Legge Regionale n. 7 del 16-03-2009 Regione Puglia. Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto). Modifica della perimetrazione e aggiornamento della cartografia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 44
del 20 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La cartografia allegata (Allegato A) alla legge regionale 14 dicembre
2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto), è
sostituita da quella allegata alla presente legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 16-03-2009 Regione Puglia.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n.
42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009) e interpretazione autentica
dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.
40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 44
del 20 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica e integrazione dell’elenco allegato A della legge regionale 19
dicembre 2008, n. 42)

1. L’elenco allegato A di cui all’articolo 2 (Individuazione delle spese
obbligatorie e inderogabili) della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42
(Disposizioni relative all’ esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2009), è modificato escludendo il capitolo 1360 “Spese
per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso
spese di viaggio l.r. 12.8.1981, n. 45” – UPB 4.2.1 – e contestualmente
integrato con i capitoli di spesa di seguito riportati:

Capitolo

UPB

Declaratoria capitolo

1150

1.1.1

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R. 7/97

1315

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA INTERESSI

1316

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI QUOTA RIVALUTAZIONE.

1317

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.

1481

2.1.1

SPESE OPERATIVE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PUNTO IMPRESA, ISTITUITO CON L.R. 16/97 ART. 65. (L.R. 9/2000)

3048

10.5.1

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI COMPRESO PERSONALE DIRIGENZIALE. ART.28 L.R. 26/84.

114299

10.4.4

RATE DI AMMORTAMENTO IN FAVORE DELLA BANCA OPI S.P.A. CON ONERI A CARICO DELLO STATO (L.178/02) – QUOTA INTERESSI.

213015

2.1.2

SPESE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL’ASSESSORATO I.C.A.

511044

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI AL TERREMOTO 1980/81 PER ESIGENZE ABITATIVE. ART. 3 L.32/92 E L. 388/2000. QUOTA INTERESSI.

512025

6.1.3

SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. (L.R. 27/85)

592041

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO DODICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPRL QUOTA INTERESSI (L.N. 194/98 – ART. 2, COMMA 5) .

592043

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE TPRL. QUOTA INTERESSI – L.194/98.

592046

10.4.4

MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D – D.M. N. 3730 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592048

10.4.4

MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D – D.M. N. 3731 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592061

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA’ CICLISTICA L. 366/98 E L. 166/2002. QUOTA INTERESSI.

1110090

10.4.1

FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE

1122062

10.4.3

RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

1122063

10.4.3

RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 2

(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 40)

1. In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la
disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre
2007, n.40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), come confermata
dall’articolo 5 (Disposizioni di carattere tributario) della l.r. 42/2008, va
intesa nel senso che l’aliquota indicata a fianco dei singoli scaglioni di
reddito, come riportati nel medesimo comma 7 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, si applica all’intero ammontare del reddito imponibile.

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 42/2008)

1. L’articolo 6 della l.r. 42/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Finanziamento dei referendum consultivi)

1. Al fine di garantire l’effettuazione dei referendum consultivi,
fissati per il 19 aprile 2009, per l’istituzione dei Comuni di Palese – S.
Spirito, Carbonara e Ceglie -Loseto, indetti con decreti del Presidente della
Giunta regionale 21 novembre 2008,
n. 1049 e 1050, così come rispettivamente modificati e integrati dai
successivi decreti 26 gennaio 2009, n.68 e 69, si provvede a iscrivere sul
capitolo 1740 – UBP 4.1.1. – del bilancio di previsione 2009 la somma di euro
500 mila.

2. All’erogazione e ripartizione della somma di cui al comma 1 in favore
degli enti coinvolti provvede il competente Servizio enti locali con le
modalità di cui all’articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27
(Norme sul referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni e
integrazioni.

3. Gli enti destinatari delle somme provvedono, a conclusione delle
operazioni connesse ai referendum consultivi, a trasmettere al Servizio enti
locali specifica rendicontazione delle spese sostenute.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 16-03-2009 Regione Puglia. Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 44
del 20 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HAAPPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All’articolo 60 (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP)
della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione
Puglia), come modificato dall’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“6 bis Qualora il 30 per cento della morosità complessiva gravante
sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal conto locativo
dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla somma di euro
8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento dell’intera
somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal comma 5.

6 ter Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia inferiore alla
somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6 bis può essere
concessa anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal
numero 2) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984,
n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

6 quater Il competente IACP, con proprio atto, sentite le
organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i criteri
generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo
ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche
dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di
competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la
manutenzione straordinaria degli alloggi e delle parti comuni.

6 quinquies Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6 ter il mancato pagamento
di una sola rata non fa decadere il procedimento di regolarizzazione, purché
la rata stessa venga pagata entro i successivi sei mesi.”.

2. Il presidente e i componenti delle commissioni per la formazione delle
graduatorie e per la mobilità degli alloggi di ERP di cui all’articolo 5 della
l.r. 54/1984, come modificato dall’articolo 57 della legge regionale 4 agosto
2004, n. 14, così come modificate dal comma 20 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007 e dall’articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1, in
scadenza nel corso dell’anno 2009 restano in carica per 12 mesi a far data
dalla scadenza del proprio mandato.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 11-03-2009 Regione Puglia.

Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTAREGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive)

1. La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento
professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni
idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.

2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei
lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico
forestali.

3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi
stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel
settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i
requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e
per l’aggiornamento dell’albo medesimo.

5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione
diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte
all’albo di cui al comma 2.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it