TAR VENETO, Sez. I – 15 settembre 2009, n. 2404 APPALTI

APPALTI – Offerta economicamente più vantaggiosa -Specificazione dei criteri di valutazione – Discrezionalità tecnico-amministrativa – Ponderazione relativa attribuita a ciascun criterio – Onere motivazionale – Art. 83 d.lgs. n. 163/2006. In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 83 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la gara un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire nell’ambito della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica: discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480). Rimane comunque ferma la necessità che l’Amministrazione aggiudicante predefinisca il peso che ciascuno degli elementi di valutazione da essa predeterminati assumerà nel giudizio finale dell’offerta tecnica, anche non necessariamente abbinandovi un punteggio determinato in modo assoluto, ma quantomeno individuando la rispettiva incidenza che il singolo parametro avrà rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a tale obbligo corrisponde un onere sul piano della motivazione del giudizio della commissione di gara, occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la composizione analitica della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione dell’offerta relativa a quella voce (così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007 n. 6683). L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione, precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato”. Pres. Borea, Est. Rocco – T. srl (avv. Manè) c. U.L.S.S. N. 15 – Cittadella – (Pd) (avv.ti Aloisi e Bozzone) – TAR VENETO, Sez. I – 15 settembre 2009, n. 2404

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2008, proposto da:
Technologic “Hologic Italia” S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Manè, con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo 3080/L,

FATTO e DIRITTO

1.1. La ricorrente, Technologic Hologic Italia S.p.a., espone che in data 5 novembre 2007 l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana” ha emesso un bando di gara avente per oggetto la fornitura di apparecchiature radiologiche per alcune Aziende Sanitarie dell’Area Vasta di Padova, suddivise in più lotti (cfr. doc. 5 di parte ricorrente)
Il lotto 2 aveva per oggetto la fornitura di tre mammografi digitali. (cfr. ibidem, doc. 4).
Technologic Hologic ha presentato la propria offerta limitatamente a tale lotto.
La Commissione di gara, riunitasi nei giorni 3 e 10 giugno 2008 (cfr. ibidem, doc.ti 1a e 1b), ha preso atto in quest’ultima seduta che la Commissione Tecnica appositamente costituita non aveva riconosciuto all’offerta di Technologic Hologic il punteggio minimo di 22/40 stabilito per il progetto minimo dalla lex specialis di gara, e ne ha pertanto disposto l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
In conseguenza di ciò, non è stata aperta la busta recante l’offerta economica presentata dall’attuale ricorrente.
Nella successiva seduta del 16 giugno 2008 la stessa Commissione ha provvisoriamente aggiudicato il lotto di cui trattasi alla Siemens S.p.a. per un importo di € 1.340.900,00.- attribuendo alla relativa offerta complessivi punti 100.
Technologic Hologic precisa che il proprio rappresentante presente a tale seduta della Commissione si è opposto a tale aggiudicazione, formulando osservazioni in ordine alle modalità con le quali erano state espletate le visite all’apparecchio offerto dalla ricorrente medesima.
Technologic Hologic evidenzia in tal senso, anche a pag. 3 e ss. dell’atto introduttivo del presente giudizio, che la Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche si era recata presso centri ospedalieri ove erano in funzione ed operativi i mammografi offerti dalle altre imprese partecipanti, mentre per quanto attiene all’apparecchio offerto dalla medesima ricorrente la Commissione avrebbe operato “in maniera del tutto diversa ed extra procedimentale” (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio): ossia alcuni membri della Commissione stessa, anzichè recarsi nei centri indicati a suo tempo da Technologic Hologic o richiedere una visita concordata al fine di verificare “sul campo” l’operatività, la funzionalità e le varie procedure del sistema di stereotassi si sarebbero recato ad una manifestazione congressuale tenutasi a Vienna (la Wiien E.C.R. – Congresso Europeo di Radiologia di Vienna: cfr. il relativo calendario, comprensivo pure degli eventi ivi organizzati dal gruppo cui fa capo l’attuale ricorrente in htpp://congresscalendar.ecr.org/files/563/1_1196158706.pdf).
In tale occasione. i membri della Commissione avrebbero quindi presenziato ad una dimostrazione avente ad oggetto la sola funzionalità generica del sistema proposto, senza pertanto assistere ad una procedura “in vivo” e nemmeno “in vitro”.
La presentazione viennese sarebbe durata soltanto 15 minuti, e ad avviso della ricorrente in tale ridotto lasso di tempo la Commissione non avrebbe potuto percepire i meccanismi tecnici e la procedura d’impiego dell’apparecchio.
La ricorrente, oltre al rilievo della brevità e sommarietà della visita, afferma che i membri della Commissione sarebbero pure incorsi nell’errore di ritenere necessaria la presenza di almeno due persone per attivare la procedura di stereotassi.
Sempre secondo la ricorrente i membri della Commissione neppure sarebbero stati messi in grado di comprendere in modo corretto la reale potenzialità del sistema; posto che non avrebbero assistito ad una vera e propria prova di applicazione dello stesso “sul campo”.
La ricorrente soggiunge pure che la presentazione del sistema, avvenuta a Vienna in lingua inglese, è stata accompagnata da una traduzione simultanea improvvisata sul posto, non professionale, e quindi inidonea a far comprendere le caratteristiche e il funzionamento del prodotto.
Sempre in sede di seduta dd. 16 giugno 2008 il rappresentante di Technologic Hologic ha evidenziato che ben 3000 mammografi del tipo offerto dalla stessa Società sarebbero stati già installati nel mondo, e che 500 di essi sarebbero dotati di dispositivo di stereotassi.
Lo stesso rappresentante ha proseguito il proprio intervento rimarcando a verbale che la Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche si sarebbe recata nei centri ospedalieri appositamente attrezzati per visionare il funzionamento degli apparecchi offerti dalle altre imprese concorrenti, nel mentre, nonostante i ripetuti inviti formulati da Technologic Hologic, si sarebbe astenuta dal fare altrettanto, omettendo in tal modo di verificare “sul campo” la funzionalità e la procedura operativa del sistema di stereotassi applicato ai mammografi da essa offerti.
Sempre secondo il rappresentante di Technologic Hologic, la Commissione avrebbe avuto a disposizione le referenze presentate in sede di offerta dalla medesima impresa (cfr. ibidem, doc. 6), dalla cui lettura emergerebbe la sussistenza di 300 installazioni di consimili apparecchi in Italia, di cui ben 26 in Italia con sistema stereotassico.
In data 1 luglio 2008 l’Azienda U.L.S.S. 15 ha comunicato a Technologic Hologic che con deliberazione del proprio Direttore Generale n. 568 dd. 26 giugno 2008 era stata disposta l’aggiudicazione definitiva del lotto di cui trattasi a favore di Siemens.
Il Patrocinio dell’attuale ricorrente ha indirizzato in data 11 luglio 2008 una nota nella quale ha riassunto le doglianze già formulate dal rappresentante della medesima Società in sede di gara (cfr. ibidem, doc. 7).
A tale nota ha fatto quindi seguito un’ulteriore missiva dello stesso patrocinio dd. 15 luglio 2008, recante l’invito a visionare il sistema di stereotassi attivato con apparecchi Technologic Hologic presso i vicini centri di Feltre (Belluno) e di Adria (Rovigo) (cfr. ibidem, doc. 8).
L’U.L.S.S. non ha dato riscontro a tali note di Technologic Hologic, la quale – viceversa – afferma che ove essa non fosse stata esclusa dal procedimento la propria offerta (cfr. ibidem, doc. 9) sarebbe stata certamente risultata vincitrice della gara in questione.
Technologic Hologic evidenzia, infatti, che l’importo della propria offerta economica ammontava ad € 902.000,00.-, IVA esclusa, mentre – come si è visto innanzi – l’offerta di Siemens ammontava a ben € 1.340.000,00.-: e, poiché a’ sensi dell’art. 7 del bando di gara al prezzo più basso venivano riconosciuti punti 60, la medesima ricorrente ne deduce che, ove la busta contente la propria offerta economica fosse stata aperta, essa sarebbe risultata sicuramente aggiudicataria.
La ricorrente produce pure agli atti di causa una dichiarazione resa dalla società statunitense Hologic, produttrice del sistema da essa offerto nella gara di cui trattasi e nella quale si afferma – tra l’altro – che il sistema medesimo, ossia lo StereoLoc, “con le oltre sue 1000 installazioni in tutto il mondo”, sarebbe “la più diffusa piattaforma per le biopsie stereotassiche verticali”;e si riserva di produrre al riguardo una traduzione asseverata (cfr. ibidem, doc. 14: “To whom it may concern. Hereby we declare: With more than 1000 installations worldwide, Hologic StereolLoc is the most common platform for upright stereostatic biopsy”).

1.2.1. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Technologic Hologic chiede l’annullamento dei verbali di gara dd. 3 gennaio .2008, 10 giugno 2008 e 16 giugno 2008, inerenti la gara per la fornitura di mammografi digitali, limitatamente a quanto previsto nel lotto n. 2 del bando di gara; nonché della deliberazione del Direttore Generale della medesima Azienda n. 568 dd. 26 giugno 2008 n. 568 recante l’aggiudicazione del lotto anzidetto alla Siemens S.p.a., nonché del bando di gara dd. 5 novembre 2007 e del conseguente disciplinare di gara e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
La ricorrente chiede – altresì – il risarcimento del danno conseguente agli atti da essa impugnati.

1.2.2. Con un primo ordine di censure Technologic Hologic deduce l’avvenuta violazione dell’art. 83, commi 2 e 3, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 per genericità dei criteri di aggiudicazione fissati negli atti di indizione della gara, violazione dei principi di trasparenza, di legalità e di correttezza dell’azione amministrativa e degli artt. 1, 2 e 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per omessa o carente o erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione delle offerte, omessa determinazione di opportuni sottoparametri, perplessità e difetto assoluto o insufficienza di motivazione.
La ricorrente evidenzia in tal senso che l’impugnato bando di gara impugnato, alla sezione IV, § 2.1 pag. 4, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, contempla l’applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
L’art. 7 di quest’ultimo dispone, a sua volta, che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia valutata sulla base dei seguenti criteri: progetto tecnico, massimo punti 40; prezzo, massimo punti 60.
Contestualmente ivi si individua una griglia di valutazione dei diversi elementi tecnici e qualitativi del prodotto tra i quali ripartire il predetto punteggio massimo di 40/100, suddividendolo a sua volta in quattro elementi quali, ossia valore tecnico delle apparecchiature (max. punti 18) funzionalità tecnica e gestionale (max. punti 17) installazione in ambito comunitario (max. punti 3) e assistenza tecnica (max. punti 2).
Ad avviso della ricorrente, il disciplinare di gara si sarebbe peraltro limitato ad indicare genericamente tali quattro elementi, prevedendo per ciascuno di essi un “range” di valutazione che parte da zero fino ad un determinato voto massimo, e senza quindi specificare, per ciascun singolo elemento, i parametri che portano ad ottenere una valutazione numerica piuttosto che un’altra.
Tale mancanza di parametri, ad avviso della ricorrente, impedirebbe di individuare il percorso logico sotteso a ciascuna votazione e si porrebbe come evidente violazione di legge.
A tale proposito la ricorrente invoca, quale esempio, il criterio del valore tecnico della apparecchiatura, a cui viene attribuito un punteggio complessivo massimo di 18 ma senza alcuna predefinizione delle intrinseche caratteristiche tecniche dei singoli componenti del mammografo (quali l’unità mammografica, il generatore, il detettore, il tubo RX ed altri elementi), ivi comprese le caratteristiche tecniche del dispositivo di stereotassi.
In altri termini – ad avviso della ricorrente – la valutazione numerica finale, quale essa sia, non consentirebbe al partecipante alla gara di conoscere i motivi, tecnici e logici, che hanno portato la commissione giudicatrice a concludere per quella determinata valutazione, la quale – all’evidenza – dovrebbe risultare dalla somma aritmetica delle votazioni delle caratteristiche intrinseche del prodotto, singolarmente intese.
La ricorrente censura in particolare la mancata individuazione dei parametri relativi ai vari elementi di settore soprattutto per quanto attiene ai criteri relativi alla funzionalità clinica e gestionale, posto che non sarebbe dato di evincere nella specie quali siano gli elementi che compongono, tra loro, il concetto di funzionalità tecnica, e quale valore sia stato ad essi attribuito.
Sempre in tal senso, la ricorrente rimarca pure che non sarebbero stati forniti i parametri distintivi tra il mammografo. inteso in senso unitario come prodotto complessivo ed i suoi dispositivi accessori, quali il sistema stereotassi e il dispositivo di aiuto alla diagnosi R2 CAD, così come richiesti ed offerti nella gara.
In buona sostanza, secondo la tesi della ricorrente, la griglia di valutazione contenuta nell’art. 7 del disciplinare di gara non potrebbe essere considerata un elemento di riferimento in grado di integrare le ragioni giustificatrici dei vari punteggi attribuiti alle offerte presentate dai diversi concorrenti, in quanto recante la mera individuazione degli elementi caratteristici e necessitandi del prodotto in punto qualità, senza specificare, per ogni singola voce, i differenti e graduati parametri quantitativi da correlarsi a determinati punteggi.
Secondo la ricorrente, tali gravi carenze della lex specialis di gara non sarebbero state ovviate dalla Commissione giudicatrice al momento della presa in visione delle diverse offerte.
La ricorrente rimarca che dalla lettura del verbale di gara n. 1 dd. 14 gennaio 2008 della Commissione costituita per l’esame delle offerte tecniche (cfr. ibidem, doc. 10) consta che la Commissione stessa si è limitata a pedissequamente richiamare quanto stabilito dall’art. 7 del disciplinare di gara astenendosi sia dall’integrare con ulteriori sottoparametri matematici i singoli elementi della fornitura, sia da qualsivoglia specificazione concettuale del contenuto del progetto tecnico.; e rimarca pure che dalla lettura del susseguente verbale di gara n. 7, pagg. 4 e 5, della stessa Commissione risulta che quest’ultima ha valutato i mammografi digitali formulando direttamente i propri apprezzamenti relativi alle apparecchiature offerte da tutti i concorrenti mediante giudizi comparativi sul valore tecnico delle apparecchiature (A 1) espressi con un punteggio finale matematico che di per sé non consentirebbe di verificare il procedimento logico e valutativo seguito dalla Commissione medesima.
La Stessa Commissione, poi, ha contestualmente espresso sulla funzionalità clinica e gestionale dei prodotti offerti (A2) viene una valutazione generale per tutti i sistemi di primo livello: e – rimarca sempre la ricorrente – se per l’apparecchio offerto da Technologic Hologic è ivi rintracciabile un’esplicita valutazione di merito, a nessuna delle concorrenti – ivi compresa la Technologic Hologic – sarebbe stato attribuito un punteggio segnatamente relativo alla funzionalità clinica e a quella gestionale, ovvero – come detto innanzi – valutativo dell’unità mammografo inteso come prodotto complessivo ed unitario, nonché dei suoi dispositivi accessori.
La ricorrente richiama a conforto della propria tesi l’indirizzo della giurisprudenza che richiede, per ogni valutazione comparativa da parte delle commissioni di gara, il supporto di un’idonea motivazione (cfr., ad es., T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 30 maggio 2006 n. 324 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10 gennaio 2006 n. 38), nonché T.A.R. Marche, 10 novembre 2006 n. 1133 laddove si afferma che “nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle qualità tecniche e funzionali dei beni e dei servizi proposti dai partecipanti alla selezione può essere considerata correttamente effettuata mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico, solo allorquando nel bando di gara o da parte dello stesso organo di valutazione, siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati con l’individuazione del punteggio minino e massimo, attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta, per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico – qualitativo precostituito in grado – di per sé – di dimostrare la logica e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria”.
Sempre in tal senso, la ricorrente richiama pure Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 1998 n. 300, T.A.R. Puglia, Sez. I, 27 febbraio 2002 n. 1106, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 novembre 2003 n. 4916, T.A.R. Lazio e T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 20 marzo 2003, n. 1051, per la quale ultima “è espressamente e logicamente richiesta l’esistenza di parametri di valutazione e di differenziazione della qualità delle offerte sufficientemente specificati dalla normativa di gara o che siano facilmente da essa individuabili per consentire di ripercorre l’iter valutativo della Commissione: tuttavia, ove i profili oggetto di valutazione risultino estremamente articolati e complessi, la ponderazione degli elementi deve avvenire o mediante sistemi o parametri di tipo matematico, o, in alternativa, necessariamente e comunque attraverso l’esternazione di una motivazione logica (e non esclusivamente numerica) sulla qualità delle offerte in comparazione”.

1.2.3. Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di motivazione, con contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, per manifesta illogicità della stessa, per erroneità dei presupposti di fatto e per incoerenza nella procedura valutativa.
La ricorrente afferma che la Commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica si è recata a visionare gli apparecchi offerti dalle varie imprese concorrenti presso i centri attrezzati indicati dalle imprese medesime e che, peraltro, mentre per quanto attiene alle concorrenti GE MedicaI System e Siemens la Commissione avrebbe provveduto a visionare i prodotti rispettivamente offerti in un ambito ospedaliero (cfr. verbale dd. 10 aprile 2008, ibidem, doc. 12), diversamente sarebbe avvenuto per l’offerta di Technologic Hologic.
La ricorrente riferisce infatti che il proprio sistema di stereotassi del sarebbe stato visionato presso il proprio allestito in occasione del Congresso Europeo di Radiologia tenutosi a Vienna in data 7 febbraio 2008 e, pertanto, non in ambito di esercizio clinico.
Technologic Hologic reputa pertanto che la presa visione del sistema stesso sarebbe stata “anomala e non coerente con quanto effettuato in precedenza con le società concorrenti. Alcuni membri della commissione giudicatrice visionarono il sistema de quo in maniera frettolosa – pochi minuti – in uno stand commerciale, senza potere valutare la funzionalità del prodotto in esercizio clinico e percependo una realtà del tutto erronea. Tale condotta esaminatrice risulta essere incomprensibile ed incoerente e abnorme per plurime ragioni: 1) non è possibile valutare la funzionalità o meno di un’apparecchiatura medica se non in ambito clinico ed operativo; la Commissione avrebbe dovuto, come per le altre concorrenti, recarsi in un presidio ospedaliero e non limitarsi ad una presa visione frettolosa presso uno stand commerciale. 2) Non è possibile attribuire punteggi valutativi ad una apparecchiatura – campione non in funzione ed esposta per soli fini commerciali e, comunque, non operativa sul campo. 3) Per motivi di “par condicio” si debbono valutare i prodotti oggetto di offerta nelle medesime situazioni. nelle medesime condizioni e senza discriminare uno dei concorrenti (cfr. pagg. 11 e 12 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
La ricorrente, a conferma della fondatezza di tale ordine di censure, evidenzia la circostanza che la Commissione di gara, in sede di valutazione del lotto 1 dello stesso bando di gara, pag. 4 del verbale n. 7 del 17 aprile 2008, ha escluso l’offerta ivi presentata dalla stessa Siemens proprio in quanto non era stato possibile valutare l’apparecchiatura proposta in esercizio clinico e con tutte le funzioni disponibili, e rimarca quindi che anche nel proprio caso non sarebbe stato possibile valutare l’apparecchiatura per le indagini di secondo livello, rappresentate dall’approfondimento diagnostico con eventuale biopsia istologica/citologica in ambiente clinico.

1.2.4. Con un terzo ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere per omessa e erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione delle offerte, perplessità, difetto assoluto o insufficienza di motivazione, nonché manifesta contraddittorietà in atti della procedura.
Technologic Hologic rileva che a pag. 5 del processo verbale n. 7della seduta dd. 17 aprile 2008 della Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche si legge che “gli aspetti meccanici e funzionali e gestionali del sistema di stereotassi determinano, per gli esami di secondo livello, un limite alla funzionalità complessiva della attrezzatura che si ritiene nella fattispecie insuperabile, stante anche l’attuale organizzazione dell’attività delle unità operative preposte all’esecuzione dell’indagine” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente) .
Secondo la ricorrente, “tale astrusa ed incomprensibile motivazione” dovrebbe “essere interpretata alla luce di quanto valutato dalla (stessa) Commissione con verbale n. 6 del 10 aprile 2008 cfr. ibidem, doc. 12), laddove a sua volta si legge che: “la struttura meccanica da installare sul mammografo è risultata pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti, difficilmente inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione”.
La ricorrente ribadisce in tal senso che la percezione del1a Commissione deriverebbe esclusivamente da una visita breve e non pertinente, quale quella effettuata nel corso dell’anzidetto convegno medico-scientifico di Vienna, e reputa – altresì – del tutto incomprensibili le risultanze cui è pervenuta la Commissione medesima laddove avrebbe inteso la necessità di almeno due persone per eseguire la procedura stereotassica mediante l’apparecchio in questione.
Da tale errore di valutazione sarebbe pertanto discesa, ad avviso della ricorrente, la scelta di non adottare il sistema proposto da Technologic Hologic, “stante anche l’attuale organizzazione dell’‘attività delle unità operative preposte all’esecuzione dell’indagine” (cfr. ibidem): scelta eloquentemente comprovata dall’avvenuta attribuzione all’apparecchio proposto da Technologic Hologic, in punto “funzionalità”, di soli 4 punti rispetto al punteggio massimo di 17 previsto al riguardo, con conseguentemente mancato raggiungimento del punteggio minimo di qualità di 24/40.
La ricorrente, a tale riguardo, afferma pure che le erronee convinzioni della Commissione sarebbero state puntualmente smentite dalla dichiarazione sottoscritta dal Vice Presidente della Società statunitense Hologic in data 22 luglio 2008 (cfr. doc. 14 cit. di parte ricorrente: “To whom may concern. Hereby we declare … 2. Hologic StereoLoc is light (22lbs – 9,9 Kg.) and user friendly. Only one technologist is needed for biopsy procedures. …”).

1.2.5. Con un quarto ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere per omessa ed erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione delle offerte, perplessità, difetto assoluto o insufficienza di motivazione, nonché manifesta contraddittorietà in atti della procedura.
Ad avviso della ricorrente, la Commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica sarebbe incorsa in un altro macroscopico errore di valutazione in ordine alla valutazione della componente di giudizio “installazione in ambito comunitario (A3)”.
In tal senso, Technologic Hologic rileva che a pag. 15 del verbale n. 7 della seduta dd. 17 aprile 2008 di tale Commissione si legge che “l’installato dichiarato da Siemens è nettamente superiore ai concorrenti” (cfr. doc. 11 di parte ricorrente): assunto, questo, dal quale è conseguita l’attribuzione a beneficio della medesima Siemens del punteggio massimo di 3 al riguardo previsto dal disciplinare di gara.
La medesima Commissione ha, viceversa, attribuito al riguardo a Technologic Hologic un solo punto, e in relazione a ciò nel verbale n. 5 della seduta dd. 6 marzo 2008, pag. 9, l’organo giudicante afferma che l’attuale ricorrente avrebbe installato in Italia 21 sistemi di tale tipo.
A tale proposito la ricorrente rimarca che la lex specialis di gara indicava come criterio di valutazione l’installazione in ambito comunitario e non solamente italiano, e che la Commissione avrebbe comunque omesso di valutare la scheda tecnica prodotta in sede di gara da Technologic Hologic (cfr. ibidem, doc. 6), laddove erano state puntualmente evidenziate le principali referenze del gruppo in Europa, ammontanti a quel tempo a 300 apparecchi installati contro i 220 indicati da Siemens, nonché due elenchi indicanti gli apparecchi venduti in Italia, tra i quali uno specificamente dotato di sistema stereotassico.
In forza di tali elementi Technologic Hologic reputa quindi che ad essa, e non già a Siemens, doveva essere attribuito il punteggio massimo di 3.

12.6. Con un ultimo ordine di censure la ricorrente deduce ulteriore eccesso di potere in relazione alla violazione dell’art. 53, lett. a) della direttiva 2004/18 CE, la violazione dei principi di buona e corretta amministrazione finalizzata al miglior risultato per la Pubblica Amministrazione sia in termini di costi che in termini di qualità, nonché l’avvenuta violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa discendenti dall’art. 97 Cost.
La ricorrente rileva in tal senso che l’Amministrazione intimata .A. aggiudica la fornitura ad una concorrente che avrebbe proposto l’acquisto del prodotto qualitativamente inferiore ed a un prezzo economicamente superiore.
In tal senso, la medesima ricorrente evidenzia che in forza della lex specialis il lotto n. 2 aveva come base di asta l’importo di € 1.650.000,00.- e che Siemens si è aggiudicata il lotto medesimo con un’offerta pari ad per € 1.340.900,00.-, ben più onerosa per l’Amministrazione rispetto all’importo di € 902.000,00.- richiesto da Technologic Hologic: e, pertanto, non potrebbe nella specie ritenersi economicamente vantaggioso per l’Amministrazione intimata corrispondere un prezzo superiore per acquisire le prestazioni di un prodotto tecnologicamente identico a quello presentato dai concorrenti.
La ricorrente afferma che dalla lettura delle valutazioni della Commissione predetta sulle qualità tecniche delle apparecchiature offerte (cfr. ibidem, doc. 11), risulterebbe infatti che gli apparecchi Technologic Hologic e Siemens avrebbero le stesse caratteristiche e si distinguerebbero soltanto per dettagli tecnici, peraltro neppure valutati e comparati dalla Commissione medesima.

2. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padiovana”, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

3. Si è parimenti costituita in giudizio la contro interessata Siemens, rassegnando analoghe conclusioni.

4. Alla pubblica udienza del 28 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va respinto.

5.2. Come si è visto innanzi, con il primo ordine di censure la ricorrente ha dedotto la genericità dei criteri di aggiudicazione contemplati dalla lex specialis della gara, non essendo stati a suo dire ivi specificati, per ogni singolo elemento di valutazione dell’offerta tecnica, “i parametri che portano ad ottenere una valutazione numerica piuttosto che un’altra”.
In particolare, secondo la prospettazione di Technologic hologic, la valutazione numerica finale attribuita dalla Commissione tecnica a ciascun concorrente non consentirebbe a questi di conoscere i motivi “tecnici e logici” che hanno materialmente indotto la decisione della Commissione, posto che la griglia di valutazione contenuta dall’art.7 del disciplinare di gara non sarebbe, di per sé, idonea ad “integrare le ragioni giustificatrici dei vari punteggi attribuiti alle offerte presentate dai diversi concorrenti” in quanto “non specifica, per ogni singola voce, i differenti e graduati parametri quantitativi da correlarsi a determinati punteggi”.
Il Collegio, per parte propria, richiama innanzitutto l’art. 7 del disciplinare di gara, laddove per la valutazione della componente tecnica dell’offerta vengono individuati i seguenti elementi: il valore tecnico delle apparecchiature (max punti 18); la funzionalità clinica e gestionale (max punti 17); le installazioni in ambito comunitario (max punti 3), l’assistenza tecnica e la formazione del personale (max punti 2).
Dalla lettura dell’articolo anzidetto emerge, quindi, che i criteri di valutazione sono stati individuati con ineludibile chiarezza dall’Amministrazione procedente, e che per ciascuno di essi è stato altrettanto puntualmente stabilito il massimale del punteggio numerico attribuibile.
E’ ben noto che nei procedimenti di scelta del contraente contraddistinti – come nel caso di specie – dall’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione fonda la propria scelta non solo sull’entità del prezzo offerto, ma conferisce rilievo ad una pluralità di elementi, pur variabili in relazione allo specifico oggetto della gara, ma comunque da essa valutabili discrezionalmente nei limiti imposti dalla legge o sindacabili, in via generale, dal giudice amministrativo nell’ambito delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001 n. 192).
In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 83 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la gara un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire nell’ambito della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica: discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480).
Rimane comunque ferma la necessità che l’Amministrazione aggiudicante predefinisca il peso che ciascuno degli elementi di valutazione da essa predeterminati assumerà nel giudizio finale dell’offerta tecnica, anche non necessariamente abbinandovi un punteggio determinato in modo assoluto, ma quantomeno individuando la rispettiva incidenza che il singolo parametro avrà rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a tale obbligo corrisponde un onere sul piano della motivazione del giudizio della commissione di gara, occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la composizione analitica della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione dell’offerta relativa a quella voce (così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007 n. 6683).
L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione, precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato”.
I surriportati elementi di valutazione fissati dall’art. 7 del disciplinare di gara risultano logici, compiuti ed esaustivi, e hanno consentito alla Commissione formata per la valutazione dell’offerta economica di espletare il proprio compito pervenendo ad un giudizio finale altrettanto logico, compiuto ed esaustivo.
Il Collegio a tale riguardo reputa corretto l’assunto della difesa della controinteressata secondo il quale “cosa completamente diversa” dalla fissazione dei criteri di aggiudicazione da parte della lex specialis della gara è invece la pretesa di ciascuna impresa concorrente di individuare il percorso logico compiuto dalla Commissione giudicatrice nell’assegnazione dei punteggi relativi a ciascuna delle voci di valutazione: tale percorso, infatti, risulta individuato dalle motivazioni che assistono l’attribuzione dei relativi punteggi.
Tali motivazioni – a loro volta parimenti sindacabili da questo giudice sotto il profilo dell’eccesso di potere nella loro intrinseca logicità, compiutezza ed esaustività – sono state puntualmente rese, nel caso di specie, e risultano immuni da qualsivoglia vizio.
Nel verbale della seduta della Commissione predetta tenutasi in data 20 maggio 2008 (cfr. doc. 10 della parte contro interessata) si legge, infatti, per quanto segnatamente attiene al Lotto 2, “Valore tecnico delle apparecchiature”, quanto segue: “Tutte le ditte presentano genertori ad alta frequenza con potenza di 5 kW. Il generatore di GE offre buon range di variabilità dei kV (22-49 kVp); Siemens offre un generatore con maggiore capacità di mAs sul tubo radiogeno. Per quanto concerne le tecniche di lavoro manuali e automatiche con controllo della esposizione tutte le ditte offrono questa possibilità. I sistemi di esposizione automatica proposti da Siemens e Technologic si basano sullo spessore della mammella in compressione e/o sulla entità della forza di compressione applicata. GE offre il sistema di esposizione automatico che consente di selezionare la combinazione dei parametri radiologici sulla base della densità radiologica del tessuto mammario, determinata da una pre-esposizione. Per la sorgente radiogena, tutte le ditte presentano anodo rotante e fuochi di dimensioni 0.1 e 0.3 mm. Rispondenti alle norme NEMA e IEC. GE e Siemens offrono un’apparecchiatura dotata di tubo radiogeno ad anodo rotante a doppia vista: Mo/W nel caso di Siemens e MO/RH nel caso di GE, con quattro fuochi (2 per ogni pista per GE e 2 fuochi polarizzati per Siemens). La ditta Technologic, invece, offre il tubo radiogeno con unica pista al W. L’anodo del tubo proposto da GE ha una capacità termica di 360 kHU, quello di Technologic di 300 kHU e quello di Siemens di 162 kHU. La ditta Technologic offre due filtri in Argento e Rodio, mentre Siemens e GE presentano un numero elevato di combinazioni tra diversi filtri: Mo, Rh, W per Siemens, e MO, RH e BE per GE. … Tutti i mammografi sono dotati di dispositivi di ingrandimento: la ditta Technologic presenta kit dedicato con fattore di ingrandimento pari x1,8, mentre GE e Siemens presentano kit con due fattori di ingrandimento, pari a x1,5 e x1,8. … La consolle di acquisizione immagini dei sistemi proposti da Technologic e GE utilizzano un sistema operativo di tipo Solarix mentre Siemens usa un sistema operativo basato su Windows. Le ditte presentano monitor di acquisizione di dimensioni adeguate ed un’ampia capacità di memoria. Nella workstation di lavoro, le ditte propongono monitors da 5 MP ed un’adeguata dotazione di software di post-processing. Le ditte offrono, oltre ai due monitors da 5 MP, un terzo monitor per visualizzare le immagini provenienti da altre modalità, dando possibilità di realizzare un esame completo e di gestire la Worklist. GE e Siemens offrono la possibilità di elaborare le immagini di MR e/o altre modalità. Tutti i sistemi presentano la possibilità di collegamento al sistema RIS/PACS aziendale e una dotazione di protocolli DICOM adeguata. … I sistemi mammografici presentati sono tutti predisposti per il sistema stereotassico. Tutte le Ditte dispongono di un dispositivo con angolazioni stereotassiche + 15°, Siemens presenta angolsazioni stereotassiche + 10°. La stereotassi di Technologic non è completamente integrata al sistea, in quanto articolata con sistema a parte comprensivo anche di PC dedicato alla sua gestione”.
La Commissione, “tenuto conto dei progetti tecnici” dei diversi apparecchi offerti dalle imprese e a loro volta dettagliatamente esposti nei precedenti verbali redatti dalla Commissione medesima, “delle visite presso i siti di installazione e delle valutazioni sovraesposte”, ha quindi attribuito a Siemens e a GE 18 punti, e a Technologic Hologic 14 punti.
Dalla lettura di quanto sopra risulta ben evidente un apprezzamento sostanzialmente paritario dei vari profili qualitativi evidenziati dalle offerte Siemens e Ge, nel mentre il minor punteggio attribuito all’offerta Technologic Hologic ben si giustifica con la valutazione della mancata completezza dell’integrazione della stereotassi nel sistema offerto, nonché per l’unicità della pista del tubo radiogeno e per la minor disponibilità di filtri.
Per quanto attiene all’elemento della “Funzionalità climica e gestionale”, nel medesimo verbale la Commissione reputa “buona e facile per tutti i sistemi l’utilizzazione per esami di primo livello. Adeguti i ritmi di lavoro. Buone per tutte le apparecchiature le immagini ottenute, salvo qualche rumorosità di fondo da segnalare per il sistema Technologic. Siemens e GE presentano stereotassi integrate nella macchina, facili da utilizzare per esami di secondo livello. Per Technologic, invece, gli aspetti meccanici, funzionale e gestionali del sistema di stereotassi determinano, per gli esami di secondo livello, un limite alla funzionalità complessiva dell’apparecchiatura, che si ritiene nella fattispecie insuperabile, stante anche l’attuale organizzazione dell’attività delle Unità Operative preposte all’esecuzione dell’indagine”.
Relativamente a tale elemento di valutazione Siemens e GE hanno pertanto ottenuto 17 punti a fronte dei soli 4 attribuiti a Technologic Hologic.
Risulta ben evidente, nel brano del verbale testè riportato, la motivazione di tale risultato: l’offerta di Technologic Hologic sconta, ancora una volta, la mancata completezza dell’integrazione della stereotassi nel sistema, e la relativa circostanza determina una valutazione non positiva da parte della Commissione proprio in relazione all’impatto prevedibilmente non positivo della modalità di funzionamento dell’apparecchio nella metodologia di lavoro attualmente applicata nelle Unità operative destinatarie della frnitura oggetto della presente gara.
Per l’elemento di giudizio costituito dalle “Installazioni in ambito comunitario”, dalla lettura del verbale consta l’avvenuta attribuzione di 3 punti a Siemens e di un punto sia a GE che a Technologic Hologic in relazione alla circostanza che “l’installato dichiarato da Siemens è nettamente superiore” rispetto a quello delle altre du imprese, nel mentre per quanto concerne all’ultimo elemento, relativo all’ “Assistenza tecnica e formazione del personale”, sono stati attribuiti 2 punti a tutte e tre le imprese, in quanto “le proposte di assistenza tecnica e formazione del personale possono ritenersi adeguate per tutte le Ditte”.
Conclusivamente, avendo l’offerta tecnica di Technologic Hologic conseguito un punteggio di 21/40, ossia 14+4+1+2/40 = 21/40 e, quindi, inferiore alla soglia minimale di 24/40 fissata dalla lex specialis della gara, la stessa è stata esclusa dal procedimento di scelta del contraente.
Per tutto quanto sopra, risulta con ogni evidenza che nel processo verbale testè riassunto è stata data ampia contezza delle motivazioni che hanno assistito la Commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica nell’attribuzione dei vari punteggi.
Va anche rimarcato che l’esaustività degli elementi di valutazione individuati dalla stessa lex specialis di gara escludeva, di per sé, la necessità di integrare nell’ambito di quest’ultima gli elementi medesimi con altri sub-parametri.
A maggior ragione, poi, tale integrazione doveva reputarsi già a quel tempo preclusa alla Commissione giudicatrice della gara.
Il Collegio, a tale ultimo riguardo, non sottace che all’epoca dei fatti di causa era vigente l’originario testo dell’art. 83, comma 4, del D.L.vo 163 del 2006, in forza del quale – e segnatamente dell’ultimo periodo del comma stesso – “la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.
La disposizione testè riportata è stata ora abrogata per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. u) del D.L.vo 11 settembre 2008 n. 152 anche – e soprattutto – in accoglimento di vari rilievi comunitari che ne avevano denunciato la sostanziale sua difformità dal testo dell’art. 53 della direttiva 2004/18/CE, il quale ultimo non reca – invero – la previsione di tale potere per l’organo giudicante della gara.
Il Collegio non sottace l’esistenza di pronunce giudiziali che, per quanto segnatamente attiene all’epoca antecedente all’entrata in vigore della testè riferita novella del settembre del 2008, affermano “la cogenza dell’obbligo in capo alla Commissione di predisporre i divisati criteri motivazionali”, e ciò sulla base del “chiaro disposto” normativo a quel momento vigente (cfr., ad es., T.A.R. Piemomte, Sez. I, 14 gennaio 2009 n. 82), ma reputa di aderire all’orientamento opposto, in forza del quale già secondo l’originario testo dell’art. 83, comma 4, del codice del contratti la lex specialis di gara doveva indicare eventuali sottocriteri di valutazione, essendo devoluta a quel tempo alla competenza della Commissione di gara un’attività meramente interpretativa al riguardo (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2188 e, quanto mai puntualmente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 dicembre 2008 n. 10913).

5.3. Con il secondo ordine di censure la ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, eccesso di potere per illogicità della condotta della Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica in considerazione della circostanza che la stessa non avrebbe operato allo stesso modo nella valutazione delle apparecchiature proposte dalle imprese concorrenti, ed in particolare avrebbe visionato gli apparecchi offerti da Siemens e da GE in un ambito ospedaliero, nel mentre l’apparecchio offerto da Technologic Hologic sarebbe stato visionato presso uno stand fieristico, con conseguente vizio della valutazione determinato dall’impossibilità di verificare ivi la piena funzionalità dell’apparecchio medesimo.
L’esame degli atti di causa induce, peraltro, ad una ricostruzione di quanto avvenuto in termini sensibilmente diversi rispetto all’esposizione della ricorrente.
Nel verbale n. 1 dd. 14 gennaio 2008 la Commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica si è determinata nel senso di chiedere alle imprese concorrenti “un elenco dei siti di installazione delle apparecchiature proposte, possibilmente vicini alla provincia di Padova, al fine di programmare quanto prima eventuali visite per visionare le apparecchiature in esercizio clinico” (cfr. doc. 10 di parte ricorrente).
In conseguenza di ciò, con nota Prot.n. 7138 dd. 23 gennaio 2008 l’Azienda U.L.S.S. n. 15 ha inoltrato a tutte le imprese partecipanti alla gara, ivi segnatamente compresa Technologic Hologic, la richiesta di segnalare al riguardo i siti presso i quali gli apparecchi rispettivamente offerti erano disponibili per essere visitati (cfr. doc. 5 di parte resistente).
In pari data Technologic Hologic ha riscontrato tale nota, comunicando il seguente “elenco delle installazioni site nella zona: Ospedale di Castelfranco Veneto presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia e tavolo da biopsia Multicare Platinum; C.R.O. – Centro Riferimento Oncologico” (presumibilmente ad Aviano, prov. di Pordenone) presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia e tavolo da biopsia Multicare Platinum; Ospedale di san Vito al Tagliamento (PN) presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia predisposto per Stereloc II. La visita dimostrativa sarà a completo carico della nostra Società e sarà possibile assistere a misure di parametri tecnico/fisici e ad esami clinici per valutare sul campo l’effettiva funzionalità del sistema …” (cfr. ibidem, doc. 6).
La Commissione ha programmato, come da proprio verbale n. 3 dd. 13 febbraio 2008 (cfr. doc. 7 di parte controinteressata) le visite da eseguire, e in data 10 aprile 2008 essa si è quindi recata presso l’Ospedale di Castelfranco veneto al fine di esaminare l’apparecchio offerto da Technologic Hologic.
Per quanto qui segnatamente interessa, nel relativo verbale n. 6 di pari data (cfr. ibidem, doc. 10), si legge che la Commissione stessa ha visionato “in funzione la stessa apparecchiatura proposta… con tubo al tungsteno e detettore al selenio con conversione diretta, in esercizio da alcuni anni. Nel corso della visita sono stati effettuati alcuni esami mammografici dei quali la Commissione ha potuto valutare lo svolgimento e l’esito”; peraltro, la Commissione ha pure rilevato che “l’apparecchiatura” ivi esaminata “dispone di monitor tradizionali anziché LCD” e ha dato atto che “non è stato possibile visionare il sistema di stereotassi integrata”, specificamente offerto da Technologic Hologic ma, come si è visto innanzi, non completamente integrato con il restante sistema, in quanto “non disponibile presso la struttura, che ha scelto di adottare un diverso sistema con lettino e tubo indipendenti dall’attrezzatura mammografica” .
Da quanto sin qui esposto risulta, quindi, che – a differenza di quanto affermato nel ricorso – un apparecchio prodotto dalla ricorrente è stato regolarmente visionato dalla Commissione in un sito ospedaliero, che tale visita è avvenuta su segnalazione della medesima ricorrente.
Peraltro, la visita stessa ha riguardato un apparecchio differente rispetto a quello offerto in gara da Technologic Hologic: e ciò non tanto perché l’apparecchio non era munito di monitor LCD, ma in quanto era privo del sistema di stereotassi integrata: sistema che, per l’appunto, in tale occasione la Commissione non ha potuto verificare nel suo materiale funzionamento.
La spiegazione di tale circostanza va ricercata nello stesso documento di referenze predisposto per la gara da Tehnologic Hologic, laddove si afferma che “per quanto riguarda la funzionalità Stereotassi la soluzione preferita da molti utenti è il sistema autonomo ed indipendente tavolo Multicare Latinum, mentre il sistema installabile sul mammografo mod. Stereoloc II” – ossia, giova ribadire, quello concretamente offerto nella gara per cui qui è causa – “è di nuovissima generazione (inizio 2007) ed al momento in Italia solo l’installazione di San Vito al Tagliamento è predisposta per ricevere lo Stereoloc II” (cfr. doc. 18 di parte contro interessata).
Si deve dunque concludere nel senso che all’atto dell’effettuazione delle visite da parte della Commissione, Technologic Hologic non disponeva di apparecchi funzionanti in Italia aventi le caratteristiche del prodotto offerto in gara, ossia quello Stereoloc II dotato di stereotassi integrata, posto che anche nello stabilimento ospedaliero di San Vito al Tagliamento l’apparecchio ivi funzionante non era a quel momento dotato dell’attrezzatura supplementare, ma soltanto “predisposto” per riceverla.
In tale contesto, quindi, l’ulteriore visita eseguita dalla Commissione presso lo stand di Hologic a Vienna non va considerata – come sostiene la ricorrente – quale prova di un trattamento deteriore nei suoi confronti, bensì come tangibile prova di scrupolo della Commissione medesima, la quale ha comunque profittato di un’ulteriore occasione (la sola materialmente possibile) per verificare direttamente il funzionamento dello Stereoloc II offerto in gara.
Nello stesso verbale n. 6 dd. 10 aprile 2008 redatto dalla Commissione è stato dato puntualmente atto di ciò, posto che ivi si legge, dopo la descrizione della visita di Castelfranco Veneto, che “il sistema di stereotassi è stato visionato da alcuni Componenti presso lo stand della ditta Technologic alla mostra tecnica del Congresso Europeo di Radiologia (Vienna 7-11 marzo 2008). La dimostrazione è stata effettuata da personale italiano presente allo stand. La stereotassi integrata è composta da una struttura meccanica che viene applicata al mammografo e da una stazione accessoria collegata al tavolo di comando, per la gestione computerizzata della centratura per il prelievo. La stereotassi viene effettuata con il medesimo piatto diagnostico della macchina, con finestra 50×54 mm. ed angolatura + 15°. Peraltro, la struttura meccanica da installare nei supporti è risultata pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti, difficilmente inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione. La stazione computerizzata accessoria, dotata di monitor e tastiera per il centraggio virtuale, deve essere posizionata accanto al mammografo, nella stessa stanza diagnostica, con riduzione degli spazi operativi. Dal computer le coordinate vengono trasmesse al piccolo display collegato alla parte meccanica della stereotassi, ottenendo il posizionamento automatico del porta ago con esclusione dell’asse “Z”, che viene ottenuto manualmente”.
Ogni prospettazione di disparità di trattamento da parte della ricorrente va pertanto respinta; e risulta, allo stesso tempo, del tutto contraddittoria con la stessa impostazione difensiva di Technologic Hologic l’affermazione che, per quanto riguarda l’aggiudicazione del lotto 1 della stessa gara, l’offerta di Siemens era stata esclusa in quanto non era stato possibile per la Commissione visionare l’oggetto della proposta fornitura: qui, infatti, la visita è stata fatta e ripetuta, addirittura in un Paese straniero e offrendo addirittura una “chance” in più alla concorrente che si pretenderebbe “discriminata”.

5.4. Con il terzo ordine di censure la ricorrente ha censurato l’erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica in esito all’anzidetta visita fatta a Vienna in occasione del Congresso Europeo di Radiologia, secondo la quale l’apparecchiatura proposta da Technologic Hologic sarebbe “pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti, difficilmente inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione”.
Premesso che, come è ben noto, il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice di una gara pubblica è per sua natura atto contraddistinto da una discrezionalità anche – e soprattutto – di indole tecnica e, in quanto tale, giudizialmente sindacabile soltanto se viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà travisamento dei fatti (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005 n. 4406), risulta altrettanto evidente che nel giudizio finale espresso dalla medesima Commissione nel proprio verbale dd. 20 maggio 2008, riportato per ampia parte al precedente § 5.2. della presente sentenza, il giudizio espresso dalla Commissione stessa sulla “funzionalità clinica e gestionale” dell’apparecchio proposto da Technologic Hologic non è tanto incentrato sul peso e sull’ingombro dell’apparecchio ove fornito con la dotazione supplementare della stereotassi, quanto sulla mancata completezza dell’integrazione del dispositivo di quest’ultima rispetto al sistema: circostanza, questa, che è stata quindi apprezzata “ex se” dalla Commissione, anche a prescindere da ogni estrinseca valutazione in termini di spazio occupato e di sforzi fisici richiesti agli operatori.
Del resto, e come si è parimenti visto innanzi, l’obiettiva circostanza della mancata completezza dell’integrazione tra stereotassi e funzioni di base del mammografo non solo non è smentita, ma è anzi pienamente confermata dalla stessa ricorrente: ed essa, anziché essere considerata in senso positivo, è stata nella specie determinante per un apprezzamento finale da parte della Commissione in senso sfavorevole all’offerta di Technologic Hologic.

5.5. Con il quarto ordine di censure la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe correttamente valutato l’elemento del numero delle “installazioni in ambito comunitario” nei riguardi delle imprese concorrenti, omettendo in particolare di considerare le oltre 300 apparecchiature installate in Europa dal gruppo Technologic Hologic.
A ben vedere, tuttavia, la ricorrente non ha prodotto in sede di gara l’elenco di tali installazioni, limitandosi soltanto ad affermare che “il numero di installazioni in Europa, ad esclusione dell’Italia, al momento della stesura di questo documento, è di oltre 300 installazioni”, senza peraltro produrre alcun elenco delle stesse.
Inoltre, per quanto attiene alle installazioni avvenute in Italia, la ricorrente ha prodotto un documento recante l’elencazione dell’avvenuta installazione di due diverse tipologie di apparecchiature, ossia alcune in effetti riguardanti il Modello Selenia proposto in gara, ed altre riguardanti i sistemi stereotassici Tyco Stereoguide, Multicare e Multicare Platinum, in effetti parimenti prodotti dal gruppo Technologic Hologic ma nella specie non formanti oggetto di offerta.
Il complesso delle installazioni considerabili quale titolo per Technologic Hologic e da essa nella specie documentate assomma, quindi, a 16 apparecchi funzionanti in altrettanti siti (cfr. doc. 18 di parte controinteressata): numero, questo, nettamente inferiore a quello documentato da Siemens (cfr. ibidem, doc. 19).
Tale considerazione di fondo consente pertanto di acclarare che correttamente la Commissione ha riconosciuto in Siemens il soggetto che ha prodotto il maggior numero di referenze.

5.6. Da ultimo, con il quinto ordine di censure la ricorrente deduce l’illegittimità dell’avvenuta aggiudicazione dell’offerta nei riguardi di Siemens, in quanto disposta nei confronti del concorrente che non aveva presentato l’offerta più bassa.
A prescindere dalla circostanza che l’asserzione della ricorrente secondo la quale la propria offerta economica sarebbe più bassa di quella di Siemens non può essere comprovata proprio perché Technologic Hologic è stata esclusa dal relativo esame non avendo raggiunto il prescritto minimo di punteggio riguardante l’offerta tecnica e la relativa busta non è stata quindi aperta, risulta ben evidente – e del tutto assorbente – la ben nota circostanza che nel sistema di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa la gara può essere vinta anche dal concorrente che non ha offerto il prezzo più basso, posto che l’esito del procedimento di scelta del contraente è determinato sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti dai concorrenti in relazione sia all’offerta economica che all’offerta tecnica.

6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TAR TOSCANA, Sez. II – 17 settembre 2009, n. 1447 RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA

RIFIUTI – Abbandono – Artt. 14 d.lgs. n. 22/97 e 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ordine di smaltimento – Curatela fallimentare – Mancanza di prove in ordine alla corresponsabilità nell’abbandono – Amministrazione procedente – Esecuzione in danno dello operazioni di smaltimento – Insinuazione al passivo. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Ne deriva che, ove non sia possibile ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via presuntiva, alla curatela del fallimento, l’ordine di smaltimento impartito è illegittimo, dovendo l’amministrazione procedere all’esecuzione in danno delle relative operazioni, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente credito. Pres. Nicolosi, Est. Grauso – Fallimento M. (avv.ti Giallongo e Luiso) c. Comune di Capannori (avv. Giovannelli) – TAR TOSCANA, Sez. II – 17 settembre 2009, n. 1447

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 129 del 2007, proposto da:
Fallimento Ma.Di.Ba di Diodati Norberto e Fallimento Azteck International S.r.l., in persona dei rispettivi curatori “pro tempore”, rappresentati e difesi dagli avv.ti Natale Giallongo e Francesco P. Luiso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19;

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l’ordinanza del 21 novembre 2006, n. 702, con cui il Comune di Capannori, riscontrata la presenza di rifiuti speciali abbandonati nell’area occupata dalla cartiera già sede delle fallite Azteck International S.r.l. e MA.DI.BA., ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 ha intimato ai rispettivi curatori fallimentari, nonché ai legali rappresentanti delle predette imprese, di provvedere: alla bonifica dell’area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione presenti all’interno ed all’esterno dello stabilimento; alla verifica dell’eventuale presenza di materiali contenenti amianto nella centrale termica dello stabilimento e di residui di olii combustibili nel pozzetto della cisterna adibita a deposito; alla eliminazione dello sgocciolamento di sostanze oleose verso il canale situato lungo il confine dell’impianto.
In via pregiudiziale, il Comune di Capannori ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo trattarsi di provvedimento sanzionatorio inderogabilmente collegato al verificarsi di presupposti predeterminati dal legislatore, e come tale appartenente alla cognizione del giudice ordinario. L’eccezione è tuttavia infondata, trattandosi pur sempre dell’esercizio di potestà amministrative, sottoposto al generale sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ancorché vincolato (la compatibilità fra giurisdizione amministrativa ed attività vincolata della P.A. è oggi espressamente sancita dal secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, mentre non si verte in materia di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni di pagamento, che la legge riserva in via di eccezione alla cognizione del G.O.).
Nel merito, con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06, affermandosi l’estraneità delle curatele ricorrenti alla responsabilità sanzionata dalla disposizione predetta.
La censura è fondata. Non vi sono infatti ragioni di discostarsi dall’indirizzo della sezione, secondo cui – in conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento che consenta di ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via presuntiva, alle curatele dei fallimenti della Azteck International, ultima società operativa presso lo stabilimento in questione, e della ditta MA.DI.BA., proprietaria dell’area, non essendovi prova, a tacer d’altro, che le curatele siano state autorizzate a proseguire l’attività d’impresa; con la conseguente illegittimità dell’ordine impartito alle ricorrenti dal Comune di Capannori, il quale avrebbe semmai dovuto procedere all’esecuzione in danno delle operazioni di smaltimento, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente credito.
Le considerazioni svolte sono di per sé idonee a giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è rivolta nei confronti delle curatele ricorrenti, e, per la loro natura assorbente, esimono il collegio dall’esaminare le censure articolate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui è rivolto nei confronti delle curatele ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I – 22 settembre 2009, n. 675 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 65 del 2009, proposto da Antonio Abbadia, Fernando Baccarani, Renzo Cariti, Silvia Chiacchio, Fabio Costi, Sabrina Costi, Valeria Costi, Augusto Franzini, Maria Musi, Mario Olmi, Graziella Rubini, Lorenzo Ruffini, Marisa Troiero, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Ollari, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato, in Parma, borgo Zaccagni, 1;

DIRITTO

1. In primo luogo deve essere disattesa l’eccezione di difetto d’interesse sollevata dalla difesa del Comune di Canossa; ciò in quanto con la seconda deliberazione, n. 91/2008, in particolare, è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle aree ai sensi della legge regionale 37/2002 e poiché i ricorrenti sono proprietari di talune delle aree interessate dalla procedura espropriativa, non può evidentemente predicarsi la loro carenza di interesse rispetto, quanto meno, alla deliberazione da ultimo citata.

2. Venendo al merito del ricorso, esso è fondato sotto lo specifico profilo della violazione dell’articolo 78 del d.lgs. 267/2000 nella formazione della volontà consiliare relativamente a entrambe le deliberazioni impugnate.
Tale disposizione, infatti, sancisce l’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto; tale obbligo sussiste per il fatto che chi è portatore di un interesse personale, potenzialmente in conflitto con l’interesse pubblico di cui deve avere cura, non può prendere parte alla discussione e alla votazione in cui è implicato il proprio interesse o quello di propri parenti o affini entro il quarto grado.
Nel caso di specie, la prima deliberazione, avente ad oggetto la variante parziale al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato stradale dell’Asse di Val D’Enza è stata adottata con la partecipazione del Sindaco e di alcuni consiglieri comunali che, in violazione dell’articolo 78 secondo comma del d.lgs. 267/2000, hanno partecipato alla formazione della volontà dell’organo collegiale pur avendo essi stessi o loro parenti uno specifico interesse in ordine al tracciato stradale in questione.
Dalla documentazione allegata al ricorso ed in particolare dall’attestazione in data 12/3/2009 dei Servizi Demografici del Comune intimato, si deduce il rapporto di parentela e affinità tra proprietari delle aree e amministratori coinvolti, che del resto si evince anche dalla delibera n. 91/2008 (approvazione del vincolo preordinato all’esproprio), in cui è pacificamente ammesso il rapporto di parentela/affinità tra proprietari delle aree interessate dall’apposizione del vincolo e consiglieri comunali.
La censura di violazione dell’articolo 78 del d.lgs. 267/2000 è, pertanto, fondata in quanto l’obbligo di astensione non ammette deroghe neppure con riferimento alla realtà dei piccoli comuni, nei quali, può, al più, ammettersi la possibilità di dare luogo a votazioni frazionate su singole componenti di un progetto, che possano evitare il ricorso costante al commissario ad acta.
Alla luce di tali considerazioni la deliberazione n. 75 del 16/10/2008 con cui è stata approvata la variante al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato stradale dell’Asse di Val d’Elza è stata disposta in violazione dell’obbligo di astensione che incombeva sul Sindaco e sui Consiglieri comunali, così come individuati nell’atto di ricorso, avendo essi un interesse personale alla variante in discorso.
La prima censura deve pertanto essere accolta.

3. Con la seconda censura i ricorrenti si dolgono delle modalità con cui è stata discussa e approvata la seconda deliberazione (n. 91/2008), in violazione del dovere di non partecipare alla discussione e di allontanarsi dall’aula.
La delibera n. 91/2008, di apposizione del vincolo è illegittima poiché la discussione è stata globale e vi hanno partecipato anche i consiglieri in conflitto d’interessi in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale data all’articolo 78 d.lgs. 267/2000.
Infatti, risulta dalla delibera che, pur ritenendo il Consiglio comunale di non far partecipare alla votazione finale i membri in conflitto d’interessi, tuttavia i consiglieri comunali hanno presenziato e partecipato alla discussione.
Il Collegio ritiene che la censura sia fondata in quanto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Comune, l’obbligo di astensione per i Consiglieri comunali che hanno un interesse, anche solo potenziale, nella deliberazione da assumere, comporta non solo il divieto di partecipare alla votazione finale, ma anche di partecipare alla discussione e l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione, in quanto la presenza in aula del consigliere interessato è potenzialmente idonea a incidere negativamente sulla serenità degli altri consiglieri comunali sia nella fase della discussione sia nella fase della votazione finale.
La presenza nell’aula dei consiglieri comunali in conflitto di interessi è, del resto, attestata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Canossa n. 11 del 17/03/2009 (di rettifica della deliberazione n. 91/2008), in cui si dà atto che alcuni consiglieri, pur non avendo partecipato alla votazione alla discussione sui punti di loro interesse personale della deliberazione, tuttavia non sono assentati dall’aula.
Ciò, essendo potenzialmente idoneo a incidere negativamente sulla serenità degli altri consiglieri comunali chiamati a discutere e a votare sui punti specifici della delibera collegiale, deve essere ritenuto contrastante con la disposizione dell’articolo 78 d.lgs. citato (vedasi in tal senso, tra le altre, T.A.R. Sardegna, sezione II, sent. n. 1815/2008).
Ciò determina inoltre l’infondatezza della tesi sostenuta dal Comune per cui la deliberazione n. 91/12008 avrebbe sostanzialmente convalidato la precedente n. 75/2008, in quanto non è dato ravvisare nella deliberazione n. 91/2008 gli elementi della convalida ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge 241/1990, giacché, in primo luogo, non è stata indicata la natura del vizio inficiante la prima deliberazione e, d’altra parte, la mancata astensione dei consiglieri comunali in conflitto di interessi dalla formazione della prima delibera non può essere sanata dalla seconda deliberazione in cui gli stessi consiglieri non si sono, peraltro, neppure assentati dall’aula.
Le censure contenute nel secondo motivo devono dunque essere accolte e annullata la deliberazione n. 91/2008.

4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa deve invece, essere disattesa, non essendo stata fornito alcun principio di prova in ordine al danno cagionato dalle impugnate deliberazioni, il cui effetto è stato peraltro sospeso dalla pronuncia cautelare del Tribunale e i cui vizi possono peraltro essere emendati in un successivo rinnovato iter formativo.

5. Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’accoglimento delle indicate censure lo esima, per ragioni di economia processuale e stante l’assorbenza delle citate questioni, dal trattare quanto indicato nel terzo motivo e che, per i motivi suindicati, le delibere impugnate debbano essere annullate.

6. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla le delibere impugnate, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna il Comune di Canossa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I – 22 settembre 2009, n. 673 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 173 del 2008, proposto da Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Parma, borgo S.Brigida 1;

DIRITTO

La società ricorrente presentava una domanda di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile nel sito di viale Saint Mary/v.le Du Tillot, in Comune di Parma; il Comune stesso chiedeva la produzione del computo metrico estimativo ma, al contempo, disponeva anche la sospensione dell’esame della pratica fino all’approvazione del «piano annuale complessivo delle installazioni fisse di telefonia mobile» per l’anno solare 2008.

L’interessata censura la decisione di rinviare l’adozione della determinazione conclusiva, sia perché non si sarebbe tenuto conto della circostanza che fin dal settembre 2007 era stato presentato dal gestore il programma annuale per il 2008 e che, a suo dire, si era oramai da tempo formato il silenzio-assenso ex art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000, sia perché il protrarsi del procedimento di approvazione del piano annuale comunale non dovrebbe gravare sui gestori addossando loro le conseguenze negative dei ritardi dell’Amministrazione, sia perché una sospensione “sine die” del vaglio dell’istanza si risolverebbe nell’inosservanza del dovere di leale collaborazione e di conclusione in tempi certi dei procedimenti avviati su istanza del privato, sia perché andrebbe dichiarata illegittima la normativa comunale che – nel subordinare il rilascio dei singoli titoli abilitativi alla previa inclusione dei relativi siti nel piano comunale da approvare annualmente – non rechi la previsione di termini ben definiti per l’ultimazione del corrispondente procedimento o comunque introduca vincoli procedurali incompatibili con la formazione del silenzio-assenso al decorso dei novanta giorni di cui all’art. 8 della legge reg. n. 30 del 2000, a tutela del prevalente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio di telefonia mobile.

Donde la richiesta di annullamento della misura soprassessoria e della disciplina comunale di cui la prima dovesse risultasse atto applicativo, con richiesta altresì di condanna dell’Amministrazione locale al risarcimento dei danni.

Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto definire il quadro normativo entro cui si iscrive la vicenda oggetto della lite.

Nel disciplinare le autorizzazioni comunali all’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile, l’art. 8 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, recante «norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico», prevede – tra l’altro – che le “autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori … del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare … corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici …” (comma 2), che il “Comune … dà notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni …” (comma 3), che il “Comune, acquisito il parere dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L., … autorizza l’installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici … e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio” (comma 4), che “l’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3” (comma 5), che “in casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4 …” (comma 6), che “al fine di ridurre l’impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l’utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime” (comma 7), che “decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta” (comma 9-ter, aggiunto dall’art. 2, comma 3, della legge reg. n. 30/2002).

Con apposita direttiva, poi, la Regione Emilia-Romagna (v. deliberazione della Giunta n. 197 del 2001) ha provveduto a dare attuazione alla suindicata legge, con il dichiarato obiettivo – tra l’altro – di uniformare le procedure amministrative e di pianificazione urbanistica fra gli enti locali delegati all’esercizio delle relative funzioni; in particolare, per quel che rileva nella presente controversia, l’art. 8 della direttiva stabilisce che il “… programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell’impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti. L’autorizzazione pertanto riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell’autorizzazione alle procedure previste al comma 6 dell’art. 8 …”.

Ciò premesso, e passando all’esame delle questioni dedotte, viene innanzi tutto in rilievo la censura relativa all’asserita formazione del silenzio – assenso sul programma annuale del gestore per l’anno 2008, con la conseguenza che l’impianto oggetto della controversia rientrerebbe tra quelli già sorretti da un titolo abilitativo tacito e, come tali, insuscettibili di una misura soprassessoria che ingiustificatamente ignori la preesistenza dell’atto di assenso. Sennonché – osserva il Collegio – il sito oggetto della presente controversia non era stato inserito nel programma Wind 2008 come «sito puntuale» bensì quale «area di localizzazione macro r = 150m», e si è visto come la direttiva regionale limiti l’ordinaria autorizzazione agli “impianti localizzati in siti puntuali”, mentre le c.d. «aree circoscritte» (o «aree di ricerca») restano soggette ad un iter autonomo con l’autorizzazione da rilasciare solo all’esito della definitiva e precisa localizzazione dell’impianto secondo la procedura particolare prevista per singole installazioni al di fuori del programma annuale dei gestori; nella fattispecie, pertanto, il vano decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione del programma 2008 non ha dato luogo al formarsi dell’assenso tacito per l’impianto localizzato in viale Saint Mary/v.le Du Tillot, e tempestivo allora risulta il provvedimento (di sospensione dell’istruttoria) intervenuto il 7 maggio 2008 a seguito della proposizione della domanda risalente al precedente 05 marzo.

Quanto, poi, ai vincoli legati all’approvazione annuale di un piano con cui il Comune di Parma, sulla base delle proposte dei gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle varie autorizzazioni, la Sezione si è già espressa nel senso dell’ammissibilità di tale strumento programmatorio (v., tra le altre, sentenza n. 10 del 12 gennaio 2006). E’ stato invero rilevato che un simile modulo operativo legittimamente contempera l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti – per lo più di rilevante impatto urbanistico-ambientale -, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste; che a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’incidenza negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. sentenza 7 ottobre 2003 n. 307); che significativamente l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 consente ai comuni l’adozione di un “… un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”; che la legge regionale n. 30 del 2000 prevede che gli impianti fissi di telefonia mobile siano autorizzati previa presentazione da parte dei gestori di un “programma annuale” delle installazioni da realizzare (art. 8, comma 2) e che a tali fini le Amministrazioni comunali assumano idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione (art. 8, comma 7); che non si ravvisa dunque una sostanziale incoerenza tra la disciplina statale e regionale, da una parte, e la normativa regolamentare adottata dal Comune di Parma, dall’altra, in quanto la redazione del “piano complessivo delle installazioni” consente il contestuale esame delle istanze di autorizzazione provenienti dai vari gestori e favorisce di conseguenza sia una ponderata valutazione delle localizzazioni proposte sia il puntuale accertamento della razionale distribuzione degli impianti sul territorio, anche in ragione dell’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e più in generale di contenere l’impatto ambientale e sanitario degli impianti; che non viene neppure in tal modo indebitamente aggravato il procedimento o alterato l’iter preordinato al rilascio delle autorizzazioni, in quanto la disciplina sovraordinata lascia liberi i comuni di definire norme integrative e di dettaglio, che nella fattispecie peraltro non esorbitano dagli ambiti di autonomia dell’ente locale, risolvendosi le stesse nel concentrare in un solo atto, di cadenza periodica, le determinazioni conclusive dell’Amministrazione – senza richiedere adempimenti ulteriori ai gestori -, e comunque ponendosi in diretta attuazione di prescrizioni che affidano agli enti locali la tutela degli interessi pubblici coinvolti; che profili di insanabile contrasto non si ravvisano nemmeno nella disciplina di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), ed in particolare nelle disposizioni che recano modalità procedurali informate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (artt. 86 e 87), anche in vista della uniforme disciplina dei procedimenti (v. art. 41, comma 2, della legge n. 166 del 2002), posto che il “piano complessivo delle installazioni” deve pur sempre essere approvato in tempi rapidi e con modalità tali da far salvo il procedimento regolato dal legislatore statale, oltre che nel rispetto dei parametri di valutazione fissati dalla legge n. 36 del 2001 nonché dalla legge reg. n. 30 del 2000, rimanendo integra la competenza delle Regioni sia per il governo del territorio sia per la tutela della salute (v. Corte cost. 27 luglio 2005 n. 336); che la circostanza, poi, che gli impianti di telefonia mobile siano oramai classificati come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003), lungi dal liberalizzare “in toto” l’insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in tema di disciplina dell’uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e dunque, pur orientando conseguentemente le scelte localizzative rimesse al vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l’esercizio delle ordinarie competenze a tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio delle aree interessate.

A tali considerazioni il Collegio ritiene di poter tuttora aderire, avendo la giurisprudenza osservato che strumenti programmatori del genere, per assolvere la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di razionalità dell’azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno che in concreto non ne derivi una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni – incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali. Tale situazione di contrasto non sussiste, tuttavia, quando la disciplina locale prevede, in coerenza con l’assetto normativo della materia, termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006 n. 3734; e, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1480).

Dunque, poiché l’art. 11 del “regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e per televisione mobile” (approvato dal Comune di Parma con deliberazione consiliare n. 220/38 del 15 dicembre 2006) prevede una procedura di approvazione del «piano annuale complessivo delle installazioni» svincolata da termini perentori per la conclusione dell’iter, occorre prendere atto di un regime normativo locale che confligge “in parte qua” con il paradigma procedimentale tipizzato dalla disciplina statale e regionale.

Sotto questo limitato profilo, dunque, alla luce di un oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene doveroso discostarsi da precedenti decisioni della Sezione, la quale aveva considerato satisfattiva delle esigenze di celerità dell’azione amministrativa l’astratta possibilità per i gestori di ovviare alle eventuali lungaggini dell’Autorità locale attraverso il ricorso, di volta in volta, ai rimedi giudiziali a tale fine ammessi dall’ordinamento.

Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull’illegittimo rinvio ad un «piano annuale complessivo delle installazioni» sottratto a tempi certi di approvazione e, quindi, assorbite le restanti censure, l’annullamento del regolamento comunale nella parte in cui non prevede un termine perentorio per la conclusione del procedimento di formazione del «piano» (art. 11), nonché l’annullamento della misura soprassessoria che, nel subordinare la prosecuzione dell’istruttoria all’approvazione del «piano», ha lasciato indefinito il termine entro il quale il relativo procedimento deve essere ultimato.

E’ appena il caso di rilevare, poi, che non si oppone all’annullamento “in parte qua” del regolamento comunale la circostanza che la società ricorrente non ne abbia puntualmente indicato gli estremi e che, anzi, abbia richiamato (pag. 3) la previgente disciplina, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del gravame non deve essere individuato avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso o alle sue conclusioni, ma occorre fare riferimento a criteri sostanziali e non a mere prospettazioni formali, ricercando l’effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile, ancorché l’atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso o erroneo (v., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, 5 novembre 2007 n. 10852); sicché nella fattispecie è sufficiente che si sia voluto censurare il regolamento recante la disciplina del «piano annuale complessivo delle installazioni» e che la normativa vigente sia agevolmente identificabile.

Quanto all’istanza risarcitoria, infine, va considerato che, per costante giurisprudenza, l’interessato ha, in simili casi, l’onere di dare concreti e circostanziati elementi di prova circa i danni subiti in dipendenza degli atti impugnati (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2008 n. 5585), tanto più che il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod.civ. è ammissibile solo per l’accertamento dell’entità del danno (quando risulti impossibile dimostrarne l’ammontare preciso), non anche per la prova della sua esistenza, a tanto dovendo provvedere chi agisce in giudizio, secondo il principio generale desumibile dall’art. 2697 cod.civ. e dall’art. 115 cod. proc. civ.

Non avendo la società ricorrente addotto alcunché a dimostrazione di eventuali pregiudizi patrimoniali determinatisi “medio tempore”, il Collegio non può dunque che disattendere la domanda.

La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il “regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e per televisione mobile” – limitatamente all’articolo 11 e nei sensi di cui in motivazione – nonché il provvedimento del 07.05.2008, prot. n. 81577, limitatamente alla parte soprassessoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.