Cassazione, SEZ. III CIVILE – 6 luglio 2009, n.15798 Viaggi, turismo, vacanza rovinata, eventi eccezionali, prospettivo informativo (2009-08-13)

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e 360 n. 5 c.p.c. “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti”) la Z. sostiene che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la prova da lei articolata.

Riconosce la ricorrente che la prova fu articolata in primo grado, ma non venne coltivata in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene poi riproposta in appello (p. 8 ricorso).

Il motivo e’ inammissibile, perche’ non censura la ratio decidendi del giudice dell’appello di cui riconosce i presupposti di fatto.

Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo circa il nesso eziologico, disconosciuto dalla sentenza impugnata.

Peraltro, per suffragare il suo convincimento, il giudice del merito affronta anche “per esigenze di completezza argomentative” le doglianze dell’attuale ricorrente.

Argomenta il giudice che “la sorte del giudizio non sarebbe stata diversa se la Z. avesse dimostrato la rilevanza causale del microrganismo ustionante presente nelle acque antistanti al villaggio turistico, poiche’ ai fini dell’accertamento della responsabilita’ della compagnia di viaggio, la danneggiata avrebbe altresi’ dovuto provare non solo che la controparte fosse stata a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della presenza dell’alga marina in quel tratto di mare e nel periodo in cui ebbe luogo la vacanza e della probabilita’ di un contatto aggressivo facilitato dalla bassa marea, ma anche che ella, se informata di tale eventualita’, si sarebbe astenuta dallo stipulare il contratto (di viaggio n.d.r.) o lo avrebbe concluso a condizioni diverse” (p. 5 sentenza impugnata).

Simile motivazione non risulta ne’ insufficiente ne’ contraddittoria non ravvisandosi nel ragionamento del giudice del merito ne’ il mancato esame di un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte (in quanto, come esposto, la Corte territoriale esamina proprio il punto sulla richiesta di apposita CTU per disattenderla) ne’ un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate (Cass. n. 2399/04).

Ne’ puo’ dedursi di aver in tal modo posto a carico del viaggiatore-consumatore la prova di conoscenza delle circostanze da parte della Ventaglio.

Infatti, il giudice dell’appello, investito della domanda risarcitoria, ha accertato che la Ventaglio ha agito secondo il criterio della diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e della buona fede precontrattuale e contrattuale (artt. 1175, 1337, 1374, 1375 c.c.), in quanto ha ritenuto che “il fenomeno della bassa marea, quale situazione favorevole all’azione nociva di eventuali microrganismi acquatici” non fosse riconducibile “al novero di quelle informazioni di carattere generale” che l’organizzatore del viaggio deve mettere a disposizione del “consumatore”.

Al riguardo, va evidenziato che l’organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano (Cass. n. 4636/97); e’ tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza (Cass. n. 20787/04).

Pertanto, una volta informato il viaggiatore, come e’ stato fatto nella specie, delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attivita’ sportive, escursioni e quant’altro), e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dall’art. 9 del decr. leg.vo n. 111/95, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo piu’ amministrativo, necessarie per recarsi all’estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l’annullamento, nulla piu’ incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi.

Nella specie, il CTU e la relazione del CT di parte hanno solo indicato come causa probabile, ma non certa, che la fotodermatite sia stata causata da un microrganismo acquatico (p. 4 sentenza impugnata), per cui la probabilita’ della causa non si configura come causalita’ necessaria ed esclude di per se’ ogni responsabilita’ precontrattuale, rinvenibile soltanto in una negligenza informativa, che allo stato, non e’ stata ritenuta, dovendosi ragionevolmente considerare che esula dalla esperienza dell’organizzatore del viaggio e dalla sua necessaria professionalita’ la cognizione della bassa marea in un posto e della esistenza di microrganismi infetti nello stesso.

Di vero, l’assunto dell’attuale ricorrente, secondo il quale vi sarebbe stata omessa informazione di un pericolo e di un danno alla sua pelle, dovuti alla interazione tra la bassa marea e la presenza dell’alga ustionante, che, invece, la compagnia era tenuta a rappresentarli, non comporta, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, alcun nesso di causalita’ tra l’asserita negligenza informativa e la fotodermatite, determinata, peraltro, da un raro, a dire della ricorrente, microrganismo.

Di qui l’assorbimento degli altri profili in esso contenuti circa il danno patrimoniale, danno morale, rimborso spese e da vacanza rovinata.

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti integralmente le spese del presente giudizio.

Cassazione III civile 11048 del 2009 Circolazione stradale, danni, tabelle, danno personalizzato, valutazione equitativa (2009-08-12)

Sentenza n. 11048 Cassazione – Sezione terza – Presidente Varrone – Relatore Petti

Svolgimento del processo

Il giorno omissis l’autovettura Daewoo … condotta da P.A. (proprieta’ di P.L.) mentre percorreva via omissis in omissis era violentemente urtata dalla Atos condotta da L.A. (proprieta’ di L.F.); con citazione dinanzi al giudice di pace di Verona i P. convenivano L.F. e l’assicuratrice SAI e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali per l’auto e dei danni biologici e non patrimoniale per le lesioni subite da P.A..

Resisteva la Sai contestando il fondamento delle pretese; restava contumace il F.. La causa era istruita con prove documentali e consulenza medico legale.

Il giudice di pace, con sentenza del 16 settembre 2003, condannava il F. e la Sai al risarcimento dei danni (vedi amplius in dispositivo) ed alla rifusione delle spese processuali. La decisione era appellata dalla SAI che ne chiedeva la riforma; resisteva la P.A. chiedendo il rigetto del gravame ed ulteriori spese. Non si costituivano le altre parti, P.L. e F.L..

Con sentenza del 24 maggio 2005 il Tribunale di Verona condannava la Fondiaria SAI al pagamento, in favore di P.A., della somma di Euro 25,74; compensava le spese di causa ponendole nella misura del 20% a carico della parte appellante e dell’80% a carico della parte appellata.

Contro la decisione ricorre P.A. deducendo sei motivi di censura; non hanno resistito le controparti F. e SAI.

Motivi della decisione Il ricorso di A.P. merita accoglimento per il terzo e quarto motivo, dovendosi rigettare il primo ed il secondo, restando assorbiti gli altri per le seguenti considerazioni.

Con il primo motivo si deduce l’error in procedendo per violazione degli artt. 342 e 163 del cod.

procedura civile, in relazione all’atto di appello proposto dalla SAI che doveva ritenersi nullo o inammissibile per la indeterminatezza della domanda. In senso contrario si osserva che la censura e’ manifestamente infondata avendo la Corte di appello interpretato l’atto di citazione in appello della assicuratrice per il suo effetto devolutivo pieno circa la richiesta di riforma della prima decisione anche in ordine al quantum debeatur. Sul punto la odierna P. si era costituita accettando il contraddittorio.

Con il secondo motivo si deduce error in procedendo ed ultrapetizione in relazione alla statuizione della condanna della SAI in favore della P. al pagamento di una somma pari ad Euro 25,74 oltre interessi dovuti al saldo.

La P. deduce di non averla chiesta, avendo concluso per il rigetto dell’appello.

Difetta l’interesse a tale deduzione che e’ in tesi favorevole alla ricorrente, ed inoltre il motivo resta incomprensibile per la sua genericita’, posto che la sentenza di appello (ff 3 della motivazione) per l’effetto devolutivo dell’appello ha considerato le somme corrisposte dall’assicuratore in primo grado, calcolando il residuo ancora dovuto.

Meritano invece accoglimento il terzo ed il quarto motivo.

Nel terzo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione al regime di calcolo del danno biologico e del danno morale, che il giudice di pace ha adottato secondo le vigenti tabelle del triveneto (con sentenza deliberata il 27 agosto 2003) e secondo il regime risarcitorio vigente al tempo del fatto dannoso (omissis) e che il Tribunale di Verona ha modificato motu proprio applicando le tabelle micropermanenti adottate sulla base dello art. 5 della legge n. 57 del 2001 senza applicare alcun correttivo per le condizioni soggettive del danneggiato e cosi’ riducendo sia la voce danno biologico che quella del danno morale.

Il motivo e’ fondato in punto di diritto: ed in vero le tabelle mediche per la micropermanente sono state approvate per decreto ministeriale del 3 luglio 2003, in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e senza effetto retroattivo. A partire da tale data viene cosi’ introdotto un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (sino a 9 punti) in deroga al regime ordinario codificato dall’art. 2056 c.c., e con la previsione (introdotta da successiva novella n. 273 del 2002) del potere di correzione della stima del danno nella misura del 25%, cosi’ delimitando il potere di personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto dalla Corte Costituzionale (1986 n. 194) e dalla Corte di cassazione (incluso il punto 4.9 del preambolo sistematico delle SU 11 novembre 2008 nn. 26973 e 26974).

Le tabelle ministeriali in questione, per atto amministrativo, appaiono in contrasto con la definizione amplia del danno biologico considerata, anche per le micropermanenti, dall’art. 139 secondo comma del codice delle assicurazioni, che determina la struttura complessa del danno biologico nelle sue quattro componenti essenziali (fisica e psichica e riferite alle perdite della vita attiva e della vita di relazione), tanto da determinare gli stessi tribunali a ritenerle come orientative e non vincolanti, in attesa di una loro riformulazione nel rispetto della forma regolamentare e per decreto presidenziale.

Nulla impediva alle parti, anche in sede di appello, di concordare per la nuova (riduttiva) valutazione dei danni attraverso le tabelle ministeriali orientative, ormai vigenti al tempo della seconda decisione. Ma in mancanza di tale accordo spettava alla parte lesa esigere una valutazione equitativa personalizzata, e cioe’ una valutazione integrale del danno (vedi punto 4.8 e 4.9 del preambolo alle S.U. citate primo esempio di duplicazione dove e’ detto chiaramente “il giudice qualora si avvalga delle nuove tabelle dovra’ procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”). L’errore compiuto dai giudici di appello e’ dunque duplice. Da un lato hanno applicato retroattivamente un regime speciale, senza il consenso delle parti, e d’altro lato non hanno motivato in punto di personalizzazione in relazione alla tipologia della lesione ed alle condizioni soggettive personalizzanti, e cosi’ facendo hanno consapevolmente proceduto ad una riduzione di un importo piu’ amplio, gia’ deciso dai giudici del primo grado.

Parimenti fondato e’ il quarto motivo, dove si deduce nuovamente l’error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione ai criteri di valutazione del danno biologico nella sua struttura di inabilita’ e di invalidita’ permanente. I calcoli in cui si attarda l’estensore del motivo, dovranno essere riconsiderati alla luce dei criteri del regime vigente al tempo del fatto dannoso; mentre deve respingersi la richiesta di danno esistenziale, sempre sulla base dei dicta delle sezioni unite citate (punto 3.3) che non ha valenza di categoria autonoma di danno.

Restano assorbiti il quinto ed il sesto motivo, che deducono rispettivamente la iniquita’ della compensazione delle spese di lite (che dovranno essere riesaminate tenendo conto dei motivi accolti) ed (il sesto motivo) la violazione delle tariffe professionali.

Riassumendo: il ricorso merita accoglimento per il terzo e quarto motivo, assorbito il quinto e il sesto e rigettati il primo e il secondo; la cassazione e’ con rinvio al Tribunale di Verona in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto come sopra formulati e provvedera’ anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso quanto al terzo e quarto motivo, rigetta il primo e il secondo, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di Verona in diversa composizione.

Roma 13 marzo 2009 Pubblicata il 17 maggio 2009

Corte di Giustizia sez IV c-5/08 Rassegne stampa, opere derivate, sintesi (2009-08-10)

Nel procedimento C‑5/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Højesteret (Danimarca), con decisione 21 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2008, nella causa

Infopaq International A/S

contro

Danske Dagblades Forening,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Infopaq International A/S, dall’avv. A. Jensen, advokat;

– per la Danske Dagblades Forening, dall’avv. M. Dahl Pedersen; advokat;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di decisione pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), e, dall’altro, sui requisiti d’esenzione degli atti di riproduzione temporanea ai sensi dell’art. 5 di tale direttiva.

2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia insorta tra la Infopaq International A/S (in prosieguo: la «Infopaq») e la Danske Dagblades Forening (in prosieguo: «la DDF») in merito al rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del fatto che essa non era tenuta ad ottenere il consenso dei titolari dei diritti d’autore per gli atti di riproduzione di articoli di giornale mediante un procedimento automatico, consistente nella digitalizzazione mediante scansione e la conversione degli stessi in file digitale, seguito dal trattamento elettronico del file stesso.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1) così dispone:

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso (…)».

4 Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»):

«1) L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; (…)

(…)

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

(…)

8) La protezione della presente [c]onvenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa».

5 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla convenzione stessa hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

Il diritto comunitario

6 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), così recitava:

«1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. (…)

(…)

3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

7 L’art. 3, n 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), così dispone:

«A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri».

8 I ‘considerando’ quarto, sesto, nono, decimo, undicesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, trentunesimo e trentatreesimo della direttiva 2001/29 così recitano:

«(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, (…)

(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.

(…)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (…)

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, (…)

(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(…)

(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive [91/250] (…) e [96/9] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

(…)

31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (…)

(…)

(33) Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache; compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge».

9 Ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere».

10 L’art. 5 della medesima direttiva così recita:

«1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b) un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali.

(…)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

11 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12):

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1 [che precisa la durata dei diritti dell’autore di un’opera letteraria o artistica ai sensi dell’art. 2 della convenzione di Berna]. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

Il diritto nazionale

12 Gli artt. 2 e 5, n. 1, della direttiva 2001/29 sono stati trasposti nell’ordinamento giuridico danese dagli artt. 2 e 11 bis, n. 1, della legge sul diritto d’autore 14 giugno 1995, n. 395 (lov n. 395 om ophavsret; Lovtidende 1995 A, pag. 1796), come modificata e codificata, segnatamente, dalla legge 17 dicembre 2002, n. 1051 (lov n. 1051 om ændring af ophavsretsloven; Lovtidende 2002 A, pag. 7881).

Causa principale e questioni pregiudiziali

13 La Infopaq svolge attività di monitoraggio e di analisi della stampa consistenti, in sostanza, nella redazione di sintesi di articoli selezionati tratti dalla stampa quotidiana danese e da varie riviste. Tale selezione di articoli avviene in funzione dei temi scelti dai clienti e viene attuata mediante un procedimento denominato «raccolta dati». Le sintesi sono inviate ai clienti per posta elettronica.

14 La DDF è un’associazione professionale dei quotidiani danesi, il cui scopo è in particolare quella di assistere i propri membri in tutte le questioni riguardanti i diritti d’autore.

15 Nel corso del 2005 la DDF è venuta a conoscenza del fatto che la Infopaq procedeva al trattamento a scopi commerciali di articoli tratti da pubblicazioni senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore su tali articoli. Ritenendo che un tale consenso fosse necessario ai fini del trattamento di articoli con il procedimento di cui trattasi, la DDF ha comunicato alla Infopaq la propria posizione.

16 Il procedimento di raccolta dati implica le seguenti cinque fasi, che comportano, a parere della DDF, quattro atti di riproduzione di articoli di giornale.

17 In primo luogo i collaboratori della società Infopaq registrano manualmente in una banca dati elettronica le pubblicazioni di cui trattasi.

18 In secondo luogo si procede alla digitalizzazione mediante scansione di tali pubblicazioni, dopo che il dorso delle stesse è stato tagliato in modo che tutti i fogli siano staccati. La parte della pubblicazione da trattare è selezionata nella banca dati prima dell’inserimento della pubblicazione nel dispositivo per la scansione (scanner). L’operazione consente di produrre un file in formato TIFF («Tagged Image File Format») per ciascuna pagina della pubblicazione. Alla fine di tale operazione, il file TIFF viene trasferito su un server OCR («Optical Character Recognition») (riconoscimento ottico dei caratteri).

19 In terzo luogo, tale server OCR converte il file TIFF in dati che possono essere assoggettati a trattamento digitale. Nel corso di tale procedimento, l’immagine di ciascun carattere è convertita in codice digitale che indica al computer il tipo di carattere. Ad esempio, l’immagine delle lettere «TDC» è trasformata in un’informazione che il computer potrà trattare come lettere «TDC» convertendole in formato di testo riconoscibile dal sistema del computer. Tale dati sono memorizzati in forma di file di testo che possono essere letti da qualsiasi programma di trattamento testuale. Il procedimento OCR si conclude con la cancellazione del file TIFF.

20 In quarto luogo, il file di testo viene analizzato per ricercarvi le parole chiave predefinite. Di volta in volta, viene generato un file che indica il titolo, la sezione e il numero di pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave, nonché un valore, espresso percentualmente da 0 a 100, per indicare la posizione di tale parola chiave nel testo, agevolando in tal modo la lettura dell’articolo. Per migliorarne ulteriormente la reperibilità nella lettura dell’articolo, la parola chiave è riportata con le cinque parole che la precedono e le cinque parole che la seguono (in prosieguo: l’«estratto composto da undici parole»). Il procedimento si conclude con la cancellazione del file di testo.

21 In quinto luogo, il procedimento di raccolta dati si conclude con la stampa di una scheda per ciascuna pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave. Una scheda siffatta può assumere la seguente forma:

«4 novembre 2005 – Dagbladet Arbejderen, pag. 3:

TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC, che dovrebbe essere acquisito da”».

22 La Infopaq ha negato che una tale attività richieda il consenso dei titolari dei diritti d’autore ed ha quindi proposto ricorso contro la DDF dinanzi all’Østre Landsret, chiedendo che a quest’ultima fosse ordinato di riconoscere che la Infopaq ha il diritto di utilizzare il procedimento di cui sopra senza il consenso di tale organizzazione professionale o dei suoi membri. Poichè l’Østre Landsret ha respinto il ricorso, la Infopaq ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

23 Secondo quest’ultimo, è pacifico che il consenso dei titolari dei diritti d’autore non è necessario per un’attività di monitoraggio della stampa e di elaborazione di sintesi, se essa consiste nella lettura fisicamente svolta da una persona, nella selezione degli articoli rilevanti sulla base delle parole chiave predefinite e nella trasmissione all’autore della sintesi di una scheda contenente il risultato redatta manualmente con l’indicazione della parola chiave in un articolo e la posizione di tale articolo nella pubblicazione. Del pari, le parti nella causa principale sono concordi sul fatto che l’elaborazione di sintesi è, in se stessa, lecita e non richiede alcun consenso dei titolari dei diritti d’autore.

24 È altresì incontroverso che tale procedimento di raccolta dati implica due atti di riproduzione, vale a dire la creazione di file TIFF in occasione della digitalizzazione mediante scansione degli articoli stampati e la creazione di file di testo risultanti dalla conversione dei file TIFF. Inoltre, è pacifico che tale procedimento comporta la riproduzione di parti di articoli in forma digitale, quando l’estratto composto da undici parole viene inserito nella memoria informatica e quando tali undici parole vengono riportate su una scheda stampata su supporto cartaceo.

25 Tuttavia, le parti nella causa principale controvertono sulla questione se i due ultimi atti citati rappresentino atti di riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. Del pari, esse dissentono sulla questione se l’insieme degli atti di cui trattasi nella causa principale benefici, eventualmente, dell’esenzione dal diritto di riproduzione di cui all’art. 5, n. 1, di tale direttiva.

26 Di conseguenza, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto ricavato da una pubblicazione e costituito da una parola chiave nonché dalle cinque parole a questa precedenti e dalle cinque successive, possano essere considerate atti di riproduzione protetti dall’art. 2 della direttiva [2001/29].

2) Se il contesto nel quale si svolgono gli atti di riproduzione assuma rilievo al fine di stabilire se essi possano essere considerati “transitori” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

3) Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora la riproduzione venga sottoposta a trattamento, ad esempio mediante la creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine o mediante la ricerca di sequenze di parole in base ad un file di testo.

4) Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora venga memorizzata una parte della riproduzione, che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

5) Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora venga stampata una parte della riproduzione, che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

6) Se la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

7) Se atti di riproduzione temporanea possano essere considerati “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora consistano nella scansione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.

8) Se atti di riproduzione temporanea costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora essi consistano nella stampa di una parte della riproduzione, comprendente uno o più estratti di testo di undici parole.

9) Se la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d’autore.

10) Se la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda la scansione di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e l’eventuale stampa di una parte della riproduzione consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, effettuate da un’impresa ai fini dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il titolare del diritto non vi abbia acconsentito.

11) Quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, nella misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

12) Se l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore attraverso atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

13) Se la scansione di interi articoli di giornali effettuata da un’impresa, la successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione nonché l’eventuale stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, senza il consenso del titolare del diritto, possano essere considerati “determinati casi speciali che non s[o]no in contrasto con lo sfruttamento normale” degli articoli di giornale e che “non arrec[a]no ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare” ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazione preliminare

27 Occorre preliminarmente ricordare che tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che, come quelle dell’art. 2 della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., in particolare, sentenze 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 23, e 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 31).

28 Tali esigenze si impongono in particolar modo per quanto riguarda la direttiva 2001/29, tenuto conto del tenore letterale del suo sesto e del suo ventunesimo ‘considerando’.

29 Di conseguenza, il governo austriaco non può validamente sostenere che spetta agli Stati membri fornire la definizione della nozione di «riproduzione in parte» cui all’art. 2 della direttiva 2001/29 (v. in tal senso, con riferimento nozione di «pubblico» di cui all’art. 3 della medesima direttiva, sentenza SGAE, cit., punto 31).

Sulla prima questione

30 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «riproduzione in parte» ai sensi della direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che include atti di memorizzazione informatica di un estratto composto da undici parole nonché di stampa di un siffatto estratto su supporto cartaceo.

31 Si deve necessariamente rilevare che la direttiva 2001/29 non definisce né la nozione di «riproduzione», né quella di «riproduzione in parte».

32 Di conseguenza, tali nozioni devono essere definite con riferimento al tenore letterale, al contesto delle disposizioni dell’art. 2 della direttiva 2001/29, in cui sono contenute, nonché alla luce sia degli obiettivi di tale direttiva nel suo complesso, sia del diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 34 e 35, nonché giurisprudenza ivi citata).

33 L’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 prevede che gli autori dispongano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte delle loro opere. Ne consegue che la tutela del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione, di cui beneficia l’autore, ha ad oggetto un’«opera».

34 Orbene, a tal proposito, emerge dall’economia generale della convenzione di Berna, e segnatamente dal suo art. 2, commi quinto e ottavo, che la protezione di taluni elementi in quanto opere letterarie o artistiche presuppone che costituiscano creazioni intellettuali.

35 Del pari, in conformità agli artt. 1, n. 3, della direttiva 91/250, 3, n. 1, della direttiva 96/9 e 6 della direttiva 2006/116, opere quali programmi per elaboratore, banche dati o fotografie sono tutelate dal diritto d’autore solo qualora siano opere originali, ossia rappresentino il risultato della creazione intellettuale dell’autore.

36 Nell’istituire un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore, la direttiva 2001/29 si basa, come emerge dai suoi ‘considerando’ quarto, nono, decimo, undicesimo e ventesimo, sul medesimo principio.

37 Pertanto, il diritto d’autore ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore.

38 Per quanto riguarda le parti di un’opera, si deve rilevare che nulla, nella direttiva 2001/29 ovvero in un’altra direttiva applicabile in materia, lascia intendere che tali parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello dell’opera nel suo complesso. Ne discende che esse sono tutelate dal diritto d’autore laddove partecipino, in quanto tali, all’originalità dell’opera nel suo insieme.

39 Alla luce delle considerazioni svolte al punto 37 di questa sentenza, le diverse parti di un’opera beneficiano quindi di una tutela ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa.

40 Per quanto concerne la portata di una siffatta tutela dell’opera, dal nono e dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 risulta che l’obiettivo principale della stessa è quello di instaurare un alto livello di protezione in favore, segnatamente, degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, anche in occasione della riproduzione delle stesse, allo scopo di poter continuare la loro attività creativa e artistica.

41 In un’identica prospettiva, il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 richiede che gli atti coperti dal diritto di riproduzione siano intesi in senso ampio.

42 Peraltro, tale esigenza di un’ampia definizione degli atti in questione emerge altresì dal tenore letterale dell’art. 2 di tale direttiva, che impiega espressioni quali «diretta o indiretta», «temporanea o permanente» e «in qualunque modo o forma».

43 Di conseguenza, la tutela conferita dall’art. 2 della direttiva 2001/29 deve avere un’ampia portata.

44 Per quanto riguarda gli articoli di giornale, la creazione intellettuale del loro autore, di cui al punto 37 di questa sentenza, risulta di norma dalla modalità con cui è presentato il soggetto nonché dall’espressione linguistica. Peraltro, nella causa principale, è pacifico che gli articoli di giornale rappresentano, in quanto tali, opere letterarie che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2001/29.

45 Quanto agli elementi di tali opere che sono oggetto della tutela stessa, si deve rilevare che esse sono composte da parole le quali, isolatamente considerate, non rappresentano, in quanto tali, una creazione intellettuale dell’autore che le impiega. È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole che si consente all’autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato che costituisca una creazione intellettuale.

46 Le parole in quanto tali non rappresentano, quindi, elementi che beneficiano di tutela.

47 Ciò posto, tenuto conto dell’esigenza di un’interpretazione ampia della portata della tutela conferita dall’art. 2 della direttiva 2001/29, non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano idonee a trasmettere al lettore l’originalità di una pubblicazione quale un articolo di giornale, comunicando a chi legge un elemento che è in se stesso espressione della creazione intellettuale dell’autore di tale articolo. Simili frasi o simili parti di frase possono quindi beneficiare della tutela prevista dall’art. 2, lett. a), della direttiva citata.

48 Alla luce di tali considerazioni, la riproduzione di un estratto di un’opera protetta che, come gli estratti di cui trattasi nella causa principale, comprenda undici parole consecutive dell’opera stessa, può rappresentare una riproduzione parziale, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, qualora un simile estratto contenga un elemento dell’opera che, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell’autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

49 Peraltro, va rilevato che il procedimento di raccolta dati impiegato dalla Infopaq consente la cattura di molteplici estratti delle opere protette. Tale procedimento, infatti, riproduce un estratto composto da undici parole ogni volta che nell’opera di cui trattasi compare una parola chiave e, inoltre, esso trova spesso applicazione con riferimento a svariate parole chiave, dal momento che taluni clienti chiedono alla Infopaq di redigere sintesi in base a criteri multipli.

50 In tal modo, detto procedimento aumenta la possibilità che la Infopaq effettui riproduzioni parziali ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, in quanto l’accumulo di tali estratti può comportare la ricostruzione di ampi frammenti, idonei a riflettere l’originalità dell’opera in questione, contenendo un numero di elementi tali da esprimere una creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa.

51 Alla luce di quanto sopra, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

Sulle questioni da due e dodici

52 Supponendo che gli atti di cui alla causa principale rientrino nella nozione di riproduzione parziale di un’opera protetta, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, dagli artt. 2 e 5 della direttiva stessa emerge che non può procedersi ad una siffatta riproduzione senza il consenso dell’autore interessato, salvo che tale riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all’art. 5 della direttiva.

53 In tale contesto, con le sue questioni da due a dodici il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli atti di riproduzione effettuati nel corso di un procedimento di raccolta dati, quale quello di cui trattasi nella causa principale, soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, se tale procedimento possa essere svolto senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore in questione, laddove mira a consentire la redazione di una sintesi di articoli di giornale e consiste nella digitalizzazione mediante scansione dell’insieme di tali articoli, nella memorizzazione di un estratto di undici parole e nella stampa di tale estratto.

54 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, un atto di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della medesima solo qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora

– tale atto sia temporaneo;

– sia transitorio o accessorio;

– costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;

– il procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, e

– tale atto sia privo di rilievo economico proprio.

55 Si deve anzitutto rilevare che tali requisiti hanno carattere cumulativo, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione non è esente, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della stessa.

56 Inoltre, ai fini dell’interpretazione di ciascuno di tali requisiti si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑476/01, Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 72, e 26 ottobre 2006, causa C‑36/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑10313, punto 31).

57 Ciò avviene nel caso dell’esenzione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, che rappresenta una deroga al principio generale sancito da tale direttiva, ossia il principio della necessità di un’autorizzazione del titolare del diritto d’autore per qualsiasi riproduzione di un’opera protetta.

58 Ciò è ancor più vero dal momento che tale esenzione dev’essere interpretata alla luce dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, secondo cui tale esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

59 Ai sensi del quarto, del sesto e del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, le condizioni enunciate dal citato art. 5, n. 1, devono essere inoltre interpretate alla luce delle requisito di certezza del diritto degli autori per quanto riguarda la tutela delle loro opere.

60 Nella causa in esame, la Infopaq sostiene che gli atti di riproduzione di cui trattasi nella causa principale soddisfano il requisito relativo al carattere transitorio, dal momento che essi vengono cancellati alla fine del procedimento di ricerca elettronica.

61 A tal proposito, si deve rilevare, alla luce del terzo requisito richiamato al punto 54 di questa sentenza, che un atto di riproduzione temporaneo e transitorio mira a consentire la realizzazione di un procedimento tecnologico di cui deve costituire parte integrante e essenziale. Pertanto, tenuto conto dei principi enunciati ai punti 57 e 58 di questa sentenza, gli atti di riproduzione in questione non possono eccedere quanto necessario per il buon funzionamento di tale procedimento tecnologico.

62 La certezza del diritto dei titolari dei diritti d’autore impone inoltre che la conservazione e la soppressione della riproduzione non dipendano da un intervento umano discrezionale, segnatamente quello dell’utilizzatore delle opera protetta. Invero, in un caso siffatto, non sarebbe in alcun modo garantita l’effettiva soppressione, ad opera della persona interessata, della riproduzione creata ovvero, in ogni caso, la soppressione della stessa nel momento in cui la sua esistenza non sia più giustificata dalla sua funzione intesa a consentire la realizzazione di un procedimento tecnico.

63 Una siffatta conclusione è confermata dal trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 che elenca, quali esempi caratteristici degli atti cui fa riferimento l’art. 5, n. 1, gli atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache; compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione. Simili atti sono, per definizione, creati e soppressi automaticamente e senza intervento umano.

64 Alla luce di quanto precede, deve constatarsi che un atto può essere qualificato come «transitorio», nel senso di cui al secondo requisito enunciato dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, esclusivamente qualora la sua durata sia limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnico in questione, restando inteso che tale procedimento deve essere automatizzato in modo tale da sopprimere tale atto in maniera automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione di un siffatto procedimento.

65 Nella causa principale, non può escludersi in radice che i due primi atti di riproduzione di cui trattasi, vale a dire la creazione di file TIFF e di file di testo derivanti dalla conversione dei file TIFF, possano essere qualificati come transitori, essendo automaticamente cancellati dalla memoria informatica.

66 Per quanto riguarda il terzo atto di riproduzione, ossia la memorizzazione informatica dell’estratto composto da undici parole, gli elementi sottoposti alla Corte non consentono di valutare se il procedimento tecnico sia automatizzato in modo tale da cancellare detto file dalla memoria informatica senza intervento umano ed in un breve lasso di tempo. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la sua soppressione dipenda dalla volontà dell’utilizzatore della riproduzione e se non vi sia il rischio che tale file rimanga memorizzato dopo avere esaurito la sua funzione di realizzazione del procedimento tecnico in questione.

67 È tuttavia pacifico che, con l’ultimo atto di riproduzione del procedimento di raccolta dati, la Infopaq effettua una riproduzione che si pone al di fuori della sfera informatica, procedendo ad una stampa dei file contenenti gli estratti composti da undici parole e riproducendo gli stessi, in tal modo, su supporto cartaceo.

68 Orbene, una volta fissata su tale supporto materiale, detta riproduzione scompare solo nel momento della distruzione di tale supporto.

69 Peraltro, dal momento che il procedimento di raccolta dati non è, evidentemente, idoneo a distruggere esso stesso un supporto di tal genere, la soppressione di tale riproduzione dipende dalla sola volontà dell’utilizzatore di un procedimento siffatto, il quale non è detto voglia effettivamente procedervi, sicché tale riproduzione rischia di persistere per un periodo prolungato in funzione delle necessità dell’utilizzatore.

70 Di conseguenza, deve rilevarsi che l’ultimo atto del procedimento di raccolta dati di cui alla causa principale, nel corso del quale la Infopaq stampa gli estratti composti da undici parole, non rappresenta un atto transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

71 Inoltre, non emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, né è stato sostenuto, che un atto di tal genere possa avere carattere accessorio.

72 Da quanto precede discende che tale atto non soddisfa il secondo requisito enunciato dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, non può essere esentato dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della direttiva stessa.

73 Ne consegue che il procedimento di raccolta dati di cui trattasi nella causa principale non può essere realizzato senza il consenso dei titolari di diritti d’autore e, pertanto, non è necessario esaminare se i quattro atti costitutivi di tale procedimento rispettino gli altri requisiti enunciati al citato art. 5, n. 1.

74 Di conseguenza, le questioni da due a dodici devono essere risolte affermando che l’atto di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati.

Sulla terza questione

75 Tenuto conto della soluzione fornita alle questioni da due a dodici, non è necessario risolvere la tredicesima questione.

Sulle spese

76 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

2) L’atto di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati.

Firme

Cassazione Sez. III penale 4 luglio-10 ottobre 2006, n. 33945 Internet, link, scambio link illegali (2009-08-10)

Motivi della decisione

In data 26 gennaio 2006, il Pm presso il Tribunale di Milano (evidenziando la configurabilità del reato previsto dall’articolo 171 comma 1 lettera abis) legge 633/41 a carico di Tiizo e Caio ha disposto di urgenza il sequestro preventivo di due portali web attraverso i quali, secondo la tesi accusatoria, erano stati illecitamente diffusi e trasmessi via internet in modalità peer to peer eventi sportivi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali la Sky vantava un diritto di esclusiva.

Il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il sequestro, con ordinanza 8 febbraio 2006, avverso la quale il Pm ha proposto appello che è stato respinto con il provvedimento in epigrafe precisato.

A sostegno della conclusione, il Tribunale ha ritenuto accertato in fatto che mediante una normale connessione via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite trasmesse dalla Sky; ciò era consentito non attraverso la elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato dalla Sky il diritto di trasmetterle localmente; gli indagati avevano facilitato l’accesso a tale prodotto con la diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.

A parere dei Giudici, non sussiste la ipotizzabilità del contestato illecito in quanto la modalità con la quale deve avvenire la diffusione dell’opera, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice, consiste nella immissione in rete con una connessione di qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al perfezionamento del reato.

Oltre a tali rilievi, i Giudici hanno osservato che normalmente la trasmissione di una partita calcistica, attività di mera documentazione, non può considerarsi una opera di ingegno e che tale tema non poteva essere accertato perché la visione dei filmati costituisce attività istruttoria preclusa al Tribunale.

Il contratto di licenza, allegato dalla Sky alla denuncia querela è stato considerato dai Giudici inutilizzabile perché redatto in lingua straniera.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Dopo avere sostenuto che la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche delle riprese, può considerarsi una opera di ingegno, ha negato che gli indagati si fossero limitati ad agire come un motore di ricerca per indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in essere una azione causale determinante la immissione delle trasmissioni nelle reti; ciò in quanto gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti i mezzi tecnici necessari per la visione dello evento sportivo.

Pertanto ha concluso il Ricorrente gli indagati avevano tenuto una condotta di immissione che non è a forma vincolata e può essere diretta o indiretta stante l’inciso, inserito nella norma contestata, “mediante connessioni di qualsiasi genere”.

Le deduzione sono meritevoli di accoglimento.

Innanzi tutto, i Giudici hanno evidenziato come non sia dimostrato che gli emittenti, cinesi, che vengono indicati dalla denunciante quali responsabili dell’abusiva diffusione in rete delle immagini coperte da esclusiva, avessero agito in violazione del contratto di licenza; il Tribunale ha reputato che il contratto (il cui esame era di fondamentale importanza per la risoluzione del caso) fosse inutilizzabile perché redatto in inglese.

Sul punto, si rileva come l’obbligo di usare la lingua italiana, tranne che per le minoranza linguistiche, di cui all’articolo 109 Cpp concerna solo gli atti da compiersi nel procedimento e non gli atti già formati altrove ed acquisiti nel medesimo i quali, se redatti in lingua straniera, devono essere, tradotti a sensi dell’articolo 143 comma 2 Cpp.

La nomina di un interprete avrebbe potuto essere effettuata anche dal Tribunale perché non rappresentava una attività istruttoria che gli era inibita per i suoi limiti cognitivi.

Il principio che i Giudici, in sede di riesame o di appello, devono avere come referente solo gli elementi probatori offerti dallo organo della accusa, da considerarsi cosi come esposti, non esclude una valutazione dei documenti la cui traduzione è solo il momento prodromico al loro esame.

Ugualmente non condivisibile è la affermazione dei Giudici secondo i quali era loro impedita la visione dei filmati degli eventi calcistici perché costituente una attività istruttoria inammissibile in un procedimento cartolare.

La conclusione non tiene conto della nozione di documento fornita dall’articolo 234 comma 1 Cpp che, in relazione al diffondersi della tecnologia, è solo in parte sovrapponibile con quella del diritto sostanziale. Essa comprende, oltre ai tradizionali documenti in senso stretto caratterizzati dalla scrittura, i documenti in senso lato intesi come oggetti rappresentativi di un fatto ed aventi la attitudine a costituire il fondamento sia di una prova storica sia di una prova critica; tra le cose preesistenti al processo e considerate prove documentali acquisibili, l’articolo 234 comma 1 Cpp annovera le riprese cinematografiche.

La diretta visione delle partite calcistiche (altro elemento indispensabile per la valutazione della tesi accusatoria) avrebbe consentito di verificare, o di squalificare, la prospettazione del Pm secondo il quale le stesse costituivano, per le scelte tecniche degli operatori, una elaborazione creativa da considerarsi opera di ingegno. Sullo argomento, le deduzioni del Ricorrente sono in astratto condivisibili ed i Giudici del rinvio controlleranno se sono di attualità nella ipotesi concreta e verificheranno se, qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione la ipotesi di reato di cui all’articolo 171 lettera f) legge 633/41 nella interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno.

Una tale mutatio libelli è consentita al Tribunale che, ai limitati fini del procedimento cautelare, può dare al materiale investigativo raccolto dal Pm autonome valutazioni in diritto.

Il problema ora da affrontare concerne il perfezionamento della contestata fattispecie di reato sotto il profilo della abusiva “immissione” nella rete internet; come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, “fra più condotte generiche suscettibili di integrare la messa a disposizione di una serie indeterminata di soggetti, il legislatore ha inteso sanzionare penalmente soltanto la condotta specifica di immissione nella rete internet dell’opera protetta”.

Ora è pacifico, in punto di fatto, che gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti le informazioni ed i mezzi tecnici attraverso i quali era possibile installare sul proprio personal computer tutto il software necessario alla visione delle partite di calcio sulle quali la Sky vantava un diritto di esclusiva; tale condotta è stata ritenuta dai Giudici come posteriore alla immissione in rete delle opere protette e, di conseguenza, inserendosi in un momento successivo al perfezionamento del reato, e stata considerata irrilevante ai fini penali. Tale conclusione merita un approfondimento.

È innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato, attraverso un sistema di guida on line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo; senza la attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate.

Le informazioni sul link e sulla modalità per la visione delle partite in Italia, per raggiungere il loro obiettivo, devono essere state inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l’azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato.

È appena il caso di ricordare come l’attività costitutiva del concorso può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato; non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno della azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti.

Per le esposte considerazioni la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per una nuova decisione sull’appello del Pm.

PQM

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.