ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 18-11-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note del 28 agosto 2009 della Fondazione dell’Universita’ degli studi dell’Aquila, dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del 13 ottobre 2009 della Direzione lavori pubblici servizio idrico integrato gestione integrata dei bacini idrografici difesa del suolo e della costa della regione Abruzzo; Vista la richiesta dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con cui si chiede di dare attuazione all’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77; Viste le richieste in data 8, 20 e 23 ottobre 2009 del sindaco dell’Aquila; Viste le note del 15 ottobre 2009 dell’ordine degli ingegneri della provincia dell’Aquila, del 22 ottobre 2009 del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, del 23 ottobre 2009 dell’Associazione regionale comuni d’Abruzzo nonche’ di alcuni dei comuni interessati dagli eventi sismici; Vista la nota della Guardia di finanza – Comando regionale Abruzzo del 16 ottobre 2009, con la quale e’ stata rappresentata la necessita’ di procedere con urgenza ai lavori di ripristino dell’agibilita’ della caserma «Tito Giorgi», danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e la nota in pari data del provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna; Vista la nota del 12 ottobre 2009 del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna; Viste le note del 19 e del 22 ottobre 2009 di Fintecna S.p.a.; Viste le note della Societa’ autostrade per l’Italia S.p.a.; Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, per consentire la piu’ sollecita sistemazione delle persone fisiche le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito dei comuni di residenza o dei comuni limitrofi; Visto l’art. 2, comma 10, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che il commissario delegato procede al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite; Visto l’art. 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l’assegnazione degli alloggi e’ effettuata dal sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti dal sisma individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente; Visto l’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e seguenti modificazioni, con cui si dispone che sulla base delle direttive del commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 un contributo per l’autonoma sistemazione, ove non sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 e seguenti modificazioni, con cui e’ disciplinata la locazione temporanea degli immobili resi disponibili da privati in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformita’ alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non disporre di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, con assegnazione delle singole unita’ abitative ai beneficiari secondo determinati criteri di priorita’; Visto l’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con cui si dispone che il commissario delegato provvede alla realizzazione, in termini di somma urgenza e con i poteri e le procedure di cui all’art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, di Moduli abitativi provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e’ stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, con cui sono adottati i criteri per l’assegnazione dei Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un’immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L’Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810 del 21 settembre 2009, con cui sono disposti provvedimenti funzionali alla requisizione di immobili di proprieta’ privata per l’alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto, al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa riscontrata prima dell’arrivo della stagione invernale; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3811 del 28 settembre 2009, con cui sono previste espresse deroghe alla normativa vigente per la tempestiva realizzazione di Moduli abitativi provvisori (MAP), sempre al fine di assicurare un’immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nelle more della ricostruzione e della riparazione degli edifici distrutti o danneggiati; Visto l’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, con cui si dispone che i sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli abitativi provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento e che tale assegnazione determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonche’ del diritto a beneficiare dell’ospitalita’ gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato; Visto l’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, con cui si dispone che il sindaco del comune dell’Aquila e’ autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili, al fine di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita’ immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more della riparazione o ricostruzione della propria abitazione, da assegnare secondo criteri di priorita’ previamente definiti dallo stesso sindaco con proprio provvedimento; Considerato che il complesso delle iniziative adottate e’ teso ad assicurare la sistemazione alloggiativa delle popolazioni sfollate con una pluralita’ di soluzioni che tengano conto delle disponibilita’ presenti sul territorio e, nei limiti del possibile, delle situazioni individuali coinvolte, nell’attesa del completamento del processo di ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009; Ritenuto che, ferme restando la validita’ delle assegnazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque la necessita’ di assicurare l’obbiettivo della massima occupazione degli spazi disponibili nella concreta applicazione dei criteri di sistemazione delle popolazioni sfollate presso le varie soluzioni abitative reperite con le modalita’ sopra indicate, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume apposite iniziative affinche’, nell’assegnazione delle tipologie abitative e nella dislocazione sul territorio dei soggetti interessati, si tenga conto anche delle situazioni individuali o dei nuclei familiari o di coabitazione caratterizzate da elementi di specifica gravita’ ed eccezionalita’ che possono giustificare la rimodulazione dell’ordine di priorita’ nell’assegnazione delle soluzioni alloggiative, della loro tipologia e delle relative dimensioni; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. In vista della riapertura dell’anno accademico dell’Universita’ degli studi dell’Aquila, il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, provvede ad assicurare i servizi di mobilita’ anche agli studenti iscritti per l’anno accademico 2009-2010 che non risiedono nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39/2009, attraverso apposite corse dedicate, le cui localita’ di partenza saranno individuate sulla base delle necessita’ rappresentate dalla stessa Universita’ degli studi dell’Aquila. 2. L’Universita’ degli studi dell’Aquila provvede all’istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1. 3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal commissario delegato di cui al medesimo comma mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,10 a chilometro. 4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, e’ riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della facolta’, secondo modalita’ e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall’Universita’ degli studi dell’Aquila d’intesa con il commissario delegato di cui al comma 1. 5. Agli oneri necessari all’attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni, si provvede a valere sulle risorse che saranno assegnate al commissario delegato cui al comma 1, a fronte dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione
civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative
e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare
la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009,
hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande,
fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118,
comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 3.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze inerenti agli
interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per
evitare situazioni di maggiori danni ed eliminare situazioni di
pericolo al patrimonio culturale, nonche’ per il recupero dei beni
culturali danneggiati dal sisma, comprese le attivita’ progettuali
propedeutiche ai lavori di recupero, il vice commissario delegato di
cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 puo’ avvalersi di Abruzzo
Engineering S.c.p.a. sulla base di apposita convenzione nel limite
massimo di € 300.000,00 con oneri posti a carico dell’art. 7,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Allo scopo di assicurare alle popolazioni colpite dal sisma un
luogo per la celebrazione delle funzioni religiose, il vice
commissario delegato, di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, d’intesa con
il Presidente della regione Abruzzo – commissario delegato ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 24 giugno 2009,
e in deroga a quanto ivi previsto, e’ autorizzato ad eseguire gli
interventi urgenti volti al ripristino delle chiese individuate dalle
diocesi della regione Abruzzo, nell’ambito del progetto «Una chiesa
per Natale», nato dall’accordo tra il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, la CEI ed il Dipartimento della protezione
civile.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il vice
commissario delegato puo’ avvalersi dei poteri in deroga di cui
all’art. 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile
2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il vice commissario provvede all’attuazione degli interventi di
cui al comma 2, nel limite di euro 12.000.000,00, a valere sulle
risorse di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n.
77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all’art. 14,
comma 1, dello stesso decreto-legge.

Art. 4. 1. In deroga all’art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza e’ compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonche’ all’attivita’ di interpello. Sono altresi’ sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie.

Art. 5.

1. Tenuto conto che per effetto degli eventi sismici del 6 aprile
2009 la Fondazione dell’Universita’ degli studi dell’Aquila,
beneficiaria di un finanziamento pari a euro 500.000,00 finalizzato
alla realizzazione di un progetto di una vasca idraulica per la
modellazione fisica di problematiche relative alla difesa del suolo,
si trova nelle condizioni di non poter rispettare i termini stabiliti
dalla determinazione dirigenziale del 19 giugno 2008 della regione
Abruzzo, il termine del 31 dicembre 2009 stabilito dalla delibera
CIPE 22 marzo 2006, n. 3, e dall’Accordo di programma quadro n. 12,
quinto atto integrativo, sottoscritto in data 23 novembre 2007 tra il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la regione Abruzzo e’
differito al 31 dicembre 2010, con effetti anche per gli atti
conseguenti.

Art. 6. 1. Per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili secondo quanto stabilito dall’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinando – in modo da garantirne la redditivita’ – il 7% degli stessi fondi ad investimenti immobiliari in via indiretta, in conformita’ a quanto previsto dall’art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali investimenti sono effettuati per finalita’ di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, anche in modo da garantire l’attuazione delle misure di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

Art. 7.

1. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di
contributo, di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, e’ prorogato di
ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
2. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento di tutti gli
interventi di riparazione dell’edificio e delle singole unita’
immobiliari, previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009 ed
allo scopo di evitare l’ eventuale duplicazione delle lavorazioni o
il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della
contemporaneita’ di lavori inerenti alle singole unita’ immobiliari e
alle strutture, alle parti comuni ed agli impianti funzionali alla
piena agibilita’ ed abitabilita’ dell’edificio, il progettista, il
direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati
dall’amministratore del condominio, coordinano i progettisti, i
direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori
sulle singole unita’ immobiliari.
3. In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura
senza soluzione di continuita’, si procede con interventi unitari di
rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla
diversita’ di classificazione di agibilita’ attribuita alle singole
parti. Qualora l’aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa
1000 mq di impronta a terra) in relazione alle caratteristiche
costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potra’
suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le
caratteristiche costruttive (unita’ strutturale) e di danno, ma
comunque superiori a 300 mq.
4. Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 3 i proprietari
delle singole unita’ immobiliari si costituiscono in consorzio
obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo
per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La
costituzione del consorzio e’ valida con la partecipazione dei
proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili
complessive dell’aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso
non abitativo. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 3 il
consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e
delibera con la maggioranza stabilita all’art. 2, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del
6 giugno 2009 e all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
5. Sia la progettazione che la direzione lavori che il controllo
della sicurezza debbono essere unitari e dunque affidati, per le
singole competenze, ad uno stesso professionista. Nel caso in cui
l’aggregato sia partizionato ai sensi del comma 1, comunque sara’
designato un professionista che coordina l’opera di quelli che
agiscono su ogni partizione.
6. Atteso che le spese per la riparazione del danno sono finanziate
con gli importi stabiliti nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779 e n. 3790 e negli indirizzi
emanati dal commissario delegato, in relazione agli esiti di
agibilita’ dei singoli edifici, gli interventi di rafforzamento o
miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo
complessivo per l’intero aggregato pari alla somma degli importi
spettanti a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti
differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei
contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere
maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere
equiparati a quelli di edifici con esito B, ma senza la citata
maggiorazione del 50%. Tale somma deve essere utilizzata per le parti
strutturali dell’aggregato viste nella loro interezza secondo le
necessita’ indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato
indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.
7. La tipologia di intervento, miglioramento sismico o
rafforzamento locale, e’ determinata con riferimento a quello
richiesto dal peggiore degli esiti di agibilita’ tra gli edifici
facenti parte dell’aggregato, o, della partizione di cui al comma 5.
8. Al rappresentante legale del consorzio si applicano le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed
all’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, nonche’ le disposizioni di cui
all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del
3 settembre 2009. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla
garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 3, comma 6, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009
ed ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
9. L’importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo
proprietario e’ diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi
strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore
della proprieta’ individuale, del contributo o del finanziamento
concesso al rappresentante legale del consorzio.

Art. 8. 1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nelle aree colpite dal terremoto, al comma 3 dell’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 le parole: «nel limite di 20 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, nel limite di 30.600.000,00 milioni di euro,».

Art. 9.

1. All’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 le parole: «esiti B, C, F»
sono sostituite dalle seguenti parole: «esiti B, C, E, F».

Art. 10.

1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di
ripristino dell’agibilita’ della caserma della Guardia di finanza
«Tito Giorgi» il provveditore interregionale alle opere pubbliche per
il Lazio, Abruzzo e Sardegna e’ autorizzato a provvedere con i poteri
e le modalita’ di cui all’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3817.
2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi
previsti al comma 1, valutati in € 5.000.000,00, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’art. 14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulla contabilita’
speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la
Tesoreria provinciale dello Stato dell’Aquila.

Art. 11.

1. Dal 1° settembre 2009 in relazione alle opere connesse alla
immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal
sisma del 6 aprile 2009, ed in particolare, ai lavori connessi alla
realizzazione del progetto C.A.S.E. nelle aree del comune
dell’Aquila, le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei
lavori sono tenute all’iscrizione e all’obbligo del versamento dei
previsti accantonamenti, alla Cassa edile della provincia
dell’Aquila-Edilcassa Abruzzo, in luogo di quelle di provenienza.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 prescindono dalla durata
dell’appalto, e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90
giorni.

Art. 12.

1. All’art. 20 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti commi:
«2. Al termine del periodo di locazione temporanea di cui all’art.
5, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3789 del 9 luglio 2009, qualora i locatari non acquistino a
condizioni di mercato le unita’ abitative loro assegnate, ovvero non
assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni
di mercato o, comunque, non rendano libero l’immobile e, in ogni
caso, alla scadenza della durata del fondo comune di investimento di
tipo chiuso di cui al comma 1, e’ garantita a Fintecna S.p.a. la
possibilita’ di smobilizzare il proprio investimento.
3. In relazione al finanziamento bancario – destinato a concorrere
alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per fronteggiare
il valore patrimoniale del fondo di cui al comma 1 – nessuna garanzia
di “solidarieta” e’ posta a carico di Fintecna S.p.a.
nella sua qualita’ di sottoscrittore del fondo medesimo».

Art. 13.

1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di
mobilita’ delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, come modificata dall’art.
27, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3797 del 30 luglio 2009, e’ prorogata al 31 dicembre 2009 nel
limite dei 10 milioni di euro di cui al comma 13 del medesimo art. 4.
2. Al comma 2 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «28
aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2009, fermo
restando il limite di spesa di cui al comma 13,».
3. Al comma 3 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, la parola:
«Telepass» e’ sostituita dalle seguenti: «apparati Telepass».
4. Al comma 4 dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «31
ottobre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 14. 1. Per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del comune di L’Aquila, il capo Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e’ autorizzato a stipulare apposita convenzione con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. 2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e’ autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede a valere sulle di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sulla contabilita’ speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato dell’Aquila.

Art. 15.

1. Ai fini della piu’ proficua realizzazione degli interventi di
cui all’art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni
di cui all’art. 11 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145 del 19 aprile 2000 possono trovare applicazione, qualora ne
derivi un vantaggio sia economico che temporale per
l’Amministrazione, anche con riferimento a contratti diversi
stipulati nell’ambito del medesimo quadro progettuale generale e
concernenti la fornitura di beni aventi la medesima funzione.

Art. 16.

1. Al comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «di
limitate porzioni di murature portanti» sono aggiunte le seguenti
parole «o di singoli elementi strutturali in cemento armato».
2. Al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «con
miglioramento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna
unita’ abitativa,» sono aggiunte le seguenti parole: «con eventuale
rafforzamento o miglioramento sismico dell’edificio,».
3. Al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 dopo e’ aggiunto
infine il seguente periodo: «Gli eventuali interventi di
rafforzamento o miglioramento sismico dell’edificio seguono le
indicazioni riportate negli indirizzi richiamati nelle ordinanze di
protezione civile che disciplinano la riparazione o ricostruzione
degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.».
4. Al comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «e
adeguamento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna
unita’ abitativa» sono aggiunte le seguenti parole: «, con eventuale
rafforzamento o miglioramento sismico dell’edificio».

Art. 17.

1. Fermo restando quanto gia’ in tal senso disposto, il commissario
delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009 assume le misure necessarie ad assicurare
il piu’ efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente
realizzate e delle relative localizzazioni, per i nuclei familiari o
di coabitazione interessati anche tenendo conto della loro
composizione.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il sindaco
dell’Aquila provvede con proprio provvedimento ad istituire una
commissione composta da rappresentanti del medesimo comune, del
Dipartimento nazionale della protezione civile, della prefettura
dell’Aquila e dell’azienda sanitaria competente, per l’esame di
situazioni di particolare gravita’ ed eccezionalita’, nelle quali
rilevino condizioni di particolare disagio sociale, sanitario od
economico e per le conseguenti determinazioni. La commissione opera
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-18&task=dettaglio&numgu=269&redaz=09A13845&tmstp=1258615553873

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 14 settembre 2009 n. 762 Impianti pubblicitari – Regolamento adottato da un Comune – Previsione della necessità di indire una gara per la concessione degli spazi destinati ad impianti pubblicitari – Illegittimità

F A T T O
1.1. L’attuale appellante – operante da molti anni nel settore degli impianti pubblicitari, e già titolare di numerose autorizzazioni amministrative per la installazione di cartelli pubblicitari sull’intero territorio del Comune di Messina – ha impugnato, davanti alla Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissione, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, adottato con deliberazione consiliare n. 116/C del 28 dicembre 2006, per la parte in cui ha disposto, a far data dell’1 gennaio 2007, la revoca delle autorizzazioni in essere, senza alcuna forma di adeguamento compensativo e di ubicazione alternativa, ed ha previsto altresì (all’art. 24) l’eventualità di concedere, previa convenzione, a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale, appositi impianti pubblicitari, mediante concessioni da rilasciare sulla base di svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica; con il medesimo ricorso sono stati altresì impugnati, occorrendo e per quanto di ragione, la delibera di G.M. n. 942 del 24 ottobre 2006, di approvazione della bozza dell’impugnato regolamento, nonché il Piano Generale degli Impianti, approvato con delibera di C.C. n. 110/C del 12 dicembre 2006.
Con quattro separati motivi, erano denunciati profili vari di violazione di legge ed eccesso di potere, così intitolati:
1°- violazione di legge (art. 23 D.Lgs. n. 285/1992); eccesso di potere;
2°- violazione di legge (L. reg. n. 48/91, L. n. 142/90, D.Lgs. n. 267/2000, art. 7); violazione e/o falsa applicazione dello statuto comunale (art. 68); violazione e/o falsa applicazione del regolamento comunale sul decentramento (art. 129); violazione e/o falsa applicazione della legge sul procedimento amministrativo;
3°- violazione di legge (D.Lgs. 507/1993 art. 3); illogicità manifesta – contraddittorietà;
4° – violazione di legge (L. n. 241/90 e s.m.); eccesso di potere; carenza di motivazione.
Deduceva l’interessata che l’introduzione di un regime concessorio, con la previsione di assegnazione con pubblica gara della possibilità di esercitare, nel territorio della città di Messina, l’attività di gestione degli impianti pubblicitari – in luogo del regime autorizzatorio contemplato dal codice della strada in tema di collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, oltre a porsi in palese contrasto con l’art. 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comporterebbe una illegittima compressione della libera iniziativa economica, non prevista dall’ordinamento e non riconducibile ai poteri dell’Ente locale (I motivo);
A parte ciò, l’intero procedimento risulterebbero viziato, per mancata acquisizione dei pareri obbligatori dei Consigli circoscrizionali, (II motivo); per l’interversione dell’ordine di adozione (approvazione del Piano Generale degli impianti, prima del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità) che avrebbe condotto alla adozione del Piano in assenza delle linee guida che il regolamento, invece, sarebbe stato deputato a fissare (III motivo); per l’immotivato ed illegittimo azzeramento di tutte le concessione in precedenza rilasciate, senza considerazione delle posizioni sacrificate e senza ponderazione alcuna dei sacrifici imposti o compensazione di alcun genere (IV motivo).
Nel corso del giudizio, con successive tornate di motivi aggiunti, sono stati impugnati i seguenti ulteriori atti e provvedimenti sopravvenuti:
I- (con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20 settembre 2007) la determinazione a contrarre del dirigente del dipartimento n. 24 del 22/6/07; il bando di gara d’appalto per la concessione d’uso del suolo per la posa degli impianti pubblicitari ed il relativo disciplinare di gara, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 12 e 16;
II- (con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11/12 ottobre 2007, a seguito della esclusione dalla gara della ricorrente che, malgrado l’impugnazione proposta ha, comunque, chiesto di partecipare alla gara) il verbale in data 18 settembre 2007, della commissione di gara contenente l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione per i lotti 4 e 5; l’art. 8 del disciplinare di gara e capitolato d’oneri ove è prevista quale causa d’esclusione l’ipotesi in cui la polizza fidejussoria contenga clausole ulteriori rispetto a quelle prefissate, che risultino limitative, condizionanti o contrastanti anche parzialmente con il capitolato; l’art. 9 del disciplinare di gara e capitolato d’oneri contenenti modalità di presentazione dell’offerta;
III- (con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 1/4 dicembre 2007) il verbale di gara del 6 novembre 2007, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in via provvisoria del lotto n. 1 all’ATI SIPA ASP PUBBLISERVICE; del lotto n. 2 alla società SIMETO DOCKS s.r.l.; del lotto n. 3 alla società PUBLIEMME s.r.l., del lotto n. 4 all’ATI ALCE PUBBLICITA’- GB PUBBLICITA’- GRECO; del lotto n. 5 alla società ALESSI s.p.a.; la determinazione dirigenziale n. 46 del 14 novembre 2007 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva dei cinque lotti richiamati; il provvedimento prot. n. 106587 del 22 novembre 2007 con cui il Municipio di Messina ha rammentato ai proprietari di impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale di dover rimuovere gli stessi entro 90 giorni dall’aggiudicazione; ed, inoltre, tutti gli atti connessi concernenti l’aggiudicazione della gara.
Con il primo gruppo di motivi aggiunti, inoltre, è stata proposta azione di accertamento e condanna al risarcimento del danno.
Tutti gli atti impugnati con motivi aggiunti subirebbero gli effetti riflessi della illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
In particolare, poi:
a) quanto gli atti impugnati con il primo gruppo di motivi aggiunti, essi sarebbero ulteriormente viziati, per i profili di seguito evidenziati:
– nella parte in cui prevedono una revoca generalizzata delle precedenti autorizzazioni e la rimozione degli impianti autorizzati (violazione degli artt. 3, 7, 10 e 21 quinques L. n. 241 del 1990; violazione dell’art. 24 del regolamento comunale sulla pubblicità; eccesso di potere);
– inciderebbero su posizioni giuridiche consolidate senza alcuna previsione di contemperamento di interessi e violando il principio di proporzionalità degli interessi, pubblico e privato, in gioco (violazione del principio di proporzionalità e degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione; difetto di istruttoria; irragionevolezza; contraddittorietà; ingiustizia manifesta);
– sono volti a dare attuazione al contestato sistema dell’appalto che determinerebbe la possibilità di dividere il territorio comunale in zone da assegnare ai pochi che vincono la gara, in funzione dello svolgimento dell’attività di pubblica affissione, in contrasto con lo stesso regolamento comunale, che prevede la concessione del solo suolo pubblico, ai privati, per la allocazione di impianti pubblicitari e non l’assegnazione dell’attività pubblicitaria in sé (violazione dell’art. 24 del regolamento comunale sulla pubblicità; irragionevolezza; contraddittorietà);
– la posa di impianti pubblicitari costituisce attività economica libera soggetta a mera autorizzazione, mentre gli atti impugnati introducono un regime contrastante con tale natura (violazione dell’art. 23 del codice della strada – violazione degli artt. 51 e 53 del relativo regolamento di attuazione – sviamento di potere);
– sarebbero in contrasto con le regole della concorrenza garantite dall’ordinamento comunitario, in quanto idonee a costituire un regime monopolistico dell’aggiudicatario sulle aree assegnate (violazione dell’art. 3 e dell’art. 41 costituzione – violazione delle regole di concorrenza comunitarie di cui all’art. 81 del trattato CE; abuso di potere);
– sussisterebbero, in ogni caso, incompleta istruttoria propedeutica all’adozione del bando al fine del censimento esatto e dell’ubica-zione degli impianti, non esatta individuazione di ciò che comprende il canone concessorio e di ciò che ne resta fuori; contraddittorietà tra la prevista durata del rapporto fissata nel capitolato in sei anni, mentre nel regolamento in tre anni; assenza di prefissati criteri per l’asse-gnazione dell’unico lotto che può essere attribuito a ciascun partecipante, a fronte della possibilità assicurata di partecipare alla gara per più lotti; indeterminatezza dei progetti da presentare in forma esecutiva entro 45 giorni dalla stipula del contratto; illegittima attribuzione, all’Amministrazione, del potere di integrare a proprio piacimento i criteri di valutazione previsti dal bando di gara (eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e dell’irragionevolezza; difetto di istruttoria; indeterminatezza della prestazione; impossibilità di effettuare il calcolo di convenienza per la formulazione dell’offerta economica; violazione dell’art 25 c. 5 regolamento; sviamento di potere; violazione dell’art. 53 del D.P.R. n. 495 del 1992; illegittimità del capitolato d’oneri in relazione all’art. 12 e all’art. 16);
b) quanto agli atti impugnati con il secondo gruppo di motivi aggiunti (afferenti alla esclusione dalla gara dell’interessata), essi sarebbero viziati da "violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del disciplinare di gara e del capitolato d’oneri; erroneità dei presupposti di diritto; difetto di istruttoria. violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; illegittimità della esclusione adottata in assenza di espressa previsione di bando e non rispondente ad un rilevante interesse della p.a.; eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, dell’incongruità, dell’eccessiva onerosità rispetto allo scopo perseguito; violazione della L. n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 163 del 2006; mancato esercizio del potere di chiedere chiarimenti circa l’effettiva portata delle garanzie; eccesso di potere", in quanto, la specificazione che la polizza fideiussoria dovrà espressamente prevedere "la rinuncia, in deroga all’art. 1945 c.c. alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale …" – disposta dal disciplinare e la cui mancanza è stata posta dalla stazione appaltante a fondamento della esclusione dalla gara della ricorrente – non sarebbe richiesta dal capitolato a pena di esclusione, mentre, sotto differente profilo viene fatto rilevare che, sul piano sostanziale, l’apposizione della clausola "a semplice richiesta" escluderebbe, di per sé la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale; una interpretazione formalistica delle clausole del bando che dovesse giustificare la comminata esclusione sarebbe incongrua e sproporzionata alle finalità perseguite ed agli interessi della P.A.; in ogni caso, ove fossero residuati dubbi sulla effettiva interpretazione della polizza fideiussoria prodotta e della sua conformità al bando, l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto richiedere chiarimenti integrativi;
c) infine, il terzo gruppo di motivi aggiunti (avverso il verbale di gara del 6 novembre 2007, l’aggiudicazione dei vari lotti alle imprese controinteressate e l’approvazione di verbali di gara con delibera dirigenziale n. 46 del 14/11/07 e la nota prot. n. 106587 del 22/11/07 con cui il Municipio di Messina ha rammentato che i proprietari degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale che devono rimuovere gli stessi entro il termine di 90 giorni dall’aggiudicazione), denuncia l’illegittimità derivata dalla invalidità di tutti i superiori atti denunciati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti in precedenza notificati.
Il Comune intimato e i controinteressati evocati con il terzo ricorso per motivi aggiunti si costituivano in giudizio e, resistendo alle impugnazioni di tutti i superiori atti, ne hanno chiesto il rigetto.
1.2. La Sezione seconda interna del giudice adito, con l’epigra-fata sentenza n. 872/2008, ha respinto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti ad esso collegati.
2.1. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello la ricorrente in primo grado, che, previamente riprodotto e reiterato il contenuto delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del primo grado ed i motivi aggiunti, avverso il complesso dei provvedimenti impugnati, deduce l’erroneità in fatto ed in diritto della sentenza impugnata, con riferimento analitico ai seguenti capi, tenuti distinti nella impostazione sistematica dei motivi di appello:
I) motivazione da pag. 15 a pag. 17;
II) motivazione a pag. 18;
III) motivazione a pag. 19;
IV) motivazione alle pagg.19/20;
V) motivazione alla pag. 21;
VI) omessa motivazione relativa alla domanda di indennizzo;
VII) motivazione alle pagine 21 e 23;
VIII) motivazione alle pagine dalla 22 alla 25;
IX) omessa motivazione in ordine al secondo motivo per motivi aggiunti;
X) riflessi vizi della motivazione con riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed agli ulteriori atti impugnati con l’ultimo gruppo di motivi aggiunti.
Al punto I, l’impianto impugnatorio investe l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel sottovalutare le illegittimità derivanti dalla interversione illegittima del regime autorizzatorio in regime concessorio
Per le parti della sentenza che investono il procedimento seguito nella approvazione del regolamento e del piano impugnati, illegittimamente sarebbe stato baipassato l’onere della prova, incombente sul Comune intimato, della acquisizione di tutti i pareri obbligatori dei Consigli circoscrizionali (punto II), il giudice di primo grado ha confuso la data di approvazione della bozza di regolamento da parte della Giunta, con quella della deliberazione di adozione ed approvazione con emendamenti del regolamento, da parte del Consiglio comunale (punto III); ha rinvenuto, nella anzidetta interversione del regime giuridico dell’attività economica di titolarità della ricorrente, l’esercizio di una potestà amministrativa "facoltativa" e "discrezionale", che, al contrario, non spetterebbe all’Ente locale, in quanto da nessuna norma attribuito (punto IV); la sentenza non si sarebbe, di fatto, pronunciata sui motivi di impugnazione dedotti avverso il primo gruppo di motivi aggiunti ed, in particolare: sull’immotivato e grave vulnus alla iniziativa privata (in violazione, fra l’altro di garanzie costituzionali); con riferimento alla mancanza di ogni e qualsiasi bilanciamento degli interessi degli operatori economici sacrificati; al contrasto con il regolamento che non conterrebbe la previsione di concedere a pochi operatori il suolo comunale sul quale installare i mezzi pubblicitari; con riferimento al regime monopolistico sostanzialmente instaurato dal comune con la previsione della gara per l’assegnazione del suolo pubblico per le finalità commerciali delle quali si tratta (punto V).
Oggetto di impugnazione specifica sono poi l’omessa o, in ogni caso, erronea e viziata pronuncia:
– sulla domanda subordinata di indennizzo monetario ex art. 21 quinques L. n. 241 del 1990, spiegata con il secondo gruppo di motivi aggiunti (VI motivo di appello);
– sull’impossibilità di effettuare il calcolo di convenienza economica ai fini della formulazione dell’offerta in relazione alla indeterminatezza della prestazione, e della mancata fissazione di requisiti tecnici (punto VII);
– sui motivi di impugnazione specificamente rivolti avverso la motivazione dell’esclusione dalla gara, con riferimento alla garanzia fideiussoria offerta dalla interessata (punto VIII);
– sulla irragionevolezza del disciplinare di gara ed i vizi ulteriori dedotti con il II motivo del secondo gruppo di motivi aggiunti (punto IX);
– in via derivata, sulle ragioni che hanno condotto alla reiezione del terzo gruppo di motivi aggiunti al cui accoglimento l’interessato conserverebbe interesse anche indipendentemente dalla sua esclusione dalla gara.
2.2. In giudizio si sono costituite le società Alessi s.p.a., Alce Pubblicità s.a.s., Pubbliemme s.r.l. resistendo all’appello di cui chiedono la reiezione; ha spiegato intervento adesivo la Damir s.r.l., è invece rimasto assente il Comune di Messina.
2.3. Con ordinanza n. 688/2998 del 17 luglio 2008, il Consiglio ha accolto la domanda incidentale di sospensione e, successivamente, chiamata la causa all’udienza fissata del 15 ottobre 2008, l’ha trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione della resistente soc. Pubbliemme, secondo cui l’appello in esame sarebbe inammissibile per mancanza di specificità dei relativi motivi.
L’esposizione che precede, sufficientemente analitica nel riprodurre (ancorché sinteticamente) il contenuto dell’appello, evidenzia come parte appellante non si sia affatto limitata a riproporre i motivi di impugnazione dedotti in primo grado (e dei quali richiede il riesame) ma abbia, analiticamente e per singoli punti, specificato le ragioni del riesame chiesto a questo giudice di appello.
L’eccezione è, dunque, priva di fondamento in fatto.
2. Parimenti, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, spiegato in appello dalla soc. DAMIR.
Nei limiti delle censure dedotte dall’appellante – dal cui accoglimento l’interveniente si propone di trarre soltanto indiretta utilità sostanziale, in pendenza di un differente giudizio dalla stessa instaurato avverso la sua esclusione dalla gara promossa dal Comune (e per la quale pende separato giudizio) – la soc. Damir, estranea al primo grado del presente giudizio, porta in questa sede un interesse di mero fatto all’accoglimento dell’appello.
In questi limiti, l’intervento in appello può ritenersi ammissibile.
3.1. Chiarito quanto sopra, rilievo centrale assume, nella controversia in esame, il complesso delle censure dedotte con il ricorso introduttivo, avverso la decisione dell’Ente locale di attribuire in concessione, tramite pubblica gara, gli spazi destinati ad impianti pubblicitari e di condizionare alla aggiudicazione ed alla relativa convenzione il rilascio dell’autorizzazione alla attività commerciale tipica alla cui disciplina si rivolge il Regolamento oggetto della presente controversia, in cui l’attuale appellante ha rinvenuto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, una illegittima modificazione del regime autorizzatorio, previsto dalla normativa statale (codice della strada e relativo regolamento), con compressione della libera iniziativa economica. In ciò anche indotto dalla disposizione regolamentare che prevede, nell’ambito delle norme transitorie e finali (art. 58) che: "Con l’entrata in vigore del presente regolamento tutte le preesistenti autorizzazioni di impianti pubblicitari, da qualunque soggetto dell’Amministrazione rilasciate, s’intendono revocate (comma 9)", "I proprietari di impianti pubblicitari, esistenti sul territorio comunale, devono rimuovere gli stessi entro il termine di 90 giorni dall’aggiu-dicazione delle gare per le nuove concessioni di cui all’art. 24 del presente regolamento (comma 10)", "Relativamente agli impianti risultanti ancora esistenti, dopo il termine di cui al precedente comma, il Comune dispone la rimozione degli stessi, facendone menzione su apposito verbale. In caso di inottemperanza, entro il termine di 10 giorni, entro il quale l’interessato può provvedervi direttamente, il Comune provvederà d’ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute. Dell’avvenuta rimozione verrà redatto verbale da notificare all’interessato. In caso di installazione su suolo privato, l’ordinanza verrà indirizzata al titolare dell’impianto ed al proprietario del suolo (comma 11)", "Nel caso in cui l’aggiudicatario di una concessione risultasse proprietario di impianti pubblicitari preesistenti nel lotto interessato, l’eventuale mantenimento di detti impianti è vincolato al rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti pubblicitari (comma 12)".
Il problema, posto dall’attuale appellante con il primo ed il quarto dei motivi di impugnazione del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio (che, ad avviso di questo giudice di appello meritano di essere esaminati congiuntamente), è stato risolto nella sentenza impugnata (per ciò che riguarda le censure rivolte con il primo motivo all’art. 24 del Regolamento impugnato), con la proposizione "nessuna invadenza e limitazione della sfera economica privata si attua mediante l’utilizzazione dello strumento della gara pubblica per l’asse-gnazione delle aree, ma al contrario, si realizza un corretto criterio di utilizzazione del suolo pubblico nel rispetto della esigenza privata di collocare impianti pubblicitari nelle aree pubbliche all’uopo individuate, e nell’interesse pubblico di effettuare una corretta utilizzazione del territorio ricavandone i relativi diritti concessori" e (in relazione l’art. 58 – commi 9 e seguenti – oggetto del quarto motivo) con l’affermazione ulteriore secondo cui "La previsione del regolamento qui contestata corrisponde all’esigenza di dare allo stesso completa attuazione; sarebbe incongruo mantenere la validità di vecchie autorizzazioni rilasciate fuori delle nuove previsioni attinenti alla loro ubicazione e alla nuova regolamentazione del relativo canone e sarebbe contrario ai principi generali dare prevalenza all’interesse privato del singolo titolare di vecchia autorizzazione rispetto a quello pubblico di razionalizzazione delle risorse del territorio".
Il riferito impianto motivazionale – sottoposto al vaglio di questo giudice con il primo e con il quarto dei motivi di appello (con argomenti sviluppati rispettivamente alle pagg. 42/48 e 51/53) – non è convincente e non può essere totalmente condiviso, ove si considerino le norme regolamentari impugnate, nel loro logico collegamento, che finisce con l’implicare una totale e generalizzata lottizzazione dei siti di titolarità comunale, disponibili per la pubblicità commerciale, fra l’altro, totalmente disattendendo interessi di non poco momento della imprenditoria impegnata già da tempo nel territorio in attività di installazione e gestione di impianti pubblicitari debitamente autorizzati e fruenti della occupazione di suolo pubblico.
In materia di installazione e gestione degli impianti pubblicitari, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, che all’art. 3 contempla i regolamenti comunali sulle modalità di effettuazione della pubblicità ed un piano generale degli impianti, la Corte Costituzionale (con sentenza n. 355 del 17 luglio 2002) ha avuto modo di chiarire quale sia la natura dei poteri conferiti ai comuni.
In tema di pubblicità stradale, si è espressa la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 44 del 10 gennaio 2007) escludendo che la convenzione fra amministrazione locale e privato, per l’occupazione di suolo pubblico necessario alla installazione ed alla gestione della pubblicità stradale, implichi la necessità di fare ricorso ad una selezione ad evidenza pubblica, in quanto il mero conferimento del suolo pubblico non configura l’attività in questione alla stregua di un servizio reso, dal titolare dell’attività, all’Ente.
L’art. 53 del regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) – con riferimento all’art. 23 dello stesso codice la cui violazione è denunciata con il primo motivo di impugnazione del ricorso originario – contiene sufficienti elementi per ritenere che l’autorizzazione richiesta dall’art. 23 sopra richiamato debba anche includere l’occupazione del suolo pubblico su cui il richiedente intende installare l’impianto pubblicitario.
Il doppio sistema di tassazione, che prescrive la corresponsione (in ogni caso) dell’imposta sulla pubblicità e quella del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), che affianca la prima soltanto ove siano impegnati, con la pubblicità, pubblici spazi, è volto a procurare un’entrata al Comune in funzione della titolarità dell’area il cui è collocato il mezzo pubblicitario.
Avuto riguardo, dunque, alla normativa statale (nel cui ambito devono essere ricercati condizioni e limiti all’esercizio di una libera attività economica), la sottoposizione al doppio limite della previa concessione (a seguito di gara) – con riferimento a tutti gli spazi di pertinenza dell’Ente, ivi compresi quelli del demanio stradale e comunque riconducibili alla disciplina di cui al citato art. 23 – in forma generalizzata, in aggiunta all’autorizzazione, per l’esercizio dell’atti-vità, viene a porsi in contrasto con gli obiettivi stessi della normativa di riferimento, che sembra voler favorire, piuttosto che comprimere (sia pure nei limiti in cui la si assoggetta ad autorizzazione comunale, a garanzia della sicurezza nella circolazione e della viabilità, oltre che dei valori estetici e delle caratteristiche abitative e ambientali), la libera attività economica della quale si tratta.
L’art. 24 del Regolamento del Comune di Messina, nella sua stesura definitiva (ovvero, nel testo approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 28 dicembre 2006) così recita:
"1 Il Comune, qualora lo ritenga economicamente valido, può concedere, previa convenzione, a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l’utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano Generale degli Impianti pubbli-citari.
2 Le convenzioni regolamentano le concessioni che vengono rilasciate mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.
3 Se si intende procedere all’assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di omogeneità territoriale e di funzionalità.
4 Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di una concessione.
5 La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell’imposta sulla pubblicità e della COSAP.
6 La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l’ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili".
In tale letterale formulazione, la norma non rileva, ad una prima lettura, invero, nella sua interezza, una portata lesiva.
Del tutto innocua sembra essere, per tale profilo, la formula del 1° comma, ed apparentemente anodina, quella del secondo.
Essa contempla, è vero, la possibilità che "le concessioni" vengano rilasciate "mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica", ma non esclude che possa farsi ricorso a differente forma, dal momento che è dalla stessa fonte contemplato che alla concessione si possa fare luogo in altro modo consentito dalla legge.
Il complesso delle disposizioni contenute nell’articolo in esame tuttavia offre un quadro che non chiarisce quali possibilità, in concreto, restino all’operatore di conseguire l’autorizzazione all’eser-cizio dell’attività con occupazione di spazi pubblici, indipendentemente dalla partecipazione alla pubblica gara.
Teoricamente, la disposizione consente che l’intero territorio comunale ed i siti previsti per l’installazione di mezzi pubblicitari possa essere lottizzato per formare oggetto di assegnazione per pubblica gara, così sostanzialmente precludendo iniziative ulteriori.
La disciplina transitoria contenuta nell’art. 58 del regolamento avvalora il convincimento che sia sostanzialmente questo l’obiettivo perseguito dall’Ente.
In questo senso, e per la parte in cui non pone congrui limiti alla possibilità, per il Comune, di procedere alle assegnazioni, mediante pubblica gara, dei siti di titolarità dell’Ente – escludendo quelli riconducibili alla disciplina dell’art. 23 del codice della strada – l’articolo impugnato è illegittimo, per violazione del citato art. 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e per eccesso di potere, in quanto spetta al legislatore statale e non al Comune, con lo strumento del Regolamento, di definire i limiti di una libera attività economica.
Il Comune, introducendo surrettiziamente limitazioni non previste dal codice della strada (e dal suo regolamento), sub specie di scelte volte ad incrementare le economie dell’Ente, anche con riguardo al demanio stradale, stravolge la previsione codicistica.
3.2. Le norme regolamentari non si sottraggono alle censure del ricorrente neppure nella parte in cui (art. 58) dispongono che, "con l’entrata in vigore del presente regolamento tutte le preesistenti autorizzazioni di impianti pubblicitari, da qualunque soggetto dell’Ammi-nistrazione rilasciate, s’intendono revocate" (comma 9), con obbligo di rimozione degli impianti "entro il termine di 90 giorni dall’aggiudi-cazione delle gare per le nuove concessioni di cui all’art. 24 del presente regolamento".
Come denunciato nel quarto motivo di appello, la sentenza impugnata, nel convincimento della coerenza del potere espresso nella norma impugnata con il mutamento della regolamentazione, omette, del tutto, di considerare la portata ed il contenuto della denunciata violazione degli artt. 21 quinques e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e del mancato contemperamento dei contrapposti interessi.
Orbene (escluso che trovi applicazione l’invocato art. 21 nonies), il caso in esame è riconducibile alla previsione dell’art. 21 quinquies, della citata legge 241 del 1990 che, pur facendo salvo il generale potere di revoca dell’Amministrazione, con riferimento a provvedimenti amministrativi di efficacia durevole, conferisce tuttavia dignità di norma all’esigenza, più volte avvertita, che il sacrificio imposto ricevesse congruo ristoro, fissando anche i criteri per la liquidazione dell’indennizzo.
Sul punto la sentenza impugnata sfugge, del tutto, la prospettazione del ricorrente e deve essere riformata.
Anche il vizio formale, del difetto della motivazione non può essere sottovalutato, ove come nel caso in esame, si colori della sostanziale mancanza del preventivo accertamento di un sostanziale ed insanabile conflitto fra la pregressa e la nuova regolamentazione eventualmente componibile con l’intervento degli operatori interessati.
4.1. Radicalmente, poi, il regolamento non si sottrae alle censure dedotte con gli altri due motivi di impugnazione (il II e III del ricorso introduttivo) che denunciano vizi del procedimento, erroneamente sottovalutati dal giudice di primo grado.
4.2. Da nessuna parte della deliberazione di approvazione della proposta di Regolamento Comunale risulta che siano stati raccolti i pareri, obbligatori, ancorché non vincolanti dei Consigli circoscrizionali.
Il giudice di primo grado afferma che, in assenza, nel provvedimento, di una formula che attesti l’acquisizione dei suddetti pareri, essi debbano essere considerarsi presuntivamente acquisiti, ma anche conformi alle decisioni assunte dall’Autorità tenuta a promuovere l’attività consultiva.
L’appellante contrasta questa tesi denunciando l’illegittima inversione dell’onere della prova.
La censura è fondata.
Allorché la norma prescrive che ai fini della adozione di un provvedimento debba essere previamente sentito il parere di un organo consultivo, formule del tipo, "Visto il parere" o "sentito …", non seguita da alcuna specificazione, giustificano la presunzione di conformità del provvedimento al parere, di cui – in caso di contestazione – deve essere fornita la prova contraria.
Ove, al contrario, nessuna indicazione sia contenuta nell’atto, la censura con la quale è contestata la mancata acquisizione, non può essere superata da alcuna presunzione, in mancanza anche di un minimo indizio della regolarità del procedimento, cosicché spetta all’Amministrazione di fornire la prova della regolare acquisizione.
Ne consegue che, nel caso in esame, ed in assenza di prova contraria, il fatto negativo su cui si basa la censura deve ritenersi provato e, conseguentemente viziato il provvedimento per violazione del regolamento sulle autonomie, del Comune di Messina, che richiede obbligatoriamente, in caso di regolamenti comunali, che siano sentiti i consigli circoscrizionali.
4.3. Con il III motivo di appello è denunciato che, altrettanto erroneamente, il giudice di primo grado ha respinto la censura (contenuta nel 3° motivo del ricorso introduttivo), volta a contestare la legittimità del piano, per essere intervenuta, la sua approvazione, prima della adozione del nuovo regolamento (e, d’altra parte, senza relazionarsi alla pregressa regolamentazione).
La tesi del ricorrente, che imputa ad un evidente errore di fatto, del giudice di primo grado, la reiezione della censura, è provata per tabulas.
Infatti, nella sentenza impugnata si attribuisce alla Giunta la deliberazione del 12 dicembre 2006 che è invece la deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il piano generale degli impianti, e che, con ogni evidenza precede l’approvazione del regolamento, avvenuta invece, nella seduta del 28 dicembre 2006.
La discrasia non è di scarso interesse.
In linea di principio, è anche possibile che due atti, costituenti l’uno presupposto dell’altro, siano approvati in unico contesto, in quanto deve presumersi che il consenso raggiunto sulla proposta dell’atto presupposto abbia poi costituito la base per l’approvazione dell’altro.
Non è, invece, compatibile, con il contenuto assegnato dall’ordinamento al regolamento ed al piano di cui si tratta, che l’approvazione preceda, cronologicamente, quella del regolamento che del secondo deve fissare le linee ed i criteri fondamentali.
Quanto si è verificato, in concreto, nel caso in esame, costituisce una anomalia sanabile soltanto per effetto di una successiva ratificazione dell’atto; in difetto la deliberazione di approvazione del piano deve ritenersi viziata, per mancanza dell’atto presupposto.
Siffatta evenienza si connota di particolare gravità nel caso in esame, che vede il regolamento approvato con significativi emendamenti rispetto allo schema proposto dalla Giunta.
Il vizio della deliberazione di approvazione del piano, invalida lo strumento di pianificazione, come denunciato dall’attuale ricorrente nel primo grado del giudizio.
5. Nella situazione che precede, lo stesso bando di gara deve ritenersi viziato, essendo travolto, unitamente ai successivi atti impugnati con i motivi aggiunti, sulla base dei profili di illegittimità derivata, di volta in volta puntualmente e ritualmente dedotti dall’attuale appellante nel giudizio di primo grado.
L’appello, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento del complesso degli ulteriori motivi di appello e delle altre censure dedotte in primo grado.
Conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado e, con esso i motivi aggiunti nella parte in cui denunciano l’illegittimità derivata, restando assorbite le ulteriori censure, e, per l’effetto devono essere annullati tutti gli atti impugnati.
In considerazione, tuttavia, della complessità e novità delle questioni, devono essere interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come da motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti per quanto di ragione, ed annulla gli atti impugnati.
Compensa interamente le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 15 ottobre 2008, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Ermanno de Francisco, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria il 14 settembre 2009.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 4 novembre 2009, n.23412 Tutela del consumatore Cassette di sicurezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico CIRASOLE

Cassetta di sicurezza – furto di beni custoditi in una cassetta di sicurezza situata all’interno di una banca – responsabilità nei confronti del cliente e obbligo al risarcimento dei danni – sussiste

Note: in caso di furto di beni custoditi in una cassetta di sicurezza situata all’interno di una banca, quest’ultima è responsabile nei confronti del cliente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, regolamento delle norme disciplinanti il servizio delle cassette di sicurezza richiamante il contenuto dell’art. 1839 c.c., dello stesso articolo 1839 c.c., artt. 1362 e 1363 c.c., 113, 115 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ed erroneo esame di un punto decisivo della controversia.
Sostiene la ricorrente che nessuna responsabilità può a lei attribuirsi, anche perché il locale in cui erano custodite le cassette di sicurezza era adeguatamente protetto.
Il motivo è infondato.
Non si ravvisa violazione alcuna o falsa applicazione di legge. Questa Corte si è più volte pronunciata in materia (Cass. n. 7081/05), precisando che la sottrazione di beni custoditi in cassetta di sicurezza, a seguito di furto, non può considerarsi caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della prestazione dedotta in contratto (con tale contratto la Banca assume la responsabilità riferita a prestazioni di custodia). È applicabile, nella specie, l’art. 1218 c.c., per cui è il debitore che, per liberarsi dalla responsabilità, ha l’onere di provare che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile. Ancora, l’art. 1839 c.c., che indica la responsabilità della banca, relativamente alla “idoneità e custodia dei locali” e alla “integrità esterna delle cassette di sicurezza”, va interpretato nel senso che non solo al locale dov’è materialmente collocata la cassetta ci si deve riferire, ma pure a tutto il complesso bancario, attraverso il quale è possibile accedere alla cassetta stessa.
La valutazione della prova liberatoria della Banca spetta al giudice del merito e non è suscettibile di controllo in questa sede, se sorretta da una motivazione adeguata e non illogica, nella specie sussistente.
Chiarisce il giudice a quo che non solo la Banca non ha fornito prova liberatoria, ma addirittura sussiste in atti prova positiva delle gravi carenze del sistema antifurto dei locali della Banca: dall’esame degli atti (dichiarazione del funzionario (omissis) e atti acquisiti del procedimento penale nei confronti dei rapinatori) emerge – come precisa ulteriormente la pronuncia impugnata – che non esisteva un sistema di vigilanza da parte di guardie giurate, telecamere o metaldetector per l’accesso ai locali (i rapinatori si introdussero da una porta secondaria, utilizzando una chiave riprodotta a calco) e neppure un congegno di apertura a tempo del “caveau”; le singole cassette furono aperte dai rapinatori senza particolari difficoltà, non era innescato il sistema di allarme collegato alla questura.
Con il secondo motivo lamenta la Banca (omissis) violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 c.c. (con conseguente illegittimità dell’ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio), degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché motivazione insufficiente, illegittima e contraddittoria, omesso esame di punti decisivi della controversia.
Anche questo motivo va rigettato, siccome infondato.
Non si ravvisa violazione alcuna o falsa applicazione di legge. Va precisato che la valutazione sulla opportunità di deferire il giuramento suppletorio, ricorrendo i presupposti di legge, è discrezionale. È ammesso soltanto il successivo controllo sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2736 n. 2 c.c. per l’esperibilità del mezzo (tra le altre, Cass. n. 2749/1996; n. 2803/1999), ma la valutazione concreta della semiplena probatio spetta al giudice del merito ed è insuscettibile di riesame in questa sede, se sorretta da una motivazione adeguata e non illogica, nella specie sussistente.
Il giudice a quo, valutando il profilo della semiplena probatio, richiama la dettagliata denuncia contenente caratteristiche e numero dei beni sottratti, presentata nell’immediatezza dei fatti; le condizioni morali e patrimoniali dei titolari della cassetta, indicati come primari clienti della banca; la deposizione del teste (omissis), che accompagnò il padre (omissis) in banca, pur senza accedere al “caveau” all’atto dell’immissione dei valori in cassetta, dopo una perizia; la deposizione del teste (omissis) che periziò i preziosi ai fini di divisione ereditaria, nei primi mesi del 1988.
Evidenzia il giudice a quo, in prospettiva contrastante, la certificazione notarile del registro per il servizio cassette di sicurezza, da cui sembrava emergere un’apertura della cassetta stessa soltanto in data anteriore alla perizia (pur precisando che si trattava di certificazione notarile fondata sulla sola produzione delle fotocopie di pagine anteriori al 1998, ciò che non avrebbe potuto escludere l’eventuale sussistenza di altre “aperture” successive).
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 15 maggio 2009 n. 3029 Edilizia-Case mobili – Permesso di costruire

Sentenza scelta dal dott. Domenico CIRASOLE

Permesso di costruire – Necessità – Per case mobili – Nel caso in cui siano destinate a soddisfare un’utilità prolungata nel tempo – Sussiste.

Necessario il previo rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di case mobili.

F A T T O
1. Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe (n. 7012/08) viene impugnata la decisione n. 3307/08 del TAR dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. II, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 20057/07 di
2. La impugnata decisione trovava fondamento nelle seguenti argomentazioni: a) legittimità della notifica effettuata correttamente, oltrechè a Gallieri Roberto, interdetto, altresì a Gallieri Teresa, tutore dello stesso; b)legittimità della contestazione effettuata nei confronti dei ricorrenti, ancorché non unici proprietari, in ragione della responsabilità solidale fra i responsabili degli abusi; c) legittimità della contestazione effettuata nei confronti dei ricorrenti, in qualità di chiamati all’eredità, in quanto stabilmente insediati sulle aree di cui si discute; d)insussistenza della ritenuta carenza istruttoria della P.A.; e)infondatezza delle censure di violazione della L.n. 689 del 1981 e di mancata considerazione dello stato di necessità; f)infondatezza della censura di violazione dell’art.7 L. n. 241 del 1990, attesa la natura vincolata del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe comunque potuto essere diverso.
3. Appellano i signori Gallieri Teresa, Sara, Roberto, Massimo, Lucrezia e Gianni, deducendo le seguenti censure:
3.1. Violazione di legge per errata o falsa o mancata applicazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, essendo stato emanato il provvedimento demolitorio senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza che vi fossero particolari ragioni di urgenza da giustificare l’omissione della comunicazione.
3.2. Violazione di legge per errata e/o falsa e/o mancata applicazione dell’art. 13 L.R. Emilia Romagna n. 23 del 21/10/2004- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta. Gli appellanti deducono di non essere gli unici a comporre l’insediamento di cui si contende e di non poter, quindi, essere considerati gli unici responsabili dei ritenuti abusi. Ripropongono, inoltre, la censura di irregolarità della notifica effettuata a Gallieri Roberto, persona interdetta.
3.3. Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione. L’Amministrazione, oltre a non aver esercitato l’attività di vigilanza ai fini della prevenzione della commissione degli abusi, non avrebbe effettuato alcun accertamento circa la violazione della norme urbanistiche da parte delle opere contestate, che, costituendo dei precari(case mobili) non avrebbero il necessario requisito della immobilizzazione rispetto al suolo.
3.4. Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell’art.4 L. n. 689 del 24/11/81- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta. L’Amministrazione non avrebbe considerato lo stato di necessità in cui versano sia i ricorrenti sia gli altri componenti del nucleo familiare che vivono nell’insediamento di via Peglion. La violazione edilizia oggetto dell’ordinanza impugnata è stata necessitata dalla urgenza di garantire una sia pur precaria e disagevole soluzione abitativa per le famiglie degli appellanti, non essendo stato possibile reperire soluzioni alternative sul libero mercato, né tantomeno coinvolgere l’autorità preposta al reperimento di altre soluzioni.
3.5. La sentenza del TAR viene, poi, criticata per aver dichiarato l’inammissibilità dei motivi proposti successivamente al ricorso introduttivo. Non di nuove censure, infatti, si sarebbe trattato ma di argomenti interpretativi e giurisprudenziali di specificazione e di collegamento tra le censure proposte. Dalla carente istruttoria e dalla negazione dl contraddittorio sarebbero derivate nei confronti dei ricorrenti repressioni diverse ed ingiuste rispetto a quella che l’ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale avrebbe preteso dal Comune.
3.6. La sentenza viene, altresì, criticata per non aver te nuto conto, nel valutate la legittimità dell’atto impugnato, della normativa in materia di minoranze nomadi(L.R. n. 23/04 e L.R. n. 47/88) e delle disposizioni internazionali e comunitarie, nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Carta sociale europea, divenute, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona, fonti di rango primario.
3.7. La sentenza viene, infine, criticata sotto il profilo della condanna alle spese.
4. L’amministrazione appellata si è costituita in giudizio con articolata memoria di contestazione delle ragioni prospettate dall’appellante.
5. Con memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso gli appellanti hanno confermato ed ulteriormente illustrato le proprie tesi.
6. Con il secondo dei ricorsi indicati in epigrafe (n. 7013/08) viene impugnata la decisione n. 3306/08 del TAR dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. II, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 142343/07 di demolizione di opere realizzate in via Peglion n.15, nel Comune di Bologna. La impugnata decisione trovava fondamento nelle seguenti argomentazioni: a) infondatezza della censura di violazione dell’art.7 L. n. 241 del 1990, attesa la natura vincolata del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe comunque potuto essere diverso; b) sussistenza della qualità di committenti nei ricorrenti, non essendo necessario notificare l’ordine di demolizione a tutti i proprietari né accertare se gli stessi fossero gli unici autori dell’abuso; il ricorrente non può sostenere di non essere proprietario in quanto chiamato all’eredità, essendo egli stabilmente insediato in loco ed avendo, quindi, posto in essere un comportamento che presuppone necessariamente la qualità di erede; c)infondatezza della censura di difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione accertato sia gli abusi sia i soggetti responsabili sia i proprietari dei terreni; d) infondatezza della richiesta di riconoscimento di stato di necessità (la cui sussistenza comunque non abilita a realizzare insediamenti abusivi, ma, semmai, a fruire di aree di sosta apposite) e inapplicabilità della sanzione pecuniaria ex lege n. 689/81, attesa la natura vincolata dell’atto impugnato a fronte di abuso non sanabile.
7. Appella il signor Antonio Gallieri, deducendo le seguenti censure:
7.1. Violazione di legge per errata o falsa o mancata applicazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, essendo stato emanato il provvedimento demolitorio senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza che vi fossero particolari ragioni di urgenza da giustificare l’omissione della comunicazione.
7.2. Violazione di legge per errata e/o falsa e/o mancata applicazione dell’art. 13 L.R. Emilia Romagna n. 23 del 21/10/2004- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta. Gli appellanti deducono di non essere gli unici a comporre l’insediamento di via Peglion e di non poter, quindi , essere considerati gli unici responsabili dei ritenuti abusi.
7.3. Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione. L’Amministrazione non avrebbe effettuato alcun accertamento circa la effettiva violazione della norme urbanistiche da parte delle opere contestate, che, costituendo dei precari(case mobili) non avrebbero il necessario requisito della immobilizzazione rispetto al suolo.
7.4. Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione dell’art.4 L. n. 689 del 24/11/81- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta. L’Amministrazione non avrebbe considerato lo stato di necessità in cui versano sia i ricorrenti sia gli altri componenti del nucleo familiare che vivono nell’insediamento de quo. La violazione edilizia oggetto dell’ordinanza impugnata è stata necessitata dalla urgenza di garantire una sia pur precaria e disagevole soluzione abitativa ad un gruppo di persone, non essendo stato possibile reperire soluzioni alternative sul libero mercato, né tantomeno coinvolgere l’autorità preposta al reperimento di altre soluzioni.
7.5. La sentenza del TAR viene, poi, criticata per aver dichiarato l’inammissibilità dei motivi proposti successivamente al ricorso introduttivo. Non di nuove censure, infatti, si sarebbe trattato ma di argomenti interpretativi e giurisprudenziali di specificazione e di collegamento tra le censure proposte. Dalla carente istruttoria e dalla negazione dl contraddittorio sarebbero derivate nei confronti del ricorrente repressioni diverse ed ingiuste rispetto a quella che l’ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale avrebbe preteso dal Comune.
7.6. La sentenza viene, altresì, criticata per non aver te nuto conto, nel valutate la legittimità dell’atto impugnato, della normativa in materia di minoranze nomadi(L.R. n. 23/04 e L.R. n. 47/88) e delle disposizioni internazionali e comunitarie, nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Carta sociale europea, divenute, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona, fonti di rango primario.
7.7. La sentenza viene, infine, criticata sotto il profilo della condanna alle spese.
8. L’amministrazione appellata si è costituita in giudizio con articolata memoria di contestazione delle ragioni prospettate dall’appellante.
9. Con memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso l’appellante ha confermato ed ulteriormente illustrato le proprie tesi.
10. I ricorsi sono stati inseriti nei ruoli d’udienza del 27 gennaio 2009 e trattenuti per la decisione.
D I R I T T O
1. Attesi gli evidenti motivi di connessione, i due ricorsi indicati in epigrafe vengono riuniti ai fini di un’unica decisione.
2. Giova, ai fini del decidere, un breve cenno in punto di fatto.
Tutti gli appellanti sono cittadini italiani di etnia Sinti e da molti anni risiedono stabilmente, assieme alla rispettive famiglie, nel Comune di Bologna, utilizzando edifici abusivamente costruiti o case mobili installate su terreni agricoli di loro proprietà ed oggetto di diverse ordinanze di demolizione, in primo tempo ottemperate, sino a giungere alle ultime impugnate in I grado dinanzi al TAR Emilia Romagna- sede di Bologna.
Tutti gli appellanti per le aree in questione hanno provveduto, nel 1987, a presentare istanze di condono edilizio, che risultano respinte.
Rispettivamente in data 14/4/06 e 17/5/2007 è stato redatto verbale di violazione urbanistico-edilizia e in data 18/6/07 e 31/8/07 è stato emanato l’ordine di demolizione ex art. 31 DPR n. 380/01 relativo ad interventi edilizi privi di idoneo titolo eseguiti all’interno delle aree di proprietà dei ricorrenti.
Tutti gli appellanti sostengono di non avere altre proprietà immobiliari a loro riferibili e di versare in stato di indigenza.
3. I ricorsi propongono sostanzialmente le medesime censure che vengono, quindi, contestualmente esaminate.
3.1. Un primo profilo di censura, comune ad entrambi i ricorsi, riguarda la dedotta violazione di legge per errata e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990.
La censura va respinta.
Va, invero, considerato:
il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di comunicazione non è ravvisabile nelle ipotesi di attività vincolata, sul presupposto che la partecipazione sia fruttuosa soltanto quando sia possibile effettuare una scelta discrezionale (Cons. Stato, VI Sez., n. 5419/06);
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si è riconosciuto l’obbligo di procedere alla comunicazione di avvio di procedimento in caso di provvedimenti di demolizione, ancorché con l’ammissione di una sostanziale equivalenza tra la previa adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione de qua(Cons. Stato n.n. 5058/02 e 3263/03);
l’ innovazione apportata dalla L. n. 15 del 2005 che, nel modificare la L. n. 241 del 1990, ha introdotto l’art.21 octies che, al comma 2, prescrive che "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Nelle fattispecie in esame, è incontestato che le opere siano state eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio, tant’è che per le stesse nel 1987 venne presentata dagli interessati domanda di condono, respinta dal Comune.
Risulta, altresì, incontestato che la destinazione delle aree oggetto di intervento(zona agricola produttiva di pianura) sia incompatibile (art. 69 NTA del PRG del Comune di Bologna che prevede la sola funzione agricola e le attività connesse alla conduzione agricola aziendale)con interventi di trasformazione urbanistica finalizzati alla creazione di veri e propri insediamenti abitativi di nuova costruzione.
Ciò premesso, attese le peculiarità che connotano il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e, quindi, l’esercizio da parte dell’amministrazione di un potere "vincolato", il Collegio osserva che la questione de qua è interessata dalla prima previsione di cui all’art. 21 octies comma 2.
La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento denunciato dai ricorrenti non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti impugnati in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo idoneativo e l’incompatibilità con le previsioni di PRG, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Alla luce delle esposte considerazioni è, quindi, da ritenere sussistente la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990.
Né possono valere a modificare tale indirizzo le doglianze avanzate dai ricorrenti, secondo cui, se preavvertiti, avrebbero potuto chiedere la modificazione d’uso dell’area per poter adibire le aree su cui insiste l’insediamento ad area di sosta per nomadi ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 47/88, né il richiamo alle convenzioni e protocolli internazionali citate nell’atto di appello.
Le riportate ragioni di appello, infatti, sono anzitutto affette da genericità e non trovano riscontro, per contestarlo, in quanto affermato dal giudice di I grado nella sentenza impugnata. Sotto tale profilo, esse appaiono, quindi, inammissibili.
Inoltre, per quanto attiene alla ritenuta violazione dell’art.4 della L.R. n. 47/88(Aree sosta), la norma, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nel disciplinare le aree sosta, coinvolgendo nella loro ubicazione le rappresentanze locali dei nomadi in modo da evitare qualsiasi emarginazione urbanistica e da facilitare l’accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale, non autorizza la trasformazione di aree a diversa destinazione di PRG in aree destinate a campi nomadi, ma (comma 4) prevede che, ove il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione, lo debba fare approvando apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 47/78(Tutela ed uso del territorio).
Infine, per quanto attiene alla ritenuta violazione di norme e convenzioni internazionali, concretatesi in una sostanziale discriminazione nei confronti delle comunità nomadi, ne va ritenuta la irrilevanza, atteso che la questione oggetto di giudizio esula da tali temi, rientrando nella materia urbanistico-edilizia.
3.2. Un secondo profilo di censura attiene alla violazione dell’art.13 L.R. Emilia Romagna n. 23/2004 e all’eccesso di potere sotto svariate angolature.
Assumono i ricorrenti di non poter essere gli unici responsabili dell’esecuzione delle opere di cui si discute, non essendo gli unici a comporre l’insediamento de quo e di non poter, quindi, essere qualificati quali committenti delle opere stesse. Inoltre, essi rivestono la qualità di chiamati all’eredità e non di proprietari pleno iure.
Le censure non hanno pregio, in quanto la mancata formale notificazione del provvedimento demolitorio a tutti i comproprietari non costituisce vizio di legittimità dell’atto, che rimane quindi valido ed efficace.
E’ noto, invero, l’orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente la notificazione ad uno solo dei proprietari del provvedimento demolitorio affinché sia validato il procedimento amministrativo volto al ripristino della situazione giuridica illegittimamente incisa dagli interventi edilizi effettuati.
Quanto, poi, alla posizione di chiamati all’eredità e non di proprietari essa non osta, dal momento che, come già rilevato dal primo giudice, comunque i ricorrenti risiedono stabilmente nell’insediamento realizzato sui terreni oggetto di eredità, con ciò ponendo in essere un comportamento che presuppone la volontà di accettare l’eredità.
3.3. Con un terzo profilo di censura si deduce l’eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione perché l’Amministrazione non avrebbe individuato gli effettivi soggetti che hanno violato la normativa urbanistica.
Al riguardo, richiamato quanto già detto sub 3.2.), va ricordato che le disposizioni vigenti(art. 7 L.n. 47/85, art. 31 DPR n. 380/01 e art. 13 L.R. n. 23/04 attribuiscono la responsabilità dell’abuso edilizio al proprietario del bene e che l’ordinanza di demolizione non va notificata a tutti i comproprietari, in base al principio di responsabilità plurisoggettiva, ma a chi ha materialmente la disponibilità del bene.
Va, poi, ricordato che viene ritenuta l’applicabilità dell’ordinanza di demolizione anche alle cd. case mobili, ancorchè manufatti precari, in quanto la precarietà di un manufatto la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa, va esclusa quando, come nella fattispecie, trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all’opera dai proprietari, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale(Cons. Stato, V Sez., n. 3321/00).
3.4. Infine, con l’ultimo profilo di censura si sostiene che la carente istruttoria che ha preceduto l’emissione dell’ordinanza impugnata non avrebbe consentito l’applicazione al caso di specie della L.n. 689/81 e di comprovare lo stato di necessità.
In sostanza, le violazioni edilizie, peraltro espressamente ammesse in ricorso, sarebbero stata necessitata dalla esigenza di garantire una soluzione abitativa a parecchie persone, in attesa di una soluzione da parte dell’Autorità pubblica preposta.
La censura non può essere accolta, esulando le sanzioni amministrative urbanistiche dalla generale disciplina per le sanzioni amministrative prevista dalla L.n. 689 del 1981, attesa la differente natura giuridica e le differenti finalità.
Per quanto riguarda, poi, l’affermato stato di necessità esso, per giustificare violazioni della disciplina generale urbanistico-edilizia vigente per tutti i restanti cittadini, avrebbe dovuto essere adeguatamente e rigorosamente comprovato, il che nella fattispecie non è avvenuto.
Da ultimo, vanno respinte le doglianze relative alla condanna alle spese del giudizio, che seguono logicamente la ritenuta soccombenza della parte.
4. Per le suesposte considerazioni i ricorsi qui congiuntamente esaminati vanno rigettati, con conseguente conferma delle sentenze impugnate.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe, previa riunione dei medesimi, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Luigi COSSU – Presidente
Armando POZZI – Consigliere
Anna LEONI – Consigliere, est.
Bruno MOLLICA – Consigliere
Salvatore CACACE – Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Luigi Cossu
Depositata in Segreteria il 15/05/2009.