MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 11 settembre 2009 Variazione di denominazione di una varieta’ di Festuca arundinacea iscritta al registro nazionale delle varieta’ di specie agrarie.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo rurale, infrastrutture e servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l’attivita’ sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta’ aventi lo scopo di permettere
l’identificazione delle varieta’ stesse;
Visto l’art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
disciplina l’uso di denominazioni di varieta’ gia’ iscritte al
registro nazionale;
Visto il decreto ministeriale n. 2001 del 7 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 23
aprile 2008, con il quale e’ stata iscritta nel relativo registro, ai
sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971, la varieta’ di Festuca
arundinacea «Davinci»;
Considerato che la denominazione «Davinci» puo’ essere confusa con
altra denominazione di varieta’ dello stesso gruppo gia’ inclusa nel
catalogo comunitario;
Vista la nota n. 3004 del 4 febbraio 2009, con la quale la Lebanon
Seabord Co., responsabile della conservazione in purezza della
varieta’ stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da
«Davinci» a «Monalisa»;
Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione
proposta ha dato esito positivo;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento della
proposta sopra menzionata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione di Governo a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, relativo alle «norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio
2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente
l’individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la
definizione dei relativi compiti;
Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varieta’ di Festuca arundinacea, iscritta
con decreto ministeriale n. 2001 del 7 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 23 aprile
2008, e’ modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

=====================================================================
| | Attuale |
Codice Sian| Specie | denominazione |Nuova denominazione
=====================================================================
| Festuca | |
10593 | arundinacea | Davinci | Monalisa

Il presente decreto entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: Blasi

——————————————————————————–

Avvertenza:
Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne’ alla
registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11473&tmstp=1255071339804

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2009

Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari alla societa’ «AgroService Snc», in Andria.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 4533 del 21 febbraio
2008 con il quale la societa’ «AgroService Snc», con sede legale in
via Camaggio, 25/A – 70031 Andria (Bari), e’ stata riconosciuta
idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini
registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla
determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento
sopracitato ha validita’ per mesi 24 dalla data di ispezione;
Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della societa’ «AgroService Snc», con sede legale in via
Camaggio, 25/A – 70031 Andria (Bari), concesso con il provvedimento
prot. n. 4533 del 21 febbraio 2008, e’ prorogato fino al 31 dicembre
2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare
la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: Blasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11441&tmstp=1255071339804

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2009

Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari alla societa’ «Agroblu S.r.l.», in Rho.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 18065 dell’11 ottobre
2007 con il quale la societa’ «Agroblu S.r.l.», con sede legale in
via San Bernardo, 35 – 20017 Rho (Milano), e’ stata riconosciuta
idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini
registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla
determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento
sopracitato ha validita’ per mesi 24 dalla data di ispezione;
Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della societa’ «Agroblu s.r.l.», con sede legale in via
San Bernardo, 35 – 20017 Rho (Milano), concesso con il provvedimento
prot. n. 18065 dell’11 ottobre 2007, e’ prorogato fino al 31 dicembre
2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare
la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: Blasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11442&tmstp=1255071339804

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 16 aprile 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

Disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ le
relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
contenente misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta’ per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni,
recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore ed in particolare l’art.
16, comma 1, ai sensi del quale, per il reclutamento del personale
delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi
annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al
Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al Capo II
della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle
predette carriere;
Considerato che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della citata legge
n. 226 del 2004, le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto del Ministro
competente di concerto con il Ministro della difesa, tenendo conto,
nella formazione delle graduatorie, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni
riferite a contenuti, funzioni e attivita’ affini a quelli propri
della carriera per cui e’ fatta domanda di accesso nonche’ delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata di un anno,
considerati utili;
Ritenuto di dover disciplinare la procedura concorsuale di
selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello
Stato riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in
rafferma annuale, in servizio o in congedo;
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi
per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato
riservati, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in
congedo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11445&tmstp=1255071182462