REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 42

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita’ scolastica e formativa e relativi interventi, nonche’ la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
Vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la
quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di
attuazione concernente il riconoscimento della parita’ scolastica e
formativa e relativi interventi, nonche’ la disciplina degli
interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77
e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»,
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76,
77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di
seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina:
a) il riconoscimento della parita’ scolastica e formativa;
b) gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche
paritarie e degli studenti iscritti alle stesse;
c) gli interventi a favore delle istituzioni formative
paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale
rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione;
d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico
– metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate
alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito
denominate «scuole steineriane» e degli studenti iscritti alle
stesse.
2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e
formazione professionale, di seguito denominata «struttura
provinciale competente», cura gli adempimenti previsti da questo
regolamento.

Capo I
La parita’ scolastica

Art. 2
Requisiti per il riconoscimento della parita’ scolastica
1. La parita’ scolastica e’ riconosciuta alle istituzioni in
possesso dei requisiti organizzativi e di qualita’ previsti dall’art.
30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le
specificazioni di seguito indicate:
a) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera a):
1) il progetto educativo esprime l’orientamento culturale,
l’eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l’indirizzo
pedagogico – didattico dell’istituzione, e’ improntato ai principi di
liberta’, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione;
2) il progetto d’istituto e’ il documento che da’ attuazione
al progetto educativo e che identifica l’offerta formativa,
esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed
organizzativa che l’istituzione adotta nell’ambito della propria
autonomia. Il progetto d’istituto e’ elaborato in armonia con quanto
stabilito dall’art. 18, comma 3, della legge provinciale sulla
scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema
educativo e del relativo documento di attuazione e in conformita’ ai
piani di studio provinciali previsti dall’art. 55 della legge
provinciale sulla scuola;
b) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera b):
1) l’attestazione della titolarita’ della gestione risulta
dall’individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento
della parita’ scolastica, del soggetto che ha la legale
rappresentanza dell’istituzione;
2) la pubblicita’ del bilancio deve essere prevista nello
statuto dell’istituzione, indicando in particolare le modalita’ per
la consultazione del medesimo da parte delle componenti della
comunita’ scolastica; la pubblicita’ del bilancio e’ realizzata
comunque attraverso l’affissione all’albo dell’istituzione e il
contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale
competente. Il bilancio e’ redatto secondo le specifiche normative
alle quali e’ soggetto il gestore dell’istituzione ed e’ integrato da
una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in
particolare i principali risultati e le caratteristiche
dell’andamento gestionale dell’istituzione. L’istituzione presso la
quale sono attivati piu’ corsi di studio di grado ed ordine diversi,
dipendenti da un unico gestore, puo’ redigere anche un unico
bilancio; in tal caso la relazione accompagnatoria da’ evidenzia dei
criteri per l’indicazione dei costi promiscui. L’istituzione che
gestisce, oltre i corsi di studio interessati al riconoscimento della
parita’ scolastica, altre attivita’, deve garantire all’interno del
bilancio separazione contabile tra le predette attivita’;
c) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera f): l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione
del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed
educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione
dell’attivita’ della classe e di valutazione degli studenti, nonche’
di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e
degli studenti nell’organizzazione e nella gestione del servizio
educativo;
d) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera g): l’iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone
il progetto educativo, ne facciano richiesta, e’ accolta secondo
criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacita’
organizzative dell’istituzione;
e) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera h): l’istituzione provvede all’integrazione e inclusione
degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto
dall’art. 17 del decreto del presidente della provincia 8 maggio
2008, n. 17-124/Leg. (regolamento per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli studenti con – bisogni educativi speciali (art. 74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).
2. Ai fini del riconoscimento della parita’ scolastica,
l’istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art.
30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le
specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno statuto
che definisce in particolare:
a) gli organi dell’istituzione, le funzioni agli stessi
attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;
b) le modalita’ di svolgimento delle elezioni degli organi
collegiali;
c) i criteri per l’iscrizione degli studenti;
d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti
alle attivita’ di programmazione e di gestione dell’attivita’
educativa;
e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative
modalita’ di pubblicita’, nel rispetto di quanto disposto dal comma
1, lettera b), numero 2);
f) le modalita’ per la pubblicizzazione degli atti;
g) le forme di controllo interno.
3. La giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento
amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le
istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) coordinamento didattico;
b) modalita’ per l’iscrizione ed il trasferimento degli
studenti;
c) completezza dei corsi.

Art. 3
Richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica
1. La richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica e’
presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno
dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:
a) istituzioni non paritarie, gia’ funzionanti;
b) istituzioni che gestiscono corsi privati di istruzione non
riconosciuti dall’ordinamento scolastico;
c) istituzioni che intendono attivare, sin dall’inizio
dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta
di parita’, corsi di istruzione completi o a partire dalla prima
classe in vista dell’istituzione dell’intero corso.
2. Nella richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica il
legale rappresentante dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), il possesso, da parte
dell’istituzione, dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 4, della
legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate
dall’art. 2 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre
assume formalmente i seguenti impegni:
a) costituire un percorso di studio completo, se non gia’
attivato;
b) accettare in ogni momento i controlli della struttura
provinciale competente disposti ai sensi dell’art. 7;
c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di
inizio dell’attivita’ scolastica, che deve essere fissata non oltre
il primo settembre di ogni anno.
3. Alla richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica sono
allegati in particolare:
a) il progetto educativo;
b) il progetto d’istituto;
c) lo statuto dell’istituzione;
d) la documentazione attestante l’utilizzo di locali idonei
all’attivita’ svolta e conformi alle norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza, nonche’ di arredi e attrezzature didattiche
compatibili con il tipo di ordinamento, come stabilito dall’art. 30,
comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0023&tmstp=1255507370469

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 settembre 2008, n. 40

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’articolo 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia medica).

(Pubblicato nel Suppl. n. 4 al Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008).
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla
Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Provincia 16 settembre
2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’art. 22 della
legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l’istituzione
dell’agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e
l’attivazione di un centro di protonterapia medica);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2213 di data 5
settembre 2008 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento
recante «Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16
settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’art.
22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente
l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la
realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia
medica).».

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica dell’art. 14 del decreto del Presidente
della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg.
1. L’art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 16
settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell’art.
22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente
l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la
realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia medica)
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14. ( Soppressione dell’agenzia ) – 1. L’agenzia e’
soppressa alla data del 31 dicembre dell’anno nel quale la Giunta
provinciale, con propria deliberazione, abbia accertato l’avvenuta
operativita’ a regime del centro di protonterapia medica previsto
dall’art. 22, comma 1, della legge. L’agenzia e’ comunque soppressa
entro la data del 31 dicembre 2013.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Trento, 24 settembre 2008
Dellai

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2008, registro n. 1,
foglio n.32

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0422&tmstp=1255507370469

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n 4

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales e altre disposizioni in materia di funzioni camerali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 7 del 17 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge
Art. 1
Procedure di trasferimento del personale
1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui al
sistema di classificazione introdotto dal Contratto collettivo
regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale
e in servizio alla data del 31 maggio 2005 presso gli uffici che
svolgevano le funzioni di cui all’art. 1 della legge regionale 20
maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle
d’Aosta), e’ trasferito, su domanda, alla Camera valdostana delle
imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et
des activites liberales, di seguito denominata Chambre, fino alla
concorrenza della dotazione or-ganica iniziale determinata dal
Consiglio camerale, su proposta del Comitato paritetico di cui
all’art. 13 della legge regionale n. 7/2002. La Giunta regionale
procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto dei
trasferimenti agli organici della Chambre.
2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre
1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e degli enti locali della Valle d’Aosta), fatto salvo quanto segue:
a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere
inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla struttura regionale competente in materia di personale, di
seguito denominata struttura competente; la mancata presentazione
della domanda equivale, quanto agli effetti, alla manifestazione di
volonta’ di permanenza nei ruoli della Regione;
b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti
disponibili nella dotazione organica provvisoria, la struttura
competente predispone una graduatoria, sulla base dell’anzianita’ di
servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Nella valutazione dell’anzianita’ di servizio maturata presso
l’Amministrazione regionale, e’ assegnato un punteggio maggiore al
periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1
della legge regionale n.7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi
di cui all’allegato A alla presente legge.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico
acquisito e l’anzianita’ di servizio maturata e aderisce al Fondo
pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione
autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA).
4. Il personale trasferito, sino alla data di inquadramento nei
ruoli della Chambre, continua ad essere amministrato dalla Regione.
5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in
numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella dotazione
organica provvisoria, la Regione, su richiesta della Chambre,
provvede ad assicurare la continuita’ nello svolgimento delle
funzioni trasferite mediante comando di proprio personale, per il
tempo necessario ad assicurare alla Chambre la copertura dei posti
vacanti nella propria dotazione organica.
6. Nell’ ipotesi di cui al comma 5, con apposito accordo tra la
Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da
comandare, la loro ripartizione in ragione della categoria di
appartenenza e le modalita’ per la copertura degli oneri connessi al
relativo trattamento economico.

Art. 2
Modificazioni all’art. 12 della legge regionale n. 7/2002
1. Il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2002 e’
sostituito dal seguente:
«3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre,
nella misura massima del 40 per cento dell’ammontare del diritto
annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell’esercizio
precedente, e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti
previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel
bilancio regionale, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1.
Il finanziamento e’ approvato con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la Chambre, e non puo’, in ogni caso, essere
inferiore al 20 per cento del diritto annuale iscritto tra i ricavi
del conto economico dell’esercizio precedente ed e’ destinato al
perseguimento degli obiettivi indicati nella deliberazione di
approvazione del finanziamento. Nelle more del trasferimento di cui
all’art. 11, comma 1, il finanziamento di cui al presente comma e’
aumentato, fatto salvo il limite massimo del 40 per cento, in misura
pari alle spese sostenute dalla Chambre per la locazione di una sede
temporanea.».

Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’art. 16 della legge regionale n. 7/2002;
b) l’allegato A alla legge regionale n. 7/2002.
La presente legge sara’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 23 gennaio 2009.
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0288&tmstp=1255507370469

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 3 Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 7 del 17 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno della
imprenditoria giovanile attraverso la concessione delle agevolazioni
finanziarie disciplinate dalla presente legge.

Art. 2
Destinatari delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse per
la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed
artigiane che rientrino nella vigente definizione comunitaria di
piccola e media impresa, che abbiano sede operativa nel territorio
della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese
preesistenti.
2. Ai fini della presente legge, si definiscono costituite da
giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano in eta’ compresa
fra diciotto e trentacinque anni;
b) le societa’ e le cooperative i cui soci siano per almeno il
70 per cento in eta’ compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero
il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da
persone appartenenti alla predetta fascia d’eta’.
3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese
quelle costituite da non piu’ di un anno rispetto alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 3
(Tipologia delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in
contributi a fondo perduto per spese di investimento, in misura non
superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e per un importo
massimo pari ad euro 60.000.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai
contributi e’ pari ad euro 15.000.

Art. 4
Spese ammissibili
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente
legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali,
relative alla dotazione e alla realizzazione di beni materiali e
immateriali. I beni devono essere direttamente collegati
all’iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti
agevolazioni pubbliche.
2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:
a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50
per cento del costo totale dell’investimento;
b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del
5 per cento del costo totale dell’ investimento;
c) all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed
automezzi;
d) all’acquisto di brevetti e licenze;
e) all’acquisto di software;
f) all’analisi di mercato;
g) alle consulenze per l’organizzazione aziendale;
h) all’atto notarile di costituzione di societa’.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute
anteriormente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all’atto notarile
di costituzione di societa’.
4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi
secondo le condizioni degli aiuti de minimis, in conformita’ alla
normativa comunitaria vigente in materia.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0287&tmstp=1255507370469