Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.06.2009 n. 14537 Campeggio, roulotte, turismo, viaggi, locazioni, durata (2009-08-04)

La III Sezione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Si tratta di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso contiene quattro motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28, 29 e 19 l. 392/78, artt. 115 – 116 c.p.c., artt. 1414, 1415, 1417, 1418, 1419 c.c., art. 1 n. 9 septies D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118, nonché motivazione insufficiente, superficiale e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Con il quesito posto in relazione a tale motivo la ricorrente censura la violazione di un numero svariato di norme di legge ed il difetto di motivazione.

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie, il quesito posto, con il motivo in esame, pecca per la mancata individuazione del caso concreto – pur riferito nella illustrazione del motivo – in relazione al quale la Corte di merito avrebbe compiuto le violazioni addebitatele – in tal modo – con la sua genericità – non superando la declaratoria di inammissibilità (S.U. 5.1.2007 n. 36).

La Corte di legittimità, infatti, non è messa in grado di enunciare un corrispondente principio di diritto che dia risposta al caso sottoposto al suo esame (S.U. 30.10.2008 n. 26020; Cass. 25.3.2009 n. 7197).

Né come già detto, la illustrazione dei vizi può essere contenuta soltanto nel motivo che precede il quesito (S.U.11.3.2008 n. 6420; S.U. 26.3.2007 n. 7258; Cass. 7.11.2007 n. 23157).

In tal modo, infatti, verrebbe frustrata la ratio dell’art. 366 bis c.p.c..

Pur essendo assorbenti le precedenti considerazioni, anche a volere affrontare il merito del motivo, questo non sarebbe fondato.

A tal fine, deve premettersi che la locazione stagionale non può configurarsi, alla stregua del dato letterale della disposizione dell’art. 27, sesto comma, della legge n. 392 del 1978, come un rapporto unitario (che, perfezionatosi al momento dell’originaria stipulazione, ha durata identica a quella degli altri tipi di contratto concernenti immobili non abitativi previsti dallo stesso art. 27, restando sottoposto alla condizione risolutiva della mancata richiesta del conduttore) ma – per l’obbligo di locare posto a carico del locatore – realizza una serie di rapporti, distinti, anche se collegati, avendo il legislatore assunto come presupposto la normale scadenza del contratto al termine della stagione e la sua annuale rinnovabilità, “ad nutum” del conduttore, per un arco di tempo prestabilito nella misura massima.

Pertanto, costituisce regola di diritto conseguente che, alla scadenza stagionale, sorge l’obbligo per il conduttore di rilasciare il bene locato (Cass. 21.2.2006 n. 3684; Cass. 16.7.2003 n. 11148).

La locazione di immobile stagionale, d’altra parte, é caratterizzata dalla durata iniziale limitata al tempo in cui l’attività, che il conduttore può esercitare nell’immobile, é economicamente vantaggiosa e, quindi, dal collegamento funzionale del bene locato con l’esercizio di tale attività e dalla mancanza di interesse del conduttore alla utilizzazione del bene per il tempo residuo alla stagione, nonché dalla rinnovabilità del contratto, “ad nutum” del conduttore, per il medesimo periodo in cui ricorrono le dette condizioni, per un massimo di sei anni, con la facoltà del locatore di richiedere annualmente l’aggiornamento del canone (Cass. 21.3.2008 n. 7687).

Nella specie, la Corte di merito, con motivazione corretta, puntuale ed approfondita – sulla base delle risultanze preminentemente documentali – ha raggiunto la conclusione che ricorresse un’ipotesi di locazione stagionale.

E ciò ha desunto in primo luogo dal contenuto del contratto, sulla base del suo contesto letterale.

Inoltre della volontà, in tal senso manifestata dalle parti, ha ritenuto trovare – come si ricava dalla sentenza impugnata – ulteriore riprova nella lettera del 27.4.2003 della Green Paradise srl, non disconosciuta, indirizzata agli attuali resistenti, il cui testo ha riportato in sentenza; motivando, ancora, che “A confermare – in modo oggettivamente inoppugnabile – il rilievo sta la comunicazione inviata dalla Green Paradise srl ai Tancredi ed alla De Fina il 27.04.2003 con cui i destinatari venivano informati del cambiamento della denominazione della società. In essa, la parte mittente, dopo avere sottolineato il fatto che il contratto intercorrente tra le parti era di antica origine, dava atto che dall’1.05.1998 il rapporto era stato ridisciplinato per volontà congiunta”.

Da ultimo, ha ritenuto che ulteriori prove documentali deponessero nel senso della ricorrenza di una locazione stagionale; in particolare i precedenti contratti i quali prevedevano, a partire dal 1979, l’uso stagionale.

Di tutto ciò, e dell’iter logico seguito, – in tal modo superando la tesi della simulazione prospettata – la Corte di merito – cui spetta la valutazione delle risultanze probatorie – ha dato esaustiva motivazione, come tale non censurabile in questa sede (v. per tutte Cass. 7.1.2009 n. 42).

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 28, 29 e 19 L. 392/78, artt. 115 – 116 cpc, nonché motivazione insufficiente, superficiale e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Il motivo è per un profilo inammissibile e per l’altro non fondato.

Con riferimento alle violazioni contestate, infatti, la ricorrente non enuncia il o i prescritti quesiti di diritto da sottoporre alla Corte di legittimità.

Con riferimento, poi, al vizio di motivazione, la ricorrente sostanzialmente censura, sotto altro profilo – con riferimento cioè al materiale probatorio – le stesse argomentazioni che hanno costituito oggetto del precedente motivo, sulla cui base la Corte di merito ha ritenuto che ricorresse un’ipotesi di locazione stagionale, con le conseguenti ricadute in termini di rinnovo del rapporto locatizio.

Ma così facendo, da un lato ha introdotto una censura di vizio di motivazione relativa alla raccolta delle risultanze probatorie, il cui ulteriore esame non è consentito in questa sede a fronte di una corretta motivazione; dall’altro, ha richiesto una nuova valutazione dello stesso materiale probatorio già esaminato dalla Corte di merito – cui tale esame compete – inammissibile in questa sede (Cass. 26.1.2007 n., 1754; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 22.2.2006 n. 3881).

Le censure proposte – inoltre – peccano anche di genericità, facendo riferimento a presunte “lacune argomentative” ed ad una “scarna motivazione” delle quali, però, non fornisce supporto con censure specifiche.

Peraltro, la puntuale e diffusa motivazione resa dalla Corte di merito non è attaccabile per la sua ampiezza e precisione.

La Corte, infatti, dopo avere esaminato le risultanze probatorie, fra le quali le prove orali e gli elementi desumibili dalla c.t.u. le quali non sono state considerate prevalenti, ha attribuito valore determinante alla comunicazione del 27.4.2003 così motivando sul punto “In effetti, tale comunicazione fornisce la prova compiuta ed affidante della effettività del rilascio annuale – al 15 ottobre di ciascun anno del periodo intercorso fra il 1998 ed il 2002 – dell’oggetto della locazione dalla società conduttrice alla locatrice e, dunque, comporta la conferma ermeneutica, anche alla stregua della valutazione del comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto del, peraltro chiaro, contenuto negoziale, estrinsecante la volontà delle parti di concludere un contratto di locazione stagionale, come tale disciplinato dall’art. 27, sesto comma, L. n. 392/1978”.

Concludendo “Però, nel caso di specie, la linearità della fattispecie negoziale concordata tra le parti e la constatazione che il relativo contenuto, nel suo tratto tipizzante, è stato asseverato come effettivo in tempo non sospetto dalla stessa Green Paradise srl integrano dati probatori che smentiscono la tesi della intervenuta”.

Di fronte alla perentorietà delle risultanze documentali, la Corte di merito ha ritenuto, correttamente motivando, di svalutare quelle testimoniali e gli elementi desumibili dalla c.t.u.; ciò che rientra nel suo potere.

Né alcun rilievo presenta il mancato ricorso alle presunzioni – censurato dalla ricorrente – al fine di provare il supposto accordo simulatorio.

In primis, deve rilevarsi che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

In secondo luogo, va sottolineato che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, dovendosi escludere che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. anche Cass. 2.4.2009 n. 8023); ciò che nella specie manca.

Peraltro, la Corte di merito, di fronte all’evidenza delle risultanze documentali citate, ha correttamente ritenuto di non dovere introdurre nel thema probandum il ricorso al ragionamento presuntivo (v. anche Cass. 26.11.2008 n. 28224).

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 28, 29 e 19 e 80 l. 392/18, artt. 1417 – 1419 c.c. nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Anche questo motivo è per più profili inammissibile e, peraltro, non fondato.

Il motivo ripercorre le medesime questioni in tema di stagionalità già trattate con l’esame dei precedenti motivi; ed alle quali, pertanto, si rinvia.

Il motivo è, anche, inammissibile sotto il profilo della violazione contestata con riferimento all’art. 80 l. n. 392 del 1978, prospettando, in questa sede, una questione nuova, non ricompresa nel thema decidendum del giudizio di appello; e ciò perché non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d’ufficio (v. anche Cass.30.3.2007 n. 7981).

È inoltre inammissibile, sempre sotto il profilo delle violazioni contestate, perché il quesito, anche in questo caso pecca di genericità, difettando il collegamento con il caso concreto.

Valgono, al riguardo, le medesime osservazioni evidenziate nell’esame del primo motivo di ricorso.

Comunque, anche a volere superare il rilievo di inammissibilità, il motivo non sarebbe neanche fondato; né l’eventuale applicabilità del citato art. 80 della legge n. 392 del 1978 condurrebbe al risultato sperato dalla ricorrente.

Infatti, il principio desumibile dall’art. 80 della legge n. 392 del 1978, secondo il quale, in caso di difformità fra uso convenuto ed uso effettivo, il regime giuridico del contratto si adegua all’uso che il conduttore ne ha fatto in concreto, trova applicazione anche nel caso in cui produca effetti più sfavorevoli per il conduttore (v. anche Cass.2.9.1998 n. 8716; Cass. 17.1.2007 n. 969).

Nella specie, una volta accertata la natura stagionale della locazione in esame, al conduttore sarebbe applicabile proprio la disciplina di cui all’art. 27, sesto comma L. n. 392 del 1978, effettivamente praticata.

Pertanto, sulla base della norma richiamata dell’art. 80, il regime applicabile sarebbe proprio quello della locazione stagionale, anche nell’ipotesi di altro regime più favorevole per lo stesso conduttore.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 28, 29 l. 392/78 nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il motivo è inammissibile e, comunque, non fondato.

Valgono anche in questo caso, le medesime osservazioni in ordine all’inammissibilità del motivo per la genericità del quesito, come posto, che hanno caratterizzato l’esame dei precedenti motivi.

Peraltro, anche nell’ipotesi in cui si superasse tale rilievo il motivo dovrebbe ritenersi privo di consistenza.

Infatti, è principio consolidato che gli immobili adibiti a campeggio non possono essere equiparati agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2 L. 326/1968, 1 ss. L. 326/1958, 6 L. 217/1983 e succ. mod., 11 L. 135/2001, 1 ss. L. reg. lig. 11/1982, emerge con chiarezza il tratto distintivo dell’attività alberghiera rispetto a qualsiasi altra attività diretta a fornire ospitalità, consistente nell’offrire un alloggio all’ospite in una struttura propria (v. per tutte Cass. 22.6.2004 n. 11600).

Ne consegue che non può essere definita come attività alberghiera quella di colui che offre all’ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi-vacanze.

La pacifica ricorrenza quale oggetto della locazione, di un terreno, agricolo, per la sosta-campeggio di roulottes toglie, quindi, pregio alla censura secondo la quale, nella specie, troverebbe applicazione la disciplina del contratto alberghiero, con le conseguenti ricadute in termini di rinnovo della locazione.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Legge Regionale n. 12 del 20-05-2009 Regione Umbria. Disciplina per l’attività professionale di acconciatore.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 24
del 27 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), detta
la disciplina per l’attività professionale di acconciatore. In particolare
definisce l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la
definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di
formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di
abilitazione professionale.

2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano
e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di
accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel
settore e la tutela dei consumatori.

ARTICOLO 2

(Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore, in qualunque forma
ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento
dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6 e alla presentazione
della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio,
previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui
viene esercitata l’attività.

2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività anche le attività di
acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre,
discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle
caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa
vigente.

3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio
dell’esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a
condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con
specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da
quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del
cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla
normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma
ambulante o di posteggio.

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui
all’Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in
materia di formazione professionale, standard professionali e formativi,
modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti
formativi, stabilisce con proprio atto:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di
svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-
culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

b) la programmazione dell’offerta formativa pubblica, sulla base delle
esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la
frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di
acconciatura;

d) le modalità di rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’articolo
6, inclusa l’organizzazione dell’esame finale per il conseguimento della
stessa;

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative
qualificate di cui all’articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.

2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 dispone l’autorizzazione e
il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione
pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di
messa in conformità, ai fini dell’ammissione dei partecipanti all’esame di
abilitazione professionale.

ARTICOLO 4

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia,
nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla
normativa vigente;

b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti
le attività di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell’atto
amministrativo di cui all’articolo 3.

ARTICOLO 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al
rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dalla presente
legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL)
competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli
operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati
nell’esercizio dell’attività di acconciatore;

b) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e
assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

c) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli
orari di apertura e dei turni di chiusura;

d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la
presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA);

e) le modalità di svolgimento dell’attività presso il domicilio del cliente.

3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente
all’esercizio dell’attività di acconciatore.

ARTICOLO 6

(Abilitazione professionale)

1. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del
superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento
delle attività formative conformi agli standard regionali e dell’eventuale
periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto
dall’articolo 3 della l. 174/2005.

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di
crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia.

3. L’esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione
definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui
allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata secondo le procedure
previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.

4. La Regione dispone il riconoscimento dell’abilitazione professionale di
acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi
della normativa vigente.

ARTICOLO 7

(Trasferimento della titolarità)

1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto
tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni
dalla data di trasferimento dell’azienda, la relativa comunicazione al comune
competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione
professionale.

2. La cessazione dell’attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione
al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla
cessazione della stessa.

ARTICOLO 8

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o
più requisiti o in violazione delle modalità, previste dalla presente legge, è
soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:

a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione
professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00;

b) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della DIA: da euro
3.000,00 ad euro 5.000,00;

c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di
trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;

d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli
orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00;

e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00
ad euro 500,00.

2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa
delegati).

ARTICOLO 9

(Norme finali e transitorie)

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in
vigore della presente legge possono ottenere l’abilitazione professionale per
lo svolgimento dell’attività di acconciatore con le modalità indicate
dall’articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.

2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Le attività formative, finalizzate al conseguimento della qualifica di
acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio regionale o programmate
dalla Regione Umbria e dalle Province di Perugia e Terni alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono parificate a quelle previste dal comma 1,
lettera a) dell’articolo 3 della l. 174/2005.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 11 del 13-05-2009 Regione Umbria. Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 23
del 20 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

l. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della
Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme
comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine
di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori
naturali, ambientali e paesaggistici.

2. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006, è
effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione,
proporzionalità, responsabilizza-zione e cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo
di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio “chi inquina
paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. I rifiuti devono essere
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo, senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le
disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e nella normativa statale e
comunitaria vigente.

ARTICOLO 2

(Ciclo integrato dei rifiuti)

l. La Regione e gli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze ed in
particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di
autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative
per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla
presente legge.

2. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di priorità:

a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti
prodotti, in particolare mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un maggiore risparmio di
risorse naturali;

2) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantit
o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi
di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;

c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come
materia;

d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati
prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a
garantire il massimo di tutela della salute e dell’ambiente, al fine di
ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i
controlli.

3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene all’interno del
territorio regionale.

4. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuti avviene tenendo conto
del criterio di adeguatezza degli impianti e di prossimità rispetto al luogo
di produzione.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

Legge Regionale n. 10 del 28-04-2009 Regione Umbria. Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 20
del 6 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge tutela e promuove la produzione del mobile in stile
prodotto in Umbria, in quanto patrimonio della cultura, della tradizione
artigiana e del lavoro della Regione.

ARTICOLO 2

(Istituzione del marchio)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il marchio “Mobile in
Stile prodotto in Umbria”.

2. La Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge presenta la richiesta di registrazione del marchio collettivo di cui al
comma 1, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della L.
12 dicembre 2002, n. 273).

ARTICOLO 3

(Aree di eccellenza del mobile in stile)

1. Sono individuate quali aree di eccellenza nella produzione del mobile in
stile prodotto in Umbria quelle conosciute come tali per la loro tradizione
indiscussa nel settore del mobile in stile e per la concentrazione di
produttori di mobile in stile. A tali aree viene riservata la possibilità di
evidenziare territorialmente con segnaletica ed altri supporti la forte
presenza di produttori del mobile in stile richiamandone anche la storia e la
qualità di produzione. Al marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”,
concesso in uso ai sensi dell’articolo 4, potrà essere aggiunta la
dizione “Area di Eccellenza” seguita dal nome del Comune o del territorio
interessato.

2. Sono riconosciuti come aree di eccellenza i seguenti Comuni: Città di
Castello, San Giustino, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, Todi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di tutela di
cui all’articolo 6:

a) sono individuate, sulla base delle richieste pervenute e nel rispetto del
regolamento di cui all’articolo 10, aree di eccellenza ulteriori rispetto a
quelle elencate al comma 2;

b) sono definite le caratteristiche della segnaletica e degli altri supporti
di cui al comma 1.

ARTICOLO 4

(Uso del marchio)

1. La Giunta regionale concede l’uso del marchio “Mobile in Stile prodotto in
Umbria” ai soggetti ed imprese che producono nel territorio regionale mobili
in stile costruiti seguendo le lavorazioni d’arte tradizionali con impiego di
legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d’uso di
cui all’articolo 8.

ARTICOLO 5

(Elenco dei produttori concessionari dell’uso del marchio)

1. I soggetti concessionari del marchio di cui all’articolo 2 sono iscritti in
apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.

ARTICOLO 6

(Comitato di tutela)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del
marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”.

2. Il Comitato è composto da sette esperti designati:

a) due dai Comuni delle aree di eccellenza;

b) uno congiuntamente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Perugia e Terni;

c) uno congiuntamente dalle Associazioni artigiane maggiormente
rappresentative a livello regionale;

d) uno in rappresentanza di Consorzi di Artigiani del Mobile della Regione
Umbria;

e) uno in rappresentanza dell’Università di Perugia;

f) uno dalla Regione Umbria.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e
resta in carica cinque anni. La costituzione del Comitato può avvenire qualora
siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. La Giunta regionale individua la sede del Comitato.

5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso
delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i
dipendenti della Regione.

ARTICOLO 7

(Compiti del Comitato di tutela)

1. Al Comitato competono i seguenti compiti:

a) predisporre il progetto di regolamento d’uso di cui all’articolo 8;

b) esprimere pareri sulle domande di concessione d’uso del marchio e sugli
atti di cui al comma 3 dell’articolo 3;

c) vigilare sull’osservanza del regolamento d’uso di cui all’articolo 8 e
proporre le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso;

d) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente
attribuiti dalla Giunta regionale.

2. I pareri di cui alla lettera b), del comma 1 sono vincolanti.

ARTICOLO 8

(Regolamento d’uso)

1. La Giunta regionale approva il regolamento d’uso previsto dall’articolo 11,
comma 2 del d.lgs. 30/2005 sulla base del progetto di regolamento predisposto
dal Comitato di tutela.

2. Il regolamento d’uso definisce tra l’altro:

a) le caratteristiche fondamentali del mobile in stile prodotto in Umbria, con
particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;

b) la previsione dell’obbligo, per i soggetti concessionari dell’uso del
marchio, di esporre e vendere, nei luoghi di produzione, esclusivamente i
mobili in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita
la promiscuità con prodotti privi del marchio.

ARTICOLO 9

(Sanzioni e revoca)

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento d’uso di cui
all’articolo 8 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00 o, nei
casi più gravi, come definiti dal regolamento stesso, la revoca della licenza
d’uso del marchio.

ARTICOLO 10

(Procedure)

1. La Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge:

a) delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell’uso
del marchio;

b) adotta norme regolamentari per l’individuazione dei criteri e la disciplina
delle modalità di riconoscimento delle aree di eccellenza di cui all’articolo
3, comma 3, lettera a).

ARTICOLO 11

(Norma transitoria)

1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale verifica su tutto il territorio regionale la presenza delle
caratteristiche e condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, ai fini
dell’individuazione di aree di eccellenza non ricomprese nei Comuni di cui al
comma 2 del medesimo articolo.

ARTICOLO 12

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2 è
autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere nella
unità previsionale di base 08.1.010 denominata “Iniziative per la promozione e
sostegno dell’artigianato” (cap. 5552 n.i.).

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di
pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base
16.1.001 del bilancio di previsione 2009 denominata “Fondi speciali per spese
correnti” in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della
legge regionale 5 marzo 2009, n. 3.

3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9
sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio di
previsione 2009, parte entrata, denominata “Proventi per trasgressioni” (cap.
500).

4. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 6, comma 5 si fa fronte
con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 02.1.005 del
bilancio di previsione 2009 denominata “Amministrazione del personale” (cap.
560).

5. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27,
comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti
commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it