DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2009 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Siculiana.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 giugno 2008, registrato alla
Corte dei conti in data 18 giugno 2008, con il quale, ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Siculiana
(Agrigento) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e
risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realta’
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita’ e restituisca efficienza e trasparenza all’azione
amministrativa dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come sostituito dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio
2009, n. 94;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2009 alla quale e’ stato debitamente
invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Siculiana
(Agrigento), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il periodo di
sei mesi.

Dato a Roma, addi 22 settembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2009
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 8, foglio n. 370

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11802&tmstp=1255506352461

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 26 giugno 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

Assegnazione dell’importo di 12 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture, per il finanziamento di interventi concernenti il trasporto lacuale nei laghi Maggiore, Garda e Como. (Deliberazione n. 50/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
attivita’ produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate
(coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui
alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da’
unita’ programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art.
119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di
progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo
Comitato;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181,
convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al
Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto in particolare l’art. 6-quinquies del predetto decreto-legge
n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, un
fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello
nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle
energetiche;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2;
Visto in particolare l’art. 18 del citato decreto-legge n.
185/2008, il quale – in considerazione della eccezionale crisi
economica internazionale e della conseguente necessita’ della
riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili e fermo
restando quanto previsto, fra l’altro, dall’art. 6-quinquies della
richiamata legge n. 133/2008 – dispone che il CIPE, presieduto in
maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti
in sede europea, assegni, fra l’altro, una quota delle risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo
infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies, anche per la messa in
sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per
l’edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed
archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita’, fermo restando il vincolo di destinare
alle regioni del Mezzogiorno l’85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che
il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel
complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni
centrali;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico,
e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112
(Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 50/2009) con la quale e’
stata fra l’altro disposta, per il finanziamento di interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una
prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo
infrastrutture di cui al richiamato art. 6-quinquies e all’art. 18
del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 2/2009;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 3
(Gazzetta Ufficiale n. 129/2009) con la quale e’ stata disposta
l’assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del richiamato Fondo
infrastrutture per il finanziamento di interventi di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota n. 26469 del 25 giugno 2009, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette la relazione
istruttoria concernente il finanziamento, a carico della quota del
Fondo infrastrutture riservata al Centro-Nord, di interventi
manutentivi di carattere strutturale, per un importo di 10 milioni di
euro, volti all’adeguamento della flotta aziendale della Gestione
governativa navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como agli attuali
standard di trasporto e alle sopravvenute normative in materia di
sicurezza, nonche’ il finanziamento, per un importo di 2 milioni di
euro, dei connessi impianti per la raccolta e il trattamento delle
acque reflue industriali e delle acque meteoriche che entrano in
contatto con sostanze inquinanti derivanti dalla manutenzione
periodica degli scafi appartenenti alla predetta flotta;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta di finanziamento, per
l’importo complessivo di 12 milioni di euro, tenuto anche conto che
trattasi di interventi volti a realizzare un sistema di trasporto
lacuale sostenibile;
Rilevato in seduta l’accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato presenti;
Delibera:

Per le finalita’ indicate in premessa viene disposta, a carico del
Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies della legge n.
133/2008 e all’art. 18 della legge n. 2/2009, l’assegnazione
dell’importo complessivo di 12 milioni di euro da destinare al
finanziamento dei richiamati interventi di competenza della Gestione
governativa navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como.
Il contributo sara’ erogato secondo modalita’ temporali compatibili
con i vincoli di finanza pubblica correlati all’utilizzo delle
risorse del FAS.
Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2004), il CUP assegnato all’opera dovra’ essere
evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile
riguardante l’opera stessa.
Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: Tremonti

Il segretario del CIPE: Micciche’

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 68

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12073&tmstp=1255502862656

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 26 giugno 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

Assegnazione dell’importo di 5,5 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture, a favore del Ministero dell’interno per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell’Aranciaia, nella Citta’ di Parma, destinati a nuove sedi di uffici dei Carabinieri. (Deliberazione n. 49/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
attivita’ produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate
(coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui
alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da’
unita’ programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art.
119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di
progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo
Comitato;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181,
convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al
Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto in particolare l’art. 6-quinquies del predetto decreto-legge
n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, un
fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello
nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle
energetiche;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2;
Visto in particolare l’art. 18 del citato decreto-legge n.
185/2008, il quale – in considerazione della eccezionale crisi
economica internazionale e della conseguente necessita’ della
riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili e fermo
restando quanto previsto dal citato art. 6-quinquies della legge n.
133/2008 – dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra
l’altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all’art.
6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le
opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita’, fermo
restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l’85
per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del
centro-nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di
destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni
disposte a favore delle Amministrazioni centrali;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico,
e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112
(Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 50/2009) con la quale e’
stata fra l’altro disposta, per il finanziamento di interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una
prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo
infrastrutture di cui al richiamato art. 6-quinquies e all’art. 18
del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 2/2009;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 3
(Gazzetta Ufficiale n. 129/2009) con la quale e’ stata disposta
l’assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del richiamato Fondo
infrastrutture per il finanziamento di interventi di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota del Ministero dell’interno del 12 giugno 2009 con la
quale viene richiesto il finanziamento complessivo di 5,5 milioni di
euro finalizzato ai lavori di ristrutturazione del Palazzo dei
Ministeri (2,5 milioni di euro) e dell’Aranciaia (3 milioni di euro),
nella Citta’ di Parma, da destinare a nuove sedi, rispettivamente,
del Comando provinciale e del Comando compagnia carabinieri di Parma
e del Reparto investigazioni scientifiche (R.I.S.);
Considerato che, nella richiesta del Ministero dell’interno, viene
precisato che i progetti preliminari relativi ai lavori di
ristrutturazione di tali nuove sedi sono in fase di elaborazione da
parte del competente Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche dell’Emilia-Romagna – Marche e che gli stessi consentiranno
di accogliere i predetti uffici dei Carabinieri attualmente
localizzati nel Palazzo ducale di Parma che potra’ cosi’ essere
destinato a sede dell’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare
(EFSA), nel rispetto dell’impegno assunto in sede comunitaria dal
Governo italiano;
Vista la nota n. 25792 del 22 giugno 2009 con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sottopone all’esame di questo
Comitato il quadro definitivo degli interventi da finanziare a carico
del Fondo infrastrutture che comprende fra l’altro, nell’ambito della
quota riservata al centro – nord, l’assegnazione del predetto importo
di 5,5 milioni di euro per la ristrutturazione delle due sedi
destinate ad ospitare i predetti uffici dei Carabinieri di Parma;
Rilevato in seduta l’accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato presenti;
Delibera:

Per le finalita’ richiamate in premessa viene disposta, a carico
del Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies della legge n.
133/2008 e all’art. 18 della legge n. 2/2009, l’assegnazione a favore
del Ministero dell’interno dell’importo complessivo di 5,5 milioni di
euro da destinare ai lavori di ristrutturazione del Palazzo dei
Ministeri (2,5 milioni di euro) e dell’Aranciaia (3 milioni di euro),
nella Citta’ di Parma.
Il contributo sara’ erogato secondo modalita’ temporali compatibili
con i vincoli di finanza pubblica correlati all’utilizzo delle
risorse del FAS.
Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2004), il CUP assegnato all’opera dovra’ essere
evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile
riguardante l’opera stessa.
Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: Tremonti

Il segretario del CIPE: Micciche’

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 67

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12072&tmstp=1255502862656

UNIVERSITA’ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA DECRETO RETTORALE 18 settembre 2009 Modificazioni allo statuto.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l’art. 5
che ha istituito tra l’altro questa Universita’ statale;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l’art.
6;
Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale e’
stato emanato lo statuto dell’Ateneo;
Visti i propri decreti: n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n.
l136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.
242 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del
24 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005, n. 1147 in data 27 ottobre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2005, e n.
1115 del 25 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262
del 10 novembre 2006 con i quali sono state apportate modificazioni
ed integrazioni al suddetto statuto;
Visto in particolare l’art. 73 dello statuto predetto;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e
dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 gennaio 2009 e
16 febbraio 2009, relative alla modifica degli articoli 35, 36, 37
della sezione V dello statuto dell’Ateneo;
Vista la nota prot. n. 2703 del 20 febbraio 2009 con la quale e’
stata inviata al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure
di controllo di cui all’art. 6 della legge n. 168/1989;
Considerato che e’ decorso il termine previsto dalla predetta legge
per le procedure di controllo, per cui in assenza di osservazioni da
parte del M.I.U.R. la modifica si intende approvata;
Decreta:

Lo statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti
indicati in premesse, e’ ulteriormente modificato come segue:
«Art. 35.

Il Nucleo e’ composto dai presidenti dei due comitati di cui
all’articolo seguente, dal direttore della Scuola superiore di Ateneo
ove costituita, da due ulteriori professori di ruolo dell’Universita’
e da alcuni esperti esterni (fino a un massimo di quattro).
I due ulteriori professori di ruolo e gli esperti esterni sono
nominati con decreto rettorale, su deliberazione del senato
accademico, e durano in carica un triennio; ad essi e’ corrisposto un
compenso annuo; l’importo del compenso e’ determinato dal consiglio
di amministrazione.
Agli esperti esterni e’ altresi’ corrisposta una indennita’ di
mobilita’ per ciascuna seduta cui partecipino; l’importo
dell’indennita’ di mobilita’ e’ determinato dal consiglio di
amministrazione.
Il Presidente del nucleo di valutazione viene designato dal senato
accademico fra i suoi componenti.
Art. 36.

A supporto dell’attivita’ del nucleo, sono costituiti il comitato
di Ateneo per la valutazione delle attivita’ formative e il comitato
di Ateneo per la valutazione della ricerca.
I componenti di ogni comitato sono nominati con decreto rettorale,
su deliberazione del senato accademico, e durano in carica un
triennio. Il numero dei componenti di ogni comitato non puo’ essere
inferiore a tre e superiore a cinque. Il senato accademico affida ad
uno dei componenti del comitato la presidenza dell’organo.
I criteri di composizione, i compiti specifici di ciascun comitato
sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal senato
accademico.
Le eventuali modifiche al regolamento di un comitato sono approvate
dal senato accademico, acquisito il parere del comitato coinvolto.
Art. 37.

Le modalita’ di funzionamento del nucleo, nel rispetto di quanto
previsto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente, sono
disciplinate da apposito regolamento, approvato dal senato
accademico. In particolare, e’ prevista una specifica segreteria
tecnica che assiste il nucleo e i comitati di cui al precedente
articolo nell’espletamento delle loro attivita’.
Le eventuali modifiche al suddetto regolamento sono approvate dal
senato accademico, acquisito il parere del nucleo».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Chieti, 18 settembre 2009

Il rettore: Cuccurullo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11793&tmstp=1255417383098