Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2009 PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2009

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3807).

(GU n. 219 del 21-9-2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dispone:

Art. 1.
1. Allo scopo di sviluppare una sinergia operativa tra il Dipartimento della protezione civile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – settore salute, per fronteggiare con la massima efficacia le emergenze di carattere sanitario richiamate in premessa, anche ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il capo del Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad istituire una apposita struttura operante presso il Dipartimento dell’innovazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale struttura opera al fine di assicurare il necessario adeguamento della rete informatica e dei sistemi informativi del Ministero nell’ambito del sistema di protezione civile; il potenziamento, anche logistico, della rete degli uffici periferici di sanita’ umana e veterinaria; la pianificazione e realizzazione di interventi formativi integrati e specifici per lo sviluppo professionale del personale comunque coinvolto in caso di emergenza sanitaria, anche attraverso la valorizzazione di apposito centro formativo del Ministero; la realizzazione di interventi di tutela della salute umana in situazioni emergenziali in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela della salute.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad avvalersi di personale comunque in servizio presso il Dipartimento stesso, nel massimo di dieci unita’. Al predetto personale sono corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.
1. Ai fini dell’approvazione dei progetti degli impianti per la esclusiva sperimentazione di tecnologie di smaltimento/recupero dei sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche pericolosi, derivanti da interventi di manutenzione straordinaria dei Canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il commissario delegato e’ autorizzato a derogare all’art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 cosi’ come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
2. All’art. 3, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 le parole «legge 23 agosto 2004, n. 339» sono sostituite dalle parole «legge 23 agosto 2004, n. 239».

Art. 3.
1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticita’, e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano e’ confermato, fino al 31 dicembre 2009, nell’incarico di commissario delegato.

Art. 4.
1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, il prefetto di Bari e’ confermato nell’incarico di commissario delegato, fino al 31 dicembre 2009.

Art. 5.
1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle attivita’ ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 31 gennaio 2010, i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.
1. All’art. 1, comma 14, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo le parole «trattamento economico» e’ aggiunta la parola «accessorio», dopo le parole «enti pubblici» sono aggiunte le parole «, anche locali, in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal comparto di provenienza,» e dopo le parole «dal luogo di residenza» e’ aggiunto il seguente periodo «Il trattamento di missione spetta anche al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed alle unita’ di cui all’art. 1, comma 15 ed all’art. 5, comma 2 della presente ordinanza, ove non residente nella medesima regione».
2. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 14 e’ aggiunto il seguente comma: «14-bis. Ad eccezione delle competenze accessorie, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 13, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
3. All’art. 1, comma 15, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795 dopo le parole «art. 19», sono aggiunte le parole «, comma 6,».
4. All’art. 1, comma 15, le parole «nonche’ di un consulente nel settore della comunicazione che coadiuva il commissario medesimo nell’espletamento delle attivita’ di cui all’art. 1, comma 3, lettera f), della presente ordinanza.» sono sostituite dalle seguenti «nonche’ di un consulente nel settore amministrativo che coadiuva il commissario medesimo nell’espletamento delle attivita’ amministrative comunque connesse alle iniziative da realizzarsi per il superamento del contesto emergenziale in rassegna» e le parole «ed al consulente per la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «ed al consulente nel settore amministrativo».

Art. 7.
1. All’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 sono soppresse le seguenti parole: «rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e».

Art. 8.
1. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, tengono luogo dei pareri, dei visti e delle autorizzazioni, forniti dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all’art. 5, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, ed integrazioni.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Decreto 27 luglio 2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze. AGRICOLTURA

Decreto 27 luglio 2009

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del regolamento CE n. 73/2009, per l’anno 2009. (Decreto n. 32/2009).

(GU n. 217 del 18-9-2009)

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l’Unione europea

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per il sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 richiamato in premessa, per l’anno 2009, risulta di euro 9.660.000,00 ed e’ posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
2. La predetta quota di euro 9.660.000,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell’AGEA Coordinamento.
3. Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.
4. La somma di euro 8.273.461,70 proveniente dall’assegnazione per l’annualita’ 2007, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 17 del 31 luglio 2007, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.
5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L’eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l’anno 2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verra’ restituita al Fondo medesimo o costituira’ acconto per le successive annualita’.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell’A.G.E.A., in qualita’ organismo coordinatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.
8. I dati relativi all’attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche per il tramite dell’A.G.E.A., in qualita’ di organismo coordinatore, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita’ vigenti.
9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

TAR TOSCANA, Sez. II – 17 settembre 2009, n. 1448 INQUINAMENTO

Area contaminata – Artt. 244, 253 e 250 del d.lgs. n. 152/2006 – Proprietario dell’area contaminata – Onere di bonifica – Vincolo reale sul fondo e privilegio speciale in favore dell’amministrazione – Notifica dell’ordine di bonifica al proprietario incolpevole – Pendenza di sequestro giudiziario – Effetti sull’ordine di bonifica – Art. 247 d.lgs. n. 152/2006 – Art. 14 d.lgs. n. 22/97 e art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Proprietario dell’area – Imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa.

TAR TOSCANA, Sez. II – 17 settembre 2009, n. 1448

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento emesso dal Comune di Lucca – Dirigente del Settore Dipartimentale 7 Tutela Ambiente U.O. Problematiche Ambientali, prot. 22262 del 30 marzo 2007, notificato il successivo 17 aprile 2007 alla Immobiliare S. Quirico S.r.l. in qualità di proprietaria di un lotto di terreno posto in loc. Monte S.Quirico – Lucca, e con il quale veniva ordinato, entro 60 giorni dalla notifica e munito della necessaria autorizzazione per l’accesso all’area sottoposta a sequestro penale: 1) la rimozione, l’avvio allo smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alla normativa vigente, delle terre e rocce di varia natura e dei rifiuti costituiti da materiali provenienti da demolizioni edilizie(quali laterizi di vario genere e pezzatura, calcestruzzo anche armato, lastre di asfalto, interi pezzi di muri) rinvenuti sul terreno di proprietà della Immobiliare S:Quirico S.r.l.; 2) la verifica, per l’area di sedime, di eventuali superamenti della (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti) di cui all’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06, tali da necessitare operazioni di bonifica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

DIRITTO

1. La controversia ha per oggetto il provvedimento dirigenziale in epigrafe, in forza del quale il Comune di Lucca – verificato che i lavori di costruzione di alcune unità immobiliari, in corso su tre distinti lotti di terreno presso la frazione di Monte S. Quirico, avevano alterato l’originaria morfologia dell’area mediante l’apporto di terre, rocce e materiali di risulta di varia natura, a formare una ripida scarpata – ha ordinato alla odierna ricorrente, proprietaria di uno dei lotti interessati dai lavori, di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, previa rimozione e smaltimento dei materiali estranei, nonché di verificare il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

2. Con il primo motivo di gravame, l’illegittimità del provvedimento impugnato è dedotta sotto il profilo dell’incompetenza, sostenendosi che si tratti dell’esercizio di poteri espressamente riservati al Sindaco dall’art. 192 D.Lgs. n. 152/06. La censura deve tuttavia considerarsi superata in virtù del sopravvenuto provvedimento sindacale in data 19 giugno 2007, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 249/68, la cui efficacia sanante opera retroattivamente e, notoriamente, non è preclusa dalla pendenza dell’impugnativa giurisdizionale dell’atto viziato da incompetenza (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2894).

2.1. Con il secondo motivo, si fa poi valere un ulteriore profilo di incompetenza relativamente all’ordine, contenuto nell’atto impugnato, di verificare l’eventuale superamento delle CSC: ad avviso della società ricorrente, detta verifica, in quanto funzionale ad un successivo ordine di messa in sicurezza e bonifica, ricadrebbe infatti nell’ambito delle competenze della Provincia ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. n. 152/06. Il motivo è infondato, sia pure con le precisazioni che seguono.
L’art. 244 D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che la Provincia, ricevuta dagli enti preposti al controllo la comunicazione dell’avvenuta individuazione di siti, i cui livelli di contaminazione siano superiori ai valori di CSC, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere alle prescritte operazioni di messa in sicurezza e bonifica; l’ordinanza è altresì notificata al proprietario del sito nei cui confronti gli interventi di bonifica, qualora effettuati d’ufficio per l’ipotesi di mancata identificazione del responsabile dell’inquinamento, costituiscono onere reale e privilegio speciale per il recupero delle spese anticipate dall’amministrazione, come previsto dal successivo art. 253. Dal combinato disposto delle norme dianzi richiamate – cui va aggiunto l’art. 250, che individua nel Comune l’autorità competente in prima battuta all’esecuzione in danno degli interventi di bonifica – si ricava che il proprietario dell’area contaminata, ove non sia a sua volta responsabile dell’inquinamento, non ha alcun obbligo di provvedere direttamente alla verifica del livello di contaminazione ed alla bonifica, ma ha l’onere di farlo se intende evitare la costituzione del vincolo reale sul fondo e la nascita del privilegio speciale in favore dell’amministrazione; ne discende che l’ordine di eseguire quelle attività ben può essere notificato anche al proprietario incolpevole, ma al solo fine di metterlo in condizione di assolvere a tale onere e mantenere così l’area libera da vincoli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525). Ciò posto, si osserva innanzitutto come, nella specie, l’ordine di verifica delle CSC impartito dal Comune alla società ricorrente non corrisponda alla previsione astratta di cui all’art. 244 cit., presupponendo quest’ultima una situazione già accertata di inquinamento e l’individuazione del responsabile (in questo caso, sussisterebbe peraltro la dedotta incompetenza, vertendosi in tema di attribuzioni della Provincia); esso deve allora essere inteso come atto non cogente, ma volto a coinvolgere il proprietario del suolo nella procedura di accertamento della potenziale contaminazione, in modo da sollecitare l’esecuzione diretta, da parte di costui, delle verifiche e dei rimedi eventualmente necessari, onde evitare l’intervento sostitutivo del Comune.

2.2. Con il terzo motivo, la società ricorrente afferma poi che il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto pur in mancanza dell’indispensabile presupposto della disponibilità dell’area, sottoposta dalla Procura della Repubblica di Lucca a sequestro preventivo e, pertanto, non suscettibile di essere sottoposta alle attività di ripristino volute dal Comune. In contrario, è sufficiente osservare come la legge preveda espressamente che, laddove il sito inquinato sia sottoposto a sequestro, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto può comunque autorizzarvi l’accesso per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale (art. 247 D.Lgs. n. 152/06). La pendenza del sequestro incide, dunque, sulla eseguibilità dell’ordine di bonifica (e dell’eventuale esecuzione in danno ad opera dell’amministrazione), e non anche sulla sua legittimità, di talché la doglianza è infondata, a maggior ragione se si considera che le esigenze probatorie rivendicate come funzionali al pieno esercizio del diritto di difesa nell’ambito del giudizio penale non assumono, in realtà, alcun rilievo, stante la natura preventiva del sequestro in questione.

3. Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non conterrebbe alcun accertamento di responsabilità a suo carico, e che il Comune si sarebbe limitato ad emanare l’ordine di smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi sulla scorta dell’unico presupposto della proprietà dell’area, senza effettuare indagini dirette ad individuare il soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti. Con il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, è quindi denunciata la violazione dell’art. 192 co. 3 D.Lgs. n. 152/06, per non essere stati gli accertamenti del Comune svolti in contraddittorio con l’interessata Immobiliare S. Quirico S.r.l..

3.1. Tali censure sono fondate.
In tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 22/97, riteneva che il proprietario dell’area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento, ma solo a condizione che ne fosse dimostrata la corresponsabilità almeno a titolo di colpa con gli autori dell’illecito, ed aveva conseguentemente escluso che la norma configurasse un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva, affermando l’illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in mancanza di adeguata dimostrazione, da parte dell’amministrazione procedente, dell’imputabilità soggettiva della condotta, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione.
I medesimi principi si traggono oggi dalla previsione di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/06, che non soltanto riproduce il tenore dell’art. 14 cit. circa la necessaria imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa, ma integra il precedente precetto, precisando che l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061). Tanto premesso, la motivazione dell’ordinanza di cui è causa non contiene alcun elemento dal quale inferire concreti profili di responsabilità della società ricorrente in ordine alla commissione delle condotte sanzionate con l’ordine di ripristino, posto che dalla semplice titolarità del diritto dominicale sull’area interessata non può farsi discendere, lo si è detto, alcuna legittima presunzione in tal senso; né, per altro verso, risulta dagli atti che la stessa ricorrente sia stata in qualche modo coinvolta nell’effettuazione dei controlli e delle indagini culminate nell’adozione dell’ordine di ripristino, dovendosi quindi concludere che, anche per gli aspetti appena esaminati, l’atto impugnato incorre nei vizi allegati.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, possono ritenersi assorbite le censure svolte dalla ricorrente con il sesto ed il settimo motivo di ricorso, inerenti, rispettivamente, alla incompletezza della comunicazione di avvio del procedimento relativa all’ordine di demolizione, ed all’assenza di alcuna comunicazione di avvio riferibile all’ordine di effettuare le verifiche delle CSC. La riconosciuta, fondatezza dell’impugnativa, ancorché parziale, conduce all’accoglimento del ricorso, salve le ulteriori determinazioni che il Comune resistente riterrà di adottare.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale Sentenza 253/2009 Norme impugnate: Art. 4 della legge Provincia autonoma Trento 06/05/2008, n. 4.

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008, depositato in cancelleria il 25 luglio 2008 e iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.
Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La norma impugnata, al comma 1, subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l’obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l’assenso.

I successivi commi prevedono che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari predisponga il modulo per il consenso informato e che la Provincia individui appositi strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative rispetto a quelle indicate al comma 1, disponendo, altresì, che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.

A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono dalla competenza legislativa attribuita alla Provincia dall’articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, in materia di igiene e sanità, nonché da quella ad essa riconosciuta dall’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, invocabile nella specie «alla luce della clausola di equiparazione di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

2. – La questione è fondata.

Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 438 del 2008 – in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), che conteneva una disciplina del tutto simile a quella in esame – il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute.

Consegue da ciò che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.

Le argomentazioni addotte nella richiamata sentenza sono pienamente utilizzabili anche con riferimento alla norma oggetto del presente scrutinio, in quanto l’art. 9 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, nell’attribuire alla Provincia di Trento una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, non allarga la sfera legislativa della stessa in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario.

La norma statutaria, infatti, nell’individuare i limiti entro i quali si può esercitare la suddetta competenza, richiama l’art. 5 dello statuto, il quale espressamente prevede che il legislatore provinciale deve, tra gli altri, rispettare i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art 4, comma 1, della legge in oggetto in quanto con esso la Provincia, nell’individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa.

Anche i successivi commi, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1, si pongono in contrasto con gli indicati parametri costituzionali e, pertanto, devono essere del pari dichiarati costituzionalmente illegittimi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa

del bollettino ufficiale ha carattere

legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=253&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=