REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 4

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 23 del 17 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come
modificato dall’art. 3 della legge regionale 30 giugno2006, n. 10 e’
cosi sostituito:
«Art. 9 (Licenze di pesca). – 1. Per esercitare la pesca nelle
acque della Regione e’ necessario, oltre al consenso dell’eventuale
concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla
provincia di residenza in conformita’ a quanto stabilito dalle leggi
statali e regionali nonche’ nel rispetto delle norme sulla disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali.
2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle
province autonome di Trento e Bolzano ha validita’ sul territorio
regionale del Veneto.
3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca
dilettantistico-sportiva (tipo B1) e’ costituita dall’attestazione
del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono
riportati i dati anagrafici del pescatore nonche’ la causale del
versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione
regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di
identita’ e hanno validita’ dalla data di effettuazione del
versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno
successivo.
4. Nelle acque classificate salmonicole e’ necessario essere
muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di
residenza, avente validita’ annuale, nel quale il titolare deve
indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il
numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti
provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai
pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta.
Ciascun pescatore puo’ essere in possesso di un solo tesserino
regionale.
5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa
autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di
associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al
comma 4, puo’ essere esonerato dall’obbligo del tesserino regionale.
6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul
tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla
concessione, mediante segnatura di apposita casella.
7. Il tesserino regionale puo’ essere ottenuto previo versamento
di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.
8. La tassa annuale non e’ dovuta nel caso in cui non si eserciti
la pesca.
9. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone
esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca
sportiva durante l’esercizio della loro attivita’ e nell’ambito degli
stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, e’
autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche
in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle
operazioni di cui al comma 3 dell’art. 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca
scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di
attivita’ che interessi piu’ province.
10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalita’ e
criteri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della
pesca dilettantistico-sportiva con validita’ non superiore ai sette
giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono
introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in
materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse
ai sensi della presente legge.».

Art. 2
Modifica all’art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e’ cosi
sostituito:
«Art. 10 (Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e
anziani). – 1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto
anni di eta’, viene concessa una riduzione dell’ottanta per cento
della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento
ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di
eta’, hanno validita’ dalla data di effettuazione del versamento fino
alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto
il settantesimo anno di eta’, residenti in Veneto, possono esercitare
la pesca dilettantistico – sportiva senza aver provveduto al
versamento della tassa di concessione regionale purche’ muniti di
idoneo documento di riconoscimento.».

Art. 3
Modifica all’art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e’ cosi’
sostituito:
«Art. 11 (Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i
residenti all’estero). – 1. I cittadini italiani residenti all’estero
possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti
dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista
per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalita’ e con le
condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. I pescatori stranieri residenti all’estero possono esercitare
la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di
versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D,
di cui al decreto legislativo 22giugno 1991, n. 230, con validita’ di
mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identita’.».

Art. 4
Modifica all’art. 12 della legge regionale 28aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. Il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 28 aprile 1998,
n. 19 e’ cosi’ sostituito:
«6. E’ vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque
interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della
provincia.».

Art. 5
Modifica all’art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. Il comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998.
n. 19 e’ cosi’ sostituito:
«5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno
facolta’ di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a
modificazioni delle misure di cattura dei pesci.».

Art. 6
Modifica all’art. 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto»
1. Dopo il comma 3 dell’art. l6 della legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico
assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi
della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del
richiedente l’intervento.».

Art. 7
Modifica all’art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto»
1. All’art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «che violano gli obblighi di cui
all’art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «che violano gli
obblighi di cui all’art. 9, comma 5»;
b) al comma 3 le parole «sul tesserino regionale e su quello di
cui all’art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «sul tesserino
regionale e su quello di cui all’art. 9 comma 5»;
c) al comma 5 dopo le parole «per qualsiasi semina» sono
aggiunte le parole «o reimmissione» e dopo le parole «qualora la
semina» sono aggiunte le parole «o reimmissione»;
d) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente comma:
«8-bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico
sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono
stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno
solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della
pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e
di un anno.».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 13 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0499&tmstp=1255513775045

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 31

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Legge regionale n. 12/2007, art. 16, comma 6. Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell’ articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 036/2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell’11 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE
Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione
della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle
iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e
integrazioni, che prevede, all’art. 16, la concessione di
finanziamenti da parte dell’amministrazione regionale per la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalita’
sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli
centri e alle zone montane;
Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres., con
il quale e’ stato emanato il regolamento di attuazione degli
interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e
strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi
dell’art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12;
Considerato che le competenze in materia di assegnazione e
concessione dei contributi di cui all’art. 16 della legge regionale
n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre
2008, al neo costituito servizio pari opportunita’ e politiche
giovanili della Presidenza della regione, dipendente pero’
gerarchicamente e funzionalmente dalla Direzione centrale lavoro,
universita’ e ricerca, in quanto la competenza in materia e’ stata
delegata dal Presidente della regione all’Assessore regionale al
lavoro, universita’ e ricerca e che con la stessa decorrenza e’ stato
attribuito l’incarico di sostituto del direttore di detto servizio al
Vicedirettore centrale del lavoro, universita’ e ricerca;
Atteso che, a seguito della decadenza – conseguente al rinnovo
della Giunta regionale, dopo le elezioni della primavera del 2008 –
del Comitato consultivo, previsto dall’art. 16, comma 6, della legge
regionale n. 12/2007 in tema di centri di aggregazione giovanile, si
e’ provveduto alla nomina del nuovo Comitato e cio’ con proprio
decreto 21 ottobre 2008, n. 0282/Pres.;
Considerato che il termine previsto dal regolamento non
corrisponde agli obiettivi regionali del settore e alle aspettative
di enti e associazioni interessati a potenziare le attivita’ a
sostegno dei giovani, anche alla luce del fatto che il piano di
riparto per l’assegnazione dei finanziamenti previsti dall’art. 16
della legge regionale n. 12/2007 per l’anno 2008 e’ stato effettuato
a fine esercizio per le ragioni illustrate in precedenza;
Considerato che, al fine di garantire l’accesso ai finanziamenti
per l’anno in corso e per gli anni successivi, ai soggetti di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 12/2007 appare necessario
procedere alla modifica del termine di presentazione delle domande,
gia’ previsto dall’art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto
n. 036/Pres./2008, al 31 gennaio di ogni anno e di posporlo al 31
marzo, provvedendo contestualmente alla modifica formale dei
riferimenti agli uffici regionali originariamente indicati come
competenti in materia;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere legittimamente alle
modifiche del «Regolamento di attuazione degli interventi per la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile ai sensi dell’ art. 16, comma 6
della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della
rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a
favore dei giovani)», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008,
n. 036/Pres.;
Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso);
Visto l’art. 42 dello statuto d’ autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2009, n.
120;
Decreta:
1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione degli
interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e
strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi
dell’art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12,
(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno
delle iniziative a favore dei giovani)» emanato con proprio decreto
12 febbraio 2008, n. 036/Pres., nel testo allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0331&tmstp=1255513775045

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 30

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Legge regionale n. 6/2008, art. 40, comma 13. Regolamento recante modalita’ per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell’11 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)
e, in particolare, l’art. 40, comma 13, che conferisce alla regione
l’esercizio transitorio delle funzioni di cui all’art. 20 della legge
regionale n. 6/2008 e, in particolare:
a) l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve
di caccia;
b) l’adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori
delle riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l’esercizio dell’attivita’ disciplinare connessa a
violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;
d) la tenuta dell’elenco dei Dirigenti venatori;
e) la tenuta del registro dei cacciatori della regione;
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e
dei cacciatori ai sensi dell’art. 29;
g) la gestione diretta dei distretti venatori e delle
associazioni delle riserve di caccia nei casi di cui all’art. 20,
comma 2, e all’art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n.
6/2008;
Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13 della legge
regionale n. 6/2008 le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e),
f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall’amministrazione
regionale che le disciplina con proprio regolamento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 40, comma 13, della legge
regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono
disciplinate dalla legislazione regionale previgente e che le
funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate
dall’art. 29 della legge regionale n. 6/2008;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio
2009, n. 125;
Decreta:
1. E’ emanato il testo del «Regolamento recante modalita’ per
l’esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione
dell’art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio
dell’attivita’ venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3.Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0330&tmstp=1255513775045

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 55 Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 settembre
2008, n. 3314
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Nuove tariffe dei diritti tavolati
e dei tributi speciali catastali
1. L’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 12
aprile 2006, n. 17, e’ sostituito dall’allegato A al presente
decreto.
2. L’allegato C al decreto del Presidente della Provincia 12
aprile 2006, n. 17, e’ sostituito dall’allegato B al presente
decreto.

Art. 2
Applicazione delle nuove tarffe
1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano a partire
dal 1º gennaio 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Bolzano, 1º ottobre 2008
DURNWALDER
(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008, registro n. 1,
foglio n. 27

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=008R0608&tmstp=1255513775045