REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2009, n. 8

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 18 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l’art. 42 dello statuto; Visto l’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e in particolare l’art. 4; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n.15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 «Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione»); Visto il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP), espresso nella seduta del 13 novembre 2008; Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2008, n. 1090; Visto il parere della II commissione – Agricoltura espresso nella seduta del 4 febbraio 2009; Visto il parere del Consiglio della autonomie locali espresso nella seduta del 20 febbraio 2009: vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 163; Considerato quanto segue 1. Alla luce dell’esperienza applicativa del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 occorre apportarvi alcune modifiche, atte a perseguire con piu’ efficacia gli obiettivi della legge regionale n. 26/2005 sia in materia di contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione che di contributi per i contratti assicurativi; 2. E’ opportuno che l’aggiornamento dell’elenco dei comuni che registrano la presenza di animali predatori avvenga anche su richiesta delle province, in virtu’ del loro ruolo nell’attuazione e gestione delle misure di intervento; 3. In considerazione delle nuove tecnologie, presenti e future occorre estendere le tipologie di opere di prevenzione oggetto di contributo; 4. E’ opportuno correggere le disposizioni circa le caratteristiche delle stalle o ricoveri per gli animali e delle recinzioni metalliche o elettriche, che hanno fortemente limitato l’adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori; 5. necessario adeguare al diritto vigente le disposizioni concernenti due dei tre requisiti prescritti agli imprenditori agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditivita’ ed il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali; 6. Occorre riscrivere i criteri per la determinazione dei contributi, in modo da far riferimento ai prezzari di pertinenza, ove esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e sorveglianza, non contemplati dai prezzari, occorre procedere con il metodo della scelta tra piu’ preventivi; 7. Occorre aggiornare e migliorare le disposizioni sulle spese ammissibili, in modo da renderle omnicomprensive delle fattispecie cui si riferiscono; 8. E’ opportuno prevedere una mitigazione al divieto di varianti progettuali e di modifiche delle azioni in corso d’opera, ammettendo quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno assunto rilievo per l’approvazione del progetto da parte della pubblica amministrazione; 9. Occorre riscrivere la disposizione sui criteri di ripartizione dei fondi fra le province e le comunita’ montane (enti competenti all’erogazione dei contributi), poiche’ il sistema sinora adottato si e’ rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte e anche, in alcune aree, inefficace per la platea dei beneficiari; occorre percio’ modificare sia il sistema di riparto, e cioe’ i parametri presi a riferimento, che il procedimento (e la sua tempificazione), introducendo la rimodulazione in modo da ottimizzare l’assegnazione delle risorse; 10. E’ necessario intervenire per ovviare alle criticita’ evidenziate nella determinazione del valore degli animali morti, preso a riferimento per la determinazione del contributo; la previsione attuale dei soli valori riconosciuti dall’ISMEA e’ insufficiente, perche’ le localita’ prese a riferimento dall’ISMEA possono non essere in territorio toscano e perche’ molte delle specie oggetto di aggressione non rientrano tra quelle oggetto di valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre pertanto riferirsi anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le cui mercuriali, ove esistenti, sono funzionali alla determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi libri genealogici; 11. Di accogliere il parere della II commissione – Agricoltura e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione all’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 2 dell’art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R e’ sostituito dal seguente: «2. L’elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori puo’ essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della provincia interessata.».

Art. 2 Modifiche all’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. La rubrica dell’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituita dalla seguente: «Opere di prevenzione oggetto di contributo». 2. La lettera c) del comma 1 dell’art. 3 e’ sostituita dalla seguente: «c) i sistemi di allerta e/o di sorveglianza.». 3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 3 e’ aggiunta la seguente: «c-bis) l’acquisto e l’addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia dell’allevamento».

Art. 3
Modifiche all’art. 4 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 15/R/2006
1. La lettera c) del comma l dell’art. 4 del decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituita
dalla seguente:
«c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i
quali e’ necessario garantire protezione dagli animali predatori».

Art. 4 Sostituzione dell’art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. L’art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 5 (Recinzioni metalliche o elettriche). – 1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o l’ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche: a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione; b) essere realizzate all’interno dell’azienda richiedente; c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare; d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali e’ necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unita’ bestiame adulto (UBA); e) garantire l’accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuita’ della recinzione. 2. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») ove non abbiano le caratteristiche ivi previste per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588 (Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole).».

Art. 5 Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. La rubrica dell’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituita dalla seguente: «Sistemi di allerta o sorveglianza».

Art. 6 Modifiche all’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 2 dell’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell’aiuto se: a) dimostrano adeguata redditivita’, ai sensi del regolamento di cui all’art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all’entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1; b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o dall’iscrizione nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti unitamente all’effettivo esercizio delle attivita’ di allevamento di animali; c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.».

Art. 7
Sostituzione dell’art. 10 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 15/R/2006
1. L’art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.
15/R/2006 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Criteri per la determinazione del contributo e spese
ammissibili). – 1. Il costo dell’investimento e’ computato secondo i
seguenti criteri:
a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana;
b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in
agricoltura approvato dalla Giunta regionale. Nel caso il prezzario
non contenga le voci, si segue il criterio della lettera c);
c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base
alla scelta motivata fra tre preventivi presentati da ditte in
concorrenza tra di loro.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6,
sono inoltre considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre
spese relative all’opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di
mercato:
a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione
lavori, gli studi di fattibilita’ e i costi per l’acquisto di
brevetti;
b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in
essere direttamente dall’ azienda. Tali prestazioni sono valutate
tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali
tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attivita’ eseguita.».

Art. 8 Modifiche all’art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 2 dell’art. 11 e’ sostituito dal seguente: «2. Non sono ammesse varianti progettuali ne’ modifiche delle azioni a meno di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l’importo, le finalita’ e il posizionamento nella graduatoria redatta dall’ente locale.».

Art. 9 Sostituzione dell’art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. L’art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 13 (Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunita’ montane). – 1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente capo sono ripartiti ogni anno fra le province e le comunita’ montane con le seguenti modalita’: a) assegnazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 marzo, secondo i seguenti parametri: 1) quanto al 20 per cento, sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati dell’ultimo censimento dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 2) quanto all’ 80 per cento, sulla base dei danni registrati nell’anno precedente. b) rimodulazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 ottobre, sulla base dell’ammontare delle richieste di contributo pervenute a ciascun ente.».

Art. 10 Modifiche all’art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 1. Il comma 3 dell’art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2006 e’ sostituito dal seguente: «3. Il valore degli animali morti e’ determinato sulla base dei prezzi fissati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per le razze iscritte al libro genealogico il valore degli animali morti e’ determinato sulla base dei prezzi ricavabili dalle mercuriali presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ove esistenti; in caso di assenza si fa riferimento al prezzo maggiormente ricorrente nei mercuriali delle altre CCIAA della Toscana. Qualora il valore dell’animale morto iscritto al libro genealogico non e’ presente in alcuna delle CCIAA della Toscana, il prezzo di riferimento e’ quello fissato da ISMEA. In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell’animale adulto come sopra determinato.». Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 11 marzo 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0361&tmstp=1258184268364

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 16 marzo 2009, n. 9 Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Regione Toscana n. 8
del 23 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visto l’art. 117, quarto e quinto comma della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29
aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n.
1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti
(CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto in particolare il titolo V, capo I e capo II del
regolamento (CE) 479/2008, contenente disposizioni relative,
rispettivamente, agli impianti illegali e al regime transitorio dei
diritti di reimpianto;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione, del 28
giugno 2008, recante le modalita’ di applicazione del regolamento CE
n. 479/2008 del consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo e sostituisce diversi regolamenti applicativi
del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui il regolamento (CE) n.
1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabiliva le
modalita’ di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999 del
consiglio, in ordine al potenziale produttivo;
Visto in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del
regolamento (CE) 555/2008 che stabilisce le modalita’ di applicazione
delle sanzioni concernenti gli impianti illegali e di gestione del
potenziale produttivo viticolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle
denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta le
disposizioni per la gestione delle superfici vitate abilitate alla
produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione
geografica tipica
Considerato quanto segue:
1. La materia relativa alla viticoltura rientra nella
competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni.
Occorre tuttavia evidenziare che l’esercizio della competenza
regionale in relazione alla gestione del potenziale viticolo incontra
i limiti e i vincoli comunitari nonche’ quelli posti dalle
disposizioni statali di attuazione a tutela di interessi nazionali.
La disciplina regionale si sostanzia, pertanto, in una normativa di
attuazione volta ad individuare le competenze amministrative, i
procedimenti, il sistema di controllo e quello sanzionatorio.
2. Il 1° agosto 2008 e’ entrata in vigore la nuova
organizzazione comune del mercato (OCM) (regolamento (CE) 479/2008
del consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione). Con
questi regolamenti l’Unione europea ha riformato il settore
vitivinicolo. Si rende pertanto necessario per l’applicazione
nell’ordinamento regionale delle nuove disposizioni comunitarie
modificare in parte la vigente disciplina regionale del settore
vitivinicolo attualmente regolata dalla legge regionale 20 giugno
2002, n. 21 (disciplina per la gestione ed il controllo del
potenziale viticolo), dalla deliberazione della giunta regionale n.
793/2000 (modalita’ tecnico procedurali per la realizzazione di
superfici vitate in Toscana), modificata con deliberazione della
giunta regionale n. 881/2004 e dal regolamento emanato con decreto
del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R
(regolamento per la disciplina dell’iscrizione delle superfici vitate
agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine «DO» e agli
elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica «IGT» e
per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).
3. In attuazione dell’art. 16 del regolamento (CE) 1493/1999,
concernente l’inventario del potenziale viticolo, la Regione Toscana,
sulla base delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27
marzo 2001 (disposizioni per l’aggiornamento dello schedario
vitivinicolo nazionale e per l’iscrizione delle superfici vitate agli
albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e norme
aggiuntive) ha messo a punto, tramite il sistema informativo
dell’agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura
(ARTEA), lo schedario viticolo di cui al regolamento (CEE) 2392/1986
del consiglio del 24 luglio 1986, e successive modifiche.
4. La Regione Toscana dispone quindi di uno strumento per la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo, nel quale sono
contenuti le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della
composizione ampelografica, i diritti di reimpianto iscritti nel
registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, i diritti di
nuovo impianto e le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti
per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle
vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT).
5. La disponibilita’ dello schedario aggiornato consente di
introdurre elementi di semplificazione nella normativa di settore,
ricorrendo alla dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’art.
11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e
sostituendo, ove consentito dalle norme comunitarie, sia per la
gestione del potenziale viticolo che per la gestione degli albi DO ed
elenchi IGT, gli attuali procedimenti autorizzatori con la
dichiarazione rilasciata dai conduttori di superfici vitate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
6. Al fine di salvaguardare particolari forme di viticoltura
rilevanti sotto il profilo storico, paesaggistico e ambientale e’
prevista la concessione di diritti d’impianto o reimpianto dalla
riserva regionale.
7. In coerenza con il principio di sussidiarieta’ e adeguatezza
di cui all’art. 118, comma 1 della Costituzione, sono conferite alle
province le funzioni amministrative (concessioni e controlli) in
materia di potenziale viticolo, mentre per la realizzazione di
vigneti a scopo sperimentale e’ necessaria una valutazione
complessiva delle iniziative proposte ed un coordinamento delle
sperimentazioni attuate a livello regionale e pertanto la concessione
dei diritti per tali impianti e’ riservata alla Regione previo parere
dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale (ARSIA).
8. In coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo
2000, n. 23 (istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende
agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e altre norme in materia di agricoltura), che ha
istituito presso ARTEA l’anagrafe regionale delle aziende agricole,
quale nucleo del sistema informativo agricoltura della Regione
Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento
dell’azione regionale, le funzioni relative alla tenuta del registro
informatico pubblico dei diritti di reimpianto, dello schedario
viticolo, degli albi DO e degli elenchi IGT sono trattenute a livello
regionale (attribuite ad ARTEA) e l’avvio di tutti i procedimenti
avviene attraverso la presentazione della DUA.
9. Le superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are
per conduttore e la cui produzione e’ destinata esclusivamente al
consumo familiare per la loro ridotta dimensione e per la loro
destinazione hanno un’influenza del tutto marginale sull’insieme del
patrimonio viticolo, pertanto alle stesse non si applica la normativa
sul potenziale viticolo.
10. La regolare gestione del potenziale viticolo costituisce
una finalita’ primaria per la gestione del patrimonio viticolo,
pertanto l’iscrizione dei vigneti allo schedario e le successive
variazioni sono obbligatorie per l’accesso alle misure strutturali e
di mercato in materia di agricoltura, nonche’ per effettuare la
dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle
produzioni.
11. Data la complessita’ della materia attinente il settore
viticolo e la necessita’ di verificare anche aspetti legati alla
normativa a tutela del territorio e del paesaggio si prevedono
sessanta giorni di tempo per la concessione dei diritti di nuovo
impianto.
12. In attuazione dell’art. 81 del regolamento (CE) 555/2008,
le superfici vitate oggetto di estirpazione devono essere sottoposte
ad una verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione della
estirpazione. In considerazione del fatto che la Regione Toscana
dispone di uno schedario viticolo computerizzato, aggiornato e
attendibile, e’ altresi’ possibile applicare la previsione
comunitaria che consente di limitare il controllo in loco prima
dell’esecuzione dell’intervento su almeno il 5 per cento delle
dichiarazioni di estirpazione, mentre il controllo sulle superfici
estirpate riguarda la totalita’ delle medesime. Sono stati previsti
sessanta giorni di tempo per consentire alla provincia di effettuare
i dovuti controlli, anche in considerazione del fatto che
l’estirpazione dei vigneti si concentra in un arco di tempo piuttosto
limitato nel corso dell’anno.
13. Per comunicare le variazioni intervenute sul potenziale
viticolo sono stati concessi ai conduttori sessanta giorni di tempo,
sia per uniformare la tempistica ai procedimenti amministrativi
afferenti alla pubblica amministrazione che per consentire ai
conduttori di effettuare le dovute verifiche prima di procedere
all’aggiornamento dello schedario.
14. In Toscana i produttori di vini a denominazione di origine
sono stati sottoposti ad un efficace sistema di pianificazione delle
produzioni. In base all’evoluzione del potenziale viticolo e
all’andamento del mercato vinicolo, e’ coerente mantenere in vigore
tale sistema ed in particolare confermare alle province la competenza
nella adozione di atti di pianificazione per la iscrizione dei
vigneti agli albi DO, finalizzati a garantire l’equilibrio di
mercato, e al consiglio regionale la competenza ad emanare gli
indirizzi per tale pianificazione.
15. Per applicare le norme comunitarie che consentono l’ultima
possibilita’ di regolarizzazione di superfici vitate illegalmente
realizzate prima del 1° settembre 1998 e’ necessario dettare l’iter
procedurale e stabilire le relative sanzioni.
16. Con la legge regionale n. 21/2002 la Regione Toscana ha
assunto il 1° aprile 1987 come data a partire dalla quale si puo’
procedere alla regolarizzazione, corrispondente alla data di
emanazione del reg. (CEE) 822/1987 del consiglio, che ha sancito
l’obbligo di avviare alla distillazione i prodotti ottenuti da
vigneti illegali.
17. Al fine di consentire alle province di effettuare le dovute
verifiche prima della scadenza del termine per la regolarizzazione
dei vigneti stabilito dal regolamento (CE) 479/2008 (31 dicembre
2009), e’ stato fissato il 31 ottobre 2009 come termine ultimo per la
presentazione della domanda di regolarizzazione da parte dei
conduttori.
18. In attuazione della normativa comunitaria, che stabilisce
che i produttori regolarizzino mediante il pagamento di una sanzione
il cui importo e’ pari al doppio del valore medio di un diritto di
reimpianto, e’ stato fissato l’importo della sanzione in 1.600,00
euro per decara di superficie vitata interessata alla
regolarizzazione sulla base di una stima che ha portato ad
individuare il valore medio di un diritto di reimpianto in ambito
regionale pari a circa 8.000,00 euro ad ettaro.
19. Per applicare le disposizioni comunitarie relative
all’obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici
impiantate illegalmente o l’opzione della vendemmia verde di cui il
produttore puo’ avvalersi e’ necessario dettare alcune norme
procedurali.
20. E’ necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale
alla nuova OCM vino e alle nuove modalita’ di gestione del potenziale
viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il
rispetto delle norme sul potenziale viticolo, nonche’ delle norme
attinenti la gestione degli albi DO e degli elenchi IGT, occorre
introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla
gravita’ della violazione e alla superficie vitata oggetto della
violazione.
21. Per gli interventi sul potenziale viticolo e per la
gestione degli albi DO e degli elenchi IGT nonche’ per garantire
modalita’ di controllo il piu’ possibile uniformi sul territorio
regionale, sono necessarie norme di dettaglio e norme tecniche di
attuazione, pertanto si prevede un regolamento regionale.
22. Gli effetti delle disposizioni della proposta sono
differiti nel tempo per consentire che l’applicazione delle norme
relative alla gestione del potenziale viticolo avvenga al momento
dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione, mentre le norme
relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali devono essere
applicate con l’entrata in vigore della legge stessa al fine di
rispettare i tempi dettati dalla normativa comunitaria. Ne consegue
che anche l’abrogazione della normativa vigente avviene in due
diversi momenti.
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del
potenziale produttivo viticolo nel rispetto del regolamento (CE) n.
479 del consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n.
1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e
abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del
regolamento (CE) n. 555 della commissione, del 27 giugno 2008,
recante modalita’ di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del
consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si
applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2
are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente
al consumo familiare.

Art. 2
Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto
1. Al fine di assicurare la regolare gestione dei diritti di
reimpianto, e’ istituito il registro informatico pubblico dei diritti
di reimpianto di cui all’art. 4-ter del decreto legge 15 febbraio
2007, n. 10 (disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari e internazionali), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.
2. Il registro di cui al comma 1 e’ tenuto dall’agenzia regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge
regionale 19 novembre 1999, n. 60 (agenzia regionale toscana per le
erogazioni in agricoltura «ARTEA»), tramite le applicazioni
informatiche di cui all’art. 3, comma 5.

Art. 3 Schedario viticolo 1. Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata e’ soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo contenente tutti i dati relativi al potenziale produttivo. 2. Lo schedario viticolo e’ aggiornato sulla base delle concessioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni inerenti le superfici vitate. 3. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonche’ per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia. 4. I dati dello schedario, riferiti alla singola unita’ tecnica-economica (UTE), sono: a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica; b) i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di cui all’art. 2, comma 1, e i diritti di nuovo impianto concessi ma non ancora utilizzati; c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT). 5. Lo schedario viticolo e’ tenuto da ARTEA tramite specifiche applicazioni informatiche coerenti, nell’ambito del sistema informativo regionale, con la legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1 (promozione dell’amministrazione elettronica e della societa’ dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e le altre disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 4
Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto
l. Ai fini di garantire una efficace gestione dei diritti di
impianto e reimpianto e’ istituita la riserva regionale dei diritti
di impianto e reimpianto delle superfici vitate.
2. La riserva regionale di cui al presente articolo e’ tenuta
dalla competente struttura della giunta regionale.
3. Possono essere fatti valere diritti di impianto e di
reimpianto presenti nella riserva regionale nella misura massima di
50 are per UTE su superfici vitate di particolare pregio sotto il
profilo storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine il conduttore
di tali superfici vitate si impegna alla loro conservazione per
almeno dieci anni dalla data di concessione del diritto. In caso di
mancata conservazione di tali superfici, salvo quanto previsto al
successivo art. 17, i diritti concessi ai sensi del presente comma
confluiscono nella riserva regionale.
4. La giunta regionale, attraverso il regolamento di cui all’art.
18, disciplina le modalita’ per la gestione della riserva regionale
nonche’ i criteri e le modalita’ per la concessione ai conduttori dei
diritti di impianto e reimpianto presenti nella riserva regionale.

Art. 5
Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto
1. II conduttore che intende procedere all’impianto di superfici
vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di
ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica
utilita’ o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla
coltura di piante madri per marze o i cui prodotti vitivinicoli sono
destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori
richiede la concessione di diritti di nuovo impianto, salvo quanto
previsto all’art. 8 per le superfici vitate destinate esclusivamente
al consumo familiare.
2. La richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto e’
presentata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), di cui
all’art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in
materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa
agricola).
3. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla provincia in
cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, salvo i diritti destinati alla realizzazione di vigneti a
scopo sperimentale, che sono concessi entro i medesimi termini dalla
competente struttura della giunta regionale, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale
viticolo nonche’ delle norme vigenti in materia di tutela del
territorio e del paesaggio.
4. Qualora l’impianto venga realizzato in una provincia diversa
da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini della concessione dei diritti
di nuovo impianto di cui al comma 3, la provincia in cui ha sede
1’UTE acquisisce il parere della provincia in cui viene realizzato
l’impianto.
5. Per la concessione dei diritti di nuovo impianto destinati a
scopi di sperimentazione, la giunta regionale acquisisce il parere
dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale (ARSIA).
6. L’impianto deve essere realizzato entro la fine della seconda
campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stato rilasciato
il diritto di nuovo impianto.
7. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuto impianto
entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.
8. Il conduttore comunica tramite la DUA entro sessanta giorni
l’avvenuta estirpazione delle superfici vitate destinate a scopi
sperimentali e delle superfici vitate destinate alla coltura di
piante madri per marze o la loro trasformazione in un impianto
produttivo.

Art. 6
Dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione
di diritti di reimpianto
1. Il conduttore che intende procedere alla estirpazione di una
superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto di
reimpianto presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), tramite la DUA, almeno sessanta
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara
la conformita’ dell’intervento alla normativa comunitaria, nazionale
e regionale in materia di potenziale viticolo.
3. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un
controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui
al comma l.
4. L’estirpazione deve essere effettuata entro la seconda
campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata
la dichiarazione.
5. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta estirpazione
entro sessanta giorni e chiede la concessione di un diritto di
reimpianto.
6. La provincia in cui ha sede l’UTE entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 5 effettua un controllo sistematico
sulle superfici e provvede ad iscrivere il diritto di reimpianto
concesso a seguito di estirpazione nel registro pubblico dei diritti
di reimpianto di cui all’art. 2.
7. Qualora l’intervento venga realizzato in una provincia diversa
da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui ai commi
3 e 6, la provincia in cui ha sede 1’UTE si avvale della provincia in
cui ricade la superficie vitata.

Art. 7
Dichiarazione per il reimpianto
1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una
superficie vitata presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del
presidente della Regione n. 445/2000, tramite la DUA.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara:
a) di essere titolare di un diritto di reimpianto o di
impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della
fine del terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato il
vigneto;
b) la conformita’ dell’intervento alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
3. In caso di reimpianto a fronte dell’impegno di estirpare
successivamente una superficie vitata equivalente il conduttore,
tramite la DUA, presenta la dichiarazione di cui al comma 1 almeno
sessanta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori di reimpianto,
indicando contestualmente le superfici oggetto di estirpazione
successiva.
4. La provincia in cui ha sede l’UTE effettua annualmente un
controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui
al comma 3.
5. Il reimpianto deve essere effettuato entro la seconda campagna
vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata la
dichiarazione.
6. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta realizzazione
dell’impianto entro sessanta giorni.
7. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta estirpazione
della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata entro
sessanta giorni.
8. La provincia in cui ha sede 1’UTE entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 7 effettua un controllo sistematico
sulle superfici oggetto di estirpazione successiva.
9. Qualora l’estirpazione venga realizzata in una provincia
diversa da quella in cui ha sede l’UTE, ai fini del controllo di cui
ai commi 4 e 8, la provincia in cui ha sede l’UTE si avvale della
provincia in cui ricade la superficie vitata.

Art. 8 Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare 1. Il conduttore che intende impiantare una superficie vitata i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, tramite la DUA o analogo strumento cartaceo. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare, a) che la superficie vitata da impiantare e’ superiore alle 2 are e inferiore o pari alle 10 are; b) che non dispone di altre superfici vitate; c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute: d) la conformita’ dell’intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. 3. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata la dichiarazione. 4. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo l’avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione. 5. Il conduttore comunica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo entro sessanta giorni l’eventuale estirpazione dell’impianto.

Art. 9 Dichiarazione per il sovrainnesto 1. Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto presenta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 445/2000, tramite la DUA. 2. I lavori devono essere realizzati entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui e’ stata presentata la dichiarazione. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il conduttore dichiara, in particolare, la conformita’ dell’intervento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di potenziale viticolo. 4. Il conduttore comunica tramite la DUA l’avvenuta realizzazione dei lavori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla loro realizzazione.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0358&tmstp=1258100416681

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 9 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari di qualita» e successive modificazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita» e successive modificazioni. 1. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: «regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprieta’ industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"». 2. Dopo il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ inserito il seguente: «1-bis Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualita’ alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti: a) la specificita’ del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualita’ del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita’ pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto e’ descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto e’ verificato da un organismo di controllo indipendente; c) il sistema di qualita’ e’ aperto a tutti i produttori; d) il sistema di qualita’ e’ trasparente e assicura una tracciabilita’ completa dei prodotti; e) il sistema di qualita’ risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. 3. Dopo il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ inserito il seguente: «3-bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonche’ per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’universita’, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto».

Art. 2 Abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita» e successive modificazioni. 1. L’art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ abrogato.

Art. 3
Modifica dell’art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 e’ sostituito dal seguente:
«1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’art. 2
devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma
1-bis dell’art. 2».

Art. 4 Modifiche all’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita» e successive modificazioni e abrogazione dell’art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica». 1. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «o sue successive modificazioni, nonche’ autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attivita’ di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006». 2. Il comma 3-bis dell’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dal comma 1 dell’art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e’ abrogato. 3. Il comma 2 dell’art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e’ abrogato.

Art. 5
Modifica dell’art. 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 le parole: «sull’uso del marchio da parte dei soggetti
interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sull’attivita’
effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’art.
5».

Art. 6
Modifica dell’art. 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 le parole «attivita’ di vigilanza di cui all’art. 7» sono
sostituite dalle parole «attivita’ di controllo di cui all’art. 5».

Art. 7
Modifica dell’art. 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. La lettera c), comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 31
maggio 2001, n. 12, come sostituita dal comma 1 dell’art. 1 della
legge regionale 1° marzo 2002, n. 5, e’ sostituita dalla seguente:
«c) concorre, nel limite massimo previsto dall’allegato del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per
le misure di sostegno di cui all’art. 32 del medesimo regolamento,
alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 5, da
parte dei soggetti terzi indipendenti».

Art. 8
Modifica dell’art. 10 della legge regionale 31 maggio 2001 n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 e’ abrogato.

Art. 9
Abrogazione dell’art. 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. L’art. 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’
abrogato.

Art. 10
Modifica dell’art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. L’art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ cosi
sostituito:
«Art. 13(Compatibilita’ comunitaria). – 1. Agli aiuti soggetti a
notifica della presente legge non puo’ essere data esecuzione prima
che la Commissione europea abbia adottato una decisione di
autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita’ di applicazione
dell’art. 88 del trattato CE.
2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti
all’obbligo di notifica di cui all’art. 88 del trattato CE si
applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi
del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio l998
sull’applicazione degli articoli 87e 88 del trattato CE a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali.
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla
presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di
compatibilita’ di cui al presente articolo e alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge delta Regione Veneto.
Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0504&tmstp=1258100416681

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 aprile 2009, n. 8 Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 25 del 24 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile
valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la
musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e
condivisione e quale opportunita’ per lo sviluppo di nuove
professionalita’ e attivita’ lavorative.

Art. 2 Interventi regionali per la musica giovanile 1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attivita’ musicali giovanili, nonche’ dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale. 2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in: a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle universita’ degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale; b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorita’ a quelle rivolte ai giovani; c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.

Art. 3
Norma finanziaria
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi
2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell’UPB U0185
«Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 7, del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione
dell’UPB U0166 «Promozione dello spettacolo» viene aumentata di euro
100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009
e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0186 «Fondo speciale per
le spese d’investimento», partita n. 6, del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell’UPB
U0169 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» viene
aumentata di euro 300.000,00 nell’esercizio 2009 e di euro 200.000,00
in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0503&tmstp=1258100416681