Legge Abruzzo 19/08/2009 n. 16 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio

Art. 1 FinalitĂ
1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell’economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.
TITOLO I INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 2 Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all’art. 11, comma 4 della presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attivitĂ , risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformitĂ  dal titolo abilitativo;
b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
d) collocati nelle aree di inedificabilitĂ  assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, piĂą estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attivitĂ  compatibili con le finalitĂ  istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettivitĂ  locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Art. 3 Definizioni e parametri
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all’art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone “A” di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal D.M. 1444/1968.
Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento
1. Per le finalitĂ  di cui all’art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d’uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:
– 20/% della superficie esistente;
– non superiore a 200 mc.
2. E’ in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
3. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.
4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.
Art. 5 Prevenzione rischio sismico
1. Gli interventi di ampliamento previsti all’articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all’articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.
Art. 6 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualitĂ  architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d’uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrĂ  essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell’edificio comunque non inferiore alla classe B.
3. I Comuni, con le modalitĂ  di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalitĂ  di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2.
4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.
5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.
6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all’art. 12 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull’area diversa.
7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l’indicazione dei tempi e delle modalitĂ  di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l’avente titolo, che cede gratuitamente l’area originariamente occupata dall’edificio demolito, potrĂ  usufruire, oltre che dell’incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell’edificio demolito a condizione che l’edificio da ricostruire risulti di classe energetica B.
8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Art. 7 Oneri di urbanizzazione
1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. Nell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell’ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalitĂ  di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d’uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l’obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d’uso.

http://www.pianocasa2009.com/docs/abruzzo/Lreg_Abruzzo_19_8_09_16.pdf

PUGLIA LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. 14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della

Art. 1
FinalitĂ  e ambiti di applicazione
1. La presente legge, straordinaria e temporanea, costituisce attuazione dell’intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tra Stato, regioni
ed enti locali, sottoscritta il 1° aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, finalizzata al rilancio dell’economia mediante il
sostegno all’attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale
del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale,
culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e
accessibilitĂ  degli edifici.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina l’esecuzione di interventi
di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica
locale, secondo le modalitĂ  e nei limiti previsti dalle norme seguenti.
Art. 2
Definizioni
1. Se non altrimenti previsto, le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi
riproduttive delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Ai fini della presente legge:
a) per edifici residenziali uni-bifamiliari si intendono gli immobili comprendenti una o due unitĂ
immobiliari destinate alla residenza e gli edifici rurali a uso abitativo, comunque di volumetria
complessiva non superiore a 1.000 metri cubi (m3) ;
b) per volumetria complessiva si intende la somma dei volumi vuoto per pieno collocati
esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani
ascensore, le scale, restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico
(androni, porticati, ecc).
Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento
1. Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque
per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali e quelli di volumetria non superiore a 1.000 m3, alle
condizioni e con le modalitĂ  seguenti:
a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata
rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e
al decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva
esistente. Nel caso in cui detta sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria
preesistente, la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell’ampliamento. Non devono
essere detratte dal computo dell’ampliamento le volumetrie oggetto di sanatoria edilizia per mera
variazione di destinazione d’uso;
b) l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel
rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In
mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densitĂ  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attivitĂ  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765);
c) l’ampliamento deve essere realizzato conformemente alle norme riportate all’articolo 4, comma
4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui all’articolo
3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. In ogni caso, l’unità abitativa esistente
interessata dall’ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o
di gas.
Art. 4
Interventi straordinari
di demolizione e ricostruzione
1. Al fine di migliorare la qualitĂ  del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento
della volumetria complessiva, con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di
quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciata
la sanatoria edilizia straordinaria di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003.
3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle
distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti
strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal d.m. lavori pubblici
1444/1968.
4. L’incremento volumetrico previsto al comma 3 si applica a condizione che la ricostruzione venga
realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13
(Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio
2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui
all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
5. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 5
Condizioni e modalitĂ  generali
1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare, alla data del
31 marzo 2009, regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico
delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli edifici che
devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, devono risultare giĂ  presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge,
idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale. Un
tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b),
con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione fotografica.
3. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività (DIA), ai sensi dell’articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo
27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire. La formazione del titolo
abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del t.u. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato
dall’articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall’articolo 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all’aumento volumetrico previsto. Il
comune può prevedere che l’interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette
aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda al pagamento di una somma
commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per
ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti dalla
monetizzazione degli standard devono essere vincolati all’acquisizione, da parte del comune, di aree
destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a
servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e
all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m2)
ogni 10 m3 della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all’articolo 3 della volumetria
realizzata con l’ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all’articolo 4, della volumetria
complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto
di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per
i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo;
d) all’acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti;
e) al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle
antisismiche.
4. Solo nel caso di interventi di cui all’articolo3, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere
l’obbligo di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo
versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio
per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte
del comune.
5. Per il computo delle volumetrie degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano gli indici
e i parametri di cui all’articolo 11 della l.r. 13/2008.
6. Con la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 non è ammesso il cambio di
destinazione d’uso.
Art. 6
Limiti di applicazione
1. Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4:
a) all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici
1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di
governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale
natura;
b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini
gli interventi di ristrutturazione edilizia all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del
territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) sugli immobili inclusi nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n.
14 (Misure a sostegno della qualitĂ  delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137);
f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del
d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n. 63;
g) negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per
il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000,
n. 1748;
h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione
speciale – ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree
protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le
relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi
edilizi di tale natura;
i) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunisticoambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide
d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolositĂ  idraulica e a elevata o molto elevata pericolositĂ
geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all’articolo 4
riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e
privata incolumitĂ  e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di
pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi.
2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta
giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre
motivatamente:
a) l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge in relazione a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalitĂ  urbanistica;
b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge
possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente
esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale,
ampliamenti dei marciapiedi;
c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4
della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle
prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta
reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili
in contrasto con le qualitĂ  paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della
presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente
legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle
caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente
definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

FONTE: http://www.pianocasa2009.com/docs/puglia/PUGLIA-Legge_regionale.pdf

Giudice di Pace di Castallammare di Stabia del 17 giugno 2009 Precetto, opposizione, spese, tariffario, avvocati (2009-09-04)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Tizio D’Angelo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. +++++

TRA

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 -cap 20123-, rappresentata e difesa in virtù di procura apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione dagli avv.ti ++++ con studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia 53 presso il cui studio domicilia

ATTORE OPPONENTE

E

Avv. Tizio Tizio, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in … ;

CONVENUTO RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI

All’udienza del ++++ i procuratori costituiti concludevano come da verbale d’udienza e comparsa conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, l’attore proponeva formale opposizione all’atto di precetto notificato dall’opposto in virtù della sentenza n.++++ resa dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (Na).

Assumeva esso attore, che alcune voci non erano dovute e che pertanto vi era la nullità del precetto, o quantomeno andava ridotto l’importo.

Si costituiva l’opposto, il quale faceva rilevare che le voci richieste erano tutte dovute.

Sulla sola istruttoria documentale, la causa era assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il giudice deve operare la qualificazione giuridica della domanda, tale operazione va compiuta dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, considerato che non vi è contestazione né del titolo né del diritto, ma solo limitatamente a determinate voci dell’atto di precetto, circostanza questa che induce il giudice a ritenere che non si è in presenza di opposizione all’esecuzione, ma all’atto di precetto.

L’opposizione è procedibile per il rispetto dei termini di cui all’art. 615 c.p.c.

Nel merito, l’opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Difatti l’opposto, con la redazione dell’atto di precetto, richiede attività realmente svolte e dovute, in quanto previste nelle tariffe professionali per il processo di esecuzione e le somme richieste, tra l’altro, corrispondono allo scaglione tariffario applicabile alla fattispecie de qua.

In particolare si osserva che la posizione archivio è certamente dovuta sia nel giudizio di cognizione che in quello di esecuzione, infatti il legale è tenuto a tale attività per ben due volte, la prima al momento della presa in carica il giudizio di cognizione, e la seconda per la presa in carica della fase di esecuzione; tra l’altro, il primo giudizio aveva come attore il cliente, in questo invece l’avvocato agisce come procuratore antistatario.

L’esame del dispositivo è dovuto in quanto al momento in cui è notificato il dispositivo il legale è tenuto ad esaminare il detto documento come pure al momento della sentenza integrale, al legale vanno riconosciuti i diritti per la disamina della stessa. Non è certo plausibile ritenere che la liquidazione di dette attività è già compresa nella liquidazione fatta dal giudice, trattandosi di attività svolte successivamente e per le quali può essere anche evitato il pagamento se il debitore paghi prima che il legale compia dette attività.

La redazione nota spese e l’accesso agli uffici è apertamente prevista nelle tariffe professionali e pertanto dovuta.

Circa le vacazioni, questo giudice ritiene che il parere del CNF non è vincolante, e tra l’altro si considera che detta voce è dovuta perché anche in sede di esecuzione ci sono attività che vengono effettivamente svolte.

Alla luce di tali considerazioni il giudicante ritiene di non poter considerare valide le doglianze di parte opponente e, di conseguenza, rigettare l’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo adeguandole ai parametri della tariffa professionale valori medi dello scaglione fino a 300 euro applicando le tariffe forensi in vigore dal 2 giugno 2004 (Decreto Ministero della Giustizia 8 aprile 2004 n. 127).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando sull’opposizione a precetto proposta da Telecom Italia s.p.a. nei confronti dell’avv. Tizio Tizio così provvede:

1.rigetta l’opposizione;

2.condanna la Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore del resistente, avv. Tizio Tizio, che in mancanza di nota spese, liquida in euro 330,00 di cui 200,00 per diritti, euro 100,00 per onorari e euro 30,00 per spese, oltre maggiorazioni, 12,50% ex art. 14 T.F. ed oltre C.p.a. ed iva come per legge.

Così deciso in Castellammare di Stabia, in data 17 giugno 2009.

Il Giudice di Pace

Dr. Tizio D’Angelo

Cassazione III civile n, 14551 dep 22-06-2009 Danni, liquidazione, malattia (2009-09-03)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 104 C.d.S. del 1959, artt. 1223, 2056, 1227 e 2043 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla circolazione contromano e con eccesso di velocità da parte del T..

Le argomentazioni addotte a sostegno della censura non danno ragione delle numerose violazioni denunciate e prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

In realtĂ  i ricorrenti si limitano a sottoporre alla Corte considerazioni di carattere generale e a ribadire la propria versione dei fatti, laddove la Corte territoriale è pervenuta alla statuizione contestata esaminando le risultanze processuali e valutando criticamente la consulenza tecnica su cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione. D’altra parte essa ha considerato il comportamento del T. e ne ha evidenziato la responsabilitĂ , ma l’evidente condotta colposa di costui non elimina la necessitĂ  di considerare e valutare anche la condotta della vittima, cui la sentenza impugnata ha addebitato velocitĂ  eccessiva e omesso mantenimento della propria destra. In definitiva, il primo motivo attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all’attribuzione delle relative responsabilitĂ  e, quindi, ad un tema che implica esame delle risultanze processuali e valutazioni di fatto, attivitĂ  riservate al giudice di merito che, nella specie, ha congruamente indicato le ragioni del proprio convincimento.

Esso risulta, dunque, infondato.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente motivazione e violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c.. Anche tale censura è infondata poichè propone argomentazioni non omogenee alle norme indicate. In sostanza esse fanno leva sull’omessa considerazione della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto contumace.

I ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non hanno riprodotto il testo dei capitoli dell’interrogatorio formale, così impedendo alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di valutarne la rilevanza. In ogni caso la valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Nella specie il T. è rimasto contumace e, essendo intervenuta in giudizio la sua assicurazione, ha dimostrato di non avere un proprio interesse da difendere nella vicenda processuale.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2056 c.c., artt. 29 e 30 Cost. con riferimento al risarcimento del danno ai familiari superstiti. La Corte territoriale ha spiegato di non avere rinvenuto in atti alcun elemento che giustificasse una maggiorazione del danno morale nella misura del 50% con riferimento al sordomutismo da cui sono affetti i genitori della vittima e, pertanto, ha ritenuta arbitraria la relativa statuizione del Tribunale.

I ricorrenti obiettano che in tal modo è stato immotivatamente violato il principio della personalizzazione del danno, che consente la conformazione dei criteri liquidatori al caso concreto in ragione della peculiaritĂ  della fattispecie. Il sintetico ragionamento della sentenza impugnata denota un’applicazione non corretta della normativa che regola la liquidazione del danno non patrimoniale. GiĂ  all’epoca della decisione impugnata lo stato della giurisprudenza era nel senso (vedi, per tutte; Cass. Sez. 3, n. 10996 del 2003) che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendo rimessa alla sua valutazione discrezionale, imponeva al giudice di merito di tener conto, nell’effettuare la valutazione, delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravitĂ  dell’illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto; ne conseguiva che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, con il criterio del punto di invaliditĂ , era legittimo solo se il giudice mostrava, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolaritĂ  del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.

L’elaborazione successiva ha portato ad una concezione diversa del danno non patrimoniale che, alla stregua della nota sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite (secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilitĂ  (in quanto il dovere di solidarietĂ , di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualitĂ  della vita o alla felicitĂ ), è pervenuta alla conclusione (Cass. Sez. 3, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.. In tale quadro la liquidazione del danno in esame non può essere risolta in termini sbrigativi basandola sulla considerazione che il sordomutismo non determina sofferenze morali maggiori; al contrario, l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento impone di considerare la particolare condizione della persona sordomuta, la quale ha una ridotta capacitĂ  di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, con la conseguenza che la perdita di un familiare, a maggior ragione se convivente, determina un vulnus particolare e ulteriore della concreta possibilitĂ  di comunicare e relazionarsi.

Pertanto il capo in esame della sentenza va annullato e il giudice di rinvio dovrĂ  eseguire una nuova valutazione che sia in armonia con i principi sopra enunciati.

Con il quarto motivo i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata ha violato e falsamente applicato gli artt. 315, 433, 230 bis, 1123 e 2056 c.c., artt. 29 e 30 Cost. circa il risarcimento del danno patrimoniale ai familiari superstiti della vittima dell’illecito per l’aspettativa di lucro e di sostegno materiale ed economico che sarebbe derivata dal figlio deceduto.

La censura risulta assolutamente generica, quindi non meritevole di accoglimento, poichè non prende in esame la motivazione della sentenza impugnata e, al di là del riferimento a sentenze di questa Corte, non indica elementi concreti non considerati dalla Corte territoriale che, se lo fossero stati, avrebbero indotto a statuizione diversa.

Occorre ribadire che, ai fini del danno patrimoniale futuro, occorre pur sempre un minimo di allegazione di fatti idonei o anche di elementi presuntivi da cui desumerlo, nella specie non ravvisabili.

Con il quinto capitolo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative ai criteri utilizzati per la liquidazione delle somme a titolo di risarcimento del danno ai parenti della vittima. In palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 la censura non contiene l’indicazione delle relative norme di diritto. I ricorrenti assumono l’erroneitĂ  dei calcoli eseguiti dalla Corte d’Appello, ma non specificano analiticamente gli errori in cui essa sarebbe incorsa e, in definitiva, si limitano a postulare la correttezza di quelli, diversi e piĂą favorevoli, del Tribunale. Occorre solo osservare che la Corte d’Appello ha dovuto tenere conto degli importi nelle more versati dalla RAS ed ha correttamente spiegato che gli interessi compensativi vanno computati sulla somma originariamente dovuta, determinata devalutando quella liquidata e rivalutandola progressivamente in osservanza del principio di cui alla sentenza n. 1712 del 2002 di questa Corte.

La sentenza impugnata ha attualizzato i valori liquidati per cui non doveva procedere ad alcun’altra rivalutazione. Pertanto la censura è infondata. Il giudice di rinvio, che si designa nella medesima Corte territoriale in composizione diversa, provvedere, oltre che alla liquidazione del danno morale, a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; rigetta nel resto. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009