MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 11 settembre 2009 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa’ Alpi Eagles S.p.a.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l’art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali puo’ concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita’, il trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa’ da
questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie»;
Visto l’accordo del 4 febbraio 2009, intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla
presenza dei rappresentanti della societa’ Alpi Eagles Spa, nonche’
delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la
situazione di crisi nella quale si e’ trovata la predetta societa’,
e’ stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere
dal 30 gennaio 2009, in favore di un numero massimo di 133 unita’,
dipendenti dalla societa’ di cui trattasi ed impiegati nelle sedi di
servizio di:
S.Angelo di Piove di Sacco (Padova);
Aeroporto Marco Polo (Venezia);
Aeroporto Capodichino (Napoli);
Aeroporto Internazionale di Catania.
Visto l’accordo del 9 marzo 2009, che modifica ed integra il
precedente accordo governativo del 4 febbraio 2009, intervenuto
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa’ Alpi Eagles
Spa, nonche’ delle organizzazioni sindacali, con il quale,
considerato che con sentenza n. 84/2009 del 4 febbraio 2009 il
Tribunale di Venezia ha reintegrato al lavoro n. 3 lavoratori della
societa’ Alpi Eagles Spa, e’ stato concordato, ferme restando le
altre condizioni, il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale per un numero complessivo di 136 lavoratori
(di cui 133 gia’ previsti nel precedente accordo del 4 febbraio 2009
e ulteriori 3 relativi ai lavoratori reintegrati con la citata
sentenza n. 84/2009);
Visto il decreto, n. 45807, del 29 aprile 2009, con il quale e’
stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 30 gennaio 2009 al
29 luglio 2009, in favore del personale dipendente della societa’
Alpi Eagles Spa;
Vista l’istanza presentata in data 4 agosto 2009, con la quale la
societa’ Alpi Eagles Spa, ha richiesto la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1-bis,
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 luglio
2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori dipendenti delle
predette sedi di servizio;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo
dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori
dipendenti dalla societa’ Alpi Eagles Spa, ai sensi dell’art. 1-bis,
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell’art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, e’ autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
4 febbraio 2009, cosi’ come modificato ed integrato dal successivo
accordo governativo del 9 marzo 2009, in favore di 129 lavoratori
dipendenti della societa’ Alpi Eagles Spa, sede in S. Angelo di Piove
(Padova), unita’ in:
S. Angelo di Piove di Sacco (Padova) – Matricola INPS: 5410129369;
Aeroporto Marco Polo (Venezia) – Matricola INPS: 8812144448 e
8809830363;
Aeroporto Capodichino (Napoli) – Matricola INPS: 881214448 e
5122131197;
Aeroporto Internazionale di Catania (Catania) – Matricola INPS:
2107742618.
Per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010.
Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La societa’ predetta e’ tenuta a comunicare mensilmente
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali
variazioni all’elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita’ finanziarie,
individuati dal comma 3, del citato art. 1-bis, della legge 3
dicembre 2004, n. 291, l’Istituto nazionale della previdenza sociale
e’ tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti
all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle
finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11444&tmstp=1255070981634

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 settembre 2009 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Celio», registrato al n. 14728.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l’art. 10 relativo all’autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2009 dall’impresa
Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato
CELIO, contenente le sostanze attive Clodinafop-propargyl e
Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato
TOPIK 240 EC registrato con decreto direttoriale al n. 8929 in data
1° ottobre 1996 dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al prodotto di
riferimento denominato TOPIK 240 EC;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della Commissione
Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione alla data di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all’Allegato
VI del decreto legislativo 194/95, attualmente in corso per il
prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva
2006/39/CE;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010 l’Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano,
via Gallarate n. 139, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato Celio con la composizione e alle
condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto,
fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di
cui all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente
in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della
direttiva 2006/39/CE.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500,
litri 1-5-10.
Il prodotto in questione e’ importato in confezioni pronte per
l’impiego dalle imprese Syngenta Crop Protection Monthey SA – Monthey
(Svizzera), Syngenta Hellas S.A. Enofyta – Ag. Thoma, Enofyta,
Viotias (Grecia), prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:
Scam S.p.A., Strada Belluria 164 in Modena, Isagro S.p.A. in Aprilia
(Latina), S.I.P.C.A.M. S.p.A. in Salerano 5/Lambro (Lodi) e
confezionato presso lo stabilimento dell’impresa Althaller Italia
S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 14728.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=sommario&numgu=228&tmstp=1254986935128

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 11 settembre 2009 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Celio 80 EC», registrato al n. 14694.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l’art. 10 relativo all’autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito ai Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2009 dall’impresa
Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato
Celio 80 EC, contenente le sostanze attive Clodinafop-propargyl e
Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato
Topik 80 EC registrato con decreto direttoriale al n. 10063 in data
21 giugno 1999 dell’Impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al prodotto di
riferimento denominato Topik 80 EC;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione alla data di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all’Allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il
prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva
2006/39/CE;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010 l’Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano,
via Gallarate n. 139, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato Celio 80 EC con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto,
fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di
cui all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente
in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della
direttiva 2006/39/CE.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da: ml 150-300-750, litri
1-1.5-3-5-7.5-15.
Il prodotto in questione e’ importato in confezioni pronte per
l’impiego dall’impresa Syngenta Crop Protection Monthey SA – Monthey
(Svizzera).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 14694.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11458&tmstp=1254987649706

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 11 settembre 2009 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «VIP 80 EC» registrato al n. 14693.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l’art. 10 relativo all’autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornameti di cui
l’ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull’organizzazione del Ministero della salute;
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2009 dall’impresa
Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VIP
80 EC, contenente le sostanze attive Clodinafop-propargyl e
Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato
Topik 80 EC registrato con D.D. al n. 10063 in data 21 giugno 1999
dell’impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa all’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al prodotto di
riferimento denominato Topik 80 EC;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione alla data di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all’Allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il
prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva
2006/39/CE;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010 l’Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano,
via Gallarate n. 139, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato VIP 80 EC con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto,
fatti salvi gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di
cui all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente
in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della
direttiva 2006/39/CE.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da: ml 150-300-750, litri
1-1.5-3-5-7.5-15.
Il prodotto in questione e’ importato in confezioni pronte per
l’impiego dall’impresa Syngenta Crop Protection Monthey Sa – Monthey
(Svizzera).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 14693.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11446&tmstp=1254987649706