Legge Regionale n. 5 del 15-07-2009 Regione Trentino Alto Adige. Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal
lavoro)

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge regionale 27 novembre
1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori
disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in
materia di previdenza integrativa” la Regione istituisce un’indennità e
finanzia le attività formative connesse a favore di coloro che, tra il 1°
settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, perdono il lavoro o sono sospesi dal
lavoro.
2. L’indennità è corrisposta in misura non superiore all’importo netto
relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello
nazionale per l’indennità di mobilità statale per lavoratore/trice per una
durata massima di sei mesi. L’indennità è erogata secondo le modalit
stabilite con regolamento regionale, anche come integrazione di eventuali
indennità statali o in collegamento con la frequenza di corsi formativi.
3. L’indennità di cui al comma 2 spetta anche ai/alle titolari di contratti di
lavoro a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera, che
rimangono senza lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 e non
hanno diritto a nessuna indennità statale. Nel caso in cui il/la
lavoratore/trice benefici degli interventi previsti dal decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 28
gennaio 2009, n. 2, l’indennità regionale di cui al presente comma viene
corrisposta ad integrazione di quella statale secondo le modalità stabilite da
ciascuna Provincia autonoma.
4. Nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e
3 e di coloro che tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 vengono
iscritti nelle liste di mobilità, la Regione eroga un contributo a sostegno
della previdenza complementare secondo le modalità e i criteri previsti con il
regolamento di cui al comma 5. Il contributo non può essere superiore ad euro
4 mila rapportati ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di
sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010. Il
presente contributo spetta solo qualora il/la lavoratore/trice non abbia
diritto di beneficiare di quello previsto dall’articolo 13, comma 1, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre
2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni ed è incompatibile
con lo stesso.
5. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1, 3 e 4 sono delegate, a far data dall’entrata in vigore della
presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le
esercitano nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento
regionale di esecuzione del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono
stabiliti inoltre i requisiti da possedere per poter beneficiare dei suddetti
interventi, nonché quant’altro si rendesse necessario per l’attuazione dei
medesimi. Nel caso in cui una Provincia autonoma avesse già autonomamente
attivato o stia per attivare un intervento analogo a quello di cui ai commi 1
e 3 sono assegnate le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, qualora
l’intervento provinciale sia conforme o comunque si adegui ai suddetti
princìpi e criteri contenuti nel regolamento regionale. I contributi regionali
di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogati, anche a copertura di eventuali
anticipazioni operate dalle Province, nei limiti dello stanziamento di
bilancio di cui all’articolo 4, comma 1.
6. La Regione concorre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in
concorso con i fondi nazionali, all’erogazione di trattamenti di sostegno al
reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi
della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
7. Le Province possono destinare parte dei fondi di cui all’articolo 4, comma
1, per il finanziamento degli Istituti di Patronato chiamati alla raccolta
delle domande relative agli interventi di cui al presente articolo.
8. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni di fondi di cui al
presente articolo possono essere disposte direttamente a favore di propri enti
e organismi cui le Province hanno demandato la gestione degli interventi.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennit
regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali
di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive
modificazioni ed integrazioni)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19,
come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre
2007, n. 4, è sostituito dal seguente:
“1. L’indennità regionale è pari all’80 per cento della retribuzione in
godimento e comunque non superiore all’importo netto relativo al primo
scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennit
di mobilità statale.”.

ARTICOLO 3

(Fondo regionale di garanzia dell’attuazione della legge regionale 28 febbraio
1993, n. 3)

1. È istituito un Fondo regionale finalizzato ad assicurare la costituzione di
un’adeguata riserva a garanzia dell’attuazione della legge regionale 28
febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la
pensione alle persone casalinghe

Legge Regionale n. 4 del 15-07-2009 Regione Trentino Alto Adige. Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 2
L’ORGANO REGIONALE
DI RIESAME DEI BILANCI
E RENDICONTI

ai sensi dell’articolo 84, nono comma, dello Statuto di autonomia
(D.P.R. 31.8.1972, n. 670)
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Variazioni nell’entrata)

1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009,
approvato con l’articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono
introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella A.

ARTICOLO 2

(Variazioni nella spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009,
approvato con l’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono
introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella B.

ARTICOLO 3

(Disposizioni diverse)

1. All’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine
dell’esercizio 2008 riportati negli stati di previsione dell’entrata,
rispettivamente della spesa per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le
variazioni, in aumento e in diminuzione, pari agli scostamenti dall’ammontare
definitivo dei residui stessi.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 3 del 15-07-2009 Regione Trentino alto adige. Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e
l’ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello
Statuto di autonomia.

ARTICOLO 2

(Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio
pluriennale redatto in termini di competenza di durata triennale. Il bilancio
pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di
acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi, sia in base alla
vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi
provvedimenti legislativi.
2. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate dalla Regione a
carico di esercizi futuri.
3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale di cui
all’articolo 5 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale,
relativamente a ciascun anno del periodo considerato.
4. L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

5. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge del bilancio annuale e
viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.

ARTICOLO 3

(Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate
ne indicano l’ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del
bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di
approvazione.
2. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la
quantificazione della relativa spesa.
3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano, sia
l’onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva,
rinviando alla legge di bilancio annuale l’indicazione delle quote destinate a
gravare su ciascuno degli anni successivi.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 2 del 19-06-2009 Regione Trentino Alto Adige. Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 27
del 30 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
di seguito denominato Bollettino Ufficiale, è lo strumento legale di
conoscenza delle leggi e dei regolamenti della Regione e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo
gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste
dall’ordinamento vigente.

ARTICOLO 2

(Validità degli atti pubblicati)

1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in formato cartaceo e
conservato agli atti dell’Amministrazione regionale.
2. La diffusione a tutti i soggetti avviene in forma digitale con
modalità idonee ed efficaci che garantiscano la maggiore capacità di
divulgazione.
3. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale si presume
conforme all’originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino
a quando non se ne provi l’inesattezza, mediante esibizione di atto autentico
rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia di documentazione
amministrativa.
4. L’unico testo definitivo è quello pubblicato sul Bollettino
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza con il testo
digitale.

ARTICOLO 3

(Articolazione del Bollettino Ufficiale)

1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in quattro parti:
a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
b) parte seconda: atti statali e comunitari;
c) parte terza: avvisi legali;
d) parte quarta: concorsi ed esami.

ARTICOLO 4

(Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali)

1. Nella parte prima sono pubblicati:
a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle
Province, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti
stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei
suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla
generalità dei cittadini o quando la pubblicazione è prevista da una norma di
legge;
c) i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle
Province autonome, quando sono destinati alla generalità dei cittadini o
quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;
d) gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle
unioni di comuni e delle comunità montane e delle comunità di valle della
regione;
e) gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona la cui
pubblicazione sia stabilita con legge regionale;
f) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi regionali o
provinciali;
g) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti
normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
h) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
Stato da parte della Regione e delle Province autonome rispettivamente delle
leggi regionali o provinciali da parte delle Province autonome o della
Regione, nonché i ricorsi per il regolamento di competenza tra Regione o
Provincia autonoma e Stato rispettivamente tra Regione e Province autonome o
tra le Province autonome.

ARTICOLO 5

(Parte seconda: atti statali e comunitari)

1. Nella parte seconda sono pubblicati:
a) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali;
b) le norme di attuazione dello Statuto, le leggi e i decreti dello Stato
che attribuiscono o delegano alla Regione o alle Province autonome competenze
legislative o amministrative o ai comuni della regione competenze
amministrative e gli altri provvedimenti statali che riguardano la sfera di
attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della
regione o che rivestono per esse particolare interesse;
c) le sentenze attinenti a leggi o ad atti dello Stato, le ordinanze ed i
comunicati, la pubblicazione dei quali è disposta dal Presidente della Corte
Costituzionale e che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle
Province autonome o che rivestono per esse particolare interesse;
d) i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni dell’Unione europea
che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province
autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare
interesse;
e) le sentenze, le ordinanze ed i comunicati attinenti a leggi o ad atti
regionali o provinciali, quando la pubblicazione è disposta dal Presidente
della Corte Costituzionale;
f) le ordinanze ed i comunicati la cui pubblicazione è disposta dal
Parlamento e le decisioni assunte dallo stesso in ordine ai contrasti di
interesse riguardanti le leggi regionali o provinciali.
2. Sono inoltre pubblicati gli atti e i provvedimenti di cui all’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione nei procedimenti
giudiziari.

ARTICOLO 6

(Parte terza: avvisi legali)

1. Nella parte terza sono pubblicati i provvedimenti della Regione,
delle Province autonome e degli altri enti pubblici, non destinati alla
generalità dei cittadini, quando la pubblicazione è richiesta in base ad una
norma di legge o ad apposita deliberazione, ed inoltre i provvedimenti, gli
avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione è richiesta dagli interessati.

ARTICOLO 7

(Parte quarta: concorsi ed esami)

1. Nella parte quarta sono pubblicati gli atti relativi a concorsi ad
impieghi presso la Regione, le Province autonome o presso altri enti pubblici,
la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali
o sia richiesta dagli organi degli enti interessati.

ARTICOLO 8

(Procedure concorsuali e selettive riservate)

1. Con regolamento vengono definite le modalità di pubblicazione di
atti relativi a procedure concorsuali e selettive riservate al personale
dipendente dalla Regione.

ARTICOLO 9

(Uso delle lingue tedesca e ladina)

1. Nelle parti prima e seconda gli atti di cui agli articoli 4 e 5
vengono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, ad
esclusione di quelli della Provincia autonoma di Trento, di quelli della
Regione destinati ad avere efficacia nel solo territorio della provincia
autonoma di Trento, nonché di quelli dello Stato e della Unione europea,
concernenti la sola Provincia autonoma di Trento.
2. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini
di lingua tedesca, della legislazione dello Stato, vengono inoltre pubblicati
nella parte seconda, congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, le leggi
ed i decreti statali diversi da quelli indicati nell’articolo 5, qualora
interessino la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano, secondo i criteri
stabiliti nel comma 3.
3. Si considerano di interesse regionale o provinciale, ai sensi del
comma 2, le leggi ed i decreti dello Stato, i quali si riferiscano al
territorio della provincia autonoma di Bolzano.
4. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini
di lingua ladina, della legislazione regionale e provinciale, vengono inoltre
pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in lingua ladina, qualora si
riferiscano in particolare modo alla popolazione o alle località ladine.
5. Vengono inoltre pubblicati anche in lingua ladina gli atti emanati
dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, laddove la pubblicazione sia prescritta da una norma di legge o
gli atti interessino la generalità dei cittadini.
6. Il testo in lingua ladina è predisposto a cura delle
amministrazioni che richiedono la pubblicazione.
7. Per le pubblicazioni da farsi nelle parti prima e seconda, ai sensi
degli articoli 4 e 5, il testo in lingua tedesca è predisposto a cura degli
uffici dell’ente di provenienza, o degli uffici regionali nei casi, previsti
nel medesimo articolo 5, di atti provenienti dagli organi legislativi,
amministrativi o giudiziari dello Stato e degli organi legislativi ed
amministrativi della Unione europea.
8. Nella parte terza l’atto oggetto di avviso legale è pubblicato
nella lingua italiana e tedesca quando il richiedente sia un ente pubblico
avente sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o quando la
pubblicazione sia prevista obbligatoriamente dalla legge e l’avviso o l’atto
riguardi il territorio della provincia predetta. Negli altri casi l’avviso o
l’atto potrà essere pubblicato sia nella sola lingua italiana, sia nella sola
lingua tedesca, sia in ambedue le lingue.
9. Nella parte quarta gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso
la Regione, la Provincia autonoma di Bolzano o presso altri enti pubblici
operanti nel territorio della provincia di Bolzano sono pubblicati
congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.
10. Nella redazione degli atti di cui ai commi precedenti si tiene
conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica determinata dalla
commissione paritetica prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

ARTICOLO 10

(Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali)

1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi, già di
competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la
pubblicazione che di essi veniva fatta nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri.

ARTICOLO 11

(Diffusione del Bollettino Ufficiale)

1. La diffusione del Bollettino Ufficiale avviene secondo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2.
2. La consultazione del Bollettino Ufficiale sul sito web della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige è permanente, libera e gratuita.

ARTICOLO 12

(Periodicità di comunicazione)

1. Le prime tre parti del Bollettino Ufficiale sono edite
settimanalmente, a giorno fisso.
2. Le parti prima e seconda possono uscire in edizione straordinaria
in un giorno diverso da quello fisso.
3. La parte quarta è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessit
e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.

ARTICOLO 13

(Richieste di pubblicazione)

1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura degli enti,
uffici o delle persone interessate, all’Ufficio che cura la pubblicazione del
Bollettino Ufficiale.
2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel
testo pervenuto all’ufficio competente, con le modalità definite
dall’Amministrazione regionale.

ARTICOLO 14

(Correzione di errori ed omissioni)

1. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati
d’ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e
riscontro con gli atti originali.

ARTICOLO 15

(Inserzioni gratuite e a pagamento)

1. Sono gratuite le seguenti pubblicazioni:
a) quelle richieste dalla Regione e dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) tutte le pubblicazioni richieste dai comuni, dai consorzi di comuni,
dalle unioni di comuni, dalle comunità montane, dalle comunità di valle della
regione e dai comprensori;
c) le pubblicazioni degli statuti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
e), nonché l’estratto degli avvisi di selezione e di formazione di graduatorie
di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
7;
d) la pubblicazione delle graduatorie previste da norme in materia di
edilizia abitativa agevolata, nonché dei bandi di concorso indetti da
amministrazioni comunali della regione.
2. La pubblicazione degli avvisi legali, per i quali la vigente
legislazione statale non prevede la pubblicazione gratuita, è subordinata al
pagamento dell’importo dovuto in base alle tariffe vigenti.
3. I testi da pubblicare a pagamento nella parte terza sono soggetti
all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

ARTICOLO 16

(Tariffe)

1. La Giunta regionale fissa le tariffe per le inserzioni e le altre
pubblicazioni per le quali è richiesto il pagamento.

ARTICOLO 17

(Costi di redazione e di pubblicazione)

1. I costi per la redazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino
Ufficiale sono a carico della Regione.

ARTICOLO 18

(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° luglio 2009.

ARTICOLO 19

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 (Norme relative alla
pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione);
b) l’articolo 11 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni
per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it