Regione Lombardia Piano Casa Legge Regionale 16 luglio 2009, N. n. 13

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
della Lombardia.

(BURL n. 28 2° suppl. ord. del 17 Luglio 2009 )

Art. 1
(Finalità generali)
1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009,
promuove un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e
utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni
abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto
dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.
Art. 2
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non
ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle
previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni
ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attivitÃ
economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli interventi
edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d’uso.
2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri
cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del
proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni
ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono comportare la totale demolizione e
ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici
del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui
agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai
sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi
decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/lombardia/lr002009071600013.pdf

LAZIO n. 21 11 Agosto 2009 Piano Casa Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, paesaggistici e ambientali nonché della normativa sulle zone agricole, a partire dall’intesa sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata tra Stato, Regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina:
a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate a contrastare la crisi economica ed a favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica, il miglioramento della qualità architettonica e la sostenibilità energetico-ambientale del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni ed i principi della bioedilizia;
b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta di edilizia residenziale sovvenzionata e sociale;
c) modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarie ed urgenti di cui alle lettere a) e b), nell’ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, di promozione dell’edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio energetico;
d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica tramite le modifiche ovvero le integrazioni alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).

CAPO II
MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli articoli 3, 4 e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche nonché di quelli situati:
a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o, qualora gli strumenti urbanistici generali non individuino le zone A, nei tessuti storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici generali o, in mancanza, negli insediamenti urbani storici individuati dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);
b) nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 limitatamente agli edifici rurali con caratteri storico-tipologici-tradizionali, quali casali e complessi rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti dai comuni interessati;
c) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
d) nelle aree naturali protette;
e) nelle fasce di rispetto dei territori costieri e dei territori contermini ai laghi di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne;
f) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore;
g) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali;
h) nelle fasce di rispetto delle strade statali, ferroviarie e autostradali.
2. Relativamente alle zone agricole, resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti della l.r. 38/1999 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto per l’ampliamento della volumetria residenziale dall’articolo 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, dall’articolo 5, limitatamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o loro eredi.
3. I comuni, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3 e 4.

Art. 3
(Interventi di ampliamento degli edifici)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento, per gli edifici indicati nell’articolo 2 a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, ivi comprese le case famiglia di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’aperture ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), e di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) 10 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2 a destinazione non residenziale per l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 24, comma 1, lettera a), n. 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati, purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni e gli interventi siano subordinati all’installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, al monitoraggio delle emissioni, al risparmio energetico e allo studio di materiali e procedure innovative che possano ridurre l’impatto ambientale.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:
a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), della l.r. 13/2009, come modificata dalla presente legge ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35 per cento, utilizzando il sottotetto;
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente;
c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c), per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica. In tal caso, qualora 1’ampliamento di cui al comma 1 riguardi edifici ricadenti nella zona sismica 1 o sottozona sismica 2a, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387, lo stesso è consentito, con riferimento a quelli di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del 35 per cento della volumetria esistente o della superficie utile per un incremento complessivo massimo per 1’intero edificio di 350 metri cubi ovvero di 110 metri quadrati e, per quelli di cui al comma 1, lettera b), nel limite massimo del 20 per cento della superficie utile.
4. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche.
5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata:
a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 6;
b) alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e successive modifiche e dal relativo regolamento regionale di attuazione 14 aprile 2005, n. 6, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati.
6. Esclusivamente per le opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall’articolo 3 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora venga comprovata l’impossibilità del loro adeguamento, i titoli edilizi abilitativi sono subordinati al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario proporzionale al valore delle opere stesse, pari al 50 per cento del valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione del comune. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari, sono destinati ai consorzi di autorecupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni individuano nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.
7. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Nel caso di edifici a destinazione residenziale e non, gli ampliamenti consentiti alle singole unità immobiliari non possono superare cumulativamente i limiti di cui al comma 1.

8. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere mantenuta per cinque anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi agli interventi di ampliamento.
9. In ordine alle necessità di interventi di ampliamento della prima casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire con delibera del consiglio comunale, adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

FONTE: http://notes.regione.lazio.it/Produzione/Normativa/leggi.nsf/RicercaWeb/4E4E7396E14D6A83C125761500373129

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Regione Emilia Romagna Leggi Piano Casa LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
1. All’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita:

Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 ABRUZZO MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Art. 1
FinalitÃ
1. La Regione Basilicata promuove misure per
il sostegno al settore edilizio attraverso interventi
straordinari finalizzati a migliorare la
qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza
del patrimonio edilizio esistente, a favorire il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei
suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio
esistente.
Art. 2
Interventi di ampliamento
del patrimonio edilizio esistente
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli
strumenti urbanistici comunali vigenti e
all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999 n. 23, gli
edifici residenziali esistenti, legittimamente
realizzati e/o condonati, nonché gli edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza
di titolo abilitativo in corso di validità, a tipologia
monofamiliare isolata di superficie
complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia
bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare
di superficie complessiva fino a mq 400,
possono essere ampliati entro il limite max
del 20%.
2. Per superficie complessiva si intende quanto
stabilito all’art. 2 del DM 10 maggio 1977,
n. 801.
3. Nel caso di edifici residenziali bifamiliari e
plurifamiliari di cui al precedente comma 1,
l’ampliamento di cui al comma 1 non può
essere comunque superiore a mq 40,00 di
superficie complessiva per ciascuna unitÃ
immobiliare.
4. Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti
sono subordinati al rispetto delle
norme vigenti per le costruzioni in zone
sismiche e al miglioramento della prestazione
energetica attuale dell’edificio.
5. Si ha miglioramento della prestazione energetica
attuale dell’edificio quando è assicurata
una riduzione, non inferiore al 20%, del
fabbisogno di energia dell’intero edificio o
dell’intera unità immobiliare oggetto di
ampliamento.
Parte I N. 34 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 7-8-2009 6543
Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE
–––––––––
Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25
MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO
DELL’ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
6. Il limite del 20% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 25% se si realizzano,
almeno uno, degli interventi specificati
all’art. 11 comma 9. a), c), e), f) della
L.R. 28 dicembre 2007 n. 28;
7. Gli interventi di ampliamento previsti dal
presente articolo devono essere realizzati in
continuità e comunque non separatamente
dall’edificio esistente e devono rispettare i
limiti di distanze indicati dagli strumenti
urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art.
11 comma 1 e 2 della L. R. 28 dicembre
2007 n. 28.
8. Gli edifici residenziali esistenti, a seguito
degli interventi di ampliamento ai sensi del
comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori
e nuove unità immobiliari di superficie
complessiva non inferiore a mq 45.
9. Le nuove unità immobiliari non possono
mutare la destinazione residenziale per un
periodo di anni 10.
Art. 3
Interventi di rinnovamento
del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Basilicata promuove il rinnovamento
e la sostituzione del patrimonio edilizio
esistente realizzato dopo il 1942 che non
abbia un adeguato livello di protezione sismica
rispetto alle norme tecniche vigenti e/o
che non abbia adeguati livelli di prestazione
energetica. A tal fine sono consentiti interventi
straordinari di Demolizione e Ricostruzione
di edifici residenziali, legittimamente
realizzati e/o condonati, nonché di edifici
residenziali in fase di realizzazione in forza
di titolo abilitativo in corso di validità, con
aumento della superficie complessiva esistente
entro il limite max del 30%.
2. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione
di edifici residenziali con aumento di superficie
complessiva entro il limite max del 30%
sono subordinati al rispetto delle vigenti
norme per le costruzioni in zone sismiche e
al miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio ricostruito calcolata secondo
gli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio ricostruito quando è assicurata
una riduzione, non inferiore al 30%,
del fabbisogno di energia calcolato secondo
gli standard della vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1. è ulteriormente
incrementato fino al 35% se si realizzano
gli interventi specificati all’art. 11
comma 9. a), c), e), f) della L.R. 28 dicembre
2007 n. 28; è incrementato fino al 40% se si
utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia,
se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici,
se la dotazione di verde privato esistente
sul lotto di pertinenza viene incrementata
fino al 60%.
5. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione
con incremento della superficie complessiva
devono rispettare i limiti di distanze previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti, possono,
invece, prevedere il superamento di 3,00 mt
dell’h max consentita dagli strumenti urbanistici
vigenti.

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/basilicata/LR_n.25_%207_agosto_2009.pdf