendo nessun punto di contatto con la materia immobiliare, rimane assoggettato alla disciplina residuale che riguarda in via diretta i beni mobili. Ed invero, secondo la prevalente dottrina, la norma in parola, benché non possa interpretarsi nel senso di estendere la qualificazione di “beni” ai “diritti”, stabilisce che a determinate categorie di diritti sono applicabili (con un’analogia prestabilita per legge) le norme che regolano le vicende di determinate categorie di beni. Nel nostro caso, concernente il diritto alla salute e il correlato diritto al risarcimento del danno biologico, non vi è nessuna contraria volontà di legge, che ai fini processuali “stralci” questa categoria di diritti dal regime residuale dei diritti mobiliari, ad essa applicabile in via analogica; anzi, deve dirsi che se il legislatore avesse voluto riservare la cognizione in subiecta materia al Tribunale (magari al fine di esonerare il Giudice onorario “di prossimità” dall’esame di problematiche di spiccato tecnicismo), certo non avrebbe affidato al Giudice di Pace la competenza (entro il limite di valore ex art. 7, co. 2, c.p.c.) per le cause di infortunistica stradale, che costituiscono l’ambito in cui più frequentemente si controverte sull’an e sul quantum del danno alla persona.

In conclusione, l’impugnata sentenza parziale, pur se emendata nella motivazione, deve essere confermata, perché il risarcimento del danno alla persona è, per volontà di legge, un diritto equiparato nel trattamento processuale – segnatamente ai fini della competenza per materia – ai diritti aventi ad oggetto beni mobili.

Quanto alle spese processuali, è giusta ragione per compensarle la mancanza di precedenti di legittimità sul punto da ultimo affrontato.

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando sull’appello proposto dall’Amministrazione Provinciale di Napoli in persona del Presidente pro tempore nei confronti di P.B., avverso la sentenza parziale n. 3811/06 del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, così provvede, disattesa ogni contraria o diversa istanza ed eccezione:

 rigetta l’appello, e per l’effetto conferma l’anzidetta sentenza;

 dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

È verbale. Il Giudice

(dott. Ernesto Anastasio)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Castellammare di Stabia –dr.Tommaso Pentangelo -sent 11.2.2009 Circolazione stradale, invito domino, prohibente domino, assicurativo, civile (2009-11-17)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

De …

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Avv. Tommaso Pentangelo, ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N°6605/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni.

T R A

… …, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ Avv. Umberto Visciano in Castellammare di Stabia alla via S.Italico nr. 45, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di citazione.

– attore –

CONTRO

…. srl in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Salerno alla piazza Ferrovia n.33

-convenuta contumace-

E

… Assicurazioni S.p.a.,nella persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall’avv…. Cimmino, con lo stesso elettivamente dom.to in Lettere alla via S.Nicola Castello n.24 presso lo studio dell’avv.Sebastiano Giordano, mandato a margine della comparsa di costituzione.

– convenuta –

CONCLUSIONI

Attore: accoglimento della domanda, con vittoria di spese ed onorari.

Convenuta …: Estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, rigetto della domanda con condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore esponeva che in data 20.11.2006 alle ore 19,00, il suo motociclo …, condotto da … Fabio percorreva la strada Panoramica in C.mare di Stabiala, allorchè veniva tamponato dall’autovettura … di proprietà della Srl …. condotta da persona non identificata ed esponente contrassegno assicurativo … assicurazioni.

A seguito il motociclo cadeva a terra sul lato destro, riportando danni alla parte posteriore e laterale destra.

Assumeva l’attore che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile alla esclusiva condotta colposa del conducente della suddetta auto.

Risultava vana la richiesta del risarcimento dei danni da parte dell’attore alla compagnia assicuratrice che garantiva per la R.C.A. il suddetto veicolo.

Tutto ciò premesso l’istante chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente della Ford e la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei danni subiti dal proprio motociclo da quantificarsi in corso di causa e nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi legali dall’evento dannoso, rivalutazione e spese di causa, depositava in atti preventivo e foto di auto danneggiata.

Si costituiva la sola … ass.ni che eccepiva l’improcedibilità della domanda per violazione degli art.145 e 148 del codice delle assicurazioni, La carenza di legittimazione passiva prevista dall’art.283 dls.209/05, essendo tenuto al risarcimento il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto l’auto danneggiante viaggiava contro la volontà del proprietario, come si evince dalla denuncia prodotta in atti, presso commissariato di PS di Sorrento. In subordine chiedeva il rigetto della domanda infondata in fatto e diritto.

Ammessa ed espletata prova per testi e versata in atti documentazione, sulle conclusioni in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta … srl ritualmente citata e non comparsa.

La domanda va dichiarata proponibile, avendo l’attore adempiuto alle formalità di cui al D.Lgs n.209/05 .

La legittimazione delle parti in causa risulta essere provata documentalmente.

Infatti risulta esibito copia del libretto di circolazione da cui emerge la proprietà in capo all’attore del motociclo danneggiato.

La legittimazione della convenuta … srl, risulta provata con la esibizione della copia dell’ispezione rilasciata dal PRA.

La legittimazione della Spa … ass.ni dal certificato ANIA.

La sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva per violazione dell’art.283 del D.Lgs n.209/05 sollevata dalla convenuta compagnia secondo la quale legittimata passiva sarebbe la Spa Generali F.G.V.S. è infondata e va rigettata.

L’onere della prova liberatoria che potrebbe consentire di liberarsi dalla presunzione di responsabilità solidale con il conducente, ovvero che l’auto circolava contro la volontà della convenuta proprietaria non risulta raggiunta. La giurisprudenza fa una distinzione tra la circolazione invito domino, senza il consenso del proprietario e proibente domino, contro la sua volontà. Nel caso de quo appare evidente che la fattispecie rientra nel primo caso. Infatti l’autovettura, come risulta dalla denuncia, tra l’altro non supportata da alcuna prova, circolava a seguito di un contratto di locazione tra tal … … e la ….srl.

Per cui non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 283 che la vettura circolava contro la volontà del proprietario, infatti la stessa era stata consegnata dalla stessa convenuta, che in seguito al contratto percepiva un pagamento giornaliero.

Non convince questo giudicante il comportamento della convenuta ….srl la quale stipula un contratto, consegnando l’auto ad una persona sconosciuta senza neppure farsi consegnare un documento. Tanto meno il fatto che sporge denuncia solamente e dopo ventidue giorni dopo che la macchina non gli è stata consegnata. A ciò si aggiunga che lo stesso attore non dichiara il nominativo del conducente nonostante il teste escusso affermava che i soggetti del sinistro si scambiavano le generalità, né tale nominativo risulta dal modello CAI.

Dovendo questo giudice giudicare iusta alligata et probata ritiene che la domanda è fondata e merita accoglimento.

Nel merito dell’effettivo verificarsi del sinistro e, quindi della sua dinamica, dall’istruttoria espletata e dalla deposizione sulla descrizione dei danni resa dal teste, presente sul luogo del sinistro, indicato ed escusso, risulta accertato che: nella circostanza e luogo dedotte in citazione, il motociclo Piaggio Beverly condotto da tal Fabio, mentre percorreva via Panoramica in C.mare di Stabia con direzione centro, alle ore 19,00, a causa del rallentamento del traffico, veniva tamponato da una Ford Fiesta di colore verde che proveniva da tergo.

Il conducente di un veicolo deve essere sempre in grado di garantire l’arresto tempestivo del proprio mezzo, evitando in tal modo la collisione col veicolo che precede.

Pertanto l’avvenuto tamponamento configura a carico del conducente che sopraggiunge una presunzione defacto di inosservanza della distanza di sicurezza e perciò, in assenza di prova liberatoria, come nello specifico caso concreto in esame, egli resta gravato di colpe esclusive nella produzione della collisione.

Ai fini della determinazione della entità dei danni riportati dal motociclo attoreo, questo Giudice ricorrendo ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., informata a criteri di prudente apprezzamento, in considerazione del tipo di vettura e della sua immatricolazione (2005), e quindi del suo reale valore di mercato, non avendo alcuna rilevanza giuridica il preventivo prodotto in atti dall’attore in quanto non sottoposto al vincolo del giuramento, né datato, ritiene equo liquidare il danno per complessivi Euro 1200,00 oltre interessi dal giorno della domanda. Non spetta la rivalutazione monetaria in quanto il danno è stato risarcito con criteri equitativi e riferito al valore attuale della moneta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da … …, nei confronti della Srl ….,in persona del legale rapp.te p.t. nonché nei confronti della S.P.A. … Ass.ni , nella persona del suo legale rapp.te p.t., cosi provvede:

1)dichiara la contumacia della convenuta …. srl, altresì la sua responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro per cui è causa;

2)condanna per l’effetto i convenuti in solido, al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 1.200,00 oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento con attribuzione al procuratore anticipatario, delle spese processuali che vengono liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 40,00 per spese, 390.00 per onorari e 470,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario spese generali ex art. 15 L.P..

Così deciso in Castellammare di Stabia 11.02.2009

Il giudice di pace

Avv.Tommaso Pentangelo

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.