Legge Regionale n. 9 del 15-04-2009 Regione Umbria. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 18
del 22 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazione all’articolo 6)

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
(Testo unico regionale per le foreste) è sostituto dal seguente:

“3. L’autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non
garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita
di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono
in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale
sostenibile.”.

ARTICOLO 2

(Modificazioni all’articolo 7)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7
dell’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico
territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione
ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure
colturali per i primi cinque anni successivi all’impianto, per una superficie
pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese del proponente, da
realizzare nell’ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in
alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al
costo presunto dell’imboschimento, e relative cure colturali per i primi
cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per
il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell’autorizzazione o
della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali
di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio
boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell’esecuzione
degli interventi compensativi l’istante deve presentare all’ente competente
per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato
all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la
disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da
demolizioni).”.

2. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la
sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito
contrassegno.”.

ARTICOLO 3

(Modificazione all’articolo 9)

1. L’articolo 9 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Ditte boschive)
1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l’elenco delle
ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all’utilizzazione
dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso
dell’esecutore dell’intervento selvicolturale.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l’elenco è
suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all’utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;

b) fascia B: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari
per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a due ettari per
singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell’elenco;

b) le modalità di iscrizione all’elenco e di rinnovo, sospensione e revoca
dell’idoneità;

c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il
quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione
all’elenco di cui al comma 1.

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l’attività boschiva è
consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato
dall’amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneit
rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove
la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria e
Artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte
dell’ente competente per territorio.”.

ARTICOLO 4

(Integrazioni all’articolo 10)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2001 il “punto”
è sostituito dal “punto e virgola”.

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 28/2001 è
aggiunta la seguente:

“b bis) Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana,
entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria
l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1.”.

ARTICOLO 5

(Integrazioni all’articolo 19)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 il “punto”
è sostituito dal “punto e virgola”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono
aggiunte le seguenti lettere:

“c bis) dare immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato da
incendio boschivo, qualora l’incendio in atto non possa essere posto sotto
controllo con le forze di primo intervento;

c ter) dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla Sala
Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza,
qualora l’incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree rurali è molto stretta
tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la
propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono inseriti i
seguenti commi:

“3 bis. Nel caso di incendi in situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in
aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e
soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di
vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di
spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3 ter. Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosit
minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono prevalenti la
salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e,
contemporaneamente, a zone boschive che si possono configurare come situazioni
tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da
richiedere contemporaneamente l’intervento sia del Corpo Forestale dello Stato
che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi Corpi si coordinano
al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento.”.

ARTICOLO 6

(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 20)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola: “revisione” è
sostituita dalla seguente: “verifica”.

2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola “unico” è
soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

“2 bis. Per l’attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente
del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le
procedure operative che comprendono:

a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento
all’anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative delle Comunit
montane;

c) il modello organizzativo e le procedure;

d) l’individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;

e) le attività informative;

f) le previsioni economico-finanziarie;

g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).”.

4. Alla lettera o) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 le
parole: “la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello
stesso” sono sostituite dalle seguenti: “la previsione della spesa complessiva
delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva
sostenuta nei tre anni precedenti,”.

ARTICOLO 7

(Modificazione all’articolo 33)

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 28/2001 le parole: “in attuazione
della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni,”
sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione),”.

ARTICOLO 8

(Integrazioni all’articolo 34)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 28/2001 sono aggiunti i
seguenti commi:

“2 bis. È istituito presso la Giunta regionale il registro ufficiale dei
fornitori di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’articolo 4,
comma 2 del d.lgs. 386/2003.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli Istituti
universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai
Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5
marzo 2001, n. 57), relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione
usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.”.

ARTICOLO 9

(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 48)

1. Il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni
in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei
boschi senza essere iscritti all’elenco delle ditte di cui all’articolo 9 o
all’elenco degli operatori forestali di cui all’articolo 10 o commercializzano
prodotti legnosi in difformità all’articolo 10, comma 5, lettera a) sono
sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio
al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le
tariffe allegate al regolamento, e hanno l’obbligo di compiere i lavori
imposti dall’ente competente per territorio.”.

2. Il comma 11 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici,
coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le
autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a
lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei
casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo
di terreno movimentato o scavato.”.

3. Il comma 12 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle
autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza
preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e
lire 1.219.850).”.

4. Dopo il comma 14 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

“14 bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o
difformità dall’autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento
di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire
100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro,
a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri.”.

5. Il comma 20 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 24 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00
(pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e
euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15
settembre.”.

6. Il comma 22 dell’articolo 48 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 16 del d.lgs. 386/2003.”.

ARTICOLO 10

(Norme transitorie e finali)

1. Il regolamento 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) è modificato in attuazione delle
disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della stessa.

2. Fino all’entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1 la superficie
massima, riferita ad una stagione silvana, per l’utilizzazione dei boschi
cedui ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettera c) e dell’articolo 10, comma
3, lettera b bis) della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge, è
fissata in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 del 15-04-2009 Regione Umbria. Sistema Formativo Integrato Regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 18
del 22 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e princìpi)

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dei
diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli
uomini, delle donne e dei fanciulli, disciplina il Sistema Formativo Integrato
Regionale (SFIR) di seguito denominato Sistema Formativo, ispirandosi ai
seguenti princìpi:

a) porre la persona al centro delle politiche dell’istruzione, della
formazione e del lavoro;

b) garantire l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione in condizione di pari
opportunità e di integrazione e inclusione sociale;

c) favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e
professionali dell’individuo e l’emergere dell’eccellenza e del merito e il
pieno sviluppo delle capacità di ciascuno.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi strategici comunitari,
persegue le seguenti finalità:

a) realizzare azioni qualificate per sostenere il conseguimento del successo
scolastico e formativo;

b) favorire l’inserimento nel mondo del lavoro;

c) sostenere il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e
contrastare la dispersione scolastica;

d) favorire l’orientamento delle persone nell’assunzione delle scelte relative
alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione e
lavoro;

e) favorire l’articolazione adeguata degli istituti scolastici e formativi
nell’intero territorio regionale con particolare attenzione per le aree
montane e le zone a rischio di disagio culturale e sociale;

f) sostenere la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le
università e gli organismi di formazione professionale accreditati;

g) favorire i percorsi di accompagnamento delle persone disabili o in
condizioni di disagio;

h) sostenere la collaborazione al compito educativo delle famiglie;

i) favorire il recupero di competenze chiave per l’alfabetizzazione
funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino e la cultura
del lavoro e dell’impresa.

2. Il Sistema Formativo si realizza mediante un processo di integrazione,
inteso come processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per
qualificare ed arricchire l’offerta formativa, riconoscendo il valore
dell’educazione formale, non formale ed informale, anche attraverso un sistema
di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di
valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i
passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi e promuovere l’integrazione fra i
sistemi.

ARTICOLO 3

(Processo di integrazione)

1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui
all’articolo 2 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi soggetti,
in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli
organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene
l’autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per
l’affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le
istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia didattica, realizzano,
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
l’ampliamento dell’offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative
promosse dagli enti locali.

2. I soggetti dell’integrazione sono:

a) le istituzioni scolastiche autonome;

b) gli organismi scolastici territoriali;

c) le università;

d) il sistema della formazione professionale;

e) gli enti locali.

3. Al processo dell’integrazione partecipano:

a) il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell’educazione
formale e non formale;

b) le organizzazioni sindacali.

4. Partecipano al processo di integrazione anche le associazioni sociali,
culturali, assistenziali e di volontariato che operano nel territorio
regionale.

5. I singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il
rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative
disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel Piano triennale di
cui all’articolo 7.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 6 del 15-04-2009 Regione Umbria. Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 18
del 22 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Princìpi e finalità)

1. La Regione Umbria, in attuazione dell’articolo 62 dello Statuto, istituisce
il Centro per le pari opportunità, di seguito denominato Centro, quale
organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi
e alla promozione delle politiche di genere.

2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per garantire il
superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta ancora
esistente nei confronti delle donne.

3. La Regione favorisce, altresì, l’incremento della partecipazione delle
donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso
l’inserimento della dimensione di genere nella normativa, nonché nell’azione
politica e programmatica regionale.

ARTICOLO 2

(Azioni positive in tema di parità)

1. In attuazione dell’articolo 7 dello Statuto, la Regione, con il concorso
del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parit
tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In
particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego:
a) favorisce l’equilibrio tra attività professionale e vita privata e
familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che
incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

b) favorisce l’accesso delle donne ai posti di lavoro e l’incremento delle
opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle
donne;

c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e
scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una societ
con ruoli equilibrati e non discriminatori;

d) favorisce l’inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una
adeguata politica dei servizi sociali;

e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito
pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di
governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o
designazione è di competenza della Regione;

f) adotta la Carta Europea per l’uguaglianza e la parità tra uomini e donne
nella vita locale e ne promuove l’adozione da parte di province e comuni;

g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello
comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la
disparità retributiva tra uomini e donne;

h) sostiene l’integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di
istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche
regionali, l’Università degli studi e l’Università per stranieri di Perugia;

i) sostiene l’imprenditorialità femminile, favorendo la creazione, lo
sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da
donne;

l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la
violenza di genere;

m) promuove iniziative che favoriscano l’integrazione delle donne migranti.

ARTICOLO 3

(Bilancio di genere)

1. La Regione promuove l’adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio
di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto
delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria
attività tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

ARTICOLO 4

(Il Centro per le pari opportunità)

1. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di
propria competenza, è dotato di autonomia gestionale, amministrativa,
organizzativa e finanziaria, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 1
febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza
della Giunta regionale e della Giunta regionale).

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale dei mezzi e
del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre
amministrazioni pubbliche; può, altresì, ricorrere all’apporto di esperti e
alla collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca pubblici o
privati.

3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di attività di
erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di
efficacia ed efficienza.

4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno
organizzativo e contabile.

ARTICOLO 5

(Compiti del Centro)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il Centro:

a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in collaborazione con
l’Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per le pari opportunità tra
uomo e donna di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 115, sulle problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la
raccolta e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni,
conferenze e pubblicazioni;

b) predispone progetti in materia di parità e pari opportunità e fornisce
indicazioni alla Regione ai fini della redazione dei documenti di
programmazione generale e settoriale;

c) vigila sull’applicazione delle leggi di parità esistenti e presenta al
Consiglio regionale e alla Giunta proposte per l’adeguamento della
legislazione regionale;

d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale, sugli strumenti
di programmazione, nonché sugli atti di carattere generale che hanno incidenza
nelle materie attinenti le politiche di genere, di competenza del Consiglio
regionale e della Giunta, secondo le modalità stabilite nei regolamenti
interni dei suddetti organi;

e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle donne, nonché di
orientamento verso prestazioni messe a disposizione da altri enti e istituti;

f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza
contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela
delle donne, in collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari. In tale
ambito è inserito il Servizio Telefono Donna;

g) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di
cui all’articolo 2.

2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunità hanno il diritto di
ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a
partecipazione regionale, le informazioni necessarie all’esercizio delle
proprie funzioni. Essi sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine
alle informazioni e ai dati acquisiti.

ARTICOLO 6

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma
triennale di attività del Centro, con l’indicazione del fabbisogno
finanziario.

2. Il Centro, entro il 1 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta
regionale il piano annuale di attività, in attuazione del programma triennale
e il bilancio preventivo deliberati dall’Assemblea di cui all’articolo 9,
comma 1, lett. a).

3. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile
dell’anno successivo all’esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione
sull’attività svolta.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti di cui ai
commi 2 e 3.

ARTICOLO 7

(Rapporti del Centro con altri organismi)

1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di soggetti
pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province e di soggetti
privati, quali in particolare le organizzazioni sindacali, le associazioni di
categoria e le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne
svolgendo attività di:

a) informazione e consulenza in materia di parità;

b) promozione di iniziative culturali;

c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parit
regionale, sull’applicazione delle leggi relative alla parità tra uomo e
donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché
sulle condizioni di impiego delle donne.

2. Il Centro, nell’esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di
collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti alla realizzazione
della parità tra uomo e donna attivi a livello regionale, interregionale,
nazionale ed europeo.

3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo delegato,
convoca, con cadenza almeno annuale, l’assemblea regionale composta dalle
associazioni e dai movimenti femminili iscritti all’Elenco di cui all’articolo
8 e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e
delle forze politiche, per illustrare e discutere l’attività svolta dal Centro.

4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, al
Presidente della Giunta regionale e ai componenti dell’assemblea regionale di
cui al comma 3, una relazione sull’attuazione delle politiche di genere e
sullo stato di attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità della
presente legge, da porre all’esame del Consiglio regionale.

5. Il Centro può chiedere di essere ascoltato in Consiglio regionale su
problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

ARTICOLO 8

(Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili)

1. È istituito presso il Centro l’Elenco regionale delle associazioni e dei
movimenti femminili, di seguito denominato Elenco, anche per consentire la
convocazione dell’assemblea regionale di cui all’articolo 7, comma 3.

2. La gestione dell’Elenco è affidata al responsabile del Centro, di cui
all’articolo 14 il quale provvede, tempestivamente, ad effettuare gli
eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.

3. Possono essere iscritte nell’Elenco di cui al comma 1, presentando il
proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i movimenti femminili il cui
statuto o atto costitutivo preveda finalità tra quelle previste dalla presente
legge.

4. L’Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 5 del 05-03-2009 Regione Umbria. Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Stato di previsione dell’entrata)

1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno
finanziario 2009 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro
6.134.729.374,79 in termini di competenza e in euro 7.859.808.074,04 in
termini di cassa.

2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore
delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della
Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2009 secondo
lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento
contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria), l’articolazione
in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione
2009 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della entrata
(Tabella A).

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno
finanziario 2009 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro
6.134.729.374,79 in termini di competenza e in euro 7.859.808.074,04 in
termini di cassa.

2. È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2009 entro il
limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di
cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2009
entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione
di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 13/2000 l’articolazione in
funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio
di previsione 2009 è determinata così come previsto dallo stato di previsione
della spesa (Tabella B).

ARTICOLO 3

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno
finanziario 2009 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

(Destinazione dell’avanzo finanziario presunto iscritto alla Unit
previsionale di base 0.01.002 dell’entrata)

1. L’avanzo finanziario presunto di euro 946.118.378,61 iscritto alla Unit
previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata in
dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e
non utilizzati entro l’esercizio 2008, è destinato agli interventi indicati
nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno
apportate con la legge di assestamento del bilancio 2009 in base alle
operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/