MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.DECRETO 11 settembre 2009 Rinnovo della abilitazione alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL per la societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329,
pubblicato sul supplemento n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28 gennaio 2005, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, del
Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica
decennale dei serbatoi di GPL di capacita’ non superiore ai 13 m3
secondo la norma UNI EN 12818;
Visto il precedente decreto interministeriale 19 aprile 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2007;
Vista la domanda di rinnovo acquisita in atti in data 19 novembre
2009 presentata dalla Societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l. con sede
legale in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, n. 9 Centro
Direzionale Colleoni;
Vista la nota dell’Organismo Societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.
con sede legale in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, n. 9
Centro Direzionale Colleoni, acquisita in atti di questo Ministero in
data 22 luglio 2009,
prot. n. 66518, con la quale e’ stata integrata e completata la
documentazione gia’ prodotta;
Considerata la permanenza dei requisiti minimi indicati in All. II
al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;
Ritenuto pertanto che la Societa’ DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.
dispone di una struttura operativa e di personale dedicato
all’attivita’ di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato All. II,
conformi a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;
Considerato l’esito dell’esame istruttorio esperito congiuntamente
con la Direzione generale prevenzione sanitaria e la Direzione
generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nella riunione
tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 30
luglio 2009, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 30
luglio 2009;
Tenuto conto del favorevole avviso dell’Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro espresso nella riunione tenutasi
presso il Ministero dello sviluppo economico in data 30 luglio 2009;
Decretano:

Art. 1.

1. L’abilitazione gia’ concessa alla Societa’ DNV-Modulo Uno S.c.a
r.l. con decreto interministeriale 19 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2007, e’ rinnovata per
ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Durante il periodo di validita’ di cui al precedente comma
l’abilitazione puo’ essere revocata, secondo le procedure di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11
febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati
dall’ISPESL ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio
2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della
sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vecchio

Il direttore generale della prevenzione sanitaria
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Oleari

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Mastropietro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=sommario&numgu=228&tmstp=1254986935128

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 15 settembre 2009 Avvio delle procedure di selezione di cui all’articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito
le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in
particolare, al comma 6, ha individuato le modalita’ di funzionamento
degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in
denaro;
Visto l’art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
integrazioni, che ha previsto l’individuazione, con procedura ad
evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, di uno o piu’ concessionari della rete o delle reti
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione
telematica degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che all’art. 8 ha
attribuito ad AAMS l’esercizio delle funzioni in materia di
amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie
derivanti dagli apparecchi da intrattenimento;
Visto il comma 1, lettera l), dell’art. 12, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che ha demandato al Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
attuare, con propri decreti dirigenziali, la sperimentazione e
l’avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco
attraverso videoterminali in ambienti dedicati;
Visto il comma 7 dell’art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che ha disposto l’avvio entro il 15 settembre 2009, a cura del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, delle procedure occorrenti per un nuovo
affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del
gioco lecito prevista dall’art. 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive
modificazioni;
Visto il comma 11 dell’art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che ha disposto, qualora il nuovo aggiudicatario sia gia’
concessionario dello specifico gioco, il differimento del
trasferimento in proprieta’ all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete
distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, alla
scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all’esito
delle citate procedure di selezione;
Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, concernente l’avvio
dei sistemi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del
T.U.L.P.S.;
Viste le attuali convenzioni di concessione, stipulate a seguito
della procedura di selezione aperta, indetta con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, in data 14 aprile
2004, la cui scadenza e’ fissata alla data del 30 ottobre 2010;
Visto il progetto di decreto sulle regole tecniche sottoposto alla
procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva
98/34/CE;
Considerato che per definire l’intera documentazione di selezione
comprensiva del capitolato tecnico e’ necessario attendere la
conclusione della sperimentazione dei nuovi sistemi di gioco mediante
VLT, e tenuto conto che la predetta sperimentazione avra’ inizio a
partire dal 1° ottobre 2009, cosi’ come prevista dal progetto di
decreto sulle regole tecniche sottoposto alla procedura di
informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:
a) AAMS, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a
procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento delle attivita’ e
funzioni pubbliche oggetto della concessione;
c) concessione, l’istituto attraverso il quale AAMS affida
attivita’ e funzioni pubbliche per l’attivazione e la conduzione
operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito
mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui
all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
d) apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da
intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del
T.U.L.P.S.;
e) sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l’offerta di
gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso
apparecchi videoterminali in ambienti dedicati;
f) sperimentazione, l’avvio dei sistemi di gioco come prevista dal
progetto di decreto sulle regole tecniche sottoposto alla procedura
di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE;
g) procedura di selezione, la selezione aperta di cui alla lettera
b), del comma 7, dell’art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
h) VLT (Video Lottery Terminal), l’apparecchio videoterminale di
cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
i) AWP (Amusement With Prizes), apparecchi di cui all’art. 110,
comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;
j) operatore di gioco, il soggetto con competenze specialistiche,
maturate in Italia od all’estero, nella fornitura di servizi di gioco
in generale (quale concessionario o gestore autorizzato di giochi,
fornitore di servizi specialistici in materia di giochi ovvero
gestore di apparecchi da intrattenimento).

Art. 2.
Finalita’

1. Il presente decreto ha per oggetto:
a) l’avvio della procedura di selezione, nonche’ la durata della
concessione oggetto della procedura medesima;
b) i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione;
c) l’aggiudicazione della concessione oggetto della procedura di
selezione.

Art. 3.
Avvio della procedura di selezione

1. Al termine della procedura di informazione comunitaria del
progetto di decreto recante la disciplina dei requisiti per la
sperimentazione e l’avvio a regime dei sistemi di gioco istituiti
dall’art. 110, comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT), con bando da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, AAMS
procedera’ ad indire, entro il 30 aprile 2010, una procedura di
selezione aperta per l’affidamento in concessione delle reti di cui
all’art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
2. La concessione ha per oggetto la realizzazione e conduzione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante AWP e
della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante VLT.
3. La concessione ha durata di nove anni, a decorrere dal 1°
novembre 2010.

Art. 4.
Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione

1. Possono partecipare alla procedura di selezione le imprese
individuali, le societa’ di persone, le societa’ di capitali, le
societa’ consortili, i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di
imprese con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art.
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Requisito specifico per partecipare alla procedura di selezione
e’ la qualifica di operatore di gioco sul territorio comunitario,
posseduto dalle imprese individuali, dalle societa’ di persone, dalle
societa’ di capitali, da almeno una delle societa’ consortili, da
almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese
costituite in raggruppamento temporaneo.
3. Il requisito di capacita’ economica e finanziaria per
l’ammissione alla procedura di selezione consiste nell’aver
conseguito complessivamente, nel biennio 2008-2009, un fatturato
almeno pari ad € 30.000.000,00 (trentamilioni/00). Nel bando di
selezione saranno precisate le quote di partecipazione al predetto
fatturato, in relazione alla natura giuridica dei partecipanti alla
selezione e al tipo di attivita’ svolta dagli stessi.
4. I requisiti di capacita’ tecnico-organizzativa per l’ammissione
alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza
maturata in Italia od all’estero, nella gestione di reti di sistemi
informatici e telematici costituiti complessivamente da un numero
minimo di 2.500 punti terminali.
5. I partecipanti alla procedura di selezione devono, inoltre,
presentare una dichiarazione d’impegno alla realizzazione, entro sei
mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria, della rete telematica
di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, ed all’installazione di un numero minimo di
apparecchi di gioco, pari a 5.000 AWP e ad un numero di VLT non
superiore al 14% delle AWP di cui si richiede l’installazione.

Art. 5.
Aggiudicazione della concessione

1. All’esito della procedura di selezione, risulteranno
aggiudicatari i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
L’aggiudicazione avra’ carattere provvisorio sino alla verifica della
effettiva realizzazione delle reti telematiche e del collegamento del
numero di apparecchi richiesto, in attuazione dell’impegno assunto in
sede di partecipazione.
2. Conseguono l’aggiudicazione definitiva, sin dall’esito della
procedura di selezione, i concessionari per i quali ricorrano le
seguenti condizioni:
a) abbiano presentato richiesta di affidamento della concessione
entro il 20 novembre 2009, ai sensi della lettera a) del comma 7
dell’art. 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;
b) siano risultati in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell’art. 4;
c) siano stati ammessi alla sperimentazione delle VLT ai sensi del
decreto direttoriale 6 agosto 2009;
d) siano stati autorizzati all’installazione dei videoterminali.
Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 44

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11482&tmstp=1254987649706

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 256 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze dei Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, dei decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone:

Art. 1.

1. In considerazione dell’improcrastinabile necessita’ di
installare moduli abitativi provvisori e moduli ad uso scolastico
provvisori per favorire, nelle more della ricostruzione e della
riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, il ritorno alle
normali condizioni di vita della popolazione colpita dal sisma del 6
aprile 2009, tenuto conto che i detti moduli non comportano una
alterazione permanente dello stato dei luoghi ne’ arrecano
pregiudizio ai valori paesaggistici in ragione della loro
destinazione ad uso transitorio e della rimovibilita’ degli stessi al
cessare delle esigenze emergenziali, e’ autorizzata la realizzazione
dei MAP e dei MUSP in deroga alle seguenti disposizioni:
articoli 26, 146, 147, 158, 159 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005;
legge della regione Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 2, e successive
modifiche ed integrazioni;
art. 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
art. 34, decreto del Ministero dell’ambiente, de
ll
a tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2008, n. 571, statuto
dell’Ente parco nazionale Gran Sasso – Laga;
legge regione Abruzzo 23 settembre 1997, n. 112.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=sommario&numgu=228&tmstp=1254986935128

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2009.

Proroga dei lavori della Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il Segreto di Stato, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, inerente la
disciplina del Segreto di Stato;
Visto il regolamento di attuazione dell’art. 39 della legge 3
agosto 2007, n. 124, adottato dal Presidente del Consiglio protempore
in data 8 aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
maggio 2008, con cui sono state attribuite al Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta, le funzioni
in materia di servizi di sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
luglio 2008, con cui il Sottosegretario Letta e’ stato nominato
Autorita’ delegata per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
settembre 2008, con cui e’ stata istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, una Commissione con il compito di definire le
procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a
decadere il Segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, commi 7 e 8 della
legge n. 124/2007 e relativo regolamento di attuazione, di valutare
le specifiche richieste di accesso, nonche’ di individuare eventuali
possibili modificazioni delle predette norme;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009 che ha modificato il termine di conclusione dei lavori della
citata Commissione;
Considerato che nel corso dei lavori della suddetta Commissione,
sono emerse problematiche che richiedono ulteriori approfondimenti,
tali da rendere necessario prorogare ulteriormente il termine di
conclusione previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008, come prorogato dal
sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2009;
Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2008 citato in
premessa, gia’ prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2009, e’ ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010.
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 settembre 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte:http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11497&tmstp=1254987649705