Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/31

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) L’Organizzazione internazionale del lavoro ha riveduto la versione precedente della Classificazione internazionale tipo delle professioni finora in uso (ISCO-88) allo scopo di disporre di una classificazione più efficace che possa essere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell’ambito di altre applicazioni orientate
al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei
dati sulle professioni degli Stati membri dell’UE con quelli
del resto del mondo è importante utilizzare la classificazione
riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del Sistema
statistico europeo per la raccolta di dati sulle professioni
prima del nuovo ciclo di censimenti demografici
previsto per il 2011.
(2) La classificazione ISCO-08 è più dettagliata della versione
europea di tale classificazione ISCO-88 (COM) per
quanto riguarda le professioni che registrano un’elevata
presenza femminile.
(3) I dati sulle professioni sono impiegati per calcolare gli
indicatori relativi alla segregazione di genere utilizzati per
il seguito della strategia europea per l’occupazione (orientamento
n. 18: Promuovere un approccio al lavoro basato
sul ciclo di vita, e orientamento n. 22: Assicurare
un’evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione
dei salari favorevoli all’occupazione) ( 1 ). È
dunque necessario disporre di una classificazione tipo
che consenta la produzione di dati comparabili sulle
professioni.
(4) I dati sulle professioni sono stati utilizzati anche per
misurare gli sviluppi in materia di equilibrio di genere
nelle posizioni di responsabilità, in considerazione della
presenza dei due sessi nei ruoli dirigenziali della classificazione
ISCO-88 (COM).
(5) Nell’ambito della risoluzione del Consiglio del
15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi
lavori ( 2 ), le professioni diventeranno un elemento importante
ai fini della valutazione del fabbisogno e delle carenze
di competenze del mercato del lavoro europeo e
una metodologia armonizzata sulle professioni sarà di
fondamentale importanza.
(6) La classificazione ISCO-08 evidenzia maggiormente le
professioni collegate alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione,
RACCOMANDA:
1. Gli Stati membri dovrebbero elaborare, produrre e diffondere
dati statistici ripartiti per professione secondo la classificazione
internazionale tipo delle professioni del 2008 (ISCO-
08) di cui all’allegato o secondo una classificazione nazionale
da essa derivata.
2. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione
ISCO-2008 per l’indagine sulla struttura delle retribuzioni
del 2010.
3. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione
ISCO-08 dal 2011 come anno di riferimento in tutti i settori
statistici che forniscono dati statistici ripartiti per professione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0031:0047:IT:PDF

Direttiva 09/132/CE del Consiglio,del 19/10/09,che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143,lettere b) e c),della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive dei beni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/5

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( 3 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 4 ). È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.
(2) A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 5 ), gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni
da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali
elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive
di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa
da quella prevista dalla tariffa doganale comune.
(3) A norma dell’articolo 145 della direttiva 2006/112/CE, la
Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte
intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti
l’ambito d’applicazione delle esenzioni previste agli articoli
143 e 144 di detta direttiva e le relative modalitÃ
pratiche di applicazione.
(4) Pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra
il regime doganale e quello applicabile in materia d’imposta
sul valore aggiunto, è tuttavia opportuno tener
conto, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo regime,
delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali, da
un lato, e dell’imposta sul valore aggiunto, dall’altro.
(5) È opportuno prevedere un regime dell’imposta sul valore
aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria
a soddisfare gli obiettivi dell’armonizzazione fiscale.
Le esenzioni all’importazione possono essere concesse
solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni
di concorrenza sul mercato interno.
(6) Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state
istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi
terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano
soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo
determinare sul piano comunitario le condizioni di
concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare
gli Stati membri interessati a mantenerle.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0005:0030:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1075/09 della Commissione, del 9/11/09,recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero,fissati dal regolamento (CE) n. 877/09,per la campagna 2009/10

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi
terzi ( 2 ), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, secondo
comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali
applicabili all’importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna
2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n.
877/2009 della Commissione ( 3 ). Tali prezzi e dazi
sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n.
1068/2009 della Commissione ( 4 ).
(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione
risulta necessario modificare gli importi in vigore,
in conformità delle norme e delle modalità previste dal
regolamento (CE) n. 951/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all’importazione
dei prodotti contemplati dall’articolo 36 del regolamento
(CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n.
877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano
nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0003:0004:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1074/2009 della Commissione, del 9 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

10.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 292/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0001:0002:IT:PDF