Giudice di pace di Salerno del 28/12/2005 Spese, solidarietà, consulente d’ufficio, condanna, principio della soccombenza, procedura civile (2009-11-17)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Avv. Maria Cinzia Sarno

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa segnata al n°2211/05 , discussa all’ udienza del 29/9/2005 e promossa da

…….. rapp.ta e difesa giusta mandato in calce all’atto di precetto notificato dall’Avv. ….. presso il cui studio elett.mente domicilia in Salerno ;

OPPONENTE

CONTRO

….. rapp.to e difeso dagli Avv.i …….. in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione ed elett.mente dom.to presso il loro studio in Salerno

OPPOSTO

Oggetto : opposizione a precetto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato in data 8/2/2005 , la Sig.ra …. conveniva in giudizio il Sig. ….. onde sentir dichiarare nullo e privo di effetti il precetto notificato il 4/2/2005 , deducendo a sostegno del predetto atto , la nullità del titolo esecutivo con esso azionato e rappresentato dal decreto di liquidazione del G.d.P. del compenso al C.T.U. dott. ….. , stante l’intervenuta modificazione sulla statuizione delle spese a seguito di sentenza definitiva n° 3242/04 , con cui si stabiliva ex art. 91 c.p.c. la ripartizione delle spese processuali ivi comprese quelle di consulenza , nella misura della metà a carico di entrambe le parti . Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale nell’impugnare l’atto di opposizione , instava per il rigetto dello stesso perché infondato , ritenendo la validità del decreto di liquidazione in quanto titolo esecutivo per il C.T.U. pur in presenza di una statuizione definitiva sulle spese , atteso che la sentenza de qua rappresentava titolo inter partes per la ripetizione delle somme anticipate e non dovute , ma non costituiva titolo per il C.T.U. che comunque risultava essere terzo rispetto alla sentenza . Chiedeva comunque in ogni caso di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta …., in persona del legale rapp.te p.t. , controparte dell’opponente …. nel giudizio conclusosi con sentenza n° 3242/04 , onde ottenere il pagamento dell’altra percentuale delle spese di consulenza. All’udienza del 2/5/2005 , sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito dalle parti previa decisione riservata , ritenuta la causa matura per la decisione , trattandosi di una mera questione di diritto , questo Giudice rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all’udienza 29/9/2005 .

Indi in quella sede veniva riservata a sentenza , senza deposito di comparse conclusionali

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente evidenziato che il tema di giudizio proposto dall’esame dell’atto introduttivo profila una questione che seppure disciplinata dagli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dal d.p.r. 115/2002 T. U. sulle spese di giustizia , per involgere l’argomento appunto la ripartizione delle spese di consulenza tecnica in un processo , comunque risulta poco attratto dall’attenzione della Giurisprudenza che in merito, ha ritenuto di pronunciarsi seppure con orientamento pacifico , in maniera sporadica .

Il vero punctum dolens della vicenda processuale che ci occupa è da ricercarsi nell’individuazione della reale portata ed efficacia nei confronti delle parti del processo, del regolamento delle spese contenuto nella sentenza , segnatamente nei confronti del consulente tecnico nominato in corso di causa , senza però addentrarsi in logiche ermeneutiche sul decreto di liquidazione che disquisendo sui vari aspetti della questione inducono certamente a spostare i termini del problema .

Posto pacificamente che gli onorari liquidati dal giudice al C.T.U. costituiscano delle spese di lite e che il decreto di liquidazione del compenso essendo di per sé titolo esecutivo in virtù della legge , non è assorbito dalla pronuncia contenuta nella sentenza di merito sull’onere delle spese fra le parti , con la sentenza che poi chiude il giudizio, le spese di consulenza potranno essere a seconda dei casi essere poste a carico della sola parte soccombente oppure compensate in tutto od in parte . Orbene in entrambi i casi sia che il giudice decida di compensarle , sia che le ripartisca secondo il criterio della soccombenza , le statuizioni del giudicante hanno effetto solo nei rapporti tra le parti in lite , mentre nei confronti del C.T.U. tutte le parti sono tenute in solido al pagamento per l’intero del compenso come stabilito. Ergo nella fattispecie in esame , seppure sia stato disposto il pagamento delle competenze nella misura della metà a carico delle parti, entrambe parzialmente soccombenti ed a prescindere dal decreto di liquidazione che ha visto porre per l’intero e provvisoriamente le dette spese solo a carico di una parte , comunque il C.T.U. non è tenuto a sopportare il peso della ripartizione interna delle spese di lite e quindi non è obbligato a rivolgersi ad ognuna delle parti per il conseguimento della rispettiva quota , essendo la prestazione del detto ausiliario effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa . Pertanto può affermarsi come principio generale che l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso, deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido fra di loro , prescindendo dalla soccombenza , segnatamente tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso liquidato dal giudice al consulente poiché trattasi di una spesa sostenuta nell’interesse di tutte ( Cass. 8/7/1996 n° 6199 ; conforme Cass. 9/2/1963 n° 245 ) . E’ altresì logico e consequenziale ritenere poi , che la parte escussa per il pagamento per l’intero non potrebbe poi opporre il diverso regolamento contenuto in sentenza , restando la stessa invece obbligata a pagare l’intero compenso per poi agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dell’altra parte per il conseguimento della metà . Ne consegue, alla stregua delle argomentazioni affrontate , che nella fattispecie in esame l’opposto ha correttamente agito escutendo per l’intero una sola delle parti solidalmente tenute al pagamento del proprio compenso professionale . Da ciò ne discende il rigetto dell’opposizione intrapresa .

Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. , attesa anche la peculiarità della questione trattata .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Sig.ra …. nei confronti del Sig. ….. con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 4/2/2005 , ogni altra istanza , istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :

1)Rigetta l’opposizione intrapresa perché infondata , previa conferma della validità e dell’efficacia del titolo esecutivo e dell’atto di precetto .

2) Compensa le spese processuali fra le parti .

Salerno li 28/12/2005

Avv. M.Cinzia Sarno

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.10.2009 n. 22602 Onere della prova, assicurativo, circolazione stradale, proprietà (2009-11-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La III Sezione Civile

Svolgimento del processo

G. A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace di Molfetta del 23 dicembre 2004 depositata il 5 gennaio 2005, con la quale lo stesso ricorrente, in solido con la compagnia di assicurazione SAI, era stato condannato a pagare all’attrice I. A. la somma di euro 775,09 in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto in Molfetta il 4 dicembre 2000 (dopo aver respinto le eccezioni del convenuto, il quale aveva contestato che la A. fosse proprietaria della vettura …).

L’A. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi contro tale decisione.

Resiste la A. con controricorso.

La società Fondiaria SAI non ha svolto difese in questa sede.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la ammissibilità del ricorso nei limiti indicati nella richiesta (secondo profilo del primo motivo) e per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi e profili di ricorso.

Motivi della decisione

I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono in parte inammissibili ed in parte ammissibili e fondati.

Le sentenze pronunziate dal giudice di pace ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dai numeri 1 e 2 dell’art. 360 cod. proc. civ., solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 cod. proc. civ. – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la “ratio decidendi” (Cass. 19 marzo 2007 n. 6382 cfr. Cass. s.u., n. 8223 del 2002).

Esaminando dapprima le censure inammissibili, va precisato che il ricorrente solleva alcune censure di difficile comprensione (come quella della sopravvenuta carenza di interesse, avendo nel frattempo la A. venduta la vettura incidentata, mai riparata neppure dopo l’incidente).

Appare ammissibile invece la censura, anche essa contenuta nel secondo profilo del primo motivo di ricorso, con il quale si rinnova la eccezione di difetto di legittimazione attiva della attrice, per non avere la stessa dimostrato di essere la proprietaria del veicolo incidentato al momento del sinistro.

Il giudice di pace ha dato atto che la proprietà del mezzo risultava dalla copia del libretto di circolazione e di iscrizione al PRA.

Con ordinanza del 12 febbraio 2002 lo stesso giudice aveva disposto lo stralcio della nuova documentazione prodotta dal convenuto in quanto tardiva.

A fronte di tali conclusioni, il ricorrente ha dedotto che la annotazione che attestava il passaggio di proprietà del veicolo in data precedente all’incidente (19 settembre 2000) non poteva essere preso in considerazione del giudice, in assenza di produzione dell’originale.

In effetti, come documentalmente ha dimostrato la controricorrente, alla data della produzione di tale copia (30 gennaio 2002), la vettura era stata nuovamente venduta a terzi dalla A., sicché quest’ultima non era nella concreta possibilità di esibire l’originale.

Tuttavia, attraverso la esibizione del certificato cronologico del PRA, il convenuto aveva dimostrato che la A. aveva acquistato la vettura solo in data 29 marzo 2001 (con scrittura successivamente trascritta nel Pubblico Registro Automobilistico) e quindi successivamente all’incidente verificatosi il 4 dicembre 2000.

L’ordinanza del 12 febbraio 2002 era confermata in sede di decisione finale dal giudice di pace.

A parte ogni questione relativa alla tardività della documentazione prodotta, sta di fatto che la stessa attrice ha ammesso che la intestazione del veicolo a suo nome presso il PRA sarebbe stata effettuata in epoca successiva al verificarsi dell’incidente stradale.

Sarebbe stato preciso onere della A., dunque, secondo i principi generali in materia, dare la dimostrazione della proprietà della vettura al momento dell’incidente (4 dicembre 2000).

Al contrario, la controricorrente si è limitata a dedurre che l’acquisto della vettura era stato effettuato in data 19 settembre 2000, anche se non si era provveduto alla trascrizione dell’acquisto nel Pubblico Registro.

Ha aggiunto che la certificazione acquisita agli atti era stata prodotta tardivamente dal convenuto e che comunque la certificazione del PRA non dimostra affatto la proprietà del veicolo, trattandosi di documento che contiene notizie che debbono essere comunque essere verificate dal cittadino con idonea documentazione probatoria.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19599 del 2004) secondo la quale: “Posto che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510) è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, le risultanze del Predetto registro hanno un valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validità dell’atto traslativo, che può essere vinta con ogni mezzo di prova”.

Nessuna prova risulta, invece, essere stata formulata dalla ricorrente in ordine a tale circostanza ed il giudice di pace sul punto non ha svolto alcuna motivazione.

Tra l’altro, Cass. 3005 del 1990, ha precisato che la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un autoveicolo a seguito di incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo.

In tema di risarcimento del danno derivato da circolazione stradale, il detentore d’un autoveicolo intestato ad un terzo ha legittimazione a pretendere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, ancorché non ne sia il proprietario, ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale.

A questo fine non è sufficiente la prova dell’esistenza d’un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiante (Cass. 4003 del 2006).

Il giudice di pace, pertanto, ha formulato una motivazione carente se non del tutto apparente, limitandosi a richiamare la precedente ordinanza del 12 febbraio (e quella del 7 marzo 2002) con la quale aveva disposto lo stralcio dei documenti acquisiti tardivamente e dopo aver rilevato che “il documento (scil. Certificato del PRA) non era stato “impugnato nelle forme del rito” senza tener in alcun conto le ammissioni della stessa A. in ordine al fatto che – alla data dell’incidente – la autovettura non risultava ancora a lei intestata e la circostanza che il convenuto avesse tempestivamente contestato che la A. fosse la effettiva proprietaria (tra l’altro l’A. adombra alcuni dubbi in ordine allo stesso accadimento dell’incidente, riferendo che la A. risulterebbe avere denunciato nello spazio di poco più di un anno ben sette incidenti stradali con lo stesso autoveicolo).

Il ricorrente A. aveva tempestivamente eccepito la veridicità della copia fotostatica del libretto di circolazione e quindi la sua conformità all’originale, anche per la mancanza (sulla copia e quindi sull’originale) del timbro dell’Ufficio dopo le annotazioni dei trasferimenti in favore di Nunzio Nunno ed Isabellaangela A., sicché il giudice di pace, pur non essendo vincolato dall’avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 4395 del 2004) era tuttavia tenuto a fornire le ragioni del proprio convincimento in ordine alla efficacia probatoria della copia fotostatica del libretto di circolazione prodotta in giudizio dell’attrice e ritualmente contestata dal convenuto.

A fronte delle stesse dichiarazioni rese dalla originaria attrice, il giudice avrebbe dovuto accertare – anche a mezzo di prova testimoniale – se effettivamente alla data del 4 dicembre 2000 la A. fosse già proprietaria del veicolo, tenendo conto del fatto che comunque era a carico della attrice fornire la prova della proprietà (ovvero di altro idoneo titolo di detenzione) dell’autoveicolo, che certamente non risultava ancora a lei intestato secondo le annotazioni del Pubblico Registro automobilistico.

Sono conseguentemente assorbiti dall’accoglimento del secondo profilo del primo motivo di ricorso, tutti gli altri motivi di ricorso, che riguardano la violazione dei principi regolatori della materia regolanti il fatto illecito derivante dalla circolazione dei veicoli, il nesso di causalità tra condotta e danno, la condotta negligente del convenuto, l’accertamento dei danni riportati dai veicoli (secondo mezzo di annullamento) e la nullità della sentenza per omessa motivazione e per omesso esame di alcuni punti decisivi della controversia, la violazione della norma sulla prova, per non avere valutato il problema della inattendibilità della A., in relazione alla sua condotta processuale ed extraprocessuale.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda il primo profilo del primo mezzo di annullamento, ed invece accolto per quanto attiene al secondo profilo dello stesso mezzo, dichiarando assorbiti il secondo e terzo motivi di ricorso, con rinvio ad altro giudice che provvederà nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo profilo del primo motivo, dichiara inammissibile il primo profilo dello stesso motivo, assorbiti il secondo e terzo motivo.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di Molfetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione II Civile n. 22675 del 2009 Circolazione stradale, contravvenzioni, ausiliari del traffico (2009-11-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Motivi della decisione Con l’unico motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 17, 132° co., l. n. 127/1997, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo ritenuto applicabile all’ausiliare del traffico dipendente comunale la disposizione che limita il potere degli ausiliari dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi all’accertamento delle violazioni in materia di sosta commesse all’interno delle zone oggetto di concessione.

Il motivo è fondato. L’art. 17, 132° co., L. 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione.

La stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e l’organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.

Ai sensi del successivo 133° co., l. cit., le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico. L’art. 68, 1° co., l. 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che l’art. 17, 132° e 133° co., l. 127/1997, "si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c." e che queste funzioni, "con gli effetti di cui all’articolo 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata Legge n. 127 del 1997, articolo 17 commi 132 e 133", disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 158, lettera b) e c), e comma 2, lettera d)".

Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.

Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale.

Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era "un dipendente comunale con attribuzione di ausiliario del traffico", non poteva escludere la legittimità dell’accertamento da parte sua della violazione al divieto di sosta dei veicoli nella locale via Traiana da parte dell’opponente sul duplice rilievo che la via non era inclusa tra le "Zone individuate da dare in gestione a parcheggio" nel capitolato apposito redatto dal Comune e che tale capitolato costituiva parte integrante del contratto di appalto per la gestione dei parcheggi, non trovando l’esercizio da parte degli ausiliari dipendenti comunali delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell’ambito del territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece il corrispondente potere dei dipendenti della società o delle società concessionarie.

Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Giudice di Pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma l’8 luglio 2009.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTTOBRE 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/23

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/2009 del 29 maggio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 254/2009 della Commissione, del 25 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) 12 ( 2 ),
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell’allegato XXII dell’accordo viene
aggiunto il seguente trattino:
«— 32009 R 0254: regolamento (CE) n. 254/2009 della Commissione, del 25 marzo 2009 (GU L 80
del 26.3.2009, pag. 5).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 254/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0023:0023:IT:PDF