Legge Regionale n. 1 del 03-03-2009 Regione Sicilia. Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 10
del 6 marzo 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Nuove norme in materia di usi civici

1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non
abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la
destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’art. 9 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli
occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto
pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a)
dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di
natura enfiteutica previsto dall’art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti gi
avviati e non ancora conclusi.

ARTICOLO 2

Trascrizione degli atti del procedimento

1. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal
Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall’art. 26 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a
trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato
da usi civici e volturati dal beneficiario dell’atto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti gi
perfezionati e non ancora trascritti.

ARTICOLO 3

Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio

1. I commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies dell’art. 1 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, introdotti dal comma 2 dell’art. 1 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.

ARTICOLO 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 14-05-2009 Regione Sardegna. Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 16
del 14 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle
entrate dovute alla Regione per l’anno 2009, dal 1° gennaio al 31 dicembre,
secondo lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.

ARTICOLO 2

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti,
l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli
nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da
istituire col medesimo provvedimento.

ARTICOLO 3

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n.
11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio
1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla
rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell’importo di euro
15.

ARTICOLO 4

1. È approvato in euro 9.045.152.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio
al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2009.

ARTICOLO 5

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese,
per l’anno 2009, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione
della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di
competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della
legge regionale n. 11 del 2006.

ARTICOLO 6

1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte
nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 7

1. Per gli effetti di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti
relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi
a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e
regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la
riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB
S08.01.004 – cap. SC08.0045), quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla
presente legge.

ARTICOLO 8

1. Per gli effetti di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 11 del
2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in
deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti,
o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco
n. 3 annesso alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la
riassegnazione delle somme di cui all’articolo 21, comma 2, della legge
regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di
contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme
erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L’applicazione della procedura di cui all’articolo 21, comma 2, della legge
regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a euro
500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

ARTICOLO 9

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 10

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa
deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore
medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a
destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire,
nello stato di previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti unit
previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le
iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di
previsione dell’entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con
specifica destinazione dallo Stato, dall’Unione europea, da altri enti o
soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alle reiscrizioni di
assegnazioni statali di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento
nell’anno 2008 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con
la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la
cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle
disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi
compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio
dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di
spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, ai
programmi integrati d’area approvati a’ termini della legge regionale 26
febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), agli interventi inclusi
nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi
di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al
capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010), del fondo di cui al capitolo SC08.0045
(UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perente, mediante
variazioni di bilancio in conto dei residui e anche mediante le modalità di
cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12 (Modifiche al
termine stabilito nel secondo comma dell’ articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sostituito dall’articolo 1 della legge 1° marzo 1964,
n. 62, e modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627);
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di
cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge
finanziaria 2008).

ARTICOLO 11

1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di
bilancio, anche secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge
regionale n. 12 del 1976, necessarie per l’attuazione delle ordinanze emesse
dai commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 12

1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative
comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli
imposti dall’Unione europea, l’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della
Commissione europea, e con variazioni di bilancio in conto dei residui e anche
con le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o
attingendo dal fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del
2006 per eventuali reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di bilancio.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 1 del 14-05-2009 Regione Sardegna. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).

ARTICOLO 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n.
11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio
1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge
regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato, nell’anno 2009, il ricorso ad
uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari,
dall’Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo
complessivo di euro 500.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella
E.
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro
1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a
pareggio dalle precedenti leggi finanziarie, si provvede mediante rinnovo,
anche per quote parte, nell’anno 2009, delle predette autorizzazioni:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006);
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2005);
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 11 maggio 2004, n. 6 – legge finanziaria 2004);
d) euro 289.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).
3. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 è effettuata sulla base
delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque
anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello
applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in
euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 87.746.000
per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio
2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione – legge finanziaria 2007), è abrogata.
5. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali
per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati
nel corso dell’esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come
segue:
a) Fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 28.679.000
2010 euro 108.641.000
2011 euro 132.641.000
2012 euro 132.641.000
b) Fondo speciale per spese in conto capitale
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 17.127.000
2010 euro 109.950.000
2011 euro 109.950.000
2012 euro 119.950.000
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano
alla legge finanziaria la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate,
per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell’allegata tabella C.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un
incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella
misura indicata nell’allegata tabella D.
8. Agli oneri persistenti in capo all’Amministrazione regionale a seguito
della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 7
gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure
amministrative e l’acceleramento della spesa), si provvede secondo le modalit
e le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.
9. Per l’anno 2008 la conservazione nel conto dei residui prevista
dall’articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 trova applicazione nella
misura necessaria al rispetto del patto di stabilità interno, al netto della
maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per
gli interventi inclusi nella programmazione comunitaria e coperti con quote di
cofinanziamento nazionale, dando priorità alle conservazioni diverse da quelle
previste dal comma 10 del medesimo articolo. L’accertamento della posta di
entrata correlata ai capitoli di spesa interessati dalle suddette
conservazioni è rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria
regionale, tenendo conto anche dell’applicazione della presente disposizione.
Il termine previsto dall’articolo 58, comma 1, punto 2, della legge regionale
n. 11 del 2006 è prorogato nell’anno 2009 al 30 giugno.
10. Al fine del risanamento del bilancio regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale
presenta al Consiglio un’analisi dei residui passivi che verifichi:
a) i residui passivi per i quali sussiste un’obbligazione giuridicamente
perfezionata;
b) i residui di stanziamento correlati a finanziamenti statali e
comunitari aventi specifica destinazione;
c) i residui passivi, non correlati a finanziamenti statali e comunitari
aventi specifica destinazione, per i quali non sussiste un’obbligazione
giuridicamente perfezionata.
11. Ai sensi del comma 10, l’obbligazione si intende giuridicamente
perfezionata allorché sia determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicata la ragione.
12. Per l’attuazione del comma 10, è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di
euro 200.000 per l’eventuale conferimento di incarichi individuali ad esperti
secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 13
novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione) (UPB S01.04.002).

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 12 del 26-05-2009 Regione Puglia. Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 78
del 29 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)
1. Nell’ambito delle previsioni del Programma operativo regionale (POR)
Puglia per il Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013, approvato dalle
competenti autorità comunitarie con decisione C(2007)5767 del 21 novembre 2007
(2007IT051PO005), a cui è seguita presa d’atto con deliberazione della Giunta
regionale 29 dicembre 2007, n. 2282, la competente Autorità di gestione può
effettuare azioni a sostegno della qualificazione delle laureate e dei
laureati attraverso l’erogazione diretta di borse di studio per la frequenza
di master post lauream, con rimborso delle spese ammissibili o in maniera
forfettaria, alle condizioni minime prescritte dall’articolo 2.

ARTICOLO 2

(Condizioni)
1. I master prescelti dagli interessati devono essere erogati da
università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute
dall’ordinamento nazionale e devono riconoscere almeno 60 Crediti formativi
universitari (CFU) ovvero 60 European credit transfer system (ECTS) ovvero un
volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi di
conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio individuale.

2. I master, erogati da istituti di formazione avanzata sia privati sia
pubblici, scelti dagli interessati devono essere accreditati ASFOR ovvero
EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da Association of MBAS (AMBA) e devono
avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di
formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento
alla durata complessiva prevista per il master.

3. I master scelti dagli interessati devono essere erogati da istituti di
formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto,
continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all’emanazione dell’avviso
pubblico relativo alla concessione delle borse di studio, attivit
documentabile di formazione post lauream. Per attività di formazione post
lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in
possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800
ore. L’attività erogata deve essere stata svolta in qualità di soggetto
attuatore e non di mero partner. Anche in questo caso, i master scelti dagli
interessati devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di
cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di
stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.

ARTICOLO 3

(Durata e modalità dei master)
1. Per durata complessiva del master si intende la somma delle ore
dedicate alla formazione teorica e pratica, nonché agli stage e alle altre
attività formative (project work, studio individuale, visite). Per ore svolte
in aula ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attivit
formative, svolte in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del
percorso formativo.

2. Nel caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da
più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d’impresa o in
Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all’articolo 2 devono
essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni.

3. I vincoli di durata di cui all’articolo 2, comma 3, si applicano anche
agli interventi di formazione erogati in modalità on line o mista, per i quali
si intendono per ore di formazione in aula, nel primo caso le ore di
formazione on line e nel secondo caso la somma delle ore on line e in
presenza.

4. Nel caso in cui le ore di formazione in presenza siano inferiori al 50
per cento della durata complessiva del corso, lo stesso è considerato come
corso on line.

5. Gli interventi di formazione devono prevedere il rilascio di un
attestato finale al termine del percorso formativo.

6. La competente Autorità di gestione del POR Puglia per il FSE 2007-2013
è autorizzata a determinare ulteriori modalità, esclusioni, limiti e
condizioni per il godimento delle borse di studio, in relazione al
raggiungimento degli scopi delle azioni programmate, come individuati nel
medesimo POR Puglia per il FSE 2007-2013.

7. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è abrogato.

ARTICOLO 4

(Affidamento diretto alle università ed enti pubblici di ricerca)
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 15/2002 è sostituito dal
seguente:
“2. E’ altresì consentito all’Autorità di gestione, per gli scopi di cui al
POR Puglia per il FSE 2007-2013, l’affidamento diretto di fondi alle
università e agli enti pubblici di ricerca nel rispetto della normativa e
delle decisioni comunitarie.”.

ARTICOLO 5

(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti posti in essere in difformit
dalle previsioni della presente legge, in relazione all’avviso 1/2008
approvato con determinazione del Dirigente del Settore formazione
professionale 9 aprile 2008, n. 376, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia 10 aprile 2008, n. 58 straordinario.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it