REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2009, n. 54

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modifiche al regolamento recante le modalita’ applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficolta’ in esecuzione dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del presidente della Regione n. 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Visto la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare
l’art. 16 concernente l’istituzione di un programma di intervento a
favore delle imprese agricole in difficolta’;
Visto in particolare il comma 2 dell’art. 16 della citata legge
regionale n. 18/2004, il quale stabilisce che le modalita’
applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da
trasmettere alla Commissione europea per l’esame di compatibilita’ ai
sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;
Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004;
Visto il «Regolamento recante le modalita’ applicabili per la
concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e
associate in difficolta’ in esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18» emanato con proprio
decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres. di seguito denominato
regolamento;
Visto il comma 4 dell’art. 2 (requisiti soggettivi per l’accesso
ai finanziamenti) del sopraccitato regolamento, secondo il quale «4.
Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato
l’attivita’ ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione
della domanda di finanziamento»;
Considerato che il punto n. 12 della predetta comunicazione della
Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta» dispone, fra l’altro, che «In linea di principio,
un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei
primi tre anni dall’avvio dell’attivita’ nel settore interessato»;
Ritenuto opportuno di ammettere ai finanziamenti di cui al
sopraccitato regolamento anche quelle imprese che, pur avendo
nuovamente iniziato ex novo l’attivita’ ai soli «fini fiscali» da
meno di tre anni, dimostrino comunque continuita’ nell’effettiva e
materiale conduzione dell’attivita’ d’impresa nel settore interessato
da almeno tre anni;
Visto il comma 3 dell’art. 10 (commissione tecnica di
valutazione) del medesimo regolamento, secondo il quale «3. La
commissione, in particolare, valuta i piani di ristrutturazione
proponendone l’eventuale finanziamento al competente servizio della
direzione centrale previa verifica preliminare della condizione di
cui all’art. 12, comma 2, del presente regolamento e provvede con
cadenza annuale al monitoraggio e alla verifica dello stato di
attuazione dei piani medesimi»;
Visto il comma 2, dello stesso art. 12 (condizioni particolari
per la concessione di aiuti individuali) del citato regolamento,
secondo il quale «L’attuazione dei singoli progetti e’ oggetto di
verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle
verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una
relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione
europea secondo le modalita’ previste dagli orientamenti comunitari
di settore»;
Considerato che il richiamo all’art. 12, comma 2, di cui al sopra
citato comma 3 dell’art. 10 del medesimo regolamento e’ evidentemente
da imputarsi ad errore materiale in quanto il comma 2 dell’art. 12 fa
riferimento ai soli «aiuti individuali» ed in particolare
all’attuazione dei singoli progetti che li riguardino ed e’
necessariamente da leggersi in combinato disposto con quanto previsto
dal comma 1 dello stesso articolo;
Ritenuto pertanto opportuno sostituire il predetto richiamo del
comma 3 dell’art. 10 al comma 2 dell’art. 12, con il richiamo ai
commi 1 e 2, dell’art. 2, in quanto afferenti ai requisiti soggettivi
per l’accesso ai finanziamenti oggetto di verifica della commissione
tecnica di valutazione;
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009 n.
404 con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento
recante modifiche al regolamento recante le modalita’ applicabili per
la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e
associate in difficolta’ in esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 19 emanato con proprio
decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.;
Decreta:
1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento
recante le modalita’ applicabili per la concessione dei finanziamenti
a favore delle imprese agricole e associate in difficolta’ in
esecuzione dell’art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno
2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 18
settembre 2006, n. 0279/Pres.» nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0340&tmstp=1256718752734

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 53

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Legge regionale n. 12/2007, art. 15, comma 5-quater. «Regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell’ art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che all’art. 15, comma 5-bis, come introdotto dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, autorizza l’amministrazione regionale a sostenere spese per iniziative di valore sociale e culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l’autonoma capacita’ ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani; Richiamato il comma 5-ter dell’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, il quale prevede che le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati siano realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l’oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l’articolazione delle spese previste, le modalita’ di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute; Richiamato altresi’ il comma 5-quater dell’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, come introdotto dall’art. 7, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, il quale demanda a regolamento regionale la disciplina dei requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili; Ricordato che ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 17/2008, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 e sono ammissibili le spese sostenute successivamente all’entrata in vigore della legge medesima e anteriormente all’entrata in vigore del regolamento; Considerato che le competenze in materia di politiche giovanili sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunita’ e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente pero’ gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, in quanto la competenza in materia e’ stata delegata dal presidente della Regione all’assessore regionale al lavoro, universita’ e ricerca e che con la stessa decorrenza e’ stato attribuito l’incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del lavoro, universita’ e ricerca; Ritenuto di approvare il regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale, al fine di dare attuazione all’art. 15, comma 5-quater, della legge regionale n. 12/2007; Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); Visto l’art. 42 dello statuto d’autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 393; Decreta: 1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell’art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0339&tmstp=1256718752734

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 52

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Legge regionale n. 12/2007, articolo 15, comma 4. «Regolamento concernente requisiti, criteri e modalita’ per la concessione di contributi per progetti a favore dei giovani ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede all’art. 15 la concessione di contributi da parte dell’amministrazione regionale per la realizzazione di progetti espressamente finalizzati a promuovere l’autonoma capacita’ ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale; Richiamato il comma 4 dell’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, il quale demanda a regolamento regionale, sentito il forum regionale dei giovani, la disciplina della composizione della commissione giudicatrice dei progetti, gli indirizzi di priorita’, i requisiti di ammissibilita’ dei progetti e dei beneficiari, i termini per la presentazione delle istanze di contributo, i criteri di verifica dei risultati raggiunti, nonche’ le modalita’ di finanziamento dei progetti; Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), per l’anno 2008, nelle more della costituzione del forum regionale dei giovani previsto dall’art. 11 della legge regionale n. 12/2007, si e’ provveduto al finanziamento degli interventi di sostegno di progetti per i giovani, in deroga alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 15, nel rispetto dei criteri e delle modalita’ di attuazione previsti per le medesime finalita’ dalle norme regolamentari di cui al proprio decreto 8 settembre 2005, n. 0292/Pres., (regolamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella societa’ ai sensi dell’art. 5, comma 175, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1); Considerato che per l’anno 2009 manca la disciplina regolamentare di riferimento prevista dall’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007 per la concessione dei contributi per progetti in favore dei giovani, anche in quanto la deroga prevista dall’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 30/2007 ha cessato di avere validita’ al 31 dicembre 2008; Rilevato che per la concreta impossibilita’ di applicare la normativa prevista in modo impreciso dall’art. 11 della legge regionale n. 12/2007, la composizione e il funzionamento del forum regionale dei giovani sono stati modificati dall’art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), prevedendo, in particolare, quali componenti, i presidenti dei forum provinciali, quattro rappresentanti dei forum locali nominati dai presidenti dei forum locali, i rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali regionali, i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in consiglio regionale; Preso atto che il forum regionale dei giovani non risulta ad oggi istituito in quanto i forum provinciali e locali non sono stati a loro volta costituiti, per una diffusa inerzia dovuta anche alla gia’ richiamata impossibilita’ concreta di applicare la normativa prevista dall’art. 11 della legge regionale n. 12/2007; Considerato che le procedure per le nomine nell’ambito dei forum provinciali e locali, di competenza degli enti locali, indispensabili per ottenere le designazioni per il forum regionale, non sono state ancora avviate per le motivazioni sopra ricordate e che, comunque, i tempi tecnici per le nomine comporteranno un impegno di alcuni mesi dal loro avvio, non ancora determinato; Rilevato che il parere del forum regionale dei giovani e’ previsto come non vincolante per l’adozione di regolamenti quale quello allegato alla presente deliberazione; Ritenuto, di conseguenza, di procedere all’approvazione del regolamento previsto dall’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007, pur in assenza del parere del forum regionale dei giovani, attualmente e prossimamente impossibile da ottenere, e cio’ per garantire continuita’ all’azione amministrativa, certezze per i richiedenti i contributi e legittimita’ alle procedure connesse alla concessione e erogazione degli stessi, nella considerazione che in ogni caso non vengono lesi diritti soggettivi ne’ interessi legittimi di terzi; Dato atto che le competenze in materia di assegnazione e concessione dei contributi di cui all’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunita’ e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente pero’ gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, in quanto la competenza in materia e’ stata delegata dal presidente della giunta all’assessore regionale al lavoro, universita’ e ricerca e che con la stessa decorrenza e’ stato attribuito l’incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del lavoro, universita’ e ricerca; Ravvisata, pertanto, per le motivazioni ampiamente illustrate in precedenza, l’urgenza di provvedere all’attuazione dell’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007 con l’adozione del relativo regolamento, al fine di garantire ai soggetti beneficiari l’accesso ai contributi per l’anno in corso e per gli anni successivi; Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); Visto l’art. 42 dello statuto d’ autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 394; Decreta: 1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente requisiti, criteri e modalita’ per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell’art. 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0338&tmstp=1256718752734

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2009, n. 49

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Legge regionale n. 2/2000, art. 5, commi 51, 52 e 53. Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all’art. 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria
2000)», ed in particolare l’art. 5, commi 51, 52 e 53;
Richiamato il comma 51 dell’art. 5 della legge regionale n.
2/2000, il quale, come da ultima integrazione, dispone che
l’amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al «Collegio
Don Bosco» e all’istituto «Vendramini» di Pordenone, quali sedi di
servizi scolastici e di formazione professionale del polo
pordenonese, nonche’ all’istituto salesiano Bearzi, all’istituto
Bertoni, all’istituto Renati e all’istituto Tomadini di Udine,
nonche’ all’istituto Nostra Signora dell’Orto di Udine, e al Collegio
Don Bosco di Tolmezzo, un contributo straordinario pluriennale da
destinare al completamento del programma di opere strutturali e di
adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di
sicurezza;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 titolata «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le
modalita’ ai quali l’amministrazione regionale deve attenersi per la
concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora
non siano gia’ previsti dalla legge;
Considerato che i commi 51, 52 e 53 del richiamato art. 5 della
menzionata legge regionale n. 2/2000 nulla prevedono relativamente ai
criteri e alle modalita’ ai quali l’amministrazione regionale deve
attenersi per la concessione degli incentivi in parola;
Richiamato l’art. 7, comma 29 della legge regionale 12 settembre
2001, n. 23 (assestamento del bilancio 2001 e del bilancio
pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7.), il quale stabilisce che i contributi pluriennali
autorizzati, ai sensi dell’art. 5, comma 51, della legge regionale n.
2/2000, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di
ammortamento dei mutui contratti per l’esecuzione delle opere ivi
previste;
Visto il testo regolamentare allegato, predisposto dal servizio
disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della
direzione centrale ambiente e lavori pubblici, diramato ai sensi
della circolare n. 4/2001;
Considerato che, in sede di diramazione, sono emerse alcune
considerazioni sull’individuazione del programma di riferimento e
sulla sua definizione;
Tenuto conto di tali considerazioni;
Visto il testo aggiornato e ritenuto di approvarlo;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia regionale;
Visto l’art. 14 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2008,
n. 2948 con la quale e’ stato approvato il «Regolamento per la
concessione dei contributi straordinari pluriennali per il
completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento
degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui
all’art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(legge finanziaria 2000)», nel testo allegato al provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi
straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere
strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti
dalle norme di sicurezza di cui all’art. 5, comma 51, della legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)», nel testo
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0337&tmstp=1256718752733