Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/21

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (rifusione) ( 2 ).
(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( 3 ).
(4) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale ( 4 ).
(5) Il regolamento (CE) n. 216/2009 abroga il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio ( 5 ), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi del medesimo.
(6) Il regolamento (CE) n. 217/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio ( 6 ), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi del medesimo.
(7) Il regolamento (CE) n. 218/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio ( 7 ), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi del medesimo,
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:
1) il testo del punto 25a [regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:
«32009 R 0218: regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).»;
2) il testo del punto 25b [regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:
«32009 R 0217: regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).»;
3) il testo del punto 25c [regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:
«32009 R 0216: regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).»
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNESIT L 304/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0021:0022:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat)
e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici ( 2 ),
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 4b [regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI
dell’accordo viene inserito il punto seguente:
«4ba. 32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante
attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli
Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del
12.3.2009, pag. 14).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 192/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento
SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordon (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0020:0020:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/962/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti ( 2 ),
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:
1) ai punti 2f (decisione 2002/371/CE della Commissione), 2i (decisione 2001/405/CE della Commissione), 2 j (decisione 2002/255/CE della Commissione), 2w (decisione 2002/740/CE della Commissione) e 2x (decisione 2002/741/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
«— 32008 D 0962: decisione 2008/962/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008 (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 115).»;
2) ai punti 2 q (decisione 2005/341/CE della Commissione) e 2 s (decisione 2005/343/CE della Commissione)
viene aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— 32008 D 0962: decisione 2008/962/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008 (GU L 340 del
19.12.2008, pag. 115).»
Articolo 2
I testi della decisione 2008/962/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE
della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0018:0019:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo ( 2 ), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ( 3 ), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ( 4 ) e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ( 5 ) sono stati integrati nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006, del 2 giugno 2006 ( 6 ), che prevede adeguamenti nazionali specifici.
(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati ( 7 ),
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 66wb [regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il testo seguente:
«, modificato da:
— 32009 R 0030: regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009 (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 30/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNESIT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0016:0017:IT:PDF