Legge Regionale n. 3 del 04-03-2009 Regione Lombardia. Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 9
del 2 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 6 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi
contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), nonché di quelli
desumibili dalle leggi statali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge
disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale
modificazione o trasformazione, per l’esecuzione nel territorio regionale di
opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle
amministrazioni statali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le
disposizioni del TUE.

ARTICOLO 2

(Beni non espropriabili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione,
degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per
perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con
la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla
richiesta del beneficiario ed a cura dell’autorità espropriante, d’intesa con
gli enti pubblici interessati.

ARTICOLO 3

(Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)

1. Costituiscono autorità espropriante:

a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla
realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di
comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;
b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private
di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali
deriva la dichiarazione di pubblica utilità;
c) le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che
hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse
collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

2. Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai
quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale
all’autorità amministrativa espropriante sono svolte dall’ufficio per le
espropriazioni, che l’autorità individua organizzandolo appositamente ovvero
attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

4. Due o più autorità esproprianti di cui al comma 1, anche se operano
con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge,
organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri,
in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni già esistente presso
una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.

ARTICOLO 4

(Funzione regionale di coordinamento)

1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della
gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei
procedimenti espropriativi.

2. In particolare la Regione:

a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 3, comma 4;
b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorit
esproprianti;
c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti
espropriativi, anche ai sensi dell’articolo 14 del TUE;
d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di
applicazione dell’articolo 14 del TUE.

ARTICOLO 5

(Procedimenti di competenza regionale)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi
compresi quelli citati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di
autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale,
propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L’ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti
adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando
la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali gi
concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in
ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato
agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta
regionale:

a) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta
l’espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno
adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e sul
sito informatico della Regione, con le modalità di cui all’articolo 4, comma
2, lettera d).

ARTICOLO 6

(Piano urbanistico)

1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni
del TUE, deve intendersi il piano di governo del territorio, così come
definito all’articolo 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per
il governo del territorio), ovvero, nella fase transitoria, così come definita
alla parte I, titolo II, capi I e VI della l.r. 12/2005, il piano regolatore
generale.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 2 del 03-02-2009 Regione Lombardia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) – Disposizioni sulle strutture alpinistiche

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 5
del 2 febbraio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 6 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 è sostituita dalla seguente:

c) “rifugi alpinistici e rifugi escursionistici;”;

b) la Sezione II del Capo II del Titolo III è sostituita dalla seguente:

“SEZIONE II
(Strutture alpinistiche)

Art. 37
(Tipologie)

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

a) rifugi alpinistici;

b) rifugi escursionistici;

c) bivacchi fissi;

d) viabilità alpina.

Art. 38
(Definizioni)

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire
ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di
altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte
al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti
da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione
delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire
ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di
altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di
servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza
viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad
alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a
2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di
dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o
impianti di risalita.

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal
fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che
dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o
alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole
movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici,
escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e
ambientale;

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che
consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è
parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si
svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la
cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

Art. 39
(Gestori e custodi dei rifugi)

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un
contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il
proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il
titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore
coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il
periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento
informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio
collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio
deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per
accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona
abbia conoscenza della zona, delle vie d’accesso al rifugio, ai rifugi
limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie
per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale
del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di
guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall’accertamento.

Art. 40
(Caratteristiche funzionali dei rifugi)

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche
igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali
per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre di:

a) servizio cucina;

b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che
nei rifugi possono essere sovrapposti;

d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacit
ricettive;

e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue
compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;

f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di
apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei
collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o
della protezione civile provinciale;

g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente
ricorrendo a fonte rinnovabile;

h) alloggio riservato per il gestore.

Art. 40 bis
(Elenco regionale dei rifugi)

1. E’ istituito l’elenco regionale dei rifugi. La competente struttura
regionale cura l’iscrizione e l’aggiornamento sulla base degli aggiornamenti
forniti dai comuni.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi,
adotta il marchio di riconoscimento.

3. L’uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio
escursionistico, nonché l’utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle
strutture iscritte nell’elenco di cui al comma 1.

Art. 40 ter
(Commissione per le strutture alpinistiche)

1. E’ istituita presso la Giunta regionale la commissione per le
strutture alpinistiche, composta da:

a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di
cui uno con qualifica di presidente;

b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia
di turismo, territorio e infrastrutture;

c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani
(UNCEM);

d) due rappresentanti del Club alpino italiano – Regione Lombardia (CAI
Lombardia);

e) un rappresentante dell’Associazione Gestori Rifugi Alpini ed
Escursionistici della Lombardia;

f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione
Lombardia;

g) un rappresentante dell’Unione Province Lombarde.

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale, all’inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la
legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo
insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di
territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

4. La commissione ha il compito di:

a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture
alpinistiche;

b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei
comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo;

c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la
costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l’igiene, la gestione dei rifugi e
la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;

d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento
attuativo di cui all’articolo 40 quinquies;

e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che
riguardano:

1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle
scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica
storia del territorio;

2) l’educazione all’utilizzo corretto del territorio montano da parte di
studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e
psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.

6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

Art. 40 quater
(Agevolazioni e finanziamenti)

1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la
proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile per le
seguenti iniziative:

a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e
straordinaria manutenzione di rifugi;

b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione
delle relative opere di ristrutturazione;

c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o
comunque necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo;

d) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti alternative di
energia nei rifugi;

e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per
i rifugi;

f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica
destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent’anni, con
decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

3. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno
finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per
l’esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle
strutture alpinistiche.

4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di
applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa
ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle
iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.

6. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative
informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il
patrimonio alpinistico regionale promosse dal CAI Lombardia e dalle
associazioni più rappresentative delle guide alpine e dei gestori di rifugi.

7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti
privati:

a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;

b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e
manutenzione;

c) finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica dei
sentieri con rilevamento satellitare.

8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla
concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione
ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie
ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

9. Il CAI Lombardia, l’Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei
rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono
concorrere per l’assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in
riferimento alla viabilità alpina, come:

a) manutenzione dei sentieri;

b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli
esistenti;

c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in
lingua italiana anche nel dialetto locale;

d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie
ferrate.

10. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti
di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 40 quinquies
(Regolamento di attuazione)

1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di modifica alla l.r.
15/2007 è approvato il regolamento regionale che disciplina i requisiti
strutturali e igienico sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi.”;

c) il comma 4 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie,
ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il
31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima
dell’apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata
denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l’obbligo
dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.”;

d) dopo il comma 4 dell’articolo 47 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre
che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.”;

e) il comma 2 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“2. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per i
rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per
fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine,
l’attività si intende definitivamente cessata.”;

f) al comma 5 dell’articolo 49 le parole: “rifugi alpini” sono sostituite
dalle seguenti “rifugi alpinistici”;

g) la sezione VII del Capo II del Titolo III è abrogata;

h) dopo il comma 3 dell’articolo 101 è aggiunto il seguente:

“3bis. Alle spese previste all’articolo 40 quater si provvede con le risorse
stanziate annualmente all’U.P.B. 2.4.2.3.67 “Sviluppo dell’impiantistica
sportiva”. Alle altre spese si provvederà con successiva legge.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 29-01-2009 Regione Lombardia.

Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 4
del 26 gennaio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 30 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 le parole “esclusivamente a società di
capitali” sono sostituite dalle parole “esclusivamente a società patrimoniali
di capitali”;
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Le societ
patrimoniali e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a),
perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio
sociale.”;
c) il comma 1 bis è abrogato;
d) il terzo periodo del comma 2 è abrogato;
e) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I proprietari,
i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.”;
f) al comma 6 le parole “a società di capitali scelte” sono sostituite
dalle parole “a imprenditori o a società in qualunque forma costituite
scelti.”.

ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 26/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 26/2003 è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 43 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole “ai sensi
dell’articolo 40 del d.lgs. 152/1999” sono sostituite dalle parole “ai sensi
dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006”.

ARTICOLO 4

(Modifiche all’articolo 44 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 44 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio
e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi
derivazioni d’acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla
laminazione delle piene, nonché l’approvazione dei relativi progetti di
gestione, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le
competenze statali in materia di dighe;”;

b) dopo la lettera h bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“h ter) la verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati
dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b), ferme
restando le funzioni dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del
d.lgs. 152/2006;
h quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma
5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli
enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”),
delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel
contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.”;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in
ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di
rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei
procedimenti di cui all’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)
per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche all’art. 48 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 48 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 48
(Autorità d’ambito)

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione
del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il
solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito, di seguito
Autorità, nella forma di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il
Comune di Milano, nelle forme di cui all’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.

2. Spetta all’Autorità:
a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie
volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative
europee e statali;
b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui
all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della
convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l’organizzazione
del servizio idrico integrato;
d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei
contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’Autorità e i
soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del
sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle
modalità di riparto tra i soggetti interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete
la gestione e l’erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del
rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli
ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l’individuazione degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1,
lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dopo l’affidamento dell’erogazione del servizio,
dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque
di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del
d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l’erogazione del
servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento,
anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni
rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima
pioggia nella rete fognaria;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti
del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere
infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure
di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del
gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la
stessa non abbia fornito motivato diniego.

3. Per l’adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di
indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c)
ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Autorità in
prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno
un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei
due terzi dei presenti.

4. L’Autorità trasmette alla Regione il piano d’ambito e i relativi
aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta
regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all’articolo 149, comma
6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.”.

ARTICOLO 6

(Modifiche all’art. 49 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 49 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito
separando l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei
servizi. In sede di approvazione del piano d’ambito, o con successiva
modifica, l’Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed
erogazione ai sensi dell’articolo 2, comma 6, in ragione di condizioni di
maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell’utenza servita.
Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed
erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata
una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L’affidamento
congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall’Autorità d’ambito ad un
unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al
comma 4-bis, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico di
tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e
all’erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell’articolo 2,
comma 6-bis.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’erogazione del servizio, così come definita dall’articolo 2, comma 5, è
affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con
le modalità di cui all’articolo 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell’ipotesi di
cui all’articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti
congiunti per gli interambiti. L’Autorità, con deliberazione adottata con il
voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente
l’erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d’ambito se presenta
le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).”;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della
erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è
ammesso solo nel rispetto dell’articolo 23-bis, comma 3, l. 133/2008.
L’Autorità d’ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 23-
bis, comma 4, l. 133/2008, in caso di ricorso all’affidamento diretto è tenuta
a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione,
secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una
relazione al Garante dei servizi di cui all’articolo 3, motivando la scelta
del ricorso all’affidamento diretto e alle relative modalità operative per
l’espressione di un parere sui profili di competenza.

4 ter. La Giunta regionale:
a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4bis,
stabilendone almeno la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito informatico
dell’Autorità d’ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti
informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;
b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4bis, nonché le
modalità per la richiesta e l’espressione del parere del Garante da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell’Autorità.

4 quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall’erogatore o dal
soggetto titolare dell’affidamento congiunto di gestione ed erogazione,
contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine
inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l’Autorit
l’obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattivit
dell’Autorità la Regione interviene ai sensi dell’articolo 13 bis.”.

ARTICOLO 7

(Modifiche all’art. 50 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 50 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole “da società” sono sostituite con
le parole “dalla società”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che
garantiscano l’accesso all’acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione,
d’intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta
da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalit
previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace
e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi
capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il
presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all’articolo 5 della l.r. 20/1989 è integrato da esperti del settore
idrico.”.

ARTICOLO 8

(Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 51 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 51
(Tariffa)

1. L’Autorità determina il sistema tariffario d’ambito in conformità alle
prescrizioni regionali che tengono conto anche dell’esigenza di graduare nel
tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone
territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con
il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le
indicazioni dell’Autorità.

3. La Regione, d’intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle
autonomie di cui all’articolo 1, comma 16, della l.r. 1/2000, individua un
importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e
tutela dell’assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con
la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione
di tali interventi.”.

ARTICOLO 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le società patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r.
26/2003 e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a), della l.r.
26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010,
pena la risoluzione del contratto stipulato con l’Autorità d’ambito per la
realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d’ambito.

2. Ai fini dell’effettuazione della verifica di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera h ter), della l.r. 26/2003, le Autorità d’ambito inviano alla
Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 che hanno
approvato e/o aggiornato prima dell’entrata in vigore della presente legge. La
Regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all’Autorità eventuali
rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.

3. Gli obblighi stabiliti dall’articolo 49, comma 4-bis, della l.r. 26/2003 si
applicano, nei confronti dell’Autorità d’ambito, a partire dal quindicesimo
giorno successivo all’adozione della delibera della Giunta regionale, di cui
al comma 4-ter del medesimo articolo.

4. L’articolo 5, comma 7, della l.r. 18/2006 va interpretato nel senso
che, sino all’affidamento dell’erogazione del servizio da parte delle Autorit
d’ambito, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle
acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata dai comuni.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, della l.r. 18/2006 si
applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con
la società individuata mediante gara o con la società mista il cui socio
privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.

6. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 12, del d.l.
112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 28-04-2009 Regione Liguria.

Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 7
del 29 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Personale dedicato alla ricerca)

1. Il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale è assimilabile a quello dedicato all’assistenza
sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione
della Giunta regionale.

ARTICOLO 2

(Ulteriori modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2007, già sostituito dal
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), è sostituito dal
seguente: