Legge Regionale n. 11 del 30-04-2009 Regione Puglia. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 65
del 30 aprile 2009
SUPPLEMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri
di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilit
regionale e controlli), è approvato in euro 12.989.398.377,88 in termini di
competenza e in euro 31.094.251.542,73 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la
riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri
di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro
12.989.398.377,88 in termini di competenza e in euro 31.094.251.542,73 in
termini di cassa.

ARTICOLO 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti
nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r.
28/2001.

2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio
finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2009, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il
quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 5

(Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato
4, con
tenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 6

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo
1110010 – upb 06.02.01 – viene determinato per l’esercizio 2009 in euro 1
milione e 500 mila ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste capitolo 1110030 – upb
06.02.01 -è determinato per l’esercizio 2009 in euro 1 milione e 500 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 8

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa –
capitolo 1110020 – upb 06.02.01 – è determinato per l’esercizio 2009 in euro
11.646.795,92 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 9

(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2008)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2008
applicato al bilancio di previsione 2009 nell’ammontare complessivo di euro 1
miliardo 200 milioni, ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è
utilizzato come segue:
a) per euro 30 milioni al capitolo 1110045 – upb 06.02.01 – “Fondo di
riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio
autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 70,234.086,00 al capitolo 1110046 – upb 06.02.01 – “Fondo di
riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse
con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della l. r.
28/2001;
c) per euro 1.038.273.921,41 al capitolo 1110060 – upb 06.02.01 – “Fondo
delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della l. r.
28/2001;
d) per la differenza ai capitoli relativi al cofinanziamento dei
programmi comunitari e alle spese in conto capitale.

ARTICOLO 10

(Variazioni di bilancio.
Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri
previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2009, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per
l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello
Stato e dell’Unione europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera
da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, nonché ad effettuare variazioni compensative tra unità previsionali
di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione
di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri
strumenti di programmazione negoziata.

3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.

4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore
degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì,
a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla
differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente assegnate dalla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) per l’anno 2009 e quelle stanziate con la legge di approvazione del
presente bilancio.

ARTICOLO 11

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi stanziati sul capitolo 1050 – upb 00.01 dello stato di
previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del
suo Presidente.

ARTICOLO 12

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001,
l’importo dei crediti che non sono di natura tributaria e non si riferiscono a
sanzioni amministrative o pene pecuniarie è confermato in euro 25.

ARTICOLO 13

(Bilancio pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 2009- 2011, nelle risultanze di cui allo stato di previsione
dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente
legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r.
28/2001.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 10 del 30-04-2009 Regione Puglia. Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 65
del 30 aprile 2009
SUPPLEMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Spesa a carattere pluriennale)

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nell’allegato “9-B” al bilancio di previsione 2009.

ARTICOLO 2

(Rinegoziazione mutui intesa convenzionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a proseguire le operazioni di
ristrutturazione dei mutui compresi nell’intesa convenzionale secondo i
criteri, i limiti e le condizioni contenuti nell’articolo 41 (Finanza degli
enti territoriali) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), nelle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), e
tenuto conto dell’andamento dei tassi interbancari (Euribor 6 mesi). A tal
fine sono iscritti in bilancio dedicati capitoli di entrata 5124005 – upb
05.01.02 – e di spesa 1120025 – upb 06.02.03 – denominati,
rispettivamente, “Entrate derivanti dalle operazioni di ristrutturazione dei
mutui – intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e legge bilancio di
previsione 2009)” e “Rimborso alle banche somme a seguito estinzione
anticipata dei mutui – intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e
legge regionale bilancio di previsione 2009)”. Alla quantificazione dei
relativi stanziamenti si provvede con atto della Giunta regionale in sede di
eventuale definizione delle operazioni di ristrutturazione.

ARTICOLO 3

(Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17)

1. All’articolo 7 (Spese utenze – Domiciliazione bancaria) della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

“3 bis. La Ragioneria regionale, al termine dell’esercizio finanziario e al
fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle relative operazioni di
chiusura, è autorizzata a procedere alla liquidazione e contestuale emissione
dei mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale relativi alla
regolarizzazione delle carte contabili eventualmente ancora in essere e
connesse alle utenze di cui al comma 1, fermo restando le verifiche da parte
dei competenti servizi regionali di cui al comma 3.

3 ter. La regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria è effettuata
utilizzando le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle
rispettive strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora
insufficienti, mediante imputazione per la differenza sul dedicato capitolo
1110097 – upb 06.02.01.”.

ARTICOLO 4

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 9 (Disposizioni di
carattere tributario) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento
e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007), già prorogato dall’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2008,
n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009), è ulteriormente prorogato al 1°
luglio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 9 del 30-03-2009 Regione Puglia. Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n.56 (tutela del territorio).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 51
del 3 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica al secondo comma dell’articolo 29 della l.r. n.56/1980)

1. Il comma Il secondo comma dell’articolo 29 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), come sostituito
dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19, è
sostituito dal seguente:

“2. Per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio
della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo
ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all’asservimento al
manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per
le altre zone territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel
quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria
relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi”.”

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 30-03-2009 Regione Puglia. Modifica alla legge regionale 19/12/08, n.44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio:limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 51
del 3 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2008, n.
44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle
emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani) è
sostituito dal seguente:
“2. Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite
valutati sulla base dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il
seguente calendario:
a) a partire dal 30 giugno 2009: somma di PCDD e PCDF
2,5 ngTEQ/Nm3;
b) a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCCD e PCDF
0,4 ngTEQ/Nm3”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 44/2008 è aggiunto il
seguente:
“1 bis. Il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine
della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e
viene ricavato secondo la seguente procedura:
a) effettuare almeno tre campagne di misura all’anno;
b) ogni campagna è articolata su tre misure consecutive, con
campionamento di 6-8 ore ciascuna;
c) il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto
operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione
dell’incertezza pari al 35 per cento per ciascuna unità di misura;
d) le misure sono riferite al tenore di ossigeno misurato;
e) il valore di emissione su base annuale è ottenuto operando la media
aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misure effettuate.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it