Legge Regionale n. 4 del 05-03-2009 Regione Umbria. Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 –
Norme sul diritto allo studio universitario)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 marzo
2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è sostituita dalla
seguente:
“e) l’Amministratore unico dell’Agenzia per il diritto allo studio
universitario di cui all’articolo 10 bis, o suo delegato;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal
seguente:

“2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui
all’articolo 3 ed esprime pareri sugli atti di programmazione.”.

3. L’articolo 10 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(Organi)

1. Sono organi dell’ADiSU:

a) l’Amministratore unico;

b) il Collegio dei revisori dei conti.”.

4. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 6/2006 sono inseriti i seguenti:

“Art. 10 bis
(Amministratore unico)

1. L’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU è conferito dal Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti
in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e
amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da
svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico
è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può
eccedere quella della legislatura regionale.

2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.

3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta
regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla
normativa regionale vigente in materia.

4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di
Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è
altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di
rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto
con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un
oggettivo conflitto di interessi.

5. L’Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale
mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme
regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri
fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi
all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati
dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’ADiSU, anche sotto
il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di
contabilità, in quanto compatibile;

b) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del
Direttore;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per
l’anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno
precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attivit
svolta, su proposta del Direttore;

f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 19;

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun
anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attivit
contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo
degli studenti;

l) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva alla elezione
delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

Art. 10 ter
(Decadenza dall’incarico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Amministratore unico dell’ADiSU
per i seguenti motivi:

a) gravi violazioni di norme di legge;

b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla
Regione;

c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’Agenzia;

d) sopravvenute cause di incompatibilità;

e) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 2.”.

5. L’articolo 15 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 15
(Direttore)

1. Il Direttore dell’ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone
in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della l.r. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata
nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 7 della l.r. 2/2005 e
successive norme di attuazione.

3. Il Direttore:

a) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ADiSU
nell’ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all’articolo
10 bis, comma 5, lettera a);

b) propone all’Amministratore unico il programma attuativo annuale degli
interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione
annuale sull’attività svolta;

c) propone all’Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi
stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;

d) dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;

e) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e
l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture
organizzative.”.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 6/2006 è aggiunto
il seguente:

“2 bis. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle
disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del
programma attuativo annuale.”.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 3 del 05-03-2009 Regione Umbria. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP,
con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2009-2011
il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale
vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel
rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

ARTICOLO 2

(Ricorso al mercato)

1. Per l’anno 2009 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del
bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 53.700.500,00.

2. Per gli anni 2010 e 2011 il livello massimo di ricorso al mercato, per
ciascun esercizio, è determinato in euro 50.000.500,00.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare le passività preesistenti.

ARTICOLO 3

(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35
(Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e
foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e
istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in
agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) di cui alla Tabella “C” allegata alla presente
legge per un importo di euro 206.500,00 iscritta nella Unità Previsionale di
Base (U.P.B.) n. 07.2.011 “Attività istituzionali” – (cap. 7819/2480), è
vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

ARTICOLO 4

(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Regione destina la
somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa n. 08.1.015
(cap. 2802), di cui alla Tabella “B” allegata alla suddetta legge,
all’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti
previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli
oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle
quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

ARTICOLO 5

(Disposizioni per gli Enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attivit
istituzionale degli Enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti
previsti nella allegata Tabella “C”.

2. La disposizione di cui all’articolo 11 della presente legge si applica
anche agli Enti dipendenti dalla Regione.

ARTICOLO 6

(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007
(cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi
previsti dalla legge suddetta come previsto nell’allegata Tabella “C”.

ARTICOLO 7

(Finanziamento di programmi comunitari)

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al
cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B.
16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per gli anni 2009, 2010 e 2011.

ARTICOLO 8

(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di
servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)

1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il
cofinanziamento del programma interregionale denominato “Promozione di servizi
orientati allo sviluppo rurale” di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre
1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.018 denominata “Sviluppo e
qualificazione del settore delle produzioni cementiere e vegetali” (cap.
7824/8020).

ARTICOLO 9

(Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualit
2009.
Reg. CE 1698/2005)

1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 7.500.000,00 per il
cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al
regolamento della Comunità Europea n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B.
07.2.014 (Cap. 8199).

ARTICOLO 10

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 –
Società regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.)

1. L’articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Societ
regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.), è
sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Norma finanziaria)
1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della
Sviluppumbria S.p.A..

2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito
agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio.

3. Per l’anno 2009 al finanziamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede con imputazione alla unità previsionale di base 08.2.009 che assume
la nuova denominazione “Contributi della Regione per la Società regionale per
lo sviluppo economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.” (cap. 9500/3100).

4. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 2 è
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilità.”.

ARTICOLO 11

(Controllo strategico e valutazione delle politiche – Legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, articolo 99)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 99, della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria), è
autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2009 per l’attività di
studi, analisi, ricerche e valutazioni di impatto delle politiche regionali,
con imputazione alla U.P.B. 14.1.002 (cap. 704) della parte spesa del bilancio
regionale.

ARTICOLO 12

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della
legge regionale 13/2000 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nelle Tabelle “A” e “B” allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009
e triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con
la presente legge, sono indicate nella Tabella “C” allegata alla presente
legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano
determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale
13/2000, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nella Tabella “D” allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli
impegni di spesa nell’anno 2009, a carico di esercizi futuri, è consentita
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ARTICOLO 13

(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione,
dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da
parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82,
comma 3 della legge regionale n. 13/2000.

ARTICOLO 14

1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per
l’anno 2009 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2009 e per gli
anni 2010 e 2011 nel bilancio pluriennale 2009/2011.

ALLEGATO 1

TABELLA A (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi
da includere nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 2

TABELLA B (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi
da includere nel Fondo Speciale in conto capitale per la copertura finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 3

TABELLA C (Art. 27, comma 3, lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in relazione
a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla Legge Finanziaria

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 4

TABELLA D (Art. 27, comma 3, lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere
in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 02-03-2009 Regione Umbria. Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2007.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 9
del 4 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Ai sensi del Titolo V della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e
successive modifiche ed integrazioni è approvato il rendiconto generale
dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2007, che si allega
e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli
articoli seguenti.

ARTICOLO 2

(Entrate di competenza del conto del bilancio 2007)

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi
erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea,
dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni,
riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti,
per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate
nell’esercizio finanziario 2007, ammontano a complessivi
€ 3.963.955.321,46, di cui riscosse € 3.098.301.033,87 e rimaste da riscuotere
€ 865.654.287,59.

ARTICOLO 3

(Spese di competenza del conto del bilancio 2007)

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e
prestiti, per contabilità speciali impegnate nell’esercizio finanziario 2007
ammontano a complessivi € 3.938.720.743,66, di cui pagate € 3.078.911.302,01 e
rimaste da pagare € 859.809.441,65.

ARTICOLO 4

(Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell’esercizio
2007)

1. I residui attivi e passivi formatisi nell’esercizio di competenza sono
stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio sulle entrate di
competenza accertate € 865.654.287,59;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio sulle spese di
competenza impegnate € 859.809.441,65.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 1 del 27-01-2009 Regione Umbria. Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 5
del 4 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico
dell’Umbria, già istituita con la legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14
(Costituzione della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione
dello sviluppo economico dell’Umbria»), che assume, con la presente legge, la
nuova denominazione di “Società Regionale per lo Sviluppo Economico
dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.”, di seguito Sviluppumbria S.p.A., è una
società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione
regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai
sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”.

2. La Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su
Sviluppumbria S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite
da una convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci. La
convenzione disciplina, altresì, le modalità di costituzione, il funzionamento
e le competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza,
nonché la contribuzione dei soci alle attività della società stessa.

3. La convenzione di cui al comma 2 è stipulata entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitivit
del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della
Regione.

2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:

a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione
dello sviluppo nell’ambito della programmazione regionale;

b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto
dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni
internazionali – Innovazione e semplificazione);

c) animazione economica e a supporto dell’attuazione di misure di politiche
regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell’innovazione
e dell’internazionalizzazione;

d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo,
decentrata e transnazionale della Regione;

e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali
e/o aziendali.

3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione
nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni
previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che
si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di
servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:

a) l’amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e
dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti
soci;

c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di
sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese
dell’Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale
promossi dalla Regione;

e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle
imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l’attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di
cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;

g) l’attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di
impresa;

h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e
degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso;

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione,
diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale,
connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o
dai soci.

ARTICOLO 3

(Rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci)

1. I rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci, per lo svolgimento delle
attività conferite, affidate o cofinanziate, sono disciplinati da apposita
convenzione che ne definisce finalità e contenuti di gestione e controllo.

ARTICOLO 4

(Indirizzi regionali e piano di attività)

1. La Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base della
convenzione di cui all’articolo 1, comma 2, con proprio provvedimento:

a) adottano indirizzi ed approvano il conseguente piano di attività di
Sviluppumbria S.p.A.;

b) verificano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il
profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità;

c) definiscono i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle
risorse assegnate in relazione ad attività cofinanziate ovvero affidate per
la realizzazione di specifici progetti.

2. Sviluppumbria S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale ed agli altri
soci:

a) entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci di esercizio,
corredati da una relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell’articolo
2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell’esercizio.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i documenti di cui al
comma 2, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati
evidenziati agli indirizzi regionali.

4. Sviluppumbria S.p.A. può collaborare con enti, istituti e organismi che
abbiano scopi analoghi o affini al proprio, anche in ambito interregionale ed
europeo.

ARTICOLO 5

(Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione)

1. Le funzioni di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della
Regione attribuite a RES S.p.A., costituita con deliberazione della Giunta
regionale 9 aprile 2001, n. 343, sono conferite a Sviluppumbria S.p.A..

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti i conseguenti atti
necessari, anche di natura societaria, ivi compresi quelli di liquidazione e
fusione, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, garantendo la necessaria continuità di gestione e l’efficacia
dell’attività conferita.

3. Sviluppumbria S.p.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi di RES
S.p.A. anche per quanto attiene il personale.

ARTICOLO 6

(Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il
Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. presenta alla Giunta
regionale una ricognizione delle immobilizzazioni materiali e delle
partecipazioni societarie detenute, riclassificandole in:

a) strategiche e funzionali alla missione attribuita a Sviluppumbria S.p.A.
con la presente legge;

b) da trasferire alla Regione e/o ad altri enti o organismi regionali;

c) da alienare.

2. La Giunta regionale in esito a quanto previsto al comma 1, anche
modificando l’imputazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni
proposte, adotta un piano operativo che prevede tempi e modalità per
l’assegnazione e la gestione delle categorie patrimoniali di cui al comma 1.
Con il medesimo atto la Giunta regionale dispone in ordine ad eventuali
ulteriori partecipazioni già intestate alla Regione, agenzie o societ
regionali. Di tale provvedimento è data informazione al Consiglio regionale.

ARTICOLO 7

(Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale)

l. La Regione e gli altri soci, con le modalità previste dalla convenzione di
cui all’articolo 1, comma 2 nominano i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.A.. Il Consiglio
di amministrazione è composto da cinque membri di cui tre, compreso il
Presidente, nominati dalla Regione. Il Collegio sindacale è composto da tre
membri effettivi di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi).

ARTICOLO 8

(Statuto)

l. Il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A., acquisito il
parere vincolante della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sottopone all’Assemblea dei soci il nuovo
statuto societario conforme alla presente legge, per l’approvazione.

ARTICOLO 9

(Struttura del capitale sociale)

l. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge
regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2007 in materia di entrate e di spese) così come sostituito dall’articolo 6
della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra
di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese), è autorizzata ad assumere
tutti gli atti necessari a determinare la struttura del capitale sociale di
Sviluppumbria S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 1, ivi compreso l’utilizzo
di crediti relativi a fondi assegnati in gestione a Sviluppumbria S.p.A..

ARTICOLO 10

(Organizzazione)

1. Sviluppumbria S.p.A. in relazione alla differente natura delle funzioni
esercitate si articola in divisioni e deve comunque attuare una distinta
evidenziazione gestionale e contabile in relazione alle poste patrimoniali
afferenti specifici soci e categorie patrimoniali.

2. Le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare già svolte dalla
società RES S.p.A. sono oggetto di distinta evidenziazione ed organizzazione.

ARTICOLO 11

(Norma finanziaria)

1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della
Sviluppumbria S.p.A. mediante stanziamenti di cui alla U.P.B. 08.2.009 del
bilancio regionale.

2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito
agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio.

ARTICOLO 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 26 febbraio 1973, n. 14;

b) 15 novembre 1973, n. 40;

c) 27 gennaio 1995, n. 2;

d) 9 giugno 1999, n. 12.

ARTICOLO 13

(Norma transitoria)

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimangono in carica fino alla elezione dei nuovi organi che comunque
deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui
all’articolo 1, comma 2.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it