REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 73

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Legge regionale n. 4/2005 art. 12-bis. Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e
al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7
luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 12-bis della citata legge regionale
n. 4/2005 aggiunto dall’art. 40, comma 1, della legge regionale 20
novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in
materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di
turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli
impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti
le attivita’ produttive);
Considerato che il comma 1 del menzionato art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005 autorizza l’amministrazione regionale, in
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di
conseguente difficolta’ di accesso al credito da parte delle imprese,
a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli
strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell’evoluzione dei
mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie
globali con la maggiore flessibilita’ e tempestivita’ anche in
relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e
internazionale;
Visto che il comma 3 del citato art. 12-bis della legge regionale
n. 4/2005, per le finalita’ di cui al comma 1, autorizza
l’amministrazione regionale a costituire nell’ambito del fondo di
rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE),
il «Fondo regionale di garanzia per le PMI», dotato di autonomia
patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita’ separata,
destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi
sede o unita’ produttiva nel territorio regionale;
Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis della legge regionale
n. 4/2005, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono
definiti:
a) i criteri e le modalita’ per la concessione delle cogaranzie
di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in
relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo;
c) l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il
rilascio delle cogaranzie; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006
della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore
(«de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 379 del 28 dicembre 2006;
Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 9 del citato
art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 mediante l’emanazione
dell’allegato regolamento, concernente: «Regolamento di cui all’art.
12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le
modalita’ per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di
garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento
bancario in relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e
l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio
delle cogaranzie»;
Visto l’art. 42 dello statuto speciale della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17,
avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia»;
Vista la deliberazione della giunta regionale 12 marzo 2009, n.
526;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento di cui all’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita’ per la
concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le
PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in
relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e l’ammontare
dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle
cogaranzie» in conformita’ al testo allegato al presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. II presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 72

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Legge regionale n. 18/2005, articolo 24. Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalita’ di tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro); Visti il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 – 2008, approvato con deliberazione della giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856 ed i successivi aggiornamenti annuali approvati con deliberazioni giuntali 23 novembre 2007, n. 2892, e 11 dicembre 2008, n. 2756; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144); Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed in particolare l’art. 7, il quale dispone che le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri: a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell’ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio; b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’affidamento di funzioni relative all’accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell’ottimizzazione delle risorse; d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, nonche’ l’invio alla autorita’ concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro; e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; Vista la deliberazione della giunta regionale 22 aprile 2005, n. 860, recante gli standard generali di qualita’ e standard essenziali dei servizi per l’impiego nella regione Friuli-Venezia Giulia; Visto in particolare l’art. 24, comma 4, della citata legge regionale n. 18/2005, che prevede che la giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente piu’ rappresentative, definisce, tra l’altro: a) le procedure per l’accreditamento; b) i requisiti minimi per l’accreditamento relativi alle capacita’ gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell’accreditamento; c) le modalita’ di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca; d) le modalita’ di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati; e) i criteri di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati; g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro; h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro; Rilevato che, come risulta da recenti indagini, la situazione di crisi internazionale e’ destinata a produrre ricadute sulle prospettive economiche ed anche occupazionali della nostra regione; Considerato pertanto opportuno, anche in vista del prevedibile aumento delle situazioni di criticita’ occupazionale e delle richieste di ricollocazione e riqualificazione professionale, di prevedere il ricorso a strumenti piu’ specifici e mirati di collocamento e ricollocamento occupazionale, allo scopo di sostenere e integrare le attivita’ gia’ svolte dai centri pubblici per l’impiego; Ritenuto percio’ di procedere all’implementazione dell’istituto dell’accreditamento regionale, in attuazione di quanto gia’ previsto nel sopra citato aggiornamento annuale del programma triennale regionale di politica del lavoro, definendo con regolamento: a) le procedure per l’accreditamento; b) i requisiti minimi per l’accreditamento relativi alle capacita’ gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell’accreditamento; c) le modalita’ di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca; d) le modalita’ di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati; e) i criteri di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati; g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro; h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro; Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 27 gennaio 2009 e del 11 febbraio 2009 hanno esaminato lo schema del presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l’art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 5 marzo 2009, n. 506, con la quale e’ stato approvato il «Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalita’ di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell’art. 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro)»; Decreta: 1. E’ emanato il «Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalita’ di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell’art. 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato mel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0469&tmstp=1256888425038

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 marzo 2009, n. 57

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita’ dei contratti nei quali sia parte l’Ufficio medesimo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 1, primo comma, punto 3), lettere a) e c), e punto
4), lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
«Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalita’
istituzionali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e la contabilita’ generale dello
Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia»;
Visto l’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che
disciplina le modalita’ di acquisto di beni e servizi da parte
dell’Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di
rilievo comunitario, cosi’ come modificato dall’art. 3 della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia
di programmazione finanziaria e contabilita’ regionale» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste
ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa
della Presidenza regionale e per la valutazione della congruita’ dei
contratti nei quali sia parte l’ufficio medesimo», cosi’ come
successivamente modificato ed integrato con proprio decreto 23 maggio
2007, n. 0141/Pres.;
Visto il proprio decreto 5 giugno 2006, n. 0175/Pres., con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per l’acquisizione in economia
di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la
valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte la
Direzione generale medesima»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
1580, con cui le competenze attribuite alla Direzione della
comunicazione della Direzione generale sono state assegnate
all’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione;
Attesa la necessita’ di provvedere mediante un nuovo
provvedimento alla regolamentazione per l’acquisizione delle spese in
economia di pertinenza dell’Ufficio Stampa della Presidenza, anche in
conseguenza della riorganizzazione amministrativa;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009,
n. 374;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa della
Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita’ dei
contratti nei quali sia parte l’Ufficio medesimo», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0403&tmstp=1256888425038

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2008, n. 63 Gestione dell’aeroporto civile di Bolzano.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4217 del 10
novembre 2008;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’, la durata e
le altre condizioni della gestione dell’aeroporto civile di Bolzano,
in esecuzione dell’art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974,
n. 37, e successive modifiche; disciplina inoltre i rapporti tra la
societa’ di gestione, la provincia autonoma di Bolzano, l’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni
coinvolte nella gestione dell’aeroporto, con riferimento alle
rispettive competenze. In particolare esso disciplina:
a) lo sfruttamento dell’area destinata all’aeroporto di Bolzano
per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire
l’operativita’ dell’aeroporto di Bolzano nei confronti
dell’aviazione;
b) l’utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale;
c) la gestione dei servizi di assistenza a terra;
d) gli standard qualitativi dei servizi.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «provincia»: la provincia autonoma di Bolzano;
b) «aeroporto»: l’area sita nei comuni di Bolzano e Laives,
destinata all’atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili,
inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico
aereo e quelli per il servizio degli aeromobili, nonche’ gli impianti
necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;
c) «gestore»: soggetto incaricato dalla provincia della
gestione totale dell’aeroporto, del coordinamento delle attivita’ dei
vari operatori presenti nell’aeroporto, nonche’ della gestione dei
servizi di assistenza a terra;
d) «concessione»: il provvedimento della provincia per
l’affidamento della gestione;
e) «assessore alla mobilita»: l’assessore o assessora
competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale;
f) «servizi di linea»: i servizi di trasporto aereo regolari
con tratta ed orario definiti, destinati a soddisfare le esigenze di
mobilita’ da o verso la provincia di Bolzano;
g) «vettore aereo»: qualsiasi impresa di trasporti aerei munita
di valida licenza di esercizio.

Art. 3 Rapporti cori organismi statali 1. I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attivita’ di competenza esclusiva dello Stato, tra cui in particolare l’ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.

Art. 4
Compiti del gestore
1. Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento
economico dell’aeroporto. Questi:
a) deve garantire la piena funzionalita’ dell’aeroporto;
b) e’ responsabile della manutenzione e di ogni intervento
relativo ad opere edili o di genio civile;
c) e’ responsabile della sicurezza, che assicura mediante
l’attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e
dalla pratica atte ad evitare sinistri o l’intrusione di terzi;
d) svolge i servizi di cui all’art. 5;
e) e’ competente per l’attivita’ di marketing nei confronti dei
clienti, di operatori turistici e vettori aerei.
2. Nello svolgimento dei compiti affidati, il gestore deve
attenersi alle direttive impartite dalla provincia.

Art. 5
Servizi affidati al gestore
1. Il gestore deve garantire la fornitura dei servizi di
assistenza a terra, e cioe’ i servizi di handling e quanto necessario
alla piena funzionalita’ dell’aeroporto, cosi’ come definito nel
contratto di servizio di cui all’art. 9.

Art. 6
Concessione
1. La provincia affida al gestore i compiti ed i servizi di cui
agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei requisiti di idoneita’
giuridica, economica, finanziaria e tecnica di cui all’art. 7.
2. La concessione deve contenere:
a) le generalita’ del concessionario;
b) la durata della concessione.
3. Alla concessione sono allegati:
a) il contratto di servizio di cui all’art. 9;
b) l’atto di definizione degli standard di cui all’art. 15.
4. La durata della concessione non puo’ essere superiore ad
anni 20.

Art. 7 Requisiti 1. La concessione di cui all’art. 6 puo’ essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) onorabilita’; b) capacita’ finanziaria; c) competenza professionale.

Art. 8 Affidamento in house 1. E’ consentito l’affidamento in house, a condizione che la provincia eserciti il controllo analogo in ragione dei principi fissati in materia.

Art. 9
Rapporti con la provincia
1. Il rapporto tra il gestore e la provincia e’ disciplinato dal
contratto di servizio contenente la disciplina dei relativi diritti
ed obblighi ed in particolare:
a) lo svolgimento in dettaglio dei servizi e dei compiti;
b) l’erogazione dei servizi;
c) i livelli qualitativi e di sicurezza;
d) gli standard qualitativi di cui all’art. 15.
2. Allo scopo di garantire l’utilizzo ottimale ed una gestione
efficiente dell’infrastruttura, dei servizi, dei compiti e delle
risorse finanziarie disponibili, il gestore deve presentare
all’approvazione della provincia un piano d’impresa, comprendente i
programmi di finanziamento e di investimento nonche’ di svolgimento
dei servizi e compiti affidati.
3. Nel contratto di servizio e’ definito il corrispettivo che la
provincia riconosce per lo svolgimento dei servizi e dei compiti
affidati al gestore, tenuto conto degli introiti e delle royalty
dovuti per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 5. Tale
corrispettivo corrisponde a quello riconosciuto ad aeroporti di pari
categoria e traffico e deve comunque consentire il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario in relazione alla qualita’ del
servizio da prestare.

Art. 10
Validita’
1. La provincia, in qualsiasi momento, puo’ verificare o
richiedere all’impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento
dei requisiti dichiarati all’atto del conferimento della concessione.
2. Se nel corso dell’istruttoria viene accertata una carenza
nell’organizzazione dell’impresa, la provincia puo’ confermare la
concessione per un periodo corrispondente al tempo necessario alla
riorganizzazione dell’impresa e comunque non superiore al periodo di
dodici mesi, purche’ non sia compromessa la sicurezza del servizio.
3. Il gestore deve richiedere alla provincia l’autorizzazione
prima di procedere a modifiche della configurazione giuridica
dell’impresa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o
acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto.
4. Al fine di verificare l’effettivo adempimento e il rispetto di
quanto stabilito dal presente articolo, la provincia provvede
periodicamente al riesame della posizione del gestore, ferma restando
comunque la possibilita’ di procedere, in qualsiasi momento, ad
apposite verifiche circa l’osservanza e la sussistenza dei suddetti
obblighi e requisiti.

Art. 11
Revoca
1. La concessione e’ revocata qualora:
a) non sussistano i requisiti richiesti per il conferimento;
b) siano state commesse gravi irregolarita’ nell’esercizio dei
servizi previsti nel contratto di servizio di cui all’art. 9;
c) non siano stati attuati i provvedimenti adottati dalla
provincia ai sensi del presente regolamento;
d) non siano stati ottemperati gli obblighi previsti dal
contratto di servizio di cui all’art. 9;
e) nei confronti del gestore risulti attivata una procedura
concorsuale;
f) venga accertata l’impossibilita’ di realizzare, entro un
ragionevole lasso di tempo, una soddisfacente ristrutturazione, cosi’
come richiesto dalla provincia in sede di verifica ai sensi dell’art.
10.

Art. 12 Utilizzo 1. Il gestore deve mettere l’aeroporto a disposizione dell’aviazione. 2. Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla provincia, determina il corrispettivo dovuto dall’aviazione per l’utilizzo dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.

Art. 13 Contabilita’ 1. Il gestore deve utilizzare una contabilita’ che evidenzia l’imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attivita’. 2. I dati contabili sono comunicati annualmente alla provincia, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi. 3. Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari per determinare le effettive entrate, percepite a qualsiasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revisori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione, con facolta’ di estrazione dei dati da parte della provincia o di soggetti all’uopo incaricati.

Art. 14
Prospetto informativo
1. Il gestore, sulla base delle indicazioni e prescrizioni della
provincia, elabora un prospetto informativo, secondo le modalita’
definite nel contratto di servizio di cui all’art. 9.

Art. 15 Sistema di qualita’ 1. Con il contratto di servizio di cui all’art. 9 sono imposti al gestore: a) standard qualitativi dei servizi; b) standard di volume di traffico, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente. 2. Gli standard sono definiti dalla provincia in coerenza con il piano d’impresa di cui all’art. 9.

Art. 16
Sanzioni
1. La provincia verifica il rispetto degli obblighi assunti dal
gestore ed il raggiungimento degli standard di cui all’art. 15,
secondo le modalita’ definite nel contratto di servizio di cui
all’art. 9.
2. A tal fine sono parametri di riferimento:
a) lo sviluppo del volume di traffico;
b) la soddisfazione dell’utenza attraverso sondaggi sulla
clientela, con l’uso di apposite schede di intervista;
c) il funzionamento dell’infrastruttura.
3. Il mancato raggiungimento degli standard definiti dalla
provincia non comporta nessuna decurtazione del corrispettivo se cio’
non e’ prevedibile ne’ influenzabile da parte del gestore. Il gestore
sara’ in ogni caso tenuto a raggiungere, entro un ragionevole tempo,
gli standard richiesti.
4. Il contratto di servizio di cui all’art. 9 prevede apposite
sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi
assunti dal gestore.

Art. 17
Comitato tecnico di gestione
1. E’ costituito il «Comitato tecnico di gestione», di cui fanno
parte due rappresentanti della provincia e un o una rappresentante
del gestore.

Art. 18
Infrastruttura aeroportuale
1. Il gestore puo’ prevedere, per mezzo del piano d’impresa di
cui all’art. 7, i lavori necessari alla manutenzione, all’adeguamento
e al potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale, incluse le
pertinenze ad essa funzionali e necessarie per lo svolgimento dei
compiti e dei servizi assegnati. La provincia puo’ approvare anche
solo parte delle opere previste nel piano d’impresa oppure integrare
le stesse.
2. La provincia puo’ incaricare dell’esecuzione delle opere
necessarie direttamente il gestore, purche’ sussistano i necessari
presupposti, eseguire direttamente i lavori o affidarli ad altra
societa’ da essa controllata.
3. La ripartizione della spesa necessaria all’esecuzione dei
lavori viene stabilita mediante protocollo d’intesa tra il gestore e
la provincia.
4. Tutti gli interventi gravanti sull’infrastruttura aeroportuale
devono essere preventivamente concordati con il Ministero dei
trasporti e con l’ENAC.

Art. 19
Attuazione
1. Tutti gli atti necessari all’attuazione del presente
regolamento sono adottati dall’assessore alla mobilita’.

Art. 20
Norma transitoria
1. All’attuale gestore dell’aeroporto, che svolge i compiti e i
servizi previsti dal presente regolamento dal 28 marzo 1999, la
concessione di cui all’art. 6 e’ rilasciata per una durata non
superiore a venti anni, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti
previsti dal presente regolamento e a condizione che alla provincia
siano riconosciuti i poteri di cui all’art. 8, comma 2.

Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 13 novembre 2008
DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 31

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0154&tmstp=1256888425038