Corte Costituzionale Sentenza 252/2009 Norme impugnate: Artt. 4, c. 1°, e 5, c. 2°, della legge Regione Marche 29/04/2008, n. 7.

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all’amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

Le due disposizioni censurate modificano, rispettivamente, l’art. 6 della legge della Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e l’art. 22-bis della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

La prima delle due disposizioni censurate stabilisce che i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, qualora non siano in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione: a) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale; b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo. L’incarico al personale esterno, prosegue la norma censurata, è conferito dall’ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente con rapporto di lavoro dipendente a termine o con rapporto di lavoro autonomo. La norma poi stabilisce che la durata dell’incarico non può superare quella della legislatura.

E’ qui che interviene la disposizione censurata, introducendo la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La seconda norma censurata (inserita tra le disposizioni transitorie e finali) prevede, a sua volta, che gli uffici delle segreterie particolari della Giunta regionale, per sopperire alle proprie esigenze lavorative, possano essere integrati (oltre che con rapporti di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell’art. 22) con due unità di personale esterne all’amministrazione. Con esse è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche per tale tipologia di contratti la norma introduce la regola in base alla quale detto incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La suddetta disposizione statale, nel testo risultante a seguito delle numerose riforme avvicendatesi nel tempo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità (l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione). Inoltre, si precisa che gli incarichi in oggetto possano essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ammettendo che si possa prescindere da tale requisito esclusivamente in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Deve darsi atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, una delle norme novellate dalla disposizione censurata, l’art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988, ha formato oggetto di due successivi interventi di modifica. L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all’art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari”) ne ha modificato alcuni aspetti marginali. A sua volta, la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), di poco successiva alla prima, ha ridisciplinato integralmente la materia, abrogando, con l’art. 12, la norma censurata e, con l’art. 7, riversandone integralmente il contenuto in altri due articoli della legge novellata, gli articoli 4 e 5.

Anche in seguito a tali sopravvenienze in entrambe le norme è rimasta tuttavia immutata la deroga dal rispetto dai criteri dettati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce il nucleo delle odierne questioni di costituzionalità. Conseguentemente, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina censurata, deve ritenersi ancora sussistente l’interesse dello Stato al ricorso, dovendosi presumere che la stessa medio tempore abbia avuto applicazione.

Tornando alle questioni proposte, secondo la difesa erariale, le deroghe introdotte, dalla normativa di cui si tratta, ai criteri dettati in ambito nazionale dall’art. 7, comma 6, sopra citato contrasterebbero con quelli che, in forza di quanto statuito nell’art. 1 della stessa legge statale indicata come parametro interposto, costituirebbero dei principi fondamentali dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

Esse poi violerebbero anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione (irragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione).

2. – Le questioni, con riferimento all’art. 117 Cost., sono inammissibili. A prescindere dalla circostanza che tale parametro non è indicato in modo chiaro e autonomo nella delibera autorizzatoria, deve rilevarsi che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel ricorso, non indica né quale materia sia quella incisa dalle norme censurate, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale – principale o concorrente – a suo dire violata (vedi, per tutte, per l’inammissibilità di ricorsi privi della motivazione sulle materie asseritamente incise dalla normativa impugnata, ordinanza n. 175 del 2009 e sentenza n. 38 del 2007).

3. – Le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono fondate.

Il riconoscimento, a favore dei gruppi consiliari – e, per analogia di situazioni, delle Giunte regionali –, di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime la Regione dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Questa Corte, infatti, ha dichiarato che «la previsione dell’assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare determina l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza» (sentenza n. 27 del 2008).

Orbene, a parte la considerazione che la citata disposizione statale, contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001, non comprime affatto l’autonomia delle Regioni, ma si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalità, che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori, c’è da dire che la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.

Nella legislazione della Regione Marche, d’altro canto, non sono rinvenibili criteri di valutazione idonei a garantire che la scelta dei collaboratori esterni avvenga, nell’ipotesi in esame, secondo i canoni della buona amministrazione.

Non è richiamabile al riguardo, ad esempio, la disposizione di cui all’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2008 – che, peraltro, è disposizione successiva a quella impugnata – la quale si limita a dettare, per la individuazione dei collaboratori esterni, un criterio di preferenza in favore di quelli eventualmente già impiegati in precedenza, senza fissare alcun requisito attitudinale. Non lo è la disposizione di cui all’art. 10 del regolamento interno del Consiglio, secondo il quale il conferimento di un incarico a persone estranee all’amministrazione deve essere corredato da un dettagliato curriculum dell’interessato, dato che tale norma riguarda solo le consulenze tecnico professionali e le attività di studio. Né si può utilizzare la previsione dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2001 che détta criteri generici e non riferibili al personale di cui al successivo art. 22, comma 3-bis, della stessa legge. Neppure, infine, si può ricorrere alla disposizione di cui all’art. 48 della legge regionale statutaria n. 1 del 2005, che è riferibile solo agli incarichi richiedenti una alta professionalità e non a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. – In conclusione, entrambe le norme censurate, nel dispensare le amministrazioni dall’osservanza della disposizione di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. La Regione Marche, nel disciplinare in modo autonomo le modalità di selezione del personale esterno destinato a collaborare con i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta, non ha previsto alcun criterio selettivo alternativo a quelli dettati dalla legge statale. È consentito così l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole e in violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione.

Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008, nella parte in cui, dette norme, consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. – Le indicate ragioni di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2008 valgono anche per gli interventi di modifica della stessa introdotti dai citati art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2008 e dall’art. 7, comma 4, lettera b), della successiva legge regionale n. 27 del 2008.

Come si è detto, in entrambi i sopra descritti interventi di riforma, è stata sostanzialmente riprodotta, all’interno delle disposizioni concernenti il ricorso a personale esterno, la stessa deroga, per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni, al rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, deroga che costituisce, come si è visto, il nucleo centrale della odierna questione di costituzionalità.

Pertanto, in conformità con quanto statuito da questa Corte in un analogo caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche (sentenza n. 74 del 2009) la pronuncia di illegittimità, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere estesa, in via consequenziale, a tali disposizioni sopravvenute, nella parte in cui – per il ricorso da parte dei gruppi consiliari alla collaborazione di esterni – prevedono la deroga al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

dichiara altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all’art. 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari”) e dell’art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della Regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=252&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

Legge n. 102 del 3 agosto 2009 Emersione colf e badanti

Emersione colf e badanti: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 102 del 3 agosto 2009.
Le domande da parte dei datori di lavoro dovranno essere presentate on line dal 1° al 30 settembre 2009

E’ stata pubblicata il 4 agosto 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n° 179, la Legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” che, all’art. 1-ter, prevede la possibilità dell’emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.

Le domande da parte dei datori di lavoro dovranno essere presentate, esclusivamente on line, dal 1° al 30 settembre, con modalità operative che verranno rese note con una successiva circolare.
Non sarà comunque necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art.1 ter comma 8 della legge, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, i lavoratori extracomunitari per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ed i datori di lavoro non saranno punibili per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’ art. 12 del T.U. per l’Immigrazione) ed a quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale. Pertanto, i relativi procedimenti penali o amministrativi eventualmente in corso a loro carico saranno sospesi.

fonnte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/55C19A2B-C2FE-44D5-A7B3-9BC29827F0FC/0/20090803_L_102.pdf

Regione Veneto Piano Casa Legge 8 luglio 2009 n. 14

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche.

Art. 1 – Finalit
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore
edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualit
abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il
patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli
edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi
possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o
dagli strumenti urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo
specifico assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale o tutore
del vincolo.
Art. 2 – Interventi edilizi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali,
comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici
esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso
residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso
diverso.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza
rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo
già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia
estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di
un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare
l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini
abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in
qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può
essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse,
compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici,
fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di
case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in
maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti
alla schiera.
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per
cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di
energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché
già installati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

http://www.pianocasa2009.com/docs/veneto/VENETO-legge-14_2009.pdf

Regione Valle d’Aosta Piano Casa Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24.

Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18

CAPO I
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, anche in considerazione dell’intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.
Art. 2
(Interventi sul patrimonio edilizio)
1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l’amplia-mento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 non può essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume esistente.
3. L’ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse nella zona o nella sottozona in cui è situata l’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall’articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

http://www.pianocasa2009.com/docs/valle_aosta/Lreg_VdAosta_4_8_09_24.pdf