CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 10/09/2009, Sentenza C-201/08 DIRITTO DELL’ENERGIA DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO

CORTE DI GIUSTIZIA

delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 settembre 2009

«Direttiva 2003/30/CE – Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Direttiva 2003/96/CE – Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante – Biocarburanti – Normativa nazionale – Esenzione fiscale – Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti – Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE – Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento»

Nel procedimento C-201/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht (Germania), con decisione 8 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2008, nella causa

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42), nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Plantanol GmbH & Co. KG e lo Hauptzollamt Darmstadt (ufficio doganale di Darmstadt) in ordine al pagamento dell’imposta sull’energia relativa al mese di maggio 2007.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La direttiva 2003/30

3 A norma del decimo, dodicesimo, quattordicesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventiduesimo e ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/30:

«(10) La promozione dell’utilizzazione dei biocarburanti nei trasporti costituisce una tappa verso un’applicazione più ampia della biomassa che permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i biocarburanti, pur non escludendo altre opzioni e in particolare la filiera dell’idrogeno a partire dalla biomassa.

(…)

(12) Possono altresì essere usati come biocarburante, in casi specifici in cui tale uso è compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni, gli oli vegetali puri provenienti da piante vegetali prodotti mediante pressione, estrazione o procedure analoghe, greggi o raffinati, ma chimicamente non modificati.

(…)

(14) Il bioetanolo e il biodiesel quando sono usati per i veicoli allo stato puro o in forma di miscela dovrebbero soddisfare le norme di qualità stabilite per assicurare un rendimento ottimale dei motori. (…)

(19) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 [GU C 210, pag. 215], il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2% nell’arco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.

(20) Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la quota dei biocarburanti nei mercati nazionale e comunitario dipende dalle risorse e materie prime disponibili, dai programmi nazionali e comunitari per la promozione di biocarburanti e dalle disposizioni fiscali nonché dall’appropriato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati/parti.

(…)

(22) La promozione della produzione e dell’uso di biocarburanti potrebbe contribuire ad una riduzione della dipendenza dall’importazione di energia e ad una diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. Inoltre i biocarburanti allo stato puro o in forma di miscela possono in linea di massima essere usati per i veicoli a motore esistenti e avvalersi dell’attuale sistema di distribuzione di carburante. La mescolanza di biocarburante con combustibile fossile potrebbe facilitare una potenziale riduzione del costo nel sistema di distribuzione nella Comunità.

(…)

(27) Bisognerebbe introdurre delle misure per mettere rapidamente a punto norme di qualità per i biocarburanti destinati al settore automobilistico e utilizzati allo stato puro o in forma di miscela con i carburanti convenzionali. Pur essendo la frazione biodegradabile dei rifiuti una fonte potenzialmente utile per la produzione di biocarburanti, è necessario che le norme di qualità tengano conto dell’eventuale contaminazione presente nei rifiuti per evitare che componenti particolari possano danneggiare il veicolo o peggiorare le emissioni».

4 L’art. 1 della direttiva 2003/30 dispone quanto segue:

«La presente direttiva ha come scopo la promozione dell’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento rispettando l’ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili».

5 Ai sensi dell’art. 2 di tale direttiva:

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “biocarburante”, un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

b) “biomassa”, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(…)

2. Sono considerati biocarburanti almeno i prodotti elencati in appresso:

a) “bioetanolo”: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

b) “biodiesel”: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante;

(…)

j) “olio vegetale puro”: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni».

6 L’art. 3 della citata direttiva è redatto come segue:

«1. a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.

b) i) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005.

ii) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010.

2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:

a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità per l’utilizzo del trasporto;

b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente alle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);

c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l’ETBE (etil-terziario-butil-etere), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata all’articolo 2, paragrafo 2.

(…)

4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare il clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i carburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento.

(…)».

La direttiva 2003/96/CE

7 La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), è volta ad imporre, a livello comunitario, la tassazione dei prodotti energetici oltre agli oli minerali su cui verte la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46), e dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), modificata con direttiva 94/74.

8 L’art. 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli Stati membri tassano i prodotti energetici conformemente alla direttiva medesima.

9 L’art. 2 della citata direttiva recita:

«1. Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti:

a) di cui ai codici [della nomenclatura combinata; in prosieguo: la “NC”] da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;

(…)

3. (…)

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota dell’equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.

(…)

5. I codici della [NC] ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [(GU L 279, pag. 1)].

(…)».

10 L’art. 16 della direttiva 2003/96 è del seguente tenore:

«1. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell’aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:

– i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,

(…)

3. Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

(…)».

Il regolamento n. 2031/2001

11 Secondo le disposizioni dell’allegato I del regolamento n. 2031/2001, l’olio di colza rientra nella voce 1514 della NC e il gasolio nella voce 2710 della NC.

La normativa nazionale

La legge relativa all’imposta sugli oli minerali

12 La legge relativa all’imposta sugli oli minerali (Mineralölsteuergesetz), nella versione della legge 23 luglio 2002, che modifica la legge relativa all’imposta sugli oli minerali e altre leggi (BGBl. 2002 I, pag. 2778; in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sugli oli minerali»), conteneva l’art. 2, lett. a), il quale, rubricato «Imposta ridotta per i biocarburanti», recitava:

«1) Le aliquote di imposta stabilite dagli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, sono ridotte fino al 31 dicembre 2008 nella misura, accertata, della quota di biocarburanti compresa negli oli minerali oggetto di tali articoli.

2) I biocarburanti sono prodotti energetici ottenuti esclusivamente da biomassa (…). I prodotti energetici ottenuti in parte da biomassa ai sensi della prima frase sono considerati biocarburanti nella misura della detta parte. Gli esteri di metile di oli vegetali sono considerati biocarburanti.

3) È compito del Ministero federale delle Finanze (…) presentare ogni due anni al Bundestag [camera bassa del Parlamento federale], e per la prima volta entro il 31 marzo 2004, una relazione sulla commercializzazione di biocarburanti e sull’evoluzione della quotazione della biomassa e del petrolio greggio, nonché dei prezzi dei carburanti, e proporre in tale relazione, all’occorrenza, un adattamento delle riduzioni di aliquota per i biocarburanti all’evoluzione del mercato».

13 La seconda legge per l’emendamento di norme fiscali – legge fiscale di modifica del 2003 (Zweites Gesetz zur Änderung steuerrechtlicher Vorschriften – Steueränderungsgesetz 2003) del 15 dicembre 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 2645), ha modificato l’art. 2, lett. a), nn. 1 e 2, della legge relativa all’imposta sugli oli minerali a decorrere dal 1° gennaio 2004 per prorogare l’applicazione delle aliquote ridotte per i biocarburanti fino al 31 dicembre 2009 e ampliare il loro ambito di applicazione ai biocombustibili. Il n. 3 di tale articolo è stato modificato nei seguenti termini:

«La concessione di aliquote ridotte non deve comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi sostenuti nell’ambito della produzione dei biocarburanti e dei biocombustibili di cui al n. 1; a questo fine, è compito del Ministero federale delle Finanze (…) presentare ogni anno al Bundestag, e per la prima volta entro il 31 marzo 2005, una relazione relativa, in particolare, alla commercializzazione dei biocarburanti e dei biocombustibili e all’evoluzione delle quotazioni della biomassa e del petrolio greggio, nonché dei prezzi dei carburanti e dei combustibili, e di proporre in tale relazione, in caso di sovracompensazione, un adattamento all’evoluzione del mercato delle riduzioni di aliquota per biocarburanti e biocombustibili, risultante dalla quotazione delle materie prime. A tale riguardo, occorre tener conto delle conseguenze sulla tutela dell’ambiente e del clima, della tutela delle risorse naturali, dei costi esterni dei vari carburanti, della sicurezza dell’approvvigionamento e della realizzazione dell’obiettivo relativo alla percentuale minima di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili in conformità alla [direttiva 2003/30]. (…)».

La legge relativa all’imposta sull’energia

14 La legge di riforma della tassazione dei prodotti energetici e di modifica della legge sulla tassazione dell’elettricità (Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderung des Stromsteuergesetzes), del 15 luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1534), facendo espresso riferimento alle direttive 2003/30 e 2003/96, ha introdotto, all’art. 1, la legge relativa all’imposta sull’energia (Energiesteuergesetz). Quest’ultima legge, entrata in vigore il 1° agosto 2006 e che abroga, a decorrere da tale data, la legge relativa all’imposta sugli oli minerali, assoggetta i biocarburanti ad imposta in quanto «prodotti energetici».

15 L’art. 50, nn. 1 e 2, della legge relativa all’imposta sull’energia, rubricato «Esenzione per biocarburanti e biocombustibili», prevede quanto segue:

«1) Il soggetto passivo può chiedere di usufruire di un’esenzione per i prodotti energetici tassati in modo verificato che comprendano biocarburanti o biocombustibili (….). Il beneficio dell’esenzione è concesso, fatte salve le disposizioni del n. 2, terza frase, fino al 31 dicembre 2009.

2) L’esenzione è accordata nei limiti dell’imposta relativa alla parte di biocarburante o biocombustibile. In deroga alla prima frase, i prodotti energetici (…) che contengono esteri metilici di acidi grassi o di olio vegetale come biocarburanti usufruiscono solo di un’esenzione parziale per la parte di esteri metilici di acidi grassi o di olio vegetale. L’esenzione è pari a

(…)

2. per 1 000 litri di olio vegetale

fino al 31 dicembre 2007 EUR 470,40

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 EUR 370,40

dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 EUR 290,40

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 EUR 210,40

dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 EUR 140,40

dal 1°gennaio 2012 EUR 20,40

(…).

16 L’art. 50, n. 4, della legge relativa all’imposta sull’energia stabilisce, alla stregua delle disposizioni anteriori della legge relativa all’imposta sugli oli minerali, che l’esenzione non deve sfociare in una sovracompensazione dei costi aggiuntivi connessi alla produzione dei biocarburanti.

17 L’art. 50 della legge relativa all’imposta sull’energia è stato modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dalla legge recante l’introduzione di un obbligo in materia di biocarburanti mediante modifica della legge federale relativa alla tutela contro le immissioni inquinanti e mediante modifica delle disposizioni in materia di tassazione dell’energia e dell’elettricità (Gesetz zur Einführung einer Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften), del 18 dicembre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 3180; in prosieguo: la «legge recante un obbligo in materia di biocarburanti»). Tale legge, che fa esplicito riferimento alle direttive 2003/30 e 2003/96, mira, in larga misura, a sostituire il vantaggio fiscale concesso ai biocarburanti con un obbligo di miscela o di commercializzazione di una quota minima di biocarburanti.

18 L’art. 50, n. 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come modificato dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti, al punto 1 limita l’esenzione ai biocarburanti puri, ossia a quelli che non sono miscelati ad altri prodotti energetici, ad eccezione, tuttavia, ai sensi dei punti 2 e 3, dei biocarburanti «particolarmente meritevoli di incentivi». Fra questi ultimi, elencati al n. 5 del detto art. 50, si annoverano, tra l’altro, gli idrocarburi sintetici o le loro miscele prodotti mediante trasformazione termochimica di biomassa, detti «BtL», nonché i prodotti energetici che comprendano una quota dal 70 al 90% di bioetanolo, detti «E85».

La legge federale sulla protezione dalle emissioni inquinanti

19 La legge recante un obbligo in materia di biocarburanti ha modificato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge federale sulla protezione dalle emissioni inquinanti (Bundes-Immissionsschutzgesetz), del 26 settembre 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 3830), stabilendo, al suo art. 37, lett. a), n. 3, la quota minima di biocarburanti che deve essere inclusa nella quantità totale di carburante commercializzato. Ai sensi del n. 4 del detto articolo, tale quota minima può essere garantita mediante miscela con benzina o gasolio o mediante commercializzazione di biocarburante puro.

Causa principale e questioni pregiudiziali

20 La ricorrente nella causa principale commercializza in Germania, dal 2005, un carburante, denominato «Plantanol-Diesel», ottenuto mediante la miscela, nella cisterna di un camion a tal fine equipaggiato, di olio vergine vegetale, nella fattispecie olio di colza raffinato (60% in estate e 50% in inverno), di gasolio di origine fossile (37% in estate e 47% in inverno) e di additivi specifici (3%). Tale prodotto è destinato a diversi parchi di veicoli comunali nonché a una società di servizio di trasporto pubblico di Francoforte sul Meno.

21 Secondo la decisione di rinvio, il Plantanol-Diesel, che sarebbe conforme ai requisiti della prenorma DIN V 51605, può essere utilizzato sia nei motori diesel di vecchio tipo sia in quelli di tipo moderno a iniezione diretta, senza necessità di nuovi allestimenti o modifiche tecniche nel vano motore dei rispettivi veicoli. Taluni studi avrebbero inoltre evidenziato i vantaggi di tale prodotto rispetto ai carburanti fossili dal punto di vista delle emissioni di particelle di fuliggine, del bilancio CO2, del consumo e degli effetti cancerogeni.

22 Lo Hauptzollamt Darmstadt, in seguito all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, dell’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come modificata dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti, ha reclamato dalla ricorrente nella causa principale il pagamento dell’imposta sui prodotti energetici per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2007, per quanto riguarda la quota di olio vegetale contenuta nel Plantanol-Diesel.

23 Adito con procedimento d’urgenza, lo Hessisches Finanzgericht, con ordinanza 2 ottobre 2007, ha sospeso l’avviso di imposta relativo ai mesi di maggio e di giugno 2007 in quanto nutriva seri dubbi in merito alla compatibilità del detto art. 50, n. 1, punto 1, con la direttiva 2003/30. Con ordinanza 14 aprile 2008 il Bundesfinanzhof ha annullato tale ordinanza d’urgenza.

24 Il 10 ottobre 2007 lo Hauptzollamt Darmstadt ha respinto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente nella causa principale avverso l’avviso di imposta per il mese di maggio 2007.

25 La ricorrente nella causa principale ha proposto ricorso in sede contenziosa avverso tale decisione dinanzi allo Hessisches Finanzgericht.

26 Nella decisione di rinvio, quest’ultimo giudice ritiene che l’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come modificato dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti, sia contrario al diritto comunitario.

27 In primo luogo, esso giudice ritiene che tale norma, in quanto dispone che cessi l’esenzione della quota di biocarburante derivante da olio vergine vegetale in una miscela di carburanti, sia contraria alla direttiva 2003/30. Trattando allo stesso modo le parti di miscele di carburanti provenienti da biocarburanti e quelle provenienti da carburanti fossili, la Repubblica federale di Germania non sarebbe infatti più in grado di conseguire l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nei trasporti. Inoltre, la soppressione di tale esenzione non avrebbe suscitato alcuna valutazione dei suoi effetti sui criteri di sviluppo sostenibile. Peraltro, il legislatore nazionale avrebbe erroneamente considerato tale soppressione necessaria per evitare una sovracompensazione.

28 In secondo luogo, il giudice del rinvio reputa la detta disposizione contraria a taluni principi generali del diritto comunitario. Essa contrasterebbe coi principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto gli operatori economici non potevano prevederne l’adozione dal momento che la normativa comunitaria, nel frattempo, non è stata modificata e non è stata prevista alcuna misura transitoria. Orbene, la direttiva 2003/30 si fonderebbe sulla premessa secondo cui tutti i biocarburanti, a prescindere dal fatto che siano utilizzati allo stato puro o in miscela, permettono di conseguire gli obiettivi stabiliti. La medesima disposizione sarebbe inoltre contraria al principio di proporzionalità in quanto non sarebbe necessaria per preservare efficacemente le entrate fiscali. Infatti, da un lato, non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione di tali perdite e, dall’altro, sarebbe stata contemporaneamente introdotta una nuova esenzione per i biocarburanti «particolarmente meritevoli di incentivi», i quali sono parimenti biocarburanti in miscela.

29 Lo Hessisches Finanzgericht ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 3 della direttiva 2003/30 (…), in particolare alla luce dei “considerando” 10, 12, 14, 19, 22 e 27, osti a una disposizione nazionale quale l’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sull’energia (…), nella versione della legge [recante un obbligo in materia di biocarburanti], con la quale si esclude l’esenzione di imposta delle quote di biocarburanti derivanti da oli vegetali contenute nelle miscele di carburanti e conformi ai requisiti della prenorma DIN V 51605 (edizione: luglio 2006).

2) Se i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, riconosciuti dal diritto comunitario, impongano a uno Stato membro di non modificare, a svantaggio delle imprese che ne beneficiano, le disposizioni adottate per il recepimento della direttiva [2003/30] le quali sono volte ad istituire un regime di agevolazioni fiscali su base pluriennale, salvo circostanze del tutto eccezionali nel corso del periodo di applicazione del sistema in questione».

30 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di applicare al rinvio pregiudiziale il procedimento accelerato, ex art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura, ritenendo che tali questioni richiedessero una risposta urgente della Corte posto che, da una parte, la sopravvivenza economica della ricorrente nella causa principale – che dal 15 luglio 2007 ha temporaneamente interrotto l’attività – dipende dall’esito della causa principale e, dall’altra, che la causa comporta effetti economici considerevoli che si estendono oltre alla fattispecie, posto che la normativa nazionale controversa può privare di valore gli investimenti realizzati, grazie ai vantaggi fiscali, per promuovere lo sviluppo dei biocarburanti.

31 Il presidente della Corte ha respinto tale domanda con ordinanza 3 luglio 2008 per insussistenza dei presupposti di cui al citato art. 104 bis, primo comma.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

32 Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 3 della direttiva 2003/30 vada interpretato nel senso che vieta una normativa nazionale, come quella della causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, quale quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.

33 A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, sebbene la direttiva 2003/30 sia diretta, a norma del suo art. 1, a promuovere l’utilizzo di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, essa non prescrive a questi ultimi alcun obiettivo vincolante per quanto riguarda l’immissione sul mercato di una quota minima di biocarburanti.

34 Come risulta infatti dalla stessa formulazione dell’art. 3, n. 1, lett. a), di tale direttiva, essa si limita a prevedere, secondo le sue stesse parole, che i detti Stati membri «dovrebbero», mediante obiettivi «indicativi» nazionali, provvedere a raggiungere siffatta quota minima che, calcolata sulla base del tenore energetico, è fissata dal n. 1, lett. b), di tale articolo, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005, al 2% e, entro il 31 dicembre 2010, al 5,75% della quantità complessiva di benzina e di gasolio messa in vendita sul mercato nazionale per il trasporto.

35 Ebbene, va constatato che la direttiva 2003/30 non prescrive agli Stati membri neppure i mezzi da impiegare per conseguire tali obiettivi indicativi, lasciandoli invece liberi, sotto tale profilo, quanto alla natura degli strumenti di cui avvalersi, di modo che i detti Stati godono di un’ampia discrezionalità, potendo tra l’altro tener conto, come emerge dal ventesimo ‘considerando’ della direttiva, delle risorse e materie prime disponibili, nonché del programma nazionale per la promozione di biocarburanti.

36 Se ne evince che le disposizioni della direttiva 2003/30 non prescrivono agli Stati membri l’obbligo di istituire o mantenere in vigore un regime di esenzione fiscale per i biocarburanti. In proposito, dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che, sebbene un regime di esenzione fiscale sia uno degli strumenti di cui dispongono detti Stati per conseguire gli obiettivi della direttiva, è tuttavia possibile avvalersi di altri mezzi, quali l’assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione o la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.

37 Inoltre, dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2003/30 risulta che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale anche in merito ai prodotti che intendono promuovere per conseguire gli obiettivi della direttiva, atteso che tali Stati possono scegliere di promuovere innanzitutto taluni tipi di biocarburanti, tenendo conto del clima generale e del loro bilancio ecologico, della loro redditività nonché della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento.

38 Occorre pertanto dichiarare che dalla detta direttiva non può essere dedotto alcun diritto ad un’esenzione fiscale, tanto meno a favore di un determinato prodotto.

39 Al contrario, dall’art. 1 della direttiva 2003/96 si evince che gli Stati membri, in linea di principio, sono tenuti a tassare un prodotto come quello della causa principale qualora esso, derivante da una miscela di gasolio fossile rientrante nella voce 2710 della NC, di olio vegetale, nella specie olio di colza, rientrante nella voce 1514 della NC, e di additivi destinati a essere utilizzati come combustibile o carburante, costituisca, conformemente all’art. 2, nn. 1, lett. a), e b), e 3, secondo comma, di tale direttiva, un «prodotto energetico» ai sensi del detto articolo (v., in proposito, sentenza 18 dicembre 2008, causa C-517/07, Afton Chemical, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).

40 Tuttavia, secondo il disposto dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2003/96, gli Stati membri hanno facoltà di esentare siffatti prodotti energetici o di applicarvi riduzioni dell’aliquota d’imposta (v., in tal senso, sentenza 5 luglio 2007, cause riunite C-145/06 e C-146/06, Fendt Italiana, Racc. pag. I-5869, punto 36).

41 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3 della direttiva 2003/30 va interpretato nel senso che non vieta una normativa nazionale, come quella della causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.

Sulla seconda questione

42 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se i principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento vietino ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. Esso giudice vuole in particolare chiarire se tale abolizione sia subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali.

43 Si deve ricordare che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (v., in tal senso, in particolare, sentenze 3 dicembre 1998, causa C-381/97, Belgocodex, Racc. pag. I-8153, punto 26; 26 aprile 2005, causa C-376/02, «Goed Wonen», Racc. pag. I-3445, punto 32, nonché 21 febbraio 2008, causa C-271/06, Netto Supermarkt, Racc. pag. I-771, punto 18).

44 Ne discende che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, diretta a trasporre nell’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato le disposizioni delle direttive 2003/30 e 2003/96, deve rispettare tali principi generali del diritto comunitario.

45 Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta unicamente al giudice del rinvio l’esame della conformità di siffatta normativa ai detti principi (v., in particolare, sentenze 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries e a., Racc. pag. I-4191, punto 34; 14 settembre 2006, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, Elmeka, Racc. pag. I-8167, punti 35 e 36, nonché 17 luglio 2008, causa C-347/06, ASM Brescia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72), mentre la Corte, nel pronunciarsi sul ricorso pregiudiziale ex art. 234 CE, rimane solo competente a fornire a tale giudice tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa conformità (v., in particolare, sentenza 18 dicembre 1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Molenheide e a., Racc. pag. I-7281, punto 49).

46 In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., in particolare, sentenze 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20; 18 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arkopharma, Racc. I-3367, punto 66, e 7 giugno 2005, causa C-17/03, VEMW e a., Racc. pag. I-4983, punto 80). Tale necessità s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (sentenza 29 aprile 2004, causa C-17/01, Sudholz, Racc. pag. I-4243, punto 34).

47 Per quanto riguarda il requisito della chiarezza e della precisione, va rilevato che nella fattispecie la normativa nazionale che ha abolito il regime di esenzione fiscale della causa principale soddisfa tale requisito.

48 Quanto alla prevedibilità dell’abolizione del regime di esenzione fiscale in oggetto, va osservato che, se è vero che essa è stata disposta unicamente per il futuro e non ha quindi rimesso in discussione le esenzioni ottenute dalla ricorrente nella causa principale per gli anni 2005 e 2006, ciò nondimeno sia la legge relativa alla tassa sugli oli minerali, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sia la legge relativa all’imposta sull’energia, nella versione entrata in vigore il 1° agosto 2006, prevedevano l’applicazione di tale regime di esenzione fiscale fino al 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda i biocarburanti come il prodotto di cui alla causa principale, la normativa successivamente adottata il 18 dicembre 2006 ha tuttavia abolito anticipatamente tale regime di esenzione fiscale con effetto dal 1° gennaio 2007.

49 Occorre tuttavia ricordare che la Corte ha già dichiarato come il principio della certezza del diritto non postuli l’assenza di modifiche legislative, ma richieda piuttosto che il legislatore tenga conto delle situazioni particolari degli operatori economici e preveda, eventualmente, adattamenti all’applicazione delle nuove norme giuridiche (v. sentenza VEMW e a., cit., punto 81).

50 Dal fascicolo sottoposto alla Corte sembra a tale proposito risultare – ed è compito del giudice del rinvio verificare – che sebbene i prodotti come quello di cui alla causa principale non siano più esentati dall’imposta relativa ai prodotti energetici, essi sono ciò nondimeno idonei a beneficiare del regime, istituito contemporaneamente dalla detta normativa, consistente nell’imporre ai fornitori di carburanti l’osservanza di una quota minima obbligatoria di biocarburanti nei carburanti.

51 Per quanto riguarda più specificamente il principio della tutela del legittimo affidamento, va tuttavia rilevato che nella causa principale il legislatore nazionale ha abolito anticipatamente un regime di esenzione fiscale rispetto al quale, in precedenza, aveva per due volte indicato, con esplicite disposizioni, che sarebbe stato mantenuto in vigore fino ad una data di scadenza successiva chiaramente precisata.

52 Occorre riconoscere che un operatore economico che, come la ricorrente nella causa principale, ha avviato le sue attività in vigenza del regime di esenzione fiscale per biocarburanti qui controverso e che ha a tale fine effettuato onerosi investimenti, può essere significativamente colpito nei suoi interessi dall’abolizione anticipata di tale regime, a maggior ragione quando essa interviene all’improvviso e inopinatamente senza lasciargli il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione legislativa.

53 Risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nel quale un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dilexport, Racc. pag. I-6911, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, nonché 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-7285, punto 81).

54 A tale proposito, per quanto riguarda l’affidamento che un soggetto passivo può fare sull’applicazione di un vantaggio fiscale, la Corte ha già statuito che quando una direttiva in ambito fiscale lascia ampio potere agli Stati membri, una modifica legislativa adottata in conformità con la direttiva non può essere considerata imprevedibile (v. sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, Gemeente Leusden e Holin Groep, Racc. pag. I-5337, punto 66).

55 Orbene, come emerge dai punti 33-37 di questa sentenza, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le misure da adottare per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/30 e possono, in particolare, prevedere a tale fine la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.

56 Pertanto, atteso che la normativa nazionale che ha abolito il regime di esenzione fiscale di cui trattasi mira a prescrivere l’osservanza di una quota minima obbligatoria di biocarburanti nei carburanti, non si può richiedere, contrariamente a quanto suggerisce il giudice del rinvio, che la detta abolizione sia subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali.

57 Tuttavia, spetta al giudice del rinvio decidere se un operatore economico prudente ed accorto poteva essere in grado di prevedere la possibilità di tale abolizione in un contesto come quello della causa principale. Trattandosi di un regime previsto da una normativa nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione di regola utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle circostanze del caso di specie che tale giudice deve valutare, globalmente e in concreto, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli operatori economici considerati dalla detta normativa (v., in tal senso, sentenza «Goed Wonen», cit., punto 43).

58 A questo proposito, sia nelle osservazioni scritte sia nel corso dell’udienza la ricorrente nella causa principale ha rilevato, senza essere al riguardo contraddetta dallo Hauptzollamt Darmstadt, che quest’ultimo, da essa contattato nel gennaio 2007, ignorava il contenuto delle modifiche apportate alla legge relativa all’imposta sull’energia dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti. Del resto, i nuovi moduli per la dichiarazione fiscale richiesta in seguito a tali modifiche sono rimasti indisponibili fino alla metà di marzo 2007, di modo che la detta ricorrente ha continuato a effettuare le sue dichiarazioni tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2007 sui vecchi moduli. La ricorrente nella causa principale ha inoltre sottolineato come, atteso che il ritiro anticipato del vantaggio fiscale concesso dalla legge relativa all’imposta sull’energia è stato effettuato da una legge distinta, essa si era trovata di fronte all’applicazione di due normative, di cui una prevedeva un’esenzione fiscale mentre l’altra l’aboliva.

59 Non può escludersi che tali circostanze o alcune di esse possano indicare – ma spetta al giudice del rinvio accertarlo nel contesto della causa principale – che la normativa nazionale che abolisce l’esenzione fiscale in oggetto, entrata in vigore a breve termine, non ha all’epoca ricevuto un adeguato grado di pubblicità presso gli ambienti interessati – circostanza tuttavia contestata in udienza dallo Hauptzollamt Darmstadt – rendendo in tal modo meno agevole per i singoli l’accesso allo stato del diritto nazionale applicabile.

60 Tuttavia, per chiarire se un operatore economico prudente ed accorto avrebbe potuto prevedere l’eventualità della detta abolizione in una causa come quella principale, il giudice del rinvio deve altresì tener conto delle diverse circostanze che hanno preceduto tale entrata in vigore. Al riguardo, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, vanno rilevati, tra l’altro, i seguenti elementi che emergono dal fascicolo sottoposto alla Corte e che attengono al contesto normativo sia nazionale che comunitario.

61 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto normativo nazionale, che per una piccola e media impresa come quella della causa principale costituisce il contesto normativo più accessibile, occorre sottolineare che, fin dal 2004, la normativa nazionale istitutiva del regime di esenzione fiscale di cui trattasi prevedeva, in particolare, ai sensi dell’art. 16, n. 3, della direttiva 2003/96, che le autorità nazionali sono tenute a riesaminare le esenzioni e le riduzioni di imposta applicate ai biocarburanti in funzione dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei biocarburanti.

62 Nel caso di specie non si può escludere che l’abolizione dell’esenzione fiscale a favore dei prodotti miscelati come quelli oggetto della causa principale sia stata motivata, per lo meno in parte – ma spetta al giudice del rinvio accertarlo -, dall’esigenza di porre fine a tale sovracompensazione. Ad ogni modo, tuttavia, siffatta disposizione era comunque idonea a indicare subito agli operatori economici prudenti e accorti che il regime di esenzione fiscale applicabile ai biocarburanti era suscettibile di essere adattato, o addirittura abolito, dalle autorità nazionali per tener conto dell’evoluzione di talune circostanze esterne, e che pertanto le disposizioni della detta normativa non potevano suscitare alcuna certezza in ordine al mantenimento di tale regime nel corso di un determinato periodo.

63 Occorre inoltre rilevare che, secondo la decisione di rinvio e le osservazioni scritte depositate dalla Commissione, l’abolizione del regime di esenzione fiscale applicabile a biocarburanti come quello della causa principale era stata annunciata dall’accordo di coalizione concluso l’11 novembre 2005 dalla nuova maggioranza di governo, la quale ivi esprimeva l’intenzione di sostituire i vari vantaggi fiscali per i biocarburanti con l’osservanza di un obbligo relativo alla miscela dei biocarburanti. Dalle osservazioni dello Hauptzollamt Darmstadt emerge inoltre che tale misura sarebbe stata annunciata in un progetto di legge del 6 aprile 2006. La stessa autorità doganale ha peraltro spiegato in udienza che nel 2006 era intercorsa a tale riguardo una considerevole corrispondenza con gli ambienti interessati.

64 Occorre tuttavia anche tener conto del fatto che cinque mesi prima di abolire il regime di esenzione fiscale per i biocarburanti come il prodotto della causa principale il legislatore nazionale, con la legge relativa all’imposta sull’energia, nella versione vigente il 1° agosto 2006, ha confermato il 31 dicembre 2009 quale data di scadenza del detto regime, pur prevedendo, per quanto riguarda i biocarburanti derivanti, come il prodotto in oggetto, da oli vegetali, la progressiva abolizione di tale regime mediante riduzioni scaglionate della percentuale d’esenzione a partire dal 1° gennaio 2008 fino al termine del 2012.

65 È compito del giudice del rinvio valutare in che misura tale circostanza, che rifletteva la volontà del legislatore nazionale, a metà del 2006, di mantenere in vigore il regime di esenzione fiscale di cui trattasi, abbia potuto costituire, per un operatore accorto e prudente, un indizio che tale regime avrebbe continuato ad applicarsi almeno fino alla scadenza inizialmente prevista, ossia il 31 dicembre 2009 o addirittura, parzialmente, fino al 2012. Al riguardo, il detto giudice deve in particolare esaminare in che limiti la convinzione di un siffatto operatore su questo punto abbia potuto essere corroborata dalla circostanza che il mantenimento in vigore è stato deciso dopo le svariate comunicazioni, rilevate al punto 63 di questa sentenza, che indicavano che tale regime sarebbe stato abolito.

66 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto normativo comunitario, va rilevato che nel corso del periodo in esame la detta normativa non ha subito alcun cambiamento. Incombe ciò nondimeno al giudice del rinvio valutare in che misura tale circostanza abbia potuto suggerire ad un operatore accorto e prudente che il diritto nazionale diretto a trasporre tale normativa sarebbe rimasto immutato nonostante che, come indicato al punto 35 di questa sentenza, la direttiva 2003/30 conferisse agli Stati membri un ampio potere discrezionale quanto alla natura dei provvedimenti da adottare per conseguire gli obiettivi da essa contemplati.

67 Occorre pertanto concludere che è tenendo conto del complesso dei suddetti elementi, e di qualunque altra circostanza pertinente alla controversia sottopostagli, che il giudice del rinvio deve esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se la ricorrente della causa principale, come operatore prudente e accorto, disponesse di elementi sufficienti per consentirle di aspettarsi che il regime di esenzione fiscale di cui trattasi fosse abolito prima della data iniziale prevista per la sua scadenza.

68 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che i principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative.

Sulle spese

69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.

2) I principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative.

Firme

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 10 settembre 2009, n. 5459 BENI CULTURALI E AMBIENTALI

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regione Sardegna – Paesaggio – Competenza legislativa regionale – Sentenza Corte Cost. n. 51/2006 – D.lgs. n. 42/2004 – Norma di riforma economico sociale – Limite alla competenza regionale – Art. 144 d.lgs. n. 42/2004 – Applicabilità nella Regione Sardegna – PPR – Misure di salvaguardia. Nonostante la tutela del paesaggio rientri, ai sensi dell’art. 117 Cost., nella competenza legislativa statale esclusiva (Corte cost., 7 novembre 2007 n. 367), e che lo statuto della Regione Sardegna non contempli espressamente il paesaggio tra le materie di competenza legislativa regionale, la Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto, in relazione alla l.r. n. 8/2004, la competenza della Regione Sardegna a legiferare in materia di paesaggio (Corte cost. 10 febbraio 2006 n. 51), fondandola sul decreto legislativo di attuazione dello statuto quanto al governo del territorio (d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480), e riconducendola all’art. 3 dello statuto medesimo. Tuttavia, la citata pronuncia della Corte, pur riconoscendo la competenza del legislatore regionale a intervenire in materia di tutela del paesaggio, afferma che tale competenza incontra i limiti di cui all’art. 3 dello statuto, e segnatamente il limite derivante dalle norme statali di <>. Si deve ritenere che il d.lgs. n. 42/2004 trovi applicazione nella regione Sardegna quanto alle norme di <>. La regola contenuta nell’art. 144, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui i piani paesistici prevedono misure di salvaguardia può pertanto senz’altro essere ritenuta una norma di riforma economico-sociale di diretta applicazione nella Regione Sardegna. Alla luce di tale ricostruzione, è l’art. 144, co. 3, d.lgs. n. 42/2004 che fonda il potere del PPR di prevedere misure di salvaguardia, e che dunque rende legittimo l’art. 15 delle nta del piano regionale, a tenore del quale sono precluse costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR. Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis – C.G. s.r.l. (avv.ti Massa, Molè e Vignolo) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro (Avv. Stato), Regione Autonoma della Sardegna (avv. Contu) e Comune di Villasimius (avv. Candiu) – (Conferma Tar Sardegna – Cagliari, sez. II, n. 01997/2008) – CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 10 settembre 2009, n. 5459

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2009, proposto da:
Cala Giunco s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Massa, Marcello Molè, Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso Marcello Molè in Roma, via della Farnesina, n. 272;

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso costituisce l’epilogo di una vicenda ultratrentennale relativa ad un piano di lottizzazione nel territorio costiero del Comune di Villa Simius, in zona F, denominato piano <> più volte, nel corso degli anni, modificato e ridimensionato, sia sul piano dell’oggetto (da una lottizzazione a scopo di insediamento residenziale si è passati ad una lottizzazione a scopo di insediamento turistico alberghiero), sia sul piano della volumetria realizzabile e delle opere di urbanizzazione.
Le vicende precedenti ai fatti di causa, sebbene puntualmente richiamate da parte ricorrente, verranno indicate solo nei limiti in cui hanno effettiva rilevanza per l’attuale contenzioso.

1.1. Dopo l’approvazione del piano di lottizzazione in questione è entrata in vigore la l.r. 25 novembre 2004 n. 8.
Nel vigore di tale legge, la società odierna appellante ha chiesto alla Regione Sardegna l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione.
Nel silenzio della Regione, la società ha chiesto l’intervento sostitutivo della competente Soprintendenza statale, che, con provvedimento 27 giugno 2006 n. 52 ha negato l’autorizzazione paesaggistica, con la seguente motivazione: <>.

1.2. La società ha pertanto proposto un primo ricorso di primo grado con cui ha impugnato:
a) il citato provvedimento n. 52/2006 recante diniego dell’autorizzazione paesaggistica;
b) la delibera di giunta regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006 recante adozione del piano paesaggistico regionale;
c) il decreto del presidente della Regione Sardegna n. 46 del 24 maggio 2006 con cui è stata disposta la pubblicazione del piano paesistico.

1.3. Con il ricorso ha, in sintesi, lamentato:
a) il decorso dei termini per le misure di salvaguardia ex lege previste dall’art. 3, l.r. n. 8/2004;
b) l’illegittima estensione, da parte del piano paesistico, delle misure di salvaguardia previste dalla citata legge regionale oltre i termini ivi previsti;
c) l’inesistenza di altre norme primarie idonee a fondare la competenza del piano paesistico a prevedere misure di salvaguardia;
d) l’applicabilità, comunque, del regime di deroga alle misure di salvaguardia previsto dalla stessa l.r. n. 8/2004, essendo già state realizzate le opere di urbanizzazione.

2. La società odierna appellante avviava un distinto procedimento presso il Comune di Villa Simius, finalizzato all’ottenimento della concessione edilizia.
Allo scopo, occorreva che il Comune procedesse, previamente, all’accertamento della volumetria complessiva massima assentibile nella zona F, ai sensi dell’art. 6, l.r. n. 8/2004, al fine di stabilire se vi fosse residua volumetria non ancora utilizzata, e se fossero dunque ancora rilasciabili concessioni edilizie.

2.1. Il Comune effettuava un primo accertamento, con i criteri prescritti dalla legislazione regionale, da cui risultava una residua volumetria non ancora utilizzata.

2.2. Tuttavia la Regione segnalava un errore di calcolo, osservando che andava conteggiata la sola linea di costa escludendo le emergenze minori quali isole e scogli.

2.3. Il Comune rettificava il calcolo secondo le indicazioni regionali, e dal nuovo conteggio emergeva il superamento della capacità insediativa massima nelle zone turistiche F, con conseguente impossibilità di rilascio della concessione edilizia alla società odierna appellante.

2.4. Di qui un secondo ricorso al Tar Sardegna, avente ad oggetto:
a) la nota prot. 2 febbraio 2007 n. 1885 con cui il Comune di Villasimius ha comunicato l’impossibilità di rilasciare concessione edilizia per il completamento del piano di lottizzazione Cala Giunco <>;
b) la deliberazione del consiglio comunale di Villasimius 19 gennaio 2007 n. 2 con cui è stato approvato l’atto di <>;
c) la nota 28 febbraio 2006 n. 19662/DG con cui l’assessorato regionale competente ha invitato il comune di Villasimius a rettificare il calcolo dell’estensione costiera prendendo in considerazione la sola linea di costa ed escludendo tutte le emergenze minori – isole e scogli;
d) la delibera di giunta regionale 5 settembre 2006 n. 36/7 con cui è stato approvato il piano paesistico regionale, nella parte in cui condiziona il completamento dei piani attuativi approvati e convenzionati alla previa verifica della cubatura disponibile di cui all’art. 6, l.r. n. 8/2004.

2.5. Si lamentava, in sintesi:
a) erronea applicazione dell’art. 6, l.r. n. 8/2004 e del c.d. decreto Floris ivi richiamato;
b) errata misurazione della lunghezza di costa;
c) violazione del procedimento previsto dalla circolare esplicativa n. 40/GAB del 3 febbraio 2005 per la determinazione dell’esistenza di eventuali volumi residui nelle zone F;
d) in subordine: illegittimità costituzionale della previsione della l.r. n. 8/2004 che dimezza la volumetria edificabile nelle zone F anche con riferimento a lottizzazioni già approvate e convenzionate per le quali sono state già completate le opere di urbanizzazione.

3. Il Tar adito, con la sentenza 12 novembre 2008 n. 1997:
a) ha riunito i due ricorsi;
b) ha respinto il ricorso rivolto contro il diniego di autorizzazione paesaggistica e contro il piano paesaggistico regionale, ritenendo, da un lato, che esiste una norma primaria regionale a fondamento della competenza del piano paesistico a prevedere misure di salvaguardia e che, dall’altro lato, non trovasse applicazione la deroga alle misure di salvaguardia, non essendovi, nell’ambito della lottizzazione Cala Giunco, opere di urbanizzazione legittimamente avviate;
c) ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il diniego di concessione edilizia e gli atti presupposti, per difetto di interesse derivante dalla impossibilità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica (per effetto del rigetto del ricorso avverso quest’ultima).

4. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, con cui vengono riproposte le censure di cui al ricorso di primo grado e vengono mosse motivate critiche alla sentenza gravata, chiedendo altresì la sospensione dell’esecuzione della sentenza.

5. Nell’udienza fissata per l’esame della domanda cautelare (24 marzo 2009) la causa è stata rinviata al merito, poi fissato per l’udienza odierna (7 luglio 2009).

6. Si sono costituiti:
a) il Ministero per i beni e le attività culturali, con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna;
b) il Comune di Villasimius;
c) la Regione Sardegna.

7. Con l’atto di appello si ripropongono, anzitutto, le censure con cui si lamenta che il piano paesistico regionale non avrebbe avuto competenza a fissare misure di salvaguardia, per difetto di una norma primaria regionale che lo consentisse.

7.1. Si assume che la norma primaria invocata dalla sentenza del Tar Sardegna, e segnatamente l’art. 11, co. 8, l.r. n. 45/1989, sarebbe stato abrogato dalla l.r. n. 8/2004.

8. Il mezzo va, nel suo complesso, disatteso, e la sentenza va in parte qua confermata, ancorché con diversa motivazione.

8.1. Giova ricostruire il complesso quadro normativo di riferimento.
L’art. 11, l.r. n. 45/1989, oggetto di numerose modifiche legislative, nella versione ultima anteriore all’intervento di cui alla l.r. n. 8/2004 (di cui si dirà a breve), prevede che dalla data di adozione e fino all’approvazione del piano paesistico regionale trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla l. 3 novembre 1952 n. 1902.

8.2. La l.r. 25 novembre 2004 n. 8 all’art. 2 dispone che <>. Segue un testo dell’art. 11, l.r. n. 45/1989, nel quale non vi è più la citata disposizione che richiama le misure di salvaguardia.

8.3. Secondo la sentenza del Tar, la l.r. n. 8/2004 avrebbe inteso non già sostituire integralmente l’art. 11, l.r. n. 45/1989, ma solo modificarlo limitatamente alla parte relativa alle procedure di redazione, adozione e approvazione del PPR, lasciando in vita la previsione relativa alle misure di salvaguardia. Tanto si desumerebbe anche dalla circostanza che l’art. 9, l.r. n. 8/2004, recante le abrogazioni, abroga espressamente gli artt. 10, 12 e 13, l.r. n. 45/1989, ma non l’art. 11 di tale legge.

8.4. Secondo parte appellante, l’art. 2, l.r. n. 8/2004, opera una integrale sostituzione dell’art. 11, l.r. n. 45/1989, sicché non può restare in vita uno spezzone di articolo non compreso nell’articolo come modificato.
Tanto si desumerebbe anche dal dato testuale dell’art. 2, l.r. n. 8/2004, secondo cui la modifica è riferita all’intero art. 11, e non solo ad una parte delle sue disposizioni (si dice che l’articolo è <>).

8.5. Il Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare la cattiva tecnica utilizzata dal legislatore regionale, che viola i canoni di semplificazione normativa e chiarezza del linguaggio legislativo, e dunque il principio di ragionevole affidamento del cittadino.
Osserva, però, che secondo il dato testuale dell’art. 2, l.r. n. 8/2004, emerge l’intento di modificare l’intero art. 11, e non solo una parte di esso.
Pertanto, l’art. 2, l.r. n. 8/2004, nel riscrivere tra virgolette un testo dell’art. 11, l.r. n. 45/1989, lo sostituisce integralmente, e non solo in parte, come affermato dal Tar.
Pertanto, effettivamente l’art. 11, l.r. n. 45/1989, come riscritto dall’art. 2, l.r. n. 8/2004, si compone di soli cinque commi, e non contiene alcun riferimento a misure di salvaguardia da applicarsi nel periodo temporale che va dall’adozione all’approvazione del PPR.

8.6. Tuttavia, ad avviso del Collegio, questo non significa che manchi una norma primaria che fondi l’applicazione di misure di salvaguardia nel suddetto intervallo temporale.
Giova infatti osservare che poco prima della l.r. n. 8/2004 era entrato in vigore il d.lgs. statale n. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’art. 144, co. 3, di tale codice, sin dalla sua originaria versione, stabiliva che <>.
Vi è dunque una norma primaria statale che consente ai piani paesaggistici, una volta affermatone il primato gerarchico rispetto ai piani urbanistici, di fissare norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici rispetto alle previsioni dei piani paesaggistici.

8.7. Tale norma statale è applicabile nella regione Sardegna.
Va premesso che, nonostante la tutela del paesaggio rientri, ai sensi dell’art. 117 Cost., nella competenza legislativa statale esclusiva (Corte cost., 7 novembre 2007 n. 367), e che lo statuto della Regione Sardegna non contempli espressamente il paesaggio tra le materie di competenza legislativa regionale, la Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto, proprio in relazione alla l.r. n. 8/2004, la competenza della Regione Sardegna a legiferare in materia di paesaggio (Corte cost. 10 febbraio 2006 n. 51), fondandola sul decreto legislativo di attuazione dello statuto quanto al governo del territorio (segnatamente il d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480), e riconducendola all’art. 3 dello statuto medesimo.
Afferma testualmente la Corte costituzionale: <>.
Tuttavia, la citata pronuncia della Corte, pur riconoscendo la competenza del legislatore regionale a intervenire in materia di tutela del paesaggio, afferma che tale competenza incontra i limiti di cui all’art. 3 dello statuto, e segnatamente il limite derivante dalle norme statali di <>.
Si afferma infatti testualmente: <>.
Si deve pertanto ritenere che il d.lgs. n. 42/2004 trovi applicazione nella regione Sardegna quanto alle norme di <>.
La regola contenuta nell’art. 144, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui i piani paesistici prevedono misure di salvaguardia può senz’altro essere ritenuta una norma di riforma economico-sociale di diretta applicazione nella Regione Sardegna.
Tale ricostruzione trova conferma nella stessa l.r. n. 8/2004, che, varata dopo il d.lgs. n. 42/2004, lo richiama ripetutamente, quanto ai contenuti della pianificazione paesaggistica regionale.
La successione temporale (prima d.lgs. n. 42/2004, poi l.r. n. 8/2004) spiega anche perché il legislatore regionale nel 2004 abbia ritenuto di abrogare senza riproduzione una precedente norma regionale sulle misure di salvaguardia relative ai piani paesistici adottati; ciò in quanto era nel frattempo sopravvenuta una norma statale, di diretta applicazione nella Regione, che regolava appunto tali misure di salvaguardia.

8.8. Alla luce di tale ricostruzione, è l’art. 144, co. 3, d.lgs. n. 42/2004 che fonda il potere del PPR di prevedere misure di salvaguardia, e che dunque rende legittimo l’art. 15 delle nta del piano regionale, a tenore del quale sono precluse costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR.

9. Va disattesa, poi, la censura di genericità delle norme di salvaguardia contenute nel PPR perché riferite ad aree non determinate con precisione e per mancanza, nel piano, di una specifica normativa di uso del territorio.
Intanto la censura non può essere riferita all’intero PPR, per difetto di interesse, ma va riferita solo alla parte di piano incidente sull’area di proprietà della ricorrente.
Le misure di salvaguardia sono, in parte qua, riferite al paesaggio costiero e sono volte a compulsare le amministrazioni comunali ad adeguare i piani urbanistici, sicché si tratta di misure ragionevoli e sufficientemente determinate sul piano oggettivo.

10. Con l’ultimo profilo di censura relativa al diniego di autorizzazione paesaggistica, si osserva che ai sensi dell’art. 4, l.r. n. 8/2004 e dell’art. 15, nta del PPR, nelle zone F quale quella per cui è processo possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data del 10 agosto 2004 e ricadenti nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, purché a tale data siano legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che sua stati realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.

10.1. Si assume che nel caso di specie erroneamente il provvedimento impugnato e la sentenza del Tar riterrebbero che alla data del 10 agosto 2004 non fossero state legittimamente avviate le opere di urbanizzazione.
Si assume che è stato effettuato un verbale di sopralluogo da cui risultano tutte le opere di urbanizzazione realizzate.
Solo in grado di appello, si adducono elementi atti a dimostrare che le opere di urbanizzazione, oltre che anteriori al 10 agosto 2004, sarebbero state legittimamente avviate in virtù di atti di assenso pregressi, succedutisi nel tempo.

10.2. Osserva tuttavia la Sezione che l’art. 4, l.r. n. 8/2004 e l’art. 15, n.t.a., richiedono non solo che le opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate, ma anche che si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi; trattasi di presupposti concorrenti e non alternativi, sicché la mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce l’applicazione del regime transitorio di deroga.
Il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica fonda il diniego non solo sul mancato avvio delle opere di urbanizzazione, ma anche sul rilievo che non risulta irreversibilmente modificato lo stato dei luoghi.
Il ricorso di primo grado, come anche l’atto di appello, si incentrano solo sulla questione del legittimo avvio di opere di urbanizzazione, ma nulla obiettano all’assunto del provvedimento secondo cui lo stato dei luoghi non è stato irreversibilmente modificato.
In difetto di censure sul punto, tale capo di provvedimento è inoppugnabile e idoneo, anche da solo, a fondare il diniego di autorizzazione.

11. Occorre, secondo quanto espressamente richiesto dall’appellante, esaminare le censure contenute nell’altro ricorso di primo grado, che il Tar ha ritenuto improcedibili per asserito difetto di interesse.

11.1. Anche tali censure, già sintetizzate, sono infondate.
Dispone l’art. 6, l.r. n. 8/2004, che il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l’applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal Dec.Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266/U dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica (c.d. decreto Floris).

11.2. Parte appellante contesta il criterio di calcolo utilizzato dal Comune di Villasimius in ossequio ai rilievi regionali, secondo cui va calcolata la linea di costa escludendo le emergenze minori (isole e scogli).

11.3. Va anzitutto osservato che l’art. 6 della citata l.r. pone un limite massimo di volumetria assentibile, ma non impedisce ai Comuni di assentire una volumetria inferiore rispetto a quella massima assentibile.
Pertanto non è neppure impedito di adottare un criterio di lettura restrittivo del decreto Floris, avendo riguardo alla <> solo con riferimento alla costa effettivamente fruibile, che il decreto Floris indica come costa sabbiosa, senza computare le emergenze minori quali isole e scogli, che non sono effettivamente fruibili.

11.4. Inoltre, correttamente viene calcolata la volumetria sulla base della capacità insediativa massima calcolata sulla fruibilità ottimale del litorale (posti bagnanti per metro lineare di costa sabbiosa), e non con riferimento all’indice fondiario di 0,75 mc/mq. Infatti l’indice fondiario non riguarda la volumetria complessiva massima assentibile nell’intera zona F, ma la volumetria massima assentibile per ciascun lotto.

11.5. Sono infondate per genericità le censure articolate in prime cure riferite a presunti errori di calcolo commessi dal Comune di Villasimius nel misurare le coste sabbiose, atteso che non vengono forniti elementi atti a dimostrare l’errore di calcolo e l’effettiva diversità dello stato dei luoghi.

11.6. Va disattesa la censura di violazione, nel procedimento di ricognizione della volumetria assentibile, delle regole dettate da una circolare. E’ noto, infatti, che le circolari non contengono (non possono contenere) disposizioni vincolanti.

11.7. Vanno infine disattese per manifesta infondatezza le censure di illegittimità costituzionale della l.r. n. 8/2004 sotto il profilo che il dimezzamento delle volumetrie assentibili nelle zone F, anche per le lottizzazioni in corso, violerebbe gli artt. 3, 9, 41, 42, 97 e 118 Cost.
Infatti la previsione regionale, di particolare rigore, trova piena giustificazione nell’esigenza di salvaguardare un paesaggio di incomparabile bellezza, che ha già subito attentati a causa della propensione italica ad una edificazione indiscriminata.
Nella valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia del paesaggio, anche a tutela delle generazioni future, e quello individuale e imprenditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici, trova piena legittimità costituzionale la previsione regionale, estesa anche alle lottizzazioni in corso.

12. Per quanto esposto l’appello va respinto.

La complessità delle questioni giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II – 11 settembre 2009, n.4949 DIRITTO URBANISTICO

DIRITTO URBANISTICO – Lavori di rifacimento di ruderi – Titolo abilitativo – Nuova costruzione – Concetto giuridico di rudere – Fattispecie: organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali. I lavori di rifacimento di ruderi, di un edificio già da tempo demolito o diruto sono qualificabili come nuova costruzione, con necessità di un’apposita concessione edilizia o titolo corrispondente, secondo la vigente normativa. Nel concetto giuridico di rudere rientra, senza dubbio, il caso relativo al rifacimento di un organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali, e privo di copertura, con conseguente non invocabilità della disposizione urbanistica che consente il mantenimento dei volumi preesistenti, e quindi la mera ristrutturazione e non la nuova costruzione. Pres.d’Alessandro, Est. Pappalardo – F. s.r.l. (avv. Parisi) c. Comune di Crispano (avv.ti Barbagallo e Barone) – TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II – 11 settembre 2009, n.4949

N. 06524/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6524 del 2006, proposto da:
Fiorann S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Parisi, presso cui elett.te dom. in Napoli, via S. Aspreno N. 13;

DIRITTO

Giusta quanto anticipato nella premessa in fatto, la società ricorrente quale attuale proprietaria dell’immobile sito alla via Marconi 2, ha richiesto permesso di costruire per mutamento di destinazione d’uso del fabbricato anzidetto ed in ordine alla domanda il Comune ha emesso provvedimento di diniego .
Al riguardo, la società Fiorann contesta una serie di elementi relativi ai dati tecnici contenuti nel progetto proposto, alle volumetrie ivi previste, ed all’esatto regime dell’area individuato nel piano regolatore generale; lamenta in sostanza che l’avversato diniego è frutto di una istruttoria superficiale ed inadeguata ed insiste sulla qualificazione dell’intervento quale ristrutturazione senza sostituzione edilizia, con mutamento di destinazione d’uso del fabbricato consentito dalle prescrizioni urbanistiche vigenti..
Deve rilevarsi che la natura e consistenza dell’intervento edilizio proposto risulta precisata attraverso i chiarimenti resi dal Comune, e soprattutto la verificazione disposta dal Collegio, nei termini che seguono.
In primo luogo, va rilevato che la stessa amministrazione in sede di riesame del provvedimento di diniego, ha abbandonato il motivo ostativo relativo alla mancanza di titolarità della FIORANN; prendendo atto del subentro nella proprietà del bene oggetto di richiesta di permesso di costruire.
Quanto alla contestata difformità dello stato dei luoghi dal titolo edilizio, ed alle altre obiezioni di carattere tecnico, -principalmente destinazione dell’area cortilizia ed impossibilità di considerare ai fini volumetrici quei volumi impegnati dagli essiccatoi del fabbricato rurale, va fatto riferimento agli elementi di fatto accertati dalla verificazione disposta .
Anche in tal caso,deve preliminarmente rilevarsi che l’amministrazione intimata a seguito del riesame del diniego, ha eliminato i riferimenti alla difformità dello stato dei luoghi dai titoli edilizi che sorreggono il fabbricato, prendendo atto della previsione in progetto di eliminazione di tutte le superfetazioni non conformi.

La verificazione tecnica ha accertato:

a) sul primo quesito: descrizione dell’intervento proposto, specificando se si tratti di demolizione e ricostruzione, ovvero di ristrutturazione dell’esistente; e comunque se siano previsti aumenti di volumetria e sagoma rispetto agli edifici attualmente esistenti; la consulenza di ufficio distingue tra i due corpi di fabbrica di cui è composto il compendio immobiliare, corpo A e B. La relazione di verifica precisa che si tratta di un intervento proposto su due fabbricati in aderenza, di cui il primo, denominato corpo A (NCEU foglio 4 mappale 686) è apprezzabile in termini volumetrici, sì che il relativo intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione di uso ;mentre il secondo,denominato corpo B è in stato di rudere, sì che il relativo intervento è da qualificare come edificazione ex novo, non potendo il preesistente edificio essere individuato nei suoi elementi essenziali, e mancando dunque il presupposto per poter radicare una ipotesi di ristrutturazione edilizia. Assume quindi che rispetto a tale corpo deve parlarsi di nuova costruzione. Conseguentemente, anche il quesito teso ad accertare se siano previsti aumenti di volumetria, o variazioni di sagoma ha ricevuto risposta negativa per il corpo A ,mentre per il corpo B si afferma che non si può procedere con sufficiente grado di certezza alla ricognizione degli elementi strutturali che determinano volumetria e sagoma dell’esistente, essendo il fabbricato allo stato di rudere. Naturalmente, la relativa qualificazione giuridica, posti incontestati gli accertamenti in punto di fatto, spetta al Collegio, e va ricostruita come di seguito sarà precisato.

b) sul secondo quesito: se il progetto prevede l’ eliminazione delle superfetazioni ,che il Comune indica quali motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire; la verificazione precisa che tale eliminazione è prevista per il corpo A- non ovviamente per il corpo B atteso lo stato di rudere

c) sul terzo quesito: se il cortile ricadente in zona D3 sia area di sedime di fabbricati da realizzare, ovvero come dedotto in ricorso preveda solo area attrezzata a camminamenti a verde con rinuncia alla utilizzazione del cortile secondo la destinazione commerciale; il funzionario ha accertato che il cortile non è area di sedime dei fabbricati da realizzare, ma solo area di passaggio-

d) sul terzo quesito: se nell’area interessata dalla richiesta in oggetto, e ricadente in zona A siano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che comportino cambio di uso, e se il proposto cambio risulti compatibile con le categorie edilizie previste per detta zona omogenea dalle NTA; la verificazione attesta che la zona di PRG interessata dall’intervento è qualificata come A conservativa vecchio centro, sottoposta alla disciplina dell’art. 7 delle NTA che- nelle more dell’approvazione del piano particolareggiato- non consente l’edificazione in aree libere, ma solo interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 DPR 380/01 , nonchè sostituzione nel caso di insieme urbanistici chiaramente definibili, alle condizioni e limiti previsti dall’art. 7 comma 13 e con un limite volumetrico assoluto di 3 mc/mq anche in caso di maggior volume preesistente-
quanto all’ulteriore richiesta di precisare se l’area interessata dalla richiesta di permesso di costruire rientri tra quelle soggette a piani di recupero ( cd. puntinato scuro sulla tavola di zonizzazione), ovvero se si tratti di area conservativa- vecchio centro, e in tal caso, se la tabella allegata alle NTA del PRG contenga o meno i parametri edilizi ai fini della edilizia di sostituzione consentita. La verificazione precisa che l’area è indicata in puntinato chiaro sulla tavola, quindi soggetta al limite dei piani esecutivi nella ipotesi di nuova edificazione. In sintesi, in tale area sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che comportano cambio di destinazione di uso, ma non la nuova costruzione legata al lotto minimo di 1000 mq, lotto minimo che come accertato in seguito la verificazione, non è riscontrato. Nella specie il funzionario precisa che non si verte in tema di demolizione e ricostruzione (cd intervento sostitutivo) , ma di mera ristrutturazione solo per il corpo A;

e) sull’ulteriore quesito: ubicazione ed originarie caratteristiche costruttive e tipologiche dei fabbricati che sono stati considerati dal Comune quali volumi tecnici ( cd. essiccatoi) . La relazione attesta che gli essiccatoi non erano locali tecnici in senso proprio , ma locali indispensabili al sistema produttivo che si svolgeva nella fabbrica, e testimonianza di una attività in disuso per sopravvenuta tecnologia. L’eccedenza volumetrica, è stata contestata dla Comune in riferimento al fatto che gli essiccatoi erano aperti per un lato; si precisa inoltre che per l’edificio B non vi è preesistenza volumetrica.

f) sulla misurazione dei due lotti dei quali si invoca l’asservimento: è stato accertato che si tratta di lotti in zone omogenee diverse, e l’asservimento non è consentito per zone omogenee con diversa destinazione urbanistica; non è rispettato quindi il lotto minimo previsto per l’intervento di sostituzione edilizia in zona A pari a 1000 mq;

g) sul procedimento di approvazione della modifica al regolamento edilizio che ha interessato l’art. 36 : vi è stata adozione del regolamento con delibera della commissione straordinaria 21.3.2006 n. 29- pubblicazione dell’avvenuto deposito della delibera; controdeduzione alle osservazioni con delibera n. 14.9.2006 n. 78 ed approvazione del nuovo Regolamento edilizio, pubblicazione sul BURC n. 49 del 30.10.2006- precisando che l’atto impugnato risale ad agosto 2006.

Dall’ insieme degli elementi accertati tramite la verificazione la questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio , in ordine alla legittimità dell’avversato diniego, si concentra su due elementi: si tratta in sostanza di stabilire se, poste le caratteristiche morfologiche del corpo B dell’edificio, possa parlarsi anche con riferimento a quest’ultimo di una ristrutturazione edilizia, o piuttosto se il relativo intervento debba qualificarsi di nuova costruzione; nonché di qualificare la natura giuridica dei locali destinati in passato ad essiccatoi siti nel corpo A, ovvero se siano o meno riconducibili a volumi tecnici.

Da tali qualificazioni discende la ricostruzione in termini di legittimità o meno dell’avversato diniego, che è incentrato sul predicato del Comune dell’intervento come nuova costruzione, nonché sulla impossibilità di computare la pregressa consistenza volumetrica dei locali cd. essiccatoi, in ragione della loro originaria destinazione di uso.

La relazione di verificazione al riguardo afferma che il primo edificio , denominato corpo A (NCEU foglio 4 mappale 686) è apprezzabile in termini volumetrici, sì che il relativo intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione di uso ;mentre il secondo,denominato corpo B è in stato di rudere, sì che il relativo intervento è da qualificare come edificazione ex novo, non potendo il preesistente edificio essere individuato nei suoi elementi essenziali, e mancando dunque il presupposto per poter radicare una ipotesi di ristrutturazione edilizia. Assume quindi che rispetto a tale corpo deve parlarsi di nuova costruzione.

Dette conclusioni sono ad avviso del collegio condivisibili, in quanto fondate su validi elementi logico- giuridici.

Occorre prioritariamente qualificare l’intervento relativo al corpo B, precisandosi se possa considerarsi volume preesistente la definizione rinvenibile attraverso le mura perimetrali , e la traccia del solaio, allo stato crollato.
Per la giurisprudenza, onde considerarsi verificata una preesistenza , deve sussistere una parte dell’opera muraria, anche se ridotta a rudere, sì da rendere possibile la individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario, in modo da poter “fotografare” la sua fedele ricostruzione.
Di qui consegue la infondatezza dell’assunto di parte difensiva secondo cui i lavori oggetto di contestazione sarebbero consistiti in un mero intervento di ristrutturazione edilizia consentito per la zona omogenea in questione, trattandosi in parte qua di intervento correttamente qualificato dall’amministrazione come “nuova costruzione” .
La nozione di ristrutturazione, sebbene ulteriormente estesa per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si distingue ora pur sempre da quella di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito (T.A.R. Marche, 07 aprile 2006 , n. 139; Consiglio Stato , sez. V, 01 aprile 2006 , n. 2085).
Per giurisprudenza pacifica, anche di questo Collegio, i lavori di rifacimento di ruderi, di un edificio già da tempo demolito o diruto sono qualificabili come nuova costruzione, con necessità di un’apposita concessione edilizia o titolo corrispondente, secondo la vigente normativa. E nel concetto giuridico di rudere rientra, senza dubbio, il caso di specie relativo al rifacimento di un organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali, e privo di copertura, con conseguente non invocabilità nel caso in esame della disposizione urbanistica che consente il mantenimento dei volumi preesistenti, e quindi la mera ristrutturazione e non la nuova costruzione.
Quanto al contestato aumento di volume per il corpo A , il funzionario incaricato della verificazione, pur ammettendo la preesistenza dello stesso e la sua configurazione in termini planovolumetrici, aggiunge che rispetto alla concessione edilizia n. 38/1981 il secondo piano del fabbricato sarebbe arbitrariamente chiuso su tre lati. Tale titolo edilizio assentiva una sopraelevazione al secondo piano destinata a stenditoio per l’essiccazione del pellame lavorato , quindi un secondo livello destinato ad essiccatoio di altezza totale mt 4. Va premesso che essiccatoio è un locale areato ove si esponeva il pellame prima della lavorazione, assentito in tale misura ed in tale funzione dall’ indicata concessione edilizia, e in relazione al quale peraltro l’amministrazione intimata non risulta avere mai contestato illeciti edilizi o difformità rispetto ai titoli assentiti. Considerato, quindi, che il verificatore attesta che per l’edificio A non sono previsti aumenti di volumetria e variazioni di sagoma rispetto all’attuale configurazione dei luoghi, può concludersi che la preesistenza volumetrica va ritenuta verificata con riferimento a tutti i due livelli superiori dell’edificio A.
Va infine esaminato il rilievo che si verificherebbe un aumento non consentito delle volumetrie (attraverso la trasformazione dei volumi pertinenziali dell’essiccatoio pelli in volumi residenziali). Alla luce di quanto accertato, e descritto in sede di verificazione, i volumi citati non possono considerarsi tecnici, poiché ab origine funzionali alla pregressa attività agricola ( destinati ad ospitare impianti legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dell’immobile). Il concetto di volume tecnico comprende invero ogni spazio destinato alla allocazione di impianti tecnici a servizio del manufatto e non può riferirsi a ben due piani in sopraelevazione di un edificio, per i quali è ben definita la funzione indispensabile al sistema produttivo che si svolgeva nella fabbrica, non trattandosi di una funzione meramente complementare o accessoria al resto dell’edificio.
Relativamente poi all’intervento richiesto per l’edificio A, restano da esaminare gli ulteriori motivi di diniego, con i quali si oppone la mancanza di piano attuativo.
La zona di PRG interessata dall’intervento è qualificata come “A “ – conservativa vecchio centro, sottoposta alla disciplina dell’art. 7 delle NTA che- nelle more dell’approvazione del piano particolareggiato- non consente l’edificazione in aree libere, ma solo interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 DPR 380/01 , nonchè sostituzione nel caso di insieme urbanistici chiaramente definibili, alle condizioni e limiti previsti dall’art. 7 comma 13 e con un limite volumetrico assoluto di 3 mc/mq anche in caso di maggior volume preesistente.
Si è inoltre accertato che l’area interessata dalla richiesta di permesso di costruire non rientra tra quelle soggette a piani di recupero ( cd. puntinato scuro sulla tavola di zonizzazione), ma si tratta di area conservativa. La verificazione precisa al riguardo che l’area è indicata in puntinato chiaro sulla tavola, quindi soggetta al limite dei piani esecutivi nella ipotesi di nuova edificazione. In sintesi, in tale area sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che comportano cambio di destinazione di uso, ma non la nuova costruzione legata al lotto minimo di 1000 mq, lotto minimo che come accertato dalla verificazione, non è riscontrato.
Nella specie il funzionario precisa che non si verte in tema di intervento sostitutivo, ma di mera ristrutturazione solo per il corpo A, e pertanto anche in tal caso deve ritenersi che il requisito del lotto minimo è richiesto per le sole nuove costruzioni.
Sempre con riferimento al solo edificio A, illegittimo è anche il motivo di diniego basato sulla mancanza di un piano di recupero, in quanto smentito in fatto dalla circostanza che per la zona in questione non è richiesta la previa approvazione di piano attuativo (l’area interessata non è contrassegnata con il retino scuro indicato nella tavole planimetrica di zonizzazione del PRG e quindi non è soggetta a piano di recupero); di qui l’erroneità del riferimento all’art. 9 co 2 DPR 380/01.
Infine, il diniego fa riferimento alla impossibilità di utilizzare a scopi residenziali il volume destinato a fabbricato rurale, secondo la condizione ostativa posta dall’art. 36 del regolamento edilizio. Nella sostanza, detto art. 36 fa divieto di adibire locali e pertinenze agricole a funzioni residenziali, ma ciò non potrebbe che riferirsi alle residenze in zona A, cui è impressa la destinazione conservativa -vecchio centro.
Va osservato che l’art. 36 è frutto di una modifica deliberata il 21.3.2006 dalla commissione straordinaria e non ancora in vigore al momento dell’avversato diniego: invero, a mente dell’art. 29 LR 16/2004, il Ruec è adottato dal consiglio comunale, depositato presso la sede del Comune al fine di provocare osservazioni nei 30 gg. ; scaduto il termine per le osservazioni, nei successivi 30 gg. lo stesso va approvato contestualmente alla decisione sul osservazioni, e quindi trasmesso per la pubblicazione.

Dispone il citato Articolo 29:

“1. Il Ruec è adottato dal consiglio comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali.
2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale approva il Ruec, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre in coerenza con il Puc e le Nta. Della approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia e depositata presso la casa comunale per la libera consultazione.

3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione del Puc ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al presente articolo.”

All’atto della pubblicazione, che a mente del comma 4 dell’art 29 comporta la entrata in vigore del regolamento, la domanda di permesso di costruire era pendente, atteso che l’atto impugnato risale all’agosto 2006 e la pubblicazione nella specie risulta compiuta ad ottobre 2006.

In ogni caso, anche qualora volesse considerarsi applicabile la norma al procedimento in esame, deve rilevarsi che il regolamento edilizio non potrebbe incidere, modificandole , sulle disposizioni del PRG che è fonte sovraordinata. Lo stesso articolo 29 citato sottolinea come le disposizioni del regolamento devono porsi in coerenza con il PUC e con le relative norme tecniche di attuazione. Se pertanto tali disposizioni consentono in zona A il cambio di destinazione di uso, non può con regolamento edilizio elidersi tale possibilità.

La domanda va conclusivamente accolta, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in sede di esame della domanda di cui in epigrafe.

Attesa la complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti, ivi compreso il contributo unificato e le spese di verificazione, che si liquidano come da dispositivo in favore dell’architetto Felicia Sembrano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

a) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto annulla la nota n. 8580 del 4.8.2006 del responsabile UTC con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire presentata il 17.10.2005 dai sigg. Sarnelli- Cennamo, nei sensi di cui in motivazione e salvo gli ulteriori provvedimenti della P.A.;

b) spese compensate, ivi comprese quelle relative al contributo unificato e le spese di verificazione, che si liquidano in favore dell’Architetto Felicia Sembrano in complessivi Euro 1200,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23/07/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Carlo d’Alessandro, Presidente
Dante D’Alessio, Consigliere
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II. – 14 settembre 2009, n.4961 DIRITTO URBANISTICO

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione – Presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Effetti sull’ordine di demolizione – Sospensione – Rigetto dell’istanza – Necessità di nuovo provvedimento di demolizione – Esclusione – Termini per l’esecuzione spontanea – Decorrenza. La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001. Nel sistema non è infatti rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso. La necessità di un nuovo procedimento sanzionatorio, d’altra parte, si rivelerebbe un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo. Pres. d’Alessandro, Est. Maiello – D.A.G. (avv.Schettino) c. Comune di Comiziano (avv. Papa) – TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II. – 14 settembre 2009, n.4961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4644 del 2005, proposto da:
D’Ambrosio Giuseppa, rappresentata e difesa dall’avv. Annibale Schettino ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Lomonaco n. 3 presso lo studio dell’Avv. Girardi;

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed, invero, a giudizio del Collegio, il provvedimento impugnato si inserisce con piena coerenza nella sequenza legale tipica delineata dalla disciplina di settore (art. 31 del d.p.r. 380/2001), della quale mutua integralmente il relativo contenuto precettivo.
Giusta quanto già anticipato in premessa, alla ricorrente è stata contestata – con ordine di demolizione n. 12/2004 spedito ai sensi e per gli effetti di cui al mentovato art. 31 – l’esecuzione di taluni abusi edilizi, consistenti, in sintesi, 1) nell’abbassamento del piano di posa del villino per una superficie di mq. 35 con ampliamento esterno del piano cantinato ed aumento della cubatura di circa mc. 280; 2) nella realizzazione di un corpo di fabbrica aggiunto (tettoia chiusa da tre lati di superficie pari a 83 mq. e cubatura di circa mc. 240).
Com’è noto, l’ordinamento di settore – oltre a prevedere sanzioni di tipo pecuniario e ripristinatorio – contempla, altresì, procedure volte alla regolarizzazione degli abusi oramai consumati.
Segnatamente, l’art. 36 comma 1^ del d.p.r. 380/2001 prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, …. fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Tale procedimento, già previsto dall’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed ora disciplinato dall’art. 36 D.P.R. 380/2001, è diretto, com’è noto, a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il relativo titolo abilitativo, ma sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità).
Ed è proprio di tale facoltà che si è avvalsa la ricorrente, avanzando, in data 21.7.2004 (prot.llo n. 3730), una richiesta di accertamento di conformità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del d.p.r. 380/2001, rispetto alla quale, alla scadenza del sessantesimo giorno, si formava il silenzio rigetto.
Peraltro, tale istanza veniva anche formalmente ricusata dal Comune di Comiziano (prot.llo 453 del 26.1.2005), secondo cui l’intervento realizzato determinerebbe un incremento di volumetria non consentito dalla locale disciplina urbanistica.
La suddetta scansione genera un prima rilevante conseguenza sul piano processuale: è pur vero che il silenzio serbato su un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001 per un periodo superiore ai 60 gg. assume, ai sensi dell’ultimo comma del sopra richiamato art. 36, il valore legale tipico di diniego, ciò nondimeno non può essere obliterata l’incidenza che il successivo esercizio del proprio potere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, esplica sul rapporto.
Ed, invero, tale provvedimento, cui si riconnette la dignità giuridica di atto di conferma in senso proprio, assorbe il cd. silenzio – rigetto, sostituendosi ad esso come statuizione (di contenuto negativo) che regola in via esclusiva i rapporti tra le parti.
Orbene, mette conto evidenziare che il suddetto atto di diniego non è stato impugnato, sicché, una volta consolidatosi, vale, in via definitiva, a qualificare come illecito non sanabile le opere in questione.
Occorre a questo punto soffermarsi ad analizzare le ricadute dei suddetti arresti provvedi mentali.
Pur non ignorando l’esistenza di un indirizzo ermeneutico di segno contrario, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale – già ripetutamente applicato (cfr. Tar Campania Sez. II n. 9757 del 19.10.2007, n. 8345/2007, n.10128/2004, n.816/2005) – secondo cui la validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate, con la pretesa automaticità, dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001.
Sul punto, mette conto evidenziare che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, bensì era rimasta solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
In sostanza, considerato che il procedimento di verifica della compatibilità urbanistica dell’opera avviato ad istanza di parte è un procedimento del tutto autonomo e differente dal precedente procedimento sanzionatorio avviato d’ufficio e conclusosi con l’ordinanza di demolizione dell’opera eseguita in assenza o difformità del titolo abilitativo, il Collegio ritiene che non sussista motivo per imporre all’amministrazione comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo del procedimento di accertamento di conformità urbanistica, atteso che il provvedimento di demolizione costituisce un atto vincolato a suo tempo adottato in esito ad un procedimento amministrativo sul quale non interferisce l’eventuale conclusione negativa del procedimento ad istanza di parte ex art. 36 D.P.R. 380/2001.
Un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione legislativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo (cfr. anche Tar Campania, Sezione III, n. 10369/06).
In applicazione dei suddetti principi, deve concludersi, tornando al caso in esame, che la validità e l’efficacia dell’originario titolo ingiuntivo (id est ordinanza di demolizione n. 12/2004) – anche per effetto della definizione con provvedimento negativo del procedimento di sanatoria – restano definitivamente consolidate ed il predetto provvedimento monitorio vale definitivamente a conformare la posizione del ricorrente.
In altri termini, si riespande la valenza precettiva dell’ordine di demolizione i cui effetti, quanto ai successivi sviluppi, restano direttamente governati dalla disciplina di settore (cfr. art. 31 del testo unico sull’edilizia).
Sul piano delle conseguenze, una prima possibilità è legata ad eventuali iniziative collaborative assunte dallo stesso soggetto intimato che potrebbe spontaneamente adempiere all’ordine di demolizione.
Secondo quanto già sopra anticipato, in siffatta evenienza, il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione (pari a novanta giorni) è direttamente fissato dalla legge e deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
In mancanza, e cioè nell’ipotesi di perdurante inadempienza del soggetto intimato (protratta oltre il divisato termine di legge), si innesterà su quello originario un nuovo procedimento sanzionatorio che condurrà, rispetto alle più gravi fattispecie d’abuso, all’esecuzione di misure ablatorie, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e della relativa area di sedime.
Orbene, a fronte del descritto quadro di riferimento appare condivisibile il contenuto precettivo del provvedimento impugnato che sostanzialmente riconduce nell’alveo del procedimento legale tipico le opzioni che l’ordinamento di settore riserva all’interessato.
Vale, infatti, rammentare che il Comune intimato, attraverso la determina prot.llo n. 0001878/P del 18.4.2005, si è limitato a precisare che “i tempi di ultimazione delle opere suindicate non potranno superare quelli previsti nell’ordinanza di demolizione n. 12 dell’1.6.2004 regolarmente notificata, vale a dire 90 (novanta) giorni”.
Tale provvedimento, spedito in stretta applicazione della corrispondente regola iuris (art. 31 cit.), vale a conformare la facoltà dell’interessato di adempiere spontaneamente all’ordine di demolizione in modo del tutto simmetrico a quanto prescritto dal legislatore; ed, infatti, l’esecuzione del suddetto proposito (di adempimento spontaneo dell’ordine di demolizione), nell’ambito dello stesso schema legale di riferimento, resta temporalmente confinata nell’arco di 90 giorni.
La divisata natura dell’atto, dovuto ed a contenuto vincolato, rende del tutto fuori sesto le argomentazioni censoree incentrate sul presunto difetto di motivazione, dovendo le ragioni giustificative che reggono l’avversata statuizione essere mutuate dalla stessa disciplina di riferimento.
Né è ovviamente possibile sovrapporre al suddetto tipizzato procedimento quello previsto, in via ordinaria agli art. 22 e ss del d.p.r. 380/2001, per l’esecuzione di interventi soggetti a denuncia di inizio attività (che possono essere ultimati nel più lungo termine di tre anni), trovando la fattispecie in esame, in ragione dei suoi peculiari tratti identificativi, la sua compiuta e diretta disciplina di riferimento nell’ambito del combinato disposto dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001.
Del pari, appare priva di pregio la lettura offerta dalla ricorrente del provvedimento impugnato e volta ad assegnargli un’impropria efficacia retroattiva, sì da impedire, di fatto, l’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.
Di contro, il provvedimento impugnato, pur indicando l’arco temporale per l’esecuzione dei suddetti lavori (novanta giorni), non esplicita il dies a quo che, viceversa, va individuato alla stregua della disciplina di settore.
Sul punto, e giusta quanto già ripetutamente evidenziato, il termine di 90 giorni avrebbe dovuto decorrere dal provvedimento di diniego (n. 431 del 26.1.2005, notificato il 2.2.2005) opposto dal Comune di Comiziano avverso la domanda di accertamento di conformità precedentemente presentata dal ricorrente.
E ciò è a dirsi anche a voler accreditare l’opzione ermeneutica di parte ricorrente circa la presunta valenza retroattiva del provvedimento impugnato: anche in siffatta evenienza, l’immediata e vincolante portata precettiva della disposizione di riferimento (art. 31 del d.p.r. 380/2001) varrebbe a giustificare la sostituzione del termine legale a quello diverso ( e più breve) eventualmente assegnato dall’Amministrazione (cfr. CdS n. 986 del 24.2.2003) e, quindi, la parte ricorrente avrebbe comunque mantenuto la facoltà di demolire nel termine di 90 giorni decorrente dalla notifica del suindicato provvedimento di diniego.
Senza contare che, all’udienza camerale del 7.7.2005, questa Sezione – per dissipare ogni incertezza sul dies a quo – con ordinanza n. 2079/2005, ha rimesso in termini la ricorrente, assegnandole un nuovo termine, pur sempre di 90 giorni, per eseguire le opere di demolizione.
Di contro, la sig.ra D’Ambrosio non si è avvalsa nemmeno di tale residua possibilità.
In ragione di tutto quanto finora evidenziato, e ribadito il regime che connota il provvedimento impugnato, da intendersi atto dovuto ed a contenuto vincolato, assumono carattere recessivo le residue censure che impingono in presunte violazioni delle garanzie di partecipazioni al procedimento.
Sul punto, è sufficiente osservare, in linea con il disposto di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate e contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Carlo d’Alessandro, Presidente
Dante D’Alessio, Consigliere
Umberto Maiello, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.