Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
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Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento
Capo I Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi
ARTICOLO 1
Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi
1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:
a) misure per il sostegno al reddito e all’occupazione delle fasce sociali in difficoltà ;
b) interventi per il sostegno delle imprese;
c) azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino;
d) una manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna;
e) individuazione dei limiti massimi per i compensi agli amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali della Provincia.
2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate da queste leggi e le somme previste dal comma 7.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l’attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente.
4. Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure di cui al comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l’approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati che individuano gli interventi e le misure da attuare, nonché i tempi di approvazione degli stessi. I predetti atti di programmazione possono essere approvati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge. Nell’individuazione degli atti di programmazione la Giunta provinciale, in particolare, si conforma al criterio in base al quale gli interventi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono comunque individuati dalla Giunta provinciale, mentre quelli di importo inferiore alla predetta soglia possono essere individuati dal dirigente competente previo parere positivo del dirigente generale di riferimento.
5. Nel rispetto del diritto comunitario, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ridefinendo eventualmente i criteri di priorità per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l’ammissione a finanziamento.
6. Per assicurare una rapida mobilitazione delle risorse finalizzate a opere e interventi già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale effettua una revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in corso di attuazione e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa anche relativi a esercizi precedenti l’anno 2009, riprogrammando su esercizi successivi al 2009 le opere e gli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità . Con la revisione sono eliminati gli interventi ritenuti non più necessari e possono essere apportate modifiche alla spesa prevista per gli interventi che si ritiene di confermare.
7. Le somme corrispondenti agli interventi oggetto di verifica ai sensi del comma 6 non confermate a carico degli esercizi 2009 e precedenti sono utilizzate per la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1. A tal fine possono essere autorizzati appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio, con conseguente contabilizzazione delle somme non confermate.
8. In relazione all’evoluzione della congiuntura economica la Giunta provinciale è autorizzata a integrare gli stanziamenti dei capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure previsti dal comma 1 con prelievi dagli appositi fondi di riserva istituiti nella funzione obiettivo relativa a fondi di riserva e per nuove leggi. I prelievi possono essere disposti relativamente sia agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, sia agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale. La Giunta provinciale può inoltre prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio e dal relativo documento tecnico, sia di competenza che degli anni successivi, relativi ai capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure di cui al comma 1 per portarle in aumento dei fondi di riserva di cui a questo comma.
9. In sede di approvazione degli interventi e delle misure di cui alla lettera d) del comma 1 sono fissati i termini per l’avvio e per la realizzazione degli stessi. Salvo casi espressamente individuati, i termini per l’avvio non possono essere superiori a sessanta giorni dall’atto di approvazione degli interventi e delle misure. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da questo comma e i casi per i quali può essere autorizzata la proroga del termine per la realizzazione degli interventi.
10. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9 le relative risorse possono essere stornate anche a favore dei fondi di riserva di cui al comma 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per essere riassegnate al finanziamento di altri interventi e misure aventi caratteristiche di rapida realizzabilità . Questo comma non si applica al fondo straordinario per gli interventi anticongiunturali dei comuni previsto dall’articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
11. Le liquidazioni di spesa che riguardano gli interventi e le misure previste dal comma 1 sono disposte entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, salvo esigenze straordinarie individuate con la deliberazione prevista dal comma 12. Sia per i pagamenti che riguardano gli interventi diretti, sia per le agevolazioni si applicano comunque i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
12. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l’applicazione di quest’articolo, con particolare riferimento:
a) agli atti da adottare ai sensi dei commi 3 e 4 e ai termini per la relativa adozione;
b) ai criteri e alle modalità per l’effettuazione della revisione straordinaria prevista dal comma 6;
c) ai criteri e alle modalità per la riprogrammazione finanziaria prevista dal comma 6;
d) ai criteri generali per la fissazione dei termini di avvio e realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 9;
e) ai criteri e alle modalità per il monitoraggio in ordine al rispetto dei termini previsti dal comma 9;
f) ai criteri e alle modalità per lo storno e la riassegnazione delle risorse previste dal comma 10;
g) alle modalità per coordinare la programmazione degli interventi e delle misure previsti da quest’articolo con quelli di carattere ordinario previsti dalle leggi di settore.
13. La Giunta provinciale comunica al Consiglio provinciale l’elenco degli interventi e delle misure effettuate in base a quest’articolo nell’anno 2009 e seguenti.
14. L’articolo 36 (Disposizioni in materia di contabilità ) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, può essere applicato per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 con riferimento all’annullamento di residui passivi relativi a esercizi finanziari precedenti il 2009.
15. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria, agli interventi finalizzati a sostenere e assistere la spesa per investimenti rientranti nella competenza della Provincia, ivi compresi quelli esecutivi di progetti compresi nel quadro strategico nazionale, si applicano le speciali misure e procedure acceleratorie previste da quest’articolo e dalle altre norme provinciali in materia.
http://www.pianocasa2009.com/docs/trentino/Legge_provinciale_Trento_2_2009.pdf
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Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio
dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente
(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del
13.05.2009 )
Art. 1 – FinalitÃ
1. La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia,
risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con
i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi
edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la
compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la
fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha
carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi
edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio
dell’attività entro il termine perentorio di cui all’articolo 7,
comma 2.
Art. 2 – Definizioni e parametri
1. Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono gli edifici con
destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad uso
abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a
quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo
indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) per superficie utile lorda si intende la somma delle
superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui
volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori
terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i
vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da
strutture orizzontali praticabili con altezza libera media
superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi
i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al
perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso
pubblico;
c) per centri abitati si intendono quelli all’interno del
perimetro individuato:
1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55,
comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni
abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo
del territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti
edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo
adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della
l.r. 1/2005;
3) in applicazione della definizione dell’articolo 3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o
nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);
d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si
intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o
dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni
contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivitÃ
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765).
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http://www.pianocasa2009.com/docs/toscana/legge-2009-00024.pdf
Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.
Bollettino Ufficvale della Regione Piemonte n. 28 del 16 / 07 / 2009
Capo I.
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
REALIZZABILI IN DEROGA
Art. 1.
(Disposizioni a termine)
1. In attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, la Regione, per sostenere
il rilancio dell’economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché
migliorando la sicurezza delle strutture e l’accessibilità degli edifici, approva le disposizioni di cui alla
presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2011.
3. Sono validi ed efficaci i permessi di costruire o le denunce di inizio attività (DIA) presentati entro la
data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data,
entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) per unità edilizie si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali
ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso
degli imprenditori agricoli professionali, quando persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività , integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38), e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; b) la volumetria
complessiva, la superficie coperta e la superficie utile lorda (SUL) sono quelle calcolate con il metodo
previsto dallo strumento urbanistico o, in mancanza, dal regolamento edilizio vigente nel comune.
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FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/piemonte/PIEMONTE-Legge-20_2009.pdf
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