REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24/10/08, n. 59 Abrogazione del regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzioni scolastiche.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3773 del 20
ottobre 2008;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Abrogazione
1. E’ abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale
12 agosto 1996, n. 24.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 24 ottobre 2008
DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti i1 24 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 32
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0153&tmstp=1256888425037

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 ottobre 2008, n. 48

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Disposizioni regolamentari di attuazione dell’art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della
Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, in virtu’ del quale la Giunta
provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6
(Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 datata 3
ottobre 2008 recante: «Approvazione del regolamento per
l’accertamento della conoscenza della lingua propria delle
popolazioni mochena e cimbra (art. 18 della legge provinciale 19
giugno 2008, n. 6)»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione dell’art. 18 della legge
provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle
minoranze linguistiche locali), disciplina le modalita’ e le
procedure per l’accertamento della conoscenza della lingua propria
delle popolazioni mochena e cimbra ai fini dell’accesso al pubblico
impiego come disciplinato dall’art. 32 della medesima legge
provinciale, fermo restando quanto disposto dal decreto del
presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.
(Regolamento per l’accertamento della conoscenza della lingua e della
cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole
dell’infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni
scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale
21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5).

Art. 2
Commissione d’esame
1. All’accertamento della conoscenza della lingua propria della
popolazione mochena e rispettivamente della lingua propria della
popolazione cimbra provvede la commissione d’esame costituita ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto del presidente della
Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (Regolamento per
l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena
e tedesca o timbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali
ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative
provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e
art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).
2. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redige
un verbale delle operazioni svolte e delle decisioni adottate. Il
verbale viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni d’esame sono
svolte da un dipendente della Provincia.

Art. 3
Prove di esame
1. Con proprio provvedimento la giunta provinciale stabilisce le
modalita’ generali per la presentazione delle domande e per
l’effettuazione delle prove d’esame che si svolgono almeno una volta
all’anno.
2. L’esame per i candidati in possesso del titolo di studio del I
ciclo di istruzione consiste in una prova orale, da sostenersi in
lingua mochena o in lingua cimbra, volta ad accertare la conoscenza e
la padronanza della lingua di minoranza; il candidato deve dimostrare
la capacita’ di mantenere una conversazione nella lingua di minoranza
a livello B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue CEFR.
3. L’esame per i candidati in possesso del titolo di studio o del
diploma del II ciclo di istruzione e formazione o di laurea consiste
in una prova scritta e in una prova orale, da sostenersi in lingua
mochena o in lingua cimbra. La prova scritta verte su due elaborati
estratti a sorte fra quelli proposti dalla commissione e riguarda la
traduzione dei testi prescelti dall’italiano al mocheno/cimbro e dal
mocheno/cimbro all’italiano. La prova orale verifica in particolare
la conoscenza e la padronanza della lingua mochena rispettivamente
della lingua cimbra nelle quali il candidato deve dimostrare di
sapersi esprimere correttamente nella lingua di minoranza a livello
C1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue CEFR.
4. Costituiscono in particolare elementi di valutazione della
commissione d’esame ai fini del motivato giudizio complessivo:
a) la proprieta’ delle risposte e l’impiego di espressioni di
uso sia corrente che professionale nella lingua di minoranza;
b) la scorrevolezza e la padronanza del linguaggio;
c) l’eventuale conoscenza della lingua tedesca, attestata dal
possesso di certificazioni rispettivamente di livello A1 per l’esame
di cui al punto 2 e di livello B1 per l’esame di cui al punto 3,
secondo il CEFR.
5. La prova di esame si intende superata se il candidato consegue
la votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova.
6. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
7. La sede degli esami e’ stabilita rispettivamente presso
l’Istituto Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut e l’Istituto
Cimbro/Kulturinstitut Lusern.

Art. 4
Attestato di conoscenza della lingua mochena e cimbra
1. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali
rilascia l’attestato di conoscenza della lingua propria della
popolazione mochena rispettivamente della popolazione cimbra ai
candidati che, sulla base dell’elenco redatto dalla commissione
d’esame, hanno superato la prova d’esame ai sensi dell’art. 3, comma
5.
2. L’attestato e’ valido ai fini dell’accesso al pubblico impiego
con precedenza assoluta secondo quanto stabilito dall’art. 32 della
legge provinciale n. 6/2008.
3. L’attestato ha validita’ a tempo indeterminato.
4. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali
cura la tenuta di un registro informatico con l’elenco dei possessori
dell’attestato di cui al comma 1.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Trento, 23 ottobre 2008
DELLAI
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0027&tmstp=1256888425037

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 47

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 2 del 7 gennaio 2009)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo 11 quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2592 di data
10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
«Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate»,
come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 novembre 2007,
n. 20.
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione della legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dal capo III della
legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, per la parte relativa
all’ordinamento dei rifugi alpini e dei bivacchi.
2. Nel prosieguo di questo regolamento la legge provinciale n. 8
del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge
provinciale n. 20 del 2007, e’ indicata come «legge provinciale».

Art. 2 Requisiti minimi e massimi dei rifugi alpini 1. Per assicurare le funzioni di sobria ospitalita’ in zone di montagna ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale, i rifugi alpini devono possedere i requisiti minimi e massimi funzionali e strutturali definiti da questo articolo. 2. Ogni rifugio alpino, al fine dell’iscrizione nell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale, deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento nonche’ disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali: a) servizio di cucina; b) uno spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande; c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti; d) servizio telefonico o altra tecnologia tale da permettere comunicazioni con la centrale operativa del 118; e) una fonte di energia elettrica; f) una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri rispondente alle indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile; g) un locale per il ricovero di fortuna aperto nei periodi di chiusura del rifugio. 3. Al fine dell’iscrizione delle strutture alpinistiche nell’elenco previsto dall’art. 2 della legge provinciale i rifugi alpini, escludendo l’alloggio del gestore, non devono superare uno o piu’ dei seguenti requisiti massimi strutturali e funzionali contraddistinti da: a) locali adibiti a camera con adeguata densita’ di posti letto, il cui parametro di verifica non puo’ risultare superiore a 10 metri cubi di aria per posto letto; b) percentuale di ricettivita’ in camere fino a 4 posti letto, comunque non superiore al 50 per cento della ricettivita’ complessiva; c) assenza di camere con servizi igienici dedicati; d) prevalenza di servizi dedicati agli escursionisti in rifugi prossimi agli impianti a fune o alle piste di sci, confermata da una valutazione espressa dalla Conferenza provinciale per il patrimonio alpinistico.

Art. 3
Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di approvvigionamento
idrico
e depurazione degli scarichi dei rifugi alpini
1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti igienico-sanitari
e di approvvigionamento idrico, come specificati dalla tabella A
allegata a questo regolamento.
2. Per la prevenzione incendi e per la sicurezza trova
applicazione la normativa vigente in materia, tenendo conto della
particolare ubicazione e della tipologia del rifugio.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla tabella A allegata in
ordine all’approvvigionamento idrico, nei rifugi alpini nei quali non
e’ possibile erogare acqua potabile agli ospiti, e’ fatto obbligo al
gestore di esporre su appositi cartelli in lingua italiana, tedesca,
inglese e francese l’avviso che l’acqua non risulta essere
controllata.
4. Gli scarichi delle acque reflue dei rifugi alpini devono
corrispondere alle condizioni stabilite dal vigente piano provinciale
di risanamento delle acque approvato dalla Giunta provinciale in
applicazione dell’art. 17-quater del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del
testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti).

Art. 4
Periodo di apertura e servizi minimi di gestione
1. I rifugi alpini devono assicurare una apertura stagionale
minima dal 20 giugno al 20 settembre; il periodo di apertura e
chiusura del rifugio e’ reso noto al pubblico a cura del gestore
secondo le modalita’ stabilite dalla struttura provinciale competente
in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le
strutture alpinistiche prevista dall’art. 4 della legge provinciale.
2. Il gestore del rifugio alpino puo’ derogare ai periodi di
apertura e di chiusura come indicato dal comma 1 secondo i criteri ed
i casi stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di
turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture
alpinistiche.
3. Il gestore del rifugio alpino deve inoltre assicurare i
seguenti servizi minimi di gestione:
a) ricovero ad ogni escursionista, assicurato in particolare
laddove le condizioni climatiche esterne o d’orario lo richiedano;
b) l’uso dei locali di ristoro e posti a sedere per il consumo
da parte dell’escursionista dei propri alimenti e bevande;
c) la presenza, in apposito armadietto, del materiale di primo
soccorso e di medicazione secondo indicazioni fornite dall’Azienda
provinciale per i servizi sanitari;
d) lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti solidi accumulati
presso il rifugio secondo le modalita’ stabilite dalla struttura
provinciale competente in materia, in relazione alle caratteristiche
dei luoghi, del carico antropico e del sistema di raccolta e di
smaltimento vigente nel comune nel cui territorio e’ insediata la
struttura.
4. All’escursionista che utilizzi posti a tavola del rifugio
alpino per il consumo di propri alimenti e/o bevande, senza
acquistarli direttamente dal gestore, il medesimo puo’ richiedere una
somma quale contributo alle spese generali di mantenimento del
rifugio alpino, nei limiti stabiliti dalla struttura provinciale
competente in materia di turismo, previo parere della Conferenza
provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall’art. 4 della
legge provinciale.

Art. 5
Requisiti soggettivi del gestore del rifugio alpino
1. Fermo restando i requisiti generali stabiliti nella
dichiarazione di inizio attivita’ (DIA), il gestore del rifugio
alpino deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio
ed ai rifugi limitrofi;
b) capacita’ di apprestare le necessarie azioni di primo
soccorso.
2. L’accertamento del possesso in capo al gestore del rifugio
alpino dei requisiti indicati dal comma 1 spetta al proprietario del
rifugio.

Art. 6
Caratteristiche strutturali efunzionali dei bivacchi
1. I bivacchi sono costituiti da sobrie e minimali strutture,
costruite con materiale idoneo a far fronte alle avverse condizioni
metereologiche, adibite al ricovero degli alpinisti, incustodite e
aperte in permanenza, idonee a garantire ricovero di emergenza.

Art. 7 Trasmissione della DIA alla Provincia 1. Il comune al quale e’ presentata la DIA per l’esercizio del rifugio alpino ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1 della legge provinciale, trasmette copia della DIA stessa alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo del turismo (SIT).

Art. 8
Verifica del mantenimento dei requisiti dei rifugi alpini
1. Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco delle
strutture alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale,
la struttura provinciale competente in materia di turismo provvede in
ogni tempo alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti
dagli artt. 2 e 3 per i rifugi alpini esistenti.
2. Il rifugio perde la qualifica di «alpino» e assume quella di
«escursionistico», come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b)
della legge provinciale, se a seguito di verifica si riscontra il
superamento di uno dei requisiti massimi strutturali e funzionali
indicati dall’art. 2, comma 3.
3. Il gestore del rifugio alpino e’ tenuto a comunicare alla
struttura competente in materia di turismo qualsiasi variazione dei
requisiti previsti per il riconoscimento.
4. Il riconoscimento della qualifica di rifugio «escursionistico»
e’ disposto con determinazione del dirigente della struttura
provinciale competente in materia di turismo.
5. Prima di disporre l’aggiornamento della qualifica di rifugio
da «alpino» a «escursionistico», la struttura competente in materia
di turismo comunica al gestore del rifugio i motivi che giustificano
il provvedimento; il gestore puo’ presentare eventuali osservazioni,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
6. Se il dirigente della struttura provinciale competente in
materia di turismo dispone la qualificazione da rifugio alpino a
rifugio escursionistico, con il medesimo provvedimento il dirigente
dispone la cancellazione del rifugio dall’elenco delle strutture
alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale.

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Al fine di garantire la conclusione dei procedimenti avviati ai sensi del capo V della legge provinciale, la procedura di cui all’art. 8 resta sospesa fino alla conclusione dei procedimenti di concessione per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento. 2. La diversa qualificazione di rifugio attribuita ai sensi dell’art. 8 non fa venir meno il rispetto dei vincoli di destinazione e dei requisiti oggettivi accertati in sede di concessione del relativo contributo. 3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle strutture alpinistiche esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, le stesse continuano a mantenere la qualifica di rifugio alpino ancorche’, in presenza del requisito previsto dall’art. 2, comma 3, lettera c), sia accertato dalla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche il mantenimento delle funzioni alpinistiche del rifugio. 4. Alle strutture ricettive che hanno richiesto il riconoscimento di rifugio alpino prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettino uno o piu’ dei requisiti massimi di cui all’art. 2, comma 3, puo’ essere attribuita la qualifica di rifugio escursionistico.

Art. 10 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg; b) decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg. 2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le disposizioni indicate dalle lettere b), c) e d), comma 1, dell’art. 42 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 20 ottobre 2008 DELLAI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0426&tmstp=1256888425037

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 12 maggio 2009, n. 8 Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d’Aosta n. 22 del 3 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni
di difficolta’ e consentire il pieno sviluppo della personalita’ dei
soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul
presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali
difficolta’ specifiche di apprendimento che si manifestano in
presenza di capacita’ cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema
integrato di interventi e servizi a favore delle persone con
disabilita’), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con
DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.

Art. 2
Finalita’
1. La presente legge persegue le seguenti finalita’:
a) garantire i necessari supporti ai soggetti con DSA, in
funzione del diritto all’istruzione e alla formazione;
b) assicurare lo sviluppo delle potenzialita’ dei soggetti con
DSA;
c) assicurare adeguate possibilita’ di individuazione dei casi a
rischio, a partire dalla scuola dell’infanzia, e di diagnosi precoce,
nella scuola primaria;
d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i
referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari
e i genitori nei confronti delle problematiche legate a DSA;
e) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la
famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e i
servizi sanitari durante tutto l’arco di istruzione e formazione;
f) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con
DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo
eventuali blocchi nell’apprendimento;
g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate degli
alunni con DSA;
h) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunita’ di sviluppo
delle capacita’ in ambito lavorativo.

Art. 3 Comitato tecnico scientifico sui DSA 1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da: a) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di istruzione; b) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sanita’; c) un rappresentante dell’Azienda regionale Unita’ sanitaria locale della Valle d’Aosta (Azienda USL); d) un rappresentante dell’Universita’ della Valle d’Aosta/Universite’ de la Vallee d’Aoste; e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro; f) un rappresentante dell’Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d’Aosta; g) un logopedista designato dall’Associazione logopedisti valdostani; h) uno psicologo designato dall’Ordine degli psicologi. 2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta: a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA; b) promuovere attivita’ di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA; c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA; d) coordinare e raccordare l’attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l’applicazione; e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attivita’ svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 9.

Art. 4
Individuazione e diagnosi
1. E’ compito delle istituzioni scolastiche regionali, ivi
comprese quelle paritarie, attivare, a partire dalla scuola
dell’infanzia, interventi idonei a individuare i casi potenziali di
DSA degli alunni, al fine di programmare attivita’ educative e
didattiche volte al recupero di eventuali divari e all’acquisizione
di competenze specifiche negli apprendimenti. Tali attivita’ sono
inserite nel Piano dell’offerta formativa predisposto da ogni singola
istituzione scolastica.
2. Per gli alunni che presentino persistenti difficolta’,
l’istituzione scolastica segnala alla famiglia l’opportunita’ di
avviare un percorso diagnostico specifico.
3. La diagnosi di DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti
specialistici assicurati dall’Azienda USL, anche attraverso
convenzioni tra l’Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o
psicologi clinici, ed e’ comunicata dalla famiglia all’istituzione
scolastica di appartenenza dell’alunno.

Art. 5
Attivita’ di formazione
1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle
paritarie, nell’ambito del proprio Piano dell’offerta formativa,
possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all’articolo 3 e promuovere altre
attivita’ di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati
nelle proprie scuole, al fine di favorire l’adozione di percorsi
educativi individualizzati e l’applicazione di adeguate strategie
didattiche per alunni con DSA.
2. Nell’ambito della formazione del personale socio-sanitario,
sono attivate iniziative specifiche per la formazione e
l’aggiornamento degli operatori dei servizi sociosanitari regionali
preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

Art. 6
Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di
appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilita’
didattica nel corso dei cicli di istruzione e delle attivita’ di
formazione, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi
ministeriali in materia.
2. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle
paritarie, nell’ambito della loro autonomia didattica e
organizzativa, per favorire il successo scolastico e formativo,
individuano per gli alunni con DSA le misure utili a:
a) favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati e
l’applicazione di adeguate strategie didattiche coltivando negli
alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere
l’apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo
scolastico e formativo;
b) prevedere tecniche compensative che possano comprendere anche
l’uso delle tecnologie informatiche e multimediali e degli strumenti
di apprendimento facilitanti, nonche’ misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da
apprendere o la possibilita’ di fruire di tempi di esecuzione piu’
lunghi di quelli ordinari;
c) prevedere strategie compensative che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali e adeguati di
apprendimento e prevedere, anche in considerazione della
caratteristica bi-plurilingue della scuola valdostana, ove ritenuto
opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo
rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando
in forma compensativa le prove orali.
3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte a monitoraggio da
parte dei docenti per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli
obiettivi, esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di
classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale
delle attivita’ di cui alle disposizioni vigenti.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in
condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della
loro lentezza o incapacita’ di decodifica e di produzione di testi,
le misure di cui al comma 2 devono garantire adeguate forme di
verifica e di valutazione, in riferimento alla progettazione
didattica individualizzata e personalizzata, agli strumenti
compensativi e dispensativi utilizzati e alla possibilita’ di
assegnare tempi piu’ lunghi di esecuzione.
5. Le misure educative e di supporto adottate e i risultati
conseguiti sono documentati a cura del consiglio di classe in
apposito fascicolo che garantisce la continuita’ educativa e che
segue l’alunno nel suo percorso scolastico/formativo.

Art. 7 Misure per progetti e azioni specifiche. 1. La Regione promuove, anche mediante l’erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA. 2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l’acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa. 3. I criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 3. 4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle attivita’ scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalita’ di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale.

Art. 8
Concorsi pubblici
1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti
dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA e’
assicurata la possibilita’ di utilizzare strumenti compensativi per
le difficolta’ di lettura, di scrittura e di calcolo nonche’ di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento
delle medesime prove.
2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di
partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione
sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli
strumenti compensativi di cui necessita.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale approva, d’intesa con il Consiglio
permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base
alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le
quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare
l’operato delle commissioni esaminatrici in merito all’utilizzo degli
strumenti compensativi di cui al presente articolo.

Art. 9
Clausola valutativa
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato
tecnico-scientifico di cui all’articolo 3 presenta alla Giunta e alla
competente commissione consiliare regionale una relazione sulle
attivita’ promosse e realizzate in attuazione della presente legge,
al fine di valutarne l’impatto e l’efficacia.

Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 7 e’
determinato, complessivamente, in euro 20.000 per l’anno 2009 e in
annui euro 50.000 a decorrere dal 2010.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011
negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e
2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede
negli stessi bilanci, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte
nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo
regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l’anno 2009
e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale
e’ autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11
Disposizione finale
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a
decorrere dall’anno scolastico e formativo 2009/2010.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 12 maggio 2009
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0540&tmstp=1256888425037