MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 6 ottobre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita’ per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i
commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l’impiego di
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio
2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge,
la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al
comma 8 dello stesso articolo, delle modalita’ per la selezione e
della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del
relativo impiego;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e modalita’ di selezione del
personale addetto ai servizi di controllo

1. In ciascuna Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo e’ istituito l’elenco del
personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumita’ dei presenti.
L’iscrizione nell’elenco e’ condizione per l’espletamento dei servizi
predetti.
2. I gestori delle attivita’ di cui al comma 1 possono provvedere
ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o
avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma
dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco e’ presentata al Prefetto
competente per territorio a cura del gestore delle attivita’ di cui
al comma 1 ovvero del titolare dell’istituto di cui al comma 2.
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta’ non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di uso di alcool e stupefacenti, capacita’ di espressione visiva, di
udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche
pregressi, attestati da certificazione medica delle autorita’
sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di
prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all’art.
1, comma 1, di uno o piu’ requisiti previsti dal presente articolo,
ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto
con quanto previsto dall’art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle
disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto
del comma 13 dell’art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica
l’avvenuta cancellazione dall’elenco all’interessato, al gestore
delle attivita’ di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al
titolare dell’istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego
nei servizi disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.

Revisione biennale

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni
alla revisione dell’elenco di cui all’art. 1, al fine di verificare
il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di
cui all’art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione
biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione
comprovante l’attualita’ dei requisiti. Il mancato deposito della
documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la
cancellazione dell’iscrizione del personale interessato dall’elenco
provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al
presente decreto.

Art. 3.

Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo

Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di
controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le
seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia
dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di
polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e
regolamentari che disciplinano le attivita’ di intrattenimento di
pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso
sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla
capacita’ di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il
pubblico, alla capacita’ di adeguata comunicazione verbale, alla
consapevolezza del proprio ruolo professionale, all’orientamento al
servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di
persone diversamente abili.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A12065&tmstp=1255248807043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009 Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo
articolo;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l’art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi’ come sostituito dall’art. 66, comma 6, del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, il quale prevede che, per l’anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009;
Viste le note con le quali le Amministrazioni, hanno chiesto, ai
sensi dell’art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n. 296, l’assunzione a tempo indeterminato di personale di varie
qualifiche;
Vista l’istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni
interessate, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
Considerato che le richieste di assunzione superano la
disponibilita’ del fondo;
Ritenuto di privilegiare le richieste di assunzione provenienti
dalle amministrazioni che non hanno beneficiato delle risorse
finanziarie dovute ai risparmi per cessazioni di personale, nonche’
le richieste relative alle assunzioni di vincitori di concorso;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia’
dipendente della medesima amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio
2009, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009, registro
n. 2, foglio n. 12, con il quale, a valere sul fondo previsto
dall’art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006, n.
296, calcolato al netto delle risorse previste dalle disposizioni
normative richiamate nel citato decreto, sono state autorizzate
assunzioni per una spesa complessiva annua lorda pari a 5.719.242
euro a decorrere dall’anno 2009, con conseguente residuo di risorse
finanziarie utilizzabili per le assunzioni di cui al presente
provvedimento, pari a 36.839.119 euro a regime;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un contingente di n. 1.370 unita’, di cui 190 progressioni verticali
e 250 unita’ di incremento di percentuale di part-time,
corrispondente ad una spesa annua lorda pari ad euro a regime
36.838.883 a decorrere dall’anno 2009;
Visti i commi 1, 5 e 6 del citato art. 74, del decreto-legge n. 112
del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare
l’art. 41, comma 3, il quale prevede che il termine per procedere
alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 30
settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 16, il quale proroga il termine per procedere alle
assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 66, comma
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, al 31 dicembre 2010 stabilendo che le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in
particolare l’art. 17, comma 7, il quale prevede che dalla data di
entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti
su enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli
enti interessati, fino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3
dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di
personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle
gia’ autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte
salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle Forze armate, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’, degli enti
di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le
assunzioni di cui alla Tabella allegata al presente decreto, per un
contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n.
1.370 unita’, di cui 190 progressioni verticali e 250 unita’ di
incremento di percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa
complessiva annua lorda pari ad euro 36.838.883 a decorrere dall’anno
2009 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni
di cui alla medesima tabella.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo il blocco delle assunzioni previsto dall’art. 17,
comma 7, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come
richiamato nelle premesse del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di
personale gia’ dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo
tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste di assunzione di personale gia’ dipendente della stessa
amministrazione.
5. L’autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad
assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all’utilizzo
delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e’ subordinata, ove previsto, alla condizione dell’espletamento del
procedimento di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
6. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni
interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» – Programma «Fondi da
assegnare» – U.P.B. 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente» –
capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare
assunzioni per unita’ di personale appartenenti a categorie e
professionalita’ diverse rispetto a quelle autorizzate con il
presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie
assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP. E’ ammessa un’unica richiesta
di rimodulazione.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31
marzo 2011 o comunque entro il completamento delle procedure di
assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del part-time, nonche’ l’eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo,
altresi’, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 28 agosto 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 369

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=sommario&numgu=235&tmstp=1255247683567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2009 Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 9-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui si costituisce un Parco
Nazionale presso il Gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie;
Visti il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e il decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 concernenti l’ampliamento
del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l’istituzione del
Ministero dell’ambiente ed in particolare l’art. 5, comma 2, che
attribuisce al Ministero dell’ambiente la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l’art. 35, comma 1, che
stabilisce che previa intesa con la regione autonoma della Val
d’Aosta e la regione Piemonte si provvede all’adeguamento della
disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della
legge stessa;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 20 novembre 1997, n.
436, che adotta il regolamento recante adeguamento della disciplina
del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro
6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l’art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la
disciplina generale dei parchi e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l’art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dall’art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, che prevede che la classificazione e l’istituzione dei parchi e
delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, siano
effettuate d’intesa con le regioni;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n. 287, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, trasferendo, tra l’altro, le funzioni ed i compiti
gia’ attribuiti al Ministero dell’ambiente;
Considerato che, per effetto dell’art. 1, comma 13-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, la denominazione: «Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio»;
Vista la deliberazione n. 16 del 27 luglio 2007, con la quale il
consiglio direttivo dell’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso,
avendo acquisito i formali consensi delle amministrazioni comunali
interessate, ha approvato la proposta di modifica dei confini,
trasmessa all’Amministrazione dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 30 ottobre 2007 per i successivi atti
di competenza;
Considerato che la proposta di riperimetrazione comporta una
riduzione della superficie del Parco limitata allo 0,07 per cento del
territorio, prevede l’inclusione di aree di particolare valenza
naturalistica e attesta i confini su elementi morfologici o
strutturali certi in tal modo consentendo una piu’ efficace
protezione e gestione dell’area protetta;
Ritenuto quindi di poter valutare positivamente la detta proposta
di riperimetrazione;
Viste le note del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare prot. GAB/2008/7867/B07 e prot.
GAB/2008/7868/B07 del 3 luglio 2008 con le quali lo schema di decreto
del Presidente della Repubblica per la nuova perimetrazione del Parco
nazionale del Gran Paradiso e l’allegata cartografia predisposti dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stati trasmessi rispettivamente alla regione Piemonte e alla
regione autonoma Valle d’Aosta, richiedendo la prescritta intesa ai
sensi dell’art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;
Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare prot. GAB/2008/7869/B07 del 3 luglio 2008 con
la quale lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per la
riperimetrazione del Parco nazionale e l’allegata cartografia
predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono stati trasmessi alla Conferenza unificata,
richiedendo l’espressione del parere previsto ai sensi dell’art. 77,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole
in data 13 novembre 2008;
Acquisite le prescritte intese sulla proposta di nuova
perimetrazione del Parco nazionale della regione autonoma Valle
d’Aosta, espressa con deliberazione di giunta n. 3744 del 12 dicembre
2008, e della regione Piemonte, espressa con deliberazione di giunta
n. 33-10738 del 9 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. La nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso e’
quella riportata nell’allegata cartografia composta di n. 11 tavole
in scala 1:10.000, parte integrante del presente decreto, come
specificata da n. 18 tavole di dettaglio in scala 1:5.000 depositate
in originale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione autonoma
Valle d’Aosta, la regione Piemonte e l’Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso.
2. La suddetta perimetrazione sostituisce integralmente le
precedenti perimetrazioni intervenute a partire dal regio decreto 13
agosto 1923, n. 1867 e fino al decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 1979 e ad essi allegate.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 20 novembre 1997, n. 436.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 27 maggio 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 94

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-09&task=dettaglio&numgu=235&redaz=09A11536&tmstp=1255248807042

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, riferibili al campionato di Legadue di pallacanestro e gli eventi correlati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. (Deliberazione n. 475/09/CONS).

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 14 settembre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 – supplemento ordinario n.
150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – supplemento
ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante
«Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia
di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le
attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina
della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il
titolo II «Approvazione delle linee guida»;
Considerato che in base all’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la
conformita’ delle linee guida predisposte dall’organizzatore della
competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte
dell’intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del
decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle
stesse;
Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2009, prot. n. 56004, con
la quale la Legadue di Pallacanestro ha trasmesso le linee-guida,
approvate dall’assemblea della stessa Lega il 9 luglio 2009, in
conformita’ a quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9;
Vista la nota in data 22 luglio 2009, prot. n. 59099, con la quale
la direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorita’ ha
comunicato alla Legadue l’avvio dell’istruttoria per l’approvazione
delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi
relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di
pallacanestro di Legadue e agli eventi correlati;
Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell’Autorita’
in data 24 luglio 2009 della comunicazione relativa all’avvio del
procedimento istruttorio, non e’ pervenuto alcun contributo da parte
di operatori della comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;
Rilevato che nel corso del procedimento con nota del 22 luglio
2009, prot. n. 59314, e’ stato richiesto alla Legadue di integrare le
linee guida nella parte relativa ai criteri per l’ammissibilita’
delle offerte e di specificare le modalita’ di commercializzazione
per la piattaforma radiofonica;
Vista la versione definitiva delle linee guida per la
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle
competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di
Legadue e agli eventi correlati, pervenuta il 6 agosto 2009, prot. n.
64986, che recepisce i rilievi avanzati con la predetta nota;
Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione
definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni
finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto legislativo n. 9/2008, di cui l’organizzatore della
competizione dovra’ tener conto nella pubblicizzazione del testo
definitivo delle linee guida e nell’organizzazione delle procedure
competitive:
a) al fine di aderire al dettato dell’art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, deve essere consentita la piu’
ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori
della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo
posseduto;
b) per tutte le fasi di procedura di assegnazione devono essere
rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle
condizioni di assoluta equita’, trasparenza e non discriminazione tra
i partecipanti, con particolare riferimento alla fase della
trattativa privata e della relativa consultazione degli operatori
della comunicazione;
c) al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e
al piu’ generale principio di tutela della competitivita’ delle
procedure di assegnazione, deve essere data rigorosa applicazione
alla previsione di cui all’art. 11, comma 3, del decreto quanto al
regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando
che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere
esito negativo, anche la singola societa’ sportiva avra’ diritto di
commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla
propria squadra (in casa e in trasferta), e pertanto in parallelo e
in concorrenza non esclusiva con la Legadue, salvo che, ad esito di
apposita decisione assunta da tutte le societa’ sportive della stessa
Lega all’unanimita’, non siano deliberate la predisposizione di nuove
linee guida per ulteriori procedure competitive per la
commercializzazione in esclusiva, da sottoporre a nuova procedura di
approvazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la
distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma
satellitare ai sensi dell’art. 13 del decreto;
Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e
multimediali;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

1. L’Autorita’ approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la
commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito
specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Legadue di
Pallacanestro in data 22 luglio 2009 e integrata in data 6 agosto
2009, prot. n. 64986, e riportate all’allegato A della presente
delibera.
La presente delibera completa di allegato A e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.
Roma, 14 settembre 2009

Il presidente
Calabro’

I commissari relatori
Lauria – Magri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11713&tmstp=1255247695131