Cassazione SEZ. III CIVILE 28 agosto 2009, n.18804 Risarcimento danni, morte, eredi, reddito, quantificazione, onere della prova (2009-09-21)

Motivi della decisione

1. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2. – Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili, perché generiche e tali da demandare ai testi giudizi e valutazioni, le prove testimoniali da essi dedotte a dimostrazione di avere impartito al minore una sana e corretta educazione. A loro avviso le prove avrebbero dovuto essere ammesse, considerato anche il prestigio dei testimoni indicati, fra i quali figurano la suora che aveva seguito l’educazione religiosa del ragazzo e stimati colleghi dei ricorrenti, che avevano sempre frequentato la famiglia.

Lamentano poi che la Corte di appello abbia loro imputato la responsabilità per il comportamento del figlio sulla base di fatti successivi al raggiungimento della maggiore età da parte di lui, fra cui i comportamenti descritti nella relazione redatta dai responsabili della omissis, dove I.L. era stato accolto dopo il reato; senza tenere conto che I.L. aveva omissis anni, al momento del fatto, e che la responsabilità dei genitori si affievolisce via via che il figlio si avvicina alla maggiore età; che abbia imputato a loro negligenza il fatto che I.L. non avesse completato l’obbligo scolastico, mentre ciò dipendeva dal fatto che il ragazzo era stato avviato al lavoro presso il mobilificio di famiglia fin da giovanissimo ed ivi collaborava con i genitori.

3. – Con il secondo motivo deducono ancora vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che la sentenza penale ha riconosciuto a I.L. l’attenuante della provocazione, per avere egli agito in un incontrollabile impulso d’ira determinato dal comportamento della vittima.

Ed invero Fi.In., omosessuale, da tempo importunava L.I. con profferte amorose, minacciando in caso di rifiuto di diffondere la voce che era anch’egli omosessuale, ed in particolare di dirlo alla ragazza di lui; con allusioni al fatto che correva voce che l’I. avesse avuto in passato una relazione con il padre di I.L..

Rilevano i ricorrenti che uno scatto d’ira suscitato dall’altrui provocazione, in un giovane vicino alla maggiore età e lontano dal controllo dei genitori, non può essere imputato a responsabilità educative, ma esclusivamente ai comportamenti dell’autore e della vittima dell’illecito.

Né troverebbero riscontro nelle prove acquisite agli atti gli episodi di comportamento arrogante, erroneamente attribuiti a L.I. dopo il delitto.

4. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati, perché connessi – non sono fondati.

Le censure attengono alla valutazione dei fatti e delle prove in base ai quali la Corte di appello ha ritenuto di dovere imputare ai genitori la responsabilità per il delitto compiuto dal figlio omissis: responsabilità che vanno ravvisate non in un difetto di vigilanza, data l’età del figlio, ma nell’inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l’equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.

Trattasi di valutazioni del giudice di merito non suscettibili di riesame in sede di legittimità se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, da ravvisare nell’eventuale incoerenza od illogicità dell’iter logico in base al quale il giudice è pervenuto al suo convincimento, o nel manifesto contrasto fra i dati di fatto posti a fondamento della decisione e le risultanze probatorie acquisite agli atti.

La sentenza impugnata non presenta alcun vizio di tal genere.

Appare logica e congruente la decisione di non ammettere le prove dedotte dai ricorrenti, prove articolate in capitoli che appaiono effettivamente generici, in quanto demandano ai testi giudizi e valutazioni, senza specificare i fatti che sarebbero idonei a giustificare quei giudizi.

Né la qualità o il prestigio dei testimoni può valere a sanare l’erronea formulazione dei capitoli di prova.

Vero è poi che il minore era vicino ai 18 anni, ma ciò non esclude che il suo comportamento abbia manifestato un fallimento educativo, quanto alla capacità di frenare i propri istinti o di incanalarli in modalità espressive meno gravi e violente: reazioni che peraltro sembrano avere tratto origine proprio da comportamenti dei genitori, ed in particolare del padre, che – unitamente all’atteggiarsi del contesto sociale in cui la famiglia si trovava a vivere – hanno probabilmente ferito la sensibilità del minore nelle sue corde più profonde e meno controllabili.

La Corte di appello ha giustamente rilevato che, di fronte alle dicerie sulle sue frequentazioni omosessuali con la vittima, il padre di I.L. non chiarì mai la propria situazione con il figlio, ma lo lasciò in balia delle maldicenze, che tanto nefasta influenza possono esercitare sulla personalità ancora fragile di un minorenne.

Questo è probabilmente il punto centrale della vicenda.

L’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente.

I.L. è stato lasciato praticamente solo di fronte alle provocazioni della vittima e dell’ambiente, in relazione a comportamenti, veri o presunti, di un genitore, in relazione ai quali si è trovato indifeso. Donde la reazione di ribellione e di violenza.

Proprio con l’avvicinarsi dell’età maggiore – allorché acquista la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l’inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l’età immatura – il minore ha particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato ed anche controllato: soprattutto in relazione a vicende, presenti e passate, quali quelle in esame.

Neppure è suscettibile di censura il giudizio della Corte di appello, nella parte in cui ha addebitato ai genitori il fatto di non avere indotto il figlio a completare la scuola dell’obbligo.

Trattasi di comportamento che – pur se motivato dalle migliori intenzioni – ha privato il giovane dell’apporto di socializzazione, amicizie, ampliamento dei riferimenti culturali oltre il contesto familiare e di paese, che bene o male la scuola favorisce.

5. – Con il terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per totale carenza o illogicità della motivazione sulla quantificazione dei danni morali, i ricorrenti lamentano che tali danni siano stati liquidati in importi rilevanti e non giustificati, senza tenere conto della provocazione da parte della vittima, che dovrebbe invece comportare un’attenuazione del risarcimento, ai sensi degli art. 62 cod. pen., 1227 e 2046 cod. civ.

5.1. – Il motivo va esaminato congiuntamente al primo motivo di ricorso incidentale, che muove alla sentenza impugnata una censura uguale ed opposta, cioè quella di avere ingiustificatamente ridotto le somme liquidate dal Tribunale in risarcimento dei danni morali, senza considerare che non vi è prezzo che possa ripagare la vita di un figlio.

5.2. – Entrambi i motivi debbono essere rigettati.

La Corte di appello ha proceduto alla liquidazione dei danni morali con implicito riferimento alla motivazione del Tribunale, che ha fatto propria, ritenendo tuttavia di dovere equitativamente apportare una riduzione agli importi liquidati.

Trattasi di valutazione non suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità, in relazione alla quale i ricorrenti prospettano censure del tutto generiche, che attengono essenzialmente al merito della decisione e che pertanto sono inidonee a giustificare la riforma della sentenza impugnata, sotto il profilo dei vizi di motivazione.

Il richiamo dei ricorrenti principali alla provocazione non è in termini.

La provocazione attiene all’elemento soggettivo del reato – di cui attenua la gravità, giustificando una riduzione della pena – ma è in linea di principio irrilevante in ordine all’accertamento del nesso causale fra illecito e danno e dell’entità dei danni. Sicché non ricorrono i presupposti per l’applicazione degli art. 2046 e 1227 cod. civ., richiamati dai ricorrenti.

Vero è che, ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali, il giudice può tenere conto – fra le molteplici circostanze rilevanti ai fini della valutazione equitativa – anche della gravità dell’offesa e dell’intensità dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, sicché l’omessa considerazione della provocazione potrebbe assumere rilievo sotto il profilo della violazione dell’art. 2059 cod. civ.

La sentenza impugnata, tuttavia, ha effettivamente ridotto le somme liquidate dal Tribunale in risarcimento dei danni non patrimoniali, in relazione alle censure proposte in appello dai ricorrenti ed, avendo (inevitabilmente) dovuto procedere alla quantificazione dei danni con valutazione equitativa, la decisione non è suscettibile di censura, non sussistendo parametri precisi a cui commisurare l’entità della riduzione applicabile in relazione alle varie peculiarità della fattispecie, ivi inclusa la provocazione.

6. – Con il primo motivo del ricorso incidentale gli I. lamentano violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha loro negato il risarcimento dei danni patrimoniali, per il fatto che la vittima, vivendo fuori casa, non contribuiva al mantenimento dei genitori. Assumono che il ragazzo aveva intrapreso una promettente carriera nel settore della moda ed avrebbe realizzato cospicui guadagni, con i quali avrebbe certamente provveduto anche ai loro bisogni, sebbene non coabitasse con loro.

6.1. – Il motivo deve essere rigettato.

Le doglianze sono generiche e non prospettano alcuna circostanza, la cui prova sarebbe acquisita agli atti, idonea a dimostrare l’esistenza e l’entità dei danni patrimoniali, che la Corte di appello avrebbe ingiustamente disatteso.

Al contrario, la sentenza impugnata ha rilevato nella motivazione che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell’entità dei loro redditi e della loro necessità di poter contare sugli introiti del figlio e sul contributo di lui al loro mantenimento.

Giustamente, pertanto, la domanda è stata rigettata.

7. – Il secondo motivo, con cui i ricorrenti incidentali denunciano la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello compensato parte delle spese processuali, anziché porle interamente a carico dei L., è inammissibile, sia perché del tutto privo di motivazione, sia perché il giudice di merito può disporre a sua discrezione la parziale o totale compensazione delle spese, incontrando come unico limite il divieto di condannare al pagamento la parte vittoriosa (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. III, 11 gennaio 2008 n. 406).

8. – Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.

9. – Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE 23/07/2009 Ordinanza n. 255 Norme impugnate: Artt. 667, c. 4°, e 672 del codice di procedura penale.

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di B. G. con ordinanza del 5 gennaio 2008, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5 gennaio 2008 (r.o. n. 151 del 2008), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, vincolante per il giudice a quo perché espressa, quale principio di diritto, in una sentenza attributiva di competenza – prevede che «all’applicazione dell’amnistia e dell’indulto si possa procedere “senza formalità”, intesa tale espressione come “d’ufficio”», prospettandone il contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo espone, in fatto, che, con ordinanza del 21 marzo 2007, il Tribunale di Forlì, chiamato a decidere, come giudice dell’esecuzione, sull’eventuale applicazione dell’indulto a favore di B. G., condannato, con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 22 marzo 2004, alla pena pecuniaria di euro 780 di multa, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, rilevando che il beneficiando aveva riportato una successiva condanna a sola pena pecuniaria, a seguito di decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in data 7 maggio 2004, per cui la competenza sarebbe spettata, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a tale giudice;

che, ricevuti gli atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì aveva sollevato conflitto di competenza, evidenziando un difetto assoluto di competenza del giudice a decidere, in quanto – a suo avviso – la mancanza di una richiesta di parte non consentiva, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., di procedere, nella fase dell’esecuzione, all’applicazione dell’indulto sulle pene pecuniarie;

che, decidendo sul conflitto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3628 del 2007, depositata in data 23 novembre 2007, aveva dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, affermando che la previsione normativa dell’art. 672, comma 1, cod. proc. pen., per la quale all’applicazione dell’amnistia o dell’indulto si procede «senza formalità», andava interpretata come «senza necessità di una formale richiesta da parte dei soggetti interessati»;

che, in conseguenza di ciò, il giudice a quo reputa di dover sollevare la suddetta questione di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante – in quanto l’interpretazione data dalla Corte di cassazione della disposizione combinata degli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. lo obbliga a provvedere “d’ufficio” sull’applicazione dell’indulto – e altresì non manifestamente infondata;

che la non manifesta infondatezza si apprezzerebbe, in primo luogo, con riferimento al principio di ragionevolezza, dato che il ritenere che il giudice dell’esecuzione possa applicare d’ufficio l’indulto alle pene pecuniarie sarebbe in contraddizione con quanto previsto dall’art. 212, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), così come integrato dalla circolare del Ministero della giustizia n. 11865 del 2007, in forza del quale, entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio per il recupero dei crediti ha il dovere «tassativo ed esclusivo» di procedere alla riscossione delle pene pecuniarie, non essendo prevista alcuna deroga dalla legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto);

che altrettanto non manifestamente infondato sarebbe il dubbio di incostituzionalità con riguardo all’art. 24, secondo comma, Cost., perché l’interpretazione censurata della norma impedirebbe di agire in giudizio per tutelare la propria posizione secondo le opportunità ritenute più convenienti, potendo il potenziale beneficiario avere interesse a non richiedere l’applicazione dell’indulto per una pena pecuniaria, considerato che, ai sensi dell’art. 174, secondo comma, del codice penale, si potrebbe usufruire di tale beneficio una sola volta;

che, ulteriormente, si rileverebbe un conflitto con l’art. 27, terzo comma, Cost., perché «in caso di pena congiunta, la concessione d’ufficio dell’indulto consentirebbe di applicarlo alla sola pena pecuniaria o alla sola pena detentiva, a seconda delle contingenze e al di fuori di una previsione normativa ad hoc, con conseguente lesione del principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della pena, e quindi della sua finalità rieducativa»;

che, sotto altro profilo, se al giudice si attribuisce «la responsabilità di far rinunciare lo Stato, e quindi la collettività, a un’entrata», si determinerebbe la violazione dell’art. 101, primo comma Cost., per il quale la giustizia è amministrata in nome del popolo, e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito dall’art. 97, primo comma, Cost.;

che, infine, la procedura imposta dalla Corte di cassazione, prevedendo che l’applicazione dell’indulto si può avviare d’ufficio e svolgere all’insaputa delle parti o quanto meno senza una istanza delle stesse, sarebbe in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., per il quale ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti e innanzi a un giudice terzo;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì solleva, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione vincolante data dalla Corte di cassazione – prevede che «all’applicazione dell’amnistia e dell’indulto si possa procedere “senza formalità”, intesa tale espressione come “d’ufficio”»;

che, pertanto, il giudice rimettente non contesta in toto la legittimità della procedura semplificata prevista per l’applicazione dell’indulto, ma solo per la parte in cui prevede che il giudice dell’esecuzione possa, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, adottare il provvedimento di concessione anche in assenza di istanza di parte;

che, pur essendo rilevante nel giudizio a quo e ammissibile, la questione è manifestamente infondata con riguardo a tutti i parametri costituzionali evocati;

che, in particolare, il contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, non sussiste in quanto non è pertinente il termine di comparazione utilizzato, atteso che l’art. 212, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 stabilisce che, entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio per il recupero dei crediti debba dare inizio alla riscossione, mediante notifica dell’avviso di pagamento, solo per i crediti esigibili, categoria a cui non appartengono le pene pecuniarie estinte a seguito di concessione dell’indulto;

che non corrisponde al quadro normativo vigente l’assunto del rimettente, secondo cui l’applicazione dell’indulto per una condanna a pena pecuniaria impedirebbe all’interessato di fruire del medesimo indulto in rapporto a una eventuale successiva condanna a pena detentiva, per altro reato commesso entro la data di operatività del provvedimento di clemenza;

che, infatti, l’art. 174, secondo comma, cod. pen., in forza del quale, «nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati», non determina che dell’indulto si può fruire per una sola condanna, ma solo che il beneficio non può essere applicato in misura superiore al massimo consentito, per cui, qualora il soggetto abbia commesso, entro la data di operatività del beneficio, una pluralità di reati, l’indulto si applica una sola volta sulla somma delle pene irrogate e non tante volte quante sono i reati commessi; operazione, questa, che potrebbe portare a condonare una pena complessivamente superiore al limite massimo stabilito;

che, pertanto, l’interpretazione data dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3628 del 2007, della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 cod. proc. pen. non determina alcuna menomazione per il beneficiando del diritto «di agire in giudizio per tutelare la propria posizione secondo le opportunità ritenute più convenienti», anche perché non spetta al condannato decidere a quali pene debba applicarsi il condono, ma deve il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., provvedere ad unificare le pene concorrenti, per poi applicare il beneficio nella misura massima concedibile, o al condannato richiedere, in fase esecutiva, il cumulo delle pene ai fini dell’applicabilità dell’indulto: e tale ultima considerazione consente di far ritenere insussistente anche la prospettata violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.;

che neppure possono dirsi violati gli artt. 97, primo comma, e 101, primo comma, Cost., in quanto la rinuncia ad un’entrata, conseguente all’applicazione dell’indulto, deriva dalla legge, che il giudice si limita solo ad applicare;

che, secondo quanto ha più volte deciso questa Corte, il principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: «i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum» (tra le molte, sentenza n. 115 del 2001 e ordinanze n. 291 del 2005, n. 352, n. 172 e n. 8 del 2003);

che, di conseguenza, anche la procedura de plano prevista dalle norme impugnate per l’applicazione dell’indulto è conforme al dettato costituzionale, proprio perché attribuisce alle parti, una volta conosciuto il provvedimento adottato d’ufficio, la facoltà di richiedere che la questione decisa sia nuovamente sottoposta, in contraddittorio e nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., al vaglio del giudice dell’esecuzione;

che, infine, neppure sussiste lesione del principio di terzietà del giudice, sia perché – in generale – esso non implica che il giudice non possa adottare d’ufficio senza richiesta di parte decisioni su singole questioni processuali (in questi termini, con riferimento al potere, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, si vedano le sentenze n. 111 del 1993 e n. 241 del 1992); sia perché – nello specifico – il giudice dell’esecuzione agisce sempre in forza di poteri che gli sono propri e comunque sempre su sollecitazione esterna – così è stato anche nel giudizio a quo – per cui l’espressione “d’ufficio”, se correttamente intesa, indica che non è necessaria una formale istanza delle parti, ma è sufficiente una qualsiasi segnalazione anche proveniente dalla cancelleria o da organi esterni all’amministrazione della giustizia, per dare inizio alla procedura d’applicazione dell’indulto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=255&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

Risoluzioni Ris. 3/DF del 10/08/09 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Disciplina tributaria delle aree portuali
oggetto di concessioni demaniali.
Con riferimento al quesito circa la corretta applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) sulle aree portuali oggetto di concessioni demaniali, si ritiene utile, per
una più puntuale delimitazione del perimetro di applicazione della fattispecie, fornire ulteriori
chiarimenti rispetto a quelli diramati con la risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003 nella quale
è stata affrontata in via generale la problematica relativa all’interpretazione dell’art. 18,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel modificare l’art. 3, comma 2, del
D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, ha disposto che “nel caso di concessione su aree demaniali
soggetto passivo è il concessionario”.
In particolare, in ordine al concetto di “area demaniale”, si precisa che essa è
esente da ICI – ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504 del 1992 – qualora
faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente
necessarie alle attività portuali e, come tale, vada incorporata in un’unità immobiliare censita
al Catasto Edilizio Urbano nella categoria E/1, specificamente individuata nella circolare n.
4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del territorio.
Qualora, invece, all’interno dell’“area demaniale” si realizzino interventi od
opere non destinate agli usi suddetti ed aventi caratteristiche tali da far assumere all’area, o a
porzione di essa, natura di un’autonoma unità immobiliare ai sensi del D.M. 2 gennaio 1998,
n. 28, si deve procedere alla presentazione delle dichiarazioni in catasto, rappresentando le
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variazioni intervenute. Dette unità immobiliari potrebbero, quindi, essere assoggettate al
pagamento dell’ICI nell’eventualità in cui venissero accertate in una categoria diversa da
quelle richiamate nel gruppo “E” del quadro di qualificazione catastale.
In questi termini deve essere, pertanto, correttamente interpretato quanto
espresso nella circolare congiunta del Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell’Agenzia
del territorio e dell’Agenzia del demanio, prot. n. M_ TRA/DINFR 2592, del 4 marzo 2008.
Occorre evidenziare che sono comunque assoggettabili all’ICI i fabbricati che
insistono sulle aree in questione, laddove, ovviamente, gli stessi siano censiti al Catasto
Edilizio Urbano in una categoria catastale diversa da quella del gruppo “E”.
Si ricorda, infine, che, nel caso in cui, per gli immobili iscritti nelle categorie
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, commi
40 e seguenti del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, occorre procedere alla presentazione della relativa dichiarazione in catasto. Infatti, le
norme appena citate prevedono che nelle unità immobiliari censite nelle suddette categorie
catastali non possono essere più compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso
commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino
autonomia funzionale e reddituale. Dette unità immobiliari richiedono una revisione della loro
qualificazione e, quindi, della rendita e devono essere dichiarate in catasto da parte dei
soggetti obbligati, seguendo la procedura delineata dalle disposizioni in parola.
Il Direttore Generale delle Finanze