MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22/09/09 Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21/12/99 n. 526

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 1999.
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15 che individua le funzioni per l’esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP),
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001, con
il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n.
526/1999, e’ stato adottato il regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti dalle attivita’ dei Consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 293 del 15 dicembre
2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale,
conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d),
della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l’ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale
per il controllo della qualita’ dei prodotti agroalimentari – ICQ,
nell’attivita’ di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 134 del 12 giugno 2001, recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita’ di
deroga all’art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea L.
163 del 2 luglio 1996, con il quale e’ stata registrata la
denominazione d’origine protetta «Bitto»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita’ europea L.
163 del 2 luglio 1996, con il quale e’ stata registrata la
denominazione d’origine protetta «Valtellina Casera»;
Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.
200 del 29 agosto 2006, con il quale e’ stato attribuito al Consorzio
per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» il
riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP
«Valtellina Casera» e «Bitto»;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita’
dei Consorzi di tutela e’ soddisfatta, in quanto il Ministero ha
verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti
appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi»
individuata all’art. 4, lettera a), del medesimo decreto, che
rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata
dall’Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento.
Tale verifica e’ stata eseguita sulla base delle dichiarazioni
presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate
dall’organismo di Controllo privato CSQA Certificazione S.r.l.,
autorizzato a svolgere le attivita’ di controllo sulla denominazione
di origine protetta «Valtellina Casera» e sulla denominazione di
origine protetta «Bitto»;
Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio
statuto approvato con il decreto 18 agosto 2006 sopra citato;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico
in capo al Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e
«Bitto» a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della
citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. E’ confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
emanazione del presente decreto, l’incarico gia’ concesso con il
decreto 18 agosto 2006, al Consorzio per la tutela dei formaggi
«Valtellina Casera» e «Bitto» con sede in Sondrio, via Bormio n. 26,
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto 18 agosto 2006, puo’ essere sospeso con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7, del decreto
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti
di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11529&tmstp=1255162955611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 6 agosto 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli Enti ed Organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con D.M. 29 gennaio 1997, in merito
ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata
circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
Visti i provvedimenti ministeriali prot. n. 2525 e n. 2527 dell’11
aprile 2007 con i quali la Societa’ «Biofarm s.r.l.», con sede legale
in via Mazzini – Vico VI, 1 – 81047 Macerata Campania (Caserta), e’
stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo a
fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e
alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti
sopracitati hanno la validita’ per anni 2 a far data dal giorno
successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della Societa’ «Biofarm s.r.l.», con sede legale in via
Mazzini – Vico VI, 1 – 81047 Macerata Campania (Caserta), concesso
con i provvedimenti prot. n. 2525 e n. 2527 dell’11 aprile 2007, e’
prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove
disposizioni che potranno variare la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009
Il direttore generale: Blasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11504&tmstp=1255162955611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 31 luglio 2009 Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n.
2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante
organizzazione, comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM);
Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009
della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita’ di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee, in particolare l’art. 4;
Visto l’art. 47 del regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli
Stati membri la funzione di designare l’autorita’ o le autorita’
competenti incaricate dei controlli affinche’ gli operatori possano
essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova
disciplina delle denominazioni d’origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo alle
disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la
certificazione delle stesse produzioni, nonche’ sugli adempimenti
degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed
ai controlli;
Considerato che per le produzioni vitivinicole a D.O. e’ stato
avviato, gia’ con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con
il decreto 29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a
garantire la conformita’ delle produzioni al disciplinare di
produzione;
Ritenuto opportuno promuovere un analogo sistema anche per i vini
ad indicazione geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti
di una specifica procedura di verifica, della rispondenza al
disciplinare di produzione;
Tenuto conto della necessita’ di recepire le disposizioni normative
comunitarie, ed in particolare quelle previste dall’art. 48 del
regolamento (CE) n. 479/2008 relativamente alla verifica della
rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le
indicazioni geografiche protette;
Considerata l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008
alla data del 1° agosto 2009, per quanto concerne le esigenze di
controllo e di certificazione dei vini ad indicazione geografica
protetta, e ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di
controllo nelle more dell’emanazione di specifiche disposizioni in
merito;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, e’ affidato
all’Ispettorato centrale per il controllo della qualita’ dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di seguito denominato ICQ, l’incarico di svolgere le
verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica protetta previste dall’art. 48 del regolamento
(CE) n. 479/2008.

Art. 2.

In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n.
479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009,
di seguito denominato regolamento, l’ICQ effettua i controlli
conformemente alle disposizioni contenute all’art. 3, al fine di
verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che
durante e dopo il condizionamento del vino.

Art. 3.

1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano
le seguenti categorie di operatori:
1) viticoltori;
2) vinificatori;
3) commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato
sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
4) imbottigliatori.
2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al
comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di
soggetti individuati mediante un’analisi di rischio.
3. I controlli sono posti in essere:
in loco, mediante uno o piu’ sopralluoghi, presso i vigneti, gli
stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;
sull’intero territorio nazionale;
sull’intera produzione nazionale di vini ad indicazione
geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all’art.
46 del regolamento (CE) n. 479/2008.
4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato
nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, e’
finalizzato all’esecuzione dell’esame analitico previsto dall’art.
25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i
parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).

Art. 4.

1. Ai sensi dell’art. 24 del regolamento, presentano all’ufficio
periferico dell’ICQ competente per territorio, debitamente compilata,
la dichiarazione di cui all’allegato 1 al presente decreto:
i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da
coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi
rivendicate;
i commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso
diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
gli imbottigliatori.
La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell’art.
16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente
comma.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, e’ presentata anche a mezzo
telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual
volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare
e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con
una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata
nella/e precedente/i dichiarazione/i.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione e’ presentata
entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.

Art. 5.

Per assicurare le finalita’ di cui all’art. 1, 1’AGEA, le regioni,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle
singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a
disposizione dell’ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile
in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonche’
l’accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle
vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni
altra documentazione utile ai fini dell’espletamento dell’attivita’
di controllo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applica dal 1° agosto 2009.
Roma, 31 luglio 2009
Il Ministro: Zaia

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 luglio 2009 Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005
e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n.
1493/1999;
Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno
2008, recante modalita’ di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del
Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura,
predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo
2008, inviato alla Commissione europea il 30 giugno 2008;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alle disposizioni
comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n.
555/2008 per quanto riguarda l’apertura della distillazione di crisi;
Viste le richieste delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia,
Puglia, Campania, Molise, Lazio, Abruzzo e della provincia autonoma
di Trento che, accertata l’esistenza di eccedenze di vino e
l’esistenza della crisi del settore, hanno chiesto l’adozione della
distillazione di crisi al fine di ridurre l’eccedenza e nel contempo
garantire la continuita’ di rifornimento da un raccolto all’altro;
Ritenuta la necessita’ di ridurre dette eccedenze su tutto il
territorio nazionale;
Considerato che le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia
hanno confermato l’esigenza di destinare al finanziamento della
distillazione di crisi risorse originariamente destinate ad altre
misure previste dal piano di sostegno;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 29 luglio 2009.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali –
Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato – ATPO II – Via XX settembre n. 20 – 00187
Roma;
«ICQ»: Ispettorato centrale per il controllo della qualita’ dei
prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella n. 42 – 00187 Roma;
«Ufficio dell’Agenzia delle dogane»: l’Ufficio territorialmente
competente sull’impianto di distillazione presso il quale viene
conferito e lavorato il vino;
«Agea»: Agea organismo di coordinamento;
«Agea OP»: Organismo pagatore Agea;
«produttore»: ogni persona, fisica o giuridica, o loro
associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche
o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che
detengono, nella piena disponibilita’, il vino alla data della
presentazione del contratto;
«dichiarazione vitivinicola»: la dichiarazione di raccolta e
dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita’ del
regolamento (CE) n. 1282/2001 e delle disposizioni nazionali
applicative;
«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto
ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La distillazione di crisi del vino non a denominazione di
origine protetta come definito dal punto 1) dell’allegato IV del
Regolamento (CE) n. 479/2008, di seguito denominato vino,
disciplinata dall’art. 18 del regolamento CE n. 479/2008 e dagli
articoli 28, 29 e 30 del Regolamento (CE) n. 555/2008, e’ aperta per
un montegradi di 20.645.184 il cui importo globale dell’aiuto,
ammontante ad euro 40.258.110, gravera’ per un montegradi di
13.851.690 pari ad un aiuto di euro 27.010.797 sui fondi dell’anno
2009 e per un montegradi di 6.793.494 pari ad un aiuto di euro
13.247.313 sui fondi dell’anno 2010.
2. Limitatamente alla disponibilita’ dei fondi relativi all’anno
2009 e’ data priorita’ alle seguenti regioni per un montegradi
complessivo di 9.899.000, cosi’ attribuito alle singole regioni
interessate:

Umbria | 72.000

Art. 3.

1. Ogni produttore di vino, che ha adempiuto all’obbligo della
presentazione delle dichiarazioni vitivinicole per la presente
campagna vitivinicola 2008/2009, stipula al massimo due contratti di
distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina alla data di
presentazione del contratto; analogo obbligo e’ previsto per la
successiva campagna 2009/2010.
2. Il vino che forma oggetto del contratto per la campagna 2009/10
risulta dalla dichiarazione di giacenza in cantina al 31 luglio 2009
e figura nei registri di cantina alla data di presentazione del
contratto.
3. Il contratto di distillazione e’ concluso tra produttore e
distillatore.
4. In applicazione dell’art. 18, paragrafo 3, del regolamento CE n.
479/2008, l’alcool derivante dalla distillazione e’ utilizzato
esclusivamente per fini industriali o energetici.
5. I contratti di distillazione sono presentati, secondo le
modalita’ che saranno definite da OP AGEA:
a) per la campagna 2008/09, entro dieci giorni dall’annuncio
dell’adozione della misura, pubblicato sul portale del MIPAAF;
b) per la campagna 2009/10 dal 16 ottobre 2009 al 15 novembre
2009.
6. Nel contratto di distillazione sono indicati:
l’anagrafica completa e la sede sociale del produttore;
la quantita’ e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che
si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni
in materia di qualita’ dei prodotti destinati alla distillazione che
saranno definiti da OP Agea;
il luogo ove e’ immagazzinato il vino;
il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria e
l’indirizzo della distilleria;
la dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria
responsabilita’, si impegna ad addizionare al vino cloruro di litio,
nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le
modalita’ previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2001;
7. I contratti non sono trasferibili.
8. Al contratto e’ allegato:
a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 5 euro per
ettolitro secondo le modalita’ stabilite da OP Agea;
b) la dichiarazione, resa dal produttore ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso, alla data di
presentazione del contratto, del quantitativo, del tipo di vino e
della sua giacenza al 31/7 di ciascuna campagna menzionata oggetto
del contratto stesso.
c) l’impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente alcool da
utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

Art. 4.

1. Se il volume globale dei contratti presentati in ciascuna
campagna supera il volume fissato all’art. 2 l’Agea stabilisce il
tasso di riduzione applicabile per ciascuna regione.
2. L’OP Agea adotta le disposizioni necessarie per approvare i
contratti presentati per la campagna 2008/09 e per la campagna
2009/10. I termini di approvazione di detti contratti saranno
successivamente individuati da OP AGEA con apposita circolare
applicativa. L’approvazione riportera’ la percentuale di riduzione
eventualmente applicata ed il volume di vino accettato per ciascun
contratto ed indichera’ la possibilita’ per il produttore di recedere
dal contratto in caso di applicazione di una riduzione che comporti
la consegna in distilleria di un volume di vino avente un montegradi
inferiore a 110.
3. L’Agea comunica al MIPAAF e a ciascuna regione e provincia
autonoma il volume dei contratti approvati entro il terzo giorno
lavorativo dalla data di approvazione dei medesimi sia per la
campagna 2008/09 che per la campagna 2009/10.
4. Il vino e’ consegnato in distilleria solo dopo l’approvazione
del contratto.
5. I costi di trasporto del vino in distilleria sono a carico dei
distillatori.

Art. 5.

1. Il vino oggetto dei contratti approvati sara’ consegnato in
distilleria sia per la campagna 2008/2009 che per la campagna
2009/2010 secondo i termini che saranno indicati nella circolare OP
AGEA.
2. Anche i termini per la distillazione del vino, per la campagna
2008/2009 e per la campagna 2009/2010, saranno indicati nella
emananda circolare OP AGEA.
3. La cauzione di cui all’art. 3, punto 8, lettera a, sara’
incamerata in assenza del rispetto dei termini di cui al paragrafo 1
e sara’ svincolata in proporzione ai volumi consegnati non appena il
produttore fornira’ la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

Art. 6.

1. Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla
distillazione e’ pari a 1,75 euro per % vol/hl.
2. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del
produttore, e’ corrisposto dal distillatore al produttore entro due
mesi dall’entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.
3. Per l’alcool ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti e’
corrisposto al distillatore, a condizione che sia fornita la prova
del pagamento al produttore entro i termini stabiliti del prezzo
minimo di acquisto previsto al paragrafo 1), nonche’ siano rispettate
le altre indicazioni previste dalla normativa e dalle disposizioni
che OP Agea adotta, un aiuto di 1,95 euro per % vol/hl.
4. Il distillatore, dopo l’approvazione del contratto, puo’
chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto, secondo le modalita’ che
saranno impartite da OP Agea, a condizione che costituisca una
cauzione pari al 120% dell’aiuto calcolato in % vol/hl oggetto del
contratto approvato.

Art. 7.

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino
avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo
alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante,
viene effettuato dall’ICQ. I controlli sono effettuati conformemente
al Titolo V del regolamento CE n. 555/2008. Al fine di garantire lo
svolgimento dei controlli, il produttore presenta all’Ufficio
periferico dell’ICQ competente per il territorio, la comunicazione
contenente le indicazioni previste all’art. 3 del DM 11 aprile 2001,
il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di
denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni
feriali prima dell’estrazione del vino dallo stabilimento per essere
avviato alla distillazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e’ effettuata a mezzo
telegramma, telefax o posta elettronica e contiene anche il nome o la
ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonche’
l’indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale
verra’ avviato il vino da distillare.
3. ICQ comunica all’ OP Agea, l’esito dei controlli svolti.
4. Al fine di garantire il rispetto del Titolo V del Regolamento CE
n. 555/2008, il controllo presso il distillatore e’ effettuato
dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane che verifica:
l’avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani
operativi di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 153/2001,
relativamente all’introduzione ed all’estrazione del vino denaturato
da distillare;
che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al
Regolamento CE 884/2001 siano presi in carico nei registri dei
distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti:
convenzionalmente si pone il rapporto q.li/hl pari ad «1».
che la trasformazione del vino in alcool grezzo da destinare agli
scopi previsti, risulti dalle registrazioni contabili del deposito,
nonche’ dal bilancio di materia redatto all’atto delle operazioni di
saggio.
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle dogane comunica gli esiti
dei controlli svolti all’OP Agea.
5. Il distillatore trasmette all’ICQ ed all’Ufficio periferico
dell’ICQ competente per territorio, in relazione alla sede del
proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al
precedente paragrafo 4, primo trattino.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11503&tmstp=1255162955611