REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 2 Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 – Bilancio pluriennale 2009/2011.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 1 del 16 gennaio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. E’ approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione
delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella
«A» annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
2. E’ approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione
delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di
riscuotere nel corso dell’esercizio 2009, secondo la tabella «A»
annessa alla presente legge. (In allegato).
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e
la riscossione dei tributi della regione, la riscossione, nei
confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti
alla regione e il versamento, alla Tesoreria della regione, di ogni
altra somma e provento dovuto per l’anno 2009, giusto lo stato di
previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.
4. E’ autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per
rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. E’ approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione
delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella
«B» annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti
degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di
spesa.
3. E’ approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione
delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella «B»
annessa alla presente legge e riferita all’esercizio finanziario
2009. (In allegato).
4. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i
limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione
della spesa.

Art. 3
Autonomia contabile del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n.
4, la spesa corrente per assicurare l’autonomia del Consiglio
regionale e’ stabilita, per l’anno 2009, in € 11.802.654,89 cosi’
come descritta nelle unita’ previsionali di base n. 010 e n. 011
della funzione obiettivo n. 1.

Art. 4
Classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2009, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unita’
previsionali di base secondo la classificazione prevista dall’art. 17
della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5
Classificazione delle spese
1. Le spese del bilancio regionale 2009, sono ripartite, ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unita’
previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di
coordinamento delle stesse.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0108&tmstp=1255507370470

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2009, n. 4 Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 3 dell’11 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;
Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);
Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle
spese di rappresentanza del consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia
dell’assemblea legislativa regionale);
Visto l’art. 16 del regolamento interno del consiglio regionale
20 luglio 2004, n. 5 (regolamento interno di amministrazione e
contabilita’);
Visti gli articoli da 23 a 27 del testo unico delle disposizioni
procedimentali ed organizzative del consiglio di competenza
dell’ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio
2006, n. 59;
Considerato quanto segue:
1. che la richiamata legge regionale n. 4/2008 in materia di
autonomia dell’assemblea legislativa regionale definisce le relazioni
istituzionali proprie della stessa assemblea legislativa;
2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire
piu’ esattamente le tipologie e le relative modalita’ di esercizio
delle spese di rappresentanza da parte del consiglio, modificando a
tal fine la normativa di cui alla legge regionale n. 20/2004;
3. che tale modifica e’ opportuna anche al fine di una migliore
definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che
esercitano le funzioni di rappresentanza del consiglio, nonche’ per
una piu’ puntuale imputazione delle spese;
4. che conseguentemente alla presente legge devono essere
modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni
del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.
Art. 1
Tipologia delle spese di rappresentanza
1. L’assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue
funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e
l’immagine del consiglio, puo’ effettuare le seguenti tipologie di
spese di rappresentanza:
a) spese riguardanti forme di ospitalita’ o di ristoro connesse
a riunioni, incontri ed altre attivita’ di lavoro; atti di cortesia e
doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di
reciprocita’, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra
soggetti aventi veste rappresentativa del consiglio e soggetti
esterni dotati di analoga rappresentativita’ o rappresentativi della
societa’ civile;
b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere
istituzionale, all’attivita’ di organismi interregionali, nazionali
ed internazionali cui il consiglio partecipa ed in generale allo
svolgimento delle relazioni istituzionali di cui all’art. 5 della
legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell’assemblea
legislativa regionale), ivi comprese le spese per l’acquisto di
oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie,
realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per
manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a
cerimonie, ricorrenze, festivita’, commemorazioni ed altri analoghi
eventi;
c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti
esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle
finalita’ istituzionali del consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la
messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di
pertinenza del consiglio oppure attraverso contributi finanziari.
2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a
rapporti con soggetti esterni all’amministrazione.
3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera
liberalita’.

Art. 2
Soggetti titolari della funzione di rappresentanza
1. Titolare della funzione di rappresentanza e’ il Presidente del
Consiglio.
2. Le attivita’ di rappresentanza possono essere esercitate in
via ordinaria anche da:
a) i componenti dell’ufficio di presidenza;
b) i presidenti delle commissioni consiliari;
c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi
autonomi istituiti con legge regionale presso il consiglio,
limitatamente alle attivita’ di cui art. 1, comma 1, lettera a);
3. Le attivita’ di rappresentanza possono essere delegate dal
presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in
pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti
dell’ufficio di presidenza.

Art. 3
Modalita’ di effettuazione delle spese di rappresentanza
1. Per le spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), l’ufficio
di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di
ciascuno dei titolari della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive
dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun
titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di
autocertificazione con le modalita’ definite con deliberazione
dell’ufficio di presidenza.
3. Le attivita’ e le conseguenti spese di cui all’art. 1, comma
1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con
deliberazione dell’ufficio di presidenza e sono attuate con decreto
del dirigente competente.
4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non
precedentemente programmate e disposte dall’ufficio di presidenza, le
spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), possono essere
effettuate direttamente dal presidente o da altro consigliere
delegato a rappresentarlo, con le modalita’ esecutive del comma 2.
5. Le spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), sono disposte
con deliberazione dell’ufficio di presidenza, fatta eccezione per
quelle di importo inferiore a 500,00 curo che possono essere disposte
direttamente dal presidente, e sono attuate con decreto del dirigente
competente.

Art. 4
Partecipazione a comitati
1. Il consiglio, con deliberazione dell’ufficio di presidenza,
puo’ partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro
consigliere individuato dall’ufficio di presidenza, a comitati
d’onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni
sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale
promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi
della societa’ toscana.

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
fa fronte, per l’anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal
capitolo 200 del bilancio di previsione del consiglio e per gli anni
successivi con l’apposito stanziamento previsto nel bilancio del
consiglio.
2. Nell’ambito del capitolo sono individuati articoli
corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 1.
3. Il segretario generale informa periodicamente l’ufficio di
presidenza sull’andamento dell’utilizzo dello stanziamento.

Art. 6
Abrogazione
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge e’
abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle
spese di rappresentanza del consiglio regionale).
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 febbraio 2009
MART1NI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0356&tmstp=1255507370470

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. 3 Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 1 del 16 gennaio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il
trattamento indennitario anche differito, i rimborsi spese, l’assegno
vitalizio, l’assicurazione sugli infortuni, il trattamento economico
di missione, e le altre competenze funzionali all’esercizio del
mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai
componenti della Giunta.

Art. 2
Trattamento indennitario
1. Ai soggetti di cui all’art. 1 spettano:
1) l’indennita’ di carica di cui all’art. 3;
2) l’indennita’ di funzione di cui all’art. 5;
3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;
4) l’indennita’ di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
5) l’assegno vitalizio di cui all’art. 11 e seguenti;
6) l’indennita’ di missione di cui all’art. 31 e seguenti.
2. Ai soggetti di cui all’art. 1 possono essere, inoltre,
attribuiti supporti funzionali all’esercizio del mandato, quali, a
titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer
portatile; tessera autostradale per il territorio nazionale;
iniziative di aggiornamento; contributo per l’uso dei servizi interni
di ristoro.
3. L’individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma
2 sono deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i
consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della
Giunta stessa.
4. Il contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro del
Consiglio, deliberato per i consiglieri dall’Ufficio di presidenza,
si applica anche al presidente ed ai componenti della Giunta.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio puo’ stabilire per i
consiglieri, a fronte dell’attribuzione di uso del telefono
cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei
consiglieri stessi. Analoga decisione puo’ essere assunta dalla
Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

Capo II
Indennita’ di carica, indennita’ di funzione e diaria mensile

Art. 3
Indennita’ di carica
1. L’indennita’ mensile di carica e’ stabilita nella misura del
65 per cento dell’indennita’ mensile lorda percepita dai componenti
della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennita’ spettante ai
membri del Parlamento).
2. Le variazioni dell’indennita’ di carica dei componenti della
Camera dei deputati determinano un’uguale variazione proporzionale
dell’indennita’ di carica di cui al comma 1, con la medesima
decorrenza.
3. Per la corresponsione dell’assegno di cui all’art. 15, comma
4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita’ sociale), introdotto dall’art. 2
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), la percentuale di
riduzione dell’indennita’ di carica e’ fissata nella misura del 10
per cento.
4. Per i soggetti sospesi a norma della legge n. 55/1990 non si
fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla
presente legge.
5. Al titolare dell’indennita’ che sia stato sospeso, in caso di
provvedimento definitivo di proscioglimento, e’ corrisposto, con
riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla
differenza tra l’assegno erogato a norma del comma 3 e l’indennita’
ad esso spettante.

Art. 4
Trattenuta complessiva obbligatoria
1. Sull’indennita’ di carica di cui all’art. 3 e’ effettuata una
trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la
corresponsione dell’indennita’ di fine mandato e del 17 per cento per
la corresponsione dell’assegno vitalizio.
2. La trattenuta di cui al comma 1 e’ calcolata senza tenere
conto della riduzione del 10 per cento dell’indennita’ di carica di
cui all’art. 3, applicata ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). La
trattenuta e’ adeguata proporzionalmente agli incrementi
dell’indennita’ di carica conseguenti agli incrementi dell’indennita’
dei componenti della Camera dei deputati di cui all’art. 3, comma 1.

Art. 5
Indennita’ di funzione
1. Ai titolari dell’indennita’ di cui all’art. 3 che svolgono
particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennita’ di funzione
commisurata alle seguenti percentuali dell’indennita’ mensile lorda
percepita dai componenti della Camera dei deputati:
a) presidente della Giunta e presidente del Consiglio: 25 per
cento;
b) componente della Giunta e vicepresidente del Consiglio: 15
per cento;
c) consigliere segretario del Consiglio, presidente di
commissione, portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo
consiliare: 10 per cento;
d) vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 5
per cento.
2. Per l’adeguamento dell’indennita’ di funzione si applica
l’art. 3, comma 2.
3. Le indennita’ di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di
loro. Al soggetto che svolga piu’ di una delle funzioni indicate e’
corrisposta l’indennita’ piu’ favorevole.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0355&tmstp=1255507370470

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2009, n. 28

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 4 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui art. 6,
commi 44, 45 e 46, autorizza l’Amministrazione regionale a concedere
agli enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi
di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire
il processo di riduzione della diversita’ biologica e paesistica,
attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unita’
ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;
Visto il «Regolamento recante criteri e modalita’ per la
concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione
ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge
regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)» emanato con
proprio decreto 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 il cui art. 5,
commi 19 e 20, determina, tra l’altro, che l’Amministrazione
regionale in sede di riparto dei fondi previsti dall’art. 6, commi
44, 45 e 46, della legge regionale n. 2/2006 assicura priorita’ alle
istanze presentate dai Comuni coinvolti in progetti di
riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei
siti di importanza comunitaria per i quali siano gia’ stati
finanziati lotti funzionali e alle istanze volte al recupero di cave
dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica;
Viste le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalita’
per la concessione dei contributi per gli interventi di
riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)»
emanate con proprio decreto 30 maggio 2007, n. 0164/Pres.;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 il cui art. 4,
commi 30 e 31, stabilisce, tra l’altro, di sostituire il comma 19
dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2007;
Viste le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalita’
per la concessione dei contributi per gli interventi di
riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)»
emanate con proprio decreto 10 dicembre 2007, n. 401/Pres.;
Visto il testo delle «Modifiche al regolamento recante criteri e
modalita’ per la concessione dei contributi per gli interventi di
riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n.
0201/Pres.», predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori
pubblici;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso»;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008,
n. 2794;
Decreta:
1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento
recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi per gli
interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi
44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge
finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27
giugno 2006, n. 0201/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0296&tmstp=1255507370470