Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato VII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2008 del 5 dicembre 2008 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 2 ),
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato VII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— 32009 R 0279: Regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009 (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11).»
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 279/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

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19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/5

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 1 ), e in particolare
il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio,
dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietÃ
dell’Unione europea ( 2 ),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (il
“Fondo”) per dimostrare la propria solidarietà alla popolazione
delle regioni colpite da catastrofi.
(2) L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede
la mobilitazione del Fondo entro un massimale annuale
di 1 miliardo di EUR.
(3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce
le modalità per mobilitare gli stanziamenti del Fondo.
(4) L’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del
Fondo in relazione a una catastrofe causata da un terremoto,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
2009, una somma di 493 771 159 EUR di stanziamenti
d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo di
solidarietà dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0005:0005:IT:PDF

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

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L 304/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 1 ), in particolare
il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione ( 2 ), in particolare
l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare
ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze
delle rilevanti trasformazioni strutturali del commercio
mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato
del lavoro.
(2) L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente
di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo
massimo di 500 milioni di EUR.
(3) La Germania ha presentato una richiesta di mobilitazione
del FEG in relazione ai licenziamenti effettuati da Nokia
GmbH il 6 febbraio 2009. Tale richiesta è conforme ai
requisiti per la determinazione dei contributi finanziari
stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n.
1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare
un importo pari a 5 553 850 EUR.
(4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG
per fornire un contributo finanziario in relazione alla
richiesta presentata dalla Germania,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito
per l’esercizio 2009, una somma pari a 5 553 850 EUR in
stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0004:0004:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1106/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009.

Recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

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19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi
terzi ( 2 ), in particolare l’articolo 7 sexies in combinato disposto
con l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto
nel corso di una data campagna di commercializzazione
in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del
medesimo regolamento possono essere esportati soltanto
entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
(2) Il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione, del
2 aprile 2009, recante fissazione del limite quantitativo
per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota
fino al termine della campagna 2009/10 ( 3 ), stabilisce i
suddetti limiti.
(3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di
esportazione superano il limite quantitativo fissato dal
regolamento (CE) n. 274/2009. Occorre pertanto stabilire
una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti
il 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2009, respingere tutte le
domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate
dopo il 13 novembre 2009 e sospendere la presentazione
di domande di titoli di esportazione per lo
zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto
delle domande presentate tra il 9 novembre 2009 e il
13 novembre 2009 sono rilasciati per i quantitativi richiesti
moltiplicati per una percentuale di accettazione del
56,540299 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori
quota presentate il 16 novembre, 17 novembre, 18 novembre,
19 novembre e 20 novembre 2009 sono respinte.
3. Per il periodo dal 23 novembre 2009 al 30 settembre
2010 la presentazione di domande di titoli di esportazione
per lo zucchero fuori quota è sospesa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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