MEF 30 luglio 2009-decreto-

Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell’articolo 31-bis del
decreto-legge n. 185 del 2008. (09A10533).
Decreta:
Art. 1.
Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alla vendita di
documenti di viaggio o di sosta
1. L’imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti
di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari e’ assolta
dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di
gestione dell’autoparcheggio, di seguito denominato «l’esercente»,
secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti
eventualmente rilasciati, l’imposta non e’ indicata separatamente dal
corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate
dall’esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti
attivita’ d’impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In
tal caso la fattura e’ emessa dall’esercente entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Art. 2.
Adempimenti
1. L’esercente annota in apposito registro tenuto in conformita’
all’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta.
L’annotazione evidenzia:
a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o
spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonche’ il
relativo prezzo unitario, entro l’ultimo giorno non festivo del mese
di consegna o spedizione;
b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro
l’ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta
effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti
registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo
a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese
anteriore.
2. L’esercente annota sul registro di cui all’art. 24 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con
riferimento al mese anteriore, l’ammontare globale dei corrispettivi
relativi al mese anteriore.
3. L’esercente l’attivita’ di trasporto annota nel registro di cui
all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento
al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l’ammontare
complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di
cui all’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno
1992, relativo all’emissione o alla riutilizzazione di documenti di
viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con
microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L’esercente
l’attivita’ di gestione dell’autoparcheggio effettua, negli stessi
termini, analoga annotazione dell’ammontare complessivo dei
corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o
informatizzate o strumenti similari.
4. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni
di cui all’art. 1, comma 1, da chiunque effettuate, l’imposta e’
assolta unitariamente dall’esercente sulla base del prezzo di vendita
al pubblico ai sensi dell’art. 74, primo comma, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I documenti
di acquisto loro rilasciati da parte dell’esercente, conseguentemente
agli adempimenti di cui al presente articolo, sono integrati con
l’elencazione dell’identificativo unitario del documento di viaggio o
di sosta oggetto della cessione. Ai soggetti terzi che effettuano le
operazioni di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano,
limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi
derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
Art. 3.
Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio
relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta
1. La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell’art. 10,
primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e’ disciplinata dal presente articolo.
2. I compensi corrisposti dall’esercente l’attivita’ di trasporto
ad intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, la quale e’ dovuta
dall’esercente l’attivita’ di trasporto medesimo secondo le modalita’
di cui al presente articolo. Le operazioni di intermediazione
effettuate a favore dell’esercente l’attivita’ di trasporto
comprendono le successive prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative.
3. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello previsto per
le registrazioni dei compensi di cui all’art. 2, comma 2, l’esercente
l’attivita’ di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura,
con le modalita’ di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e la annota nel registro di cui ai
successivi articoli 23 o 24 ai soli fini delle liquidazioni
periodiche, nonche’ nel registro di cui all’art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini di un’eventuale
detrazione dell’imposta. Un esemplare della fattura e’ consegnato
all’intermediario che lo numera in ordine progressivo e lo conserva
ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
4. L’ammontare dei compensi non concorre a formare il volume
d’affari degli intermediari dei documenti di viaggio.
5. Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano,
limitatamente all’attivita’ dai medesimi svolta in tale settore, gli
obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 4.
Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto
1. Il comma 4 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 30
giugno 1992 e’ sostituito dal seguente: «4. Nei trasporti cumulativi
che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 sono riferite o all’emittente o ad una delle
imprese che partecipano al trasporto. In tal caso gli obblighi
derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto
integrato per l’intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei
corrispettivi effettuati da quest’ultimo nei confronti degli altri
soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta
come prestazioni di servizi di trasporto nell’osservanza delle
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
Art. 5.
Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 6.
Efficacia
1. Il presente decreto si applica a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla stessa data il
decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1980 e’ abrogato.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2009
Il Ministro : Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte:http://www.finanze.it/export/download/altri2/Decreto_30_luglio_2009.pdf

Legge 3 agosto 2009, n. 120 Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2008

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n. 147

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09120l_Testo.pdf

Legge 3 agosto 2009, n. 121 Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2009

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono introdotte, per l’anno finanziario 2009, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative

1. All’articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e’ stabilito in 90.100 milioni di euro»;

b) al comma 7, le parole: «sono stabiliti, rispettivamente, in 779 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 410 milioni di euro e 15.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600 milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro e 20.500 milioni di euro».

Regolamento (CE) n. 859/2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009

REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 244/2009
L’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è modificato
secondo quanto figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione

ALLEGATO
Requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade non direzionali per uso domestico
La tabella 5 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 5
Requisiti di funzionalità per le lampade escluse le lampade fluorescenti compatte e le lampade LED
Parametro di funzionalitÃ
Fase 1
Fase 5
Vita caratteristica della lampada
≥ 1 000 h
≥ 2 000 h
Mantenimento del flusso luminoso
≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica
della lampada
≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica
della lampada
Numero di cicli di accensione
≥ quattro volte la vita caratteristica della
lampada espressa in ore
≥ quattro volte la vita caratteristica della
lampada espressa in ore
Tempo di innesco
< 0,2 s < 0,2 s Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ ≤ 1,0 s ≤ 1,0 s Tasso di guasti prematuri ≤ 5,0 % a 100 h ≤ 5,0 % a 200 h Fattore di potenza della lampada ≥ 0,95 ≥ 0,95» Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: 19.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 247/3