Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) La decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 ( 2 ) ha integrato il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) nell’accordo e abrogato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) nel quadro dell’accordo.
(3) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 deve continuare ad applicarsi nel quadro dell’accordo fino al giorno in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo
le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
(4) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 deve pertanto essere reintegrato nell’accordo con un adattamento
specifico.
(5) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato nel quadro dell’accordo con effetto dalla data in cui
entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure
necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
(6) Occorre aggiungere, relativamente al regolamento (CE) n. 300/2008, un testo di adattamento riguardante
un memorandum d’intesa in materia di audit con l’Organizzazione per l’aviazione civile
internazionale,
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1) il testo del punto 66 h [regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è
modificato come segue:
i) gli adattamenti b), c) e d) sono rinumerati come adattamenti c), d) e e);
ii) dopo l’adattamento a) è inserito l’adattamento seguente:
«b) L’articolo 8 non si applica agli Stati EFTA.
Qualora la Commissione, sulla base dell’articolo 8, concluda un memorandum d’intesa in materia
di audit con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), gli Stati EFTA si
adoperano per concludere con l’ICAO un memorandum d’intesa corrispondente a quello della
Commissione.»;
2) dopo il punto 66ha [regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«66hb. 32002 R 2320: regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (GU L 355
del 30.12.2002, pag. 1), modificato da:
— 32004 R 0849: regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004,
pag. 3.
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in
appresso:
a) Le misure stabilite dal presente regolamento non si applicano ai servizi aerei nazionali
presso gli aeroporti sul territorio dell’Islanda;
b) le misure stabilite dal presente regolamento non si applicano alle infrastrutture dell’aviazione
civile esistenti sul territorio del Liechtenstein;
c) il presente regolamento si applica fino alla data in cui entra in vigore l’ultima delle
decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per
l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»;
3) il testo del punto 66hb [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è
abrogato con effetto dalla data in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che
integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*), oppure, se successivo, il
giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0014:0015:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ( 2 ) è stato integrato nell’accordo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 ( 3 ), che prevede adeguamenti nazionali specifici.
(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ),
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 66 h [Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:
«66ha. 32009 R 0272: Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 272/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNESIT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0012:0013:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 2 ).
(3) La direttiva 2008/68/CE abroga le direttive del Consiglio 94/55/CE ( 3 ), 96/49/CE ( 4 ) e 96/35/CE ( 5 ) e la direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse dal medesimo,
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1) dopo il punto 13b (direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:
«13c. 32008 L 0068: direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;
2) al punto 47a (direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— 32008 L 0068: direttiva 2008/68/CE del Parlamento e del Consiglio, del 24 settembre 2008 (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;
3) il testo dei punti 13a (direttiva 96/35/CE del Consiglio), 13b (direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 17e (direttiva 94/55/CE del Consiglio) e 42b (direttiva 96/49/CE del Consiglio) è soppresso.
Articolo 2
I testi della direttiva 2008/68/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNESIT 19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/11

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0010:0011:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 2 ).
(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 3 ).
(4) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni
legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) ( 4 ).
(5) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/673/CE della Commissione, del 13 agosto 2008,
recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze
169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea ( 5 ),
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XI dell’accordo è modificato come segue:
1) dopo il punto 5czc (decisione 2008/294/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
«5czd. 32008 D 0411: decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa
all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado
di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).
5cze. 32008 D 0477: decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione
della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di
fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 2 ).
(3) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 3 ).
(4) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni
legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) ( 4 ).
(5) Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/673/CE della Commissione, del 13 agosto 2008,
recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze
169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea ( 5 ),
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XI dell’accordo è modificato come segue:
1) dopo il punto 5czc (decisione 2008/294/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:
«5czd. 32008 D 0411: decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa
all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado
di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).
5cze. 32008 D 0477: decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione
della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di
fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0008:0009:IT:PDF